Conclusioni. Nel nostro Paese la contrattazione collettiva del settore agricolo ha conosciuto una evoluzione profonda segnata da una rilevante successione tra vari sistemi contrattuali diversi tra loro, potendosi individuare, al riguardo, tre distinte fasi, con riferimento ai rapporti tra livello provinciale e nazionale. La prima - che va dagli anni immediatamente successivi all'abrogazione dell'ordinamento corporativo fino alla metà degli anni '70 - caratterizzata da un sistema di contrattazione agricola fortemente decentrato il cui fulcro era rappresentato dal livello provinciale, mentre al patto nazionale era affidato solo il compito di generalizzare i livelli di tutela raggiunti nelle realtà territoriali maggiormente sindacalizzate. La seconda - che va dalla metà degli anni '70 alla metà degli anni '90 - caratterizzata, da un sistema centralizzato, imperniato quasi esclusivamente sul livello nazionale, e con una contrattazione provinciale relegata ad un ruolo marginale ed integrativo (cioè col solo potere di integrare le tutele economiche e normative, uguali per tutti, accordate centralmente). La terza - che va dalla metà degli anni ‘90 ad oggi – fortemente connotata dalla riscoperta della contrattazione provinciale cui non viene più attribuito un ruolo meramente marginale ed integrativo, bensì pari dignità rispetto al livello nazionale che si concretizza, soprattutto, con un più ampio spazio in materia di definizione e negoziazione della classificazione e del salario. Alla data odierna, risultano vigenti per il settore agricolo tradizionale i seguenti contratti collettivi di lavoro: - CCNL operai agricoli 22 ottobre 2014, che scade il 31 dicembre 2017; - CCNL impiegati e quadri dell’agricoltura del 19 novembre 2012, scaduto il 31 dicembre 2015 ed in corso di rinnovo; - CCNL per i dirigenti dell’agricoltura del l’8 luglio 2013, con scadenza il 31 dicembre 2016 In particolare sono vigenti in Provincia di Bologna i seguenti integrativi: - C.P.L. operai agricoli del 18 gennaio 2013, scaduto il 31 dicembre 2015, in corso di rinnovo; - C.P.L. impiegati e quadri agricoli del 18 giugno 2014, in scadenza il 31 dicembre 2017.
Appears in 2 contracts
Samples: Vademecum, Contratti Di Lavoro Agricolo
Conclusioni. Nel nostro Paese la contrattazione collettiva 1. Italia Trasporto Aereo S.p.A. (ITA - Società), avente ad oggetto l’esercizio dell’attività d’impresa nel settore del settore agricolo ha conosciuto una evoluzione profonda segnata da una rilevante successione tra vari sistemi contrattuali diversi tra lorotrasporto aereo di persone e merci, potendosi individuareè stata costituita con decreto interministeriale in data 9 ottobre 2020 (decreto costitutivo), al riguardoin attuazione dell’art. 79 del d.l. 17 marzo 2020, tre distinte fasin. 18 convertito, con riferimento modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27 e s.m.i. (d.l.
2. Nel primo semestre del 2021, l’attività di ITA è stata principalmente rivolta alla presentazione e all’illustrazione dello schema di piano industriale alle competenti Commissioni parlamentari ed alla Commissione europea.
3. Una volta deliberato, in data 28 luglio 2021, l’aumento di capitale di 700 mln, l’attività della Società, in vista dell’imminente inizio dell’attività operativa, si è prioritariamente concentrata sui seguenti quattro principali oggetti: i) la trattativa con Alitalia ai fini dell’acquisizione dei beni, servizi, contratti e rapporti tra livello provinciale rientranti nel perimetro “aviation” di suo interesse; ii) la partecipazione alla gara per l’acquisizione del marchio “Alitalia”; iii) l’avvio delle procedure di reclutamento del personale di volo e nazionaledi terra; iv) l’ottenimento da parte dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) delle certificazioni di legge per l’esercizio dell’attività di vettore aereo, vale a dire, il Certificato di Operatore Aereo (COA) e la Licenza di Esercizio. La prima - che va dagli anni immediatamente successivi all'abrogazione dell'ordinamento corporativo fino alla metà degli anni '70 - caratterizzata negoziazione diretta con Alitalia per l’acquisizione del perimetro aviation ha preso avvio con la trasmissione da parte di ITA, in data 16 agosto 2021, di un’offerta non vincolante per la cessione dell’intero compendio di interesse (principalmente, 52 aeromobili, quanto ai beni materiali e l’applicativo informatico di gestione aziendale, tra quelli immateriali) per un sistema di contrattazione agricola fortemente decentrato il cui fulcro era rappresentato dal livello provinciale, mentre al patto nazionale era affidato solo il compito di generalizzare i livelli di tutela raggiunti nelle realtà territoriali maggiormente sindacalizzate. La seconda - che va dalla metà degli anni '70 alla metà degli anni '90 - caratterizzataprezzo pari a zero euro; l’offerta è stata cosi formulata in considerazione, da un sistema centralizzatolato, imperniato quasi esclusivamente sul livello nazionaledel valore (fair market value) del compendio acquisendo, stimato in 88,8 mln, e con una contrattazione provinciale relegata tenuto conto, dall’altro, dei maggiori costi da sostenere (ammontanti a circa 137 mln e da dedursi, pertanto, dal suddetto valore) per i lavori di manutenzione degli aeromobili necessari per rendere la flotta perfettamente operativa e funzionante al momento dell’inizio delle attività di volo, nonché per gli oneri conseguenti alla novazione dei contratti di leasing che risultavano essere stati stipulati a condizioni fuori mercato (negli stessi termini quantitativi è stata successivamente formulata, il 24 agosto 2021, l’offerta vincolante). Le successive trattative per l’esatta definizione dei beni, degli asset e dei rapporti da trasferire sono giunte a conclusione, previa accettazione della suddetta offerta vincolante, il 14 ottobre 2021, nella quale data sono stati stipulati i relativi contratti in forma pubblica, per un corrispettivo complessivo pari a 1 euro. Pendenti le suddette trattative, il Consiglio di amministrazione della Società, nella seduta del 24 settembre 2021, ha, inoltre, deliberato di partecipare alla gara pubblica - medio tempore indetta da Alitalia - per l’alienazione del marchio, autorizzando gli Organi esecutivi a presentare un’offerta vincolante fino ad un ruolo marginale importo massimo di 145 mln, sulla scorta della valutazione effettuata dal consulente all’uopo incaricato, che ne aveva stimato, per l’appunto, l’equo valore tra gli 80 ei 145 mln. In data 14 ottobre 2021 ed integrativo a seguito di trattativa diretta, nonostante fosse stata medio tempore operata dal management la scelta di adottare un nuovo brand (cioè col solo potere “ITA Airways”), la Società, che era stata l’unica partecipante alla gara, ha acquisito il marchio “Alitalia”, per un corrispettivo di integrare 90 mln. Il COA e la Licenza di Esercizio sono stati rilasciati dall’ENAC in data 18 agosto 2021, mentre le tutele economiche e normative, uguali per tutti, accordate centralmente). La terza - che va dalla metà degli anni ‘90 ad oggi – fortemente connotata dalla riscoperta della contrattazione provinciale cui non viene più attribuito un ruolo meramente marginale ed integrativo, bensì pari dignità rispetto al livello nazionale che si concretizza, soprattutto, con un più ampio spazio in materia procedure di definizione e negoziazione della classificazione e assunzione del salariopersonale hanno avuto inizio verso la fine dello stesso mese. Alla data odiernadel 15 ottobre 2021 di inizio dell’attività operativa, risultano vigenti per il settore agricolo tradizionale i seguenti contratti collettivi risultavano essere state assunte complessivamente 1.922 unità di lavoro: - CCNL operai agricoli 22 ottobre 2014personale, che scade il 31 dicembre 2017; - CCNL impiegati di cui, 421 piloti, 726 assistenti di volo, 26 dirigenti e quadri dell’agricoltura del 19 novembre 2012, scaduto il 31 dicembre 2015 ed in corso 775 addetti ai servizi di rinnovo; - CCNL per i dirigenti dell’agricoltura del l’8 luglio 2013, con scadenza il 31 dicembre 2016 In particolare sono vigenti in Provincia di Bologna i seguenti integrativi: - C.P.L. operai agricoli del 18 gennaio 2013, scaduto il 31 dicembre 2015, in corso di rinnovo; - C.P.L. impiegati e quadri agricoli del 18 giugno 2014, in scadenza il 31 dicembre 2017terra.
Appears in 2 contracts
Samples: Determinazione E Relazione Sul Risultato Del Controllo Eseguito Sulla Gestione Finanziaria Di Italia Trasporto Aereo s.p.A., Determinazione E Relazione Sul Risultato Del Controllo Eseguito Sulla Gestione Finanziaria Di Italia Trasporto Aereo s.p.A.
Conclusioni. Nel nostro Paese la contrattazione collettiva del settore agricolo ha conosciuto una evoluzione profonda segnata da una rilevante successione tra vari sistemi contrattuali diversi tra loro, potendosi individuare, al riguardo, tre distinte fasi, con riferimento ai rapporti tra livello provinciale e nazionale. La prima - che va dagli anni immediatamente successivi all'abrogazione dell'ordinamento corporativo fino alla metà degli anni '70 - caratterizzata da un sistema di contrattazione agricola fortemente decentrato il cui fulcro era rappresentato dal livello provinciale, mentre al patto nazionale era affidato solo il compito di generalizzare i livelli di tutela raggiunti nelle realtà territoriali maggiormente sindacalizzate. La seconda - che va dalla metà degli anni '70 alla metà degli anni '90 - caratterizzata, da un sistema centralizzato, imperniato quasi esclusivamente sul livello nazionale, e con una contrattazione provinciale relegata ad un ruolo marginale ed integrativo (cioè col solo potere di integrare le tutele economiche e normative, uguali per tutti, accordate centralmente). La terza - che va dalla metà degli anni ‘90 ad oggi – fortemente connotata dalla riscoperta della contrattazione provinciale cui non viene più attribuito un ruolo meramente marginale ed integrativo, bensì pari dignità rispetto al livello nazionale che si concretizza, soprattutto, con un più ampio spazio in materia di definizione e negoziazione della classificazione e del salario. Alla data odierna, risultano vigenti per il settore agricolo tradizionale i seguenti contratti collettivi di lavoro: - CCNL operai agricoli 22 ottobre 2014, che scade il 31 dicembre 2017; - CCNL impiegati e quadri dell’agricoltura del 19 novembre 201223 febbraio 2017, scaduto il 31 dicembre 2015 ed in corso di rinnovoscadenza al 31/12/2019; - CCNL per i dirigenti dell’agricoltura del l’8 luglio 2013, con scadenza scaduto il 31 dicembre 2016 In particolare sono vigenti in Provincia di Bologna i seguenti integrativi: - C.P.L. operai agricoli del 18 gennaio 2013, scaduto il 31 dicembre 2015, in corso di rinnovo; - C.P.L. impiegati e quadri agricoli del 18 giugno 2014, in scadenza il 31 dicembre 2017.
