Common use of CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO Clause in Contracts

CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO. E' vietata la cessione del contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106 c. 1, lett. d) del D.Lgs n. 50/2016. E' ammesso il subappalto. Ai fini dell’art.105, del D.lgs 18.4.2016, n. 50, si dà atto che l'appaltatore non ha dichiarato di volere subappaltare alcuna opera oppure ha presentato in sede di gara d’appalto la dichiarazione di voler subappaltare le seguenti opere: ............................................................................................. Le predette opere pertanto, potranno essere concesse in subappalto o in cottimo o in uno dei contratti considerati subappalto ai sensi del 11° comma del citato art.105 del D.lgs 50/2016 nei termini e modalità indicati nello stesso, previa autorizzazione del committente, che dovrà intervenire secondo quanto disposto 18° comma dell’art.105 medesimo. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Nel caso di affidamento dei lavori, delle forniture o dei servizi in subappalto, o cottimo o di uno dei contratti considerati subappalto ai sensi dell’art. 105 succitato, cui si rinvia per la compiuta disciplina dell' istituto, nonché della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217 è fatto obbligo all’impresa appaltatrice di:

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Samples: Contratto Appalto Lavori Di Adeguamento Della Strada Silvo Pastorale “Crignole Fertaza” in Comune Di Selva Di Cadore (Bl). Cig: 7925408d91, Cup: B63d19000050009

CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO. E' vietata la cessione del contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106 c. 1, lett. d) del D.Lgs n. 50/2016. E' ammesso il subappalto. Ai fini dell’art.105, del D.lgs 18.4.2016, n. 50, si dà atto che l'appaltatore non ha dichiarato di volere subappaltare alcuna opera oppure ha presentato in sede di gara d’appalto la dichiarazione di voler subappaltare le seguenti opere: ............................................................................................. Le predette opere alcun servizio I predetti servizi pertanto, potranno essere concesse in subappalto o in cottimo o in uno dei contratti considerati subappalto ai sensi del 11° comma del citato art.105 del D.lgs 50/2016 nei termini e modalità indicati nello stesso, previa autorizzazione del committente, che dovrà intervenire secondo quanto disposto 18dall’ultimo periodo del 2° comma dell’art.105 medesimo. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Nel caso di affidamento dei lavori, delle forniture o dei servizi in subappalto, o cottimo o di uno dei contratti considerati subappalto ai sensi dell’art. 105 succitato, cui si rinvia per la compiuta disciplina dell' istituto, nonché della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217 è fatto obbligo all’impresa appaltatrice di:

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Samples: Centro Servizi “Casa Charitas” – Lamon (Bl) via Cantoni, 10 32033 Lamon (Bl)

CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO. E' vietata la cessione del contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106 c. 1, lett. d) del D.Lgs n. 50/2016. E' ammesso il subappalto. Ai fini dell’art.105, del D.lgs 18.4.2016, n. 50, si dà atto che l'appaltatore non ha dichiarato di volere subappaltare alcuna opera alcun servizio oppure ha presentato in sede di gara d’appalto la dichiarazione di voler subappaltare le i seguenti opereservizi: ............................................................................................. Le predette opere I predetti servizi pertanto, potranno essere concesse in subappalto o in cottimo o in uno dei contratti considerati subappalto ai sensi del 11° comma del citato art.105 del D.lgs 50/2016 nei termini e modalità indicati nello stesso, previa autorizzazione del committente, che dovrà intervenire secondo quanto disposto 18dall’ultimo periodo del 2° comma dell’art.105 medesimo. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Nel caso di affidamento dei lavori, delle forniture o dei servizi in subappalto, o cottimo o di uno dei contratti considerati subappalto ai sensi dell’art. 105 succitato, cui si rinvia per la compiuta disciplina dell' istituto, nonché della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217 è fatto obbligo all’impresa appaltatrice di:

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Samples: Centro Servizi “Casa Charitas” – Lamon (Bl) via Cantoni, 10 32033 Lamon (Bl)

CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO. E' Ai sensi del combinato disposto tra gli articoli 27 co. 3 e 30 D.Lgs 163/2006 è vietata la cessione subconcessione del contratto servizio di gestione. Si precisa altresì che le prestazioni accessorie alla prestazione principale (servizio di gestione), quali a pena titolo meramente esemplificativo: servizio di nullitàpulizie, salvo servizio di vigilanza notturna e diurna, manutenzioni ordinarie e straordinarie, catering, portierato, allestimento eventi, etc…, che il soggetto concessionario intercederà affidare a terzi non saranno considerati subappalti, bensì subcontratti ed in quanto previsto dall'arttali soggetti solo a semplice comunicazione da parte del concessionario nei confronti del R.U.P. Per quanto riguarda le prestazioni secondarie (esecuzione dei lavori) il subappalto sarà regolato dall’art. 106 c. 1118 D.Lgs 163/2006, lettprevia indicazione delle lavorazione o delle quota parte delle stesse che il concorrente intenderà subappaltare. d) del D.Lgs n. 50/2016. E' ammesso il subappalto. Ai fini dell’art.105, del D.lgs 18.4.2016, n. 50, si dà atto che l'appaltatore Non saranno autorizzati subappalti non ha dichiarato di volere subappaltare alcuna opera oppure ha presentato preventivamente richiesti in sede di gara d’appalto la dichiarazione di voler subappaltare le seguenti opere: ............................................................................................. Le predette opere gara. Non saranno effettuati pagamenti diretti al subappaltatore o cottimista. E’, pertanto, potranno essere concesse obbligo dell’aggiudicatario trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti all’appaltatore senza corresponsione di interessi. Si ricorda che, in subappalto o ossequio a quanto previsto dall’art. 118, l’appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in cottimo o in uno dei contratti considerati subappalto ai sensi del 11° comma del citato art.105 del D.lgs 50/2016 nei termini e modalità indicati nello stessosubappalto, previa autorizzazione del committente, che dovrà intervenire secondo quanto disposto 18° comma dell’art.105 medesimo. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo ribasso non superiore al 2 20%. Gli oneri per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare L'esecuzione delle la sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto sono ribassabili. A tal fine, il contratto di ulteriore subappalto. Nel caso subappalto dovrà contenere l’elenco di affidamento dei lavoritutti i prezzi praticati al subappaltatore, delle forniture o dei servizi in subappalto, o cottimo o di uno dei contratti considerati pena la non autorizzazione del subappalto ai sensi dell’art. 105 succitato, cui si rinvia per la compiuta disciplina dell' istituto, nonché della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217 è fatto obbligo all’impresa appaltatrice di:stesso.

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Samples: www.trasparenzaonline.info

CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO. E' È vietata la cessione del servizio a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l’immediata risoluzione del contratto e il risarcimento di eventuali danni e spese causate a Soraris S.p.A. È consentito il subappalto nei limiti delle leggi vigenti ed in ossequio alle indicazioni di cui all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016. L’operatore economico che intenda subappaltare parte del contratto a pena terzi dovrà indicarlo nel D.G.U.E. L’affidatario dovrà obbligatoriamente indicare, all’atto di nullitàpresentazione dell’offerta, salvo quanto previsto dall'artle parti del servizio che intende eventualmente subappaltare; diversamente il subappalto non potrà essere autorizzato. 106 c. 1Il subappaltatore a sua volta dovrà compilare un proprio D.G.U.E. L’affidatario deposita il contratto di subappalto presso Soraris S.p.A. almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto l’affidatario trasmette altresì il D.G.U.E. compilato dal subappaltatore. Il subappalto dovrà essere sempre autorizzato da Xxxxxxx S.p.A. con atto scritto, lettrestando in ogni caso integra la responsabilità dell’aggiudicatario che deve continuare a rispondere pienamente e direttamente a Xxxxxxx S.p.A. per la regolare esecuzione del servizio e il preciso adempimento degli obblighi contrattuali. d) del D.Lgs n. 50/2016. E' ammesso il subappalto. Ai fini dell’art.105, del D.lgs 18.4.2016, n. 50, L’affidatario si dà atto che l'appaltatore non ha dichiarato impegna ad inserire nel contratto di volere subappaltare alcuna opera oppure ha presentato in sede di gara d’appalto la dichiarazione di voler subappaltare le seguenti opere: ............................................................................................. Le predette opere pertanto, potranno essere concesse in subappalto o in cottimo altro subcontratto: - apposita clausola con la quale i subappaltatori assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; - una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata e automatica, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o in uno dei contratti considerati subappalto ai sensi del 11° comma subcontratto, informazioni interdittive di cui all’art. 10 del citato art.105 del D.lgs 50/2016 nei termini e modalità indicati nello stesso, previa autorizzazione del committente, che dovrà intervenire secondo quanto disposto 18° comma dell’art.105 medesimo. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Nel caso di affidamento dei lavori, delle forniture o dei servizi in subappalto, o cottimo o di uno dei contratti considerati subappalto ai sensi dell’art. 105 succitato, cui si rinvia per la compiuta disciplina dell' istituto, nonché della legge 13.8.2010D.P.R. 3 giugno 1998, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217 è fatto obbligo all’impresa appaltatrice di:252.

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Samples: www.soraris.it

CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO. E' vietata la cessione A norma di quanto stabilito all’art. 105, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, nullità fatto salvo quanto previsto dall'artall’art. 106 c. 1106, comma 1 lett. d) del suddetto Decreto. Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 174 del D.Lgs. n. 50/2016. Gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi. L'offerente ha l'obbligo di dimostrare l'assenza, in capo ai subappaltatori indicati, di motivi di esclusione e provvede a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato l'esistenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs n. 50/2016. E' ammesso L’Aggiudicatario resta responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante. L’Aggiudicatario è obbligato solidalmente con il subappaltosubappaltatore nei confronti dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla legislazione vigente. Ai fini dell’art.105, del D.lgs 18.4.2016, n. 50, si dà atto che l'appaltatore non ha dichiarato di volere subappaltare alcuna opera oppure ha presentato in sede di gara d’appalto la dichiarazione di voler subappaltare le seguenti opere: ............................................................................................. Le predette opere pertanto, potranno essere concesse in subappalto o in cottimo o in uno dei contratti considerati subappalto ai sensi del 11° comma del citato art.105 del D.lgs 50/2016 nei termini e modalità indicati nello stesso, previa autorizzazione del committente, che dovrà intervenire secondo quanto disposto 18° comma dell’art.105 medesimo. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Nel caso di affidamento dei lavoriSi applicano, delle forniture o dei servizi in subappaltoaltresì, o cottimo o di uno dei contratti considerati subappalto ai sensi dell’art. le disposizioni previste dai commi 10 e 11 dell’articolo 105 succitato, cui si rinvia per la compiuta disciplina dell' istituto, nonché della legge 13.8.2010, del D.Lgs n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217 è fatto obbligo all’impresa appaltatrice di:50/2016.

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Samples: comune.novate-milanese.mi.it

CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO. E' vietata la cessione totale o parziale del contratto contratto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106 c. 1, lett. d) del D.Lgs n. 50/2016. E' ammesso il subappalto. Ai fini dell’art.105, del D.lgs 18.4.2016, n. 50, si dà atto che l'appaltatore non ha dichiarato di volere subappaltare alcuna opera oppure ha presentato in sede di gara d’appalto la dichiarazione di voler subappaltare le seguenti opere: ............................................................................................. Le predette opere pertanto, potranno essere concesse in subappalto o in cottimo o in uno dei contratti considerati subappalto ai sensi del 11° comma del citato art.105 del D.lgs 50/2016 nei termini e modalità indicati nello stesso, previa autorizzazione del committente, che dovrà intervenire secondo quanto disposto 18° comma dell’art.105 medesimo. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Nel caso di affidamento dei lavori, delle forniture o dei servizi in subappalto, o cottimo o di uno dei contratti considerati subappalto nullità ai sensi dell’art. 105 succitatoc.1 del D.Lgs.50/2016 e ss.mmi.ii. È ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall’art. 105 del D.Lgs.50/2016 e ss.mmi.ii, così come modificato dal d.l. n. 32/2019, convertito con legge n. 55/2019. Qualora l’aggiudicatario intenda subappaltare una parte del servizio, comunque non superiore al 30% dell’importo complessivo del contratto (IVA esclusa), dovrà indicare la relativa quota e dovrà altresì rendere la dichiarazione di consapevolezza che al subappalto si applica la disciplina dell’art. 105 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui si rinvia all’art. 105, comma 3 del Codice. L’aggiudicatario è responsabile dei danni che dovessero derivare al Comune o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività in subappalto. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario, il quale rimane l’unico e solo responsabile nei confronti del Comune, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la compiuta disciplina dell' istitutoparte subappaltata. L’aggiudicatario si obbliga a manlevare e tenere indenne il Comune contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti o colpe imputabili alla sub-impresa aggiudicataria o ai suoi ausiliari. Ogni e qualunque infrazione alla presente clausola comporta automaticamente la risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione, nonché della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217 è fatto obbligo all’impresa appaltatrice di:senza pregiudizio di ogni azione per i danni derivanti al Comune di Soliera.

