Comitato Etico Clausole campione
Comitato Etico. L’assicurazione della RCT è estesa alle attività svolte dal Comitato Etico alle seguenti condizioni. La Società si obbliga a tenere indenne i membri del Comitato Etico di quanto questi siano tenuti a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati ai soggetti sottoposti alla sperimentazione per morte e lesioni personali verificatisi in relazione alla loro attività svolta secondo le normative vigenti. L’Assicurazione non comprende:
a) i danni che derivino dalla intenzionale violazione da parte dell’assicurato di norme, leggi, regolamenti o disposizioni tecniche;
b) i danni che siano imputabili alla responsabilità degli sperimentatori e degli sponsor delle sperimentazioni;
c) i danni imputabili ad erronea formulazione del prospetto informativo , esclusivamente qualora il consenso informato sia considerato non validamente prestato ai sensi del punto 3 dell’allegato n. 1 al decreto del Ministero della Sanità 18.03.1998;
d) i danni imputabili ad inidoneità od insufficienza di coperture assicurative obbligatorie dello sponsor;
e) i danni che derivano da sperimentazioni svolte al di fuori del territorio italiano.
Comitato Etico. La società, si obbliga a tenere indenne i membri interni ed esterni dei Comitati Etici (indicare descrizione identificativa dei CE), di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati nell’ambito delle proprie competenze ai soggetti sottoposti alla sperimentazione per morte e per lesioni personali. Questa estensione di garanzia inoltre non comprende:
1. i danni che siano imputabili alla responsabilità degli sperimentatori e degli sponsors delle sperimentazioni;
2. i danni imputabili a vizio di consenso, qualora il consenso informato sia considerato non “validamente prestato” ai sensi di legge;
3. i danni imputabili ad inidoneità od insufficienza di coperture assicurative;
4. i danni che derivino da sperimentazioni svolte al di fuori del territorio italiano. Questa garanzia è prestata nell’ambito dei massimali di polizza con un sottolimite di € 2.000.000,00 per sinistro/anno assicurativo/sinistro in serie. Per detta garanzia l’Ente dovrà comunque provvedere a stipulare apposite coperture per i protocolli attuati al proprio interno. In particolare, l’efficacia temporale della polizza sarà pienamente operante anche in relazione a tali sinistri
Comitato Etico. Alla responsabilità Civile personale dei soggetti componenti il Comitato Etico Campania Nord istituito secondo le norme nazionali e regionali la cui nomina rinviene dall’Azienda Contraente per i danni cagionati ai soggetti sottoposti alla sperimentazione e/o a studi osservazionali e/o a studi per il miglioramento della pratica clinica e derivanti dalle funzioni istituzionali svolte per conto del Comitato Etico secondo le norme vigenti. L’assicurazione è altresì estesa alla responsabilità Civile personale: dei soggetti componenti la Segreteria Tecnico-Scientifica, in ottemperanza alla vigente normativa; dell’organo di amministrazione che istituisce il comitato etico.
Comitato Etico. 1. Il BOA nomina un Comitato etico composto da almeno tre persone, di notorio prestigio, indipendenza e autorevolezza morale. Il Presidente del Comitato Etico verrà nominato dal Coordinatore del BOA su indicazione del Comune e su indicazione del Presidente del Comitato Etico verranno scelti gli altri due componenti del Comitato Etico.
2. Il Comitato valuta la corretta applicazione delle norme del presente Codice, avvalendosi della collaborazione, tecnica e di documentazione, del BOA.
3. Il Comitato procede su richiesta del BOA conseguente a proposta del Coordinatore ovvero anche d’ufficio, informandone preventivamente il BOA. Il Comitato può indirizzare al BOA richieste di chiarimenti e di informazioni in relazione a fatti o a comportamenti dei quali sia venuto a conoscenza.
4. Il Comitato riferisce sullo svolgimento delle proprie attività al BOA e decide sulle eventuali iniziative da intraprendere.
5. Nell’ipotesi in cui, nei fatti sottoposti al suo esame, il Comitato ravvisi gli estremi per l’avvio di un procedimento disciplinare a carico degli Ambasciatori, ne riferisce al BOA. Analogamente procede nel caso in cui ritenga che non sussistano estremi di rilevanza disciplinare.
6. Per i Componenti del BOA, le funzioni del Comitato sono esercitate dal BOA stesso in assenza del diretto interessato, sentito, salvo casi di manifesta infondatezza, il parere del Comitato stesso, che viene richiesto dal BOA su proposta del Coordinatore o qualora l’interessato fosse il Coordinatore, del più anziano dei componenti del BOA.
Comitato Etico. 1. Al fine di verificare il possesso dei requisiti di cui al presente regolamento e di verificare la compatibilità del messaggio pubblicitario con le finalità e l’attività dell’Istituto di Istruzione Secondaria di I grado “▇. ▇▇▇▇▇▇▇ – ▇. ▇▇▇▇▇▇▇” di Conversano, è istituito, all’interno del Consiglio d’Istituto, un Comitato Etico.
2. Il Comitato è composto da 5 membri (2 docenti, 1 genitore, 1 ATA, ed il Dirigente Scolastico), di cui uno con funzione di Presidente, scelti dal Consiglio d’Istituto a maggioranza tra i suoi membri durante la prima riunione successiva all’insediamento.
3. I membri del Comitato durano in carica per il tempo corrispondente al mandato del Consiglio d’Istituto.
4. Il Comitato ha facoltà di proporre modifiche e integrazioni alla norme del presente regolamento.
Comitato Etico. I Proponenti devono tenere presente che qualora il progetto presentato necessiti di approvazione da parte di un Comitato Etico e/o altri organismi istituzionali, questa dovrebbe essere ottenuta PRIMA della sottomissione del programma di ricerca, deve essere chiaramente menzionata nella pagina dedicata nel progetto e firmata dal Responsabile Scientifico del progetto stesso.
Comitato Etico. 1. E’ Istituito un Comitato Etico con il compito di valutare e decidere in merito all’ammissione ai corsi di formazione a qualsiasi livello organizzati e svolti sotto l’egida della FPI, nonché di sospendere dall’attività di insegnamento coloro che hanno subito condanne per reati di particolare allarme sociale.
2. Il Comitato è composto dal Coordinatore del Settore Tecnici Sportivi, che lo presiede, dal Procuratore Federale, dal Presidente del Comitato o Delegato Regionale competente per territorio, dal Segretario Generale e da un Consigliere Federale indicato dal Presidente Federale.
3. Si riunisce, anche in videoconferenza, su convocazione del Segretario Generale, è validamente costituito con la presenza di tre componenti e decide a maggioranza assoluta.
Comitato Etico. La copertura assicurativa comprende la responsabilità civile personale dei soggetti componenti i Comitati Etici Indipendenti stabilmente costituiti presso le Aziende assicurate, per le eventuali conseguenze derivanti dalle funzioni istituzionali svolte per conto del Comitato Etico secondo le norme vigenti.
Comitato Etico. 1. Il Comitato Etico Regionale Unico (C.E.R.U.), attivato ai sensi della DGR n. 1148 del 28.06.2013 e della DGR n. 73 del 22.01.2016, ha competenza nelle valutazioni delle sperimentazioni proposte sul territorio regionale riguardanti le Aziende per l’assistenza sanitaria, incluse le strutture private temporaneamente accreditate.
2. A livello aziendale è mantenuto il Nucleo di Ricerca Clinica (N.R.C.) con il compito di collaborare con il C.E.R.U. per la valutazione sulla fattibilità locale e relativo impatto della ricerca o della sperimentazione, nonché con compiti di consulenza per le ricerche no profit.