Appears in 2 contracts
Conclusioni. Nel nostro Paese la contrattazione collettiva del settore agricolo ha conosciuto una evoluzione profonda segnata da una rilevante successione tra vari sistemi contrattuali diversi tra loro, potendosi individuare, al riguardo, tre distinte fasi, con riferimento ai rapporti tra livello provinciale e nazionale1. La prima - che va dagli anni immediatamente successivi all'abrogazione dell'ordinamento corporativo fino alla metà degli anni '70 - caratterizzata da un sistema di contrattazione agricola fortemente decentrato il cui fulcro era rappresentato dal livello provincialesocietà Italia Trasporto Aereo S.p.A. (ITA Airways) è stata costituita con decreto interministeriale in data 9 ottobre 2020, mentre al patto nazionale era affidato solo il compito di generalizzare i livelli di tutela raggiunti nelle realtà territoriali maggiormente sindacalizzatein attuazione dell’art. La seconda - che va dalla metà degli anni '70 alla metà degli anni '90 - caratterizzata, da un sistema centralizzato, imperniato quasi esclusivamente sul livello nazionale, 79 del decreto-legge n. 18 del 2020 e con una contrattazione provinciale relegata ad un ruolo marginale ed integrativo (cioè col solo potere di integrare le tutele economiche e normative, uguali per tutti, accordate centralmente). La terza - che va dalla metà degli anni ‘90 ad oggi – fortemente connotata dalla riscoperta della contrattazione provinciale cui non viene più attribuito un ruolo meramente marginale ed integrativo, bensì pari dignità rispetto al livello nazionale che si concretizza, soprattuttos.m.i., con un capitale sociale iniziale di 20 mln, interamente sottoscritto e versato dal Ministero dell’economia e delle finanze, con previsione di un apporto complessivo sino a 3 mld da versarsi in più ampio spazio fasi, anche mediante successivi aumenti di capitale, autorizzandosi, a tal fine, l’acquisto o l’affitto, anche a trattativa privata, di “…rami d’azienda di imprese titolari di licenza di trasporto aereo rilasciata dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, anche in amministrazione straordinaria…”. Nel corso del 2022, a seguito dell’avvio dell’attività operativa, la Società ha implementato il Piano industriale, al netto dell’impatto derivante da alcuni fattori definiti “esogeni”, quali, ad esempio, il rilevante aumento del costo del carburante ed il mutamento dello scenario macroeconomico successivo ai noti eventi bellici russo-ucraini, nonché la debolezza della domanda relativamente al primo semestre 2022, dovuta alle residue restrizioni legate alla pandemia da Covid-19. La Compagnia ha operato circa 97.400 voli di linea, trasportando circa 10,1 milioni di passeggeri (6,2 milioni sulla rete nazionale, 3 milioni sulla rete internazionale e 0,9 milioni su quella intercontinentale), ottenendo un incremento sulla quota di mercato pari ad 8 punti percentuali fra marzo e settembre, ed implementando notevolmente anche il network della Compagnia nel lungo raggio. Il load factor (percentuale di riempimento di voli) si è attestato al 73,3 per cento, con punte, nella fase post-pandemica (giugno/dicembre 2022), pari al 78,7 per cento. Quanto agli indici di puntualità e regolarità, va evidenziato che è stata registrata una regolarità operativa del 99,8 per cento ed una puntualità pari all’80,4 per cento, relativamente ai voli in partenza, ed all’81,3 per cento dei voli in arrivo. Il programma di fidelizzazione ha fatto registrare, al 31 dicembre 2022, un portafoglio di oltre 865.000 iscritti, prevedendo, altresì, ulteriori partnership e collaborazioni. Il totale dei ricavi del traffico si è attestato a 1.487,464 mln, di cui: - 88,181 mln relativi al settore cargo; - 4,277 mln relativi al servizio posta; I costi operativi ammontano complessivamente a 2.127,795 mln, con una prevalenza dei costi per servizi, che hanno fatto registrare un valore di 949,198 mln; gli ammortamenti e le svalutazioni, si sono attestati, invece, a 251,664 mln, i costi del personale a 199,180 mln, quelli per consumi di materie prime e materiali di consumo a 644,375 mln, e, residualmente, gli altri costi operativi a 83,378 mln. La spesa sostenuta per le consulenze esterne è ammontata a 4,546 mln circa, riferibile, per la maggior parte, alla implementazione del nuovo programma di fidelizzazione e dei rapporti commerciali. L’esercizio si è chiuso con un risultato operativo negativo (EBIT) pari a -589.257.379 euro, un patrimonio netto di 524.059.921 euro, una perdita economica di 486.185.467 euro (che è stata riportata a nuovo) ed una posizione finanziaria netta di 418.289.097 euro.
2. Nella seduta del 31 gennaio 2022, a distanza di quasi cinque mesi dall’inizio dell’attività operativa ed in vista dell’avvio delle trattative per la scelta del partner strategico, il Consiglio di amministrazione ha provveduto ad aggiornare il Piano industriale, approvato nel luglio nell’anno precedente, estendendone la durata al quinquennio 2022/2026. Un ultimo aggiornamento concernente l’arco di piano 2023/2027, condiviso con la compagnia aerea con la quale è attualmente in corso la trattativa per la cessione di una quota del capitale sociale, è stato approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 28 marzo 2023.
3. In data 2 marzo 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato l’11 febbraio 2022 ai sensi della normativa in materia di definizione dismissione delle partecipazioni azionarie dello Stato e negoziazione della classificazione degli enti pubblici, con il quale, richiamate in premessa le previsioni di cui all’art. 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020 e del salariodecreto costitutivo, nonché le conformi assunzioni dello schema di Piano industriale di ITA Airways approvato in data 18 dicembre 2020, concernenti l’esigenza/obiettivo strategico per la Società di sviluppare “…xxxxxxxx e alleanze con altri soggetti pubblici e privati, nazionali ed esteri…”, si disponeva di “…avviare un processo di apertura del capitale sociale di ITA S.p.a. Alla da realizzare, anche in più fasi, attraverso il ricorso, singolo o congiunto, a una offerta pubblica di vendita La procedura competitiva si è protratta per l’intero anno, senza tuttavia giungere a soluzione, pur dopo l’individuazione, alla fine di agosto, di una cordata concorrente, la cui offerta era stata ritenuta maggiormente rispondente agli obiettivi fissati dal d.p.c.m. e con la quale era stato avviato un negoziato in esclusiva. Sicché, alla fine dell’anno, con un altro d.p.c.m., adottato in data odierna22 dicembre 2022, risultano vigenti dopo la dichiarazione di conclusione della la procedura indetta con il precedente provvedimento, è stata confermata la necessità di procedere alla dismissione della partecipazione del Mef in ITA Airways, rivedendone, tuttavia, integralmente le modalità “…al fine di accelerare la definizione di partnership che assicurino il perseguimento degli obiettivi di sviluppo e di potenziamento…” dell’attività della Società. Nel corso della seduta del Consiglio di amministrazione del 21 aprile 2023, il Presidente ha informato del completamento dell’attività di due diligence propedeutica all’accordo sull’entità dell’aumento di capitale sociale, al fine di consentire l’ingresso in ITA Airways del futuro partner. La firma dell’accordo tra ITA Airways e Lufthansa è stata comunicata dal Presidente ai consiglieri nel corso del Cda del 7 giugno 2023. Il 30 novembre scorso il Mef e Lufthansa hanno provveduto alla formale notifica dell’operazione alla Direzione generale “Concorrenza” della Commissione europea. Con nota del 23 gennaio 2024, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 29 gennaio 2024, la Commissione ha informato di aver avviato la procedura prevista dall'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, invitando i terzi interessati a presentare, entro 15 giorni dalla predetta pubblicazione eventuali osservazioni sulla operazione in questione.
4. In merito all’assetto della governance, l’anno 2022 è stato caratterizzato da tensioni nell’ambito del Consiglio di amministrazione, a causa di una persistente contrapposizione tra il Presidente esecutivo e la maggioranza dei consiglieri non esecutivi su alcuni rilevanti temi di gestione aziendale concernenti, principalmente, la procedura di privatizzazione, di cui si è testé detto, nonché, per alcuni versi, anche quella di determinazione del compenso spettante agli organi esecutivi. Tali contrasti hanno finito per ripercuotersi negativamente sul funzionamento dell’Organo amministrativo, ove si consideri che sei consiglieri non esecutivi in data 29 marzo hanno rassegnato le dimissioni dall’incarico, e che, conseguentemente, essendosi provveduto alla loro sostituzione soltanto il settore agricolo tradizionale i seguenti contratti collettivi successivo 16 novembre, per buona parte dell’anno la Società è stata amministrata da un Organo esecutivo composto, nella maggioranza dei suoi membri, da consiglieri dimissionari, rimasti in carica a norma dell’art. 2385, comma 1, c.c. In seguito, il Consiglio di lavoroamministrazione, nella seduta del 12 ottobre, con una deliberazione adottata a maggioranza dai sei consiglieri dimissionari e dall’Amministratore delegato (poi confermata nella seduta del 20 ottobre successivo), ha revocato le deleghe esecutive già conferite al Presidente, attribuendole all’Amministratore delegato. A seguito di tale deliberazione (oggetto di impugnazione in sede civile da parte del Presidente), si è pervenuti, ad iniziativa del Mef e previa modifica statutaria, ad un nuovo assetto del governo societario, per ciò che concerne sia il numero dei componenti dell’Organo amministrativo, sia, parzialmente, le persone chiamate a rivestire l’incarico. Infatti, in data 8 novembre 2022, l’Assemblea dei soci ha deliberato, tra l’altro: - CCNL operai agricoli 22 ottobre 2014in sede straordinaria, di modificare l’art. 10, comma 1, dello statuto, ivi prevedendosi, che scade il Consiglio di amministrazione fosse composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 consiglieri (anziché da un minimo di 5 a un massimo di 11, come precedentemente disposto), nonché il successivo comma 4, con l’inserimento della clausola c.d. simul stabunt simul cadent, in caso di dimissioni della maggioranza dei consiglieri; Successivamente, in data 16 novembre 2022, l’Assemblea ha nominato un nuovo Consiglio di amministrazione composto di 5 membri (che si è regolarmente insediato il 21 novembre seguente), confermando due soltanto dei precedenti componenti ed indicando tra quelli di recente nomina il nuovo (terzo) Presidente della Società; è stato autorizzato, inoltre, il conferimento a quest’ultimo, da parte del neo-costituito Organo amministrativo, delle stesse deleghe già in capo al suo predecessore, salvo quella concernente le “risorse umane”. Nel corso della seduta dell’Assemblea degli azionisti in data 20 luglio 2023, i soci hanno provveduto a nominare, fino all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017; - CCNL impiegati 2025, un Consiglio di amministrazione composto da 3 componenti, tra i quali il Presidente e quadri dell’agricoltura due Consiglieri. È stato nominato anche un Collegio sindacale, composto da 3 componenti, destinato a rimanere in carica fino all’approvazione del 19 novembre 2012, scaduto il bilancio al 31 dicembre 2015 ed 2025. Il nuovo Consiglio di amministrazione si è, quindi, ridotto da cinque a tre consiglieri, mentre è stata confermata la composizione del Collegio sindacale. Con comunicato stampa in corso pari data, ITA Airways ha spiegato che la decisione di rinnovo; - CCNL per i dirigenti dell’agricoltura del l’8 luglio 2013, nominare un Consiglio di tre componenti è coerente con scadenza gli accordi intercorsi tra il 31 dicembre 2016 In particolare sono vigenti in Provincia di Bologna i seguenti integrativi: - C.P.L. operai agricoli del 18 gennaio 2013, scaduto il 31 dicembre 2015Ministero dell’economia e delle finanze e Lufthansa, in corso base ai quali, per effetto della sottoscrizione di rinnovo; - C.P.L. impiegati un aumento di capitale a lei riservato, la compagnia tedesca entrerà nell’azionariato ed esprimerà altri due consiglieri, di cui uno con il ruolo di Amministratore delegato. Nella riunione, tenutasi sempre in data 20 luglio 2023, successiva all’Assemblea, il Consiglio di amministrazione di ITA Airways ha approvato la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con l’Amministratore delegato e quadri agricoli del 18 giugno 2014, in scadenza il 31 dicembre 2017Direttore generale della compagnia. Tutte le deleghe operative dell’Amministratore delegato sono state affidate al nuovo Direttore generale.
Appears in 2 contracts
Samples: Determinazione E Relazione Sul Risultato Del Controllo Eseguito Sulla Gestione Finanziaria Di Italia Trasporto Aereo s.p.A., Determinazione E Relazione Sul Risultato Del Controllo Eseguito Sulla Gestione Finanziaria Di Italia Trasporto Aereo s.p.A.
Conclusioni. Nel nostro Paese Dall’analisi delle attività svolte dalla Automar S.p.A. all’interno del sito di area PIP Monna Felicita di Civitavecchia (RM), consistente in centro di smistamento autoveicoli nuovi ed attività correlate, si è individuata l’attività di riparazione carrozzeria delle autovetture danneggiate in fase di trasporto quale l’unica attività suscettibile di determinare emissioni in atmosfera soggette ad autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/06 parte V. Trattasi di emissioni convogliate ascrivili alle fasi di preparazione vernici (all’interno di box tintometro) e preparazione supporti/ verniciatura/ essiccazione dello strato di vernice svolte all’interno rispettivamente di appositi box di preparazione, cabina di verniciatura e box di miscelazione (tintometro), locali/ volumi serviti da impianti di captazione ed abbattimento degli inquinanti (polveri/ SOV) con stadio di filtrazione meccanica (necessaria soprattutto per la contrattazione collettiva protezione dei carboni attivi dalle polveri) e stadio di filtrazione con carboni attivi. Sulla base delle caratteristiche peculiari dell’attività, che sarà svolta solo in base alle specifiche di commessa e necessità rilevata in sede di controllo delle autovetture nuove in ingresso al sito, nonché interesserà solo parti molto limitate della carrozzeria, è previsto un limitato consumo di prodotti vernicianti; sulla base del settore agricolo ha conosciuto una evoluzione profonda segnata da una rilevante successione tra vari sistemi contrattuali diversi tra loroconsumo medio massimo annuo previsto si prevede un consumo giornaliero inferiore ai 20 kg e pertanto si configura la possibilità di adesione all’autorizzazione generale di cui all’art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06. Ciò premesso, potendosi individuaresulla base delle misure organizzative ed impiantistiche adottate ai fini di tutela ambientale, al riguardocome descritte nella presente relazione tecnica, tre distinte fasiin relazione allo stato dell’arte previsto risultano rispettati i valori limite delle emissioni, nonché applicate le soluzioni tecnologiche, le tecniche di contenimento e le prescrizioni per l’esercizio con riferimento ai rapporti tra livello provinciale agli allegati I e nazionaleV alla parte quinta del D.Lgs. La prima - che va dagli anni immediatamente successivi all'abrogazione dell'ordinamento corporativo fino alla metà degli anni '70 - caratterizzata da un sistema di contrattazione agricola fortemente decentrato il cui fulcro era rappresentato dal livello provincialen. 152/2006, mentre al patto nazionale era affidato solo il compito di generalizzare i livelli di tutela raggiunti nelle realtà territoriali maggiormente sindacalizzatess. La seconda - che va mm. ii. e, ove più restrittivi, a quelli fissati dalla metà degli anni '70 alla metà degli anni '90 - caratterizzata, da un sistema centralizzato, imperniato quasi esclusivamente sul livello nazionale, e con una contrattazione provinciale relegata ad un ruolo marginale ed integrativo (cioè col solo potere di integrare le tutele economiche e normative, uguali per tutti, accordate centralmente). La terza - che va dalla metà degli anni ‘90 ad oggi – fortemente connotata dalla riscoperta della contrattazione provinciale cui non viene più attribuito un ruolo meramente marginale ed integrativo, bensì pari dignità rispetto al livello nazionale che si concretizza, soprattutto, con un più ampio spazio in materia di definizione e negoziazione della classificazione e del salario. Alla data odierna, risultano vigenti per il settore agricolo tradizionale i seguenti contratti collettivi di lavoro: - CCNL operai agricoli 22 ottobre 2014, che scade il 31 dicembre 2017; - CCNL impiegati e quadri dell’agricoltura del 19 novembre 2012, scaduto il 31 dicembre 2015 ed in corso di rinnovo; - CCNL per i dirigenti dell’agricoltura del l’8 luglio 2013, con scadenza il 31 dicembre 2016 In particolare sono vigenti in Provincia di Bologna i seguenti integrativi: - C.P.L. operai agricoli del 18 gennaio 2013, scaduto il 31 dicembre 2015, in corso di rinnovo; - C.P.L. impiegati e quadri agricoli del 18 giugno 2014, in scadenza il 31 dicembre 2017D.G.R. Lazio n. 776/2008.
Appears in 1 contract
Samples: Autorizzazione Unica Ambientale
Conclusioni. Nel nostro Paese L’esame fin qui condotto ha mostrato come la contrattazione collettiva Corte di Giustizia nella sua attività integrativa- interpretativa del settore agricolo ha conosciuto una evoluzione profonda segnata da una rilevante successione diritto dell’Unione si sforzi di in- dividuare il punto di equilibrio tra: (i) l’obiettivo dell’armonizzazione del diritto tra vari sistemi contrattuali diversi gli Stati membri, che ben può richiedere adattamenti; (ii) l’interesse alla stabilità economica dell’Unione; (iii) le garan- zie sulla certezza del diritto; (iv) l’esigenza di non abdicare alla funzione di realizzare la giustizia del caso concreto. I casi fin qui trattati, pur tra loroloro molto eteroge- nei, potendosi individuarehanno anche mostrato come, al riguardodi là di principi declamatori, tre distinte fasila Corte di Giustizia privilegi spesso l’efficienza economica rispetto a valori solidaristi- ci75. Il bilanciamento operato dalla Corte è dunque un bilanciamento sbilanciato76 o, con riferimento ai rapporti tra livello provinciale secondo alcuni, asimmetrico, in quanto la vocazione tendenzialmen- te economica dell’Unione può fare prevalere le li- 72 Per tutti v. il bel volume di AA. VV. Finanza comportamen- tale, in AGE, 2012; in particolare X. XXXXXX – X. XXXXXXXXX, Finanza, mercati, finanza e nazionaleregole… ma soprattutto persone, ivi, p. 19 ss. 73 La prima - Corte di Giustizia afferma anche che va dagli anni immediatamente successivi all'abrogazione dell'ordinamento corporativo fino alla metà degli anni '70 - caratterizzata da un sistema la trasparenza deve essere intesa come comprensione della clausola non solo in chiave lessicale, ma anche di contrattazione agricola fortemente decentrato il cui fulcro era rappresentato dal livello provincialepossibile impatto sulla propria sfera economica (sent. Xxx Xxxx, mentre al patto nazionale era affidato solo il compito di generalizzare i livelli di tutela raggiunti nelle realtà territoriali maggiormente sindacalizzate. La seconda - che va dalla metà degli anni '70 alla metà degli anni '90 - caratterizzata00 aprile 2015, da un sistema centralizzato, imperniato quasi esclusivamente sul livello nazionale, e con una contrattazione provinciale relegata ad un ruolo marginale ed integrativo (cioè col solo potere di integrare le tutele economiche e normative, uguali per tutti, accordate centralmenteC-96/14). La terza - che va dalla metà degli anni ‘90 ad oggi – fortemente connotata dalla riscoperta della contrattazione provinciale cui non viene più attribuito un ruolo meramente marginale ed integrativo74 SEC v. W.J. Xxxxx Co., bensì pari dignità rispetto al livello nazionale che si concretizza328 U.S. 293, soprattutto298-299, con un più ampio spazio in materia di definizione e negoziazione della classificazione e del salario. Alla data odierna, risultano vigenti per il settore agricolo tradizionale i seguenti contratti collettivi di lavoro: - CCNL operai agricoli 22 ottobre 2014, che scade il 31 dicembre 2017; - CCNL impiegati e quadri dell’agricoltura del 19 novembre 2012, scaduto il 31 dicembre 2015 ed in corso di rinnovo; - CCNL per i dirigenti dell’agricoltura del l’8 luglio 2013, con scadenza il 31 dicembre 2016 In particolare sono vigenti in Provincia di Bologna i seguenti integrativi: - C.P.L. operai agricoli del 18 gennaio 2013, scaduto il 31 dicembre 2015, in corso di rinnovo; - C.P.L. impiegati e quadri agricoli del 18 giugno 2014, in scadenza il 31 dicembre 2017(1946).
Appears in 1 contract
Samples: Publication Agreement
Conclusioni. Nel Con la disciplina del contratto di rete, il legislatore ha consentito la formalizzazione di numerose reti di imprese, mettendo in risalto l’importanza di tale strumento sotto il profilo strategico e competitivo, ed incentivando l’adozione di tale strumento. Il contratto di rete, consente ad imprese localizzate anche in territori geograficamente distanti, di aggregarsi, senza sacrificare la propria autonomia, per il perseguimento di obiettivi comuni, condividere conoscenze e competenze, realizzare processi di ricerca e sviluppo ed ampliare il mercato di riferimento. La formazione di reti di imprese, consente di migliorare le performance economiche e migliorare di conseguenza il merito creditizio, rispetto alle imprese che operano in maniera indipendente. Il contratto di rete è dunque una possibile soluzione al problema dimensionale delle imprese italiane, in quanto circa il 95% delle imprese attive nel nostro Paese la contrattazione collettiva del settore agricolo ha conosciuto una evoluzione profonda segnata paese è rappresentato da microimprese. La crescita dimensionale avverrà, come già prima specificato, in maniera graduale, partendo da una rilevante successione tra vari sistemi contrattuali diversi tra loroaggregazione informale, potendosi individuarepassando per la pianificazione, al riguardofino a giungere alla stipula del contratto di rete, tre distinte fasiformalizzando la collaborazione. Nel momento in cui l’impresa leader sarà consapevole della rilevanza dell’importanza rivestita dalle altre imprese, tenderà ad acquisirne il controllo e trasformare così la rete in gruppo. TESTO della DISCIPLINA del CONTRATTO DI RETE coordinato con: • modifiche in vigore inserite con riferimento ai rapporti tra livello provinciale e nazionale. La prima - che va dagli anni immediatamente successivi all'abrogazione dell'ordinamento corporativo fino alla metà degli anni '70 - caratterizzata da un sistema di contrattazione agricola fortemente decentrato il cui fulcro era rappresentato dal livello provinciale, mentre al patto nazionale era affidato solo il compito di generalizzare i livelli di tutela raggiunti nelle realtà territoriali maggiormente sindacalizzate. La seconda - che va dalla metà degli anni '70 alla metà degli anni '90 - caratterizzata, da un sistema centralizzato, imperniato quasi esclusivamente sul livello nazionale, Legge n.134/2012 (in grassetto) • successive modifiche introdotte con Decreto Legge n.179/2012 e con una contrattazione provinciale relegata ad un ruolo marginale ed integrativo la relativa Legge di conversione n. 221/2012 (cioè col solo potere in rosso) DECRETO-LEGGE 10 febbraio 2009, n. 5 e s.m.i. Art. 3 Distretti produttivi e reti di integrare le tutele economiche e normative, uguali per tutti, accordate centralmente). La terza - che va dalla metà degli anni ‘90 ad oggi – fortemente connotata dalla riscoperta della contrattazione provinciale cui non viene più attribuito un ruolo meramente marginale ed integrativo, bensì pari dignità rispetto al livello nazionale che si concretizza, soprattutto, con un più ampio spazio in materia di definizione e negoziazione della classificazione e del salario. Alla data odierna, risultano vigenti per il settore agricolo tradizionale i seguenti contratti collettivi di lavoro: - CCNL operai agricoli 22 ottobre 2014, che scade il 31 dicembre 2017; - CCNL impiegati e quadri dell’agricoltura del 19 novembre 2012, scaduto il 31 dicembre 2015 ed in corso di rinnovo; - CCNL per i dirigenti dell’agricoltura del l’8 luglio 2013, con scadenza il 31 dicembre 2016 In particolare sono vigenti in Provincia di Bologna i seguenti integrativi: - C.P.L. operai agricoli del 18 gennaio 2013, scaduto il 31 dicembre 2015, in corso di rinnovo; - C.P.L. impiegati e quadri agricoli del 18 giugno 2014, in scadenza il 31 dicembre 2017.imprese [...]
Appears in 1 contract
Samples: Tesi Di Laurea
Conclusioni. Nel nostro Paese la contrattazione collettiva del settore agricolo ha conosciuto una evoluzione profonda segnata da una rilevante successione tra vari sistemi contrattuali diversi tra loro, potendosi individuare, al riguardo, tre distinte fasiAREXPO s.p.a., con riferimento sede in Milano, è stata costituita il 1° giugno 2011, con un capitale sociale di 2 milioni interamente versato dalla Regione Lombardia, in attuazione dell’art. 7, c. 11 della legge regionale 15 agosto 2010 n. 13, avendo come principali scopi sociali l’acquisizione e la concessione in uso o in superficie alla società pubblica Expo 2015 s.p.a. (Expo) delle aree sulle quali si sarebbe poi svolta la manifestazione “EXPO Milano 2015” e, successivamente, una volta concluso l’evento espositivo, la loro valorizzazione e riqualificazione (c.d. fase “post Expo”). In conformità alle previsioni della legge regionale della Lombardia 24 luglio 2018, n. 10, a quest’ultimo obbiettivo sociale (che costituisce, a partire dal 2016, quello principale) si è aggiunto successivamente (modifica statutaria del 19 dicembre 2018) quello dello svolgimento delle attività di centralizzazione delle committenze, nonché dell’esecuzione delle attività di committenza ausiliarie, con riguardo alle procedure di affidamento relative alla realizzazione di interventi sull’area di proprietà che ha ospitato l’Esposizione Universale e di quegli altri, anche esterni alle suddette aree, purché ricompresi nel territorio della Città metropolitana di Milano e strettamente connessi ai rapporti tra livello provinciale primi (con la modifica statutaria del 15 marzo 2021, in attuazione dell’art. 9, c. 4 della legge regionale n. 18 del 2019, tale limite territoriale è stato eliminato). A decorrere dal 15 dicembre 2016, lo Stato, subentrato nella compagine sociale in attuazione dell’art. 5, c. 1 del d.l. 28 novembre 2015, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 6, detiene, attraverso il Ministero dell’economia e nazionale. La prima delle finanze (Mef), una quota maggioritaria del capitale sociale pari al 39,28 per cento; le altre quote sono detenute, nella misura paritaria del 21,05 per cento, dalla Regione Lombardia e dal Comune di Milano, nonché, in misura inferiore dalla Fondazione Fiera internazionale di Milano - che va dagli anni immediatamente successivi all'abrogazione dell'ordinamento corporativo fino alla metà degli anni '70 - caratterizzata da un sistema Ffm (16,80 per cento), dalla Città metropolitana di contrattazione agricola fortemente decentrato il cui fulcro era rappresentato Milano (1,21 per cento) e dal livello provinciale, mentre al patto nazionale era affidato solo il compito Comune di generalizzare i livelli di tutela raggiunti nelle realtà territoriali maggiormente sindacalizzate. La seconda - che va dalla metà degli anni '70 alla metà degli anni '90 - caratterizzata, da un sistema centralizzato, imperniato quasi esclusivamente sul livello nazionale, e con una contrattazione provinciale relegata ad un ruolo marginale ed integrativo Rho (cioè col solo potere di integrare le tutele economiche e normative, uguali 0,61 per tutti, accordate centralmentecento). La terza - società è amministrata da un Consiglio di amministrazione, composto da cinque membri, dei quali quattro sono nominati dai soci pubblici, ai sensi dell’art. 2449 c.c., e uno è nominato dall’Assemblea; nello specifico, a norma dell’art. 16 dello statuto, un componente è designato dal Comune di Milano ed assume l’incarico di Presidente dell’organo, un componente è designato dalla Regione Lombardia ed assume l’incarico di Amministratore delegato, due componenti sono designati dal Ministero dell’economia e delle finanze, mentre il quinto componente, è nominato dall’Assemblea su proposta dei soci che va non sono titolari del potere di nomina diretta ex art. 2449 c.c. (Fondazione Fiera internazionale di Milano (Ffm) e Comune di Rho; nel Consiglio di amministrazione in carica nel 2020 è stato nominato un membro in rappresentanza di Ffm). Quanto ai compensi, al Presidente spetta un compenso di 50.000 euro annui, all’Amministratore di 192.000 euro (oltre 25.000 euro come componente del Cda), ai Consiglieri 25.000 euro. Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. I tre sindaci effettivi sono nominati, come consentito dall’art. 2449 c.c., dal Mef, dalla metà Regione Lombardia e dal Comune di Milano, mentre, quelli supplenti, sono nominati da questi ultimi due soci; il sindaco nominato dal Mef assume le funzioni di Presidente dell’organo. Al Presidente spetta un compenso di 23.000 euro annui lordi, per i due componenti effettivi, fissato in 18.000 euro annui lordi. A decorrere dal 4 settembre 2020 non è più presente al vertice della struttura organizzativa aziendale la figura del Direttore generale, avendo il Consiglio di amministrazione deciso, a seguito delle dimissioni del dirigente che rivestiva tale ruolo, di non nominarne uno nuovo. Alla data del 31 dicembre 2020 erano in servizio 51 unità di personale per un costo complessivo di 4,99 milioni circa, di cui, 3,71 milioni circa riferiti al personale strutturato e 1,28 milioni circa a quello non strutturato. Il costo delle consulenze affidate nel 2020, a confronto con quello sostenuto nell’esercizio precedente, evidenzia una discreta riduzione (22 per cento circa), dovuta essenzialmente al ridimensionamento di quelle tecniche. La Corte, nel prendere positivamente atto dell’andamento decrescente della spesa all’esame, raccomanda di proseguire su questa strada, facendo ricorso alle prestazioni di professionisti esterni nei soli casi in cui, in osservanza al generale principio della corretta gestione delle risorse disponibili, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, l’esigenza da soddisfare trascenda effettivamente le possibilità operative della struttura societaria. L’anno 2020 può senz’altro definirsi un anno cruciale per AREXPO essendo stato portato sostanzialmente a termine il complesso procedimento urbanistico prodromico al concreto avvio del programma di riqualificazione e di rigenerazione urbana dell’ex sito espositivo principiato nel 2016. Parimenti, sono state, per la gran parte, concluse le procedure contrattuali volte alla definizione dei rapporti concernenti l’insediamento nell’area MIND (Milano Innovation District) delle “funzioni pubbliche” e/o di “interesse pubblico” di eccellenza nel campo della salute, della ricerca e dell’innovazione, denominate “ancore dello sviluppo”, individuate direttamente dalla legge (Fondazione Human Technopole), ovvero a seguito di specifiche manifestazioni di interesse in tal senso (Università degli anni ‘90 ad oggi – fortemente connotata studi di Milano e IRCCS “Galeazzi”). Ne sono conseguiti rilevanti flussi reddituali che, se per un verso hanno consentito la chiusura in utile del bilancio d’esercizio, per l’altro, rappresentano i primi frutti, con carattere di certezza e periodicità, dei consistenti investimenti effettuati dalla riscoperta della contrattazione provinciale cui non viene più attribuito Società nei precedenti esercizi mediante il ricorso all’indebitamento finanziario, anch’esso, peraltro, fatto oggetto di una importante opera di ristrutturazione nel corso dell’anno, che ha consentito di abbattere sensibilmente l’ammontare degli oneri finanziari. Il bilancio relativo all’esercizio 2020 è stato approvato dall’Assemblea ordinaria dei soci tenutasi in data 12 luglio 2021. Il patrimonio netto si è attestato a 117,37 milioni con un ruolo meramente marginale ed integrativo, bensì pari dignità incremento del 3,3 per cento circa rispetto al livello nazionale 2019 (113,6 milioni circa). Ciò, principalmente, per effetto della chiusura dell’esercizio con un utile di 3.762.878 euro, che, con votazione unanime dei soci e conformemente alla proposta del Consiglio di amministrazione, è stato destinato, quanto a 188.144 euro, a riserva legale e, quanto alla parte differenziale (3.574.734 euro), è stato portato interamente a nuovo. Di segno positivo, a fronte dei risultati entrambi negativi dello scorso esercizio, sono conseguentemente il margine operativo lordo (Ebitda) e il risultato operativo (Ebit), che si concretizzasono attestati, soprattuttorispettivamente, a 21,756 milioni circa e a 16,987 milioni circa. Tale positivo risultato, oltre alla consistente diminuzione degli oneri finanziari, per effetto delle migliori condizioni economiche del finanziamento bancario senior di 210 milioni ottenuto in corso d’anno in sostituzione di quello bridge di pari importo contrattato in precedenza, è principalmente ascrivibile all’approvazione del Piano integrato di intervento avvenuta all’inizio dell’anno ed alla conseguente stipula della convenzione urbanistica e degli atti di costituzione del diritto di superficie in favore del concessionario aggiudicatario della gara internazionale indetta nel 2016. Il completamento del complesso procedimento urbanistico ha, infatti, comportato l’incameramento, nel corso del 2020, dei ricavi, relativi al pagamento del canone e al rimborso degli oneri di urbanizzazione e di infrastrutturazione da parte del concessionario, nonché di quelli conseguenti all’avvio del programma di dismissione di alcune delle aree di proprietà e alla cessione di asset ai Comuni di Milano e Rho a scomputo delle opere di urbanizzazione. Sul volume dei ricavi ha, inoltre, influito significativamente l’incameramento del corrispettivo a seguito della stipula del contratto di compravendita di “Palazzo Italia” in favore della Fondazione Human Technopole. Il rendiconto finanziario espone a fine esercizio 2020 disponibilità liquide pari a 8,527 mln, con un più ampio spazio in materia incremento di definizione e negoziazione della classificazione e del salario. Alla data odierna2, risultano vigenti per il settore agricolo tradizionale i seguenti contratti collettivi di lavoro: - CCNL operai agricoli 22 ottobre 2014, che scade il 31 dicembre 2017; - CCNL impiegati e quadri dell’agricoltura del 19 novembre 2012, scaduto il 31 dicembre 2015 ed in corso di rinnovo; - CCNL per i dirigenti dell’agricoltura del l’8 luglio 2013, con scadenza il 31 dicembre 2016 In particolare sono vigenti in Provincia di Bologna i seguenti integrativi: - C.P.L. operai agricoli del 18 gennaio 2013, scaduto il 31 dicembre 2015, in corso di rinnovo; - C.P.L. impiegati e quadri agricoli del 18 giugno 2014, in scadenza il 31 dicembre 20179 mln rispetto alle disponibilità a fine 2019.