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Samples: www.comune.soliera.mo.it

CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO. E' vietata la cessione del contratto a pena di nullitàcontratto, fatto salvo quanto previsto dall'artindicato all’art. 106 c. 1, lett116 del D. Lgs 163/06. d) Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all’art. 118 del D.Lgs n. 50/2016D. Lgs. E' ammesso il subappalto163/06. Ai fini dell’art.105, del D.lgs 18.4.2016, n. 50, si dà atto Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che l'appaltatore non ha dichiarato di volere subappaltare alcuna opera oppure ha presentato rimane unico e solo responsabile nei confronti delle Aziende Sanitarie. La ditta concorrente dovrà specificare in sede di offerta la parte della fornitura che intende eventualmente subappaltare. L’appaltatore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate. L’Azienda Sanitaria non corrisponderà direttamente ai subappaltatori l’importo della fornitura dagli stessi eseguita. Con il deposito del contratto di subappalto, l’appaltatore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dall’Avviso di gara d’appalto la (iscrizione nel Registro delle Imprese con dicitura antimafia, certificato o dichiarazione sostitutiva di voler cui all’art. 38, D. Lgs. n. 163/2006). E’ fatto divieto all’appaltatore di subappaltare le seguenti opere: ............................................................................................. Le predette opere pertanto, potranno essere concesse in subappalto tutto o in cottimo o in uno dei contratti considerati subappalto ai sensi del 11° comma del citato art.105 del D.lgs 50/2016 nei termini e modalità indicati nello stesso, previa autorizzazione del committente, che dovrà intervenire secondo quanto disposto 18° comma dell’art.105 medesimo. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali parte le forniture con posa in opera e i noli a caldosenza il preventivo consenso scritto di ciascuna Azienda Sanitaria, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo pena l’immediata risoluzione del contratto da affidare L'esecuzione con l’incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il riconoscimento di ogni conseguente maggior danno. I pagamenti relativi ai servizi prestati dal subappaltatore verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Nel caso di affidamento dei lavori, fatture quietanzate con l’indicazione delle forniture o dei servizi in subappalto, o cottimo o di uno dei contratti considerati subappalto ai sensi dell’art. 105 succitato, cui si rinvia per la compiuta disciplina dell' istituto, nonché della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217 è fatto obbligo all’impresa appaltatrice di:ritenute a garanzie effettuate.

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Samples: www.info.asl2abruzzo.it

CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO. E' vietata la cessione del contratto ’ fatto divieto al Fornitore Aggiudicatario di cedere il contratto, a pena di nullitànullità della cessione stessa., salvo quanto previsto dall'artfatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106 c. 106, comma 1, lett. d), punto 2), D. Lgs. 50/2016, In caso di trasferimento della titolarità dell’Autorizzazione all’Immissione in Commercio (A.I.C.) del D.Lgs farmaco, il cui provvedimento A.I.F.A. sia, al riguardo, già pubblicato sulla g.u.r.i., l’IRCCS CROB , previa verifica dei requisiti di ordine generale, ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016, potrà autorizzane l’affidamento della fornitura al nuovo operatore economico agli stessi patti, condizioni e prezzi per la durata residua di validità del contratto. Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016. E' ammesso il subappaltoIl subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’IRCCS CROB. Ai fini dell’art.105, del D.lgs 18.4.2016, n. 50, si dà atto che l'appaltatore non ha dichiarato di volere subappaltare alcuna opera oppure ha presentato Il concorrente dovrà specificare in sede di gara d’appalto offerta la dichiarazione parte della fornitura che intende eventualmente subappaltare. Il Fornitore deve depositare il contratto di voler subappaltare le seguenti opere: ............................................................................................. Le predette opere pertantosubappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate. L’IRCCS CROB, potranno essere concesse in subappalto o in cottimo o in uno dei contratti considerati subappalto ai sensi del 11° ad esclusione di quanto previsto al comma del citato art.105 del D.lgs 50/2016 nei termini e modalità indicati nello stesso, previa autorizzazione del committente, che dovrà intervenire secondo quanto disposto 18° comma dell’art.105 medesimo. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Nel caso di affidamento dei lavori, delle forniture o dei servizi in subappalto, o cottimo o di uno dei contratti considerati subappalto ai sensi 13 dell’art. 105 succitatodel D.Lgs. n. 50/2016, cui si rinvia per la compiuta disciplina dell' istitutonon corrisponderà direttamente ai subappaltatori l’importo delle prestazioni dagli stessi eseguite, nonché della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217 pertanto è fatto obbligo all’impresa appaltatrice di:al Fornitore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Con il deposito del contratto di subappalto, il Fornitore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa. E’ fatto divieto al Fornitore di subappaltare in tutto o in parte le forniture senza il preventivo consenso scritto della Stazione appaltante, pena l’immediata risoluzione del Contratto con l’incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il riconoscimento di ogni conseguente maggior danno.

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Samples: www.crob.it