Contesto dell’Accordo Clausole campione

Contesto dell’Accordo. Nell’ambito del Partenariato orientale1, l’UE ha da tempo avviato con la Repubblica di Moldova un percorso di relazioni sempre più strette, il quale - superando l’approccio di mera cooperazione - è avviato verso la realizzazione di una graduale associazione politica ed integrazione economica. Questi due elementi (integrazione economica e associazione politica) sono infatti gli obiettivi cardine del Partenariato orientale, che dal maggio 2009, costituisce il quadro di riferimento della dimensione Est della politica europea di vicinato. Il Partenariato annovera fra le sue priorità la stipula con ciascun Partner di nuovi accordi di associazione comprensivi di Accordi di Libero scambio ampi ed approfonditi (AA/DCFTA - Association Agreement / Deep and Comprehensive Free Trade Agreement). Le relazioni UE-Moldova, già disciplinate dall’Accordo di Partenariato e Cooperazione (PCA - Partnership and Cooperation Agreement) in vigore dal 1998, si sono negli anni vieppiù ampliate ed arricchite, diventando oggetto di un’attenzione specifica da parte dell’UE, intenzionata ad incoraggiare il completamento della transizione di Chisinau verso la democrazia e l’economia di mercato ed a favorirne il progressivo avvicinamento agli standard comunitari. Nel 2010 le Parti iniziarono quindi a negoziare un nuovo Accordo, che - destinato a succedere al PCA - avrebbe avuto le caratteristiche dell’Accordo di Associazione, secondo i principi e i criteri stabiliti dal Partenariato orientale. L’Accordo di Associazione oggetto della presente analisi prevede l’approfondimento delle relazioni politiche ed economiche fra UE e Moldova, in vista di una graduale integrazione del Paese nel mercato interno dell’Unione, la più vasta singola area commerciale al mondo. L’Accordo quindi rappresenta un modo concreto per attivare il potenziale delle relazioni bilaterali, attraverso il sostegno alle riforme interne, al risanamento economico, alla crescita, alla governance della Moldova, ma anche alla cooperazione settoriale in molteplici ambiti, quali energia, trasporti, ambiente, sanità, educazione, tutela dei consumatori, cultura. Esso fa parte dei cosiddetti Accordi di nuova generazione che l’UE sta stipulando con alcuni Partner del PO, e che pongono le basi per relazioni a lungo termine, senza peraltro escludere, qualora se ne dovessero creare le condizioni, ulteriori futuri sviluppi delle stesse, in linea con il Trattato di Lisbona. L’approccio innovativo dell’Accordo di Associazione, oltre a preve...
Contesto dell’Accordo. Le relazioni politiche con il Canada sono attualmente regolate dai seguenti strumenti: l’Accordo Quadro del 1976; la Dichiarazione sulle relazioni transatlantiche tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e il Canada del 1990; la Dichiarazione politica congiunta sulle relazioni tra l'Unione europea e il Canada e il piano d'azione congiunto UE-Canada del 1996; il Programma di partenariato UE-Canada del 2004 e l’Accordo per la partecipazione del Canada alle operazioni di gestione delle crisi dell'Unione europea del 2005. Nel 2009 sono stati avviati i negoziati per la definizione di un nuovo Accordo Quadro, con l’obiettivo scopo di rivedere l’Accordo del 1976, superato nei contenuti, e di rafforzare lo stretto legame storico tra UE-Canada in maniera ambiziosa ed innovativa. L'8 dicembre 2010 il Consiglio ha autorizzato la Commissione e l'Alto Rappresentante ad avviare negoziati con il Canada per la definizione dell’Accordo di Partenariato Strategico (Strategic partnership Agreement – SPA). L’Accordo consentirà, una volta in vigore, di sviluppare un partenariato di ampia portata strategica e di accrescere la cooperazione transatlantica non solo in campo politico (diritti umani, non proliferazione, pace, sicurezza e multilateralismo efficace), ma anche su questioni economiche globali e in ambiti di attualità quali lo sviluppo sostenibile, la ricerca e l’innovazione, il contrasto al terrorismo e alla criminalità organizzata, le migrazioni e la gestione delle frontiere.