Appears in 1 contract
Conclusioni. Nel nostro Paese la contrattazione collettiva del settore agricolo ha conosciuto una evoluzione profonda segnata da una rilevante successione tra vari sistemi contrattuali diversi tra loro, potendosi individuare, al riguardo, tre distinte fasiArexpo S.p.a., con riferimento sede in Milano, è stata costituita il 1° giugno 2011, con un capitale sociale di 2 milioni interamente versato dalla regione Lombardia, in attuazione dell’art. 7, c. 11 della legge regionale 15 agosto 2010 n. 13, avendo come principali scopi sociali l’acquisizione e la concessione in uso o in superficie alla società pubblica Expo 2015 S.p.a. (EXPO) delle aree sulle quali si sarebbe poi svolta la manifestazione “EXPO Milano 2015” e, successivamente, una volta concluso l’evento espositivo, la loro valorizzazione e riqualificazione (c.d. fase “post Expo”). In conformità alle previsioni della legge regionale della Lombardia 24 luglio 2018, n. 10, a quest’ultimo obbiettivo sociale (che costituisce, a partire dal 2016, quello principale) si è aggiunto successivamente (modifica statutaria del 19 dicembre 2018) quello dello svolgimento delle attività di centralizzazione delle committenze, nonché dell’esecuzione delle attività di committenza ausiliarie con riguardo alle procedure di affidamento relative alla realizzazione di interventi sull’area di proprietà che ha ospitato l’Esposizione Universale e di quegli altri, anche esterni alle suddette aree, purché ricompresi nel territorio della città metropolitana di Milano e strettamente connessi ai rapporti tra livello provinciale primi (con la legge regionale n. 18/2019 tale limite territoriale è stato eliminato, ma all’attualità non si è ancora provveduto alla conseguente modifica statutaria). A decorrere dal 15 dicembre 2016, lo Stato, subentrato nella compagine sociale in attuazione dell’art. 5, c. 1 del d.l. 28 novembre 2015 n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016 n. 6, detiene, attraverso il Ministero dell’economia e nazionale. La prima delle finanze (MEF), una quota maggioritaria del capitale sociale pari al 39,28 per cento; le altre quote sono detenute, nella misura paritaria del 21,05 per cento, dalla regione Lombardia e dal comune di Milano, nonché, in misura inferiore dalla Fondazione Fiera Internazionale di Milano - che va dagli anni immediatamente successivi all'abrogazione dell'ordinamento corporativo fino alla metà degli anni '70 - caratterizzata da un sistema FFM (16,80 per cento), dalla città metropolitana di contrattazione agricola fortemente decentrato il cui fulcro era rappresentato Milano (1,21 per cento) e dal livello provinciale, mentre al patto nazionale era affidato solo il compito comune di generalizzare i livelli di tutela raggiunti nelle realtà territoriali maggiormente sindacalizzate. La seconda - che va dalla metà degli anni '70 alla metà degli anni '90 - caratterizzata, da un sistema centralizzato, imperniato quasi esclusivamente sul livello nazionale, e con una contrattazione provinciale relegata ad un ruolo marginale ed integrativo Rho (cioè col solo potere di integrare le tutele economiche e normative, uguali 0,61 per tutti, accordate centralmentecento). La terza Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione, composto da cinque membri, dei quali quattro sono nominati dai soci pubblici, ai sensi dell’art. 2449 c.c., e uno è nominato dall’Assemblea; nello specifico, a norma dell’art. 16 dello statuto, un componente è designato dal comune di Milano ed assume l’incarico di presidente dell’organo, un componente è designato dalla regione Lombardia ed assume l’incarico di Amministratore delegato, due componenti sono designati dal Ministero dell’economia e delle finanze, mentre il quinto componente, è nominato dall’Assemblea su proposta dei soci che non sono titolari del potere di nomina diretta ex art. 2449 c.c. (Fondazione Fiera internazionale di Milano (FFM) e comune di Rho; nel Consiglio di amministrazione in carica nel 2019 è stato nominato un membro in rappresentanza di FFM). Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. I tre sindaci effettivi sono nominati, come consentito dall’art. 2449 c.c., dal MEF, dalla regione Lombardia e dal comune di Milano, mentre, quelli supplenti, sono nominati da questi ultimi due soci; il sindaco nominato dal MEF assume le funzioni di presidente dell’organo. Al vertice della struttura organizzativa aziendale è posto il Direttore generale, che il Consiglio di amministrazione ha nominato, ai sensi dell’art. 18, c. 2 dello statuto, nella seduta del 20 luglio 2016. Alla data del 31 dicembre 2019 erano in servizio 54 unità di personale per un costo complessivo di 5,23 milioni circa, di cui, 3,51 milioni circa riferiti al personale strutturato e 1,71 milioni circa a quello non strutturato. Il costo delle consulenze affidate nel 2019, a confronto con quello sostenuto nell’esercizio precedente, evidenzia, nel solco del consistente decremento registratosi in quest’ultimo, un’ulteriore lieve riduzione (9 per cento circa), dovuta essenzialmente al forte ridimensionamento delle consulenze legali, notarili, fiscali e tributarie. La Corte, pur prendendo positivamente atto di siffatto andamento decrescente, non può esimersi dal raccomandare una costante attenzione al contenimento di tali costi, facendo ricorso alle competenze professionali specialistiche esterne nei soli casi in cui, in osservanza al generale principio della corretta gestione delle risorse disponibili secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, l’esigenza da soddisfare trascenda effettivamente le possibilità operative della struttura societaria. Nel corso del 2019 l’attività sociale è stata prevalentemente rivolta al raggiungimento dei seguenti tre fondamentali obbiettivi gestori: - definizione e completamento del rapporto contrattuale con il soggetto aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica internazionale indetta nel 2016 per l’individuazione dell’operatore economico cui affidare il compito, in una prima fase, di supportare la Società nella redazione del c.d. masterplan del “Parco della Scienza, del Sapere e dell’Innovazione” (ora denominato con l’acronimo “MIND”: Milan Innovation District) da realizzare nell’ex sito espositivo (nonché della correlata proposta di strumento urbanistico attuativo) e, successivamente, di gestirne, in regime di concessione, la rigenerazione urbana e lo sviluppo urbanistico, previa costituzione di un diritto di superficie di durata novantanovennale sulle pertinenti aree; - reperimento sul mercato della provvista finanziaria necessaria al fine di riallineare gli impegni sottoscritti in precedenza al nuovo scenario strategico di sviluppo delineato con il programmato piano di valorizzazione e riqualificazione dell’ex sito espositivo e di disporre, nelle more della concretizzazione dei flussi reddituali attesi, delle ulteriori risorse necessarie alla sua realizzazione nella fase di start up; - finalizzazione degli accordi precontrattuali già raggiunti per l’insediamento nell’ex sito espositivo (in strutture/aree predeterminate, diverse da quelle da concedere in superficie) delle “funzioni pubbliche” e/o di “interesse pubblico” di eccellenza nel campo della salute, della ricerca e dell’innovazione, individuate direttamente dal legislatore (Fondazione Human Technopole) e a seguito di specifiche manifestazioni di interesse (Università degli Studi di Milano). Nello specifico, ed in sintesi, sono stati sottoscritti i contratti di concessione con l’operatore economico aggiudicatario della gara c.d. masterplan, è stato stipulato il contratto preliminare di compravendita delle porzioni di aree sulle quali sorgerà il nuovo campus dell’Università degli studi di Milano, è stata raggiunta una definitiva intesa con Human Technopole in merito alla compravendita degli immobili (“Palazzo Italia”, altri edifici limitrofi e un’adiacente porzione di terreno edificabile sul quale sarà costruito un nuovo fabbricato polifunzionale), da destinare, nel loro complesso, a sede della Fondazione, ed è stata indetta una procedura competitiva per l’assunzione di un prestito senior di 210 milioni, in sostituzione di quello “bridge “di pari importo e di durata biennale assunto nel 2018. Il bilancio relativo all’esercizio 2019 è stato approvato dall’Assemblea ordinaria dei soci tenutasi in data 7 luglio 2020. L’esercizio si è chiuso con una perdita di euro 13.934.316, che è stata portata interamente a nuovo, con conseguente riduzione del valore del patrimonio netto che si è attestato a 113,6 milioni circa a fronte dei 127,5 milioni circa del 2018; di segno negativo sono anche, per le medesime ragioni, sia il margine operativo lordo (EBITDA), che il risultato operativo (EBIT). Tale risultato negativo (che è stato, tuttavia, attenuato nella sua entità complessiva da una sensibile contrazione dei costi) è principalmente riferibile al ritardo con il quale i comuni di Milano e di Rho hanno approvato, soltanto in data 31 gennaio 2020, il Piano Integrato di Intervento prodromico alla stipula della convenzione urbanistica, e dunque, all’avvio, previa costituzione dei diritti di superficie in favore del concessionario, del programma di rigenerazione urbana dell’ex sito espositivo. Ciò che ha comportato il mancato incameramento, nel corso del 2019, dei ricavi relativi al pagamento del canone concessorio e al rimborso degli oneri di urbanizzazione e di infrastrutturazione da parte del concessionario, nonché dei ricavi conseguenti all’avvio del programma di dismissioni di alcune delle aree e alla cessione di asset ai comuni di Milano e Rho a scomputo delle opere di urbanizzazione; ha inoltre, influito sfavorevolmente il rinvio al 2020 della stipula del contratto di compravendita di “Palazzo Italia” a HT, anch’essa inizialmente programmata per il 2019, con la conseguente mancata riduzione del valore delle rimanenze. Va, nondimeno, evidenziato che, essendo stati portati a termine tutti i suddetti passaggi del complesso procedimento urbanistico nel corso del corrente anno (così come, d’altra parte, nel corso del 2020 è stato pure stipulato il contratto di compravendita di “Palazzo Italia”), con conseguente incameramento dei flussi reddituali attesi, è ragionevole ritenere che si sia trattato di una perdita temporanea e che il bilancio relativo al corrente esercizio - che va dalla metà segna l’inizio del programmato percorso di crescita e di sviluppo e la definitiva uscita della Società dallo stato di start up- registrerà nuovamente un risultato positivo, salvi, ovviamente, eventuali riflessi negativi, all’attualità non prevedibili, conseguenti all’emergenza epidemica in atto. L’indebitamento finanziario è costituito nella sua totalità (210 milioni) da esposizioni verso il sistema bancario e si riferisce al sopra citato finanziamento “bridge”, che è stato interamente utilizzato per far fronte, previa contestuale estinzione di un precedente prestito ottenuto nel 2013, ai residui debiti nei confronti di FFM e di EXPO. Vi è, però, motivo per ritenere, anche in questo caso, che il peso esorbitante degli anni ‘90 ad oggi – fortemente connotata dalla riscoperta della contrattazione provinciale cui non viene più attribuito un ruolo meramente marginale ed integrativo, bensì pari dignità rispetto al livello nazionale che si concretizza, soprattuttooneri finanziari (12,31 milioni, con un incremento del 16,7 per cento circa rispetto all’omologo dato del 2018), principalmente legato alla gravosità delle condizioni economiche del suddetto finanziamento - come la Corte non ha mancato di evidenziare nella Relazione relativa al precedente esercizio - si dovrebbe ridurre sensibilmente già a partire dal bilancio relativo al corrente esercizio, per effetto della stipula, nel giugno del 2020, del finanziamento senior di pari importo, a condizioni più ampio spazio in materia di definizione e negoziazione della classificazione e del salario. Alla data odierna, risultano vigenti per il settore agricolo tradizionale i seguenti contratti collettivi di lavoro: - CCNL operai agricoli 22 ottobre 2014, che scade il 31 dicembre 2017; - CCNL impiegati e quadri dell’agricoltura del 19 novembre 2012, scaduto il 31 dicembre 2015 ed in corso di rinnovo; - CCNL per i dirigenti dell’agricoltura del l’8 luglio 2013, con scadenza il 31 dicembre 2016 In particolare sono vigenti in Provincia di Bologna i seguenti integrativi: - C.P.L. operai agricoli del 18 gennaio 2013, scaduto il 31 dicembre 2015, in corso di rinnovo; - C.P.L. impiegati e quadri agricoli del 18 giugno 2014, in scadenza il 31 dicembre 2017favorevoli.
Appears in 1 contract
Conclusioni. Nel nostro Paese Con la contrattazione collettiva pronuncia in commento, la Suprema Corte ribadisce che la rinuncia al recesso debba essere indicata ex professo nel regolamento contrattuale; inoltre, non è consentita un’espansione automatica della clausola di durata, giacché andrebbe a svantaggio del settore agricolo ha conosciuto una evoluzione profonda segnata cliente; soprattutto in relazione a rapporti professionali di rilievo, redatti da una rilevante successione tra vari sistemi contrattuali diversi tra lorosoggetti qualificati, potendosi individuarecome nel caso di specie. Quindi, al riguardosi conferma l'orientamento6 secondo cui, tre distinte fasiin tema di contratto di opera professionale, «la previsione di un termine di durata del rapporto non esclude, di per sé, la facoltà di recesso ad nutum previsto, a favore del cliente, dall'art. 2237 c.c., comma 1». La presenza di un termine elimina la facoltà di recesso solo qualora si dimostri che l’intenzione delle parti, con riferimento ai rapporti tra livello provinciale l’apposizione del termine, era nel senso di escludere la possibilità di scioglimento del contratto prima della scadenza pattuita. Tuttavia, nella fattispecie in esame, il ricorrente non ha proposto un motivo di censura in ordine all’interpretazione della clausola contrattuale relativa al termine, pertanto non è stata possibile un’indagine sulle intenzioni delle parti ex art. 1362 c.c. Per le ragioni di cui sopra, la Corte rigetta il ricorso, ma compensa le spese dell’ultimo grado di giudizio a cagione dell’esistenza di «aspetti di incertezza e nazionale. La prima - che va dagli anni immediatamente successivi all'abrogazione dell'ordinamento corporativo fino alla metà degli anni '70 - caratterizzata da un sistema di contrattazione agricola fortemente decentrato il cui fulcro era rappresentato dal livello provincialeparziale contrasto dottrinale e giurisprudenziale, mentre al patto nazionale era affidato solo il compito di generalizzare i livelli di tutela raggiunti nelle realtà territoriali maggiormente sindacalizzate. La seconda - che va dalla metà degli anni '70 alla metà degli anni '90 - caratterizzata, da un sistema centralizzato, imperniato quasi esclusivamente sul livello nazionale, e con una contrattazione provinciale relegata ad un ruolo marginale ed integrativo (cioè col solo potere di integrare le tutele economiche e normative, uguali per tutti, accordate centralmente). La terza - che va dalla metà degli anni ‘90 ad oggi – fortemente connotata dalla riscoperta della contrattazione provinciale cui non viene più attribuito un ruolo meramente marginale ed integrativo, bensì pari dignità rispetto al livello nazionale che si concretizza, soprattutto, con un più ampio spazio ancora in materia di definizione e negoziazione della classificazione e del salario. Alla data odierna, risultano vigenti per il settore agricolo tradizionale i seguenti contratti collettivi di lavoro: - CCNL operai agricoli 22 ottobre 2014, che scade il 31 dicembre 2017; - CCNL impiegati e quadri dell’agricoltura del 19 novembre 2012, scaduto il 31 dicembre 2015 ed in corso di rinnovo; - CCNL per i dirigenti dell’agricoltura del l’8 luglio 2013, con scadenza il 31 dicembre 2016 In particolare sono vigenti in Provincia di Bologna i seguenti integrativi: - C.P.L. operai agricoli del 18 gennaio 2013, scaduto il 31 dicembre 2015evoluzione», in corso ordine alla questione oggetto di rinnovo; - C.P.L. impiegati e quadri agricoli del 18 giugno 2014scrutinio. (Altalex, in scadenza il 31 dicembre 2017.ottobre 2018. Nota di Xxxxxxxx Xxxxxxx)
Appears in 1 contract
Conclusioni. Nel nostro Paese In parole conclusive, l'esenzione dell'IVA della cessione o dell'acquisto intracomunitario non può essere negata se sussistono i requisiti sostanziali, per il solo fatto che il soggetto passivo intracomunitario non possegga momentaneamente il numero di identificazione IVA. Il necessario provare che la contrattazione collettiva del settore agricolo ha conosciuto una evoluzione profonda segnata cessione o l'acquisto siano avvenuti ma dal dire che l'operazione non può essere esentata da una rilevante successione tra vari sistemi contrattuali diversi tra loroIva quando possiede il crisma della legalità europea si alimentano le frodi e quel deterrente messo in atto dall'Agenzia con la segnalazione allo Stato membro dell'irregolarità serve solo per gli sprovveduti, potendosi individuare, al riguardo, tre distinte fasiche sono un ottimo bersaglio per l'Agenzia stessa. La Corte di Cassazione a Sezione Unite, con riferimento ai rapporti tra livello provinciale e nazionale. La prima - che va dagli anni immediatamente successivi all'abrogazione dell'ordinamento corporativo fino alla metà degli anni '70 - caratterizzata da un sistema di contrattazione agricola fortemente decentrato il cui fulcro era rappresentato dal livello provinciale, mentre al patto nazionale era affidato solo il compito di generalizzare i livelli di tutela raggiunti nelle realtà territoriali maggiormente sindacalizzate. La seconda - che va dalla metà degli anni '70 alla metà degli anni '90 - caratterizzata, da un sistema centralizzato, imperniato quasi esclusivamente sul livello nazionale, e con una contrattazione provinciale relegata la sentenza n. 1855 del 18 gennaio 2012 ha posto la parola fine ad un ruolo marginale ed integrativo (cioè col solo potere di integrare le tutele economiche e normative, uguali per tutti, accordate centralmente). La terza - che va dalla metà degli anni ‘90 ad oggi – fortemente connotata dalla riscoperta della contrattazione provinciale cui non viene più attribuito un ruolo meramente marginale ed integrativo, bensì pari dignità rispetto al livello nazionale che si concretizza, soprattutto, con un più ampio spazio dilemma interpretativo in materia di definizione e negoziazione della classificazione e omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali da parte del salario. Alla data odierna, risultano vigenti per il settore agricolo tradizionale i seguenti contratti collettivi datore di lavoro. Il reato che integra la condotta delittuosa è previsto dall'art. 2 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni, dalla L. 11 novembre 1982 1983, n. 638 e successivamente modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 24 marzo 1994, n. 211. L'art. 1 del citato decreto legislativo così è rubricato: - CCNL operai agricoli 22 ottobre 2014, che scade il 31 dicembre 2017; - CCNL impiegati e quadri dell’agricoltura del 19 novembre 2012, scaduto il 31 dicembre 2015 “Assicurazioni sociali – omissione contributiva – omesso versamento di ritenute previdenziali ed in corso di rinnovo; - CCNL per i dirigenti dell’agricoltura del l’8 luglio 2013, con scadenza il 31 dicembre 2016 In particolare sono vigenti in Provincia di Bologna i seguenti integrativi: - C.P.L. operai agricoli del 18 gennaio 2013, scaduto il 31 dicembre 2015, in corso di rinnovo; - C.P.L. impiegati e quadri agricoli del 18 giugno 2014, in scadenza il 31 dicembre 2017.assistenziali” ed è scritto nel modo seguente:
Appears in 1 contract
Samples: Not Specified
Conclusioni. Nel nostro Paese L’analisi della normativa e della giurisprudenza formatasi in materia consente di addivenire alle seguenti conclusioni:
(v) il Regolamento (D.M. 27 agosto 1999, n.332), stabilisce –espli- citamente– che i dispositivi di cui agli elenchi nn. 2 e 3 devono essere acquistati dalle Regioni e dalle Aziende sanitarie tramite gara pubblica; la contrattazione collettiva giurisprudenza ha letteralmente interpretato la disposizione di cui all’art. 3 del settore agricolo ha conosciuto Regolamento (D.M. 27 agosto 1999, n.332) nel senso di escludere per l’acquisto dei beni contenuti nell’elenco n.1 del Nomenclatore la disciplina della gara, sottolineando che le Amministrazioni non hanno alcun potere di derogare alla disciplina prevista in via regolamentare; i beni indicati nell’elenco n.1 del Nomenclatore sono destinati esclusivamente al paziente al quale sono prescritti dal medico specialista, e per essi è sempre previsto l’intervento di un tecnico abilitato; limitatamente ai beni dell’elenco n.1 il paziente deve poter sce- gliere liberamente il soggetto erogante la prestazione sanitaria (più in particolare, dall’analisi di alcuni regolamenti interni di aziende sanitarie locali è emerso che per ottenere il dispositi- vo di cui all’Elenco n.1 occorre preliminarmente la prescrizione dell’ausilio da parte dello specialista competente. Sulla base della prescrizione medica il paziente sceglierà la ditta, tra quelle iscrit- te nell’Elenco regionale e l’autorizzazione da parte dell’Ammini- strazione alla fornitura dell'ausilio, previa verifica di quanto di competenza); per tutti i dispositivi indicati nell’elenco n.1 la tutela dell’aspetto finanziario è assicurato dalla fissazione da parte delle stesse Regioni del livello massimo delle tariffe da corrispondere ai soggetti erogati, come disposto dall’articolo 8 comma 1 del Regolamento (D.M. 27 agosto 1999, n.332).
