Common use of Collaudo Clause in Contracts

Collaudo. Ai sensi dell’art. 102 comma 8 del Codice, nel periodo transitorio e comunque fino alla data di entrata in vigore del relativo decreto attuativo volto tra l’altro a definire i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione, si applicano ai sensi e per gli effetti delle disposizioni transitorie e di coordinamento di cui all'articolo 216, comma 16, del Codice, le prescrizioni di cui all’art. 237 del D.P.R. 207/2010 ll collaudo finale deve avere luogo non oltre 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8, di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato speciale. Ai sensi dell’art. 113–bis del Codice, all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Sport e salute prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. Per effettuare le attività di controllo si applicano le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo. Ai sensi dell’art. 102, comma 2 del Codice, per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del Codice, nei casi espressamente individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al comma 8 del predetto art 102, che disciplinerà le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. All’Articolo 32 dell’Allegato Integrativo, il quale costituisce parte sostanziale del presente Capitolato Speciale, è meglio specificato se l’appalto in questione è sottoposto a rilascio del certificato di esecuzione o a collaudo. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, di particolare complessità dell'opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno. Il collaudo in corso d'opera, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione, è obbligatorio nei seguenti casi: Ai sensi dell’art. 215 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale. Ai sensi dell’art. 216 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuiscono l'incarico del collaudo. Nel caso di lavori che richiedono l'apporto di più professionalità diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo può essere affidato ad una commissione composta da due o tre membri. La stazione appaltante designa il membro della commissione che assume la funzione di presidente. Ai sensi il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali. Il responsabile del procedimento trasmette all'organo di collaudo tutti i documenti di cui al comma 1 dell’art. 217 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. Sulla base del disposto dell’art. 221 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettua visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare è necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale devono essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, è redatto apposito verbale con le modalità indicate nell'articolo 223 del Regolamento Attuativo. Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, l'organo di collaudo, in base all’art. 222 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori; quest'ultimo ne dà tempestivo avviso all'esecutore, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori. Se l'esecutore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell'esecutore. Della visita di collaudo è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'opera e della sua ubicazione ed ai principali estremi dell'appalto, deve contenere, ai sensi dell’art. 223 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, le seguenti indicazioni:

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Collaudo. Ai sensi dell’art. 102 comma 8 del Codice, nel periodo transitorio e comunque fino alla Il collaudo avrà lo scopo di constatare che il servizio data di entrata in vigore del relativo decreto attuativo volto tra l’altro a definire i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione, si applicano ai sensi e per gli effetti delle disposizioni transitorie e di coordinamento di cui all'articolo 216, comma 16, del Codice, le prescrizioni di cui all’art. 237 del D.P.R. 207/2010 ll collaudo finale deve avere luogo non oltre 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8, di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale terminecenter, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o portale web ed ogni altro accertamentooggetto di fornitura, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato speciale. Ai sensi dell’art. 113–bis del Codice, all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 sia funzionalmente e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Sport e salute prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. Per effettuare le attività di controllo si applicano le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo. Ai sensi dell’art. 102, comma 2 del Codice, per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del Codice, nei casi espressamente individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al comma 8 del predetto art 102, che disciplinerà le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. All’Articolo 32 dell’Allegato Integrativo, il quale costituisce parte sostanziale del presente Capitolato Speciale, è meglio specificato se l’appalto in questione è sottoposto a rilascio del certificato di esecuzione o a collaudo. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo terminetecnicamente rispondenti alle prescrizioni. Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, di particolare complessità dell'opera da collaudareavvio del servizio sarà eseguito, in cui il termine può essere elevato sino ad contraddittorio tra le due parti, a seguito di comunicazione formale da parte della Promostudio srl. Allo svolgimento del collaudo sovrintenderà un annogruppo di lavoro di OAPPC. Il collaudo in corso d'opera, sempre che non sussistano Tutte le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione, è obbligatorio nei seguenti casi: Ai sensi dell’art. 215 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato prove e le relative prescrizioni tecniche, nonché verifiche del collaudo saranno effettuate presso le eventuali perizie sedi di variante, OAPPC e dell’affidatario in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvaticontemporanea. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì I collaudi saranno eseguiti testando tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore. Il collaudo comprende anche l'esame sezioni, ed utilizzando tutti i form a disposizione, invii, registrazioni e caricamenti, fino al superamento delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale. Ai sensi dell’art. 216 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuiscono l'incarico del collaudoproblematiche che dovessero insorgere. Nel caso di lavori che richiedono l'apporto non superamento del collaudo previsto e di più professionalità diverse incapacità di risolvere i problemi insorti, OAPPC potrà chiedere il ripristino dei malfunzionamenti con qualsiasi mezzo e soluzione da parte dell’affidatario, e solo in ragione della particolare tipologia caso di insuccesso da parte di questo applicherà le penali previste, riservandosi la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento. Gli eventuali moduli/funzionalità richieste, non presenti nell’attuale portale web oppure non migrate ma comunque pianificate ed approvate da OAPPC e categoria dell'interventol’affidatario, il se realizzate successivamente al collaudo può essere affidato ad una commissione composta da due o tre membridi avvio operativo, saranno collaudati/e singolarmente, secondo le stesse modalità. La stazione appaltante designa il membro della commissione che assume la funzione di presidente. Ai sensi il collaudatore o i componenti della commissione Delle operazioni di collaudo sarà redatto l’apposito Verbale di Xxxxxxxx. Al Verbale di Xxxxxxxx, anche ove non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzativesia riscontrata la necessità di interventi correttivi sui prodotti consegnati, si dovranno comunque allegare tutte le segnalazioni di controlloanomalie/malfunzionamenti, di progettazioneanche se rimossi. Gli oneri relativi alla rimozione degli errori imputabili all’opera della Promostudio srl, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavorisaranno a carico dello stesso. Il collaudatore o i componenti della commissione Verbale di collaudo non possono inoltre fare parte Xxxxxxxx con esito positivo rappresenterà formale accettazione dei prodotti e costituirà Certificato di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali. Il responsabile del procedimento trasmette all'organo di collaudo tutti i documenti di cui al comma 1 dell’art. 217 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. Sulla base del disposto dell’art. 221 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettua visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare è necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale devono essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, è redatto apposito verbale con le modalità indicate nell'articolo 223 del Regolamento Attuativo. Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, l'organo di collaudo, in base all’art. 222 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori; quest'ultimo ne dà tempestivo avviso all'esecutore, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori. Se l'esecutore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell'esecutore. Della visita di collaudo è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'opera e della sua ubicazione ed ai principali estremi dell'appalto, deve contenere, ai sensi dell’art. 223 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, le seguenti indicazioni:Collaudo.

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Collaudo. Ai Il Collaudo tecnico ed amministrativo dei lavori sarà effettuato in corso d’opera ai sensi dell’artdella normativa vigente da parte del Collaudatore nominato dal Concedente. 102 comma 8 del CodiceCome riportato nell’articolo 6, nel periodo transitorio e comunque fino alla data di entrata in vigore del relativo decreto attuativo volto tra l’altro a definire i casi in cui il certificato tutti gli oneri relativi alle operazioni di collaudo dei lavori può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione, si applicano ai sensi sono a carico del Concessionario che dovrà provvedere anche alla assistenza delle necessarie operazioni in sito. Alle condizioni e per gli effetti delle disposizioni transitorie e di coordinamento di cui all'articolo 216, comma 16, del Codice, le prescrizioni di cui all’art. 237 del D.P.R. 207/2010 ll collaudo finale deve avere luogo non oltre 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8, di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato speciale. Ai sensi dell’art. 113–bis del Codice, all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato nei termini di cui all'articolo 4all’articolo 230 del nuovo Regolamento di esecuzione ed attuazione n. 207/2010, commi 2per le sole ipotesi di consegna anticipata, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Sport e salute prima il Concedente potrà richiedere che il certificato Collaudatore verifichi in corso d’opera l’esistenza delle condizioni che consentano l’utilizzo di singole parti ultimate delle Opere, in particolare accertando che l’utilizzo dell’infrastruttura, ovvero di parte della stessa, avvenga nei limiti della sicurezza. In ogni caso, l’eventuale consegna anticipata non costituirà accettazione della buona esecuzione dei lavori e delle Opere e, pertanto, non solleverà il Concessionario dalle relative responsabilità. Al Collaudatore potrà essere conferito anche l’incarico del collaudo assuma carattere definitivo. Per effettuare le attività di controllo si applicano le disposizioni statico di cui ai commi 6 e all’articolo 7 del medesimo articolo. Ai sensi dell’art. 102, comma 2 del Codice, per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del Codice, nei casi espressamente individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al comma 8 del predetto art 102, che disciplinerà le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. All’Articolo 32 dell’Allegato Integrativo, il quale costituisce parte sostanziale del presente Capitolato Speciale, è meglio specificato se l’appalto in questione è sottoposto a rilascio del certificato di esecuzione o a collaudoLegge n. 1086/1971. Il certificato Certificato di collaudo ha Xxxxxxxx sarà emesso entro il termine perentorio di 90 (novanta) giorni dall’ultimazione dei lavori ed avrà carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due (il “Certificato di Collaudo Provvisorio”). Trascorsi 2 (due) anni dall'emissione del medesimodalla data dell’emissione, esso diverrà Definitivo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto In caso di mancata adozione dell’atto formale di approvazione non sia intervenuto del Collaudo entro i due mesi dalla scadenza del medesimo terminesuccessivi, il Collaudo si intenderà tacitamente approvato. Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione Al Certificato di Ultimazione dei lavori, salvi i casi, Lavori verrà allegato il Progetto come costruito predisposto dal Concessionario e tutta la documentazione di particolare complessità dell'opera Direzione Lavori da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno. Il collaudo in corso d'opera, sempre che non sussistano le condizioni sottoporre alle attività di Xxxxxxxx e per il rilascio del certificato Certificato di regolare esecuzione, è obbligatorio nei seguenti casi: Ai sensi dell’art. 215 comma 1 agibilità da parte del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, competente Ufficio del Concedente delle Opere in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvaticoncessione. Il collaudo ha altresì lo scopo Concessionario dovrà presentare la documentazione necessaria per il rilascio del Certificato di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale. Ai sensi dell’art. 216 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., le stazioni appaltanti agibilità entro trenta 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio. Con la firma del Certificato di Ultimazione dei lavoriLavori il Concessionario assume l’impegno di fornire tutte le prestazioni, i servizi e le attività descritte nel Capitolato Speciale Prestazionale e nella parte gestionale e manutentiva dell’Offerta Tecnica dal medesimo presentata senza che possa trovare giustificazione alcuna. Nel verbale di consegna verrà descritto lo stato degli immobili in forma esauriente al fine di consentire alla parti di eliminare ogni dubbia interpretazione sulle pattuizioni contrattuali previste, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuiscono l'incarico verranno evidenziati eventuali vizi d’opera che dovranno essere tempestivamente eliminati a completo carico del collaudo. Nel caso di lavori che richiedono l'apporto di più professionalità diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo può essere affidato ad una commissione composta da due o tre membri. La stazione appaltante designa il membro della commissione che assume la funzione di presidente. Ai sensi il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali. Il responsabile del procedimento trasmette all'organo di collaudo tutti i documenti di cui al comma 1 dell’art. 217 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. Sulla base del disposto dell’art. 221 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettua visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificatoConcessionario. In particolare è necessario ogni caso qualora vi fossero interpretazioni diverse tra Concessionario e Concedente, resta inteso e confermato che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni il Concessionario ha l’obbligo di mantenere lo standard di funzionalità dei plessi nello stato in cui sono stati realizzati risanando tutti gli eventuali vizi d’opera, garantendo sempre e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visitacomunque le prestazioni minime, alla quale devono essere invitati l'esecutore ed preservando il direttore dei lavori, è redatto apposito verbale con le modalità indicate nell'articolo 223 del Regolamento Attuativo. Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, l'organo di collaudo, in base all’art. 222 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori; quest'ultimo ne dà tempestivo avviso all'esecutore, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori. Se l'esecutore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell'esecutore. Della visita di collaudo è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'opera e della sua ubicazione ed ai principali estremi dell'appalto, deve contenere, ai sensi dell’art. 223 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, le seguenti indicazioni:livello funzionale nel tempo.

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Samples: Concessione < Mediante Finanza Di Progetto> Della Progettazione Definitiva Ed Esecutiva, Della Costruzione E Della Gestione

Collaudo. Ai sensi dell’artIl controllo dell’esecuzione del contratto spetta al RUP congiuntamente al DEC. 102 comma 8 del CodicePer i contratti di rilevanza comunitaria, nel periodo transitorio i contratti per i lavori sono soggetti a collaudo, i contratti per servizi e comunque fino alla data forniture a verifica di entrata in vigore del relativo decreto attuativo volto tra l’altro a definire conformità. Per i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzionecontratti sotto soglia, si applicano ai sensi e per gli effetti delle disposizioni transitorie e di coordinamento di cui all'articolo 216, comma 16, del Codice, le prescrizioni di cui all’art. 237 del D.P.R. 207/2010 ll collaudo finale deve avere luogo non oltre 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dal con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita l’ANAC, saranno individuati in maniera esplicita i casi in cui il collaudo (lavori) e il certificato di verifica di conformità (servizi e forniture) potranno essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal DL (lavori) e dal RUP su proposta del DEC (servizi e forniture). Nella fase transitoria, ai sensi dell’art. 216, si applica la precedente disciplina della parte II titolo IX, capi I e II, nonche’ gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate d.P.R. n. 207/2010. Relativamente ai lavori, sono confermati i termini entro cui procedere al comma 8, collaudo (6 mesi dall’ultimazione dei lavori ovvero 1 anno nei casi che saranno esplicitamente individuati con Decreto) nonché il termine di particolare complessità dell'opera da collaudare, per 2 anni decorsi i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissionedi definitività. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato speciale. Ai sensi dell’art. 113–bis del Codice, all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia È confermato che il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e collaudo provvisorio non costituisce presunzione di accettazione dell'operadell’opera, ai sensi dell'articolo dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Salvo , e che l’appaltatore, salvo quanto disposto dall'articolo dall’articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'operadell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Sport e salute SA prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. Per effettuare Ai fini del controllo sull’esecuzione dei contratti pubblici, le attività SA nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di controllo si applicano le disposizioni di altre Amministrazioni da 1 a 3 componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, il cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo. Ai sensi dell’art. 102, comma 2 del Codice, per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia compenso è contenuto nell’ambito dell’incentivo di cui all’art. 35 del Codice, nei casi espressamente individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al comma 8 del predetto art 102, che disciplinerà le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori113. Per accertata carenza nell’organico della SA ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le SA individuano i lavori componenti con le procedure previste dal codice. Il comma 7 elenca i soggetti ai quali non possono essere affidati incarichi di importo pari o inferiore a 1 milione di euro, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato collaudi e di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. All’Articolo 32 dell’Allegato Integrativo, il quale costituisce parte sostanziale del presente Capitolato Speciale, è meglio specificato se l’appalto in questione è sottoposto a rilascio del certificato di esecuzione o a collaudo. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, di particolare complessità dell'opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno. Il collaudo in corso d'opera, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione, è obbligatorio nei seguenti casi: Ai sensi dell’art. 215 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.iconformità., il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale. Ai sensi dell’art. 216 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuiscono l'incarico del collaudo. Nel caso di lavori che richiedono l'apporto di più professionalità diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo può essere affidato ad una commissione composta da due o tre membri. La stazione appaltante designa il membro della commissione che assume la funzione di presidente. Ai sensi il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali. Il responsabile del procedimento trasmette all'organo di collaudo tutti i documenti di cui al comma 1 dell’art. 217 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. Sulla base del disposto dell’art. 221 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettua visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare è necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale devono essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, è redatto apposito verbale con le modalità indicate nell'articolo 223 del Regolamento Attuativo. Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, l'organo di collaudo, in base all’art. 222 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori; quest'ultimo ne dà tempestivo avviso all'esecutore, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori. Se l'esecutore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell'esecutore. Della visita di collaudo è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'opera e della sua ubicazione ed ai principali estremi dell'appalto, deve contenere, ai sensi dell’art. 223 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, le seguenti indicazioni:

