CONTRATTI TRANSITORI PER STUDENTI UNIVERSITARI. (art. 5, comma 2 e 3, L. 431/'98 e art. 3 D.I. 30/12/2002 e D.M. 16/01/2017)
CONTRATTI TRANSITORI PER STUDENTI UNIVERSITARI. Tali contratti sono utilizzabili qualora il conduttore sia iscritto ad un corso di laurea o di formazione post laurea (master, dottorati, Xxxxxxx, specializzazioni o perfezionamenti), in un comune diverso da quello di residenza, hanno durata da sei mesi a tre anni, rinnovabili alla prima scadenza, salvo disdetta del conduttore da comunicarsi almeno un mese e non oltre tre mesi prima, possono essere sottoscritti o dal singolo studente o da gruppi di studenti o dalle aziende per il diritto allo studio. Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione utilizzando esclusivamente il contratto tipo allegato al D.M. 16/01/2017 (allegato C), così come recepito nel presente accordo, provvedendo ad integrarlo con i dati delle parti e dell’immobile, e tenendo conto per la determinazione del canone di tutti gli elementi e pattuizioni previste nelle norme generali (con esclusione del punto relativo alla maggiore durata e con la riduzione del preavviso in misura non superiore ad un mese in luogo di tre). Si precisa che le modalità di recesso parziale previste nel modello allegato al DM 16/01/2017, per il contratto per gli studenti universitari, siano con scrittura privata registrata. Le Cooperative di locazione per studenti e gli enti non lucrativi operanti nel settore ovvero società da esse controllate che offrano al locatore adeguate garanzie patrimoniali e svolgano attività complementari alla locazione in linea con il capitolato prestazionale, potranno stipulare con i proprietari contratti per sublocare posti letto a studenti universitari applicando un canone incrementato in misura non superiore al 40% del canone di acquisizione, frazionandolo per i singoli posti letto ricavabili.
CONTRATTI TRANSITORI PER STUDENTI UNIVERSITARI. Le parti private possono stipulare contratti di locazione ai sensi dell’art. 3 D.M. 16.01.2017 (uso transitorio per studenti universitari) . Le parti stipuleranno i contratti di locazione secondo l’allegato tipo di contratto (allegato C) del presente accordo sottoscritto dai rappresentanti delle Associazioni.
CONTRATTI TRANSITORI PER STUDENTI UNIVERSITARI. (art. 5 comma due e tre Legge 431/98 e art. 3 D.M. 30/12/02)
CONTRATTI TRANSITORI PER STUDENTI UNIVERSITARI. Tali contratti sono utilizzabili qualora il conduttore sia iscritto ad un corso di laurea o di perfezionamento, ovvero di specializzazione in un comune diverso da quello di residenza, hanno durata da sei mesi a tre anni, possono essere sottoscritti o dal singolo o da gruppi di studenti. Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione utilizzando esclusivamente il contratto tipo allegato al D.M. 30/12/2002, così come recepito nel presente accordo, provvedendo ad integrarlo con i dati delle parti e dell’immobile, e tenendo conto per la determinazione del canone di tutti gli elementi e pattuizioni previste nelle norme generali (con esclusione del punto relativo alla maggiore durata e con la riduzione del preavviso in misura non superiore ad un mese in luogo di tre). Le Cooperative di locazione per studenti e gli enti non lucrativi operanti nel settore ovvero società da esse controllate che offrano al locatore adeguate garanzie patrimoniali e svolgano attività complementari alla locazione in linea con il capitolato prestazionale, potranno stipulare con i proprietari contratti per sublocare posti letto a studenti universitari applicando un canone incrementato in misura non superiore al 40% del canone di acquisizione, frazionandolo per i singoli posti letto ricavabili.
CONTRATTI TRANSITORI PER STUDENTI UNIVERSITARI. Ai sensi dell’art. 3 del D.M. 30-12-2002 è possibile stipulare tali contratti di locazione per studenti universitari fuori sede. Tali contratti di locazione hanno durata da sei mesi a tre anni, possono essere sottoscritti o dal singolo o da gruppi di studenti. Alla prima scadenza i contratti si rinnovano per un uguale periodo salvo recesso del Conduttore e termina auto- maticamente alla seconda scadenza. Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione utilizzando esclusivamente il contratto tipo recepito al presente accordo come allegato “3”.
CONTRATTI TRANSITORI PER STUDENTI UNIVERSITARI. (Art. 5, comma 2, L. 431/98 e art. 1 X.X. 30.12.2002) L’ambito di applicazione dell’Accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Sassari, sede di Università. Xx xxxxx di oscillazione dei canoni di locazione dei contratti in epigrafe sono costituite dalle xxxxx di oscillazione individuate per i gruppi omogenei del Comune di Sassari nel precedente paragrafo 1), come da allegati A), B) ed F). Nel caso in cui l’immobile oggetto della locazione sia dotato xx xxxxxxx, il canone definito all’interno dei xxxxxx xxxxxx e xxxxxxx xxxxx subfascia di appartenenza subirà un incremento da un minimo del 10% ad un massimo del 20% in relazione alla completezza ed alla qualità degli arredi e degli elettrodomestici funzionanti. In relazione alla durata del contratto, le parti saranno libere di determinare la durata contrattuale da sei a trentasei mesi. Per gli immobili di cui all’art. 1 comma 2, lett. A), xxxxx 431/98, xx xxxxx di oscillazione dei canoni di cui al Comune di Sassari o ai gruppi ove è ubicato l’immobile subirà nei xxxxxx xxxxxx e xxxxxxx un aumento del 15%, a valere per l’intera durata contrattuale. Le parti stipuleranno i contratti individuali di locazione secondo il tipo di xxxxxxxxx X.X. 30.12.2002 recante altresì – come col presente accordo formalmente si conviene – la possibilità di aggiornamento del canone xxxxx xxxxxx del 75% della variazione ISTAT. Per quanto attiene alla ripartizione degli oneri accessori si fa riferimento all’allegato del X.X. 30.12.2002, e si precisa che gli stessi di pertinenza del conduttore verranno ripartiti in proporzione alla durata della locazione.
CONTRATTI TRANSITORI PER STUDENTI UNIVERSITARI. (ART. 5, COMMA 2, LEGGE 9 DICEMBRE 1998, Le parti private potranno stipulare contratti di locazione applicando, per la determinazione del canone, i criteri e le modalità definite ai punti 1-2-3-4-4a della precedente lettera A) del presente accordo, ai sensi dell'art. 5, comma 2, legge 431/98 la quale, fra l'altro, prevede: - che nei comuni sede di università o di corsi universitari distaccati e di specializzazione, nonché nei comuni limi- trofi, gli accordi territoriali devono prevedere particolari contratti tipo per soddisfare le esigenze degli studenti uni - versitari fuori sede. Tale tipologia contrattuale è utilizzata esclusivamente qualora l'inquilino sia iscritto ad un corso di laurea in un comune diverso da quello di residenza (da specificare nel contratto); - che i contratti in questione hanno durata da sei mesi a tre anni e possono essere sottoscritti o dal singolo studente o da gruppi di studenti universitari fuori sede o dalle aziende per il diritto allo studio; - che i contratti di locazione realizzati in base ai criteri definiti ai sensi del presente accordo devono essere stipulati esclusivamente utilizzando i contratti tipo stabiliti negli accordi locali, che saranno depositati presso il comune uni- tamente agli accordi territoriali.
CONTRATTI TRANSITORI PER STUDENTI UNIVERSITARI art. 5, commi 2 e 3, L. 431/98 e art. 3 D.M. 5.3.99 - CONFEDILIZIA UNIAT SUNIA SICET CONFEDILIZIA UNIAT SUNIA SICET A Periferica e frazione, non dotata d'infrastrutture B Centrale, periferica dotata d'infrastrutture C Periferica, di tipo residenziale, dotata d'infrastrutture A Periferica e frazione, non dotata d'infrastrutture B Centrale, periferica dotata d'infrastrutture
CONTRATTI TRANSITORI PER STUDENTI UNIVERSITARI. (art. 5, comma 2 e 3, L: 431/98 e art. 3 D.M. 30/12/2002) L’ambito di applicazione dell’accordo relativamente ai contratti in epigrafe è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Trieste sede di Università. Le fasce di oscillazione dei canoni di locazione per i contratti in epigrafe sono costituite dalle fasce individuate per le zone omogenee di cui agli allegati A – B e C Il canone sarà aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione ISTAT-FOI, ove il contratto abbia durata superiore ai 12 (dodici) mesi. Come previsto dal Decreto Ministeriale di data 30/12/2002, possono essere stipulati i contratti utilizzando esclusivamente i tipi di contratto allegati al decreto stesso. Eventuali pattuizioni aggiuntive potranno essere inserite all’articolo titolato “varie”, al punto “altre clausole”.