CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO, SUBAPPALTO. È vietato all’Aggiudicatario di cedere il contratto di cui al presente appalto salvo quanto previsto dall’art. 51 per le vicende soggettive del candidato, dell’offerente e dell’Aggiudicatario e dall’art. 116 del D. Lgs 163/2006 per le vicende soggettive dell’esecutore. La cessione dei crediti è regolata dall’art. 117 del D. Lgs n. 163/2006. I servizi oggetto del presente contratto potranno essere subappaltati, nel limite del 30% dell’importo contrattuale complessivo, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, comma 2. Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte dell'appalto dovrà dichiararne l’intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale del servizio che intende subappaltare. Il subappalto dovrà essere autorizzato dall’Amministrazione con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al subappaltatore dei requisiti per la partecipazione a pubblici appalti e previo esame del contratto di subappalto, che deve essere depositato presso il Comune di Latina almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle relative prestazioni. L’Amministrazione corrisponderà le somme dovute al subappaltatore, previa comunicazione da parte dell'affidatario delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO, SUBAPPALTO. E’ vietata la cessione del contratto, salvo quanto previsto dall’art. 116 del D.Lgs. 163/2006, in relazione alle vicende soggettive dell’esecutore. La cessione dei crediti è regolata dall’art. 117 del D.Lgs. 163/2006. I servizi oggetto del presente contratto potranno essere subappaltati, nel limite del 30% dell’importo contrattuale complessivo, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, comma 2.
CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO, SUBAPPALTO. È vietato alla Ditta aggiudicataria cedere il contratto di cui al presente appalto salvo quanto previsto dall’art. 51 per le vicende soggettive del candidato, dell’offerente e dell’aggiudicatario e dall’art. 116 del D.Lgs. 163/2006 per le vicende soggettive dell’esecutore. La cessione dei crediti è regolata dall’art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006. È fatto espresso divieto di subappalto ad altro soggetto.
CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO, SUBAPPALTO. Il subappalto è regolato secondo la normativa vigente. L'Appaltatore ha provveduto a dichiarare l'intenzione di subappaltare a terzi parte dei servizi in sede di offerta, indicando tra i servizi che intende subappaltare o concedere in cottimo, il trasporto pasti, la distribuzione, le manutenzioni, i servizi di derattizzazioni/disinfestazioni, pulizia e sanificazione, l'attività di educazione alimentare. E' vietato il subappalto di altre attività non preventivamente comunicate. I subappaltatori proposti dall’Appaltatore devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice. In relazione ai subappalti eventualmente attivati, l’Appaltatore è tenuto a fornire all'Amministrazione Comunale, annualmente e su richiesta, ogni informazione, comprese quelle relative al personale impiegato, necessaria a verificare gli obblighi previsti nel capitolato e quelli assunti in sede di offerta di gara.
CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO, SUBAPPALTO. RESPONSABILITÀ’ DELL' APPALTATORE
CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO, SUBAPPALTO. Il subappalto è regolato secondo la normativa vigente. L'Ap- paltatore ha provveduto a dichiarare l'intenzione di subappal- tare a terzi parte dei servizi in sede di offerta, indicando tra i servizi che intende subappaltare o concedere in cottimo, le manutenzioni e il servizio di pulizia straordinaria.
a) non riporta espressamente termini di pagamento e tassi di interesse previsti dai documenti di gara;
b) viene effettuata cessione parziale e non totale dei crediti vantati dalla società cedente nei confronti della Stazione Appaltante. La cessione del credito non è efficace per le fatture oggetto di contestazione.
CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO, SUBAPPALTO. E’ vietata la cessione anche parziale del contratto fatti salvi i casi di cessione di azienda, di atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 51 del D.Lgs. 163/2006 e all’art. 116 del D.Lgs. 163/2006. La cessione dei crediti è regolata dall’art. 117 del D.Lgs. 163/2006. Secondo il disposto dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, comma 2, è ammesso il subappalto entro il limite del 30% (trentapercento) dell’importo contrattuale, alle condizioni in esso previste. Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della fornitura dovrà dichiararne l’intenzione in sede di offerta, indicando ciò che intende subappaltare. Il subappalto è disciplinato dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, al quale espressamente si rinvia.
CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO, SUBAPPALTO. Art. A.11 GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO, SUBAPPALTO. E’ vietato all’impresa aggiudicataria cedere il contratto di cui al presente appalto salvo quanto previsto dall’art. 51 per le vicende soggettive del candidato, dell’offerente e dell’aggiudicatario e dall’art. 116 del D.Lgs. 163/2006 per le vicende soggettive dell’esecutore. La cessione dei crediti è regolata dall’art. 117 del D.Lgs. 163/2006 e xxxx.xx xxx.xx ed xxx.xx. Secondo il disposto dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, comma 2, il servizio di cui al presente capitolato potrà essere subappaltato entro il limite del 30% (trentapercento) dell’importo contrattuale, alle condizioni in esso previste. In ogni caso il subappalto potrà riguardare solo i servizi accessori e di supporto e non la componente educativa del servizio. Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte del servizio dovrà dichiararne l’intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale del servizio che intende subappaltare. Il subappalto è disciplinato dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e xxxx.xx xxx.xx ed xxx.xx., al quale espressamente si rinvia. Il subappalto dovrà essere autorizzato dall’Amministrazione con specifico provvedimento, previa verifica del possesso in capo al subappaltatore dei medesimi requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di carattere econonomico-finanziario e tecnico-professionale indicati nel bando di gara/disciplinare e previo esame del contratto di subappalto, che deve essere depositato presso il Comune almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle relative prestazioni. E’ fatto obbligo all'affidatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti (da essi affidatari) corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’affidatario è tenuto ad osservare integralmente quanto previsto dal comma 6 dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 ed è responsabile in solido dell’osservanza delle norme, oltre che delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente capitolato, da parte dei subappaltatori.
CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO, SUBAPPALTO. È vietato all’appaltatore la cessione anche parziale del contratto di cui al presente appalto ai sensi dell’art. 105 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. La cessione dei crediti è regolata dall’art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. É ammesso il subappalto ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..