1.3 Il concetto di Riconducibilità relativamente agli ausili inclusi negli elenchi 2 e 3
1 Facciamo per es. il caso del materasso antidecubito ad elementi interscambiabili con compressore, codice ISO 063306021: l’innovazione tecnologica consente di individuare prodotti che rispondono ai diversi gradi di rischio di lesione da decubito; pertanto, in una evoluzione profonda segnata gara d’appalto per l’acquisto di tali dispositivi, è indispensabile prevedere, per la stessa tipologia di materasso, prodotti diversi in grado di rispondere ai diversi livelli di rischio (basso - medio - alto). omogenei ad altri compresi nel D.M. n.332/99. L’ausilio riconducibile verrà fornito con importo, a carico dell’ASL, corrispondente al prezzo aggiudicato in gara per il codice ISO dell’ausilio a cui viene legata la riconducibilità; l’eventuale differenza di costo sarà posta a carico dell’assistito. Non rientrano in tale casistica i dispositivi individuati ai sensi dell’art. 1, comma 6 del D.M. n.332/99, in quanto trattasi di dispositivi non inclusi negli elenchi del NT né riconducibili funzionalmente ad altri presenti. In tal caso l’Azienda Sanitaria si assumerà l’intero costo dei presidi prescritti qualora destinati ad assistiti per i quali lo specialista prescrittore certifichi la grave disabilità. Preso atto che le vigenti norme in materia di dispositivi medici (direttiva 93/42/CEE recepita con D.Lgs. 46/97) prevedono che i dispositivi di cui al nomenclatore tariffario D.M. n.332/99 siano compresi nella CND (Classificazione nazionale Dispositivi Medici), si assume che anche gli ausili erogati in base all’istituto della riconducibilità debbano essere necessariamente prodotti quali ausili destinati a soggetti disabili e conformi alla normativa per i dispositivi medici.
1.4 D.M.332/99: Requisiti tecnici dei dispositivi protesici
(i) ausili semplicemente indicati come tipologia, privi dell’indicazione di caratteristiche tecniche;
(ii) ausili per i quali sono indicati, oltre alla tipologia, le caratteristiche tecniche e/o i requisiti minimi che gli stessi devono possedere. Con riferimento ai primi le singole amministrazioni che procedono agli acquisti possono fissare –a seguito di una valutazione accurata da una rilevante successione tra vari sistemi contrattuali diversi tra loroun punto di vista tecnico e concorrenziale– le caratteristiche minime e migliorative degli stessi. È di tutta evidenza che le amministrazioni, potendosi individuarenel determinare le singole caratteristiche, al riguardo, tre distinte fasidovranno osservare i principi di proporzionalità e adeguatezza. Allo stesso modo, con riferimento ai rapporti tra livello provinciale alla seconda categoria di ausili, le stazioni appaltanti, sempre a seguito di approfondite e nazionalerigorose valutazioni tecniche, potranno definire le caratteristiche che i beni offerti dovranno avere, modificando, laddove lo ritengano necessario, le caratteristiche tecniche previste e variando gli intervalli dei requisiti minimi se non più conformi agli standard di qualità attuali (all’uopo è utile far notare che il D.M. n.332/99 all’art. La prima - che va dagli anni immediatamente successivi all'abrogazione dell'ordinamento corporativo fino alla metà 8 comma 2 dice «...Le regioni emanano direttive per lo svolgimento delle suddette procedure da parte delle aziende Usl, anche in forma associata, anche al fine di garantire la capillarità della distribuzione dei dispositivi protesici, il rispetto di standard di qualità e la disponibilità di una gamma di modelli idonea a soddisfare specifiche esigenze degli anni '70 - caratterizzata da un sistema di contrattazione agricola fortemente decentrato il cui fulcro era rappresentato dal livello provinciale, mentre al patto nazionale era affidato solo il compito di generalizzare i livelli di tutela raggiunti nelle realtà territoriali maggiormente sindacalizzate. La seconda - che va dalla metà degli anni '70 alla metà degli anni '90 - caratterizzata, da un sistema centralizzato, imperniato quasi esclusivamente sul livello nazionale, e con una contrattazione provinciale relegata ad un ruolo marginale ed integrativo (cioè col solo potere di integrare le tutele economiche e normative, uguali per tutti, accordate centralmenteassistiti»). La terza Anche in questo caso, come sopra specificato, i principi di proporzionalità e adeguatezza dovranno guidare la scelta dell’amministrazione. Nella predisposizione dei requisiti difformi da quelli indicati nel D.M. n.332/99 le approfondite e rigorose valutazioni tecniche andranno eseguite anche rispetto alle segnalazioni formali pervenute da parte dei prescrittori. Gli ausili protesici dettagliatamente descritti nelle singole caratteristiche dal Nomenclatore, anche se non appaiono suscettibili di essere modificati, possono esserlo laddove, a seguito di una puntuale e accurata indagine di mercato e tecnico - scientifica, si dovesse accertare ad esempio che va dalla metà degli anni ‘90 ad oggi – fortemente connotata dalla riscoperta della contrattazione provinciale il bene descritto dal Nomenclatore: • è fuori produzione, • non è più funzionale alle esigenze dei pazienti, • non rispetta le norme sulla sicurezza, • non è più idoneo a garantire il diritto alla salute dell’assistito. In questo caso si potrà procedere alla definizione di caratteristiche che individuino beni attualmente in commercio, equivalenti al fine del soddisfacimento dell’esigenza. Giova inoltre precisare che relativamente agli ausili protesici le cui non viene più attribuito un ruolo meramente marginale ed integrativocaratteristiche tecniche sono descritte in maniera dettagliata dal Nomenclatore, bensì pari dignità rispetto al livello nazionale l’amministrazione che si concretizzaallontana dal dettato normativo fissato dal D.M. 27 Agosto 1999, soprattutton.332 deve comunque conformarsi ai principi di proporzionalità, economicità e ragionevolezza onde evitare la contestazione in sede giudiziaria della scelta assunta. Di seguito si riportano alcuni esempi sulle due tipologie di ausili presenti nel Nomenclatore. Ausili semplicemente indicati con un più ampio spazio in materia di definizione e negoziazione della classificazione e del salarioriferimento ai quali non sono dettagliate le caratteristiche tecniche degli stessi Elenco 2 Bastone rigido bianco Cod. Alla data odierna, risultano vigenti per il settore agricolo tradizionale i seguenti contratti collettivi di lavoro: - CCNL operai agricoli 22 ottobre 2014, che scade il 31 dicembre 2017; - CCNL impiegati e quadri dell’agricoltura del 19 novembre 2012, scaduto il 31 dicembre 2015 ed in corso di rinnovo; - CCNL ISO 12.03.03.003 Elenco 3 Apparecchio alimentatore Cod. ISO 15.09.30 Elenco 2 Elenco 3 Ausili per i dirigenti dell’agricoltura quali sono indicati le caratteristiche tecniche e/o i requisiti minimi che gli stessi devono possedere Sollevatore mobile a imbracatura polifunzionale Cod. ISO 12.36.03.003 Caratteristiche: • struttura di sostegno adeguata ai carichi da sostenere; • base regolabile in ampiezza con leva manuale; • ruote piroettanti di minimo 100 mm; • sollevamento realizzato a mezzo di sistema oleo-dinamico o meccanico; • imbragatura a due fasce separate o ad amaca senza testiera adeguata a consentire la facile e sicura presa ed il trasporto della persona. Montascale a ruote Cod. ISO 18.30.12.006 Caratteristiche: • struttura con staffe di appoggio e bloccaggio della carrozzina, poggiatesta e cintura di sicurezza o con poltroncina incorporata all’intelaiatura; • movimentazione con ruote gommate munite di dispositivo atto a consentire la salita e la discesa di gradini di alzata fino a 20 cm (a richiesta fino a 24 cm); • dispositivo di inserimento automatico del l’8 luglio 2013, con scadenza il 31 dicembre 2016 In particolare sono vigenti in Provincia freno motore; • motore a bassa tensione; • accumulatore e carica batterie; • autonomia a moto continuo su scale non inferiore a 10 piani; • comandi elettrici di Bologna i seguenti integrativi: - C.P.L. operai agricoli del 18 gennaio 2013, scaduto il 31 dicembre 2015, in corso salita e discesa; • portata massima di rinnovo; - C.P.L. impiegati e quadri agricoli del 18 giugno 2014, in scadenza il 31 dicembre 2017.120 Kg. 2 PARTE SECONDA
Appears in 1 contract
Samples: Assistenza Protesica E Pubbliche Procedure Di Acquisto
Conclusioni. Nel nostro Paese la contrattazione collettiva del settore agricolo ha conosciuto una evoluzione profonda segnata Alla luce di quanto sopra detto, esposto e sostenuto, il signor Xxxxx Xxxxx, come sopra rappresentato e difeso Xxx.xx Tribunale adito - di dichiarare l’apertura nei suoi confronti della procedura di composizione della crisi da una rilevante successione tra vari sistemi contrattuali diversi tra loro, potendosi individuare, al riguardo, tre distinte fasi, con riferimento ai rapporti tra livello provinciale sovraindebitamento di cui all’art. 7 e nazionale. La prima - che va dagli anni immediatamente successivi all'abrogazione dell'ordinamento corporativo fino alla metà degli anni '70 - caratterizzata da un sistema di contrattazione agricola fortemente decentrato il cui fulcro era rappresentato dal livello provinciale, mentre al patto nazionale era affidato solo il compito di generalizzare i livelli di tutela raggiunti nelle realtà territoriali maggiormente sindacalizzate. La seconda - che va dalla metà degli anni '70 alla metà degli anni '90 - caratterizzata, da un sistema centralizzato, imperniato quasi esclusivamente sul livello nazionale, e con una contrattazione provinciale relegata ad un ruolo marginale ed integrativo (cioè col solo potere di integrare le tutele economiche e normative, uguali per tutti, accordate centralmente). La terza - che va dalla metà degli anni ‘90 ad oggi – fortemente connotata dalla riscoperta seguenti della contrattazione provinciale cui non viene più attribuito un ruolo meramente marginale ed integrativo, bensì pari dignità rispetto al livello nazionale che si concretizza, soprattutto, con un più ampio spazio in materia di definizione e negoziazione della classificazione e del salario. Alla data odierna, risultano vigenti per il settore agricolo tradizionale i seguenti contratti collettivi di lavoro: - CCNL operai agricoli 22 ottobre 2014, che scade il 31 dicembre 2017L. 3/2012; - CCNL impiegati di fissare con decreto l’udienza di cui all’art. 10 della L. 3/2012 con i relativi e quadri dell’agricoltura del 19 novembre 2012, scaduto il 31 dicembre 2015 ed in corso di rinnovo; - CCNL per i dirigenti dell’agricoltura del l’8 luglio 2013, con scadenza il 31 dicembre 2016 In particolare sono vigenti in Provincia di Bologna i seguenti integrativi: - C.P.L. operai agricoli del 18 gennaio 2013, scaduto il 31 dicembre 2015conseguenti provvedimenti, in corso particolare in tema di rinnovo; - C.P.L. impiegati sospensione dell’esecuzione di inibitoria da eventuali ulteriori esecuzioni e quadri agricoli i termini per le comunicazioni.
A) attestazione dell’OCC sulla fattibilità della proposta;
B) istanza di nomina di OCC, procura alle liti e provvedimento di nomina;
C) documentazione richiesta dalla L. 3/2012:
1. elenco del 18 giugno 2014, in scadenza il 31 dicembre 2017creditori;
2. elenco dei beni e degli atti dispositivi degli ultimi cinque anni;
3. dichiarazioni dei redditi sia personali della società Termoidraulica Xxxxx X.x.x.;
4. elenco delle spese mensili necessarie;
5. stato di famiglia.
D) ulteriore documentazione a corredo della proposta:
Appears in 1 contract
Samples: Proposta Di Accordo Per La Composizione Della Crisi Da Sovraindebitamento
Conclusioni. Nel nostro Paese la contrattazione collettiva È possibile, a questo punto, sintetizzare in breve le conclusioni rag- giunte:
1) avuto riguardo ai finanziamenti stipulati all’estero da banche comunitarie, garantiti da ipoteca su immobili in Italia, risulta applicabile all’imposta sostitutiva — di cui agli artt. 15 e seguenti del settore agricolo ha conosciuto una evoluzione profonda segnata da una rilevante successione tra vari sistemi contrattuali diversi tra lorod.p.r. n. 601/1973 — il principio di territorialità dell’imposta, potendosi individuareche tuttavia non è disciplinato in via autonoma, al riguardo, tre distinte fasi, né con riferimento ai rapporti tra livello provinciale e nazionale. La prima - che va dagli anni immediatamente successivi all'abrogazione dell'ordinamento corporativo fino alla metà degli anni '70 - caratterizzata da un sistema di contrattazione agricola fortemente decentrato il cui fulcro era rappresentato dal livello provinciale, mentre al patto nazionale era affidato solo il compito di generalizzare i livelli di tutela raggiunti nelle realtà territoriali maggiormente sindacalizzate. La seconda - che va dalla metà degli anni '70 alla metà degli anni '90 - caratterizzata, da un sistema centralizzato, imperniato quasi esclusivamente sul livello nazionale, e con una contrattazione provinciale relegata ad un ruolo marginale ed integrativo (cioè col solo potere di integrare le tutele economiche e normative, uguali per tutti, accordate centralmente). La terza - che va dalla metà degli anni ‘90 ad oggi – fortemente connotata dalla riscoperta della contrattazione provinciale cui non viene più attribuito un ruolo meramente marginale ed integrativo, bensì pari dignità rispetto al livello nazionale che si concretizza, soprattutto, con un più ampio spazio esclusivo rinvio alle norme dettate in materia di definizione imposta di registro, ma risulta piuttosto individuato per relatio- nem alla disciplina delle singole imposte sostituite; nel senso che ove ricorra, anche per uno soltanto dei tributi sostituiti (in particolare, per l’imposta ipotecaria), il presupposto impositivo in Italia, è senz’altro da ritenersi legittima e negoziazione produttiva di effetti l’opzione per l’imposta sostitutiva di cui all’art. 17 del d.p.r. n. 601/1973;
2) ai finanziamenti esteri in oggetto, quindi, si applica il regime di esenzione — sancìto dall’art. 15 del d.p.r. n. 601/1973 — con particolare riguardo alle imposte di registro, di bollo ed ipotecaria dovute per l’atto notarile (stipulato in Italia) di concessione dell’ipoteca, e per la conse- guente iscrizione ipotecaria sugli immobili siti in Italia;
3) la circostanza che sia applicabile, ai fini della classificazione regolamentazione dei profili civilistici del contratto di finanziamento, una legge straniera (e quindi l’eventuale inapplicabilità della normativa italiana in tema di credito fondiario) è del salario. Alla data odierna, risultano vigenti per il settore agricolo tradizionale i seguenti contratti collettivi di lavoro: - CCNL operai agricoli 22 ottobre 2014, che scade il 31 dicembre 2017; - CCNL impiegati e quadri dell’agricoltura tutto ininfluente ai fini del 19 novembre 2012, scaduto il 31 dicembre 2015 ed trattamento tributario dell’ope- razione in corso di rinnovo; - CCNL per i dirigenti dell’agricoltura del l’8 luglio 2013, con scadenza il 31 dicembre 2016 In particolare sono vigenti in Provincia di Bologna i seguenti integrativi: - C.P.L. operai agricoli del 18 gennaio 2013, scaduto il 31 dicembre 2015oggetto, in corso assenza di rinnovo; - C.P.L. impiegati e quadri agricoli del 18 giugno 2014, previsioni in scadenza il 31 dicembre 2017.tal senso negli artt. 15 xx. xxx x.x.x. x. 000/0000. Una diversa soluzione contrasterebbe con i princìpi
Appears in 1 contract
Samples: Imposta Sostitutiva
Conclusioni. Nel nostro Paese la contrattazione collettiva In relazione all’operazione di acquisizione da parte di ISP del settore agricolo ha conosciuto una evoluzione profonda segnata da una rilevante successione tra vari sistemi contrattuali diversi tra lorocontrollo esclusivo di CentroVita, potendosi individuare, questa Autorità: - considerato che tale impresa di assicurazione è già soggetta al riguardo, tre distinte fasicontrollo di ISP, con conseguente imputazione a quest’ultimo soggetto delle quote di mercato della produzione e della distribuzione dei prodotti assicurativi di CentroVita e che pertanto il perfezionamento dell’operazione non determina ex se un sostanziale accrescimento della posizione di mercato del gruppo ISP; - valutata anche la non significatività delle quote di mercato detenute da CentroVita; ritiene che l’operazione in parola non alteri l’equilibrio concorrenziale preesistente nel mercato della produzione e distribuzione dei prodotti assicurativi vita e danni. Il Presidente (Xxxxxxxxx Xxxxxxxx) Pareri resi all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato Nella versione pubblicata di questo parere sono state omesse alcune informazioni di natura riservata non destinate alla pubblicazione Si fa riferimento ai rapporti tra livello provinciale e nazionalealla nota del 5 agosto 2010, prot. La prima - che va dagli anni immediatamente successivi all'abrogazione dell'ordinamento corporativo fino alla metà degli anni '70 - caratterizzata da un sistema di contrattazione agricola fortemente decentrato n. 0046591, pervenuta a questa Autorità il cui fulcro era rappresentato dal livello provinciale, mentre al patto nazionale era affidato solo il compito di generalizzare i livelli di tutela raggiunti nelle realtà territoriali maggiormente sindacalizzate. La seconda - che va dalla metà degli anni '70 alla metà degli anni '90 - caratterizzata, da un sistema centralizzato, imperniato quasi esclusivamente sul livello nazionale, e con una contrattazione provinciale relegata ad un ruolo marginale ed integrativo (cioè col solo potere di integrare le tutele economiche e normative, uguali per tutti, accordate centralmente). La terza - che va dalla metà degli anni ‘90 ad oggi – fortemente connotata dalla riscoperta della contrattazione provinciale cui non viene più attribuito un ruolo meramente marginale ed integrativo, bensì pari dignità rispetto al livello nazionale che si concretizza, soprattuttosuccessivo 6 agosto, con un più ampio spazio in materia di definizione e negoziazione la quale codesta Autorità Garante della classificazione Concorrenza e del salarioMercato (“AGCM”) ha chiesto il parere di cui all’art. Alla data odierna20, risultano vigenti per il settore agricolo tradizionale i seguenti contratti collettivi comma 4, della legge n. 287/90 in ordine all’operazione di lavoro: - CCNL operai agricoli 22 ottobre 2014, che scade il 31 dicembre 2017; - CCNL impiegati e quadri dell’agricoltura acquisizione da parte di Intesa Sanpaolo S.p.A. del 19 novembre 2012, scaduto il 31 dicembre 2015 ed in corso controllo esclusivo di rinnovo; - CCNL per i dirigenti dell’agricoltura del l’8 luglio 2013, con scadenza il 31 dicembre 2016 In particolare sono vigenti in Provincia di Bologna i seguenti integrativi: - C.P.L. operai agricoli del 18 gennaio 2013, scaduto il 31 dicembre 2015, in corso di rinnovo; - C.P.L. impiegati e quadri agricoli del 18 giugno 2014, in scadenza il 31 dicembre 2017Intesa Vita S.p.A. (“operazione”).
Appears in 1 contract
Samples: Bollettino Mensile