Contesto dell’Accordo. Il quadro giuridico dei rapporti tra UE e Canada è incentrato sull’Accordo Quadro di Cooperazione Commerciale ed Economica del 1976 a cui hanno fatto seguito la Dichiarazione sulle relazioni transatlantiche adottata nel 1990 - che ha ampliato l'ambito dei contatti tra i due paesi e ha istituito riunioni periodiche a livello ministeriale e di vertice – ed il Piano d’Azione Comune ed Iniziativa Commerciale UE-Canada del 1998. L'UE e il Canada hanno inoltre concluso diversi accordi bilaterali settoriali, in particolare l'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica (1996), l'Accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (1998), l'Accordo sulla concorrenza (1999), l'Accordo sulla sicurezza dell'aviazione civile (2009) e l'Accordo globale sul trasporto aereo (2009). Sono stati altresì conclusi l'Accordo veterinario (1998) e l'Accordo sul commercio di vini e bevande spiritose (2003). Tali accordi resteranno in vigore ad eccezione: 1) dell’Accordo del 1989 sulle bevande alcoliche e l'accordo del 2003 sui vini e le bevande spiritose che verranno integrati nel CETA, nella versione modificata dall'allegato 30-B; 2) dell’Accordo del 1998 sul reciproco riconoscimento che cesserà di avere effetto dalla data di entrata in vigore del CETA; 3) l’Accordo sulle misure sanitarie per la tutela della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale, concluso a Ottawa il 17 dicembre 1998 ("accordo veterinario") resta in vigore, ma verrà ridiscusso ai fini di un suo aggiornamento nell’ambito del Comitato Misto e del Comitato tecnico competente previsti dal CETA. L’intenzione di rafforzare e modernizzare il quadro giuridico dei rapporti tra UE e Canada risale al 2005 quando era stato avviato un negoziato per la conclusione una nuova ambiziosa intesa l’Accordo sul Rafforzamento del Commercio e degli Investimenti (Trade and Investment Enhancement Agreement -TIEA) poi sospeso in vista delle conclusioni dei negoziati multilaterali del Doha Round nell’ambito dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC). Nel 2008, alla luce delle difficoltà di Doha, l’Unione europea ed il Canada hanno deciso di riprendere i negoziati per un accordo bilaterale e nel 2009, in base alle direttive adottate dal Consiglio, la Commissione europea ha avviato i negoziati per la finalizzazione dell’'Accordo Economico e Commerciale Globale (Comprehensive Economic and Trade Agreement – CETA).
Contesto dell’Accordo. Con il presente Accordo le Parti definiscono i termini della concessione dei terreni e delle strutture per l’espansione e funzionamento della Sede ESRIN sul territorio italiano. Le Parti definiscono inoltre le prerogative dei luoghi e del personale della Sede ESRIN, in particolare per quel che riguarda gli aspetti di riservatezza e dell’esenzione da oneri a vario titolo applicabili. L’Accordo si inquadra nell’ambito della Convenzione Costitutiva dell’ESA stipulata il 30 maggio 1975 ed entrata in vigore il 30 ottobre 1980; il 14 gennaio 1993 è stato firmato l’Accordo tra la Repubblica Italiana e l’Agenzia Spaziale Europea relativo alla Sede dell’ESA a Frascati; successivamente sono stati stipulati i “contratti di superficie”, rispettivamente il 4 gennaio 1994 e 9 giugno 1999, che verranno a scadenza il 4 gennaio 2014, con i quali e’ stato concesso all’Agenzia Spaziale Europea il diritto di superficie sui terreni dove è stato edificato lo stabilimento dell’Agenzia in Italia (ESRIN); in data 20 febbraio 2008 è stato sottoscritto dall’Italia e dall’Agenzia un Memorandum d’Intesa per l’espansione delle attività dell’ESRIN, in attuazione di impegni derivanti dall’Accordo di sede del 14 gennaio 1993.
Contesto dell’Accordo. Con il presente Accordo Italia e Stati Uniti d’America definiscono il quadro giuridico della cooperazione nel campo dell’esplorazione e dell’utilizzazione pacifica dello spazio extra atmosferico, che sarà attuata attraverso successivi accordi tra le rispettive Agenzie Attuative. La firma dell’Accordo coincide con le celebrazioni dei primi 50 anni di cooperazione in campo spaziale tra i due Paesi. Le Agenzie Attuative designate nell’art. 2 dell’Accordo sono le rispettive agenzie spaziali (l’ASI e la NASA); gli Stati Uniti hanno inserito nell’Accordo anche la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) e la US Geological Survey (USGS) responsabili di attività nel settore dell’Osservazione della Terra.

