Comitato Etico Clausole campione

Comitato Etico. L’assicurazione della RCT è estesa alle attività svolte dal Comitato Etico alle seguenti condizioni. La Società si obbliga a tenere indenne i membri del Comitato Etico di quanto questi siano tenuti a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati ai soggetti sottoposti alla sperimentazione per morte e lesioni personali verificatisi in relazione alla loro attività svolta secondo le normative vigenti. L’Assicurazione non comprende: a) i danni che derivino dalla intenzionale violazione da parte dell’assicurato di norme, leggi, regolamenti o disposizioni tecniche; b) i danni che siano imputabili alla responsabilità degli sperimentatori e degli sponsor delle sperimentazioni; c) i danni imputabili ad erronea formulazione del prospetto informativo , esclusivamente qualora il consenso informato sia considerato non validamente prestato ai sensi del punto 3 dell’allegato n. 1 al decreto del Ministero della Sanità 18.03.1998; d) i danni imputabili ad inidoneità od insufficienza di coperture assicurative obbligatorie dello sponsor; e) i danni che derivano da sperimentazioni svolte al di fuori del territorio italiano.
Comitato Etico. La società, si obbliga a tenere indenne i membri interni ed esterni dei Comitati Etici (indicare descrizione identificativa dei CE), di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati nell’ambito delle proprie competenze ai soggetti sottoposti alla sperimentazione per morte e per lesioni personali. Questa estensione di garanzia inoltre non comprende: 1. i danni che siano imputabili alla responsabilità degli sperimentatori e degli sponsors delle sperimentazioni; 2. i danni imputabili a vizio di consenso, qualora il consenso informato sia considerato non “validamente prestato” ai sensi di legge; 3. i danni imputabili ad inidoneità od insufficienza di coperture assicurative; 4. i danni che derivino da sperimentazioni svolte al di fuori del territorio italiano. Questa garanzia è prestata nell’ambito dei massimali di polizza con un sottolimite di € 2.000.000,00 per sinistro/anno assicurativo/sinistro in serie. Per detta garanzia l’Ente dovrà comunque provvedere a stipulare apposite coperture per i protocolli attuati al proprio interno. In particolare, l’efficacia temporale della polizza sarà pienamente operante anche in relazione a tali sinistri
Comitato Etico. 1. Il Comitato Etico Regionale Unico (C.E.R.U.), attivato ai sensi della DGR n. 1148 del 28.06.2013 e della DGR n. 73 del 22.01.2016, ha competenza nelle valutazioni delle sperimentazioni proposte sul territorio regionale riguardanti le Aziende per l’assistenza sanitaria, incluse le strutture private temporaneamente accreditate. 2. A livello aziendale è mantenuto il Nucleo di Ricerca Clinica (N.R.C.) con il compito di collaborare con il C.E.R.U. per la valutazione sulla fattibilità locale e relativo impatto della ricerca o della sperimentazione, nonché con compiti di consulenza per le ricerche no profit.
Comitato Etico. 1. E’ Istituito un Comitato Etico con il compito di valutare e decidere in merito all’ammissione ai corsi di formazione a qualsiasi livello organizzati e svolti sotto l’egida della FPI, nonché di sospendere dall’attività di insegnamento coloro che hanno subito condanne per reati di particolare allarme sociale. 2. Il Comitato è composto dal Coordinatore del Settore Tecnici Sportivi, che lo presiede, dal Procuratore Federale, dal Presidente del Comitato o Delegato Regionale competente per territorio, dal Segretario Generale e da un Consigliere Federale indicato dal Presidente Federale. 3. Si riunisce, anche in videoconferenza, su convocazione del Segretario Generale, è validamente costituito con la presenza di tre componenti e decide a maggioranza assoluta.
Comitato Etico. 1. Il BOA nomina un Comitato etico composto da almeno tre persone, di notorio prestigio, indipendenza e autorevolezza morale. Il Presidente del Comitato Etico verrà nominato dal Coordinatore del BOA su indicazione del Comune e su indicazione del Presidente del Comitato Etico verranno scelti gli altri due componenti del Comitato Etico. 2. Il Comitato valuta la corretta applicazione delle norme del presente Codice, avvalendosi della collaborazione, tecnica e di documentazione, del BOA. 3. Il Comitato procede su richiesta del BOA conseguente a proposta del Coordinatore ovvero anche d’ufficio, informandone preventivamente il BOA. Il Comitato può indirizzare al BOA richieste di chiarimenti e di informazioni in relazione a fatti o a comportamenti dei quali sia venuto a conoscenza. 4. Il Comitato riferisce sullo svolgimento delle proprie attività al BOA e decide sulle eventuali iniziative da intraprendere. 5. Nell’ipotesi in cui, nei fatti sottoposti al suo esame, il Comitato ravvisi gli estremi per l’avvio di un procedimento disciplinare a carico degli Ambasciatori, ne riferisce al BOA. Analogamente procede nel caso in cui ritenga che non sussistano estremi di rilevanza disciplinare. 6. Per i Componenti del BOA, le funzioni del Comitato sono esercitate dal BOA stesso in assenza del diretto interessato, sentito, salvo casi di manifesta infondatezza, il parere del Comitato stesso, che viene richiesto dal BOA su proposta del Coordinatore o qualora l’interessato fosse il Coordinatore, del più anziano dei componenti del BOA.
Comitato Etico. 1. Al fine di verificare il possesso dei requisiti di cui al presente regolamento e di verificare la compatibilità del messaggio pubblicitario con le finalità e l’attività dell’Istituto di Istruzione Secondaria di I grado “X. Xxxxxxx – X. Xxxxxxx” di Conversano, è istituito, all’interno del Consiglio d’Istituto, un Comitato Etico. 2. Il Comitato è composto da 5 membri (2 docenti, 1 genitore, 1 ATA, ed il Dirigente Scolastico), di cui uno con funzione di Presidente, scelti dal Consiglio d’Istituto a maggioranza tra i suoi membri durante la prima riunione successiva all’insediamento. 3. I membri del Comitato durano in carica per il tempo corrispondente al mandato del Consiglio d’Istituto. 4. Il Comitato ha facoltà di proporre modifiche e integrazioni alla norme del presente regolamento.
Comitato Etico. Alla responsabilità Civile personale dei soggetti componenti il Comitato Etico Campania Nord istituito secondo le norme nazionali e regionali la cui nomina rinviene dall’Azienda Contraente per i danni cagionati ai soggetti sottoposti alla sperimentazione e/o a studi osservazionali e/o a studi per il miglioramento della pratica clinica e derivanti dalle funzioni istituzionali svolte per conto del Comitato Etico secondo le norme vigenti. L’assicurazione è altresì estesa alla responsabilità Civile personale:  dei soggetti componenti la Segreteria Tecnico-Scientifica, in ottemperanza alla vigente normativa;  dell’organo di amministrazione che istituisce il comitato etico.
Comitato Etico. I Proponenti devono tenere presente che qualora il progetto presentato necessiti di approvazione da parte di un Comitato Etico e/o altri organismi istituzionali, questa dovrebbe essere ottenuta PRIMA della sottomissione del programma di ricerca, deve essere chiaramente menzionata nella pagina dedicata nel progetto e firmata dal Responsabile Scientifico del progetto stesso.
Comitato Etico. La copertura assicurativa comprende la responsabilità civile personale dei soggetti componenti i Comitati Etici Indipendenti stabilmente costituiti presso le Aziende assicurate, per le eventuali conseguenze derivanti dalle funzioni istituzionali svolte per conto del Comitato Etico secondo le norme vigenti.

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  • Comitato dei garanti Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito Comitato dei garanti. Tale Comitato è composto, a livello provinciale, da un membro designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali, presentatrici di liste, interessate al ricorso, da un rappresentante dell'associazione industriale locale di appartenenza, ed è presieduto dal Direttore dell'UPLMO o da un suo delegato. Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.

  • PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata e periodicità di versamenti. Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori: a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente; b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall’IVASS e pari, al momento di redazione del presente Progetto, al 4,00%. I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che l’impresa è tenuta a corrispondere, laddove il contratto sia in regola con il versamento dei premi, in base alle condi- zioni di assicurazione e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili. I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall’IVASS sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo l’impresa. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipo- tesi di rendimento impiegate.

  • Trattamento economico e normativo La retribuzione da attribuire a ciascun lavoratore a lavoro ripartito viene erogata nel normale giorno di paga aziendale secondo la ripartizione definita contrattualmente, mentre in periodi successivi di paga e a fine anno viene effettuato il conguaglio in modo proporzionale al lavoro effettivamente prestato. Ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria IVS, dell’indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestato. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposto il trattamento retributivo e previdenziale proporzionale alla misura percentuale e alla collocazione temporale dell’orario di lavoro preventivamente concordata tra le parti e comunicata all’Azienda. In caso di assenza per malattia o infortunio, da parte di uno dei dipendenti coobbligati, l’orario contrattuale verrà completato dall’altro per un periodo temporale massimo pari a due settimane di calendario, compatibilmente con altri rapporti di lavoro già stipulati. Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria, perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato ma impossibilitato a causa di assenza per malattia, infortunio o altro impedimento, viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell’orario normale di lavoro settimanale.

  • Pagamento dei subappaltatori 1. La Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l’importo dei lavori da loro eseguiti; l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. 2. Ai sensi dell’articolo 118, comma 6, del Codice dei contratti, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati: a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore; b) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 58 in materia di tracciabilità dei pagamenti; c) alle limitazioni di cui agli articoli 47, comma 2 . 3. Se l’appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non adempie a quanto previsto. 4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente: a) l’importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore; b) l’individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato «A» al Regolamento generale, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate di cui all’articolo 47, comma 2, lettera b), numero 1), terzo trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato «B» al predetto Regolamento generale 5. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.

  • Pagamento delle prestazioni All’atto dell’adesione alla copertura, i Beneficiari della prestazione in caso di Morte sono gli eredi legittimi e/o testamentari dell’Assicurato in parti uguali. Eventuali modifiche alla designazione dei Beneficiari dovranno essere trasmesse a Poste Vita S.p.A. mediante lettera raccomandata da inviare a: In caso di decesso dell’Assicurato i Beneficiari devono corredare la denuncia del decesso con l’indicazione del giorno, ora e causa dell’evento e con i seguenti documenti: a) il Modulo di Denuncia Sinistro correttamente compilato; b) l’originale del Modulo di Adesione; c) il certificato di Morte dell’Assicurato; d) la relazione dell’ultimo medico curante da redigersi su apposito modulo allegato al presente Fascicolo (se il decesso è avvenuto a seguito di Malattia); e) la copia del verbale redatto dalle Forze dell’Ordine, o Certificato della Procura, o altra documento rilasciato dall’autorità competente, da cui si desumano le precise circostanze del decesso (se il decesso è avvenuto per Morte violenta: Infortunio, suicidio, omicidio); f) la documentazione completa di carattere sanitario (referti di pronto soccorso, esami clinici ed eventuali car- telle cliniche); g) l’atto di notorietà da cui risulti l’esistenza o meno di testamento e, in caso affermativo, copia autentica del testamento pubblicato. Nel caso in cui la designazione beneficiaria sia genericamente determinata, dall’atto notorio dovrà risultare l’elenco di tutti gli eredi con l’indicazione delle generalità complete, dell’età, dello stato civile, della capacità di agire di ciascuno di essi, del rapporto e grado di parentela con l’Assicurato e con l’esplicita dichiarazione che oltre a quelli elencati non esistono, né esistevano alla Morte dell’Assicurato, altre persone aventi comunque diritto per legge alla successione; h) nel caso in cui tra i Beneficiari vi siano soggetti minori od incapaci, il decreto di autorizzazione del Giudice Tutelare a riscuotere la somma dovuta con esonero di Poste Vita S.p.A. da ogni responsabilità circa il paga- mento della somma stessa; i) la copia del piano di ammortamento sottoscritto all’atto della stipula del Prestito personale;

  • Trattamento normativo L’apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio. Le ore di insegnamento di cui alla lettera d) del precedente art. 50, sono comprese nell’orario di lavoro. Nel rapporto di apprendistato il lavoro a tempo parziale avrà durata non inferiore al 60 per cento della prestazione di cui all’art. 115 e seguenti, ferme restando le ore di formazione medie annue di cui all’art. 57 e le durate di cui all’art. 55. Sono fatti salvi, altresì, gli accordi in materia già esistenti alla data di stipula del presente CCNL.

  • Accettazione La Società ……………………………, autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP o D.M. n. …….. del ……………… pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n. ) n. del , dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il bando, il disciplinare ed il presente capitolato e quant’altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.

