Contribuzione. 1. Il periodo di riferimento per il calcolo dei versamenti a ciascun Default Fund, di cui all’Articolo B.4.2.1, comma 4, del Regolamento, è pari ad un mese di calendario precedente la data di ricalcolo. 2. L’ammontare del versamento a ciascun Default Fund dovuto dal Partecipante Diretto è determinato tenuto conto della media giornaliera dei Margini iniziali relativi al/i Comparto/i per cui il Default Fund opera, dovuti per ciascun conto di cui all’articolo B.3.1.2, commi 1 e 2 del Regolamento. 3. L’adeguamento dei versamenti ai Default Fund è richiesto ed effettuato con cadenza mensile. In presenza di particolari situazioni di rischio, CC&G può ridurre il periodo di riferimento di cui al comma 1 e conseguentemente calcolare i versamenti con tale diversa cadenza. L’adeguamento dei versamenti è determinato secondo la metodologia indicata nel Manuale Default Fund; i parametri e il versamento minimo sono comunicati ai Partecipanti per il tramite del sito “Internet” di CC&G. Le eventuali variazioni di tali parametri, apportate in detto Manuale, incluso il versamento minimo, sono rese note con Comunicati. 4. L’importo da regolare in contante ai fini dell’adeguamento dei versamenti a ciascun Default Fund, nonché la data di regolamento, sono comunicati ai Partecipanti Diretti mediante l’Infrastruttura Tecnologica. 5. L’adeguamento del versamento in contante avviene secondo le modalità indicate nell’Allegato B.411. Non è consentito effettuare versamenti in contante in eccesso. Eventuali disponibilità in euro destinate ai Default Fund in eccesso rispetto al versamento richiesto vengono restituite al Partecipante. 6. L’adeguamento del versamento e la restituzione delle suddette eccedenze non rientrano nell’ambito del Regolamento giornaliero di cui all’Articolo B.5.1.1 del Regolamento. 7. La misura del tasso d’interesse riconosciuto da CC&G sulle disponibilità costituite in contante ai sensi del presente articolo viene resa nota ai Partecipanti nel sito “Internet” di CC&G.
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Samples: Regolamento, Regolamento
Contribuzione. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del Tfr maturando, ovvero mediante il solo conferimento del Tfr maturando. E’ prevista l’integrale destinazione del Tfr maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, riportati nella Nota informativa. L’adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del Tfr maturando non comporta l’obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive, in sede di contrattazione collettiva. Per i lavoratori nei cui confronti trova applicazione il CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti, la contribuzione è stabilita secondo il dettato di cui all’art. 57 del citato contratto, e successive modificazioni e integrazioni, nelle seguenti misure:
a) 1. Il % a carico del datore di lavoro commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del Tfr nel periodo di riferimento;
b) 1% a carico del lavoratore commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del Tfr nel periodo di riferimento;
c) una quota di Tfr pari al 2% della retribuzione utile per il calcolo del Tfr nel periodo di riferimento per i lavoratori qualificabili come già occupati alla data del 28 aprile 1993;
d) il calcolo dei versamenti a ciascun Default Fund, di cui all’Articolo B.4.2.1, comma 4, 100% del Regolamento, è pari ad un mese di calendario precedente la data di ricalcolo.
2. L’ammontare del versamento a ciascun Default Fund dovuto dal Partecipante Diretto è determinato tenuto conto della media giornaliera dei Margini iniziali relativi al/i Comparto/i per cui il Default Fund opera, dovuti per ciascun conto di cui all’articolo B.3.1.2, commi 1 e 2 del Regolamento.
3. L’adeguamento dei versamenti ai Default Fund è richiesto ed effettuato con cadenza mensile. In presenza di particolari situazioni di rischio, CC&G può ridurre il Tfr maturato nel periodo di riferimento per i lavoratori qualificabili come di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 nonché per tutti i lavoratori a tempo determinato aventi i requisiti di iscrizione al Fondo. Per i lavoratori nei cui confronti trova applicazione il CCNL per i quadri e gli impiegati agricoli, la contribuzione è stabilita secondo il dettato di cui al comma 1 all’art. 40 del succitato contratto, e conseguentemente calcolare i versamenti con tale diversa cadenza. L’adeguamento dei versamenti è determinato secondo la metodologia indicata nel Manuale Default Fund; i parametri successive modificazioni e il versamento minimo sono comunicati ai Partecipanti per il tramite del sito “Internet” di CC&G. Le eventuali variazioni di tali parametriintegrazioni, apportate in detto Manuale, incluso il versamento minimo, sono rese note con Comunicati.nelle seguenti misure:
4. L’importo da regolare in contante a) 1,2% della retribuzione utile ai fini dell’adeguamento dei versamenti del calcolo del Tfr a ciascun Default Fund, nonché la data carico del datore di regolamento, sono comunicati lavoro;
b) 1,2% della retribuzione utile ai Partecipanti Diretti mediante l’Infrastruttura Tecnologicafini del calcolo del Tfr a carico del lavoratore.
5. L’adeguamento del versamento in contante avviene secondo le modalità indicate nell’Allegato B.411. Non è consentito effettuare versamenti in contante in eccesso. Eventuali disponibilità in euro destinate ai Default Fund in eccesso rispetto al versamento richiesto vengono restituite al Partecipante.
6. L’adeguamento del versamento e la restituzione delle suddette eccedenze non rientrano nell’ambito del Regolamento giornaliero di cui all’Articolo B.5.1.1 del Regolamento.
7. La misura del tasso d’interesse riconosciuto da CC&G sulle disponibilità costituite in contante ai sensi del presente articolo viene resa nota ai Partecipanti nel sito “Internet” di CC&G.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Contribuzione. 1. Il periodo di riferimento per il calcolo dei versamenti La misura della contribuzione a ciascun Default Fund, di cui all’Articolo B.4.2.1, comma 4, del Regolamento, carico dell’aderente è pari ad un mese di calendario precedente la data di ricalcolodeterminata liberamente dallo stesso.
2. L’ammontare del versamento a ciascun Default Fund dovuto dal Partecipante Diretto è determinato tenuto conto I lavoratori che aderiscono su base collettiva fissano le caratteristiche della media giornaliera dei Margini iniziali relativi al/i Comparto/i per cui il Default Fund operacontribuzione nel rispetto della misura minima e delle modalità eventualmente stabilite dai contratti e dagli accordi collettivi, dovuti per ciascun conto di cui all’articolo B.3.1.2, commi 1 e 2 del Regolamentoan- che aziendali.
3. L’adeguamento dei versamenti ai Default Fund è richiesto ed effettuato con cadenza mensileI lavoratori dipendenti possono contribuire al Fondo conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. In presenza Qualora il lavoratore decida di particolari situazioni versare la contribuzione prevista a suo carico e abbia di- ritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali, a un contributo del datore di rischiolavoro, CC&G detto contributo affluirà al Fondo nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Il datore di lavoro può ridurre il periodo decidere, anche in assenza di riferimento accordi collettivi, anche aziendali, di cui contribuire al comma 1 e conseguentemente calcolare i versamenti con tale diversa cadenza. L’adeguamento dei versamenti è determinato secondo la metodologia indicata nel Manuale Default Fund; i parametri e il versamento minimo sono comunicati ai Partecipanti per il tramite del sito “Internet” di CC&G. Le eventuali variazioni di tali parametri, apportate in detto Manuale, incluso il versamento minimo, sono rese note con ComunicatiFondo.
4. L’importo da regolare in contante ai fini dell’adeguamento dei versamenti a ciascun Default FundL’aderente ha la facoltà di sospendere la contribuzione fermo restando, nonché per i lavoratori dipendenti, l’obbligo del versamento del TFR maturando eventualmente conferito. La sospensione non comporta la data di regolamento, sono comunicati ai Partecipanti Diretti mediante l’Infrastruttura Tecnologicacessazione della partecipazione al Fondo.
5. L’adeguamento I lavoratori che aderiscono su base collettiva hanno facoltà di sospendere la contribuzione nel rispetto di quanto previsto dagli accordi collettivi, fermo restando l’eventuale versamento del versamento in contante avviene secondo le modalità indicate nell’Allegato B.411. Non è consentito effettuare versamenti in contante in eccesso. Eventuali disponibilità in euro destinate ai Default Fund in eccesso rispetto TFR maturando al versamento richiesto vengono restituite al PartecipanteFondo.
6. L’adeguamento del versamento e È possibile riattivare la restituzione delle suddette eccedenze non rientrano nell’ambito del Regolamento giornaliero di cui all’Articolo B.5.1.1 del Regolamentocontribuzione in qualsiasi momento.
7. La misura L’aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell’età pen- sionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del tasso d’interesse riconosciuto da CC&G sulle disponibilità costituite in contante ai sensi del presente articolo viene resa nota ai Partecipanti nel sito “Internet” pensiona- mento possa far valere almeno un anno di CC&G.contribuzione a favore delle forme di previdenza comple- mentare.
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Samples: Regolamento Fondo Pensione
Contribuzione. 1. Il periodo di riferimento per il calcolo dei versamenti La misura della contribuzione a ciascun Default Fund, di cui all’Articolo B.4.2.1, comma 4, del Regolamento, carico dell’aderente è pari ad un mese di calendario precedente la data di ricalcolodeterminata liberamente dallo stesso.
2. L’ammontare del versamento a ciascun Default Fund dovuto dal Partecipante Diretto è determinato tenuto conto I lavoratori che aderiscono su base collettiva fissano le caratteristiche della media giornaliera dei Margini iniziali relativi al/i Comparto/i per cui il Default Fund operacontribuzione nel rispetto della misura minima e delle modalità eventualmente stabilite dai contratti e dagli accordi collettivi, dovuti per ciascun conto di cui all’articolo B.3.1.2, commi 1 e 2 del Regolamentoanche aziendali.
3. L’adeguamento dei versamenti ai Default Fund è richiesto ed effettuato con cadenza mensileI lavoratori dipendenti possono contribuire al Fondo conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. Qualora il lavoratore decida di versare la contribuzione prevista a suo carico e abbia diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali, a un contributo del datore di lavoro, detto contributo affluirà al Fondo nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Il datore di lavoro può decidere, anche in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire al Fondo. Gli accordi possono anche stabilire la percentuale minima di TFR maturando da destinare a previdenza complementare. In presenza assenza di particolari situazioni tale indicazione e ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, il conferimento è totale. È comunque consentito al lavoratore di rischio, CC&G può ridurre il periodo rivedere successivamente la scelta effettuata con riguardo alla quota di riferimento di cui TFR da destinare al comma 1 e conseguentemente calcolare i versamenti con tale diversa cadenza. L’adeguamento dei versamenti è determinato secondo la metodologia indicata nel Manuale Default Fund; i parametri e il versamento minimo sono comunicati ai Partecipanti per il tramite del sito “Internet” di CC&G. Le eventuali variazioni di tali parametri, apportate in detto Manuale, incluso il versamento minimo, sono rese note con ComunicatiFondo.
4. L’importo da regolare in contante ai fini dell’adeguamento dei versamenti a ciascun Default FundL’aderente ha la facoltà di sospendere la contribuzione fermo restando, nonché per i lavoratori dipendenti, l’obbligo del versamento del TFR maturando, eventualmente conferito. La sospensione non comporta la data di regolamento, sono comunicati ai Partecipanti Diretti mediante l’Infrastruttura Tecnologicacessazione della partecipazione al Fondo.
5. L’adeguamento I lavoratori che aderiscono su base collettiva hanno facoltà di sospendere la contribuzione nel rispetto di quanto previsto dagli accordi collettivi, fermo restando l’eventuale versamento del versamento in contante avviene secondo le modalità indicate nell’Allegato B.411. Non è consentito effettuare versamenti in contante in eccesso. Eventuali disponibilità in euro destinate ai Default Fund in eccesso rispetto TFR maturando al versamento richiesto vengono restituite al PartecipanteFondo.
6. L’adeguamento del versamento e È possibile riattivare la restituzione delle suddette eccedenze non rientrano nell’ambito del Regolamento giornaliero di cui all’Articolo B.5.1.1 del Regolamentocontribuzione in qualsiasi momento.
7. La misura contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall’Art. 8, comma 12, del tasso d’interesse riconosciuto Decreto (così detta “contribuzione da CC&G sulle disponibilità costituite in contante abbuoni”).
8. L’aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
9. In caso di adesione al Fondo ai sensi dell’Art. 5, comma 2, viene versato nel Comparto Incremento e garanzia 5+ esclusivamente il TFR maturando; ogni ulteriore versamento effettuato dai lavoratori che abbiano aderito al Fondo ai sensi dell’Art. 5, comma 2, e/o dal datore di lavoro deve essere versato su altro Comparto indicato dall’aderente al momento del presente articolo viene resa nota ai Partecipanti nel sito “Internet” di CC&G.primo versamento.