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Collaudo. Ai sensi dell’artLa verifica tecnica si intende non sostitutiva del collaudo effettuato dal medico specialista o dalla sua unità operativa dell’Azienda Sanitaria contraente entro e non oltre 20 giorni dalla ricezione del verbale di verifica tecnica. 102 comma 8 del Codice, nel periodo transitorio e comunque fino alla data di entrata in vigore del relativo decreto attuativo volto tra l’altro a definire i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione, si applicano ai sensi e per gli effetti delle disposizioni transitorie e di coordinamento di cui all'articolo 216, comma 16, del Codice, le prescrizioni di cui In conformità all’art. 237 1 comma 13, Allegato 12 al DPCM 12 gennaio 2017 DPCM 12 gennaio 2017 (GU n.65 del D.P.R. 207/2010 ll 18 marzo 2017), il collaudo finale deve avere luogo non oltre 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavoriverrà effettuato anche per tutti quelli ausili, salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti anche di cui al comma 8, di particolare complessità dell'opera da collaudareserie appartenenti all’allegato 2B, per i quali sia stata richiesta una prestazione del professionista sanitario abilitato all’esercizio della professione (es. adattamento della carrozzina pieghevole, montaggio aggiuntivi, ecc) Il medico specialista o l’unità operativa dell’Azienda Sanitaria contraente, verificheranno l’oggetto della fornitura e la veridicità di quanto contenuto nel verbale di verifica tecnica, accertando la corrispondenza del dispositivo erogato con quello prescritto e la sua efficacia per lo svolgimento del piano terapeutico. Qualora il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato collaudo accerti la mancata corrispondenza alla prescrizione e all’Ordine di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale terminefornitura, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale malfunzionamento o l’inidoneità tecnico-funzionale del dispositivo, la Ditta dovrà provvedere alla tempestiva eliminazione di approvazione tutti i difetti e/o vizi riscontrati, procedere alla modifica degli aspetti tecnici ritenuti non sia stato emesso conformi ed, eventualmente, sostituire l’ausilio e/o relativi accessori con beni aventi identiche caratteristiche tecniche e funzionali, entro due mesi dalla scadenza i termini e con le modalità descritte nel successivo paragrafo 5. Si specifica che la controfirma del medesimo termine. Durante l’esecuzione dei lavori Verbale di Consegna, da parte medico specialista, attesta la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato speciale. Ai sensi dell’art. 113–bis del Codice, all'esito conformità della fornitura e l’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione eventualmente effettuato, ed è pertanto condicio sine qua non la liquidazione della fattura da parte dell'appaltatoredell’Azienda Sanitaria. Il certificato Se entro 20 gg dalla ricezione del verbale di pagamento è rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e verifica tecnica l’Azienda Sanitaria non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Sport e salute prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. Per effettuare le attività di controllo si applicano le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo. Ai sensi dell’art. 102, comma 2 del Codice, per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del Codice, nei casi espressamente individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui dovesse procedere al comma 8 del predetto art 102, che disciplinerà le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. All’Articolo 32 dell’Allegato Integrativo, il quale costituisce parte sostanziale del presente Capitolato Speciale, è meglio specificato se l’appalto in questione è sottoposto a rilascio del certificato di esecuzione o a collaudo. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, di particolare complessità dell'opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno. Il collaudo in corso d'opera, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione, è obbligatorio nei seguenti casi: Ai sensi dell’art. 215 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale. Ai sensi dell’art. 216 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuiscono l'incarico del collaudo. Nel caso di lavori che richiedono l'apporto di più professionalità diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo può essere affidato ad una commissione composta da due o tre membri. La stazione appaltante designa il membro della commissione che assume la funzione di presidente. Ai sensi il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali. Il responsabile del procedimento trasmette all'organo di collaudo tutti i documenti di cui al comma 1 dell’art. 217 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. Sulla base del disposto dell’art. 221 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettua visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare è necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale devono essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, è redatto apposito verbale con le modalità indicate nell'articolo 223 del Regolamento Attuativo. Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, l'organo di collaudo, in base all’art. 222 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori; quest'ultimo ne dà tempestivo avviso all'esecutore, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori. Se l'esecutore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante stesso verrà automaticamente ritenuto superato e la relativa spesa è posta a carico dell'esecutore. Della visita di collaudo è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'opera e della sua ubicazione ed ai principali estremi dell'appalto, deve contenere, ai sensi dell’art. 223 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, le seguenti indicazioni:fattura sarà liquidata nelle modalità riportate nella Convenzione/Accordo Quadro.

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Collaudo. Ai sensi dell’artIl Comune, a mezzo del settore competente, sottoporrà le opere di urbanizzazione a collaudo in corso d’opera in contraddittorio col Tecnico designato dalla Ditta Concessionaria, suoi eredi od aventi causa. 102 comma 8 del CodiceIl Comune, nel periodo transitorio a semplice richiesta della Ditta Concessionaria o dei suoi eredi o aventi causa, sottoporrà a collaudo finale le opere di urbanizzazione in contraddittorio col tecnico designato dalla Ditta stessa non prima di 30 giorni e comunque fino non oltre 90 giorni dall’ultimazione dei lavori delle opere di urbanizzazione. L’Amministrazione Comunale provvederà ad eseguire il collaudo in corso d’opera ed il collaudo finale a mezzo di tecnici comunali, regolarmente nominati, in possesso di specifica qualificazione in riferimento al tipo di lavoro, alla data loro complessità ed all’importo degli stessi. L’Amministrazione Comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di entrata in vigore del relativo decreto attuativo volto tra l’altro a definire i casi in cui il certificato nominare un collaudatore esterno Tutte le spese di collaudo saranno a carico della Ditta Concessionaria, o dei lavori può essere sostituito loro aventi causa. Le parti concordano di definire bonariamente qualsiasi vertenza che possa nascere dalle risultanze del collaudo. In caso di disaccordo sulle risultanze del collaudo, la controversia sarà deferita ad un collegio di tre arbitri scelti in accordo tra le parti e, in caso di mancato accordo, dal certificato Presidente del Tribunale di regolare esecuzionePiacenza. La Ditta Concessionaria, per sé o per i loro aventi causa, si applicano ai sensi e per gli effetti impegnano a provvedere, assumendo a proprio carico tutte le spese, al ripristino delle disposizioni transitorie e di coordinamento di cui all'articolo 216, comma 16, imperfezioni o al completamento delle opere secondo le risultanze del Codice, le prescrizioni di cui all’art. 237 del D.P.R. 207/2010 ll collaudo finale deve avere luogo non oltre 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati entro il termine stabilito dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti collegio arbitrale di cui al comma 8, di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un annoprecedente. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso Scaduto tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato speciale. Ai sensi dell’art. 113–bis del Codice, all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Sport e salute prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. Per effettuare le attività di controllo si applicano le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo. Ai sensi dell’art. 102, comma 2 del Codice, per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del Codice, nei casi espressamente individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al comma 8 del predetto art 102, che disciplinerà le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. All’Articolo 32 dell’Allegato Integrativo, il quale costituisce parte sostanziale del presente Capitolato Speciale, è meglio specificato se l’appalto in questione è sottoposto a rilascio del certificato di esecuzione o a collaudo. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, di particolare complessità dell'opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno. Il collaudo in corso d'opera, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione, è obbligatorio nei seguenti casi: Ai sensi dell’art. 215 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale. Ai sensi dell’art. 216 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori ed in caso di collaudo in corso d'opera, attribuiscono l'incarico del collaudo. Nel caso di lavori che richiedono l'apporto di più professionalità diverse in ragione persistente inadempimento della particolare tipologia e categoria dell'interventoDitta Concessionaria, il collaudo può essere affidato ad una commissione composta da due Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia provvederà d’ufficio a spese delle Ditta Concessionaria, suoi eredi o tre membri. La stazione appaltante designa il membro della commissione che assume la funzione di presidente. Ai sensi il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali. Il responsabile del procedimento trasmette all'organo di collaudo tutti i documenti di cui al comma 1 dell’art. 217 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. Sulla base del disposto dell’art. 221 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettua visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare è necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale devono essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, è redatto apposito verbale con le modalità indicate nell'articolo 223 del Regolamento Attuativo. Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, l'organo di collaudo, in base all’art. 222 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori; quest'ultimo ne dà tempestivo avviso all'esecutore, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori. Se l'esecutore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell'esecutore. Della visita di collaudo è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'opera e della sua ubicazione ed ai principali estremi dell'appalto, deve contenere, ai sensi dell’art. 223 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, le seguenti indicazioni:aventi causa.

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Collaudo. Ai sensi dell’artIl collaudo prevede la verifica del funzionamento dell’intero Micro CT Scanner e dei suoi sistemi e componenti quali la sorgente a raggi X, il rilevatore, il sistema di movimentazione/manipolazione, il software di acquisizione, ricostruzione, visualizzazione e immagazzinamento dei dati e i moduli software per l’ispezione e la misura dimensionale e geometrica. 102 comma 8 Il collaudo sarà eseguito in due fasi: una, iniziale, presso il fornitore e una, finale, presso la sede di installazione. Le attività di collaudo sono interamente a carico del CodiceFornitore. Si richiede al Concorrente di definire nell’Offerta Tecnica una procedura di collaudo volta a verificare il rispetto di tutti i requisiti tecnico-prestazionali dichiarati e che consideri almeno gli aspetti di seguito elencati (da §7.1 a §7.5). La completezza di tale proposta sarà valutata come requisito tecnico. Le procedure effettive di collaudo iniziale e finale saranno concordate nel loro dettaglio con la Committenza. Al termine delle prove, nel periodo transitorio il Fornitore dovrà produrre un opportuno e comunque fino alla data di entrata in vigore del relativo decreto attuativo volto tra l’altro a definire i casi dettagliato verbale attestante il corretto svolgimento delle prove e la conformità della strumentazione ai requisiti della fornitura. Nel caso in cui una o più prove diano risultati non soddisfacenti, il certificato di collaudo dei lavori può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione, si applicano ai sensi e per Fornitore dovrà provvedere a risolvere tempestivamente gli effetti eventuali inconvenienti in modo tale da consentire il completo superamento delle disposizioni transitorie e di coordinamento di cui all'articolo 216, comma 16, del Codice, le prescrizioni di cui all’art. 237 del D.P.R. 207/2010 ll collaudo finale deve avere luogo non oltre 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8, di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali prove previste entro il termine può essere elevato sino ad un annoconcordato con la Committenza. Il certificato Nell'ipotesi di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi inadempienza della fornitura tale da determinarne due anni dalla sua emissione. Decorso tale terminecollaudi negativi consecutivi, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza la Committenza potrà procedere alla risoluzione immediata del medesimo termine. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato speciale. Ai sensi dell’art. 113–bis del Codice, all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e non costituisce presunzione di accettazione dell'operacontratto, ai sensi dell'articolo 1666dell'art. 1456 del c.c. così come previsto nell’Art.16. X.xx X. xx Xxxxx, 32 – 00000 Xxxxxx - Xxxxx La tensione del tubo radiogeno dovrà essere adeguatamente certificata. In caso contrario, la misurazione diretta e assoluta della tensione del tubo radiogeno dovrà essere eseguita secondo commale indicazioni della EN 12544-1:2003, mediante l’applicazione di un partitore di tensione al lato secondario del codice civilegeneratore di alta tensione. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 Il principio del codice civilepartitore è mostrato in Figura 1. Il valore dei resistori va scelto in modo che la corrente risulti pari al 10% della corrente effettiva del tubo. Essi, l'appaltatore risponde per collegati in serie, devono avere un coefficiente di temperatura inferiore a 50x10-6 [1/°C] rispetto al valore del resistore. La tensione di uscita attraverso il resistore R2 rappresenta il valore dell’alta tensione. Si deve tenere conto della resistenza d’ingresso del voltmetro. Lo scopo della misura consiste nel verificare la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Sport e salute prima che corrispondenza con il certificato valore di collaudo assuma carattere definitivo. Per effettuare le attività alta tensione indicato sull’unità di controllo si applicano le disposizioni dell’impianto radiogeno per cinque differenti valori di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo. Ai sensi dell’art. 102, comma 2 del Codice, per i lavori differenza di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del Codice, nei casi espressamente individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al comma 8 del predetto art 102, che disciplinerà le modalità tecniche di svolgimento del collaudopotenziale applicata: il minimo dichiarato, il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavorimassimo dichiarato e tre valori intermedi equi distribuiti tra il minimo e il massimo. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di In conformità con il certificato la norma di regolare esecuzione rilasciato riferimento, la precisione globale richiesta dal direttore dei lavori. All’Articolo 32 dell’Allegato Integrativo, il quale costituisce parte sostanziale metodo per partitore di tensione è pari all’1% della tensione massima del presente Capitolato Speciale, è meglio specificato se l’appalto in questione è sottoposto a rilascio del certificato di esecuzione o a collaudo. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo terminetubo radiogeno. Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, si concluderà con l’emissione di particolare complessità dell'opera da collaudare, in cui il termine può un rapporto di prova secondo le indicazioni della EN 12544-1:2003. La misurazione della macchia focale dovrà essere elevato sino ad un annoeseguita secondo le indicazioni riportate nella EN 12543-5:2002. Il collaudo metodo si basa sulla misurazione indiretta della dimensione della macchia focale mediante misurazione della penombra geometrica e, a questo scopo, l’immagine di uno “spigolo vivo” (“oggetto di prova”) è riprodotta su una pellicola. Come oggetto di prova, si richiede l’utilizzo di una sfera in corso d'operatungsteno con un diametro compreso tra 0.9 mm e 1.1 mm e con una precisione costruttiva di ±0.01 mm. X.xx X. xx Xxxxx, sempre che non sussistano le condizioni 32 – 00000 Xxxxxx - Xxxxx Per la misurazione è richiesta la seguente apparecchiatura:  Oggetto di prova come sopra descritto;  Pellicole di classe C2 conformemente alla UNI EN ISO 11699-1:2011, min. 10 cm × 10 cm, senza schermi;  Cassette per pellicole in polietilene;  Supporto per la pellicola;  Unità per il rilascio trattamento della pellicola;  Microdensitometro in grado di leggere densità D ≥ 3.0 e dotato di un diaframma d’entrata d1≤10 μm. La sfera deve essere installata su un supporto sottile di polietilene. Le dimensioni del certificato telaio di regolare esecuzionemontaggio devono essere tali da consentire di posizionare l’oggetto di prova molto vicino alla finestra del tubo radiogeno. In particolare, è obbligatorio nei seguenti casila distanza minima tra l’oggetto di prova e la macchia focale deve essere cinque volte il diametro della sfera. Inoltre, la distanza tra l’oggetto di prova e il rilevatore deve consentire un ingrandimento di proiezione pari a 100x (vedere Figura 2). Le radiazioni diffuse devono essere evitate per quanto possibile e si deve evitare qualsiasi filtrazione addizionale dei raggi X. Il tempo di esposizione deve portare a una densità di fondo della pellicola radiografica D = 2.5 ± 0.3. Devono essere prodotte scansioni lineari dell’immagine nel senso della lunghezza e della larghezza. Tali scansioni devono essere eseguite con il microdensitometro sopra descritto. A partire da queste scansioni, i diametri Dl e Dw dell’oggetto di prova, nel senso della lunghezza (l) e della larghezza (w), devono essere misurati al 50% del contrasto totale dell’immagine (punti B e C in Figura 3). L’ingrandimento geometrico è: Ai sensi dell’art. 215 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arteMl,w =Dl,w /Dreale Quindi, secondo il progetto approvato la Figura 3, i punti A e D sono ottenuti al 90% del contrasto. Le dimensioni x x x della macchia focale sono calcolate a partire dall’immagine, utilizzando le relative prescrizioni tecnicheequazioni: X.xx X. xx Xxxxx, nonché le eventuali perizie 32 – 00000 Xxxxxx - Xxxxx La maggiore di variante, in conformità del contratto queste dimensioni deve essere utilizzata come “dimensione d della macchia focale”. Questa misurazione. è valida solo collegata ai parametri operativi utilizzati e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. registrati durante la Il collaudo ha altresì lo scopo si concluderà con l’emissione di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale un rapporto di prova dettagliato e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze completo. Figura 3 – Profilo dell’oggetto di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste prova [EN 12543-5:2002] (NB: figura riferita a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi puro titolo esplicativo alla scansione di settore. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro un filo di contabilità e nel conto finale. Ai sensi dell’art. 216 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data platino da 1 mm di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuiscono l'incarico del collaudo. Nel caso di lavori che richiedono l'apporto di più professionalità diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo può essere affidato ad una commissione composta da due o tre membri. La stazione appaltante designa il membro della commissione che assume la funzione di presidente. Ai sensi il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali. Il responsabile del procedimento trasmette all'organo di collaudo tutti i documenti di cui al comma 1 dell’art. 217 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. Sulla base del disposto dell’art. 221 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettua visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare è necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale devono essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, è redatto apposito verbale con le modalità indicate nell'articolo 223 del Regolamento Attuativo. Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, l'organo di collaudo, in base all’art. 222 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori; quest'ultimo ne dà tempestivo avviso all'esecutore, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori. Se l'esecutore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell'esecutore. Della visita di collaudo è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'opera e della sua ubicazione ed ai principali estremi dell'appalto, deve contenere, ai sensi dell’art. 223 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, le seguenti indicazioni:diametro)