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  • Oggetto dell’Accordo 1.L’Ente, con la sottoscrizione del presente accordo, aderisce al nodo dei pagamenti della Città metropolitana di Roma Capitale che si pone come intermediario tecnologico del sistema dei pagamenti elettronici denominato PAGOPA dell’AGID. L’Ente, come sopra rappresentato, prende atto che la Città metropolitana di Roma Capitale con D.C.M. n. 43/2016 del 23/05/2016: a) ha istituito il nodo dei pagamenti della Città metropolitana di Roma Capitale ponendosi come intermediario tecnologico del sistema dei pagamenti elettronici denominato PAGOPA dell’AGID per i Comuni che ne faranno richiesta previa adozione di apposita convenzione. b) ha individuato la piattaforma dei pagamenti elettronici multi ente denominata MyPay e gli ap- plicativi ad essa collegati della Regione Veneto essendo conforme alle Linee guida redatte da Agid per l’effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle P.A. (G.U. N. 31 del 07/02/2014 s.m.i) e relativi Allegati in quanto dotata del marchio di qualificazione dell’Agid PAGOPA e dunque idonea ad essere acquisita con la procedura del riuso ai sensi degli artt. 68 e 69 del D.lgs. 82/2005 (CAD). c) ha acquisito l’ulteriore qualità di Intermediario tecnologico, ponendosi come soggetto che of- fre agli enti del territorio di riferimento il servizio tecnologico per il collegamento e per lo scambio dei flussi con il Nodo dei Pagamenti-SPC, nel pieno rispetto degli standard tecnici defi- niti dalle Linee guida redatte da Agid per l’effettuazione dei pagamenti elettronici a favore delle P.A. (G.U. N. 31 del 07/02/2014 s.m.i) e relativi allegati (Allegato A - Specifiche attuative dei codici identificativi di versamento, riversamento e rendicontazione - Allegato B – Specifiche at- tuative del nodo dei pagamenti SPC) al fine di consentire a cittadini e imprese il pagamento di somme a vario titolo da questi dovute agli enti aderenti che fanno capo o comunque risultano collegati all’ente Città metropolitana. d) ha statuito che ciascun ente che aderirà al nodo dei pagamenti della Città metropolitana di Roma Capitale provvederà a nominare un proprio Referente dei pagamenti così come previsto dalla Sezione IV “Ruoli e responsabilità degli aderenti” dell’ Allegato B – Specifiche Attuative del nodo dei Pagamenti –SPC e) svolgerà attività di supporto tecnico operativo nei confronti dell’ente, ivi inclusi il collegamento e lo scambio dei flussi con il Nodo dei pagamenti SPC per addivenire all’attivazione del servizio nei confronti dell’Ente; f) in qualità di Intermediario Tecnologico, porrà in essere, in nome e per conto dell’Ente, ogni attività strumentale all’attivazione del servizio e connessa all’attività di intermediazione tecnologica con il Nodo dei Pagamenti-SPC denominato di seguito Sistema PagoPa. Non rientra nel presente accordo ogni attività rivolta a rendere servizi aggiuntivi rispetto a quelli elencati nel presente atto, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: servizi di analisi, elaborazione e studio della qualità dei crediti e riorganizzazione dei processi gestionali, i quali restano di competenza dell’ente.