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Samples: Regolamento Di Gestione
Contribuzione. 1. Il periodo finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di riferimento per il calcolo dei versamenti contributi a ciascun Default Fund, di cui all’Articolo B.4.2.1, comma 4carico del lavoratore, del Regolamento, è pari ad un mese datore di calendario precedente la data di ricalcololavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
2. L’ammontare La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalle fonti istitutive in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all’art. 8, comma 2, del versamento Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito “Decreto”). Attualmente tali misure sono le seguenti: Per i lavoratori aderenti alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 124/1993 a ciascun Default Fund dovuto dal Partecipante Diretto è determinato tenuto conto forme pensionistiche complementari risultanti già istituite alla data di entrata in vigore della media giornaliera dei Margini iniziali relativi al/L. n. 421/1992 (c.d. “vecchi iscritti”) la contribuzione commisurata alla retribuzione imponibile ai fini dell'Assicurazione Generale Obbligatoria percepita sino alla liquidazione delle competenze di fine rapporto da parte dell’Azienda, non può essere inferiore:
a) a carico del lavoratore aderente: allo 0,5%;
b) a carico dell’azienda: al 5,5%; per gli altri lavoratori (c.d. “nuovi iscritti”) la contribuzione, commisurata alla retribuzione assunta per il calcolo del TFR percepita sino alla liquidazione delle competenze di fine rapporto da parte della Banca, non può essere inferiore:
a) a carico del lavoratore aderente: allo 0,5%;
b) a carico dell’azienda: al 2,5% per i Comparto/i lavoratori aderenti con rapporto di lavoro a tempo determinato; al 6% per cui il Default Fund opera, dovuti per ciascun conto gli altri lavoratori aderenti di cui all’articolo B.3.1.2al presente comma. A carico delle imprese, commi 1 e 2 inoltre, un contributo annuale in cifra fissa come stabilito dalle fonti istitutive (attualmente, l’accordo sindacale del Regolamento22 luglio 2010).
3. L’adeguamento dei versamenti ai Default Fund è richiesto ed effettuato con cadenza mensile. In presenza di particolari situazioni di rischio, CC&G può ridurre il periodo di riferimento Ferme restando le misure minime di cui al comma 1 e conseguentemente calcolare i versamenti con tale diversa cadenza. L’adeguamento dei versamenti è determinato secondo la metodologia indicata nel Manuale Default Fund; i parametri e il versamento minimo sono comunicati ai Partecipanti per il tramite del sito “Internet” di CC&G. Le eventuali variazioni di tali parametri2, apportate in detto Manualeriportate nella Nota informativa, incluso il versamento minimo, sono rese note con Comunicatil’aderente determina liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico.
4. L’importo da regolare in contante ai fini dell’adeguamento È prevista l’integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei versamenti a ciascun Default Fundcasi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, nonché la data di regolamento, sono comunicati ai Partecipanti Diretti mediante l’Infrastruttura Tecnologicariportati nella Nota informativa.
5. L’adeguamento L’adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l’obbligo di versamento in contante avviene secondo le modalità indicate nell’Allegato B.411della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro di cui al comma 2, salvo diversa volontà degli stessi. Non Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è consentito effettuare versamenti in contante in eccesso. Eventuali disponibilità in euro destinate ai Default Fund in eccesso rispetto al versamento richiesto vengono restituite al Partecipantedovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.
6. L’adeguamento In costanza del rapporto di lavoro l’aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento e del TFR maturando al Fondo. È possibile riattivare la restituzione delle suddette eccedenze contribuzione in qualsiasi momento. La sospensione della contribuzione non rientrano nell’ambito del Regolamento giornaliero di cui all’Articolo B.5.1.1 del Regolamentocomporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
7. Nel caso di sospensione del rapporto di lavoro senza diritto a retribuzione, fermo restando il diritto alla eventuale prosecuzione volontaria della contribuzione al Fondo a carico dell’aderente, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione del Fondo e riportati nella Nota informativa, restano sospesi, sino al termine del periodo di sospensione, gli obblighi contributivi di cui al precedente punto.
8. La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall’art. 8, comma 12 del Decreto (c.d. contribuzione da abbuoni).
9. L’aderente può decidere di proseguire la propria contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista nel regime obbligatorio di appartenenza ovvero in caso di adesione al fondo di solidarietà, a condizione che, alla data del pensionamento, ovvero della data di decorrenza dell’assegno straordinario del fondo di solidarietà, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
10. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell’aderente secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione dal Consiglio di amministrazione del Fondo. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.
11. Le modalità e la misura minima della contribuzione versata nell’interesse o direttamente a carico dei soggetti di cui alla lettera c) dell’art. 5, ovvero degli altri soggetti di cui alla lettera d) del tasso d’interesse riconosciuto da CC&G sulle disponibilità costituite in contante ai sensi medesimo art. 5 che decidano di proseguire la contribuzione al Fondo (compresi i casi di cui all’art. 8, comma 9), saranno definite dal Consiglio di amministrazione del presente articolo viene resa nota ai Partecipanti nel sito “Internet” di CC&G.Fondo e riportate nella Nota informativa.
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Samples: Statute
Contribuzione. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del Tfr maturando, ovvero mediante il solo conferimento del Tfr maturando. E‟ prevista l‟integrale destinazione del Tfr maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, riportati nella Nota informativa. L‟adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del Tfr maturando non comporta l‟obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive, in sede di contrattazione collettiva. Per i lavoratori nei cui confronti trova applicazione il CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti, la contribuzione è stabilita secondo il dettato di cui all‟art. 57 del citato contratto, e successive modificazioni e integrazioni, nelle seguenti misure:
a) 1. Il % a carico del datore di lavoro commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del Tfr nel periodo di riferimento;
b) 1% a carico del lavoratore commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del Tfr nel periodo di riferimento;
c) una quota di Tfr pari al 2% della retribuzione utile per il calcolo del Tfr nel periodo di riferimento per i lavoratori qualificabili come già occupati alla data del 28 aprile 1993;
d) il calcolo dei versamenti a ciascun Default Fund, di cui all’Articolo B.4.2.1, comma 4, 100% del Regolamento, è pari ad un mese di calendario precedente la data di ricalcolo.
2. L’ammontare del versamento a ciascun Default Fund dovuto dal Partecipante Diretto è determinato tenuto conto della media giornaliera dei Margini iniziali relativi al/i Comparto/i per cui il Default Fund opera, dovuti per ciascun conto di cui all’articolo B.3.1.2, commi 1 e 2 del Regolamento.
3. L’adeguamento dei versamenti ai Default Fund è richiesto ed effettuato con cadenza mensile. In presenza di particolari situazioni di rischio, CC&G può ridurre il Tfr maturato nel periodo di riferimento per i lavoratori qualificabili come di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 nonché per tutti i lavoratori a tempo determinato aventi i requisiti di iscrizione al Fondo. Per i lavoratori nei cui confronti trova applicazione il CCNL per i quadri e gli impiegati agricoli, la contribuzione è stabilita secondo il dettato di cui al comma 1 all‟art. 40 del succitato contratto, e conseguentemente calcolare i versamenti con tale diversa cadenza. L’adeguamento dei versamenti è determinato secondo la metodologia indicata nel Manuale Default Fund; i parametri successive modificazioni e il versamento minimo sono comunicati ai Partecipanti per il tramite del sito “Internet” di CC&G. Le eventuali variazioni di tali parametriintegrazioni, apportate in detto Manuale, incluso il versamento minimo, sono rese note con Comunicati.nelle seguenti misure:
4. L’importo da regolare in contante a) 1,2% della retribuzione utile ai fini dell’adeguamento dei versamenti del calcolo del Tfr a ciascun Default Fund, nonché la data carico del datore di regolamento, sono comunicati lavoro;
b) 1,2% della retribuzione utile ai Partecipanti Diretti mediante l’Infrastruttura Tecnologicafini del calcolo del Tfr a carico del lavoratore.
5. L’adeguamento del versamento in contante avviene secondo le modalità indicate nell’Allegato B.411. Non è consentito effettuare versamenti in contante in eccesso. Eventuali disponibilità in euro destinate ai Default Fund in eccesso rispetto al versamento richiesto vengono restituite al Partecipante.
6. L’adeguamento del versamento e la restituzione delle suddette eccedenze non rientrano nell’ambito del Regolamento giornaliero di cui all’Articolo B.5.1.1 del Regolamento.
7. La misura del tasso d’interesse riconosciuto da CC&G sulle disponibilità costituite in contante ai sensi del presente articolo viene resa nota ai Partecipanti nel sito “Internet” di CC&G.
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Contribuzione. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del Tfr maturando, ovvero mediante il solo conferimento del Tfr maturando. E’ prevista l’integrale destinazione del Tfr maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa vigente, riportati nella Nota informativa. L’adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del Tfr maturando non comporta l’obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive, in sede di contrattazione collettiva. Per i lavoratori nei cui confronti trova applicazione il CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti, la contribuzione è stabilita secondo il dettato di cui all’art. 57 del citato contratto, e successive modificazioni e integrazioni, nelle seguenti misure:
a) 1. Il % a carico del datore di lavoro commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del Tfr nel periodo di riferimento;
b) 1% a carico del lavoratore commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del Tfr nel periodo di riferimento;
c) una quota di Tfr pari al 2% della retribuzione utile per il calcolo del Tfr nel periodo di riferimento per i lavoratori qualificabili come già occupati alla data del 28 aprile 1993;
d) il calcolo dei versamenti a ciascun Default Fund, di cui all’Articolo B.4.2.1, comma 4, 100% del Regolamento, è pari ad un mese di calendario precedente la data di ricalcolo.
2. L’ammontare del versamento a ciascun Default Fund dovuto dal Partecipante Diretto è determinato tenuto conto della media giornaliera dei Margini iniziali relativi al/i Comparto/i per cui il Default Fund opera, dovuti per ciascun conto di cui all’articolo B.3.1.2, commi 1 e 2 del Regolamento.
3. L’adeguamento dei versamenti ai Default Fund è richiesto ed effettuato con cadenza mensile. In presenza di particolari situazioni di rischio, CC&G può ridurre il Tfr maturato nel periodo di riferimento per i lavoratori qualificabili come di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 nonché per tutti i lavoratori a tempo determinato aventi i requisiti di iscrizione al Fondo. Per i lavoratori nei cui confronti trova applicazione il CCNL per i quadri e gli impiegati agricoli, la contribuzione è stabilita secondo il dettato di cui all’art. 40 del succitato contratto, e successive modificazioni e integrazioni, nelle seguenti misure:
a) 1,2% della retribuzione utile ai fini del calcolo del Tfr a carico del datore di lavoro;
b) 1,2% della retribuzione utile ai fini del calcolo del Tfr a carico del lavoratore. La contribuzione al comma 1 e conseguentemente calcolare i versamenti fondo è dovuta per intero, sempre a condizione di pariteticità, anche in caso di mancata prestazione lavorativa dovuta a malattia, nell’ambito del periodo di comporto, infortunio, astensione obbligatoria per maternità. In caso di sospensione del rapporto di lavoro con tale diversa cadenzacorresponsione di retribuzione intera o ridotta, la contribuzione a carico sia delle imprese che dei lavoratori associati è commisurata al trattamento retributivo effettivamente dovuto dai datori di lavoro ai sensi delle disposizioni di legge o degli Accordi collettivi di lavoro vigenti. L’adeguamento In caso di sospensione del rapporto di lavoro con sospensione della retribuzione, o in caso di aspettativa non retribuita, la contribuzione a carico dei versamenti datori di lavoro è determinato secondo sospesa, ferma restando la metodologia indicata nel Manuale Default Fund; i parametri e facoltà del lavoratore associato al Fondo di proseguire volontariamente il versamento minimo sono comunicati ai Partecipanti per della contribuzione a suo carico. La contribuzione al Fondo è dovuta a decorrere dalla data di iscrizione, coincidente con il tramite primo giorno del sito “Internet” mese successivo alla consegna del modulo di CC&G. Le eventuali variazioni iscrizione alle imprese. Ferme restando le predette misure minime, l’aderente determina liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico. I datori di tali parametri, apportate lavoro che ritardano in detto Manuale, incluso tutto o in parte il versamento minimodei contributi contrattualmente dovuti al Fondo entro il termine stabilito, sono rese note con Comunicati.
4. L’importo da regolare costituiti in contante ai fini dell’adeguamento dei versamenti mora a ciascun Default Fund, nonché la data decorrere dal termine medesimo e devono versare al Fondo i contributi dovuti maggiorati di regolamento, sono comunicati ai Partecipanti Diretti mediante l’Infrastruttura Tecnologica.
5. L’adeguamento del versamento interessi nella misura massima di cinque punti percentuali in contante avviene secondo le modalità indicate nell’Allegato B.411. Non è consentito effettuare versamenti in contante in eccesso. Eventuali disponibilità in euro destinate ai Default Fund in eccesso rispetto al versamento richiesto vengono restituite al Partecipante.
6. L’adeguamento del versamento e la restituzione delle suddette eccedenze non rientrano nell’ambito del Regolamento giornaliero di cui all’Articolo B.5.1.1 del Regolamento.
7. La misura più del tasso d’interesse riconosciuto da CC&G sulle disponibilità costituite in contante ai sensi del presente articolo viene resa nota ai Partecipanti nel sito “Internet” di CC&G.riferimento BCE al 31 dicembre di ogni anno.
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Samples: Accordo Istitutivo
Contribuzione. 1. Il periodo finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di riferimento per il calcolo dei versamenti contributi a ciascun Default Fund, di cui all’Articolo B.4.2.1, comma 4carico del lavoratore, del Regolamento, è pari ad un mese datore di calendario precedente la data di ricalcololavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
2. L’ammontare La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalle fonti istitutive in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati dall’art. 8, comma 2, del versamento a ciascun Default Fund dovuto dal Partecipante Diretto è determinato tenuto conto della media giornaliera dei Margini iniziali relativi al/i Comparto/i per cui il Default Fund operaDecreto legislativo 5 dicembre 2005, dovuti per ciascun conto n. 252 (di cui all’articolo B.3.1.2, commi 1 e 2 del Regolamentoseguito “Decreto”).
3. L’adeguamento dei versamenti ai Default Fund [eventuale] Nel caso di adesioni contrattuali di cui all’art. 5, comma …, la misura della contribuzione è richiesto ed effettuato con cadenza mensile. In presenza di particolari situazioni di rischio, CC&G può ridurre il periodo indicata dalla fonte di riferimento e riportata nella Nota informativa, nella quale è indicato anche il comparto a cui affluiscono i contributi contrattuali. Qualora l’aderente contrattuale esprima la volontà di versare il contributo a proprio carico di cui al comma 1 e conseguentemente calcolare i versamenti con tale diversa cadenza. L’adeguamento dei versamenti 2, in aggiunta al contributo contrattuale, è determinato secondo la metodologia indicata nel Manuale Default Fund; i parametri e dovuto anche il contributo del datore di lavoro e, ove previsto, il versamento minimo sono comunicati ai Partecipanti per il tramite del sito “Internet” di CC&G. Le eventuali variazioni di tali parametri, apportate in detto Manuale, incluso il versamento minimo, sono rese note con ComunicatiTFR.
4. L’importo da regolare in contante ai fini dell’adeguamento [eventuale, nel caso di fondi pensione negoziali territoriali]: Per i lavoratori dipendenti che, successivamente all’adesione, siano destinatari dei versamenti a ciascun Default Fundcontributi di cui all’art. 1, nonché la data comma 171, primo periodo, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (c.d. contributi aggiuntivi), tali contributi, salvo diversa scelta dell’aderente, si aggiungono al versamento dei contributi di regolamento, sono comunicati ai Partecipanti Diretti mediante l’Infrastruttura Tecnologicacui al comma 2.
5. L’adeguamento del versamento in contante avviene secondo Ferme restando le modalità indicate nell’Allegato B.411. Non è consentito effettuare versamenti in contante in eccesso. Eventuali disponibilità in euro destinate ai Default Fund in eccesso rispetto misure minime di cui al versamento richiesto vengono restituite al Partecipantecomma 2, riportate nella Nota informativa, l’aderente determina liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico.
6. L’adeguamento È prevista l’integrale destinazione del versamento e TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, riportati nella Nota informativa. [in alternativa, nel caso in cui le fonti istitutive prevedano la restituzione possibilità di destinare anche una quota del TFR] È prevista la destinazione al Fondo del TFR maturando in misura integrale o parziale sulla base delle suddette eccedenze non rientrano nell’ambito del Regolamento giornaliero previsioni delle fonti istitutive, secondo quanto riportato nella Nota informativa. È comunque consentito al lavoratore di cui all’Articolo B.5.1.1 del Regolamentorivedere successivamente la scelta effettuata con riguardo alla quota di TFR da destinare al Fondo.
7. L’adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l’obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro di cui al comma 2 [eventuale, nel caso di adesione contrattuale: ad eccezione del versamento del contributo contrattuale previsto dalla fonte di riferimento], salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.
8. In costanza del rapporto di lavoro l’aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento. La misura del tasso d’interesse riconosciuto da CC&G sulle disponibilità costituite in contante ai sensi del presente articolo viene resa nota ai Partecipanti nel sito “Internet” di CC&G.sospensione della contribuzione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
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Samples: Fondi Pensione Negoziali
Contribuzione. 1. Il periodo finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di riferimento per il calcolo dei versamenti contributi a ciascun Default Fund, di cui all’Articolo B.4.2.1, comma 4carico del lavoratore, del Regolamento, è pari ad un mese datore di calendario precedente la data di ricalcololavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
2. L’ammontare La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalla fonte istitutiva in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all’art. 8, comma 2, del versamento a ciascun Default Fund dovuto dal Partecipante Diretto è determinato tenuto conto della media giornaliera dei Margini iniziali relativi al/i Comparto/i per cui il Default Fund operadecreto legislativo 5 dicembre 2005, dovuti per ciascun conto n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di cui all’articolo B.3.1.2, commi 1 e 2 del Regolamentoseguito definito “Decreto”.
3. L’adeguamento dei versamenti ai Default Fund è richiesto ed effettuato con cadenza mensile. In presenza di particolari situazioni di rischioFerme restando le predette misure minime, CC&G può ridurre il periodo di riferimento di cui al comma 1 e conseguentemente calcolare i versamenti con tale diversa cadenza. L’adeguamento dei versamenti è determinato secondo la metodologia indicata nel Manuale Default Fund; i parametri e il versamento minimo sono comunicati ai Partecipanti per il tramite del sito “Internet” di CC&G. Le eventuali variazioni di tali parametririportate nella Nota informativa, apportate in detto Manuale, incluso il versamento minimo, sono rese note con Comunicatil’aderente determina liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico.
4. L’importo da regolare in contante ai fini dell’adeguamento E’ prevista l’integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei versamenti a ciascun Default Fundcasi previsti dalla normativa vigente, nonché la data di regolamento, sono comunicati ai Partecipanti Diretti mediante l’Infrastruttura Tecnologicariportati nella Nota informativa.
5. L’adeguamento L’adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l’obbligo di versamento in contante avviene secondo le modalità indicate nell’Allegato B.411della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. Non Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è consentito effettuare versamenti in contante in eccesso. Eventuali disponibilità in euro destinate ai Default Fund in eccesso rispetto al versamento richiesto vengono restituite al Partecipantedovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.
6. L’adeguamento In costanza del rapporto di lavoro l’aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento e del TFR maturando al Fondo. E’ possibile riattivare la restituzione delle suddette eccedenze non rientrano nell’ambito del Regolamento giornaliero di cui all’Articolo B.5.1.1 del Regolamentocontribuzione in qualsiasi momento.
7. La L’aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
8. Ai fini della regolarizzazione dell’obbligo contributivo, per il caso di mancato tardivo versamento, l’impresa è tenuta a versare al Fondo, con le modalità definite dalle norme operative interne, un importo pari alla contribuzione oggetto di regolarizzazione maggiorato dell’eventuale incremento percentuale del valore della quota del Fondo, registrato nel periodo di mancato o tardivo versamento nonché un ulteriore importo pari agli interessi di mora nella misura del tasso d’interesse riconosciuto da CC&G sulle disponibilità costituite in contante ai sensi legale di interesse; detto ultimo importo viene direttamente destinato alla copertura degli oneri amministrativi del presente articolo viene resa nota ai Partecipanti nel sito “Internet” di CC&G.Fondo .
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Samples: Statuto
Contribuzione. 1. Il periodo finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di riferimento per il calcolo dei versamenti contributi a ciascun Default Fund, di cui all’Articolo B.4.2.1, comma 4carico del lavoratore, del Regolamento, è pari ad un mese datore di calendario precedente la data di ricalcololavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
2. L’ammontare La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalle fonti istitutive in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati dall’art. 8, comma 2, del versamento a ciascun Default Fund dovuto dal Partecipante Diretto è determinato tenuto conto della media giornaliera dei Margini iniziali relativi al/i Comparto/i per cui il Default Fund operaDecreto legislativo 5 dicembre 2005, dovuti per ciascun conto n. 252 (di cui all’articolo B.3.1.2, commi 1 e 2 del Regolamentoseguito “Decreto”).
3. L’adeguamento dei versamenti ai Default Fund è richiesto ed effettuato con cadenza mensile. In presenza di particolari situazioni di rischio, CC&G può ridurre il periodo di riferimento Ferme restando le misure minime di cui al comma 1 e conseguentemente calcolare i versamenti con tale diversa cadenza2, riportate nella Nota informativa, l’aderente determina liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico. L’adeguamento dei versamenti è determinato secondo la metodologia indicata nel Manuale Default Fund; i parametri e il versamento minimo sono comunicati ai Partecipanti La facoltà per il singolo lavoratore iscritto di modificare l'aliquota di contribuzione a suo carico viene esercitata mediante richiesta, indirizzata al Fondo per l'esclusivo tramite del sito “Internet” datore di CC&G. Le eventuali variazioni di tali parametrilavoro, apportate in detto Manualedestinata a produrre effetti dal 1° aprile, incluso 1° luglio, 1° ottobre, 1° gennaio, se effettuata rispettivamente, entro il versamento minimo15 marzo, sono rese note con Comunicatiil 15 giugno, il 15 settembre ed il 15 dicembre.
4. L’importo da regolare In caso di sospensione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa permane in contante ai fini dell’adeguamento capo al lavoratore iscritto la condizione di associato e l'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro e del lavoratore è rapportato al trattamento retributivo eventualmente spettante al lavoratore; in caso di assenza di trattamento retributivo, è fatta salva la possibilità per il lavoratore iscritto di continuare ad effettuare il versamento volontario dei versamenti contributi a ciascun Default Fund, nonché la data di regolamento, sono comunicati ai Partecipanti Diretti mediante l’Infrastruttura Tecnologicaproprio carico.
5. L’adeguamento E’ prevista l’integrale destinazione del versamento in contante avviene secondo le modalità indicate nell’Allegato B.411. Non è consentito effettuare versamenti in contante in eccesso. Eventuali disponibilità in euro destinate ai Default Fund in eccesso rispetto TFR maturando al versamento richiesto vengono restituite al PartecipanteFondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, riportati nella Nota informativa.
6. L’adeguamento L’adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l’obbligo di versamento e la restituzione delle suddette eccedenze non rientrano nell’ambito della contribuzione a carico del Regolamento giornaliero lavoratore né del datore di lavoro di cui all’Articolo B.5.1.1 al comma 2, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del Regolamentodatore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.
7. In costanza del rapporto di lavoro l’aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento. La sospensione della contribuzione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
8. L’aderente può decidere di proseguire la propria contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista nel regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
9. Ai fini della regolarizzazione dell'obbligo contributivo, per il caso di mancato o tardivo versamento, il datore di lavoro è tenuto a versare al Fondo, con le modalità definite nel regolamento di attuazione, un importo pari alla contribuzione oggetto di regolarizzazione maggiorato dell'eventuale incremento percentuale del valore della quota del Fondo registrato nel periodo di mancato o tardivo versamento, nonché un ulteriore importo pari agli interessi di mora nella misura del tasso d’interesse riconosciuto da CC&G sulle disponibilità costituite in contante ai sensi legale di interesse; detto ultimo importo viene direttamente destinato alla copertura degli oneri amministrativi del presente articolo viene resa nota ai Partecipanti Fondo. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo. L'Azienda comunicherà annualmente al Fondo il monte salari annuo preso a base per il computo delle aliquote retributive. L'Azienda fornirà al lavoratore tempestiva comunicazione circa l'entità delle trattenute effettuate mediante apposita indicazione nel sito “Internet” di CC&G.cedolino stipendi.
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Samples: Fondo Pensione
Contribuzione. 1. Il periodo finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di riferimento per il calcolo dei versamenti contributi a ciascun Default Fund, di cui all’Articolo B.4.2.1, comma 4carico del lavoratore, del Regolamento, è pari ad un mese datore di calendario precedente la data di ricalcololavoro e attraverso il solo conferimento del TFR maturando.
2. L’ammontare La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalla fonte istitutiva in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati dall’art. 8, comma 2, del versamento a ciascun Default Fund dovuto dal Partecipante Diretto è determinato tenuto conto della media giornaliera dei Margini iniziali relativi al/i Comparto/i per cui il Default Fund operaDecreto legislativo 5 dicembre 2005, dovuti per ciascun conto n. 252 (di cui all’articolo B.3.1.2, commi 1 e 2 del Regolamentoseguito “Decreto”).
3. L’adeguamento dei versamenti ai Default Fund è richiesto ed effettuato con cadenza mensile. In presenza di particolari situazioni di rischio, CC&G può ridurre il periodo di riferimento Ferme restando le predette misure minime di cui al comma 1 e conseguentemente calcolare i versamenti con tale diversa cadenza. L’adeguamento dei versamenti è determinato secondo la metodologia indicata nel Manuale Default Fund; i parametri e il versamento minimo sono comunicati ai Partecipanti per il tramite del sito “Internet” di CC&G. Le eventuali variazioni di tali parametri2, apportate in detto Manualeriportate nella Nota informativa, incluso il versamento minimo, sono rese note con Comunicatil’aderente determina liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico.
4. L’importo da regolare in contante ai fini dell’adeguamento E’ prevista l’integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei versamenti a ciascun Default Fundcasi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, nonché la data di regolamento, sono comunicati ai Partecipanti Diretti mediante l’Infrastruttura Tecnologicariportati nella Nota informativa.
5. L’adeguamento L’adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l’obbligo di versamento in contante avviene secondo le modalità indicate nell’Allegato B.411della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro di cui al comma 2, salvo diversa volontà degli stessi. Non Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è consentito effettuare versamenti in contante in eccesso. Eventuali disponibilità in euro destinate ai Default Fund in eccesso rispetto al versamento richiesto vengono restituite al Partecipantedovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.
6. L’adeguamento In costanza del rapporto di lavoro l’aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento e del TFR maturando al Fondo. E’ possibile riattivare la restituzione delle suddette eccedenze contribuzione in qualsiasi momento. La sospensione della contribuzione non rientrano nell’ambito del Regolamento giornaliero di cui all’Articolo B.5.1.1 del Regolamentocomporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
7. In caso di sospensione parziale o totale del rapporto di lavoro, senza diritto alla corresponsione della retribuzione, sono sospese le contribuzioni al Fondo, fatto salvo il contributo a titolo di TFR, laddove maturi, in applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente. Il datore di lavoro darà comunicazione al Fondo del verificarsi di tale circostanza entro il giorno lavorativo successivo a quello in cui ne viene a conoscenza.
8. In caso di mancata prestazione dovuta esclusivamente a malattia, nell'ambito del periodo di comporto, ad infortunio e all'assenza obbligatoria per maternità, l'interruzione dell'attività lavorativa non interrompe le contribuzioni al Fondo da parte dell'impresa e dell’aderente. E' in facoltà dell’aderente sospendere la contribuzione a proprio carico dandone formale comunicazione al Fondo e al datore di lavoro. La misura sospensione decorrerà dal mese successivo a quello in cui è stata avanzata la richiesta da parte del tasso d’interesse riconosciuto da CC&G sulle disponibilità costituite in contante ai sensi lavoratore. In tale ultima ipotesi sarà contestualmente sospesa la corrispondente contribuzione a carico del presente articolo viene resa nota ai Partecipanti nel sito “Internet” datore di CC&G.lavoro.
9. L’aderente può decidere di proseguire la propria contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
10. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell’aderente secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione del Fondo. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.
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Samples: Statute
Contribuzione. 1. Il periodo L’obbligo contributivo in capo ai lavoratori ed in capo ai rispettivi datori di riferimento per il calcolo dei versamenti a ciascun Default Fundlavoro sorge in conseguenza dell’adesione al Fondo da parte del lavoratore su base volontaria. Non sarà quindi dovuto ai lavoratori alcun trattamento retributivo sostitutivo o alternativo, anche di cui all’Articolo B.4.2.1diversa natura, comma 4sia collettivo che individuale, del Regolamento, è pari ad un mese in assenza di calendario precedente la data adesione al Fondo o in caso di ricalcoloperdita della qualifica di associato.
2. L’ammontare La contribuzione destinata al Fondo dalle Amministrazioni, nell’ambito della dotazione finanziaria complessiva prevista dall’art. 74 della L. 388/2000 è pari, all’1% dei seguenti elementi retributivi: posizione stipendiale, indennità integrativa speciale e tredicesima mensilità. La contribuzione destinata al Fondo dai lavoratori è pari all’1% degli elementi retributivi sopra indicati. Eventuali voci ulteriori, utili al fine del versamento a ciascun Default Fund dovuto trattamento di fine rapporto, saranno definite tra le parti, in sede di rinnovi contrattuali nell’ambito delle disponibilità finanziarie destinate al Fondo. Sono altresì contabilizzate dall’INPDAP: • la quota del 2% della retribuzione utile al calcolo del TFR dei dipendenti già occupati al 31.12.95 e di quelli assunti nel periodo dal Partecipante Diretto è determinato tenuto conto 1.1.96 al 31.12.2000; • l’1,5% della media giornaliera dei Margini iniziali relativi al/i Comparto/i per cui il Default Fund opera, dovuti per ciascun conto base contributiva di cui all’articolo B.3.1.2riferimento del trattamento di fine servizio secondo le modalità previste dall’art.2, commi 1 4 e 2 5 del RegolamentoDPCM 20.12.1999; • per i lavoratori assunti dal 1.1.2001 il 100% dell’accantonamento TFR maturato nell’anno.
3. L’adeguamento dei versamenti ai Default Fund è richiesto ed effettuato con cadenza mensile. In presenza di particolari situazioni di rischio, CC&G può ridurre il periodo di riferimento La contribuzione di cui al comma 1 e conseguentemente calcolare precedente, sempre a condizione di pariteticità, sarà versata anche in caso di mancata prestazione dovuta esclusivamente a malattia - per i versamenti con tale diversa cadenza. L’adeguamento dei versamenti è determinato periodi di conservazione del posto durante i quali viene percepita dal lavoratore in tutto o in parte la retribuzione - a infortunio ovvero ad assenza obbligatoria o facoltativa retribuita per maternità, secondo modalità che saranno definite dal Consiglio di Amministrazione; in tali casi la metodologia indicata nel Manuale Default Fund; i parametri e il versamento minimo sono comunicati ai Partecipanti per il tramite del sito “Internet” di CC&G. Le eventuali variazioni di tali parametri, apportate in detto Manuale, incluso il versamento minimo, sono rese note con Comunicaticontribuzione sarà pari a quella versata al fondo nell’ultimo mese solare precedente gli eventi citati.
4. L’importo da regolare in contante ai fini dell’adeguamento dei E’ prevista la facoltà del lavoratore associato al Fondo di effettuare versamenti aggiuntivi rispetto a ciascun Default Fundquelli previsti dal presente articolo, nonché la data nei limiti della deducibilità fiscale ed alle condizioni stabilite dallo statuto del Fondo e dal Consiglio di regolamentoAmministrazione, sono comunicati ai Partecipanti Diretti mediante l’Infrastruttura Tecnologicafermo restando i contributi a carico delle Amministrazioni così come indicato dalla norma contrattuale.
5. L’adeguamento del versamento in contante avviene secondo In caso di omesso o ritardato versamento, anche parziale, dei contributi contrattualmente dovuti, si applicheranno le modalità sanzioni stabilite dallo statuto e dalle norme indicate nell’Allegato B.411. Non è consentito effettuare versamenti in contante in eccesso. Eventuali disponibilità in euro destinate ai Default Fund in eccesso rispetto al versamento richiesto vengono restituite al Partecipantedal Consiglio di Amministrazione.
6. L’adeguamento del versamento In relazione ai tassi di effettiva crescita degli assicurati le parti istitutive si incontreranno per verificare la congruità delle disponibilità finanziarie e la restituzione delle suddette eccedenze non rientrano nell’ambito del Regolamento giornaliero di cui all’Articolo B.5.1.1 del Regolamentole conseguenti modifiche e assumere le conseguenti determinazioni atte ad assicurare l’equilibrio finanziario.
7. La misura del tasso d’interesse riconosciuto da CC&G sulle disponibilità costituite in contante ai sensi del presente articolo viene resa nota ai Partecipanti nel sito “Internet” di CC&G.
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Samples: Accordo Per l'Istituzione Del Fondo Nazionale Pensione Complementare
Contribuzione. 1. Il periodo finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di riferimento per il calcolo dei versamenti contributi a ciascun Default Fund, di cui all’Articolo B.4.2.1, comma 4carico del lavoratore, del Regolamento, è pari ad un mese datore di calendario precedente la data di ricalcololavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
2. L’ammontare La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalle fonti istitutive in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati dall’art. 8, comma 2, del versamento a ciascun Default Fund dovuto dal Partecipante Diretto è determinato tenuto conto della media giornaliera dei Margini iniziali relativi al/i Comparto/i per cui il Default Fund operaDecreto legislativo 5 dicembre 2005, dovuti per ciascun conto di cui all’articolo B.3.1.2, commi 1 e 2 del Regolamenton. 252.
3. L’adeguamento dei versamenti ai Default Fund è richiesto ed effettuato con cadenza mensile. In presenza di particolari situazioni di rischio, CC&G può ridurre il periodo di riferimento Ferme restando le misure minime di cui al comma 1 e conseguentemente calcolare i versamenti con tale diversa cadenza. L’adeguamento dei versamenti è determinato secondo la metodologia indicata nel Manuale Default Fund; i parametri e il versamento minimo sono comunicati ai Partecipanti per il tramite del sito “Internet” di CC&G. Le eventuali variazioni di tali parametri2, apportate in detto Manuale, incluso il versamento minimoriportate nella Nota informativa, sono rese note con Comunicatil’aderente determina liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico.
4. L’importo È prevista la destinazione al Fondo del TFR maturando in misura integrale o parziale sulla base delle previsioni delle fonti istitutive, secondo quanto riportato nella Nota informativa. È comunque consentito al lavoratore, nei limiti e secondo le previsioni delle fonti istitutive, di rivedere successivamente la scelta effettuata con riguardo alla quota di TFR da regolare in contante ai fini dell’adeguamento dei versamenti a ciascun Default Fund, nonché la data di regolamento, sono comunicati ai Partecipanti Diretti mediante l’Infrastruttura Tecnologicadestinare al Fondo.
5. L’adeguamento L’adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l’obbligo di versamento in contante avviene secondo le modalità indicate nell’Allegato B.411della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro di cui al comma 2, salvo diversa volontà degli stessi. Non Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è consentito effettuare versamenti in contante in eccesso. Eventuali disponibilità in euro destinate ai Default Fund in eccesso rispetto al versamento richiesto vengono restituite al Partecipantedovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.
6. L’adeguamento In costanza del rapporto di lavoro l’aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento e del TFR maturando al Fondo.. È possibile riattivare la restituzione delle suddette eccedenze contribuzione, in qualsiasi momento.. La sospensione della contribuzione non rientrano nell’ambito del Regolamento giornaliero di cui all’Articolo B.5.1.1 del Regolamentocomporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
7. La misura Per i fiscalmente a carico, la contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall’art. 8, comma 12, del tasso d’interesse riconosciuto Decreto (c.d. contribuzione da CC&G abbuoni).
8. L’aderente può decidere di proseguire la propria contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista nel regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
9. In caso di mancato o ritardato versamento, anche parziale, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell’aderente secondo modalità operative indicate di seguito:
a) versamento dei contributi omessi;
b) versamento di una somma equivalente all’eventuale incremento percentuale del valore della quota del Fondo registrato nel periodo di mancato versamento dei contributi dovuti;
c) risarcimento al Fondo di eventuali danni di natura economica e patrimoniale causati dal mancato/ritardato versamento. Le somme di cui alle lettere a) e b) di cui sopra sono accreditate sulle disponibilità costituite in contante ai sensi posizioni individuali di cui al successivo articolo 9, mentre le somme di cui alla lettera c) di cui sopra sono destinate alla copertura degli oneri amministrativi del presente articolo viene resa nota ai Partecipanti nel sito “Internet” Fondo. Inoltre, il datore di CC&G.lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.
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Samples: Statuto Del Fondo Pensione
Contribuzione. 1. Il periodo finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di riferimento per il calcolo dei versamenti contributi a ciascun Default Fund, di cui all’Articolo B.4.2.1, comma 4carico del lavoratore, del Regolamento, è pari ad un mese datore di calendario precedente la data di ricalcololavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
2. L’ammontare La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalle fonti istitutive in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all’art. 8, comma 2, del versamento a ciascun Default Fund dovuto dal Partecipante Diretto è determinato tenuto conto della media giornaliera dei Margini iniziali relativi al/i Comparto/i per cui il Default Fund operaDecreto legislativo 5 dicembre 2005, dovuti per ciascun conto n. 252 (di cui all’articolo B.3.1.2, commi 1 e 2 del Regolamentoseguito “Decreto”).
3. L’adeguamento dei versamenti ai Default Fund è richiesto ed effettuato con cadenza mensile. In presenza di particolari situazioni di rischio, CC&G può ridurre il periodo di riferimento Ferme restando le misure minime di cui al comma 1 e conseguentemente calcolare i versamenti con tale diversa cadenza. L’adeguamento dei versamenti è determinato secondo la metodologia indicata nel Manuale Default Fund; i parametri e il versamento minimo sono comunicati ai Partecipanti per il tramite del sito “Internet” di CC&G. Le eventuali variazioni di tali parametri2, apportate in detto Manualeriportate nella Nota informativa, incluso il versamento minimo, sono rese note con Comunicatil’aderente determina liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico.
4. L’importo da regolare in contante ai fini dell’adeguamento È prevista l’integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei versamenti a ciascun Default Fundcasi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, nonché la data di regolamento, sono comunicati ai Partecipanti Diretti mediante l’Infrastruttura Tecnologicariportati nella Nota informativa.
5. L’adeguamento L’adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l’obbligo di versamento in contante avviene secondo le modalità indicate nell’Allegato B.411della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro di cui al comma 2, salvo diversa volontà degli stessi. Non Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è consentito effettuare versamenti in contante in eccesso. Eventuali disponibilità in euro destinate ai Default Fund in eccesso rispetto al versamento richiesto vengono restituite al Partecipantedovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.
6. L’adeguamento In costanza del rapporto di lavoro l’aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento e del TFR maturando al Fondo. È possibile riattivare la restituzione delle suddette eccedenze contribuzione in qualsiasi momento. La sospensione della contribuzione non rientrano nell’ambito del Regolamento giornaliero di cui all’Articolo B.5.1.1 del Regolamentocomporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
7. La misura L’aderente può decidere di proseguire la propria contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del tasso d’interesse riconosciuto da CC&G sulle disponibilità costituite pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
8. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell’aderente secondo modalità operative definite dal Consiglio di Amministrazione con apposita regolamentazione. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.
9. Le contribuzioni a carico dell’Azienda e del lavoratore saranno trattenute mensilmente e versate al Fondo ogni mese entro i termini previsti per il versamento dei contributi previdenziali; l’importo derivante dal TFR maturando sarà versato almeno in contante ai sensi del presente articolo viene resa nota ai Partecipanti nel sito “Internet” due soluzioni annuali: entro il 16 luglio la quota maturata dal 1° gennaio al 30 giugno ed entro il 16 gennaio la quota maturata dall’1 luglio al 31 dicembre; in caso di CC&G.richiesta di erogazione della prestazione previdenziale per anzianità o vecchiaia, di riscatto integrale della posizione individuale e di trasferimento dell’intera posizione individuale presso altro fondo pensione o presso una forma pensionistica individuale, l’intero TFR maturando non ancora versato al Fondo sarà versato entro il successivo termine mensile previsto per il versamento dei contributi previdenziali.
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Samples: Statuto
Contribuzione. 1. Il periodo finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di riferimento per il calcolo dei versamenti contributi a ciascun Default Fund, di cui all’Articolo B.4.2.1, comma 4carico del lavoratore, del Regolamento, è pari ad un mese datore di calendario precedente la data di ricalcololavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
2. L’ammontare La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalla fonte istitutiva in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del versamento a ciascun Default Fund dovuto dal Partecipante Diretto è determinato tenuto conto della media giornaliera dei Margini iniziali relativi al/i Comparto/i per cui il Default Fund operadecreto legislativo 5 dicembre 2005, dovuti per ciascun conto n. 252, di cui all’articolo B.3.1.2, commi 1 e 2 del Regolamentoseguito definito "Decreto".
3. L’adeguamento dei versamenti ai Default Fund Nel caso di adesioni contrattuali di cui all’art. 5, comma 2 lett. b., la misura della contribuzione è richiesto ed effettuato con cadenza mensile. In presenza di particolari situazioni di rischio, CC&G può ridurre il periodo indicata dalla fonte di riferimento e riportata nella Nota informativa, nella quale è indicato anche il comparto a cui affluiscono i contributi contrattuali. Qualora l’aderente contrattuale esprima la volontà di versare il contributo a proprio carico di cui al comma 1 e conseguentemente calcolare i versamenti con tale diversa cadenza. L’adeguamento dei versamenti 2, in aggiunta al contributo contrattuale, è determinato secondo la metodologia indicata nel Manuale Default Fund; i parametri e dovuto anche il contributo del datore di lavoro e, ove previsto, il versamento minimo sono comunicati ai Partecipanti per il tramite del sito “Internet” di CC&G. Le eventuali variazioni di tali parametri, apportate in detto Manuale, incluso il versamento minimo, sono rese note con ComunicatiTFR.
4. L’importo da regolare in contante ai fini dell’adeguamento dei versamenti Ferme restando le misure minime di cui al comma 2, riportate nella Nota informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a ciascun Default Fund, nonché la data di regolamento, sono comunicati ai Partecipanti Diretti mediante l’Infrastruttura Tecnologicaproprio carico.
5. L’adeguamento È prevista l’integrale destinazione del versamento in contante avviene secondo le modalità indicate nell’Allegato B.411. Non è consentito effettuare versamenti in contante in eccesso. Eventuali disponibilità in euro destinate ai Default Fund in eccesso rispetto TFR maturando al versamento richiesto vengono restituite al PartecipanteFondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, riportati nella Nota informativa.
6. L’adeguamento L’adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l’obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro di cui al comma 2, ad eccezione del versamento e la restituzione delle suddette eccedenze non rientrano nell’ambito del Regolamento giornaliero contributo contrattuale previsto dalla fonte di cui all’Articolo B.5.1.1 riferimento, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del Regolamentodatore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.
7. La misura In costanza del tasso d’interesse riconosciuto da CC&G sulle disponibilità costituite in contante rapporto di lavoro l’aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, ad eccezione del contributo di cui alle disposizioni contrattuali previste per gli associati ai sensi dell'art. 5 comma 2 lett. b) fermo restando il versamento del presente articolo viene resa nota ai Partecipanti TFR maturando al Fondo. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento. La sospensione della contribuzione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
8. La contribuzione può essere attuata nel sito “Internet” rispetto di CC&G.quanto previsto dall’art. 8, comma 12, del Decreto (c.d. contribuzione da abbuoni).
9. L’aderente può decidere di proseguire la propria contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista nel regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
10. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell’aderente secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione del Fondo. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo. In particolare, il datore di lavoro è tenuto a versare al Fondo un importo pari alla contribuzione oggetto di regolarizzazione maggiorata dell'eventuale incremento percentuale del valore della quota del Fondo registrato nel periodo di mancato o tardivo versamento, comunque in misura non inferiore al tasso di interesse legale. Il datore di lavoro è, inoltre, tenuto al versamento di un ulteriore importo pari agli interessi di mora calcolati in base al tasso di interesse legale maggiorato di 5 punti percentuali. Tale maggiorazione, qualora il ritardo si protragga oltre i sei mesi, è elevata a 10 punti percentuali, fatta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di intraprendere tutte le azioni ritenute utili per la tutela degli interessi di Eurofer. I suddetti interessi di mora sono direttamente destinati alla copertura degli oneri amministrativi del Fondo. Il datore di lavoro è tenuto a risarcire Eurofer di eventuali costi legali e danni di natura economica e/o patrimoniale causati dal ritardato versamento.
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Samples: Statute
Contribuzione. 1A finanziare il PIP concorreranno le somme costituite:
a) dai flussi contributivi di cui all’Art. Il periodo di riferimento per il calcolo dei versamenti a ciascun Default Fund8 del Regolamento del PIP;
b) dagli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari, di cui all’Articolo B.4.2.1all’Art. 9, comma 4, 1 del Regolamento, è pari ad un mese Regolamento del PIP;
c) dagli eventuali versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite di calendario precedente cui all’Art. 13 del Regolamento del PIP. Dette somme dovranno affluire al PIP nel periodo della fase di accumulo compreso tra la data di ricalcolo.
stipulazione del contratto e la data di pervenimento alla Compagnia della comunicazione dell’avvenuta maturazione dei requisiti di accesso alle Prestazioni Pensionistiche di cui al comma 2.B) dell’Art. 2. L’ammontare del versamento a ciascun Default Fund dovuto dal Partecipante Diretto è determinato tenuto conto della media giornaliera dei Margini iniziali relativi al/i Comparto/i per cui A fronte di ciascuna somma affluita al PIP, la Compagnia determina il Default Fund opera, dovuti per ciascun conto relativo “capitale investito”: se si tratta delle somme di cui all’articolo B.3.1.2alle precedenti lettere b) e c), commi 1 detto capitale investito coincide con l’importo affluito; se si tratta delle somme di cui alla precedente lettera a), detto capitale investito è dato dal versamento effettuato al netto delle spese direttamente a carico dell’Aderente di cui: all’Art. 7, lettera a) e 2 comma b.1) se si tratta del Regolamento.primo versamento; all’Art. 7, comma b.1) se si tratta di versamenti successivi al primo, nonché dei premi destinati a finanziare la Copertura accessoria ad adesione facoltativa di cui all’Allegato F alle presenti Condizioni Generali di Contratto. All’atto dell’adesione al PIP, l’Aderente, previa sua esplicita indicazione alla Compagnia da effettuarsi secondo le modalità previste all’Art. 13, individua l’allocazione del capitale investito stabilendo la parte di detto capitale:
3. L’adeguamento dei versamenti ai Default Fund è richiesto ed effettuato con cadenza mensileA. da destinare alla Gestione Separata. In presenza tal caso tale parte è investita nella Gestione Separata ed è espressa direttamente in euro; oppure
B. da destinare ad uno o più Fondi Interni scelti dall’Aderente fra quelli riservati dalla Compagnia al PIP. In tal caso tale parte è investita ed espressa in un numero quote di particolari situazioni detti Fondi Interni assegnate al PIP e soggetta ai rischi finanziari richiamati all’Art. 1. Detto numero di rischio, CC&G può ridurre quote è dato dal rapporto tra la parte di capitale investito stabilita dall’Aderente ed il periodo valore unitario delle quote del giorno di riferimento di cui all’Articolo 9, entrambi relativi a ciascuno dei predetti Fondi Interni; oppure
C. espressa in parte in euro ed in parte in quote, quale combinazione delle precedenti allocazioni A. e B. . Le somme di cui alla precedente lettera a), ad esclusione di quelle versate dai datori di lavoro, affluiranno al comma 1 e conseguentemente calcolare i PIP medesimo attraverso versamenti con tale diversa cadenzache l’Aderente effettuerà in via ricorrente secondo la frequenza, annuale, semestrale, trimestrale o mensile, scelta dell’Aderente medesimo alla stipulazione. L’adeguamento L’Aderente può inoltre effettuare versamenti unici a titolo integrativo. L’entità dei versamenti (ricorrenti e integrativi) è determinato secondo la metodologia indicata nel Manuale Default Fund; i parametri stabilita liberamente dall’Aderente. A condizione che il contratto non sia risolto, l’Aderente - in qualsiasi momento della fase di accumulo e il versamento minimo sono comunicati ai Partecipanti per il tramite del sito “Internet” senza che ciò comporti l’applicazione di CC&G. Le eventuali variazioni di tali parametrialcun onere - può richiedere alla Compagnia, apportate in detto Manuale, incluso il versamento minimo, sono rese note con Comunicati.
4. L’importo da regolare in contante ai fini dell’adeguamento dei versamenti a ciascun Default Fund, nonché la data di regolamento, sono comunicati ai Partecipanti Diretti mediante l’Infrastruttura Tecnologica.
5. L’adeguamento del versamento in contante avviene secondo le modalità indicate nell’Allegato B.411previste all’Art.13: la modifica della frequenza di corresponsione dei versamenti ricorrenti, scegliendo fra quelle su indicate. Non La modifica avrà effetto dal primo versamento ricorrente che affluirà al PIP dopo l’anniversario della decorrenza del contratto immediatamente successivo alla data di pervenimento alla Compagnia della richiesta; in occasione della corresponsione di ciascun versamento ricorrente, di aumentarne o diminuirne l'entità; di interrompere - fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l’obbligo di versamento del TFR maturando eventualmente conferito - e successivamente riprendere la contribuzione al PIP. L’interruzione della contribuzione non comporta risoluzione del PIP; la modifica dell’allocazione dei capitali investiti generati dalle somme che affluiscono al PIP secondo percentuali diverse da quelle stabilite all’atto dell’adesione al PIP medesimo. Ciascuna modifica avrà effetto esclusivamente sui capitali investiti generati dalle somme che affluiranno al PIP a partire dal 60° giorno successivo a quello di pervenimento alla Compagnia della richiesta. L’allocazione del capitale investito individuata all’atto dell’adesione, così come la sua successiva modifica, è consentito effettuare versamenti in contante in eccesso. Eventuali disponibilità in euro destinate ai Default Fund in eccesso rispetto al versamento richiesto vengono restituite al Partecipante.
6. L’adeguamento del versamento e la restituzione delle suddette eccedenze non rientrano nell’ambito del Regolamento giornaliero stabilita liberamente fra le opzioni di cui all’Articolo B.5.1.1 del Regolamento.
7. La misura del tasso d’interesse riconosciuto da CC&G sulle disponibilità costituite in contante ai sensi del presente articolo viene resa nota ai Partecipanti nel sito “Internet” di CC&G.alle precedenti lettere A., B. o
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Samples: Piano Individuale Pensionistico (Pip) Di Tipo Assicurativo
Contribuzione. 1. Il periodo finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di riferimento per il calcolo dei versamenti contributi a ciascun Default Fund, di cui all’Articolo B.4.2.1, comma 4carico del lavoratore, del Regolamento, è pari ad un mese datore di calendario precedente la data di ricalcololavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
2. L’ammontare La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalle fonti istitutive in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del versamento a ciascun Default Fund dovuto dal Partecipante Diretto è determinato tenuto conto della media giornaliera dei Margini iniziali relativi al/i Comparto/i per cui il Default Fund operadecreto legislativo 5 dicembre 2005, dovuti per ciascun conto n. 252 (di cui all’articolo B.3.1.2, commi 1 e 2 del Regolamentoseguito "Decreto").
3. L’adeguamento dei versamenti ai Default Fund Nel caso di adesioni contrattuali di cui all’art. 5, comma 3, lett. c) la misura della contribuzione è richiesto ed effettuato con cadenza mensile. In presenza di particolari situazioni di rischio, CC&G può ridurre il periodo indicata dalla fonte di riferimento e riportata nella Nota informativa, nella quale è indicato anche il comparto a cui affluiscono i contributi contrattuali. Qualora l’aderente contrattuale esprima la volontà di versare il contributo a proprio carico di cui al comma 1 e conseguentemente calcolare i versamenti con tale diversa cadenza. L’adeguamento dei versamenti 2, in aggiunta al contributo contrattuale, è determinato secondo la metodologia indicata nel Manuale Default Fund; i parametri e dovuto anche il contributo del datore di lavoro e, ove previsto, il versamento minimo sono comunicati ai Partecipanti per il tramite del sito “Internet” di CC&G. Le eventuali variazioni di tali parametri, apportate in detto Manuale, incluso il versamento minimo, sono rese note con ComunicatiTFR.
4. L’importo da regolare in contante ai fini dell’adeguamento dei versamenti Ferme restando le misure minime di cui al comma 2, riportate nella Nota informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a ciascun Default Fund, nonché la data di regolamento, sono comunicati ai Partecipanti Diretti mediante l’Infrastruttura Tecnologicaproprio carico.
5. L’adeguamento È prevista la destinazione al Fondo del versamento TFR maturando in contante avviene misura integrale o parziale sulla base delle previsioni delle fonti istitutive, secondo le modalità indicate nell’Allegato B.411quanto riportato nella Nota informativa. Non è E’ comunque consentito effettuare versamenti in contante in eccesso. Eventuali disponibilità in euro destinate ai Default Fund in eccesso rispetto al versamento richiesto vengono restituite lavoratore di rivedere successivamente la scelta effettuata con riguardo alla quota di TFR da destinare al PartecipanteFondo.
6. L’adeguamento L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro di cui al comma 2, ad eccezione del versamento e la restituzione delle suddette eccedenze non rientrano nell’ambito del Regolamento giornaliero contributo contrattuale previsto dalla fonte di cui all’Articolo B.5.1.1 riferimento, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del Regolamentodatore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.
7. In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturandoe della contribuzione contrattuale al Fondo di cui all’art.1, comma 2. E' possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento. La misura sospensione della contribuzione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
8. La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall’art. 8, comma 12, del tasso d’interesse riconosciuto Decreto (c.d. contribuzione da CC&G sulle disponibilità abbuoni).
9. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
10. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell’aderente secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione del Fondo. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo. Le imprese che ritardano in tutto o in parte la corresponsione di contributi al Fondo di oltre 7 giorni rispetto al termine previsto sono costituite in contante ai sensi mora a decorrere dal termine medesimo. Ai fini della regolarizzazione dell’obbligo contributivo, per il caso di mancato o tardivo versamento, le imprese associate sono tenute a versare al Fondo, con le modalità definite dal Consiglio di Amministrazione: - un importo pari alla contribuzione oggetto di regolarizzazione maggiorato dell’eventuale incremento percentuale del presente articolo viene resa nota ai Partecipanti valore della quota registrato nel sito “Internet” periodo di CC&G.mancato o tardivo versamento; - un ulteriore importo pari agli interessi di mora calcolati in base al tasso di interesse legale. I suddetti interessi di mora sono direttamente destinati alla copertura degli oneri amministrativi del Fondo. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.
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Samples: Statute
Contribuzione. 1La contribuzione al Fondo può essere attuata mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Il periodo limite della deducibilità fiscale è di euro 5.164,57 comprensivo della percentuale del contributo del datore di lavoro. Per i soci lavoratori la contribuzione è dovuta nelle misure stabilite nel Regolamento previsto dall’art. 6 della Legge 142/01 e s.m.i. o in apposite delibere dell’assemblea dei soci della cooperativa. Per i soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato la contribuzione è definita in misura complessivamente non inferiore a quella prevista dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) a cui si fa riferimento nelle cooperative medesime. Per i lavoratori dipendenti la contribuzione a PREVIDENZA COOPERATIVA è disciplinata dai CCNL applicati, ovvero da specifici accordi sindacali, ovvero da regolamenti nonché dall’Accordo Intercategoriale del 6 maggio 1998 e successive modifiche ed integrazioni. Per i lavoratori dipendenti delle Organizzazioni Sindacali e delle Associazioni Cooperative firmatarie, comprese le loro strutture settoriali, territoriali e le società e gli enti da esse promossi o controllati, la contribuzione a PREVIDENZA COOPERATIVA è disciplinata dai CCNL applicati, ovvero da apposite delibere, ovvero da regolamenti, ovvero da specifici accordi. L’obbligo della contribuzione a carico dell’impresa e del lavoratore in presenza dei requisiti di partecipazione a PREVIDENZA COOPERATIVA, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della ricezione del modulo di adesione da parte del Fondo. Per le imprese ex-Previcooper i versamenti al Fondo sono effettuati con frequenza mensile; per il calcolo dei le imprese ex- Cooperlavoro ed ex-Filcoop i versamenti a ciascun Default Fundal Fondo sono effettuati, di cui all’Articolo B.4.2.1norma, comma 4con frequenza trimestrale. L’iscritto che ha perso i requisiti di partecipazione, per cambio lavoro o per pensionamento, può mantenere la posizione presso il Fondo ed anche effettuare versamenti volontari. I soggetti fiscalmente a carico possono fissare liberamente la misura della contribuzione a proprio carico. La posizione individuale del Regolamentosoggetto fiscalmente a carico può essere alimentata o mediante versamenti diretti ovvero mediante versamenti indiretti, è pari ad un mese di calendario precedente la data di ricalcolo.
2. L’ammontare del versamento a ciascun Default Fund dovuto dal Partecipante Diretto è determinato tenuto conto della media giornaliera dei Margini iniziali relativi al/i Comparto/i per cui il Default Fund opera, dovuti per ciascun conto di cui all’articolo B.3.1.2, commi 1 e 2 del Regolamento.
3. L’adeguamento dei versamenti ai Default Fund è richiesto ed effettuato con cadenza mensile. In presenza di particolari situazioni di rischio, CC&G può ridurre il periodo di riferimento di cui al comma 1 e conseguentemente calcolare i versamenti con tale diversa cadenza. L’adeguamento dei versamenti è determinato secondo la metodologia indicata nel Manuale Default Fund; i parametri e il versamento minimo sono comunicati ai Partecipanti effettuati cioè per il tramite del dell’azienda. Sul punto si rinvia al Regolamento sulla disciplina della partecipazione a PREVIDENZA COOPERATIVA dei familiari fiscalmente a carico, disponibile sul sito “Internet” di CC&G. Le eventuali variazioni di tali parametri, apportate in detto Manuale, incluso il versamento minimo, sono rese note con Comunicatiweb.
4. L’importo da regolare in contante ai fini dell’adeguamento dei versamenti a ciascun Default Fund, nonché la data di regolamento, sono comunicati ai Partecipanti Diretti mediante l’Infrastruttura Tecnologica.
5. L’adeguamento del versamento in contante avviene secondo le modalità indicate nell’Allegato B.411. Non è consentito effettuare versamenti in contante in eccesso. Eventuali disponibilità in euro destinate ai Default Fund in eccesso rispetto al versamento richiesto vengono restituite al Partecipante.
6. L’adeguamento del versamento e la restituzione delle suddette eccedenze non rientrano nell’ambito del Regolamento giornaliero di cui all’Articolo B.5.1.1 del Regolamento.
7. La misura del tasso d’interesse riconosciuto da CC&G sulle disponibilità costituite in contante ai sensi del presente articolo viene resa nota ai Partecipanti nel sito “Internet” di CC&G.
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Contribuzione. La contribuzione al Fondo si realizza attraverso: - un'aliquota dell’ 1% a carico del socio lavoratore; - un'aliquota dell’ 1%. Il periodo di riferimento a carico dell’ “Azienda”; - un’aliquota dell’accantonamento annuo del TFR, pari al 2,50 % della retribuzione annua utile per il calcolo dei versamenti del TFR, per gli iscritti il cui rapporto di lavoro sia anteriore alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 124/93; - l’integrale destinazione della quota di TFR maturando, a ciascun Default Funddecorrere dalla data di iscrizione al Fondo, per gli iscritti di prima occupazione, successiva alla data di entrata in vigore del predetto D.Lgs 124/93. Ciascuna delle suddette fonti di finanziamento è commisurata percentualmente alla retribuzione assunta a base della determinazione del TFR. È data facoltà al singolo associato di incrementare l’aliquota di contribuzione a suo carico in misura più elevata di quella ordinaria dell’1% mediante scaglioni di incremento dello 0,50% sino a raggiungere il massimo del 4%. Lo Statuto regolerà gli effetti temporali delle richieste individuali di variazioni contributive, entro il previsto limite minimo e massimo. Eventuali modificazioni ed integrazioni in ordine alle aliquote contributive di cui all’Articolo B.4.2.1sopra potranno essere convenute dalle Parti istitutive stipulanti il presente Accordo. La domanda di adesione al Fondo potrà essere presentata all’Azienda direttamente dal lavoratore ovvero tramite il Fondo stesso, comma 4le XX.XX firmatarie l’Accordo istitutivo o i Patronati. La qualità di Socio permane anche in caso di sospensione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa. L'obbligo contributivo nei confronti del Fondo è assunto dall’ “Azienda” esclusivamente a favore dei lavoratori che abbiano la qualità di Soci del Fondo stesso; la corrispondente contribuzione, pertanto, non sarà dovuta né si convertirà in alcun trattamento sostitutivo o alternativo anche di diversa natura, sia collettivo che individuale, a favore dei lavoratori che per effetto della mancata adesione non conseguano la qualità di Soci del RegolamentoFondo, è pari ad un mese di calendario precedente ovvero la data di ricalcolo.
2perdano successivamente. L’ammontare del versamento a ciascun Default Fund dovuto dal Partecipante Diretto è determinato tenuto conto della media giornaliera dei Margini iniziali relativi al/i Comparto/i per cui il Default Fund operaI contributi dovuti dai lavoratori saranno trattenuti mensilmente e versati al Fondo, dovuti per ciascun conto di cui all’articolo B.3.1.2, commi 1 e 2 del Regolamento.
3. L’adeguamento dei versamenti ai Default Fund è richiesto ed effettuato con cadenza mensile. In presenza di particolari situazioni di rischio, CC&G può ridurre il periodo di riferimento di cui al comma 1 e conseguentemente calcolare i versamenti con tale diversa cadenza. L’adeguamento dei versamenti è determinato secondo la metodologia indicata nel Manuale Default Fund; i parametri e il versamento minimo sono comunicati ai Partecipanti per il tramite del sito “Internet” di CC&G. Le eventuali variazioni di tali parametri, apportate in detto Manuale, incluso il versamento minimo, sono rese note con Comunicati.
4. L’importo da regolare in contante ai fini dell’adeguamento dei versamenti a ciascun Default Fund, nonché la data di regolamento, sono comunicati ai Partecipanti Diretti mediante l’Infrastruttura Tecnologica.
5. L’adeguamento del versamento in contante avviene secondo le modalità indicate nell’Allegato B.411stabilite dallo Statuto, unitamente ai contributi a carico della “Azienda”, ogni tre mesi (aprile, luglio, ottobre e gennaio) entro i termini previsti per il versamento dei contributi previdenziali; analoga periodicità di versamento sarà adottata per l'importo della quota di Trattamento di Fine Rapporto. Non In caso di sospensione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa la contribuzione a carico del lavoratore e dell’Azienda è consentito effettuare versamenti commisurata alla eventuale retribuzione percepita; è fatta salva la possibilità per il lavoratore di effettuare, a proprio carico, il versamento volontario dei contributi, nelle ipotesi e secondo le modalità stabilite dallo Statuto. Trascorsi 5 anni dall’inizio dell’attività del Fondo, il Socio che abbia maturato almeno 3 anni di contribuzione al Fondo ha facoltà di richiedere la sospensione dell'obbligo contributivo a suo carico, secondo le modalità ed i termini previsti dallo Statuto, in contante in eccessoconformità a quanto disposto dalla Legge. Eventuali disponibilità in euro destinate ai Default Fund in eccesso rispetto al versamento richiesto vengono restituite al Partecipante.
6. L’adeguamento del versamento Lo Statuto regolerà le decorrenze della sospensione dell’obbligo contributivo e la restituzione delle suddette eccedenze non rientrano nell’ambito del Regolamento giornaliero le modalità di cui all’Articolo B.5.1.1 del Regolamento.
7riattivazione della contribuzione. La misura sospensione dell'obbligo contributivo a carico del tasso d’interesse riconosciuto lavoratore determina automaticamente la sospensione dell'obbligo contributivo a carico dell'Azienda. L’Azienda comunicherà annualmente al Fondo il monte salari preso a base per il computo delle aliquote retributive. L'Azienda fornirà al lavoratore tempestiva comunicazione circa l'entità delle trattenute effettuate mediante apposita indicazione nel cedolino stipendi. Il Fondo comunicherà, almeno una volta l'anno, ad ogni singolo Socio i versamenti effettuati in suo favore. Il Fondo viene finanziato inizialmente attraverso il versamento da CC&G sulle disponibilità costituite in contante ai sensi parte di Poste Italiane S.p.A. di una somma “una tantum” complessivamente pari ad €. 225.000. Poste Italiane si farà carico delle spese notarili per la costituzione del presente articolo viene resa nota ai Partecipanti nel sito “Internet” Fondo nonché della stampa e della distribuzione dello Statuto, della scheda informativa, redatta secondo lo schema generale definito dalla COVIP, unitamente al modulo di CC&G.adesione al Fondo. La Società, inoltre, sino alla data della prima elezione
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Samples: Fondo Di Previdenza Complementare
Contribuzione. 1. Il periodo finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di riferimento per il calcolo dei versamenti contributi a ciascun Default Fund, di cui all’Articolo B.4.2.1, comma 4carico del lavoratore, del Regolamento, è pari ad un mese datore di calendario precedente la data di ricalcololavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
2. L’ammontare La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalla fonte istitutiva in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all’art. 8, comma 2, del versamento a ciascun Default Fund dovuto dal Partecipante Diretto è determinato tenuto conto della media giornaliera dei Margini iniziali relativi al/i Comparto/i per cui il Default Fund operadecreto legislativo 5 dicembre 2005, dovuti per ciascun conto n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di cui all’articolo B.3.1.2, commi 1 e 2 del Regolamentoseguito definito “Decreto”.
3. L’adeguamento dei versamenti ai Default Fund è richiesto ed effettuato con cadenza mensile. In presenza di particolari situazioni di rischioFerme restando le predette misure minime, CC&G può ridurre il periodo di riferimento di cui al comma 1 e conseguentemente calcolare i versamenti con tale diversa cadenza. L’adeguamento dei versamenti è determinato secondo la metodologia indicata nel Manuale Default Fund; i parametri e il versamento minimo sono comunicati ai Partecipanti per il tramite del sito “Internet” di CC&G. Le eventuali variazioni di tali parametririportate nella Nota informativa, apportate in detto Manuale, incluso il versamento minimo, sono rese note con Comunicatil’aderente determina liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico.
4. L’importo da regolare in contante ai fini dell’adeguamento E’ prevista l’integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei versamenti a ciascun Default Fundcasi previsti dalla normativa vigente, nonché la data di regolamento, sono comunicati ai Partecipanti Diretti mediante l’Infrastruttura Tecnologicariportati nella Nota informativa.
5. L’adeguamento L’adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l’obbligo di versamento in contante avviene secondo le modalità indicate nell’Allegato B.411della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. Non Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è consentito effettuare versamenti in contante in eccesso. Eventuali disponibilità in euro destinate ai Default Fund in eccesso rispetto al versamento richiesto vengono restituite al Partecipantedovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.
6. L’adeguamento In costanza del rapporto di lavoro l’aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento e del TFR maturando al Fondo. E’ possibile riattivare la restituzione delle suddette eccedenze non rientrano nell’ambito del Regolamento giornaliero di cui all’Articolo B.5.1.1 del Regolamentocontribuzione in qualsiasi momento.
7. La misura contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall’art. 8, comma 12 del tasso d’interesse riconosciuto Decreto (così detta contribuzione da CC&G sulle disponibilità costituite in contante ai sensi abbuoni). (eventuale)
8. L’aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del presente articolo viene resa nota ai Partecipanti nel sito “Internet” pensionamento, possa far valere almeno un anno di CC&G.contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
9. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell’aderente secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione (valutare la possibilità di inserire la suddetta regolamentazione nell’ambito dello Statuto). Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.
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Samples: Statuto Del Fondo Pensione
Contribuzione. 1. Il periodo finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di riferimento per contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il calcolo versamento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando; ovvero mediante il versamento dei versamenti a ciascun Default Fund, contributi di cui all’Articolo B.4.2.1, all’articolo 1 comma 4, del Regolamento, è pari ad un mese di calendario precedente la data di ricalcolo2.
2. L’ammontare La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalle fonti istitutive in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all’art. 8, comma 2, del versamento a ciascun Default Fund dovuto dal Partecipante Diretto è determinato tenuto conto della media giornaliera dei Margini iniziali relativi al/i Comparto/i per cui il Default Fund operadecreto legislativo 5 dicembre 2005, dovuti per ciascun conto n. 252 (di cui all’articolo B.3.1.2, commi 1 e 2 del Regolamentoseguito “Decreto”).
3. L’adeguamento dei versamenti ai Default Fund Nel caso di adesioni contrattuali di cui all’art. 5, comma 6, la misura della contribuzione è richiesto ed effettuato con cadenza mensile. In presenza di particolari situazioni di rischio, CC&G può ridurre il periodo indicata dalla fonte di riferimento e riportata nella Nota informativa, nella quale è indicato anche il comparto a cui affluiscono i contributi contrattuali. Qualora l’aderente contrattuale esprima la volontà di versare il contributo a proprio carico di cui al comma 1 e conseguentemente calcolare i versamenti con tale diversa cadenza. L’adeguamento dei versamenti 2, in aggiunta al contributo contrattuale, è determinato secondo la metodologia indicata nel Manuale Default Fund; i parametri e dovuto anche il contributo del datore di lavoro e, ove previsto, il versamento minimo sono comunicati ai Partecipanti per il tramite del sito “Internet” di CC&G. Le eventuali variazioni di tali parametri, apportate in detto Manuale, incluso il versamento minimo, sono rese note con ComunicatiTFR.
4. L’importo da regolare in contante ai fini dell’adeguamento dei versamenti Ferme restando le misure minime di cui al comma 2, riportate nella Nota informativa, l’aderente determina liberamente l’entità della contribuzione a ciascun Default Fund, nonché la data di regolamento, sono comunicati ai Partecipanti Diretti mediante l’Infrastruttura Tecnologicaproprio carico.
5. L’adeguamento È prevista l’integrale destinazione del versamento in contante avviene secondo le modalità indicate nell’Allegato B.411. Non è consentito effettuare versamenti in contante in eccesso. Eventuali disponibilità in euro destinate ai Default Fund in eccesso rispetto TFR maturando al versamento richiesto vengono restituite al PartecipanteFondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, riportati nella Nota informativa.
6. L’adeguamento L’adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l’obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro di cui al comma 2 ad eccezione del versamento e la restituzione delle suddette eccedenze non rientrano nell’ambito del Regolamento giornaliero contributo contrattuale previsto dalla fonte di cui all’Articolo B.5.1.1 riferimento, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del Regolamentodatore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.
7. In costanza del rapporto di lavoro l’aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando e dei contributi di cui all’articolo 1 comma 2. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento. La misura sospensione della contribuzione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
8. La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall’art. 8, comma 12, del tasso d’interesse riconosciuto Decreto (c.d. contribuzione da CC&G sulle disponibilità costituite abbuoni).
9. L’aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
10. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell’aderente secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.
11. In caso di congedo di maternità o paternità, nonché in contante ai sensi caso di assenza per infortunio o per malattia nei limiti del presente articolo viene resa nota ai Partecipanti nel sito “Internet” comporto, il contributo a carico dell’impresa continua ad essere calcolato sull’intera retribuzione teoricamente spettante, a condizione che il/la lavoratore/lavoratrice effettui il versamento dell’intero contributo, a suo carico, sulla medesima retribuzione.
12. In caso di CC&G.sospensione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa, permane la condizione di associato. Il contributo a carico dell’impresa e del/della lavoratore/lavoratrice è rapportato all’eventuale retribuzione percepita dal/dalla lavoratore/lavoratrice a carico del datore di lavoro. In tali fattispecie sono dovuti i contributi di cui all’articolo 1 comma 2.
13. I termini e le modalità del versamento dei contributi sono fissati da norme operative interne, sulla base degli accordi collettivi depositati presso il Fondo.
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Samples: Statuto
Contribuzione. 1. Il periodo finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di riferimento per il calcolo dei versamenti contributi a ciascun Default Fund, di cui all’Articolo B.4.2.1, comma 4carico del lavoratore, del Regolamento, è pari ad un mese datore di calendario precedente la data di ricalcololavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
2. L’ammontare La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalle fonti istitutive in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati dall’art. 8, comma 2, del versamento a ciascun Default Fund dovuto dal Partecipante Diretto è determinato tenuto conto della media giornaliera dei Margini iniziali relativi al/i Comparto/i per cui il Default Fund operaDecreto legislativo 5 dicembre 2005, dovuti per ciascun conto n. 252 (di cui all’articolo B.3.1.2, commi 1 e 2 del Regolamentoseguito “Decreto”).
3. L’adeguamento dei versamenti ai Default Fund è richiesto ed effettuato con cadenza mensile. In presenza di particolari situazioni di rischio, CC&G può ridurre il periodo di riferimento Ferme restando le misure minime di cui al comma 1 e conseguentemente calcolare i versamenti con tale diversa cadenza. L’adeguamento dei versamenti è determinato secondo la metodologia indicata nel Manuale Default Fund; i parametri e il versamento minimo sono comunicati ai Partecipanti per il tramite del sito “Internet” di CC&G. Le eventuali variazioni di tali parametri2, apportate in detto Manualeriportate nella Nota informativa, incluso il versamento minimo, sono rese note con Comunicatil’aderente determina liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico.
4. L’importo È prevista la destinazione al Fondo del TFR maturando in misura integrale o parziale sulla base delle previsioni delle fonti istitutive, secondo quanto riportato nella Nota informativa. È comunque consentito al lavoratore di rivedere successivamente la scelta effettuata con riguardo alla quota di TFR da regolare in contante ai fini dell’adeguamento dei versamenti a ciascun Default Fund, nonché la data di regolamento, sono comunicati ai Partecipanti Diretti mediante l’Infrastruttura Tecnologicadestinare al Fondo.
5. L’adeguamento L’adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l’obbligo di versamento in contante avviene secondo le modalità indicate nell’Allegato B.411della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro di cui al comma 2, salvo diversa volontà degli stessi. Non Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è consentito effettuare versamenti in contante in eccesso. Eventuali disponibilità in euro destinate ai Default Fund in eccesso rispetto al versamento richiesto vengono restituite al Partecipantedovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.
6. L’adeguamento In costanza del rapporto di lavoro l’aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento e del TFR maturando al Fondo. È possibile riattivare la restituzione delle suddette eccedenze contribuzione in qualsiasi momento. La sospensione della contribuzione non rientrano nell’ambito del Regolamento giornaliero di cui all’Articolo B.5.1.1 del Regolamentocomporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
7. La misura L'aderente può decidere di proseguire la propria contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista nel regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del tasso d’interesse riconosciuto da CC&G sulle disponibilità costituite in contante ai sensi pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
8. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell’aderente secondo modalità operative definite con apposita regolamentazione del presente articolo viene resa nota ai Partecipanti nel sito “Internet” Fondo. Inoltre, il datore di CC&G.lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.
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Samples: Statuto Del Fondo Pensione
Contribuzione. 1. Il periodo finanziamento del Fondo è attuato mediante il versamento del contributo contrattuale a carico del datore di riferimento per il calcolo dei versamenti a ciascun Default Fund, lavoro di cui all’Articolo B.4.2.1all’art. 5 co. 2 lett. a) e, comma 4su richiesta del lavoratore, degli ulteriori contributi a carico del lavoratore, del Regolamentodatore di lavoro, è pari ad un mese di calendario precedente la data di ricalcoloe/o del TFR maturando.
2. L’ammontare La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalle fonti istitutive in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all’art. 8, comma 2, del versamento a ciascun Default Fund dovuto dal Partecipante Diretto è determinato tenuto conto della media giornaliera dei Margini iniziali relativi al/i Comparto/i per cui il Default Fund operadecreto legislativo 5 dicembre 2005, dovuti per ciascun conto n. 252 (di cui all’articolo B.3.1.2, commi 1 e 2 del Regolamentoseguito “Decreto”).
3. L’adeguamento dei versamenti ai Default Fund Per l’adesione contrattuale di cui all’art. 5, co. 2 lett. a), la misura della contribuzione è richiesto ed effettuato con cadenza mensile. In presenza di particolari situazioni di rischio, CC&G può ridurre il periodo indicata dalla fonte istitutiva di riferimento e riportata nella Nota informativa, nella quale è indicato anche il comparto a cui affluiscono i contributi contrattuali. Qualora l’aderente contrattuale esprima la volontà di versare il contributo a proprio carico di cui al comma 1 e conseguentemente calcolare i versamenti con tale diversa cadenza. L’adeguamento dei versamenti 2, in aggiunta al contributo contrattuale, è determinato secondo la metodologia indicata nel Manuale Default Fund; i parametri e dovuto anche il contributo del datore di lavoro e, ove previsto, il versamento minimo sono comunicati ai Partecipanti per il tramite del sito “Internet” di CC&G. Le eventuali variazioni di tali parametri, apportate in detto Manuale, incluso il versamento minimo, sono rese note con ComunicatiTFR.
4. L’importo da regolare in contante ai fini dell’adeguamento La contribuzione di cui alle disposizioni contrattuali citate all'art. 1 co. 2 non può essere revocata né sospesa e non è portabile ad altre forme pensionistiche complementari, ad esclusione dei versamenti a ciascun Default Fundfondi pensione negoziali territoriali, nonché la data di regolamentosecondo quanto previsto dall’art.1, sono comunicati ai Partecipanti Diretti mediante l’Infrastruttura Tecnologicacomma 171, primo periodo della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.
5. L’adeguamento del versamento in contante avviene secondo Ferme restando le modalità indicate nell’Allegato B.411. Non è consentito effettuare versamenti in contante in eccesso. Eventuali disponibilità in euro destinate ai Default Fund in eccesso rispetto misure minime di cui al versamento richiesto vengono restituite al Partecipantecomma 2, riportate nella Nota informativa, l’aderente determina liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico.
6. L’adeguamento È prevista la destinazione al Fondo Pensione del versamento e TFR maturando in misura integrale o parziale sulla base delle previsioni delle fonti istitutive, secondo quanto riportato nella Nota Informativa. È comunque consentito al lavoratore di rivedere successivamente la restituzione delle suddette eccedenze non rientrano nell’ambito del Regolamento giornaliero scelta effettuata con riguardo alla quota di cui all’Articolo B.5.1.1 del RegolamentoTFR da destinare al Fondo.
7. L’adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l’obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né di quella a carico del datore di lavoro di cui al comma 2 (ad eccezione del contributo contrattuale di cui all’art. 5 co. 2 lett. a), salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.
8. In costanza del rapporto di lavoro l’aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, ad eccezione del contributo contrattuale di cui all’art. 5 co. 2 lett. a). L’aderente può riattivare la contribuzione a proprio carico in qualsiasi momento. La misura sospensione della contribuzione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
9. La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall’art.8, comma 12, del tasso d’interesse riconosciuto Decreto (c.d. contribuzioni da CC&G sulle disponibilità costituite abbuoni).
10. L’aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
11. In caso di mancato o ritardato versamento dei contributi, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell’aderente secondo modalità operative definite dal Consiglio di Amministrazione del Fondo con apposita regolamentazione. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.
12. In caso di sospensione del rapporto di lavoro con corresponsione di retribuzione intera o ridotta, la contribuzione è commisurata al trattamento retributivo a carico dell’azienda effettivamente corrisposto, come previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dagli accordi collettivi di lavoro.
13. In caso di sospensione del rapporto di lavoro con sospensione integrale della retribuzione o in contante caso di aspettativa non retribuita, la contribuzione al fondo a carico dell’azienda è sospesa ma i lavoratori iscritti possono proseguire volontariamente la contribuzione a proprio carico secondo le modalità definite dal Consiglio di Amministrazione.
14. La cessazione del rapporto di lavoro comporta la contestuale interruzione del rapporto contributivo con il Fondo Pensione, il quale si riattiva all’atto di una nuova assunzione del lavoratore da parte di un’impresa che applichi uno dei contratti collettivi nazionali di lavoro di cui all’articolo 1 del presente Statuto, con obbligo contributivo decorrente dalla data di assunzione del lavoratore medesimo.
15. Per i lavoratori associati in distacco, ai sensi della legge 300 del 20.5.1970, presso le Organizzazioni Sindacali firmatarie dei contratti di cui all’art. 1 del presente articolo Statuto, la contribuzione al Fondo viene resa nota versata dal soggetto che eroga all’iscritto la retribuzione utile ai Partecipanti nel sito “Internet” fini del calcolo del tfr.
16. Il Consiglio di CC&G.Amministrazione può stipulare convenzioni per la riscossione dei contributi con le Casse Edili, previo accordo in materia tra le Parti firmatarie dei CCNL e degli Accordi di cui al precedente art. 1. Il Consiglio di Amministrazione, previo accordo tra le Parti citate può inoltre deliberare che il contributo a carico del lavoratore sia riscosso dalla Cassa Edile presso la quale è iscritto mediante prelievo del relativo importo dagli accantonamenti contrattualmente ad esso spettanti presso la Cassa medesima.
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Samples: Statuto Di Previdenza
Contribuzione. 1. Il periodo finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di riferimento per il calcolo dei versamenti contributi a ciascun Default Fund, di cui all’Articolo B.4.2.1, comma 4carico del dirigente, del Regolamento, è pari ad un mese datore di calendario precedente la data di ricalcololavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
2. L’ammontare La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei dirigenti iscritti è stabilita dalla fonte istitutiva in misura percentuale secondo i criteri indicati all’art. 8, co. 2, del versamento a ciascun Default Fund dovuto dal Partecipante Diretto è determinato tenuto conto della media giornaliera dei Margini iniziali relativi al/i Comparto/i per cui il Default Fund opera, dovuti per ciascun conto di cui all’articolo B.3.1.2, commi 1 e 2 del RegolamentoDecreto.
3. L’adeguamento Ferme restando le predette misure minime, riportate nella Nota Informativa, l’iscritto determina liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico secondo i criteri stabiliti dalle fonti istitutive e con le modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione. I contributi non consistenti nella destinazione di quota o dell'intero TFR, sono calcolati secondo le modalità stabilite dagli Accordi, tempo per tempo vigenti, sottoscritti dalle parti contraenti di cui all’art. 1, co. 1, quali parti istitutive.
4. È prevista l’integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei versamenti ai Default Fund casi previsti dalla normativa vigente, riportati nella Nota Informativa.
5. L’adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l’obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è richiesto ed dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.
6. In costanza del rapporto di lavoro l’aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
7. Il versamento degli importi dovuti al Fondo in base a quanto disposto dai commi precedenti, deve essere effettuato dall'impresa con cadenza mensiletrimestrale, anche per la parte a carico del dirigente e previa trattenuta sulla sua retribuzione, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre al quale è riferita la retribuzione su cui gravano i contributi, salvo differimento al primo giorno lavorativo utile, quand’anche cadente in festività locale, in caso di coincidenza con il sabato o con giorno festivo a carattere nazionale. I trimestri hanno sempre inizio con il primo giorno dei mesi di gennaio, aprile, luglio, ottobre.
8. Fermo restando quanto previsto dagli accordi istitutivi e la conseguente attività di recupero delle omissioni contributive, posta in essere d’iniziativa dal Fondo, nelle ipotesi di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa e di altre procedure concorsuali, ed in genere ogniqualvolta ritenga, in base all'esame delle singole eccezionali situazioni, che il credito contributivo non possa essere recuperato in tutto o in parte, il Consiglio di Amministrazione del Fondo potrà accettare, dal dirigente che ne faccia richiesta, il versamento degli importi contributivi dovuti, anche per la parte a carico dell'impresa, nonché degli eventuali interessi di mora, con contestuale surroga del dirigente nei diritti di credito del Fondo ai sensi dell'art. 1201 Codice Civile, salva l’operatività del fondo di cui al Decreto Legislativo n. 80/92.
9. L'iscritto può proseguire volontariamente la contribuzione al Fondo, oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare. Il Consiglio di Amministrazione regola modalità e termini per il versamento al Fondo di detta contribuzione.
10. In presenza caso di particolari situazioni mancato o ritardato versamento le aziende sono tenute a corrispondere al Fondo, oltre all'importo dei contributi insoluti, un interesse di rischiomora su base annua, CC&G può ridurre il periodo determinato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo in misura non inferiore al tasso ufficiale di riferimento in vigore al 1° gennaio di ogni anno, maggiorato di tre punti.
11. Qualora i contributi dovuti siano corrisposti oltre i primi due mesi dalla scadenza suddetta, il tasso di mora di cui al comma 1 precedente è aumentato, per ciascun mese intero successivo ai primi due e conseguentemente calcolare fino al trentaseiesimo mese successivo, rispettivamente di 0,3 e di 0,2 punti percentuali per i versamenti con tale diversa cadenza. L’adeguamento dei versamenti è determinato secondo la metodologia indicata nel Manuale Default Fund; i parametri mesi compiuti entro 31/12/2013 e il versamento minimo sono comunicati ai Partecipanti per il tramite del sito “Internet” di CC&G. Le eventuali variazioni di tali parametri, apportate in detto Manuale, incluso il versamento minimo, sono rese note con Comunicatiquelli compiuti successivamente.
412. L’importo da regolare Gli interessi di mora effettivamente riscossi dal Fondo sono destinati a coprire, per ciascuna posizione individuale, la perdita subita a causa del ritardato versamento dei contributi, nei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione tenuto conto del rendimento assicurativo ovvero della valorizzazione finanziaria relativi alla posizione individuale medesima. L'eventuale residuo è destinato alle finalità specificate in contante ai fini dell’adeguamento Nota Informativa.
13. Qualora il Fondo riceva contributi non accreditabili, l’impresa viene formalmente invitata a far conoscere l’entità del contributo per ciascun dirigente iscritto, disponendosi la restituzione dei versamenti contributi non accreditabili, trascorsi due mesi dall'invito, nel caso di omessa risposta o di risposta che, comunque, non consenta l’accreditamento del contributo stesso. Per effetto di detta restituzione, si determina una situazione di inadempimento totale nei confronti del Fondo, a ciascun Default Fund, nonché la decorrere dalla data di regolamento, sono comunicati ai Partecipanti Diretti mediante l’Infrastruttura Tecnologicainvio del predetto invito.
5. L’adeguamento del versamento in contante avviene secondo le modalità indicate nell’Allegato B.411. Non è consentito effettuare versamenti in contante in eccesso. Eventuali disponibilità in euro destinate ai Default Fund in eccesso rispetto al versamento richiesto vengono restituite al Partecipante.
6. L’adeguamento del versamento e la restituzione delle suddette eccedenze non rientrano nell’ambito del Regolamento giornaliero di cui all’Articolo B.5.1.1 del Regolamento.
7. La misura del tasso d’interesse riconosciuto da CC&G sulle disponibilità costituite in contante ai sensi del presente articolo viene resa nota ai Partecipanti nel sito “Internet” di CC&G.
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Samples: Statuto Del Fondo Di Previdenza
Contribuzione. 1. Il periodo finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di riferimento per il calcolo dei versamenti contributi a ciascun Default Fund, di cui all’Articolo B.4.2.1, comma 4carico del dirigente, del Regolamento, è pari ad un mese datore di calendario precedente la data di ricalcololavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
2. L’ammontare La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e dei dirigenti iscritti è stabilita dalla fonte istitutiva in misura percentuale secondo i criteri indicati all’art. 8, co. 2, del versamento a ciascun Default Fund dovuto dal Partecipante Diretto è determinato tenuto conto della media giornaliera dei Margini iniziali relativi al/i Comparto/i per cui il Default Fund opera, dovuti per ciascun conto di cui all’articolo B.3.1.2, commi 1 e 2 del RegolamentoDecreto.
3. L’adeguamento Ferme restando le predette misure minime, riportate nella Nota Informativa, l’iscritto determina liberamente l’entità della contribuzione a proprio carico secondo i criteri stabiliti dalle fonti istitutive e con le modalità fissate dal Consiglio di amministrazione. I contributi non consistenti nella destinazione di quota o dell'intero TFR, sono calcolati secondo le modalità stabilite dagli Accordi, tempo per tempo vigenti, sottoscritti dalle parti contraenti di cui all’art. 1, co. 1, quali parti istitutive.
4. E’ prevista l’integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei versamenti ai Default Fund casi previsti dalla normativa vigente, riportati nella Nota Informativa.
5. L’adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l’obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è richiesto ed dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.
6. In costanza del rapporto di lavoro l’aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. E’ possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
7. Il versamento degli importi dovuti al Fondo in base a quanto disposto dai commi precedenti, deve essere effettuato dall'impresa con cadenza mensiletrimestrale, anche per la parte a carico del dirigente e previa trattenuta sulla sua retribuzione, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre al quale è riferita la retribuzione su cui gravano i contributi, salvo differimento al primo giorno lavorativo utile, quand’anche cadente in festività locale, in caso di coincidenza con il sabato o con giorno festivo a carattere nazionale. I trimestri hanno sempre inizio con il primo giorno dei mesi di gennaio, aprile, luglio, ottobre.
8. Fermo restando quanto previsto dagli accordi istitutivi e la conseguente attività di recupero delle omissioni contributive, posta in essere d’iniziativa dal Fondo, nelle ipotesi di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa e di altre procedure concorsuali, ed in genere ogniqualvolta ritenga, in base all'esame delle singole eccezionali situazioni, che il credito contributivo non possa essere recuperato in tutto o in parte, il Consiglio di amministrazione del Fondo potrà accettare, dal dirigente che ne faccia richiesta, il versamento degli importi contributivi dovuti, anche per la parte a carico dell'impresa, nonché degli eventuali interessi di mora, con contestuale surroga del dirigente nei diritti di credito del Fondo ai sensi dell'art. 1201 cod. civ., salva l’operatività del fondo di cui al Decreto Legislativo n. 80/92.
9. L'iscritto può proseguire volontariamente la contribuzione al Fondo, oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare. Il Consiglio di amministrazione regola modalità e termini per il versamento al Fondo di detta contribuzione.
10. In presenza caso di particolari situazioni mancato o ritardato versamento le aziende sono tenute a corrispondere al Fondo, oltre all'importo dei contributi insoluti, un interesse di rischiomora su base annua, CC&G può ridurre il periodo determinato dal Consiglio di amministrazione del Fondo in misura non inferiore al tasso ufficiale di riferimento in vigore al 1° gennaio di ogni anno, maggiorato di tre punti.
11. Qualora i contributi dovuti siano corrisposti oltre i primi due mesi dalla scadenza suddetta, il tasso di mora di cui al comma 1 precedente è aumentato di 0,3 punti percentuali per ciascun mese intero successivo ai primi due e conseguentemente calcolare i versamenti con tale diversa cadenza. L’adeguamento dei versamenti è determinato secondo la metodologia indicata nel Manuale Default Fund; i parametri e il versamento minimo sono comunicati ai Partecipanti per il tramite del sito “Internet” di CC&G. Le eventuali variazioni di tali parametri, apportate in detto Manuale, incluso il versamento minimo, sono rese note con Comunicatifino al trentaseiesimo mese successivo.
412. L’importo da regolare in contante ai fini dell’adeguamento Gli interessi di mora effettivamente riscossi dal Fondo sono destinati a coprire, per ciascuna posizione individuale, la perdita subita a causa del ritardato versamento dei versamenti contributi, nei limiti stabiliti dal Consiglio di amministrazione tenuto conto del rendimento assicurativo ovvero della valorizzazione finanziaria relativi alla posizione individuale medesima. L'eventuale residuo è destinato alle finalità indicate dal precedente art. 7.
13. Qualora il Fondo riceva contributi non accreditabili, l’impresa viene formalmente invitata a far conoscere l’entità del contributo per ciascun Default Funddirigente iscritto, nonché disponendosi la restituzione dei contributi non accreditabili, trascorsi due mesi dall'invito, nel caso di omessa risposta o di risposta che, comunque, non consenta l’accreditamento del contributo stesso. Per effetto di detta restituzione, si determina una situazione di inadempimento totale nei confronti del Fondo, a decorrere dalla data di regolamento, sono comunicati ai Partecipanti Diretti mediante l’Infrastruttura Tecnologicainvio del predetto invito.
5. L’adeguamento del versamento in contante avviene secondo le modalità indicate nell’Allegato B.411. Non è consentito effettuare versamenti in contante in eccesso. Eventuali disponibilità in euro destinate ai Default Fund in eccesso rispetto al versamento richiesto vengono restituite al Partecipante.
6. L’adeguamento del versamento e la restituzione delle suddette eccedenze non rientrano nell’ambito del Regolamento giornaliero di cui all’Articolo B.5.1.1 del Regolamento.
7. La misura del tasso d’interesse riconosciuto da CC&G sulle disponibilità costituite in contante ai sensi del presente articolo viene resa nota ai Partecipanti nel sito “Internet” di CC&G.
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Samples: Statuto Del Fondo Di Previdenza