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Collaudo. Ai sensi Le operazioni di collaudo e la trasmissione dei relativi documenti al CINECA saranno effettuate secondo il disposto dall'art. 141 del D.Lgs 163/2006, nonché secondo quanto stabilito dagli artt. 187 ss. - 192 ss., D.p.r. 554/99 e dovranno essere concluse entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori dell’ultima fase, mediante emissione del certificato di collaudo. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese di collaudo, anche in corso d’opera, escluso unicamente l’onorario dell'organo di collaudo che sarà corrisposto dal CINECA. La nomina del collaudatore avverrà a norma dell’art. 102 comma 8 del Codice188, nel periodo transitorio D.p.r. 554/99. Dalla data di ultimazione, e comunque fino alla data di entrata in vigore del relativo decreto attuativo volto tra l’altro a definire i casi in cui il certificato di collaudo dei provvisorio, l’Appaltatore si obbliga a mantenere in perfetto stato i lavori può essere sostituito dal eseguiti ed effettuare a proprie spese, a perfetta regola d’arte, le riparazioni che risultassero necessarie per deterioramenti, rotture od altro, con la massima celerità, in modo da consentire l’uso regolare dell’opera da parte del CINECA. Qualora l’Appaltatore, richiamato per iscritto dalla Direzione lavori, trascuri la manutenzione, il CINECA ha diritto di far eseguire d’ufficio le riparazioni necessarie ponendo a carico del medesimo le relative spese. Fino a collaudo avvenuto, l’Appaltatore è considerato l’unico responsabile civile e penale per ogni eventuale danno od incidente provocato sia al CINECA sia a terzi in genere, in conseguenza di difetti di costruzione. All'atto della redazione del certificato di regolare esecuzioneultimazione dei lavori, si applicano il Responsabile del procedimento darà avviso al Sindaco del Comune di Casalecchio di Reno ai sensi e per gli effetti delle disposizioni transitorie e di coordinamento di cui all'articolo 216dell'art. 189, comma 16, del Codice, le prescrizioni di cui all’artD.p.r. 237 del D.P.R. 207/2010 ll collaudo finale deve avere luogo non oltre 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8, di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno554/99. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato speciale. Ai sensi dell’art. 113–bis del Codice, all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Sport e salute prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. Per effettuare le attività di controllo si applicano le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo. Ai sensi dell’art. 102, comma 2 del Codice, per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del Codice, nei casi espressamente individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al comma 8 del predetto art 102, che disciplinerà le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. All’Articolo 32 dell’Allegato Integrativo, il quale costituisce parte sostanziale del presente Capitolato Speciale, è meglio specificato se l’appalto in questione è sottoposto a rilascio del certificato di esecuzione o a collaudo. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, di particolare complessità dell'opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno. Il collaudo in corso d'opera, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione, è obbligatorio nei seguenti casi: Ai sensi dell’art. 215 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli Gli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvatireclamo dei crediti saranno comunicati dal CINECA all’Appaltatore che si obbliga a non pretendere il pagamento delle rate di saldo, né lo svincolo della cauzione fino a che lo stesso non dimostri di aver soddisfatto ogni pretesa a tal fine producendo espressa dichiarazione del creditore che abbia presentato reclamo. Il collaudo ha altresì lo scopo L’Appaltatore si obbliga alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità opere e nel conto finale. Ai sensi dell’art. 216 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuiscono l'incarico del collaudo. Nel caso di lavori che richiedono l'apporto di più professionalità diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo può essere affidato ad una commissione composta da due o tre membri. La stazione appaltante designa il membro della commissione che assume la funzione di presidente. Ai sensi il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali. Il responsabile del procedimento trasmette all'organo di collaudo tutti i documenti di cui al comma 1 dell’art. 217 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. Sulla base del disposto dell’art. 221 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione degli atti di collaudo, anche statico, effettua visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare è necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale devono essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, è redatto apposito verbale con le modalità indicate nell'articolo 223 del Regolamento Attuativo. Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, l'organo di collaudo, in base all’art. 222 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori; quest'ultimo ne dà tempestivo avviso all'esecutore, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori. Se l'esecutore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell'esecutore. Della visita di collaudo è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'opera e della sua ubicazione ed ai principali estremi dell'appalto, deve contenere, ai sensi dell’art. 223 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, le seguenti indicazioni:.

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Collaudo. Ai sensi dell’art. 102 comma 8 del CodiceIl collaudo, nel periodo transitorio e comunque fino alla a carico della Ditta aggiudicataria, dovrà essere eseguito entro 10 gg dalla data di entrata fornitura presso la sede dell’Azienda. Il collaudo deve essere concordato con gli uffici competenti dell’Azienda indicati nel documento di ordine della fornitura. Tutte le prove richieste e le singole verifiche saranno a totale carico della Ditta; resta chiarito e inteso che gli oneri riconducibili ai collaudi di accettazione delle apparecchiature elettromedicali in vigore acquisizione (costo di 110,00 €/apparecchio oltre IVA di legge) sono quelli scaturenti dall’adesione della ASL Carbonia alla convenzione sottoscritta il 29.03.2011 tra CONSIP S.p.A. e H.C. Hospital Consulting S.p.A. meglio indicata al successivo art. 10. Tale importo verrà fatturato dalla ASL Carbonia a seguito del relativo decreto attuativo volto collaudo dell’apparecchio e verrà portato in detrazione in sede di saldo del credito finale spettante all’aggiudicatario. Per quanto riguarda le apparecchiature e/o attrezzature fornite, ai fini del collaudo verrà seguito quanto stabilito dalla legislazione vigente. Verrà verificata la documentazione consegnata, la rispondenza tra l’altro a definire i casi quanto aggiudicato e quanto consegnato, tra quanto dichiarato e quanto risultante dalle prove, e quanto altro sia inerente alla fornitura in cui il certificato di collaudo dei lavori può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione, si applicano ai sensi e per gli effetti delle disposizioni transitorie e di coordinamento di cui all'articolo 216, comma 16, del Codice, oggetto. La Ditta dovrà curare l’installazione ottimizzando le prescrizioni di cui all’artprestazioni dell’apparecchiatura in ogni sua parte. 237 del D.P.R. 207/2010 ll collaudo finale deve avere luogo non oltre 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8, di particolare complessità dell'opera da collaudareÈ in carico alla ditta aggiudicataria, per i quali il termine può lotti ove applicabile, l’effettuazione delle verifiche di sicurezza elettrica generali e particolari secondo le norme CEI-EN in vigore, avvalendosi di personale tecnico qualificato ed abilitato. Le verifiche dovranno essere elevato sino ad un annoeseguite contestualmente al collaudo tecnico-amministrativo. Il certificato Resta inteso che saranno a carico della Ditta aggiudicataria tutte le opere di collaudo ha carattere provvisorio modifica, completamento e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissionesostituzione che dovessero venire prescritte durante i controlli e le verifiche per rendere le apparecchiature funzionanti e perfettamente efficienti. Decorso tale termine, il collaudo Nel caso in cui si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione verifichino condizioni tali da non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato speciale. Ai sensi dell’art. 113–bis del Codice, all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Sport e salute prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. Per effettuare le attività di controllo si applicano le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo. Ai sensi dell’art. 102, comma 2 del Codice, per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore poter procedere alla soglia di cui all’art. 35 del Codice, nei casi espressamente individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al comma 8 del predetto art 102, che disciplinerà le modalità tecniche di svolgimento firma del collaudo, il certificato ossia per presenza di collaudo può essere sostituito dal certificato difetti, per mancata rispondenza o per carenze funzionali, la ditta sarà formalmente informata di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavoriquanto negativamente riscontrato ed avrà 10 giorni per porvi rimedio, decorsi i quali opera la possibilità di risoluzione di cui agli art. Per 12 e 13. Resta inteso che, in tal caso, saranno sospesi i lavori termini di importo pari o inferiore a 1 milione di euro, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. All’Articolo 32 dell’Allegato Integrativo, il quale costituisce parte sostanziale del presente Capitolato Speciale, è meglio specificato se l’appalto in questione è sottoposto a rilascio del certificato di esecuzione o a collaudopagamento delle fatture. Il certificato perdurare delle predette condizioni determinerà la conseguente risoluzione del contratto e le eventuali spese di collaudo ha carattere provvisorio disinstallazione saranno a totale carico della ditta. Il ritardo dell'espletamento del collaudo, ovvero la mancata attivazione e/o l’addestramento del personale comporta l'applicazione delle sanzioni previste agli art. 12 e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine13. Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, di particolare complessità dell'opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno. Il collaudo in corso d'opera, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione, è obbligatorio nei seguenti casi: Ai sensi dell’art. 215 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., della fornitura prevede il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato tutti i dispositivi medici e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie attrezzature sanitarie non di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvaticonsumo oggetto della fornitura stessa. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che La fornitura è da considerasi collaudata con esito positivo quando tutti i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e suoi componenti sono collaudati con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provvisteesito positivo, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì rispettano tutte le verifiche tecniche indicazioni di sicurezza previste dalle leggi di settore. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità normative vigenti per i dispositivi/apparecchiature/sistemi soggetti alla “Direttiva Dispositivi Medici 93/42” e nel conto finale. Ai sensi dell’art. 216 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.iss.mm.ii., le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuiscono l'incarico del collaudo. Nel caso di lavori che richiedono l'apporto di più professionalità diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo può essere affidato ad una commissione composta da due o tre membri. La stazione appaltante designa il membro della commissione che assume la funzione di presidente. Ai sensi il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali. Il responsabile del procedimento trasmette all'organo di collaudo tutti i documenti di cui al comma 1 dell’art. 217 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. Sulla base del disposto dell’art. 221 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettua visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare è necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale devono essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, è redatto apposito verbale con le modalità indicate nell'articolo 223 del Regolamento Attuativo. Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, l'organo di collaudo, in base all’art. 222 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori; quest'ultimo ne dà tempestivo avviso all'esecutore, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori. Se l'esecutore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell'esecutore. Della visita di collaudo è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'opera e della sua ubicazione ed ai principali estremi dell'appalto, deve contenere, ai sensi dell’art. 223 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, le seguenti indicazioni:

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Samples: Contratto Quinquennale Di Manutenzione Apparecchiature Per

Collaudo. Il collaudatore sarà nominato ad insindacabile giudizio del Comune di Cadoneghe, anche con affidamento a tecnici esterni ad essa. Il collaudatore disporrà i saggi e le prove d’uso che riterrà necessari anche se non espressamente indicato nei documenti contrattuali. Sono previste operazioni di collaudo anche in corso d’opera. Dato l’oggetto dell’Appalto, definito all’art. 1 del presente Capitolato Speciale, il collaudo avverrà solamente una volta che siano adempiute le seguenti condizioni: - la contabilità sia stata redatta mensilmente e siano state regolarmente esibite le relative fatture; - non vi siano opere rimaste sospese per cause imputabili all’Appaltatore; - non siano emersi contenziosi, lacune o non conformità durante i lavori. Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'appaltatore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto delle garanzie fidejussorie prestate ai sensi dell'art. 103, D.lgs. 50/2016. Oltre a quanto disposto dall'art. 224 del D.P.R. 207/10, sono ad esclusivo carico dell'appaltatore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese saranno prelevate dalla rata di saldo da pagare all'impresa. Ai sensi dell’art. 102 comma 8 235 del CodiceD.P.R. 207/10, nel periodo transitorio e comunque fino alla data di entrata in vigore emissione del relativo decreto attuativo volto tra l’altro a definire i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori può essere sostituito dal provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva di cui all’art. 103 del Codice. Si procede, previa garanzia fideiussoria, al pagamento della rata di saldo non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione. Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, si applicano ai sensi e per gli effetti delle disposizioni transitorie e ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'esecutore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di coordinamento di cui all'articolo 216, comma 16, del Codice, le prescrizioni di cui all’art. 237 del D.P.R. 207/2010 ll collaudo finale deve avere luogo non oltre 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti diritto della garanzia fideiussoria relativa alla cauzione di cui al comma 81. Si precisa che il certificato di collaudo, avente carattere provvisorio, sarà emesso entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori, fatto salvo l’eventuale maggiore termine dovuto alla necessità di particolare complessità dell'opera da collaudareeliminare difetti o mancanze nei lavori eseguiti, per i quali il termine può essere elevato sino ad un annodebitamente accertati dal collaudatore. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione. Decorso tale termine, Decorsi i due anni il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale se il Comune di approvazione Cadoneghe non sia stato emesso formalizzerà, entro due mesi dalla scadenza dal suddetto termine, eventuali contestazioni all’Appaltatore. La consegna delle opere, sia definitiva che anticipata, si intenderà in ogni caso effettuata sotto la riserva delle responsabilità dell’Appaltatore e con la garanzia di cui all’art. 1667 del medesimo termine. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato specialeCodice Civile. Ai sensi dell’art. 113–bis del Codice102, all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e co. 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002D.lgs. 50/2016, n. 231, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Salvo salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Sport e salute dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. Per effettuare le attività di controllo si applicano le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo. Ai sensi dell’art. 102, comma 2 del Codice, per i Il collaudo dei lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del Codice, nei casi espressamente individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al comma 8 del predetto art 102, che disciplinerà le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, il certificato di collaudo può dovrà essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore compiuto inderogabilmente entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori. Per i lavori di importo pari o inferiore Restano esclusi tutti quei danni procurati dall’uso e non addebitabili a 1 milione di euro, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. All’Articolo 32 dell’Allegato Integrativo, il quale costituisce parte sostanziale del presente Capitolato Speciale, è meglio specificato se l’appalto in questione è sottoposto a rilascio del certificato di esecuzione o a collaudo. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, di particolare complessità dell'opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno. Il collaudo in corso d'opera, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione, è obbligatorio nei seguenti casi: Ai sensi dell’art. 215 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale. Ai sensi dell’art. 216 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuiscono l'incarico del collaudo. Nel caso di lavori che richiedono l'apporto di più professionalità diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo può essere affidato ad una commissione composta da due o tre membri. La stazione appaltante designa il membro della commissione che assume la funzione di presidente. Ai sensi il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e deficienze di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudoo a scarsezza dei materiali e dei manufatti impiegati. Essi L’emissione della rata di saldo non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti costituisce presunzione di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali. Il responsabile del procedimento trasmette all'organo di collaudo tutti i documenti di cui al comma 1 dell’art. 217 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. Sulla base del disposto dell’art. 221 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettua visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare è necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale devono essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, è redatto apposito verbale con le modalità indicate nell'articolo 223 del Regolamento Attuativo. Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, l'organo di collaudo, in base all’art. 222 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori; quest'ultimo ne dà tempestivo avviso all'esecutore, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori. Se l'esecutore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell'esecutore. Della visita di collaudo è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'opera e della sua ubicazione ed ai principali estremi dell'appalto, deve contenereaccettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 223 1666 comma 2 del codice civile. Le spese per le operazioni di collaudo, anche in corso d’opera, così come previste dall’art. 224 del D.P.R. 5 ottobre 2010207/2010, n. 207 e s.m.itutti gli ulteriori oneri sono a carico dell’Appaltatore, che dovrà mettere a disposizione le apparecchiature, mezzi e personale occorrenti, nonché fornire la necessaria assistenza e quanto altro occorra allo scopo. Qualora l’Appaltatore non provvedesse a tali spese, le seguenti indicazioni:stesse saranno anticipate dal Comune di Cadoneghe con rivalsa sulla rata di saldo.

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Samples: Polizza Di Assicurazione

Collaudo. Ai sensi dell’art. 102 comma 8 del Codice, nel periodo transitorio e comunque fino alla data di entrata in vigore del relativo decreto attuativo volto tra l’altro a definire i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione, si applicano ai sensi e per gli effetti delle disposizioni transitorie e di coordinamento di cui all'articolo 216, comma 16, del Codice, le prescrizioni di cui all’art. 237 del D.P.R. 207/2010 ll collaudo finale deve avere luogo non oltre 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei I lavori, salvi i casioggetto della Concessione, individuati dal decreto sono soggetti a collaudo a cura e spese del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8, di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un annoConcessionario. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non riguarda sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato speciale. Ai sensi dell’art. 113–bis del Codice, all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Sport e salute prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. Per effettuare le attività di controllo si applicano le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo. Ai sensi dell’art. 102, comma 2 del Codice, per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del Codice, nei casi espressamente individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al comma 8 del predetto art 102, che disciplinerà le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. Per realizzazione dell’intervento sia i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euromanutenzione, è sempre facoltà programmata e straordinaria, nel corso della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. All’Articolo 32 dell’Allegato Integrativo, il quale costituisce parte sostanziale del presente Capitolato Speciale, è meglio specificato se l’appalto in questione è sottoposto a rilascio del certificato di esecuzione o a collaudo. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, di particolare complessità dell'opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad un annogestione dell’opera. Il collaudo in corso d'opera, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione, è obbligatorio nei seguenti casiparticolare sarà composto da: Ai sensi dell’art− collaudi funzionali degli impianti; − collaudi statici delle strutture; − collaudi tecnico amministrativi dei lavori. 215 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale. Ai sensi dell’art. 216 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., le stazioni appaltanti entro Entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuiscono l'incarico sottoscrizione del collaudo. Nel caso di lavori che richiedono l'apporto di più professionalità diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell'interventocontratto, il collaudo può essere affidato ad una commissione composta da due o responsabile del procedimento comunicherà al Concessionario i nominativi dei tre membri. La stazione appaltante designa il membro della commissione che assume la funzione di presidente. Ai sensi il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzativein corso d’opera, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano per le funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali. Il responsabile del procedimento trasmette all'organo di collaudo tutti i documenti di cui al comma 1 dell’artprecedente comma. 217 Tutti gli oneri relativi ai collaudi, ivi compresi i compensi dei collaudatori determinati con riferimento alla l. 143/1949 e dal d.P.R. 207/2010, sono a carico del D.P.R. 5 ottobre 2010Concessionario. Entro due mesi dalla data di certificazione di avvenuta ultimazione di lavori da parte del Concessionario, n. 207 si provvederà al relativo collaudo. Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione, gli stessi saranno collaudati con cadenza biennale, a partire dalla data di avvio della gestione. Prima che intervenga il collaudo provvisorio, il Concessionario potrà attivare anticipatamente la gestione anche di parte dell’opera a condizioni che sia assolto quanto previsto dall’art. 230 del d.P.R. 207/2010. Il Concessionario provvederà, a propria cura e s.m.i. Sulla base del disposto dell’art. 221 del D.P.R. 5 ottobre 2010spese, n. 207 a tutti i lavori ed a tutti gli interventi che si renderanno necessari per la messa a punto delle opere e s.m.i, nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettua visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare è necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale devono essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, è redatto apposito verbale con le modalità indicate nell'articolo 223 del Regolamento Attuativo. Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, l'organo di collaudodegli impianti, in base all’art. 222 del D.P.R. 5 ottobre 2010modo da assicurarne la perfetta funzionalità in condizioni di sicurezza e dovrà eliminare, n. 207 a propria cura e s.m.ispese, fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori; quest'ultimo ne dà tempestivo avviso all'esecutore, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori. Se l'esecutore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell'esecutore. Della visita di collaudo è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'opera e della sua ubicazione ed ai principali estremi dell'appalto, deve contenere, ai sensi dell’art. 223 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, le seguenti indicazioni:tutti i vizi eventualmente contestati.

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Samples: static.cittametropolitanaroma.it

Collaudo. Ai sensi dell’art. 102 comma 8 del CodiceA prescindere dai collaudi parziali che potranno essere dispo1s9ti dall’Amministrazione, le operazioni di collaudo finale avranno inizio nel periodo transitorio e comunque fino alla termine di mesi ( )..mesi tre....20dalla data di entrata in vigore ultimazione dei lavori e saranno portate a compimento nel termine di mesi ( )..mesi tre... dall’inizio con l’emissione del relativo decreto attuativo volto tra l’altro certificato e l’invio dei documenti all’Amministrazione, salvo il caso previsto dall’art. 192, comma 3 del Regolamento. L’Appaltatore dovrà, a definire propria cura e spese, mettere a disposizione del Collaudatore gli operai ed i casi in cui il certificato mezzi d’opera occorrenti per le operazioni di collaudo dei lavori può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione, si applicano ai sensi e per gli effetti delle disposizioni transitorie e i lavori di coordinamento di cui all'articolo 216ripristino resi necessari dai saggi eseguiti. Inoltre, comma 16, del Codice, le prescrizioni ove durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui all’art. 237 197 del D.P.R. 207/2010 ll collaudo finale deve avere luogo Regolamento, l’Appaltatore sarà altresì tenuto ad eseguire tutti i lavori che il Collaudatore riterrà necessari, nel tempo dallo stesso assegnato. Qualora l’Appaltatore non oltre 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavoriottemperasse a tali obblighi, salvi i casiil Collaudatore potrà disporre che sia provveduto d’ufficio e la spesa relativa, individuati ivi compresa la penale per l’eventuale ritardo, verrà dedotta dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti residuo credito. Il Certificato di collaudo, redatto secondo le modalità di cui al comma 8all’art. 199 del Regolamento, di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissionedata della relativa emissione ovvero, nel caso di emissione ritardata, decorsi trenta mesi dall’ultimazione dei lavori. Decorso tale termine, il collaudo si intende intenderà tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato speciale. Ai sensi dell’art. 113–bis del Codice, all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Sport e salute prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. Per effettuare le attività di controllo si applicano le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo. Ai sensi dell’art. 102, comma 2 del Codice, per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del Codice, nei casi espressamente individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al comma 8 del predetto art 102, che disciplinerà le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. All’Articolo 32 dell’Allegato Integrativo, il quale costituisce parte sostanziale del presente Capitolato Speciale, è meglio specificato se l’appalto in questione è sottoposto a rilascio del certificato di esecuzione o a collaudo. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, di particolare complessità dell'opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno. Il collaudo in corso d'opera, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione, è obbligatorio nei seguenti casi: Ai sensi dell’art. 215 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale. Ai sensi dell’art. 216 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuiscono l'incarico del collaudo. Nel caso di lavori che richiedono l'apporto di più professionalità diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo può essere affidato ad una commissione composta da due o tre membri. La stazione appaltante designa il membro della commissione che assume la funzione di presidente. Ai sensi il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali. Il responsabile del procedimento trasmette all'organo di collaudo tutti i documenti di cui al comma 1 dell’art. 217 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. Sulla base del disposto dell’art. 221 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettua visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare è necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale devono essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, è redatto apposito verbale con le modalità indicate nell'articolo 223 del Regolamento Attuativo. Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, l'organo di collaudo, in base all’art. 222 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori; quest'ultimo ne dà tempestivo avviso all'esecutore, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori. Se l'esecutore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell'esecutore. Della visita di collaudo è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'opera e della sua ubicazione ed ai principali estremi dell'appalto, deve contenere, ai sensi dell’art. 223 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, le seguenti indicazioni:

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Samples: Contratto Di Appalto

Collaudo. Ai sensi dell’artLe opere oggetto della presente Convenzione, comprese quelle affidate a terzi, sono soggette a collaudo sia in corso d’opera che finale. 102 comma 8 I collaudi saranno effettuati da parte di uno o più Collaudatori nominati dal Comune successivamente alla approvazione del Codice, nel periodo transitorio e comunque fino alla data di entrata in vigore del relativo decreto attuativo volto tra l’altro a definire i casi in cui il certificato di progetto esecutivo. Il collaudo dei lavori può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione, si applicano ai sensi e per gli effetti delle disposizioni transitorie e di coordinamento di cui all'articolo 216, comma 16, del Codice, le prescrizioni avverrà conformemente alle previsioni di cui all’art. 237 141 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e agli articoli 187 e seguenti del D.P.R. 207/2010 ll 554/1999 e s.m.i.. L’Appaltatore dovrà eseguire tutti i lavori ed opere che, nell’ambito dei progetti approvati, il Collaudatore riterrà necessari al fine di rilasciare il certificato di collaudo. Si applica l’art. 197 del D.P.R. 554/1999 e s.m.i.. L’appaltatore, a propria cura e spese, mette a disposizione dell’organo di collaudo finale deve avere luogo gli operai e i mezzi d’opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimane a cura e a carico dell’appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti di lavoro che sono state alterate nell’eseguire le verifiche. Nel caso in cui l’Appaltatore non oltre 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ottemperi agli obblighi di cui al precedente comma, la spesa verrà dedotta dal credito residuo del medesimo. Il collaudo dovrà essere terminato entro e non oltre trenta (30) giorni dalla emissione del certificato di ultimazione dei lavori da parte del responsabile del procedimento. Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall’articolo 1669 del codice civile, il Comune provvederà allo svincolo della garanzia di fideiussione di cui all’art. 16, comma 81, di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un annolett. a) della presente Convenzione. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato speciale. Ai sensi dell’art. 113–bis del Codice, all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde viene trasmesso per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Sport e salute prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. Per effettuare le attività di controllo si applicano le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo. Ai sensi dell’art. 102, comma 2 del Codice, per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del Codice, nei casi espressamente individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui sua accettazione al comma 8 del predetto art 102, che disciplinerà le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. All’Articolo 32 dell’Allegato Integrativo, Appaltatore il quale costituisce parte sostanziale del presente Capitolato Speciale, è meglio specificato se l’appalto in questione è sottoposto a rilascio del certificato dovrà firmarlo nel termine di esecuzione o a collaudoventi giorni. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, di particolare complessità dell'opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno. Il collaudo in corso d'opera, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione, è obbligatorio nei seguenti casi: Ai sensi dell’art. 215 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste Rimane a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte dell’Appaltatore le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale. Ai sensi dell’art. 216 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.ispettanze dovute ai Collaudatori., le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuiscono l'incarico del collaudo. Nel caso di lavori che richiedono l'apporto di più professionalità diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo può essere affidato ad una commissione composta da due o tre membri. La stazione appaltante designa il membro della commissione che assume la funzione di presidente. Ai sensi il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali. Il responsabile del procedimento trasmette all'organo di collaudo tutti i documenti di cui al comma 1 dell’art. 217 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. Sulla base del disposto dell’art. 221 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettua visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare è necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale devono essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, è redatto apposito verbale con le modalità indicate nell'articolo 223 del Regolamento Attuativo. Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, l'organo di collaudo, in base all’art. 222 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori; quest'ultimo ne dà tempestivo avviso all'esecutore, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori. Se l'esecutore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell'esecutore. Della visita di collaudo è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'opera e della sua ubicazione ed ai principali estremi dell'appalto, deve contenere, ai sensi dell’art. 223 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, le seguenti indicazioni:

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Collaudo. Ai sensi dell’artLa collaudazione dei lavori deve essere iniziata entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori ed in accordo previsto dall'art. 102 comma 8 37 del Codice, nel periodo transitorio Capitolato generale. La collaudazione stessa deve essere conclusa entro 180 giorni dalla data di ultimazione dei lavori e comunque fino alla data nel rispetto di entrata in vigore quanto previsto dall'art. 192, comma 1 del relativo decreto attuativo volto Regolamento. Devono essere comunque rispettate le disposizioni sul collaudo e dell'art. 28 della L. 11 febbraio 1994, n. 109 modificata dalla L. 2 giugno 1995, n. 216 e dalla successiva L. 415 del 18 novembre 1998 gli artt. compresi tra l’altro a definire i casi in cui il 191 e il 203 del Regolamento. La verifica della buona esecuzione di un lavoro è effettuata attraverso accertamenti, saggi e riscontri che l'organo di collaudo giudica necessari 02.2190 CERTIFICATO DI COLLAUDO E DECORRENZA DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE PER ROVINA E DIFETTI DELL’OPERA Dopo l'ultimazione dei lavori, da farsi risultare da apposito verbale, sarà redatto il certificato di collaudo dei lavori può essere sostituito collaudo, che verrà emesso dal certificato Collaudatore entro sei mesi dalla data di regolare esecuzione, si applicano ai sensi e per gli effetti delle disposizioni transitorie e di coordinamento di cui all'articolo 216, comma 16, del Codice, le prescrizioni di cui all’art. 237 del D.P.R. 207/2010 ll collaudo finale deve avere luogo non oltre 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8, di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un annoultimazione. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissionedall'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale Dalla data del verbale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato speciale. Ai sensi dell’art. 113–bis del Codice, all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Sport e salute prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. Per effettuare le attività di controllo si applicano le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo. Ai sensi dell’art. 102, comma 2 del Codice, per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del Codice, nei casi espressamente individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al comma 8 del predetto art 102, che disciplinerà le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. All’Articolo 32 dell’Allegato Integrativo, il quale costituisce parte sostanziale del presente Capitolato Speciale, è meglio specificato se l’appalto in questione è sottoposto a rilascio del certificato di esecuzione o a collaudo. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei ultimazione lavori, salvi i casi, di particolare complessità dell'opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno. Il collaudo in corso d'opera, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione, è obbligatorio nei seguenti casi: Ai sensi dell’art. 215 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 indipendentemente dall'esecuzione e s.m.i., il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e dall'ultimazione delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale. Ai sensi dell’art. 216 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuiscono l'incarico del collaudo. Nel caso di lavori che richiedono l'apporto di più professionalità diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo può essere affidato ad una commissione composta da due o tre membri. La stazione appaltante designa il membro della commissione che assume la funzione di presidente. Ai sensi il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali. Il responsabile del procedimento trasmette all'organo di collaudo tutti i documenti di cui al comma 1 dell’art. 217 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. Sulla base del disposto dell’art. 221 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo operazioni di collaudo, anche staticodecorrerà il termine decennale di cui all'art. 1669 cod. civ., effettua visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per purchè sia fatta denunzia entro un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare è necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale devono essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, è redatto apposito verbale con le modalità indicate nell'articolo 223 del Regolamento Attuativo. Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, l'organo di collaudoanno dalla scoperta, in base all’art. 222 merito alla responsabilità dell'appaltatore se l'opera per vizio del D.P.R. 5 ottobre 2010suolo o per difetto di costruzione, n. 207 e s.m.i, fissa il giorno della visita rovina in tutto o in parte o presenta evidente pericolo di collaudo e ne informa il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori; quest'ultimo ne dà tempestivo avviso all'esecutore, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori. Se l'esecutore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell'esecutore. Della visita di collaudo è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'opera e della sua ubicazione ed ai principali estremi dell'appalto, deve contenere, ai sensi dell’art. 223 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, le seguenti indicazioni:rovina o gravi difetti.

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Collaudo. Ai sensi dell’art. 102 comma 8 del Codice, nel periodo transitorio e comunque fino alla data di entrata in vigore del relativo decreto attuativo volto tra l’altro a definire i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione, si applicano ai sensi e per gli effetti delle disposizioni transitorie e di coordinamento di cui all'articolo 216, comma 16, del Codice, le prescrizioni di cui all’art. 237 del D.P.R. 207/2010 ll collaudo finale deve avere luogo non oltre 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8, di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo deve essere emesso entro sei mesi (oppure, dodici mesi, in relazione alla complessità dell’opera) dall’ultimazione dei lavori, debitamente accertata con apposito certificato, al fine di attestare l’effettiva regolare esecuzione dei lavori, ai sensi del comma 3 dell’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016. L’accertamento della regolare esecuzione e l’accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissionedall’emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto l’atto formale di approvazione non sia stato emesso intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo terminetermine (oppure, il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori). Durante l’esecuzione Per i collaudi in corso d’opera le Parti rinviano alle previsioni di legge e al Capitolato Speciale d’Appalto, e l’Amministrazione si riserva, comunque di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere eseguite anche subito dopo l’ultimazione dei lavori dandone comunicazione scritta all’Operatore economico che non può opporre alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta né eccezioni. L’Operatore economico in quest’ultimo caso è autorizzata a richiedere la Stazione Appaltante può effettuare operazioni stesura di controllo verbale in contraddittorio circa lo stato delle opere, per poter essere garantita dai possibili danni che potrebbero insorgere ai lavori eseguiti. Qualora dalle visite e dagli accertamenti effettuati in sede di collaudo definitivo emergessero difetti di esecuzione imputabili all’Operatore economico e tali da rendere necessari lavori di riparazione o completamento, l’Operatore economico stesso è tenuta ad eseguire entro … quanto prescritto dal Collaudatore. In caso di esito negativo del collaudo e ove non si attuino le dovute sistemazioni ed adeguamenti nei termini che saranno ordinati, il Responsabile unico del procedimento disporrà direttamente l’esecuzione delle opere di ripristino necessarie senza ulteriore avviso e con rivalsa della spesa sostenuta a valere direttamente sulle garanzie prestate, ai sensi di quanto stabilito con il presente contratto. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato specialemedesimi. Ai sensi dell’art. 113–bis del Codice, all'esito All’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il responsabile Responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatoredell’Operatore economico. Il certificato di pagamento è rilasciato nei termini non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 collaudo provvisorio ovvero del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'operadell’opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 dall’articolo 1669, del codice civileCodice Civile, l'appaltatore l’Operatore economico risponde per la difformità e i vizi dell'operadell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Sport e salute dall’Amministrazione con ogni mezzo prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. Per effettuare le attività di controllo si applicano le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo. Ai sensi dell’art. 102, comma 2 del Codice, per i Nel caso la Direzione dei lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del Codice, nei casi espressamente individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al comma 8 del predetto art 102, che disciplinerà le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, venga svolta da un tecnico esterno all’Amministrazione è reso obbligatorio il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. All’Articolo 32 dell’Allegato Integrativo, il quale costituisce parte sostanziale del presente Capitolato Speciale, è meglio specificato se l’appalto in questione è sottoposto a rilascio del certificato di esecuzione o a collaudo. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, di particolare complessità dell'opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno. Il collaudo in corso d'opera, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione, è obbligatorio nei seguenti casi: Ai sensi dell’art. 215 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 d’opera e s.m.ifinale., il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale. Ai sensi dell’art. 216 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuiscono l'incarico del collaudo. Nel caso di lavori che richiedono l'apporto di più professionalità diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo può essere affidato ad una commissione composta da due o tre membri. La stazione appaltante designa il membro della commissione che assume la funzione di presidente. Ai sensi il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali. Il responsabile del procedimento trasmette all'organo di collaudo tutti i documenti di cui al comma 1 dell’art. 217 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. Sulla base del disposto dell’art. 221 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettua visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare è necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale devono essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, è redatto apposito verbale con le modalità indicate nell'articolo 223 del Regolamento Attuativo. Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, l'organo di collaudo, in base all’art. 222 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori; quest'ultimo ne dà tempestivo avviso all'esecutore, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori. Se l'esecutore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell'esecutore. Della visita di collaudo è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'opera e della sua ubicazione ed ai principali estremi dell'appalto, deve contenere, ai sensi dell’art. 223 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, le seguenti indicazioni:

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Samples: Contratto Di Appalto Dei Lavori Di Realizzazione Di N. 70 Loculi Cimiterili a Struttura Prefabbricata E Opere Edili Connesse

Collaudo. Ai Entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla comunicazione da parte dell’aggiudicatario del “pronti al collaudo”, la Commissione di collaudo, nominata ai sensi dell’art. 102 comma 8 120 del CodiceD.Lgs. 163/2006, alla presenza del rappresentante dell'aggiudicatario o suo delegato, procederà all’esame della conformità degli apparati forniti al tipo e ai modelli descritti nell’offerta tecnica e nel periodo transitorio e comunque fino Capitolato tecnico, alla data verifica del possesso di entrata in vigore del relativo decreto attuativo volto tra l’altro a definire tutti i casi in cui il certificato requisiti di collaudo dei lavori può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione, si applicano ai sensi e per gli effetti delle disposizioni transitorie e di coordinamento di cui all'articolo 216, comma 16, del Codice, le prescrizioni di cui all’art. 237 del D.P.R. 207/2010 ll collaudo finale deve avere luogo non oltre 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture qualità richiesti e/o offerti e dei trasporti relativi marchi di cui al comma 8, qualità comprovanti i requisiti medesimi; nella stessa sede di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Durante l’esecuzione dei lavori verifica sarà accertata la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato speciale. Ai sensi dell’art. 113–bis del Codice, all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Sport e salute prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. Per effettuare le attività di controllo si applicano le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo. Ai sensi dell’art. 102, comma 2 del Codice, per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del Codice, nei casi espressamente individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al comma 8 del predetto art 102, che disciplinerà le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. All’Articolo 32 dell’Allegato Integrativo, il quale costituisce parte sostanziale del presente Capitolato Speciale, è meglio specificato se l’appalto in questione è sottoposto a rilascio del certificato di esecuzione o a collaudo. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termineservizi aggiudicati. Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavorisarà effettuato con verifiche a campione su almeno il 10% delle forniture e servizi prestati. Per ulteriori specifiche in tema di collaudo, salvi i casisi rimanda all’art. 8 del Capitolato tecnico, di particolare complessità dell'opera da collaudarecui si fa pieno ed integrale riferimento. Al termine del collaudo sarà redatto, in cui il termine può essere elevato sino ad un annocontraddittorio con i rappresentanti dell'aggiudicatario, apposito verbale che ne conterrà l’esito. Il collaudo in corso d'opera, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione, è obbligatorio nei seguenti casi: Ai sensi dell’art. 215 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale. Ai sensi dell’art. 216 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso verbale di collaudo con esito positivo, approvato dal Responsabile del procedimento, determina l’accettazione definitiva delle prestazioni e il diritto al pagamento del corrispettivo. Nel caso in corso d'operacui si dovesse riscontrare il mancato rispetto dei tempi di esecuzione si potranno applicare le penali specificate all’art. 9 del Capitolato tecnico ed escutere, attribuiscono l'incarico anche parzialmente. Nel caso in cui si dovesse riscontrare la non completa rispondenza, qualitativa e quantitativa, tra quanto richiesto e offerto e quanto fornito, la fornitura potrà essere rifiutata in tutto o in parte, ovvero, su base di valutazione operata dalla stazione appaltante, si potrà procedere con la riduzione del collaudoprezzo associato al componente non conforme e trattenuta sul saldo da liquidarsi a collaudo e/o eventuale rivalsa sull’importo della cauzione versata. Nel caso di lavori che richiedono l'apporto vizi insanabili sul numero minimo di più professionalità diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell'interventobeni richiesti, come da specifiche del Capitolato tecnico, il collaudo può contratto potrà essere affidato ad una commissione composta da due o tre membridichiarato risolto di diritto, con escussione della cauzione definitiva, esecuzione in danno, come previsto dal successivo art. La stazione appaltante designa 22, salvo comunque il membro della commissione che assume la funzione di presidente. Ai sensi il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali. Il responsabile risarcimento del procedimento trasmette all'organo di collaudo tutti i documenti di cui al comma 1 dell’art. 217 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. Sulla base del disposto dell’art. 221 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettua visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare è necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale devono essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, è redatto apposito verbale con le modalità indicate nell'articolo 223 del Regolamento Attuativo. Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, l'organo di collaudo, in base all’art. 222 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori; quest'ultimo ne dà tempestivo avviso all'esecutore, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori. Se l'esecutore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell'esecutore. Della visita di collaudo è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'opera e della sua ubicazione ed ai principali estremi dell'appalto, deve contenere, ai sensi dell’art. 223 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, le seguenti indicazioni:maggior danno subito.

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Collaudo. Ai sensi dell’art. 102 comma 8 del CodiceSI SEGNALA CHE LA PROCEDURA RDA MANDA UNA NOTIFICA AL RICHIEDENTE DOPO CHE L’ACQUISTO E’ STATO EVASO DALLA SEZIONE APPROVVIGIONAMENTI, nel periodo transitorio e comunque fino alla data di entrata in vigore del relativo decreto attuativo volto tra l’altro a definire i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione, si applicano ai sensi e per gli effetti delle disposizioni transitorie e di coordinamento di cui all'articolo 216, comma 16, del Codice, le prescrizioni di cui all’art. 237 del D.P.R. 207/2010 ll collaudo finale deve avere luogo non oltre 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8, di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un annoCHE VIENE COSI’ INFORMATO DELLA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO. Il certificato D.L.95/2012, art. 1, co. 1, convertito nella L.135/2012 aveva stabilito che i contratti stipulati in violazione degli obblighi di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termineapprovvigionarsi attraverso il suddetto strumento sono nulli, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato speciale. Ai sensi dell’art. 113–bis del Codice, all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Sport e salute prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. Per effettuare fatte salve le attività di controllo si applicano le disposizioni eccezioni di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolopunti precedenti. Ai Le Università sono tenute ad utilizzare il mercato elettronico della PA ai sensi dell’artdell’art.1 comma 150 della L.228/2012 eccetto casi di: •singoli affidamenti di valore inferiore o uguale a 5.000,00 € di imponibile art. 1021, comma 2 del Codice, co 130 della Legge 145/2018 per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del Codice, nei casi espressamente individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al comma 8 del predetto art 102, che disciplinerà le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. All’Articolo 32 dell’Allegato Integrativo, il quale costituisce parte sostanziale del presente Capitolato Speciale, è meglio specificato se l’appalto in questione è sottoposto a rilascio del certificato di esecuzione o a collaudo. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, di particolare complessità dell'opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno. Il collaudo in corso d'opera, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione, è obbligatorio nei seguenti casi: Ai sensi dell’art. 215 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settorepubbliche amministrazioni • acquisti inerenti ricerca, terza missione, trasferimento tecnologico indipendentemente dall'importo (art. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore4 del Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 159/2019 per università statali e altri enti) Adeguatamente motivato (condizioni non alternative che devono essere verificate) Secondo il D.lgs. 50/2016, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finaleart. Ai sensi dell’art. 216 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., 36 co. 2 (Codice appalti) le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data procedono all'affidamento di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data servizi, per importo inferiore a 139.000 euro (revisione prevista Legge 108/2021, valevole fino al 30/06/2023), mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato Eventuale: Essenzialità ed infungibilità del bene., Sempre da sottoscrivere assenza di consegna dei lavori in caso conflitto di collaudo in corso d'operainteresse (a cura del richiedente) Per acquisti > 5000,00 € non inerenti ricerca, attribuiscono l'incarico terza missione o trasferimento tecnologico: - Assenza della categoria merceologica nei cataloghi Consip - Assenza di fornitori nell’ambito di meta prodotti del collaudo. Nel caso Mercato Elettronico nella relativa categoria merceologica Nell’ambito del processo di lavori che richiedono l'apporto di più professionalità diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell'interventoacquisto Consip (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx), si distinguono due diversi soggetti: il collaudo può essere affidato ad una commissione composta da due o tre membri. La stazione appaltante designa il membro della commissione che assume la funzione di presidente. Ai sensi il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzativePunto ordinante (PO), di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza coincidente con il soggetto che nell’Organizzazione ha eseguito il compito di firmare gli ordini di spesa (per i lavoriDipartimenti sono il/la Responsabile Approvvigionamenti e il/la Responsabile di Area Amministrazione e Contabilità). Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali. Il responsabile del procedimento trasmette all'organo di collaudo tutti i documenti di cui al comma 1 dell’art. 217 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. Sulla base del disposto dell’art. 221 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettua visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare è necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale devono essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, è redatto apposito verbale con le modalità indicate nell'articolo 223 del Regolamento Attuativo. Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, l'organo di collaudo, in base all’art. 222 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori; quest'ultimo ne dà tempestivo avviso all'esecutore, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori. Se l'esecutore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell'esecutore. Della visita di collaudo è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'opera e della sua ubicazione ed ai principali estremi dell'appalto, deve contenere, ai sensi dell’art. 223 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, le seguenti indicazioni:.

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Collaudo. Ai sensi dell’artA norma dell’art.102 del DL 50/2016 e s.i.m. 102 comma 8 del Codice, nel periodo transitorio e comunque fino alla si procederà al collaudo dei lavori entro sei mesi dalla data di entrata in vigore ultimazione lavori. A norma del relativo decreto attuativo volto tra l’altro a definire i casi in cui comma 2 dell’art.102 DL 50/2016 e s.i.m. il certificato di collaudo dei lavori può essere sarà sostituito dal certificato di regolare esecuzione, si applicano ai sensi e per . Dopo l’emissione da parte del direttore dei lavori del certificato di regolare esecuzione sarà pagato il saldo del lavoro sempreché l’importo non debba essere vincolato a garanzia dei diritti di eventuali creditori. Per tutti gli effetti delle disposizioni transitorie di legge, e di coordinamento in particolare, per quanto attiene ai termini di cui all'articolo 216agli art. 1667 e 1669 C.C., comma 16con l’emissione del certificato di regolare esecuzione e dalla data dello stesso, del Codice, le prescrizioni di cui all’art. 237 del D.P.R. 207/2010 ll collaudo finale deve avere ha luogo non oltre 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro la presa in consegna delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8, di particolare complessità dell'opera opere da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un annoparte dell’Amministrazione appaltante. Il collaudo, mediante emissione del certificato di collaudo regolare esecuzione, ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo (collaudo definitivo delle opere poste a base d’appalto) decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato speciale. Ai sensi dell’art. 113–bis del Codice, all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Sport e salute prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. Per effettuare le attività di controllo si applicano le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo. Ai sensi dell’art. 102, comma 2 del Codice, per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del Codice, nei casi espressamente individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al comma 8 del predetto art 102, che disciplinerà le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. All’Articolo 32 dell’Allegato Integrativo, il quale costituisce parte sostanziale del presente Capitolato Speciale, è meglio specificato se l’appalto in questione è sottoposto a rilascio del certificato di esecuzione o a collaudo. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione dall’emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Il L’Impresa è responsabile della buona conservazione delle opere fino al collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione provvisorio, senza il diritto ad alcun compenso per siffatto onere, essendosene tenuto conto nella determinazione dei lavori, salvi i casi, di particolare complessità dell'opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno. Il collaudo in corso d'opera, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione, è obbligatorio nei seguenti casi: Ai sensi dell’art. 215 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti prezzi a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale. Ai sensi dell’art. 216 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuiscono l'incarico del collaudo. Nel caso di lavori che richiedono l'apporto di più professionalità diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo può essere affidato ad una commissione composta da due o tre membri. La stazione appaltante designa il membro della commissione che assume la funzione di presidente. Ai sensi il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali. Il responsabile del procedimento trasmette all'organo di collaudo tutti i documenti di cui al comma 1 dell’art. 217 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. Sulla base del disposto dell’art. 221 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettua visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare è necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale devono essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, è redatto apposito verbale con le modalità indicate nell'articolo 223 del Regolamento Attuativo. Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, l'organo di collaudo, in base all’art. 222 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori; quest'ultimo ne dà tempestivo avviso all'esecutore, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità misura dei lavori. Se l'esecutoreSalvo quanto disposto dall’art.1669 del codice civile l’appaltatore risponde per le difformità ed i vizi dell’opera, pur tempestivamente invitatoancorchè riconoscibili, non interviene alle visite purchè denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. Sarà in facoltà del Committente mettere in esercizio le opere dopo la loro ultimazione, anche prima della data di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa è posta ; in tal caso sarà a carico dell'esecutoredel Committente la loro manutenzione solo per quanto abbia riferimento all’esercizio e non per quanto possa avere riferimento a difetti di costruzione. Della visita Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri relativi alle operazioni di collaudo è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'opera e della sua ubicazione ed ai principali estremi dell'appalto, deve contenere, ai sensi dell’art. 223 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, le seguenti indicazioni:provvisorio.

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Collaudo. Ai Tutte le spese riferite al collaudo in corso d’opera, al collaudo provvisorio ovvero al collaudo finale saranno a carico del Concessionario. Il Collaudo tecnico ed amministrativo dei lavori sarà effettuato in corso d’opera ai sensi dell’artdella normativa vigente da parte del Collaudatore nominato dal Concedente. 102 comma 8 del CodiceCome riportato nell’articolo 6, nel periodo transitorio e comunque fino alla data di entrata in vigore del relativo decreto attuativo volto tra l’altro a definire i casi in cui il certificato tutti gli oneri relativi alle operazioni di collaudo dei lavori può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione, si applicano ai sensi sono a carico del Concessionario che dovrà provvedere anche alla assistenza delle necessarie operazioni in sito. Alle condizioni e per gli effetti delle disposizioni transitorie e di coordinamento di cui all'articolo 216, comma 16, del Codice, le prescrizioni di cui all’art. 237 del D.P.R. 207/2010 ll collaudo finale deve avere luogo non oltre 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8, di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato speciale. Ai sensi dell’art. 113–bis del Codice, all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato nei termini di cui all'articolo 4all’articolo 230 del nuovo Regolamento di esecuzione ed attuazione n. 207/2010, commi 2per le sole ipotesi di consegna anticipata, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Sport e salute prima il Concedente potrà richiedere che il certificato Collaudatore verifichi in corso d’opera l’esistenza delle condizioni che consentano l’utilizzo di singole parti ultimate delle Opere, in particolare accertando che l’utilizzo dell’infrastruttura, ovvero di parte della stessa, avvenga nei limiti della sicurezza. In ogni caso, l’eventuale consegna anticipata non costituirà accettazione della buona esecuzione dei lavori e delle Opere e, pertanto, non solleverà il Concessionario dalle relative responsabilità. Al Collaudatore potrà essere conferito anche l’incarico del collaudo assuma carattere definitivo. Per effettuare le attività di controllo si applicano le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo. Ai sensi dell’art. 102, comma 2 del Codice, per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del Codice, nei casi espressamente individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, statico di cui al comma 8 del predetto art 102, che disciplinerà le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. All’Articolo 32 dell’Allegato Integrativo, il quale costituisce parte sostanziale del presente Capitolato Speciale, è meglio specificato se l’appalto in questione è sottoposto a rilascio del certificato di esecuzione o a collaudoDPR 380/01. Il certificato Certificato di collaudo ha Xxxxxxxx sarà emesso entro il termine perentorio di 90 (novanta) giorni dall’ultimazione dei lavori ed avrà carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due (“Certificato di Collaudo Provvisorio”). Trascorsi 2 (due) anni dall'emissione del medesimodalla data dell’emissione, esso diverrà Definitivo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto In caso di mancata adozione dell’atto formale di approvazione non sia intervenuto del Collaudo entro i due mesi dalla scadenza del medesimo terminesuccessivi, il Collaudo si intenderà tacitamente approvato. Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione Al Certificato di Ultimazione dei lavori, salvi i casi, Lavori verrà allegato il Progetto come costruito predisposto dal Concessionario e tutta la documentazione di particolare complessità dell'opera Direzione Lavori da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno. Il collaudo in corso d'opera, sempre che non sussistano le condizioni sottoporre alle attività di Xxxxxxxx e per il rilascio del certificato Certificato di regolare esecuzione, è obbligatorio nei seguenti casi: Ai sensi dell’art. 215 comma 1 agibilità da parte del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, competente Ufficio del Concedente delle Opere in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvaticoncessione. Il collaudo ha altresì lo scopo Concessionario dovrà presentare la documentazione necessaria per il rilascio del Certificato di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale. Ai sensi dell’art. 216 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., le stazioni appaltanti agibilità entro trenta 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio. Con la firma del Certificato di Ultimazione dei lavoriLavori il Concessionario assume l’impegno di fornire tutte le prestazioni, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuiscono l'incarico del collaudo. Nel caso di lavori i servizi e le attività descritte nel Capitolato Speciale Prestazionale e nella parte gestionale e manutentiva dell’Offerta Tecnica dal medesimo presentata senza che richiedono l'apporto di più professionalità diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo può essere affidato ad una commissione composta da due o tre membri. La stazione appaltante designa il membro della commissione che assume la funzione di presidente. Ai sensi il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali. Il responsabile del procedimento trasmette all'organo di collaudo tutti i documenti di cui al comma 1 dell’art. 217 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. Sulla base del disposto dell’art. 221 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettua visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare è necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale devono essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, è redatto apposito verbale con le modalità indicate nell'articolo 223 del Regolamento Attuativo. Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, l'organo di collaudo, in base all’art. 222 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori; quest'ultimo ne dà tempestivo avviso all'esecutore, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori. Se l'esecutore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell'esecutore. Della visita di collaudo è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'opera e della sua ubicazione ed ai principali estremi dell'appalto, deve contenere, ai sensi dell’art. 223 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, le seguenti indicazioni:possa trovare giustificazione alcuna.

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Samples: Contratto Di Concessione Per La Costruzione E Gestione Di Un Tempio Crematorio Presso Il Cimitero Comunale Di …………………………

Collaudo. Ai sensi dell’artIl collaudo del sistema nella sua globalità dovrà essere eseguito in contraddittorio con il personale delle singole Aziende contraenti. 102 comma 8 del CodiceIl collaudo, nel periodo transitorio e comunque fino alla data quale verifica di entrata in vigore del relativo decreto attuativo volto tra l’altro a definire i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione, si applicano ai sensi e per gli effetti delle disposizioni transitorie funzionalità e di coordinamento di cui all'articolo 216conformità dell’apparecchiatura, comma 16, del Codice, le prescrizioni di cui all’art. 237 del D.P.R. 207/2010 ll collaudo finale deve avere luogo non oltre 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8, di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti è inteso a verificare la piena rispondenza corrispondenza delle caratteristiche dei lavori tecniche della fornitura con la documentazione tecnica, oltre che con le caratteristiche tecniche dichiarate in corso sede di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato specialeofferta. Ai sensi dell’art. 113–bis del Codice, all'esito positivo Gli oneri per l’esecuzione del collaudo o tecnico sono a carico della verifica Ditta aggiudicataria. In particolare all’atto del collaudo dovrà essere garantita, a completamento della fornitura e senza costi aggiuntivi: - la presenza e l’assistenza tecnica di conformità il responsabile unico un referente tecnico della Ditta aggiudicataria/produttrice; - l’impiego degli strumenti di misura necessari al collaudo, - l’effettuazione di verifiche di sicurezza elettrica e verifiche funzionali in loco delle apparecchia- ture secondo norme CEI vigenti - la redazione del procedimento rilascia il certificato foglio di pagamento ai fini dell'emissione della fattura collaudo da parte dell'appaltatoredella Ditta aggiudicataria/produttrice (documento che dovrà essere controfirmato dalle Aziende contraenti; - la consegna della seguente documentazione, in lingua italiana, su supporto cartaceo e digitale: o manuali d’uso e di manutenzione, completo del manuale di programmazione del program- matore, o manuali service e schemi elettrici, o ogni altra documentazione tecnica originale, o copia delle certificazioni di rispondenza alle normative vigenti dell’apparecchiatura offerta. Il certificato In presenza di pagamento è rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Sport e salute prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. Per effettuare le attività di controllo si applicano le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo. Ai sensi dell’art. 102, comma 2 del Codice, per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del Codice, nei casi espressamente individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al comma 8 del predetto art 102, che disciplinerà le modalità tecniche di svolgimento esito favorevole del collaudo, il certificato la fornitura verrà considerata a tutti gli effetti idonea ed operativa e verrà rilasciato apposito verbale a conferma dell’avvenuto e definitivo collaudo, la cui data è da considerarsi “data di accettazione della fornitura”. Il verbale di collaudo può essere sostituito dal certificato avrà anche valore di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di della conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. All’Articolo 32 dell’Allegato Integrativo, il quale costituisce parte sostanziale del presente Capitolato Speciale, è meglio specificato se l’appalto in questione è sottoposto a rilascio del certificato di esecuzione o a collaudo. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, di particolare complessità dell'opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno. Il collaudo in corso d'opera, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione, è obbligatorio nei seguenti casi: Ai sensi dell’art. 215 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale. Ai sensi dell’art. 216 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuiscono l'incarico del collaudo. Nel caso di lavori che richiedono l'apporto di più professionalità diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo può essere affidato ad una commissione composta da due o tre membri. La stazione appaltante designa il membro della commissione che assume la funzione di presidente. Ai sensi il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali. Il responsabile del procedimento trasmette all'organo di collaudo tutti i documenti di cui al comma 1 dell’art. 217 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. Sulla base del disposto dell’art. 221 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettua visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare è necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale devono essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, è redatto apposito verbale con le modalità indicate nell'articolo 223 del Regolamento Attuativo. Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, l'organo di collaudo, in base all’art. 222 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori; quest'ultimo ne dà tempestivo avviso all'esecutore, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori. Se l'esecutore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell'esecutore. Della visita di collaudo è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'opera e della sua ubicazione ed ai principali estremi dell'appalto, deve contenere, fornitura ai sensi dell’art. 223 del D.P.R. 5 ottobre 20104 D.Lgs. 231/2002, n. 207 così come modificato dal D.Lgs. 192/2012 (v. art. 4.4). Se, in seguito a collaudo, la fornitura e s.m.iinstallazione non risultassero idonee, le seguenti indicazioni:operazioni di collau- do dovranno essere ripetute, entro i tempi indicati dalla Azienda contraente, alle stesse condizioni e modalità, con eventuali oneri a carico della Ditta (es. riparazioni, rimontaggi, sostituzioni di com- ponenti).

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Samples: Patto Di Integrita’ Tra Asl Bi E Gli Operatori Economici

Collaudo. Ai sensi dell’art. 102 comma 8 del Codice, nel periodo transitorio e comunque fino alla data di entrata in vigore del relativo decreto attuativo volto tra l’altro a definire i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione, si applicano ai sensi e per gli effetti delle disposizioni transitorie e di coordinamento di cui all'articolo 216, comma 16, del Codice, le prescrizioni di cui all’art. 237 del D.P.R. 207/2010 ll collaudo finale deve avere luogo non oltre 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8, di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato speciale. Ai sensi dell’art. 113–bis del Codice, all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Sport e salute prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. Per effettuare le attività di controllo si applicano le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo. Ai sensi dell’art. 102, comma 2 del Codice, per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del Codice, nei casi espressamente individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al comma 8 del predetto art 102, che disciplinerà le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. All’Articolo 32 dell’Allegato Integrativo, il quale costituisce parte sostanziale del presente Capitolato Speciale, è meglio specificato se l’appalto in questione è sottoposto a rilascio del certificato di esecuzione o a collaudo. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavoriaccerta la congruenza clinica e la rispondenza del dispositivo ai termini dell'autorizzazione ed è effettuato, salvi i casi, di particolare complessità dell'opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno. Il collaudo in corso d'opera, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione, è obbligatorio nei seguenti casi: Ai sensi dell’art. 215 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale. Ai sensi dell’art. 216 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., le stazioni appaltanti entro trenta venti giorni dalla data di ultimazione dei lavoriconsegna, ovvero dallo specialista prescrittore o dalla sua unità operativa; a tal fine, entro il termine di tre giorni lavorativi, il fornitore comunica alla Zona territoriale che ha rilasciato la prescrizione la data di consegna dei lavori o di spedizione del dispositivo. In ogni Zona territoriale gli uffici preposti al rilascio delle autorizzazioni sono generalmente presenti in caso di collaudo ogni Distretto. Per ogni assistito che ha avanzato richiesta essi conservano la prescrizione del medico specialista, che, in corso d'operaoccasione della prima volta che si avanza la richiesta, attribuiscono l'incarico del collaudo. Nel caso di lavori che richiedono l'apporto di più professionalità diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento, contiene anche la diagnosi dettagliata dell’assistito; viene richiesto il collaudo può essere affidato ad una commissione composta da due o tre membri. La stazione appaltante designa il membro della commissione che assume la funzione di presidente. Ai sensi il collaudatore o i componenti verbale della commissione di collaudo invalidità, qualora questa sia già stata accertata. A discrezione delle Zone territoriali tali dati sono informatizzati. I dati individuali non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzativevengono trasmessi ad alcun altro soggetto, ad eccezione del sopracitato caso di controllorichiesta avanzata in una Azienda differente da quella di residenza. La comunicazione di dati individuali avviene solo nel seguente caso previsto dalla normativa: Qualora i dispositivi protesici, ortesici e gli ausili siano prescritti, per motivi di progettazionenecessità e urgenza, nel corso di direzionericovero, presso strutture sanitarie accreditate, pubbliche o private, ubicate fuori del territorio della Azienda di vigilanza e residenza dell'assistito, la prescrizione è inoltrata dalla unità operativa di esecuzione ricovero alla Azienda di residenza, che rilascia l'autorizzazione tempestivamente, anche a mezzo fax. (Art. 4 comma 6 DM 332 del 27/8/1999) I dati aggregati, necessari per l’approntamento dei lavori sottoposti al collaudobilanci, sono inviati alla Regione, che detiene l’elenco dei fornitori autorizzati. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali. Il responsabile del procedimento trasmette all'organo di collaudo tutti i documenti di cui al comma 1 dell’art. 217 del D.P.R. 5 ottobre 2010Legge 8 Novembre 2000, n. 207 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e s.m.iservizi sociali) Piano Sanitario Nazionale 1998-2001 L.r. Sulla base 13/2003 (Riorganizzazione del disposto dell’artServizio Sanitario Regionale); L.r. 221 26/1996 (Riordino del D.P.R. 5 ottobre 2010servizio sanitario regionale); L.r. 19/2000 (Norme concernenti l'assistenza sanitaria di base); L.r. 24/1989 (Rifinanziamento di interventi in materia di proprietà diretto coltivatrice e miglioramenti fondiari e modifica della L.R. 30 aprile 1985, n. 207 e s.m.i, nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettua visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare è necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale devono essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, è redatto apposito verbale con le modalità indicate nell'articolo 223 del Regolamento Attuativo. Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, l'organo di collaudo, in base all’art. 222 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori; quest'ultimo ne dà tempestivo avviso all'esecutore, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori. Se l'esecutore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell'esecutore. Della visita di collaudo è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'opera e della sua ubicazione ed ai principali estremi dell'appalto, deve contenere, ai sensi dell’art. 223 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, le seguenti indicazioni:20).

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Samples: www.consiglio.marche.it

Collaudo. Ai sensi dell’artIl Comune, su richiesta dei Lottizzanti e Altri Soggetti, sottopone a collaudo tutte le opere di cui al precedente art. 102 comma 8 5, non prima di 90 giorni dalla ultimazione dei lavori e non oltre 180 giorni dalla medesima. Per tale collaudo il Comune si avvale del Codiceproprio Ufficio Tecnico e/o di liberi professionisti incaricati. Su richiesta delle parti è possibile nominare, nel periodo transitorio durante l’esecuzione dei lavori, il collaudatore per effettuare verifiche e comunque fino alla data col - laudi parziali in corso d’opera. E’ ammessa, ove ne ricorrano i presupposti, la redazio- ne del Certificato di entrata Regolare Esecuzione in vigore luogo del relativo decreto attuativo volto tra l’altro a definire i casi in cui il certificato collaudo. Fanno parte integrante del collaudo le prove di funzionalità e di tenuta delle reti tecno- logiche eseguite, secondo le modalità prescritte da regolamenti vigenti o dagli Enti ge- stori delle reti stesse. Le spese tutte di collaudo sono a carico dei lavori Lottizzanti e degli Altri Soggetti, secondo loro accordi. In caso di disaccordo sulle risultanze del collaudo, la controversia che non può essere sostituito dal certificato risolta in via amministrativa sarà devoluta al Foro di regolare esecuzioneVenezia. I Lottizzanti e gli Altri Soggetti si impegnano, si applicano ai sensi e per gli effetti delle disposizioni transitorie e assumendo a proprio carico tutte le spe - se, a riparare le imperfezioni e/o a completare le opere, secondo le risultanze del col - laudo, entro il termine stabilito dall’Amministrazione Comunale . Scaduto tale termine ed in caso di coordinamento di cui all'articolo 216persistente inadempienza da parte dei Lottizzanti o Altri Soggetti, comma 16l’Amministrazione Comunale provvede d’ufficio con spese a loro carico, del Codice, le prescrizioni eventualmente avvalendosi della fideiussione di cui all’art. 237 del D.P.R. 207/2010 ll collaudo finale deve avere luogo non oltre 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8, di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel 19 della presente capitolato speciale. Ai sensi dell’art. 113–bis del Codice, all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Sport e salute prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. Per effettuare le attività di controllo si applicano le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo. Ai sensi dell’art. 102, comma 2 del Codice, per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del Codice, nei casi espressamente individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al comma 8 del predetto art 102, che disciplinerà le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. All’Articolo 32 dell’Allegato Integrativo, il quale costituisce parte sostanziale del presente Capitolato Speciale, è meglio specificato se l’appalto in questione è sottoposto a rilascio del certificato di esecuzione o a collaudo. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, di particolare complessità dell'opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno. Il collaudo in corso d'opera, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione, è obbligatorio nei seguenti casi: Ai sensi dell’art. 215 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.iConven- zione., il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale. Ai sensi dell’art. 216 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuiscono l'incarico del collaudo. Nel caso di lavori che richiedono l'apporto di più professionalità diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo può essere affidato ad una commissione composta da due o tre membri. La stazione appaltante designa il membro della commissione che assume la funzione di presidente. Ai sensi il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali. Il responsabile del procedimento trasmette all'organo di collaudo tutti i documenti di cui al comma 1 dell’art. 217 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. Sulla base del disposto dell’art. 221 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettua visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare è necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale devono essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, è redatto apposito verbale con le modalità indicate nell'articolo 223 del Regolamento Attuativo. Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, l'organo di collaudo, in base all’art. 222 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori; quest'ultimo ne dà tempestivo avviso all'esecutore, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori. Se l'esecutore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell'esecutore. Della visita di collaudo è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'opera e della sua ubicazione ed ai principali estremi dell'appalto, deve contenere, ai sensi dell’art. 223 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, le seguenti indicazioni:

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Collaudo. Ai sensi dell’art. 102 comma 8 del Codice, nel periodo transitorio e comunque fino alla data di entrata in vigore del relativo decreto attuativo volto tra l’altro a definire i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione, si applicano ai sensi e per gli effetti delle disposizioni transitorie e di coordinamento di cui all'articolo 216dell'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016, comma 16, del Codice, le prescrizioni di cui all’art. 237 del D.P.R. 207/2010 ll il collaudo finale deve avere avrà luogo non oltre 6 (sei) sei mesi dall'ultimazione dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dal decreto con l’emissione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8, di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi collaudo, ed approvato entro i successivi due anni dalla sua emissionemesi. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente Nel caso non venga approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato speciale. Ai sensi dell’art. 113–bis del Codice, all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato nei termini indicati e salvo che ciò non dipenda da fatto imputabile all'Impresa, l'Appaltatore ha diritto alla restituzione della somma costituente cauzione definitiva e di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e non costituisce presunzione quelle trattenute a titolo di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Sport e salute prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. Per effettuare le attività di controllo si applicano le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articologaranzia. Ai sensi dell’art. 102, comma 2 3, del Codice, per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all’artD.lgs. 35 del Codice, nei casi espressamente individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al comma 8 del predetto art 102, che disciplinerà le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, n. 50/2016 il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. All’Articolo 32 dell’Allegato Integrativo, il quale costituisce parte sostanziale del presente Capitolato Speciale, è meglio specificato se l’appalto in questione è sottoposto a rilascio del certificato di esecuzione o a collaudo. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e ed assume carattere definitivo decorsi dopo due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il dalla data di emissione; l'appaltatore risponde fino al collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi definitivo per le difformità ed i casi, di particolare complessità dell'opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno. Il collaudo in corso d'opera, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione, è obbligatorio nei seguenti casi: Ai sensi dell’art. 215 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finalevizi dell'opera. Ai sensi dell’art. 216 103 comma 6 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso D.lgs. 50/2016 dopo l’emissione del certificato di collaudo si procederà allo svincolo della cauzione definitiva e al pagamento, previa garanzia fidejussoria, della rata di saldo. A lavori ultimati e prima dell’emissione dello stato finale dovrà essere rilasciata la dichiarazione di conformità di cui all'art. 7 del D.M. n. 37/2008 per l’impianto realizzato, completa degli allegati previsti e della documentazione tecnica indicata al precedente art. 26. Le spese di ripristino conseguenti ai danneggiamenti effettuati in corso d'opera, attribuiscono l'incarico del collaudo. Nel caso di lavori che richiedono l'apporto di più professionalità diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo può essere affidato ad una commissione composta da due o tre membri. La stazione appaltante designa il membro della commissione che assume la funzione di presidente. Ai sensi il collaudatore o i componenti della commissione sede di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con per accertare il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti rispetto delle prescrizioni tecniche sono a carico della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali. Il responsabile del procedimento trasmette all'organo di collaudo tutti i documenti di cui al comma 1 dell’art. 217 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. Sulla base del disposto dell’art. 221 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudoditta fornitrice; qualora tale accertamento comporti un trasporto della merce, anche statico, effettua visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare è necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale devono essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, è redatto apposito verbale con le modalità indicate nell'articolo 223 del Regolamento Attuativo. Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, l'organo di collaudo, in base all’art. 222 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori; quest'ultimo ne dà tempestivo avviso all'esecutore, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori. Se l'esecutore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa è posta relative spese sono a carico dell'esecutore. Della visita di collaudo è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'opera e della sua ubicazione ed ai principali estremi dell'appalto, deve contenere, ai sensi dell’art. 223 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, le seguenti indicazioni:ditta.

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Collaudo. Ai sensi dell’artIl collaudo delle opere di urbanizzazione sarà effettuato entro sessanta (60) giorni dalla data del verbale di accertamento dell'avvenuta ultimazione dei relativi lavori di costruzione. 102 comma 8 Il Comune altresì potrà nominare un Collaudatore in corso d’opera degli interventi previsti dalla presente convenzione. Il collaudo risulterà da apposito verbale da redigersi a cura del CodiceCollaudatore designato dal Comune al completamento dei lavori di urbanizzazione. Per il collaudo delle opere di urbanizzazione di cui ai precedenti artt. 2 e 3, nel periodo transitorio e comunque il Responsabile dell’Area Urbanistica nominerà un libero professionista. Le spese ed onorari spettanti al Collaudatore saranno a totale carico delle Ditte Attuatrici. Il Certificato di collaudo, dopo la sua approvazione senza riserve da parte del Comune, avrà validità di verbale di consegna provvisoria delle opere di urbanizzazione fino alla data successiva cessione gratuita in proprietà al Comune di entrata in vigore Sovizzo delle aree su cui insistono. Le Ditte Attuatrici si impegnano, assumendo a proprio carico tutte le spese, a riparare le imperfezioni e/o a completare le opere, secondo le risultanze del relativo decreto attuativo volto tra l’altro a definire i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione, si applicano ai sensi e per gli effetti delle disposizioni transitorie e di coordinamento di cui all'articolo 216, comma 16, del Codice, le prescrizioni di cui all’art. 237 del D.P.R. 207/2010 ll collaudo finale deve avere luogo non oltre 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8, di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali entro il termine può essere elevato sino ad un annostabilito dal Responsabile del Area Urbanistica. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso Scaduto tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato speciale. Ai sensi dell’art. 113–bis del Codice, all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Sport e salute prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. Per effettuare le attività di controllo si applicano le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo. Ai sensi dell’art. 102, comma 2 del Codice, per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del Codice, nei casi espressamente individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al comma 8 del predetto art 102, che disciplinerà le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. All’Articolo 32 dell’Allegato Integrativo, il quale costituisce parte sostanziale del presente Capitolato Speciale, è meglio specificato se l’appalto in questione è sottoposto a rilascio del certificato di esecuzione o a collaudo. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, di particolare complessità dell'opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno. Il collaudo in corso d'opera, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione, è obbligatorio nei seguenti casi: Ai sensi dell’art. 215 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale. Ai sensi dell’art. 216 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori ed in caso di collaudo in corso d'opera, attribuiscono l'incarico del collaudo. Nel caso di lavori che richiedono l'apporto di più professionalità diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell'interventopersistente inadempienza delle Ditte Attuatrici, il collaudo può essere affidato ad una commissione composta da due o tre membriComune provvederà d'ufficio, con spese a carico delle ditte medesime. La stazione appaltante designa il membro della commissione che assume la funzione di presidente. Ai sensi il collaudatore o i componenti della commissione Alle operazioni di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzativefinale dovranno presenziare, comunque, i Responsabili dell’Area Urbanistica e Lavori Pubblici del Comune di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali. Il responsabile del procedimento trasmette all'organo di collaudo tutti i documenti di cui al comma 1 dell’art. 217 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. Sulla base del disposto dell’art. 221 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettua visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare è necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale devono essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, è redatto apposito verbale con le modalità indicate nell'articolo 223 del Regolamento Attuativo. Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, l'organo di collaudo, in base all’art. 222 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori; quest'ultimo ne dà tempestivo avviso all'esecutore, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori. Se l'esecutore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell'esecutore. Della visita di collaudo è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'opera e della sua ubicazione ed ai principali estremi dell'appalto, deve contenere, ai sensi dell’art. 223 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, le seguenti indicazioni:Sovizzo.

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Collaudo. Ai sensi dell’artentro un massimo di 15 giorni naturali e consecutivi dall’installazione, deve essere eseguito il collaudo delle singole apparecchiature. 102 comma 8 del Codice, nel periodo transitorio e comunque fino alla data di entrata in vigore del relativo decreto attuativo volto tra l’altro a definire i casi in cui il certificato Le operazioni di collaudo devono essere effettuate sul luogo di installazione dopo che l’Appaltatore avrà provveduto alla messa a punto della strumentazione. Per i Lotti 1 e 2 il collaudo deve riguardare la riproduzione delle specifiche tecniche analitiche delle apparecchiature e deve essere effettuato congiuntamente da un rappresentante dell’Appaltatore e dal Direttore UOC Laboratorio di Prevenzione (o suo delegato). Per il Lotto 3 il collaudo deve comprendere anche la messa a punto delle metodiche analitiche relative almeno all’80% degli analiti specificati nell’Allegato 1 e il materiale necessario (standard certificati e colonne cromatografiche) deve essere a carico dell’Appaltatore. Il collaudo deve essere effettuato congiuntamente da un rappresentante dell’Appaltatore e dal Responsabile UOSD Laboratorio di Prevenzione (o suo delegato) dell’ATS di Bergamo. Le operazioni di collaudo devono risultare da specifico verbale firmato dai rispettivi rappresentanti. In particolare, in fase di collaudo devono essere riprodotte le prestazioni analitiche indicate nei seguenti punti dei lavori può precedenti paragrafi: ✓ lett. d), punto n. 3 del § 2.1; (per il Lotto 1) ✓ lett. h), punto n. 3 del § 2.2; (per il Lotto 2) ✓ punto “Prestazioni analitiche” ultimo capoverso del § 2.3 (Cfr. Allegato 1.1) (per il Lotto 3). A tal fine, il materiale necessario (standard certificati e colonne cromatografiche) deve essere sostituito dal certificato a carico dell’Appaltatore. Il contratto decorrerà dall’esito positivo del collaudo. In caso di regolare esecuzioneritardata, si applicano ai sensi e per gli effetti delle disposizioni transitorie e di coordinamento di cui all'articolo 216parziale o mancata installazione/consegna/collaudo dell’apparecchiatura, comma 16, del Codice, l’Amministrazione applicherà le prescrizioni di cui all’art. 237 del D.P.R. 207/2010 ll collaudo finale deve avere luogo non oltre 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti penalità di cui al comma 8successivo art. 15 del presente Contratto. Inoltre, di particolare complessità dell'opera da collaudareeffettuato il collaudo, per i quali il termine può essere elevato sino l’Appaltatore sarà sottoposto ad un annoperiodo di prova di tre mesi, necessario per verificare la regolarità dell’apparecchiatura oggetto del presente Contratto. In caso di esito sfavorevole, l’Amministrazione risolverà il contratto incamerando contestualmente il deposito cauzionale e riservandosi ogni azione di risarcimento per danni eventualmente accertati. Contestualmente l’Amministrazione potrà acquisire le apparecchiature dall’operatore economico secondo classificato. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza regolare utilizzo del medesimo termine. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato speciale. Ai sensi dell’art. 113–bis del Codice, all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Sport e salute prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. Per effettuare le attività di controllo si applicano le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo. Ai sensi dell’art. 102, comma 2 del Codice, per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del Codice, nei casi espressamente individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al comma 8 del predetto art 102, che disciplinerà le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. All’Articolo 32 dell’Allegato Integrativo, il quale costituisce parte sostanziale sistema oggetto del presente Capitolato Speciale, è meglio specificato se l’appalto in questione è sottoposto a rilascio del certificato di esecuzione o a collaudo. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione Contratto non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, di particolare complessità dell'opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino esonera comunque l’Appaltatore per quanto attiene ad un anno. Il collaudo in corso d'opera, sempre eventuali difetti ed imperfezioni che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione, è obbligatorio nei seguenti casi: Ai sensi dell’art. 215 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantitàemersi al momento della consegna, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale. Ai sensi dell’art. 216 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.ivengano accertati al momento dell’impiego., le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuiscono l'incarico del collaudo. Nel caso di lavori che richiedono l'apporto di più professionalità diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo può essere affidato ad una commissione composta da due o tre membri. La stazione appaltante designa il membro della commissione che assume la funzione di presidente. Ai sensi il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali. Il responsabile del procedimento trasmette all'organo di collaudo tutti i documenti di cui al comma 1 dell’art. 217 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. Sulla base del disposto dell’art. 221 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettua visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare è necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale devono essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, è redatto apposito verbale con le modalità indicate nell'articolo 223 del Regolamento Attuativo. Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, l'organo di collaudo, in base all’art. 222 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori; quest'ultimo ne dà tempestivo avviso all'esecutore, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori. Se l'esecutore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell'esecutore. Della visita di collaudo è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'opera e della sua ubicazione ed ai principali estremi dell'appalto, deve contenere, ai sensi dell’art. 223 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, le seguenti indicazioni:

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Collaudo. Ai sensi dell’artLa Provincia di Salerno – Servizio Foreste e Tutela del Patrimonio Boschivo procederà a sottoporre a verifica di idoneità ciascuna motosega e decespugliatore oggetto del presente Capitolato; detta verifica sarà eseguito da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto della Provincia a fornitura eseguita. 102 comma 8 Nel xxxxx xxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxx – Servizio Foreste e Tutela del CodicePatrimonio Boschivo procederà ad accertare, relativamente a ciascun macchinario: - la completezza degli allestimenti di base; - la rispondenza e la completezza degli eventuali Opzioni di Prodotto richieste nel periodo transitorio e comunque fino alla data presente capitolato, nonché la completa rispondenza con quanto disposto dalle normative di entrata in vigore del relativo decreto attuativo volto tra l’altro a definire i casi in cui il certificato di collaudo legge; - la presenza delle certificazioni dei lavori può prodotti; L’elenco potrà essere sostituito dal certificato da apposito numero verde idoneo ad indicare Elenco ed ubicazione delle suddette strutture di regolare esecuzione, si applicano ai sensi e per gli effetti delle disposizioni transitorie e assistenza. In caso di coordinamento di cui all'articolo 216, comma 16, del Codice, le prescrizioni di cui all’art. 237 del D.P.R. 207/2010 ll collaudo finale deve avere luogo non oltre 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8, di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato speciale. Ai sensi dell’art. 113–bis del Codice, all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Sport e salute prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. Per effettuare le attività di controllo si applicano le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo. Ai sensi dell’art. 102, comma 2 del Codice, per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del Codice, nei casi espressamente individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al comma 8 del predetto art 102, che disciplinerà le modalità tecniche di svolgimento esito negativo del collaudo, l’aggiudicatario si impegna a risolvere le non conformità o a sostituire i Prodotti non conformi entro il certificato termine di collaudo può 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo verbale, pena l’applicazione delle penali di cui all’articolo 16 dello Schema di Convenzione. Dopo tali interventi, potrà essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. Per i lavori di importo pari o inferiore sottoposto a 1 milione di euro, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di nuovo collaudo o in alternativa la Provincia ha la facoltà di avvalersi di apposita dichiarazione nella quale l’appaltatore attesta l'avvenuta esecuzione degli interventi richiesti e di quelli comunque necessari per rimuovere le difformità riscontrate. Resta inteso che l’accettazione della fornitura non costituisce accettazione senza riserve dei prodotti da parte della Provincia, avendo questa ultima il certificato diritto di verifica denunciare eventuali vizi palesi ed occulti relativi alla fornitura, nel più breve tempo possibile dalla data dell’avvenuta scoperta e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla scoperta stessa. Tutti gli oneri relativi agli accertamenti di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. All’Articolo 32 dell’Allegato Integrativo, il quale costituisce parte sostanziale del presente Capitolato Speciale, è meglio specificato se l’appalto in questione è sottoposto a rilascio del certificato di esecuzione o a collaudo. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, cui sopra inerenti il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, di particolare complessità dell'opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno. Il collaudo in corso d'opera, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione, è obbligatorio nei seguenti casi: Ai sensi dell’art. 215 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste sono a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi dell’aggiudicatario, ad eccezione di settore. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale. Ai sensi dell’art. 216 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.iquelli connessi alle persone incaricate della Provincia per i collaudi., le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuiscono l'incarico del collaudo. Nel caso di lavori che richiedono l'apporto di più professionalità diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo può essere affidato ad una commissione composta da due o tre membri. La stazione appaltante designa il membro della commissione che assume la funzione di presidente. Ai sensi il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali. Il responsabile del procedimento trasmette all'organo di collaudo tutti i documenti di cui al comma 1 dell’art. 217 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. Sulla base del disposto dell’art. 221 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettua visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare è necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale devono essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, è redatto apposito verbale con le modalità indicate nell'articolo 223 del Regolamento Attuativo. Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, l'organo di collaudo, in base all’art. 222 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori; quest'ultimo ne dà tempestivo avviso all'esecutore, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori. Se l'esecutore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell'esecutore. Della visita di collaudo è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'opera e della sua ubicazione ed ai principali estremi dell'appalto, deve contenere, ai sensi dell’art. 223 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, le seguenti indicazioni:

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Collaudo. Ai sensi dell’artIl collaudo avverrà in contraddittorio con il Responsabile del Procedimento ed eventualmente con la figura di un responsabile dell’esecuzione, se nominato dalla stazione appaltante. 102 comma 8 del CodiceSaranno verificate la corretta installazione di tutti gli elementi di arredo previsti. Dopo le operazioni di installazione, nel periodo transitorio cablaggio e comunque fino successiva configurazione di tutte le apparecchiature multimediali si procederà al collaudo e alla data di entrata in vigore del relativo decreto attuativo volto tra l’altro a definire i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione, si applicano ai sensi e per gli effetti delle disposizioni transitorie e di coordinamento di cui all'articolo 216, comma 16, del Codice, le prescrizioni di cui all’art. 237 del D.P.R. 207/2010 ll collaudo finale deve avere luogo non oltre 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8, di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un annorelativa verbalizzazione dello stesso. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale intenderà superato se tutte le funzionalità previste dalla soluzione offerta saranno verificate con esito positivo. In caso di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo funzionamento anomalo o di collaudo parziale funzionamento incerto anche su uno solo degli elementi offerti, la ditta appaltatrice dovrà procedere alla sostituzione dell’apparato o ogni altro accertamentorimuovere la causa del malfunzionamento nel tempo massimo di 10gg naturali e consecutivi al fine di procedere alla redazione del verbale di collaudo. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, volti trovano applicazione in primo luogo le norme riportate nel bando o quelle che fanno eccezione a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori regole generali, in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato specialesecondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari 5 Art. Ai sensi dell’art. 113–bis del Codice, all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Sport e salute prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. Per effettuare le attività di controllo si applicano le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo. Ai sensi dell’art. 102113 bis, comma 2 D.Lgs.50/2016: “I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del Codicecontratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del Codice, nei casi espressamente individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al comma 8 del predetto art 102, che disciplinerà le modalità tecniche di svolgimento del collaudocomplessivamente, il certificato 10 per cento di collaudo può essere sostituito dal certificato detto ammontare netto contrattuale”. Sulle penali, vd. Xxxx.Xx. V°, 11/12/2014, n. 6094. ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavorimaggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavoriArt. All’Articolo 32 dell’Allegato Integrativo, il quale costituisce 17 - Documenti che fanno parte del contratto Xxxxx parte integrante e sostanziale del presente Capitolato Specialecontratto d’appalto, è meglio specificato se l’appalto in questione è sottoposto a rilascio del certificato di esecuzione o a collaudo. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione gli stessi non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, di particolare complessità dell'opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno. Il collaudo in corso d'opera, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione, è obbligatorio nei seguenti casi: Ai sensi dell’art. 215 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale. Ai sensi dell’art. 216 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuiscono l'incarico del collaudo. Nel caso di lavori che richiedono l'apporto di più professionalità diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo può essere affidato ad una commissione composta da due o tre membri. La stazione appaltante designa il membro della commissione che assume la funzione di presidente. Ai sensi il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali. Il responsabile del procedimento trasmette all'organo di collaudo tutti i documenti di cui al comma 1 dell’art. 217 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. Sulla base del disposto dell’art. 221 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettua visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare è necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale devono essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, è redatto apposito verbale con le modalità indicate nell'articolo 223 del Regolamento Attuativo. Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, l'organo di collaudo, in base all’art. 222 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori; quest'ultimo ne dà tempestivo avviso all'esecutore, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori. Se l'esecutore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell'esecutore. Della visita di collaudo è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'opera e della sua ubicazione ed ai principali estremi dell'appalto, deve contenere, ai sensi dell’art. 223 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, le seguenti indicazionimaterialmente allegati:

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Collaudo. Ai sensi dell’art. 102 141 comma 8 3 del CodiceD. lgs. n° 163/2006 e s.m.i., nel periodo transitorio e comunque fino alla data caso di entrata in vigore del relativo decreto attuativo volto tra l’altro lavori di importo superiore a definire i casi in cui 500.000 di euro, viene redatto il certificato di collaudo dei lavori può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzionecollaudo, si applicano ai sensi e per gli effetti delle disposizioni transitorie e di coordinamento di cui all'articolo 216, comma 16, del Codice, le prescrizioni di cui all’art. 237 del D.P.R. 207/2010 ll collaudo finale deve avere luogo non oltre 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8, di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Durante l’esecuzione dei lavori ferma la facoltà della Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato speciale. Ai sensi dell’art. 113–bis del Codice, all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Sport e salute prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. Per effettuare le attività di controllo si applicano le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo. Ai sensi dell’art. 102, comma 2 del Codice, per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del Codicesuperiore, nei casi espressamente individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al comma 8 del predetto art 102, che disciplinerà le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, ma non eccedente il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro, è sempre facoltà della stazione appaltante di sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato quello di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavoriesecuzione. All’Articolo 32 33 dell’Allegato Integrativo, il quale costituisce parte sostanziale del presente Capitolato Speciale, è meglio specificato se l’appalto in questione è sottoposto a rilascio del certificato di esecuzione o a collaudo. Il Ai sensi dell’art. 141 comma 3 del D. lgs. n° 163/2006 e s.m.i. il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, di particolare complessità dell'opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno. Il In base a quanto stabilito dall’art. 225 comma 4 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., ai sensi dell'articolo 141, comma 7, D.lgs. n° 163/2006 e s.m.i, il collaudo in corso d'opera, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione, è obbligatorio nei seguenti casi: Ai sensi dell’art. 215 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale. Ai sensi dell’art. 216 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuiscono l'incarico del collaudo, secondo quanto indicato nell'articolo 120, comma 2-bis, del D. lgs. n° 163/2006 e s.m.i. Nel caso di lavori che richiedono l'apporto di più professionalità diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo può essere affidato ad una commissione composta da due o tre membri. La stazione appaltante designa il membro della commissione che assume la funzione di presidente. Ai sensi il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali. Il responsabile del procedimento trasmette all'organo di collaudo tutti i documenti di cui al comma 1 dell’art. 217 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. Sulla base del disposto dell’art. 221 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettua visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare è necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale devono essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, è redatto apposito verbale con le modalità indicate nell'articolo 223 del Regolamento Attuativo. Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, l'organo di collaudo, in base all’art. 222 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori; quest'ultimo ne dà tempestivo avviso all'esecutore, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori. Se l'esecutore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell'esecutore. Della visita di collaudo è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'opera e della sua ubicazione ed ai principali estremi dell'appalto, deve contenere, ai sensi dell’art. 223 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, le seguenti indicazioni:

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Collaudo. Ai sensi dell’artPer le forniture di apparati della serie BigIron RX dopo la consegna potrà essere effettuato apposito collaudo. 102 comma 8 del CodiceNel caso in cui l’Amministrazione contraente decidesse di sottoporre a collaudo, nel periodo transitorio in contraddittorio tra le Parti, gli apparati richiesti tramite gli Ordinativi di fornitura alla Società ATI DeltaDator S.p.A. - Nexitec S.p.A., la stessa, sin d’ora, si impegna a prestare, a propria cura e comunque fino alla spese, l’assistenza tecnica eventualmente necessaria per il collaudo. L’Amministrazione, a seguito di richiesta scritta della Società ATI DeltaDator S.p.A. - Nexitec S.p.A. da far pervenire almeno 5 giorni di calendario prima di quello stabilito per la consegna, dovrà comunicare la propria eventuale decisione di sottoporre a collaudo gli apparati richiesti tramite gli Ordinativi di fornitura, nonchè, in tale ipotesi, la data di entrata in vigore avvio del relativo decreto attuativo volto tra l’altro collaudo. La data di avvio del collaudo potrà anche coincidere con quella stabilita per la consegna. La richiesta della Società ATI DeltaDator S.p.A. - Nexitec S.p.A. priva dell’indicazione del nominativo del proprio rappresentante sarà considerata come non pervenuta alla Committente. La partecipazione al collaudo da parte del rappresentante designato dalla Società ATI DeltaDator S.p.A. - Nexitec S.p.A. avverrà a definire i casi in cui il certificato cura e spese di collaudo dei lavori può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione, quest’ultima. Le Amministrazioni contraenti si applicano ai sensi e per gli effetti delle disposizioni transitorie e di coordinamento di cui all'articolo 216, comma 16, del Codice, le prescrizioni di cui all’art. 237 del D.P.R. 207/2010 ll collaudo finale deve avere luogo non oltre 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8, di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino impegnano ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, effettuare il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato speciale. Ai sensi dell’art. 113–bis del Codice, all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Sport e salute prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. Per effettuare le attività di controllo si applicano le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo. Ai sensi dell’art. 102, comma 2 del Codice, per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro e inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del Codice, nei casi espressamente individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al comma 8 del predetto art 102, che disciplinerà le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro, è sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. All’Articolo 32 dell’Allegato Integrativo, il quale costituisce parte sostanziale del presente Capitolato Speciale, è meglio specificato se l’appalto in questione è sottoposto a rilascio del certificato di esecuzione o a collaudo. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, di particolare complessità dell'opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno. Il collaudo in corso d'opera, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione, è obbligatorio nei seguenti casi: Ai sensi dell’art. 215 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale. Ai sensi dell’art. 216 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., le stazioni appaltanti entro trenta 30 giorni dalla data di ultimazione conclusione dell’attività di fornitura dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuiscono l'incarico del collaudo. Nel caso di lavori che richiedono l'apporto di più professionalità diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo può essere affidato ad una commissione composta da due o tre membri. La stazione appaltante designa il membro della commissione che assume la funzione di presidente. Ai sensi il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavoriprodotti. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali. Il responsabile del procedimento trasmette all'organo di collaudo tutti i documenti di cui al comma 1 dell’art. 217 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. Sulla base del disposto dell’art. 221 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettua visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare è necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale devono essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, è redatto apposito verbale con le modalità indicate nell'articolo 223 del Regolamento Attuativo. Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, l'organo di collaudo, in base all’art. 222 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori; quest'ultimo ne dà tempestivo avviso all'esecutore, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori. Se l'esecutore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell'esecutore. Della visita di collaudo è redatto processo verbale chedocumentato da apposito verbale, oltre ad una sintetica descrizione dell'opera riportante la data dello stesso, l’eventuale prospetto all’uopo predisposto, nonché l’esito positivo o negativo, e della sua ubicazione ed ai principali estremi dell'appalto, deve contenere, ai sensi dell’art. 223 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, le seguenti indicazioni:essere sottoscritto dalle parti che l’hanno effettuato.

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