Continuità dei servizi. L’impresa è obbligata a garantire la continuità del servizio oggetto dell'appalto provvedendo alle opportune sostituzioni od integrazioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi insufficiente o inadeguato, anche per assenza a qualsiasi titolo sia essa imputabile ad un evento di forza maggiore che di natura prevedibile. La sostituzione per malattia del personale dovrà essere immediata. In ogni caso, il personale sostitutivo, integrativo o supplente, dovrà possedere i medesimi requisiti di quello impiegato o sostituito. Ogni variazione di personale o di servizio erogato dovrà essere tempestivamente comunicato al Committente.
Continuità dei servizi. È garantito l'impegno ad erogare un servizio continuo, regolare e senza interruzioni. Laddove l'intero ciclo di gestione non è coperto dal Gestore, sarà sollecitato l'intervento dei cointeressati all’erogazione del servizio. La mancanza del servizio potrà essere imputabile solo a guasti, alle manutenzioni necessarie al corretto funzionamento degli impianti ed alla qualità dell’erogazione o a cause di forza maggiore; qualora ciò si dovesse verificare, saranno adottati i provvedimenti necessari a ridurre al minimo i tempi di disservizio ed il disagio arrecato ai cittadini-utenti. Nella presa in carico della gestione di nuovo territorio soggetto a turni di erogazione per ragioni tecniche e/o di portata, il Gestore si impegnerà a raggiungere il servizio continuo.
Continuità dei servizi. Per la particolare tipologia dei servizi oggetto dell'appalto, l'Appaltatore da precedenza, in fase di reperimento del personale, alle figure già operanti sul territorio, in ragione del patrimonio di conoscenze in loro possesso e a tutela della continuità dei modelli organizzativi dei servizi stessi. Date le caratteristiche e la valenza relazionale dei servizi oggetto del presente appalto, l’aggiudicatario si impegna a garantire, per tutto il periodo contrattuale la continuità del personale impiegato favorendo rapporti lavorativi continuativi e stabili finalizzati al contenimento del turn over. L’Appaltatore si impegna altresì a garantire la continuità dei servizi oggetto dell’appalto provvedendo alle opportune sostituzioni od integrazioni del personale incaricato, che dovesse dimostrarsi insufficiente o inadeguato, anche per assenze a qualunque titolo. In caso di scioperi o assemblee del proprio personale è fatto obbligo all’aggiudicatario di darne notizia al Comune almeno 4 giorni prima del giorno fissato per lo sciopero o per l’assemblea sindacale. In ogni caso l’Impresa appaltatrice deve rispettare pienamente la legge 12/06/1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni. L’assenza del personale deve essere comunicata tempestivamente al referente comunale da parte del Responsabile dell’appalto. Tempi e modalità dell’eventuale sostituzione devono essere concordate di volta in volta con il referente stesso. Su richiesta di quest’ultimo, l’aggiudicatario dovrà garantire, con oneri interamente a proprio carico, l’immediata sostituzione del personale assente per qualsiasi motivo.
Continuità dei servizi. È garantito l'impegno ad erogare un servizio continuo, regolare e senza interruzioni. Laddove l’intero ciclo di gestione non è coperto dall’Azienda sarà sollecitato l’intervento dei cointeressati all’erogazione del servizio. La mancanza del servizio potrà essere imputabile solo a guasti, alle manutenzioni necessarie al corretto funzionamento degli impianti ed alla qualità dell'erogazione o a cause di forza maggiore; qualora ciò si dovesse verificare, saranno adottati i provvedimenti necessari a ridurre al minimo i tempi di disservizio ed il disagio arrecato ai cittadini clienti. Nella presa in carico della gestione di nuovo territorio soggetto a turni di erogazione per ragioni tecniche e/o di portata, l’Azienda si impegnerà a raggiungere il servizio continuo nei limiti delle risorse finanziarie messe a disposizione dal Piano di Ambito di cui al Dlgs 152/2006 e s.m.i.. Ove si renda necessario ed urgente ricollegare le utenze degli edifici ritornati agibili a seguito delle ristrutturazioni post sisma benché localizzati in aree dove in cui non è possibile riattivare le linee esistenti per impossibilità tecnica oppure per insostenibilità di tipo economico, la Gran Sasso Acqua S.p.A., con l’accordo delle autorità pubbliche competenti, realizzerà linee idriche e fognarie di tipo provvisorio che non potranno garantire i medesimi standard di quelle ordinarie e potranno causare soluzioni di continuità nella fornitura del servizio. Detto evento sarà segnalato all’utente nel contratto di somministrazione attraverso la seguente clausola da firmare separatamente ai sensi del Dlgs 206/2005: <<Il presente allacciamento è di tipo provvisorio, la Gran Sasso Acqua S.p.A. ai, sensi della Carta dei Servizi allegata al presente contratto, non garantisce i medesimi standard di continuità del servizio garantiti dalle infrastrutture ordinarie del Servizio Idrico Integrato>>.