  • Autorizzazioni 1. Al Concedente competono, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, le attività finalizzate al rilascio e/o all’ottenimento delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, costruzione e Messa in Esercizio dell’Opera, come indicate nell’Allegato [•] – Sezione A). Gli aggravi in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato rilascio e/o ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concedente, salvo che quest’ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa imputabile al Concessionario. Nel caso in cui tali aggravi comportino l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all’articolo 32. 2. Al Concessionario competono in via diretta ed esclusiva tutte le attività necessarie ai fini dell’ottenimento, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, costruzione e Messa in Esercizio dell’Opera, come indicate nell’Allegato [•] – Sezione B. Gli aggravi in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concessionario, salvo che quest’ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa a lui non imputabile e di aver, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini dell’ottenimento stesso. In tale ultima ipotesi, gli aggravi in termini di costi e tempi restano in ogni caso a carico del Concedente. 3. Spetta a ciascuna Parte, per quanto di competenza, mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni acquisite ai sensi dei commi precedenti.

  • Autorizzazione 1. Il trasferimento internazionale e l’utilizzo di risultati di mitigazione ai fini del raggiungimento degli NDC o di altri scopi di mitigazione diversi dal raggiungimento degli NDC richiede l’autorizzazione di ogni Parte conformemente all’articolo 6 paragrafo 3 dell’Accordo di Parigi, agli articoli 3 e 4 del presente Accordo e ai rispettivi requisiti nazionali. 2. Ogni Parte stabilisce una procedura che consente agli enti di inoltrare richieste di autorizzazione, pubblica i propri requisiti nazionali, tra cui l’inoltro di un MADD, e informa l’altra Parte in caso di modifiche. 3. Ogni Parte pubblica le proprie autorizzazioni, compreso il MADD, in inglese nel rispettivo registro di cui all’articolo 9 paragrafo 1 del presente Accordo e informa l’altra Parte, anche in merito a eventuali modifiche o aggiornamenti apportati nelle autorizzazioni. Ogni Parte inoltra le autorizzazioni al segretariato dell’Accordo di Parigi o a un ente ad hoc stabilito nelle decisioni pertinenti della CMA. 4. Ogni Parte può rivedere la coerenza tra le autorizzazioni corrispondenti e pubblicare una dichiarazione in caso di incoerenze. In assenza di tale dichiarazione, il trasferimento è autorizzato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo dopo 30 giorni civili a decorrere dalla data di pubblicazione delle autorizzazioni da parte di entrambe le Parti. 5. Su richiesta dell’Ente autorizzato a effettuare trasferimenti, ogni Parte può aggiornare o modificare le proprie autorizzazioni secondo le procedure di cui al presente articolo. Gli aggiornamenti e le modifiche assumono validità secondo le modalità previste al paragrafo 4 del presente articolo.

  • Trattamento economico 2.1 Durante il periodo di astensione obbligatoria l’azienda provvede ad integrare la prestazione erogata dagli Enti previdenziali fino al raggiungimento del 100% del trattamento economico complessivo netto, prendendo a riferimento la retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d), n) del punto 1.2 dell’art. 68 (Retribuzione) del presente CCNL. La prestazione economica dovuta da parte degli Istituti previdenziali a norma di legge è anticipata direttamente dall’azienda contestualmente all’integrazione dalla stessa dovuta. 2.2 Durante il periodo di astensione facoltativa la madre lavoratrice e il padre lavoratore hanno diritto, fino al terzo anno di età del bambino ad un trattamento economico pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo complessivo, tra i due genitori, di 6 mesi. A livello aziendale le parti potranno definire eventuali condizioni integrative e di armonizzazione. Durante il periodo di astensione facoltativa l’azienda è tenuta ad anticipare la prestazione erogata dagli Enti previdenziali, pari al 30% della retribuzione calcolata secondo la normativa di riferimento. Dal terzo anno sino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino e comunque per il restante periodo di astensione facoltativa, la madre lavoratrice ed il padre lavoratore hanno diritto alla prestazione economica di cui al capoverso precedente del presente punto 2.2 a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria. 2.3 Nessuna ulteriore indennità è dovuta dal datore di lavoro per tutto il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa. 2.4 Per i periodi di assenza facoltativa i lavoratori percepiranno integralmente l’importo dovuto a titolo di tredicesima mensilità ed i periodi di assenza sono utili ai fini del passaggio alla posizione retributiva superiore.