Comunicati sindacali Clausole campione

Comunicati sindacali. Nell’ambito della funzione informativa delle testate di cui all’art. 1 del presente contratto saranno pubblicati i comunicati ufficiali della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, delle Associazioni Regionali di Stampa e delle rappresentanze sindacali aziendali. La rappresentanza sindacale dei giornalisti può chiedere al direttore, o a chi lo sostituisce, la pubblicazione dei propri comunicati sindacali. L’eventuale dissenso sulle opportunità della pubblicazione sarà risolto dal rappresentante statutario dell’Associazione Regionale della Stampa territorialmente competente. I comunicati sindacali devono contenersi in limiti ragionevoli di spazio e riferirsi a questioni sindacali dei giornalisti. Il sindacato del direttore della testata, sul contenuto di tali comunicati, deve limitarsi agli aspetti che investono la sua responsabilità di fronte alla legge.
Comunicati sindacali. Nell’ambito della funzione informativa delle emittenti radiotelevisive locali si consente all’impegno di diffondere i comunicati ufficiali della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, delle Associazioni regionali di stampa e delle rappresentanze sindacali dei giornalisti. Il comitato o il fiduciario di redazione possono chiedere almeno 3 ore prima la messa in onda del radio/telegiornale al direttore, o a chi lo sostituisce, l’inserimento dei loro comunicati. L’eventuale dissenso sull’opportunità della dif- fusione sarà risolto d’intesa tra l’azienda interessata, even- tualmente assistita su richiesta della stessa dall’Aeranti- Corallo, e l’Associazione regionale di stampa competente per territorio, (intendendosi per tale quella della sede ope- rativa principale dell’emittente) eventualmente assistita dalla FNSI. Xxxx comunicati dovranno contenersi in limiti ragionevo- li di spazio e riferirsi ai problemi sindacali dei tele-radiogior- nalisti. Il direttore del giornale, sul contenuto di tali comuni- cati, dovrà limitarsi agli aspetti che investono la sua respon- sabilità di fronte alla legge.
Comunicati sindacali. Le rappresentanze sindacali aziendali e le organizzazioni sindacali firmatarie del presente Contratto possono chiedere al direttore responsabile o, in sua assenza, al suo sostituto, la pubblicazione dei propri comunicati sindacali. L’eventuale dissenso sulle opportunità della pubblicazione sarà risolto dal rappresentante statutario del sindacato firmatario del presente Contratto territorialmente competente. I comunicati sindacali devono contenersi in limiti ragionevoli di spazio e riferirsi a questioni sindacali dei lavoratori. Il dissenso del direttore della testata sul contenuto di tali comunicati deve limitarsi agli aspetti che investono la sua responsabilità di fronte alla legge.
Comunicati sindacali. Saranno pubblicati nei quotidiani degli editori ai quali si applica il presente contratto i comunicati diramati, anche per conto delle strutture regionali, dagli organi nazionali del Sindacato Lavoratori Comunicazione, della Federazione Informazione Spettacolo Telecomunicazioni e della Unione Italiana Lavoratori Stampa Spettacolo Informazione e Cultura. Tali comunicati, che potranno essere diramati tramite le agenzie di stampa e trasmessi direttamente alle direzioni dei giornali, dovranno contenersi in limiti ragionevoli di spazio e riferirsi a problemi sindacali. Il sindacato del direttore del giornale sul contenuto di tali comunicati dovrà limitarsi agli aspetti che investono la responsabilità sua e del giornale di fronte alla legge.
Comunicati sindacali. Tenuto conto della norma del citato art. 34 e della peculiare attività svolta dall'Azienda, la RAI conviene che la disposizione trovi applicazione - previa intesa tra la Direzione aziendale, i responsabili giornalistici, l'Esecutivo dell’Usigrai ed i comitati di redazione - secondo moda- lità e tempi risponderti alla natura ed alle caratteristiche del mezzo radiotelevisivo anche in re- lazione ai criteri attualmente applicati. Il comunicato sindacale potrà essere predisposto nella forma del servizio chiuso ed avrà una durata di circa 60 secondi. Le parti - ribadito il diritto dei C.d.R. e dell’Usigrai a mandare in onda comunicati sindaca- li nei termini, con i limiti e le modalità di cui al CNLG ed ai contratti ed accordi aziendali - hanno valutato l’esigenza che l’esercizio di tale facoltà non contrasti con l’erogazione del ser- vizio pubblico ed in particolare con la necessità di tutelare il diritto dell’utenza ad usufruire del miglior servizio possibile. In relazione a quanto precede le parti medesime hanno conve- nuto che il comunicato deve pervenire al Direttore e all’Editore almeno 3 ore prima della mes- sa in onda del notiziario e che la durata del comunicato stesso dovrà essere riconducibile a quanto già avviene nelle testate della carta stampata.
Comunicati sindacali. Le Parti precisano che il comunicato sindacale, regolato ai sensi del combinato disposto degli artt. 34 CNLG e 18 dell’Accordo Rai-Usigrai, potrà essere predisposto nella forma del servizio chiuso ed avrà una durata di circa 60 secondi. Addì, 27 luglio 1998 tra - l’Associazione Sindacale INTERSIND, con la partecipazione della RAI- Radiotelevisione Italiana e - la Federazione Nazionale della Stampa Italiana e l’Unione Sindacale Giornalisti RAI è stato stipulato il presente accordo, da valere per i giornalisti dipendenti dalla Rai- Radiotelevisione Italiana, avente ad oggetto l’applicazione del Contratto nazionale di la- voro giornalistico (CNLG) 4 giugno 1998, recepito dalla Convenzione stipulata in pari da- ta tra l’Associazione Sindacale INTERSIND e la Federazione Nazionale della Stampa Ita- liana. Le parti convengono che l’erogazione della somma una tantum prevista al punto 3) del verbale di accordo sottoscritto in data 4 giugno 1998 dalla Federazione Italiana Editori Giornali e la Federazione Nazionale della Stampa, avverrà con le competenze del mese di agosto 1998 e confermano che il valore del minimo tabellare in atto al 30 settembre 1997, è incrementato dell’importo di L. 80.000 a regime al livello di riferimento del redattore ordinario (redattore con oltre 18 mesi di anzianità professionale e redattore con oltre 30 mesi di anzianità professionale, entrambi al parametro 125 in vigore in RAI), importo che verrà corrisposto in ragione di L. 40.000 a decorrere dal 1° maggio 1998 e di L. 40.000 a decorrere dal 1° gennaio 1999. Lo stesso importo di L. 80.000 a regime verrà corrisposto ai telecineoperatori ordinari, mentre per i telecineoperatori coordinatori ed i telecineoperatori inviati la stessa somma sarà ricalcolata sul parametro 135. Le parti confermano altresì gli incrementi del valore dei minimi di retribuzione per i collaboratori fissi (art. 2 C.N.L.G.) ed i corrispondenti (art. 12 C.N.L.G.), nei termini e con le modalità di cui al punto 2) del citato Accordo FIEG/FNSI del 4 giugno 1998. Quanto al punto 6) dell’Accordo stesso (Previdenza complementare), le parti concor- dano di sostituire al contenuto di cui alla lett. a) il seguente testo:
Comunicati sindacali. Le Parti precisano che il comunicato sindacale, regolato ai sensi del combinato disposto degli artt. 34 CNLG e 18 dell’Accordo Rai-Usigrai, potrà essere predisposto nella forma del servizio chiuso ed avrà una durata di circa 60 secondi.

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  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

  • NUOVI PREZZI Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • PASSAGGI DI QUALIFICA (1) Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta; l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a tre mesi.

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

  • Consenso al trattamento dei dati Ai sensi dell'art. 23, del Codice della Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le finalità e con le modalità sopra indicate. Acconsento inoltre alla diffusione degli stessi dati quando tale diffusione sia necessaria per l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria e comunque liberamente nell’ambito del nostro rapporto associativo.(v. informativa sul retro del presente modulo di iscrizione). Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti di cui al Titolo II articoli dal 7 al 10 del nuovo Codice della Privacy. (timbro e firma) DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E INVESTIGAZIONI Dichiarazione delle Parti Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni. Profili Professionali Ore Formazione Livello Finale Durata Approfondite conoscenze Tecnico- scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze 110 II 36 mesi Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza Tecnico-pratica 90 III 36 mesi Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità Tecnico-pratiche 70 IV 36 mesi Normali conoscenze ed adeguate capacità Tecnico-pratiche 50 V 36 mesi Semplici conoscenze pratiche 30 VI 36 mesi Xxxx.xx Sig.ra/ Egr. Sig. Via Facendo seguito alle intese intercose, siamo lieti di comunicarLe la Sua assunzione con contratto di Apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167 del 14 Settembre 2011, nonché dell’accordo in materia di apprendistato del 24/04/2012 di cui al CCNL presso la nostra società alle condizioni sotto descritte. Il presente rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dalle norme del codice civile e dal D.Lgs. n. 167/2011, anche dalle norme previste dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza Sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi, nonché dalla contrattazione territoriale e aziendale applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Società; Il periodo di prova è pari a n……. giorni di effettiva prestazione lavorativa (60 o 45 secondo l’inquadramento) Durante il predetto periodo, e fino alla sua scadenza, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto mediante una comunicazione scritta, senza obbligo di preavviso.