Continuità dei servizi. La ditta si impegna a garantire la continuità dei servizi oggetto dell’appalto provvedendo alle opportune sostituzioni od integrazioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi insufficiente o inadeguato, anche per assenze a qualunque titolo. Nulla è dovuto alla ditta da parte del Comune - salva l’applicazione delle eventuali penalità - per la mancata prestazione del servizio, anche se causato da scioperi dei propri dipendenti. Le vertenze sindacali all’interno della ditta devono rispettare pienamente la legge 12/06/1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni: a tal fine, entro sei mesi dall’aggiudicazione dell’appalto, la ditta concorda con il proprio personale un codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero, il quale - anche in base agli accordi vigenti per il personale dipendente del Comune - preveda il rispetto di quanto fissato dall'accordo sui livelli dei servizi essenziali pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.256 del 31.10.2002. Fino alla sua approvazione, la ditta si attiene al codice in vigore per i servizi educativi e scolastici dalla stessa gestiti.
Continuità dei servizi. La ditta si impegna a garantire la continuità dei servizi oggetto dell’appalto provvedendo alle opportune sostituzioni o integrazioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi insufficiente o inadeguato, anche per assenze a qualunque titolo. Nulla è dovuto alla ditta da parte della stazione appaltante in caso di mancata prestazione del servizio, anche se ciò fosse causato da scioperi dei propri dipendenti o altre legittime cause di impedimento per forza maggiore. Le vertenze sindacali all’interno della ditta devono rispettare pienamente le leggi vigenti in materia. E’ fatta, comunque, salva l’applicazione delle eventuali penalità di cui al successivo art. 23 qualora ne ricorrano i presupposti.
Continuità dei servizi. L’esecuzione dei servizi e delle attività oggetto del presente contratto non potrà essere interrotta né sospesa dalla Società per nessun motivo, salvo le cause di forza maggiore previste dalla legge. In tal caso dovrà essere garantito il ripristino del servizio al più presto. In caso di sospensioni, riduzioni e/o interruzioni del servizio dipendenti da eventi eccezionali o fortuiti (calamità naturali, allagamenti, eventi atmosferici, etc.) o, comunque, non imputabili alla Fondazione o alla Società, ivi comprese le serrate, gli scioperi od altre attività sindacali, i termini e le condizioni, anche economiche, del presente contratto restano invariati. In caso di sciopero od altre attività sindacali dei propri dipendenti ovvero di eventi eccezionali che comportino riduzione, sospensione e/o interruzione del servizio, la Società è tenuta a darne tempestiva comunicazione al Direttore Generale della Fondazione. In ogni caso, tali eventi, non potranno comportare, a qualsiasi titolo, un diritto di rivalsa della Fondazione nei confronti della Società.
Continuità dei servizi. Accademiadr garantisce al Cliente la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali nonché la continuità dei servizi resi attraverso la Piattaforma, riservandosi tuttavia il diritto di sospendere o interrompere l’erogazione degli stessi, senza responsabilità alcuna, in caso di: • esigenze di ordine tecnico, tra le quali si riportano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: guasti, manutenzioni, sostituzioni di apparecchiature, interventi di natura ordinaria e straordinaria, implementazioni di sistema; • cause non imputabili a Accademiadr, quali quelle dovute a difficoltà o impossibilità di comunicazione, ad interruzione nell’erogazione di energia elettrica, a scioperi del personale, ivi compreso il personale della Società, atti o provvedimenti di natura giudiziaria che inibiscano la possibilità di ricevere, inviare ed elaborare i flussi elettronici relativi alla Piattaforma; • fatti di terzi e, in genere, ogni impedimento od ostacolo che non possa essere superato con l’ordinaria diligenza da parte di Accademiadr; • altre cause di forza maggiore come individuate dalla giurisprudenza e dalle migliori prassi internazionali di settore (tra cui epidemie e pandemie). Accademiadr notificherà attraverso la Piattaforma, l’e-mail o altri strumenti di comunicazione idonei, il verificarsi di uno degli eventi sopra descritti.
Continuità dei servizi. Art. 11 – Monitoraggio.
Continuità dei servizi. 1. L'Aggiudicatario si impegna a garantire la continuità dei servizi oggetto del presente contratto provvedendo alle opportune sostituzioni o integrazioni del proprio personale che dovesse dimostrarsi insufficiente o inadeguato, anche per assenze a qualsiasi titolo. Nulla è dovuto all'Appaltatore da parte della Stazione Appaltante in caso di mancata prestazione del servizio, anche se ciò fosse causato da sciopero dei propri dipendenti o altre legittime cause di impedimento di forza maggiore. Le vertenze sindacali all'interno dell'Appaltatore devono rispettare pienamente le leggi vigenti in materia. E' fatta, comunque, salva l'applicazione delle eventuali penalità di cui all'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto.