Cessazione e decadenza degli Amministratori Clausole campione

Cessazione e decadenza degli Amministratori. 1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall’incarico per qualsiasi motivo, si provvede alla loro sostituzione. Il consigliere che cessa dalla carica prima della scadenza del mandato è sostituito per il periodo residuo dal supplente omogeneo per rappresentanza. La prima Assemblea successiva alla cessazione provvede alla conferma della sostituzione e all’elezione di altro supplente.
Cessazione e decadenza degli Amministratori. 1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall’incarico per qualsiasi motivo, subentra il Consigliere supplente, nel caso di impossibilità di quest’ultimo subentra un altro Consigliere supplente eletto ed appartenente alla medesima parte istitutiva del Consigliere cessato.
Cessazione e decadenza degli Amministratori. 1. Qualora durante il mandato uno o più Amministratori vengano a cessare per qualsiasi motivo, il Consiglio di Amministrazione convoca entro 60 giorni l’Assemblea per provvedere alla loro sostituzione.
Cessazione e decadenza degli Amministratori. 1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori in rappresentanza delle aziende dovessero cessare dall’incarico per qualsiasi motivo, sono sostituiti per il periodo residuo su designazione di Confindustria.
Cessazione e decadenza degli Amministratori. 1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall’incarico per qualsiasi motivo, si procede all’elezione dei sostituti in occasione della prima riunione utile dell’Assemblea dei Delegati. Tale elezione avviene con le stesse modalità di elezione dei consiglieri decaduti.
Cessazione e decadenza degli Amministratori. 1. Qualora, nel corso del mandato, uno o più Amministratori vengano a cessare per decadenza, dimissioni, decesso o altra causa, subentra nella carica il primo candidato non eletto, come indicato nel Regolamento elettorale.
Cessazione e decadenza degli Amministratori. 1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall’incarico per qualsiasi motivo, si procede al loro reintegro secondo le modalità che seguono: − in caso di membro in rappresentanza dei lavoratori aderenti, si procede a nuova elezione in seno all’Assemblea dei Delegati; − in caso di membro in rappresentanza dei datori di lavoro, si procede a nuova nomina a cura degli stessi.
Cessazione e decadenza degli Amministratori. 1. Qualora, nel corso del mandato, uno o più Amministratori dovessero cessare dall’incarico, per qualsiasi motivo, si provvede senza indugio alla loro sostituzione con il supplente. Qualora per carenza di requisiti non sia possibile sostituire un Consigliere di Amministrazione con le modalità predette, il Consiglio di Amministrazione indice le elezioni per un nuovo Amministratore, da svolgersi entro 45 giorni.
Cessazione e decadenza degli Amministratori. 1. Qualora, nel corso del mandato, vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente del CdA procederà a convocare, nei tempi previsti nel precedente art. 17, la parte dell’Assemblea dei delegati che ha eletto il o i componenti cessati. L’Assemblea procederà all’elezione del o dei componenti subentranti con le stesse modalità di cui all’art. 18.
Cessazione e decadenza degli Amministratori. 1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere di amministrazione dovranno essere comunicate per iscritto al Presidente del CdA ed al Collegio dei Sindaci o, in caso di dimissioni del Presidente, al Vicepresidente del CdA al Collegio dei Sindaci.