  • Contesto normativo Diritto dell’Unione

  • OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO Il presente Contratto ha per oggetto l'esecuzione da parte dell'Affidatario delle seguenti attività per il conseguimento dello Scopo dell'Affidamento: (a) la redazione dei Documenti di Progettazione degli interventi di riqualificazione energetica del sistema edificio- impianto sia a livello impiantistico che di involucro; (b) l'esecuzione dei lavori (previa approvazione degli stessi dall'affidante) in conformità ai Documenti di Progettazione, nonché la fornitura dei materiali e delle apparecchiature necessari; (c) l'erogazione del Servizio energia; (d) la gestione degli impianti fotovoltaici. L'Affidamento per quanto non espressamente previsto nel presente contratto è disciplinato dalle norme del D. Lgs. n. 50/2016. In particolare, a norma dell'art. 165 e successivi del Codice i presupposti e le condizioni di base che deteminano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dall'Affidante a detti presupposti o condizioni di base, nonché le norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nell'Affidamento, quando determinano una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione, da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza dell'Affidamento. In mancanza della predetta revisione l'Affidatario può recedere dal contratto. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino più favorevoli delle precedenti per l'Affidatario, la revisione del piano dovrà essere effettuata a favore dell'Affidante. E' facoltà dell'Affidante non realizzare alcuni degli interventi di riqualificazione previsti o se necessario aggiungerne altri agli stessi prezzi, patti e condizioni del presente Contratto di Affidamento. E' facoltà dell'Affidatario richiedere l'inserimento di ulteriori immobili/impianti all'interno del presente contratto unitamente alle attività di cui alla lettera (a), (b), (c) e d). In tal caso, sarà predisposto un idoneo Addendum al presente contratto che ne estenderà l'ambito di applicazione. In caso di modifica degli interventi, la revisione del piano economico e finanziario dovrà essere concordata con l'Affidante interessato, anche per il tramite di un loro rappresentante, tenendo conto dell'equilibrio economico – finanziario complessivo del piano allegato. Le misure di revisione dell'equilibrio economico finanziario, come sopra concordate, potranno riguardare, o avere effetto, anche solo sul Contratto stipulato con l'Affidante interessato.

  • Contesto di riferimento L' Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario realizza servizi ed interventi di sostegno allo studio per gli studenti universitari iscritti a corsi di laurea, laurea specialistica, dottorato di ricerca e scuole di specializzazione dei tre Atenei e degli altri Istituti/Accademie Toscane. Con l’entrata in vigore delle nuove normative sulla sicurezza informatica Agid e il GDPR è stato necessario rivedere l'intera infrastruttura informatica aziendale ed implementare una serie di misure specifiche, attivare nuovi servizi, istallare/sostituire apparati, rivedere e riformulare tutte le policy di accesso ai vari apparati, alle postazioni di lavoro e agli applicativi centralizzati presenti. Il variare della situazione in ambito globale ha creato anche nuove esigenze derivanti dalla necessità di avere sempre una maggiore continuità ed efficienza dei mezzi telematici quindi di connettività lato intranet e soprattutto, sul versante dei servizi forniti agli studenti residenti presso le RR.UU., esigenza che è diventata una necessità impellente per l’utilizzo della didattica a distanza Cambiando gli scenari, si aprono quindi altri fronti di intervento che non si limitino a gestire le emergenze locali ma che vadano verso un ridisegno e reingegnerizzazione dei servizi offerte di fruibilità generale degli stessi e nello specifico per le RR.UU., ad una revisione sia in termini di infrastruttura fisica generale, di copertura wifi interna che di banda complessiva di uscita su internet. Gli obiettivi da realizzare sono: potenziare l'intera rete connettività interna ed esterna sulle sedi principali e secondarie del DSU su tutto il territorio al fine di ottimizzare la fruizione di tutti i servizi ed in particolare per il servizio di connettività degli studenti residenti presso le varie RR.UU. I listini RTRT4 offrono pertanto lo strumento per poter migrare le attuali linee in essere sui Listini RTRT3 a tipologie di performanti; più nello specifico migrare i servizi in rame a fibra ottica e potenziare quanto già in fibra con tagli di banda più elevati sia lato internet che intranet al fine di ottimizzare la navigazione interna e rendere maggiormente fruibili i servizi ed i software gestionali centralizzati nell'anello interno tra le tre sedi xxx.xx principali di Siena, Firenze e Pisa. Il dettaglio dei piani di indirizzamento ed ogni altra informazione tecnica necessari alla migrazione delle linee è indicata nel rispettivo foglio tecnico. 4.1.1 Elenco sedi amministrazione Elenco sedi: n. sede indirizzo civico comune prov.

  • AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL'APPALTO V.1.1) Data di aggiudicazione: V.1.2) Numero di offerte ricevute: V.1.3) Nome e indirizzo dell'operatore economico aggiudicatario: V.1.4) Informazione sul valore dell'appalto: Valore totale inizialmente stimato dell'appalto Valore: 32 200 000 EUR.

  • Contestazioni Il Direttore dei Lavori assume anche il compito di comunicare al Rup eventuali contestazioni dell’esecutore su aspetti tecnici che possano influire sull’esecuzione dei lavori. In tali casi, il Rup convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l’esame della questione al fine di risolvere la controversia; all’esito, il Rup comunica la decisione assunta all’esecutore, il quale ha l’obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione. Se le contestazioni riguardano fatti, il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l’imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest’ultimo caso copia del verbale è comunicata all’esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore dei Lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L’esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al Rup con le eventuali osservazioni dell’esecutore. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

  • Aggiudicazione 1. L’aggiudicazione di ciascun Lotto verrà disposta dall’organo competente della Stazione Appaltante. La medesima è subordinata nella sua efficacia alla prova positiva dei requisiti dell’Aggiudicatario ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice, fermo restando quanto previsto al precedente art. 15, comma 14. 2. Le informazioni relative alla procedura, ivi comprese quelle relative all’eventuale aggiudicazione e alle esclusioni, saranno fornite a cura della Stazione Appaltante con le modalità di cui all’art. 76 del Codice. 3. Sia nell’ipotesi di esclusione dalla gara di un Concorrente, che all’esaurimento della procedura, i plichi e le Buste contenenti le Offerte verranno conservati dall’Istituto nello stato in cui si trovano al momento dell’esclusione o esaurimento della procedura. Nel corso della procedura, la Stazione Appaltante adotterà idonee cautele di conservazione della documentazione di offerta, in maniera tale da garantirne la segretezza. La documentazione sarà conservata per almeno cinque anni a partire dalla data di aggiudicazione dell’Appalto, ovvero, in caso di controversie inerenti alla presente procedura, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza. 4. A conclusione dell’iter di aggiudicazione, la Stazione Appaltante inviterà l’Aggiudicatario di ciascun Lotto, a mezzo di raccomandata, fax o PEC, a produrre la documentazione di legge occorrente per la stipula del Contratto. 5. Ai sensi dell’art. 80, comma 12, del Codice, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante ne dà segnalazione all’Autorità Nazionale AntiCorruzione che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dell’Operatore dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorsi i quali l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. 6. Sarà insindacabile diritto della Stazione Appaltante quello di non procedere all’aggiudicazione, qualora nessuna Offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto del Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 95, comma 12, del Codice. 7. La Stazione Appaltante potrà decidere di non aggiudicare l’Appalto all’Offerente che ha presentato l’Offerta economicamente più vantaggiosa, qualora abbia accertato che tale Offerta non soddisfa gli obblighi di cui all’art. 30, comma 3, del Codice.

  • OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO 1. Nell’Ordine di Fornitura, le Amministrazioni Contraenti saranno tenute ad indicare l’avvenuta registrazione o meno alla “Piattaforma dei crediti commerciali” di cui ai Decreti Ministeriali 22/05/2012 e 25/06/2012 e s.m.i. in conformità a quanto previsto dai Decreti stessi. Le Amministrazioni Contraenti obbligate alla registrazione alla “Piattaforma dei crediti commerciali” di cui ai Decreti Ministeriali 22/05/2012 e 25/06/2012 e s.m.i. dovranno pertanto prima dell’emissione dell’Ordine essere in regola con gli obblighi di registrazione. Gli Ordini sprovvisti dell’indicazione relativa all’avvenuta registrazione di cui sopra saranno ritenuti incompleti ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal successivo comma 9 dell’art. 6. 2. L’Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento da parte delle Amministrazioni dei singoli Appalti Specifici e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni dei singoli Contratti di Fornitura aventi ad oggetto la fornitura di Carburante per Autotrazione mediante Fuel Card alle condizioni tutte espressamente stabilite nel presente atto e relativi Allegati. 3. Il Quantitativo Xxxxxxx stimato dell’Accordo Quadro, rappresentativo della sommatoria del Quantitativo Presunto degli Appalti Specifici che verranno affidati in virtù dell’Accordo Quadro medesimo, è pari a Litri 420.000.000. 4. Qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro il quantitativo relativo ad un Appalto Specifico raggiunga il Quantitativo Massimo dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino a una soglia massima del 20%), Xxxxxx considererà quest’ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza non potranno essere emessi ulteriori ordini di fornitura. 5. Il presente Accordo Quadro è concluso con i singoli Fornitori aggiudicatari della procedura aperta di cui in premessa, i quali con la sottoscrizione del presente atto, si impegnano a dare esecuzione ai Contratti di Fornitura che si perfezionano con la ricezione, da parte degli stessi, dell’Ordine di fornitura inviato dalla singola Amministrazione, quale affidamento in favore del Fornitore prescelto dell’Appalto Specifico basato sulle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati. 6. L’affidamento dell’Appalto Specifico da parte della singola Amministrazione in favore del Fornitore prescelto può/deve avvenire sulla base del/i seguente/i criterio/i: 1. le Amministrazioni la cui attività operativa interessi un’unica provincia, senza doverne dare motivazione, affideranno l’Appalto Specifico all’Aggiudicatario che ha ottenuto in fase di gara il punteggio complessivo più elevato relativamente alla propria provincia di interesse; 2. le Amministrazioni la cui attività operativa interessi più province, senza doverne dare motivazione, affideranno l’Appalto Specifico all’Aggiudicatario che ha ottenuto in fase di gara il punteggio complessivo più elevato relativamente alle proprie province di interesse; 3. le Amministrazioni potranno derogare dalle precedenti regole 1 e 2 e affidare, motivatamente, l’Appalto Specifico ad aggiudicatario diverso o ulteriore rispetto a quello individuato sulla base dei precedenti punti 1 e 2 nei seguenti casi: a. assenza, nella provincia di interesse, di punti vendita eroganti il prodotto di interesse (es.: mancanza di punti vendita GPL); b. assenza di punti vendita nel più ristretto ambito territoriale di interesse (es.: Comune, Frazione); c. distanza stradale del più vicino punto vendita del primo in graduatoria nella provincia di interesse maggiore o uguale a 2 (due) km rispetto al/i più vicino/i punto/i vendita del/degli aggiudicatario/i che segue/ono in graduatoria nella medesima provincia. In tal caso l’Amministrazione potrà affidare l’Appalto Specifico all’Aggiudicatario che dispone del punto vendita più vicino. 7. Per l’affidamento degli Appalti Specifici, le Amministrazioni faranno riferimento: a. ai dati di aggiudicazione (graduatoria degli Aggiudicatari per provincia) e alle liste di dettaglio dei punti vendita (di cui al paragrafo 4 del Capitolato Tecnico) messi a disposizione delle Amministrazioni dalla Consip sul portale dell’Accordo Quadro; b. al metodo di calcolo delle distanze riportato al medesimo paragrafo 4 del Capitolato Tecnico. 8. In applicazione del/i predetto/i criterio/I, la singola Amministrazione potrà inviare Ordini di fornitura ad uno o più Fornitori. 9. Il Fornitore, pertanto, si impegna ad eseguire in caso di affidamento dei singoli Appalti Specifici, in ragione di quanto negli stessi richiesto con Ordine di fornitura, le prestazioni meglio specificate nell’Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico e nell’Ordine di fornitura. 10. Al fine di affidare un Appalto Specifico basato sul presente Accordo Quadro, le singole Amministrazioni procedono: a. alla definizione dell’oggetto del Singolo Appalto e del Quantitativo Presunto, nel rispetto di quanto stabilito ed alle condizioni di cui al presente Accordo Quadro e relativi Allegati; b. all’affidamento dell’Appalto Specifico in favore del Fornitore prescelto sulla base delle modalità e dei criteri di cui al precedente comma 6; c. all’invio dell’Ordine di fornitura al Fornitore prescelto, nel rispetto delle condizioni previste nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, e al conseguente perfezionamento del Contratto di Fornitura.

  • INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: 400 000 EUR. IVA esclusa.

  • DICHIARAZIONE Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell’art. 1341 Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione: