Assistenza sanitaria 1. Per i quadri direttivi di 3° e 4° livello, la spesa annua complessiva a carico dell’impresa per misure a carattere assistenziale, che sovvengano il predetto personale in caso di spese connesse a malattie o infortuni, è fissata in € 361,52 per ciascun interessato in servizio e per il relativo nucleo familiare (coniuge e figli fiscalmente a carico). L’utilizzo della predetta misura viene effettuato sentiti gli organismi sindacali aziendali. 2. Resta fermo quanto previsto in materia dall’art. 5 dell’accordo di rinnovo del ccnl 22 giugno 1995 ABI e dagli specifici accordi sottoscritti fra le medesime Parti stipulanti il presente contratto. 3. I trattamenti di cui sopra non si cumulano con analoghe misure eventualmente in atto presso singole imprese, salvo l’adeguamento dell’importo all’uopo destinato ove inferiore. 4. Data la loro natura, le somme destinate ad interventi di carattere previdenziale o assistenziale non sono, ovviamente, computabili ai fini dell’ex premio di rendimento e del trattamento di fine rapporto. 5. Il presente articolo non si applica presso le imprese già destinatarie del ccnl ACRI 16 giugno 1995, restando in essere le eventuali disposizioni aziendalmente in atto in materia.
Rimpatrio Sanitario Prestazioni valide esclusivamente durante il soggiorno in Italia. Sono escluse dalla prestazione:
Rientro sanitario Qualora a seguito di Infortunio causato da Incidente in cui sia rimasto coinvolto il Veicolo, le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'Assicurato: - aereo sanitario; - aereo di linea classe economica, eventualmente in barella; - treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto; - autoambulanza (senza limiti di chilometraggio). Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato con costi a carico della Società, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa. La Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario esclusivamente nel caso di Sinistri verificatisi in Paesi Europei. La Società, qualora abbia provveduto al rientro dell'Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato. Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio. La prestazione non è altresì operante nel caso in cui l'Assicurato od i suoi familiari addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.
Assistenza sanitaria integrativa L’azienda è tenuta a trattenere sulla retribuzione mensile lorda di ciascun giornalista dipendente ai sensi degli art. 3, 4 e 6 del presente contratto, nonché su ogni altro compenso assoggettabile per legge a contribuzione percepito dal giornalista medesimo, un contributo contrattuale pari al 3,6% destinato dalla Federazione della Stampa anche ad assicurare l’erogazione di prestazioni sanitarie integrative del Servizio Sanitario Nazionale. A tal fine il predetto importo, maggiorato del contributo dell’1% calcolato sulla stessa base e a carico dell’azienda, deve essere mensilmente versato dalla stessa azienda a Casagit Salute Società Nazionale di Mutuo Soccorso dei giornalisti italiani “Xxxxxxx Xxxxx”, che provvede all’iscrizione del singolo giornalista interessato nello specifico Piano Sanitario individuato dalle parti sottoscrittrici del presente contratto - di concerto con Casagit Salute – dedicato ai rapporti di lavoro disciplinati dal CNLG FNSI- ANSO-FISC. Sarà costituito un comitato paritetico di coordinamento che provvederà a monitorarne l’applicazione, a verificare la regolarità contributiva delle aziende, l’andamento della gestione e a esaminare le problematiche che in merito dovessero emergere nel corso della vigenza del presente contratto. L’Azienda è tenuta a inviare mensilmente alla Casagit Salute l’elenco dei giornalisti in organico insieme alla denuncia di contribuzione e ad effettuare il versamento dei relativi contributi, nei termini e con le modalità indicate da Casagit Salute. Il giornalista può iscrivere a Casagit Salute i componenti del nucleo familiare nei limiti e secondo le modalità previste nella convenzione di cui sopra. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i giornalisti con rapporto di lavoro a tempo pieno e con retribuzione mensile non inferiore a € 1.300,00, salvo eventuale diversa regolamentazione prevista dal profilo.
CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?: III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio:
Rappresentanze sindacali unitarie Le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL costituiranno nei luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti le Rappresentanze Sindacali Unitarie - RSU - così come delineate negli accordi interconfederali sottoscritti dalla Associazioni stipulanti L'elezione delle RSU avverrà con le modalità e le procedure descritte nel successivo articolo 181.
Brevetti industriali e diritti d’autore Il Fornitore si assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l’Amministrazione e Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni e/o di Xx.Xx.Xx. S.p.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l’Amministrazione e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni e/o di Xx.Xx.Xx. S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati
Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede Le dichiarazioni volutamente inesatte o reticenti del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non avvenute in buona fede possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Tuttavia, l’omissione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, cosi come le inesatte dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità).
Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione. 2. L’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col RUP, consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
Collegio Sindacale Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due sindaci supplenti, nominati dall'Assemblea. L'Assemblea determina per tutta la durata dell'incarico il compenso dei membri del Collegio Sindacale. I sindaci durano in carica 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio di carica. Essi sono rieleggibili. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea dei soci in base alle disposizioni che seguono. In caso di assenza o impedimento del Presidente, lo sostituisce il sindaco effettivo più anziano per età. I membri del Collegio Sindacale sono scelti tra coloro che siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità indicati nel decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162 o comunque richiesti dalla normativa applicabile. Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma secondo, lett. B) e C) di tale decreto, si considerano strettamente attinenti a quello della Società i settori di attività ricompresi nella filiera del gas naturale e/o di altri idrocarburi, nonché le materie inerenti le discipline giuridiche, privatistiche e commerciali, le discipline economiche e quelle relative all'organizzazione aziendale. Ferme restando le situazioni di incompatibilità previste dalla legge, non possono essere nominati sindaci e, se eletti, decadono dall'incarico coloro che ricoprono la carica di sindaco effettivo in più di cinque società quotate nei mercati regolamentati italiani; in tale soglia non è da considerarsi la Società o le altre società del Gruppo Gas Plus. La nomina del Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste presentate da soci che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il [2,5]% del capitale sociale avente diritto di voto, con obbligo di comprovare contestualmente al deposito della lista, l'intestazione del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, mediante deposito di copia della certificazione rilasciata dagli intermediari abilitati. Ciascun socio nonché i soci appartenenti ad un medesimo Gruppo ed il coniuge, i parenti e gli affini entro il 4° grado di ciascun socio non possono, neppure per interposta persona o società fiduciaria, presentare o concorrere alla presentazione di più di una lista. Il predetto divieto di presentare o concorrere alla presentazione di più di una lista si applica anche ai soci che, direttamente o indirettamente, aderiscono ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto o al trasferimento di azioni o comunque ad accordi o patti, indipendentemente dalla loro validità, contemplati dalla normativa vigente ai fini della determinazione del livello di partecipazione in società quotate non superabile se non con il ricorso a offerte pubbliche di acquisto. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste presentate dovranno essere depositate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del collegio sindacale e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea. Unitamente a ciascuna lista dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto per ricoprire la carica di sindaco della Società. Con le dichiarazioni sarà depositato per ciascun candidato un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali. Al momento della nomina dei sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società. I membri del Collegio Xxxxxxxxx informano altresì la CONSOB e il pubblico circa i predetti incarichi. Le liste si articoleranno in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione dovrà essere individuato tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. La lista presentata senza l'osservanza delle prescrizioni di cui ai commi precedenti sarà considerata come non presentata. Il singolo socio, nonché tutti i soci appartenenti ad un medesimo Gruppo ed il coniuge, i parenti e gli affini entro il 4° grado di ciascun socio, potranno votare una sola lista. Potranno inoltre votare una sola lista anche i soci che, direttamente o indirettamente, aderiscono ad accordi relativi all'esercizio del diritto di voto o al trasferimento di azioni o comunque ad accordi o patti, indipendentemente dalla loro validità, contemplati dalla normativa vigente ai fini della determinazione del livello di partecipazione in società quotate non superabile se non con il ricorso a offerte pubbliche di acquisto. In caso di violazione da parte di un socio delle disposizioni di cui al presente comma, non si terrà conto del voto espresso da detto socio rispetto ad alcuna delle liste votate. In caso di violazione delle predette disposizioni da parte di un socio appartenente ad un Gruppo al quale appartengono anche altri soci, o da parte di un socio che, direttamente o indirettamente, aderisce ad uno dei predetti accordi, non si terrà conto del voto espresso da tutti i soci appartenenti a tale Gruppo o da tutti i soci che, direttamente o indirettamente, aderiscono a tali accordi rispetto ad alcuna delle liste votate. Risultano eletti: della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due sindaci effettivi e un sindaco supplente; il terzo sindaco effettivo e l'altro sindaco supplente saranno tratti in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista che avrà riportato il maggior numero di voti dopo la prima (di seguito la "Lista di Minoranza"). Il sindaco effettivo eletto dalla Lista di Minoranza sarà nominato Presidente del Collegio Sindacale. In caso di parità di voti, si ricorrerà al ballottaggio mediante nuova votazione da parte dell'intera Assemblea. Qualora venga proposta un'unica lista risulteranno eletti, a maggioranza, sindaci effettivi i primi tre candidati in ordine progressivo e sindaci supplenti il quarto e quinto candidato. In caso di mancata presentazione di liste, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge. Nel caso in cui vengano a mancare i requisiti previsti dalla legge vigente o dallo statuto con riferimento a ciascun sindaco, tale sindaco decade dalla carica. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni di legge o regolamentari applicabili, ivi inclusi i regolamenti Consob emanati in attuazione dell'art. 148 del D.lgs. n. 58/1998. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un sindaco effettivo, subentrerà il sindaco supplente individuato secondo il seguente meccanismo. In caso di cessazione di un sindaco eletto nella lista di maggioranza, subentrerà il sindaco supplente eletto nella medesima lista mentre, in caso di cessazione del sindaco effettivo eletto nella Lista di Minoranza, subentrerà il sindaco supplente eletto nella medesima lista, fermo restando che il Presidente del Collegio Sindacale dovrà essere uno dei sindaci eletti dalla Lista di Minoranza. In aggiunta a quanto sopra, a seguito di cessazione anticipata dalla carica di sindaco, l'Assemblea provvede alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei sindaci supplenti necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di cessazione anticipata dalla carica di sindaco nel modo seguente, assicurando in ogni caso alla minoranza la rappresentanza nel Collegio prevista dal presente articolo: - qualora occorra sostituire uno o più sindaci designati dalla minoranza, l'Assemblea li sostituirà, con voto a maggioranza relativa, scegliendoli fra i candidati indicati nella lista di cui facevano parte i sindaci da sostituire, i quali abbiano confermato almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione la propria candidatura, unitamente con le dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché all'esistenza dei requisiti prescritti per la carica. Uno dei sindaci così eletti verrà nominato Presidente del Collegio Sindacale; - qualora invece si debba provvedere alla sostituzione di uno o più sindaci eletti nella lista di maggioranza ovvero in mancanza di nominativi da proporre ai sensi del paragrafo che precede, la nomina del sindaco o dei sindaci con l'eventuale indicazione del Presidente del Collegio, avviene con votazione a maggioranza, senza vincolo di lista. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni. Per la validità della deliberazione è necessaria la presenza della maggioranza dei sindaci effettivi in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La partecipazione alle riunioni del Collegio Sindacale può avvenire qualora il Presidente ne accerti la necessità mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto delle condizioni di cui al precedente art. 10, ultimo comma. I poteri e i doveri del Collegio Sindacale sono quelli stabiliti dalla legge e dai regolamenti vigenti. Previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, ovvero almeno due sindaci effettivi, possono convocare, ai sensi di legge, l'Assemblea, e ciascun sindaco può convocare il Consiglio di Amministrazione o il Comitato Esecutivo, ove nominato. Il Collegio Sindacale può altresì deliberare, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri, l'azione sociale di responsabilità, ai sensi dell'art. 2393 cod. civ. Ai fini del presente art. 22, il termine "Gruppo" ha il significato indicato nell'ultimo comma dell'art. 15 del presente Statuto.