Copertura assicurativa. 8.1 Il Promotore è tenuto a garantire, secondo la legislazione vigente, il risarcimento dei danni subiti dai pazienti e riconducibili alla partecipazione alla Sperimentazione clinica, commisurato alla natura e alla portata dei rischi conseguenti. 8.2 Fatte salve le previsioni dell’art. 76 del Regolamento, della L. 8 marzo 2017, n. 24 e dei rispettivi provvedimenti attuativi, la copertura assicurativa fornita dal Promotore è garantita rispetto alle ipotesi di responsabilità civile del Promotore, dell’istituzione sanitaria sede della Sperimentazione, dello Sperimentatore principale, e degli altri Sperimentatori coinvolti presso il Centro dell'Ente. 8.3 a) Il Promotore dichiara di aver stipulato adeguata polizza assicurativa (n. ____, con la Compagnia ____) per la responsabilità civile verso terzi, a copertura del rischio di eventuali danni derivanti ai pazienti dalla partecipazione alla Sperimentazione di cui al presente contratto, secondo quanto previsto dal D.M. 14 luglio 2009. La polizza assicurativa è stata ritenuta dal Comitato Etico rispettosa dei termini di legge e adeguatamente tutelante i soggetti coinvolti nella Sperimentazione clinica. 8.3 b) L’Ente dichiara che i rischi di responsabilità civile verso terzi per eventuali danni derivanti ai pazienti dalla partecipazione alla Sperimentazione di cui al presente contratto, sono coperti dalla polizza generale da esso stipulata. La polizza assicurativa è stata ritenuta dal Comitato Etico rispettosa dei termini di legge e adeguatamente tutelante i soggetti coinvolti nella Sperimentazione clinica. 8.4 Il Promotore, con la firma del presente contratto, si fa carico delle conseguenze connesse a eventuali inadeguatezze, anche sopravvenute, della copertura assicurativa in argomento, integrandole ove necessario in coerenza con quanto previsto all’art. 8.1. 8.5 Il Promotore in particolare, nel caso in cui intenda recedere dal Contratto, garantisce che la Società assicuratrice assicuri in ogni caso la copertura dei soggetti già inclusi nello studio clinico anche per il prosieguo della Sperimentazione ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.M. 17/07/2009. 8.6 All’atto del sinistro, l’Ente è tenuto a comunicare l’esistenza di coperture assicurative per la responsabilità RCT Medical Malpractice (a copertura sia dell’Ente, sia del personale medico che ha somministrato il farmaco), ai sensi dell’articolo 1910 Codice civile.
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Samples: Clinical Trial Agreement, Clinical Trial Agreement, Clinical Trial Agreement
Copertura assicurativa. 8.1 Il Promotore è tenuto a garantire, secondo la legislazione vigente, il risarcimento dei danni subiti dai pazienti e riconducibili alla partecipazione alla Sperimentazione clinica, commisurato alla natura e alla portata dei rischi conseguenti.
8.2 Fatte salve le previsioni dell’art. 76 del Regolamento, della L. 8 marzo 2017, n. 24 e dei rispettivi provvedimenti attuativi, la copertura assicurativa fornita dal Promotore è garantita rispetto alle ipotesi di responsabilità civile del Promotore, dell’istituzione sanitaria sede della Sperimentazione, dello Sperimentatore principale, e degli altri Sperimentatori coinvolti presso il Centro dell'Ente.
8.3 a) Il Promotore dichiara di aver stipulato adeguata polizza assicurativa (n. ____, con la Compagnia ____) per la responsabilità civile verso terzi, a copertura del rischio di eventuali danni derivanti ai pazienti dalla partecipazione alla Sperimentazione di cui al presente contratto, secondo quanto previsto dal D.M. 14 luglio 2009. La polizza assicurativa è stata ritenuta dal Comitato Etico rispettosa dei termini di legge e adeguatamente tutelante i soggetti coinvolti nella Sperimentazione clinica.
8.3 b) L’Ente dichiara che i rischi di responsabilità civile verso terzi per eventuali danni derivanti ai pazienti dalla partecipazione alla Sperimentazione di cui al presente contratto, sono coperti dalla polizza generale da esso stipulata. La polizza assicurativa è stata ritenuta dal Comitato Etico rispettosa dei termini di legge e adeguatamente tutelante i soggetti coinvolti nella Sperimentazione clinica.
8.4 Il Promotore, con la firma del presente contratto, si fa carico delle conseguenze connesse a eventuali inadeguatezze, anche sopravvenute, della copertura assicurativa in argomento, integrandole ove necessario in coerenza con quanto previsto all’art. 8.1.
8.5 Il Promotore in particolare, nel caso in cui intenda recedere dal Contratto, garantisce che la Società assicuratrice assicuri in ogni caso la copertura dei soggetti già inclusi nello studio clinico anche per il prosieguo della Sperimentazione ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.M. 17/07/2009.
8.6 All’atto del sinistro, l’Ente è tenuto a comunicare l’esistenza di coperture assicurative per la responsabilità RCT Medical Malpractice (a copertura sia dell’Ente, sia del personale medico che ha somministrato il farmaco), ai sensi dell’articolo 1910 Codice codice civile.
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Copertura assicurativa. 8.1 Il Promotore è tenuto a garantire, secondo la legislazione vigente, il risarcimento dei danni subiti dai pazienti e riconducibili alla partecipazione alla Sperimentazione clinicasperimentazione clinica secondo il Protocollo, commisurato alla natura e alla portata dei rischi conseguenti.
8.2 Fatte salve le previsioni dell’art. dell’art 76 del Regolamento, della L. 8 marzo 2017, n. 24 e dei rispettivi provvedimenti attuativi, Regolamento per le sperimentazioni a basso livello di intervento la copertura assicurativa fornita dal Promotore è garantita garantisce rispetto alle ipotesi di responsabilità civile del Promotore, dell’istituzione sanitaria sede della Sperimentazione, dello Sperimentatore principale, e degli altri Sperimentatori coinvolti presso il Centro dell'Ente.
8.3 a) Il Promotore dichiara dichiara, con la firma del presente contratto, di aver stipulato adeguata polizza assicurativa (n. ____, con la Compagnia ____) per la responsabilità civile verso terzi, a copertura del rischio di eventuali danni derivanti ai pazienti dalla partecipazione alla Sperimentazione di cui al presente contrattoSperimentazione, secondo quanto previsto dal D.M. 14 luglio 2009. La polizza assicurativa è stata ritenuta dal Comitato Etico rispettosa dei termini di legge e adeguatamente tutelante i soggetti coinvolti nella Sperimentazione clinica.
8.3 b) L’Ente dichiara che i rischi di responsabilità civile verso terzi per eventuali danni derivanti ai pazienti dalla partecipazione alla Sperimentazione di cui al presente contratto, sono coperti dalla polizza generale da esso stipulata. La polizza assicurativa è stata ritenuta dal Comitato Etico rispettosa dei termini di legge e adeguatamente tutelante i soggetti coinvolti nella Sperimentazione clinicaSperimentazione.
8.4 Il Promotore, con la firma del presente contratto, si fa dichiara di farsi carico delle conseguenze connesse a eventuali inadeguatezze, anche sopravvenute, della copertura assicurativa in argomento, integrandole ove necessario in coerenza con quanto previsto all’art. 8.1.
8.5 Il Promotore in particolare, nel caso in cui intenda recedere dal Contratto, garantisce che la Società società assicuratrice assicuri in ogni caso la copertura dei soggetti già inclusi nello studio clinico anche per il prosieguo della Sperimentazione ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.M. 17/07/200914 luglio 2009.
8.6 All’atto del sinistro, l’Ente è tenuto a comunicare l’esistenza di coperture assicurative per la responsabilità RCT Medical Malpractice (a copertura sia dell’Ente, sia del personale medico che ha somministrato il farmaco), ai sensi dell’articolo 1910 Codice civile.
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Copertura assicurativa. 8.1 Il Promotore è tenuto a garantire, secondo la legislazione vigente, il risarcimento dei danni subiti dai pazienti e riconducibili alla partecipazione alla Sperimentazione clinicasperimentazione clinica secondo il Protocollo, commisurato alla natura e alla portata dei rischi conseguenti.
8.2 Fatte salve le previsioni dell’art. dell’art 76 del Regolamento, Regolamento e della L. 8 marzo 2017, n. 24 e dei rispettivi provvedimenti attuativi, la copertura assicurativa fornita dal Promotore è garantita garantisce rispetto alle ipotesi di responsabilità civile del Promotore, dell’istituzione sanitaria sede della Sperimentazione, dello Sperimentatore principale, e degli altri Sperimentatori coinvolti presso il Centro dell'Ente.
8.3 a(ove applicabile) Il Promotore dichiara dichiara, con la firma del presente contratto, di aver stipulato adeguata polizza assicurativa (n. ____, con la Compagnia ____) per la responsabilità civile verso terzi, a copertura del rischio di eventuali danni derivanti ai pazienti dalla partecipazione alla Sperimentazione di cui al presente contrattoSperimentazione, secondo quanto previsto dal D.M. 14 luglio 2009. La polizza assicurativa è stata ritenuta dal Comitato Etico rispettosa dei termini di legge e adeguatamente tutelante i soggetti coinvolti nella Sperimentazione clinica.
8.3 b) L’Ente dichiara che i rischi di responsabilità civile verso terzi per eventuali danni derivanti ai pazienti dalla partecipazione alla Sperimentazione di cui al presente contratto, sono coperti dalla polizza generale da esso stipulata. La polizza assicurativa è stata ritenuta dal Comitato Etico rispettosa dei termini di legge e adeguatamente tutelante i soggetti coinvolti nella Sperimentazione sperimentazione clinica.
8.4 Il Promotore, con la firma del presente contratto, si fa dichiara di farsi carico delle conseguenze connesse a eventuali inadeguatezze, anche sopravvenute, della copertura assicurativa in argomento, integrandole ove necessario in coerenza con quanto previsto all’art. 8.1.
8.5 Il Promotore in particolare, nel caso in cui intenda recedere dal Contratto, garantisce che la Società assicuratrice assicuri in ogni caso la copertura dei soggetti già inclusi nello studio clinico anche per il prosieguo della Sperimentazione ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.M. 17/07/200917/07/09.
8.6 All’atto del sinistro, l’Ente è tenuto a comunicare l’esistenza di coperture assicurative per la responsabilità RCT Medical Malpractice (a copertura sia dell’Ente, sia del personale medico che ha somministrato il farmaco), ai sensi dell’articolo 1910 Codice codice civile.
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Copertura assicurativa. 8.1 Il Promotore è tenuto a garantireconcessionario provvederà, secondo la legislazione vigenteprima dell'inizio della gestione, il risarcimento dei danni subiti dai pazienti e riconducibili alla partecipazione alla Sperimentazione clinicastipula, commisurato alla natura e alla portata dei rischi conseguenti.
8.2 Fatte salve le previsioni dell’art. 76 del Regolamentocon una primaria compagnia assicurativa, della L. 8 marzo 2017, n. 24 e dei rispettivi provvedimenti attuativi, di un contratto per la copertura assicurativa fornita dal Promotore è garantita rispetto alle ipotesi di responsabilità civile del Promotore, dell’istituzione sanitaria sede della Sperimentazione, dello Sperimentatore principale, e degli altri Sperimentatori coinvolti presso il Centro dell'Ente.
8.3 a) Il Promotore dichiara di aver stipulato adeguata polizza assicurativa (n. ____, con la Compagnia ____) per la responsabilità civile verso terziterzi (RCT-RCO) di tutti i rischi derivanti dalla gestione e dalle attività svolte all’interno della struttura in questione. Il massimale della polizza assicurativa non dovrà essere inferiore ad Euro 1.500.000,00.= per sinistro/persona/cose per ogni anno assicurativo per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e con massimale non inferiore ad Euro 1.500.000,00.= per sinistro/persona per ogni anno assicurativo per Responsabilità Civile per prestatori di lavoro (RCO). Il massimale si intende per ogni evento dannoso o sinistro, purché reclamato. Tale polizza dovrà prevedere espressa rinuncia alla rivalsa da parte dell’assicuratore nei confronti del Comune di Trieste ed inoltre il Comune di Trieste dovrà essere inserito, nella sua qualità di proprietario dell’immobile, come assicurato addizionale di polizza. Il concessionario provvederà inoltre a stipulare con primaria compagnia di assicurazioni un contratto di assicurazioni incendio a tutela dei beni dati in concessione dove si prevede la copertura per le seguenti partite assicurate: Fabbricati Euro 1.600.000,00.= ; Contenuto Euro 25.000,00.= ; Ricorso Terzi Euro 250.000,00.= . La polizza dovrà prevedere espressa rinuncia alla rivalsa nei confronti del rischio Comune di eventuali danni derivanti ai pazienti dalla partecipazione alla Sperimentazione Trieste ed inoltre dovrà espressamente essere indicato nel contratto che il beneficiario dell’indennizzo è il Comune di cui al Trieste in qualità di proprietario dei beni assicurati. Il concessionario sarà responsabile di verificare che tutte le ditte o società terze alle quali verranno affidati lavori, forniture, servizi e/o attività accessorie o commerciali, come previste dal presente contratto, secondo quanto previsto dal D.M. 14 luglio 2009. La polizza assicurativa è stata ritenuta dal Comitato Etico rispettosa dei termini di legge abbiano in corso idonee e adeguatamente tutelante i soggetti coinvolti nella Sperimentazione clinica.
8.3 b) L’Ente dichiara che i rischi sufficienti coperture assicurative di responsabilità civile verso terzi per eventuali danni derivanti ai pazienti dalla partecipazione alla Sperimentazione di cui al presente contratto, sono coperti dalla polizza generale da esso stipulata(RCT-RCO). La polizza assicurativa è stata ritenuta dal Comitato Etico rispettosa dei termini di legge e adeguatamente tutelante i soggetti coinvolti nella Sperimentazione clinica.
8.4 Il Promotore, con la firma del presente contratto, si fa carico delle conseguenze connesse a eventuali inadeguatezze, anche sopravvenute, possesso della copertura assicurativa in argomentonon pregiudica il risarcimento dei danni, integrandole ove necessario in coerenza con quanto previsto all’art. 8.1.
8.5 Il Promotore in particolareeventualmente provocati nel corso del servizio, nel caso in cui intenda recedere dal Contrattoper carenze del contratto assicurativo, garantisce che la Società assicuratrice assicuri in ogni caso la copertura dei soggetti già inclusi nello studio clinico anche per il prosieguo della Sperimentazione ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.M. 17/07/2009.
8.6 All’atto del sinistro, l’Ente è tenuto a comunicare l’esistenza di coperture assicurative insufficiente massimale nonché per la responsabilità RCT Medical Malpractice (a copertura sia dell’Enteprevisione di franchigie, sia scoperti e/o limiti di risarcimento. Le polizze dovranno essere mantenute in vigore per tutta la durata della concessione. Il concessionario dovrà inoltre trasmettere con cadenza annuale al Comune copia delle ricevute/quietanze attestanti il pagamento del personale medico che ha somministrato premio assicurativo od in alternativa regolare certificato di polizza. In caso di sinistro l’onere della denuncia all’autorità di P.S. compete al gestore, il farmaco), ai sensi dell’articolo 1910 Codice civilequale sarà tenuto ad informare tempestivamente il Comune.
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Copertura assicurativa. 8.1 Il Promotore è responsabile ed è tenuto a garantire, secondo la legislazione vigente, il risarcimento dei danni subiti dai pazienti e riconducibili alla partecipazione alla sperimentazione Sperimentazione clinicaclinica secondo il Protocollo, commisurato alla natura e alla portata dei rischi conseguenti.
8.2 . Fatte salve le previsioni dell’art. dell’Articolo 76 del Regolamento, Regolamento e della L. 8 marzo 2017, n. 24 dell’8 marzo 2017 e dei rispettivi provvedimenti attuativi, la copertura assicurativa fornita dal Promotore è garantita garantisce rispetto alle ipotesi di responsabilità civile del Promotore, dell’istituzione sanitaria sede della Sperimentazione, dello Sperimentatore principale, e degli altri Sperimentatori coinvolti presso il Centro dell'Ente.
8.3 a) Centro. Il Promotore dichiara dichiara, con la firma del presente contratto, di aver stipulato adeguata polizza assicurativa (n. ____, con la Compagnia ____) per la responsabilità civile verso terzi, a copertura del rischio di eventuali danni derivanti ai pazienti dalla partecipazione alla Sperimentazione di cui al presente contrattoSperimentazione, secondo quanto previsto dal D.M. del 14 luglio 2009. La polizza assicurativa è stata ritenuta dal Comitato Etico rispettosa dei termini di legge e adeguatamente tutelante i soggetti coinvolti nella Sperimentazione sperimentazione clinica.
8.3 b) L’Ente dichiara che i rischi di responsabilità civile verso terzi per eventuali danni derivanti ai pazienti dalla partecipazione alla Sperimentazione di cui al presente contratto, sono coperti dalla polizza generale da esso stipulata. La polizza assicurativa è stata ritenuta dal Comitato Etico rispettosa dei termini di legge e adeguatamente tutelante i soggetti coinvolti nella Sperimentazione clinica.
8.4 Il Promotore, con la firma del presente contratto, si fa dichiara di farsi carico delle conseguenze connesse a eventuali inadeguatezze, anche sopravvenute, della copertura assicurativa in argomento, integrandole ove necessario in coerenza con quanto previsto all’artall’Articolo 8.1. 8.1.
8.5 Il Promotore in particolare, nel caso in cui intenda recedere dal Contratto, garantisce che la Società assicuratrice assicuri in ogni caso la copertura dei soggetti già inclusi nello studio clinico anche per il prosieguo della Sperimentazione ai sensi dell'art. dell’Articolo 2 comma 3 del D.M. 17/07/2009.
8.6 All’atto del 14 luglio 2009. In caso di sinistro, l’Ente il Centro è tenuto a comunicare l’esistenza di coperture assicurative per la responsabilità RCT Medical Malpractice (a copertura sia dell’Entedel Centro, sia del personale medico che ha somministrato il farmaco), ai sensi dell’articolo dell’Articolo 1910 del Codice civileCivile. Relazione finale, titolarità e utilizzazione dei risultati Il Promotore si impegna a divulgare tutti i risultati dello studio anche qualora negativi. Il Promotore assume la responsabilità della preparazione del rapporto clinico finale e dell’invio entro i termini previsti dalla vigente normativa allo Sperimentatore principale e al Comitato Etico del riassunto dei risultati della Sperimentazione stessa. Indipendentemente dall’esito di una sperimentazione clinica, entro un anno (e sei mesi nel caso di studi pediatrici) dalla sua conclusione, il Promotore trasmette una sintesi dei risultati della sperimentazione alla banca dati EU secondo le modalità previste dall’Articolo 37.4 del Regolamento (UE) n. 536/2014. Tutti i dati, i risultati e le informazioni solo se in formato aggregato nonché i materiali utilizzati nell’esecuzione della Sperimentazione o, nel perseguimento degli obiettivi della stessa, sono di proprietà esclusiva del Promotore, salvo il diritto degli Sperimentatori, ricorrendone i presupposti, di esserne riconosciuti autori. A fronte di una procedura attivata dal Promotore per il deposito di una domanda di brevetto avente a oggetto invenzioni ricavate nel corso della Sperimentazione, l’Ente e lo Sperimentatore principale si impegnano a fornire al Promotore, con spese a carico di quest’ultimo, il supporto, anche documentale, utile a tal fine. L’Ente può utilizzare i dati e risultati della Sperimentazione, del cui trattamento è autonomo titolare ai sensi di legge, unicamente per i propri scopi istituzionali scientifici e di ricerca. Tale utilizzo non deve in alcun caso pregiudicare la segretezza degli stessi e la tutela brevettuale dei relativi diritti di proprietà intellettuale spettanti al Promotore. Le Parti riconoscono reciprocamente che resteranno titolari dei diritti di proprietà industriale e intellettuale relativi alle proprie pregresse conoscenze (background knowledge) e alle proprie conoscenze sviluppate o ottenute nel corso della Sperimentazione, ma a prescindere e indipendentemente dalla sua conduzione e dai suoi obiettivi (sideground knowledge). Le disposizioni del presente Xxxxxxxx resteranno valide ed efficaci anche dopo la risoluzione o la cessazione degli effetti del presente Contratto.
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Samples: Clinical Trial Agreement
Copertura assicurativa. 8.1 Il Promotore è tenuto a garantire, secondo la legislazione vigente, il risarcimento dei danni subiti dai pazienti e riconducibili alla partecipazione alla Sperimentazione clinica, commisurato alla natura e alla portata dei rischi conseguenti.
8.2 Fatte salve le previsioni dell’art1. 76 del Regolamento, della L. 8 marzo 2017, n. 24 e dei rispettivi provvedimenti attuativi, la Le aziende garantiscono una adeguata copertura assicurativa fornita dal Promotore è garantita rispetto alle ipotesi di della responsabilità civile del Promotoredi tutti i dirigenti della presente area, dell’istituzione sanitaria sede della Sperimentazione, dello Sperimentatore principale, e degli altri Sperimentatori coinvolti presso il Centro dell'Ente.
8.3 a) Il Promotore dichiara ivi comprese le spese di aver stipulato adeguata polizza assicurativa (n. ____, con la Compagnia ____) per la responsabilità civile verso terzi, a copertura del rischio di eventuali danni derivanti ai pazienti dalla partecipazione alla Sperimentazione di cui al presente contratto, secondo quanto previsto dal D.M. 14 luglio 2009. La polizza assicurativa è stata ritenuta dal Comitato Etico rispettosa dei termini di legge e adeguatamente tutelante i soggetti coinvolti nella Sperimentazione clinica.
8.3 b) L’Ente dichiara che i rischi di responsabilità civile verso terzi per eventuali danni derivanti ai pazienti dalla partecipazione alla Sperimentazione di cui al presente contratto, sono coperti dalla polizza generale da esso stipulata. La polizza assicurativa è stata ritenuta dal Comitato Etico rispettosa dei termini di legge e adeguatamente tutelante i soggetti coinvolti nella Sperimentazione clinica.
8.4 Il Promotore, con la firma del presente contratto, si fa carico delle conseguenze connesse a eventuali inadeguatezze, anche sopravvenute, della copertura assicurativa in argomento, integrandole ove necessario in coerenza con quanto previsto all’art. 8.1.
8.5 Il Promotore in particolare, nel caso in cui intenda recedere dal Contratto, garantisce che la Società assicuratrice assicuri in ogni caso la copertura dei soggetti già inclusi nello studio clinico anche per il prosieguo della Sperimentazione giudizio ai sensi dell'art. 2 25 del C.C.N.L. dell'8 giugno 2000 per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attività, ivi compresa la libera professione intramuraria, senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave.
2. Le aziende ed enti provvedono alla copertura degli oneri di cui al comma 1 con le risorse destinate a tal fine nei bilanci, incrementate con la trattenuta di misura pro-capite da un minimo di € 26,00 mensili (già previsti dall'art. 24, comma 3 del D.M. 17/07/2009C.C.N.L. dell'8 giugno 2000) ad un massimo di € 50,00, posta a carico di ciascun dirigente per la copertura di ulteriori rischi non coperti dalla polizza generale. La trattenuta decorre dall'entrata in vigore della polizza con la quale viene estesa al dirigente la copertura assicurativa citata.
8.6 All’atto 3. Le aziende ed enti informano i soggetti di cui all'art. 10 del sinistro, l’Ente è tenuto a comunicare l’esistenza C.C.N.L. 8 giugno 2000 di coperture assicurative quanto stabilito ai sensi del comma 2.
4. Sono falle salve eventuali iniziative regionali per la responsabilità RCT Medical Malpractice (a copertura sia dell’Ente, sia del personale medico che ha somministrato il farmaco), assicurativa attuale anche sulla base delle risultanze della Commissione istituita ai sensi dell’articolo 1910 Codice civiledell'ex art. 24 del C.C.N.L. 8 giugno 2000.
5. Le aziende attivano sistemi e strutture per la gestione dei rischi, anche tramite sistemi di valutazione e certificazione della qualità, volli a fornire strumenti organizzativi e tecnici adeguali per una corretta valutazione delle modalità di lavoro da parte dei professionisti nell'ottica di diminuire le potenzialità di errore e, quindi, di responsabilità professionale nonché di ridurre la complessiva sinistrosità delle strutture sanitarie, consentendo anche un più agevole confronto con il mercato assicurativo. Al fine di favorire tali processi le aziende ed enti informano le organizzazioni sindacali di cui all'art. 9 del C.C.N.L. dell'8 giugno 2000.
6. Sono disapplicali i commi da 1 a 4 dell'art. 24 del C.C.N.L. 8 giugno 2000. Nota esplicativa dell'art. 21 Le parti, a titolo di interpretazione autentica, chiariscono che l'espressione "ulteriori rischi" del comma 2 può significare tanto la copertura da parie del dirigente - mediante gli oneri a suo carico - di ulteriori rischi professionali derivanti dalla specifica attività svolta quanto la copertura dal rischio dell'azione di rivalsa da parie dell'azienda o ente in caso di accertamento di responsabilità per colpa grave.
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Copertura assicurativa. 8.1 Il Promotore è tenuto a garantire, secondo la legislazione vigente, il risarcimento dei danni subiti dai pazienti e riconducibili alla loro partecipazione alla Sperimentazione clinica, secondo il Protocollo, commisurato alla natura e alla portata dei rischi conseguenti.
8.2 Fatte salve le previsioni dell’art. dell’art 76 del Regolamento, Regolamento e della L. Legge 8 marzo 2017, n. 24 e dei rispettivi provvedimenti attuativi, la copertura assicurativa fornita dal Promotore è garantita garantisce rispetto alle ipotesi di responsabilità civile del Promotore, dell’istituzione sanitaria sede della Sperimentazione, dello Sperimentatore principalePrincipale, e degli altri Sperimentatori coinvolti presso il Centro dell'Entedell’Ente.
8.3 a) Il Promotore dichiara di aver ha stipulato adeguata polizza assicurativa (n. ____ITLSCR00324, con la Compagnia ____Chubb European Group SE) per la responsabilità civile verso terzi, a copertura del rischio di eventuali danni derivanti ai pazienti dalla partecipazione alla Sperimentazione di cui al presente contrattoSperimentazione, secondo quanto previsto dal D.M. 14 luglio 2009. La polizza assicurativa è stata ritenuta dal Comitato Etico rispettosa dei termini di legge e adeguatamente tutelante i soggetti coinvolti nella Sperimentazione clinicaAttachment A of the expenses incurred in relation to the Trial prior to receipt of the notice of termination, and to payment for the services rendered in accordance with the Protocol and this Agreement, proportionately to the activities completed up until the time of termination. The Entity shall repay the CRO any amounts already paid in relation to activities that were not completed.
8.3 b) L’Ente dichiara che i rischi di responsabilità civile verso terzi per eventuali danni derivanti ai pazienti dalla partecipazione alla Sperimentazione di cui al presente contratto, sono coperti dalla polizza generale da esso stipulata. La polizza assicurativa è stata ritenuta dal Comitato Etico rispettosa dei termini di legge e adeguatamente tutelante i soggetti coinvolti nella Sperimentazione clinica.
8.4 Il Promotore, con la firma del presente contratto, si fa carico delle conseguenze connesse a eventuali inadeguatezze, anche sopravvenute, della copertura assicurativa in argomento, integrandole ove necessario in coerenza con quanto previsto all’art. 8.1.
8.5 Il Promotore in particolare, nel caso in cui intenda recedere dal Contratto, garantisce che la Società assicuratrice assicuri in ogni caso la copertura dei soggetti già inclusi nello studio clinico anche per il prosieguo della Sperimentazione ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.M. 17/07/2009.
8.6 All’atto del sinistro, l’Ente è tenuto a comunicare l’esistenza di coperture assicurative per la responsabilità RCT Medical Malpractice (a copertura sia dell’Ente, sia del personale medico che ha somministrato il farmaco), ai sensi dell’articolo 1910 Codice civile.
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Samples: Contract for Study Authorization
Copertura assicurativa. 8.1 Il Promotore L’aggiudicatario è tenuto a garantire, secondo la legislazione vigente, il risarcimento responsabile nei confronti del Comune di Pula dell’esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto. E’ altresì responsabile nei confronti del Comune di Pula e dei terzi dei danni subiti dai pazienti di qualsiasi natura, materiali o patrimoniali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e riconducibili connessi all’esecuzione del contratto, anche se derivanti dall’operato dei suoi dipendenti e consulenti A tal fine, l’impresa stazione dovrà possedere: - Polizza di Responsabilità Civile Professionale: riferita alla partecipazione alla Sperimentazione clinica, commisurato alla natura e alla portata dei rischi conseguenti.
8.2 Fatte salve le previsioni dell’art. 76 del Regolamento, della L. 8 marzo 2017, n. 24 e dei rispettivi provvedimenti attuativi, la copertura assicurativa fornita dal Promotore è garantita rispetto alle ipotesi di responsabilità civile professionale derivante all’Assicurato (gestore del Promotoreservizio sopra indicato) anche per danni patrimoniali cagionati a terzi, dell’istituzione sanitaria sede della Sperimentazionecompreso il Comune di Pula, dello Sperimentatore principalealtresì per fatto delle persone di cui deve rispondere in relazione all’esercizio dell’attività sopra descritta, e degli altri Sperimentatori coinvolti presso il Centro dell'Ente.
8.3 a) che dovrà essere inserita nel contratto di assicurazione come “Oggetto dell’attività”. Il Promotore dichiara massimale deve essere di aver stipulato adeguata polizza assicurativa (n. ____almeno Euro 1.000.000,00 per sinistro, con la Compagnia ____) validità temporale relativa a richieste di risarcimento pervenute durante il periodo di validità del contratto inerenti fatti verificatisi durante il medesimo periodo e denunciati non oltre 24 mesi dalla cessazione del contratto. Le estensioni di garanzia sono le seguenti: - danni da interruzione di esercizio; - multe ammende e sanzioni inflitte a terzi per la responsabilità civile verso terzi, a copertura del rischio di eventuali danni derivanti ai pazienti dalla partecipazione alla Sperimentazione fatti imputabili all’assicurato od alle persone di cui al presente contrattodeve rispondere; - inosservanza obblighi legge 196/03 e Regolamento (UE) 2016/679 e D.lgs 81/2008; - perdita e distruzione di atti e documenti. - il Comune di Pula dovrà essere considerato Terzo a tutti gli effetti così come i suoi amministratori e dipendenti; - rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Pula, secondo quanto previsto dal D.M. 14 luglio 2009suoi amministratori e dipendenti; - RC derivante da inosservanza del D. Lgs. La polizza assicurativa è stata ritenuta dal Comitato Etico rispettosa 81/2008 e del Regolamento europeo in materia di protezione dei termini di legge e adeguatamente tutelante i soggetti coinvolti nella Sperimentazione clinica.
8.3 b) L’Ente dichiara che dati personali (Regolamento UE/2016/679); - Polizza Tutti i rischi dell’informatica: attivata per danni materiali e diretti alle strumentazioni elettroniche da qualsiasi evento, compreso virus informatici, furto, perdita e manipolazione di responsabilità civile verso terzi archivi e programmi, maggiori costi e supporto dati. L'importo da garantire dovrà essere valutato in base al valore delle apparecchiature della Società che vincerà l’appalto e che utilizzerà le proprie apparecchiature elettroniche. Il Comune di Pula verrà quindi sempre tenuto indenne per eventuali danni derivanti ai pazienti dalla partecipazione imputabili alla Sperimentazione di cui al presente contratto, sono Ditta aggiudicataria e non coperti dalla polizza generale da esso stipulata. La sua polizza assicurativa è stata ritenuta dal Comitato Etico rispettosa dei termini di legge e adeguatamente tutelante i soggetti coinvolti nella Sperimentazione clinicada eventuali azioni legali promosse da terzi.
8.4 Il Promotore, con la firma del presente contratto, si fa carico delle conseguenze connesse a eventuali inadeguatezze, anche sopravvenute, della copertura assicurativa in argomento, integrandole ove necessario in coerenza con quanto previsto all’art. 8.1.
8.5 Il Promotore in particolare, nel caso in cui intenda recedere dal Contratto, garantisce che la Società assicuratrice assicuri in ogni caso la copertura dei soggetti già inclusi nello studio clinico anche per il prosieguo della Sperimentazione ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.M. 17/07/2009.
8.6 All’atto del sinistro, l’Ente è tenuto a comunicare l’esistenza di coperture assicurative per la responsabilità RCT Medical Malpractice (a copertura sia dell’Ente, sia del personale medico che ha somministrato il farmaco), ai sensi dell’articolo 1910 Codice civile.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Copertura assicurativa. 8.1 Il Promotore è tenuto a garantire, secondo la legislazione vigente, il risarcimento dei danni subiti dai pazienti e riconducibili alla partecipazione alla Sperimentazione clinica, commisurato alla natura e alla portata dei rischi conseguenti.
8.2 Fatte salve le previsioni dell’art. 76 del Regolamento, della L. 8 marzo 2017, n. 24 e dei rispettivi provvedimenti attuativi, la copertura assicurativa fornita dal Promotore è garantita rispetto alle ipotesi di responsabilità civile del Promotore, dell’istituzione sanitaria sede della Sperimentazione, dello Sperimentatore principale, e degli altri Sperimentatori coinvolti presso il Centro dell'Ente.
8.3 a) Il Promotore dichiara di aver stipulato adeguata polizza assicurativa (n. ____, con la Compagnia ____) per la responsabilità civile verso terzi, a copertura del rischio di eventuali danni derivanti ai pazienti dalla partecipazione alla Sperimentazione di cui al presente contratto, secondo quanto previsto dal D.M. 14 luglio 2009. La polizza assicurativa è stata ritenuta dal Comitato Etico rispettosa dei termini di legge e adeguatamente tutelante i soggetti coinvolti nella Sperimentazione clinica.
8.3 b) L’Ente dichiara che i rischi di responsabilità civile verso terzi per eventuali danni derivanti ai pazienti dalla partecipazione alla Sperimentazione di cui al presente contratto, sono coperti dalla polizza generale da esso stipulata. La polizza assicurativa è stata ritenuta dal Comitato Etico rispettosa dei termini di legge e adeguatamente tutelante i soggetti coinvolti nella Sperimentazione clinica.
8.4 Il Promotore, con la firma del presente contratto, si fa carico delle conseguenze connesse a eventuali inadeguatezze, anche sopravvenute, della copertura assicurativa in argomento, integrandole ove necessario in coerenza con quanto previsto all’art. 8.1.
8.5 Il Promotore in particolare, nel caso in cui intenda recedere dal Contratto, garantisce che la Società assicuratrice assicuri in ogni caso la copertura dei soggetti già inclusi nello studio clinico anche per il prosieguo della Sperimentazione ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.M. 17/07/2009.
8.6 All’atto del sinistro, l’Ente è tenuto a comunicare l’esistenza l’eventuale esistenza di coperture assicurative per la responsabilità RCT Medical Malpractice (a copertura sia dell’Ente, sia del personale medico che ha somministrato il farmaco), ai sensi dell’articolo 1910 Codice codice civile.
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Samples: Clinical Trial Agreement
Copertura assicurativa. 8.1 Il Promotore è tenuto a garantire, secondo la legislazione vigente, il risarcimento dei danni subiti dai pazienti e riconducibili alla partecipazione alla Sperimentazione clinicasperimentazione clinica secondo il Protocollo, commisurato alla natura e alla portata dei rischi conseguenti.
8.2 Fatte salve le previsioni dell’art. 76 del Regolamento, della L. 8 marzo 2017, n. 24 e dei rispettivi provvedimenti attuativi, la copertura assicurativa fornita dal Promotore è garantita rispetto alle ipotesi di responsabilità civile del Il Promotore, dell’istituzione sanitaria sede della Sperimentazione, dello Sperimentatore principale, e degli altri Sperimentatori coinvolti presso il Centro dell'Ente.
8.3 a) Il Promotore /CRO dichiara di aver stipulato adeguata polizza assicurativa (n. ____, con la Compagnia ____) per la responsabilità civile verso terzi, a copertura del rischio di eventuali danni derivanti ai pazienti dalla partecipazione alla Sperimentazione di cui al presente contrattoSperimentazione, secondo quanto previsto dal D.M. 14 luglio 2009). La polizza assicurativa è stata ritenuta dal Comitato Etico rispettosa dei termini di legge e adeguatamente tutelante i soggetti coinvolti nella Sperimentazione clinica.
8.3 b) L’Ente dichiara che i rischi Fatte salve le previsioni dell’art 76 del Regolamento e della L. 8 marzo 2017, n. 24 e dei rispettivi provvedimenti attuativi, la copertura assicurativa fornita dal Promotore garantisce rispetto alle ipotesi di responsabilità civile verso terzi per eventuali danni derivanti ai pazienti dalla partecipazione alla Sperimentazione di cui al presente contrattodel Promotore, sono coperti dalla polizza generale da esso stipulata. La polizza assicurativa è stata ritenuta dal Comitato Etico rispettosa dei termini di legge dell’istituzione sanitaria sede della Sperimentazione, dello Sperimentatore principale, e adeguatamente tutelante i soggetti degli altri Sperimentatori coinvolti nella Sperimentazione clinicapresso il Centro dell'Ente.
8.4 Il Promotore, con la firma del presente contratto, Promotore si fa carico delle conseguenze connesse a eventuali inadeguatezze, anche sopravvenute, della copertura assicurativa in argomento, integrandole ove necessario in coerenza con quanto previsto all’art. 8.1.
8.5 Il Promotore in particolare, nel caso in cui intenda recedere dal Contratto, garantisce che la Società assicuratrice assicuri in ogni caso la copertura dei soggetti già inclusi nello studio clinico anche per il prosieguo della Sperimentazione ai sensi dell'art. 2 comma 3 III del D.M. 17/07/200917/07/09.
8.6 All’atto del sinistro, l’Ente è tenuto a comunicare l’esistenza di coperture assicurative per la responsabilità RCT Medical Malpractice (a copertura sia dell’Ente, sia del personale medico che ha somministrato il farmaco), ai sensi dell’articolo 1910 Codice codice civile. (per gli studi osservazionali) Le Parti riconoscono che, trattandosi di studio osservazionale senza procedure diagnostiche e/o terapeutiche divergenti dalla normale pratica clinica, ai sensi della Determinazione AIFA del 20/03/2008, non è necessario stipulare specifica polizza assicurativa per la responsabilità civile verso i pazienti, la cui copertura ricade nel programma di gestione del rischio nell’ambito della normale pratica clinica.
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Samples: Clinical Trial Agreement
Copertura assicurativa. 8.1 Il Promotore 1. I dipendenti sono coperti da apposita polizza as- sicurativa per i danni involontariamente arrecati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti materiali a beni tangibili, nello svolgimento delle mansioni e delle competenze per conto delle Società del Gruppo FS. La garanzia è tenuto a garantireestesa alla responsabilità dei CEL, secondo la legislazione vigentedei Pro- gettisti, il risarcimento dei danni subiti dai pazienti Validatori e riconducibili alla partecipazione alla Sperimentazione clinica, commisurato alla natura e alla portata dei rischi conseguentiDirettori lavori.
8.2 Fatte salve le previsioni dell’art2. 76 I dipendenti che si trovano per conto delle So- cietà del RegolamentoGruppo FS alla guida di autovetture, della L. 8 marzo 2017motocicli e ciclomotori di loro proprietà, n. 24 e dei rispettivi provvedimenti attuativi, la godono di una copertura assicurativa fornita dal Promotore è garantita rispetto alle ipotesi di responsabilità civile del Promotore, dell’istituzione sanitaria sede della Sperimentazione, dello Sperimentatore principale, e degli altri Sperimentatori coinvolti presso il Centro dell'Ente.
8.3 a) Il Promotore dichiara di aver stipulato adeguata polizza assicurativa (n. ____, con la Compagnia ____) as- sicurativa per la responsabilità civile verso terzi, a integrativa della copertura del rischio di eventuali danni derivanti ai pazienti offerta dalla partecipazione alla Sperimentazione di cui al presente contratto, secondo quanto previsto dal D.M. 14 luglio 2009. La polizza assicurativa è stata ritenuta dal Comitato Etico rispettosa dei termini RCA di legge e adeguatamente tutelante i soggetti coinvolti nella Sperimentazione clinica.
8.3 b) L’Ente dichiara che i rischi sino al massi- male previsto dalla stessa polizza, nonché di responsabilità civile verso terzi una speci- fica copertura Kasko per eventuali danni derivanti ai pazienti dalla partecipazione alla Sperimentazione di cui al presente contratto, sono coperti dalla polizza generale da esso stipulata. La polizza assicurativa è stata ritenuta dal Comitato Etico rispettosa dei termini di legge e adeguatamente tutelante i soggetti coinvolti nella Sperimentazione clinicaproprio mezzo.
8.4 3. Il Promotore, con la firma del presente contratto, si fa carico delle conseguenze connesse a eventuali inadeguatezze, anche sopravvenute, della copertura assicurativa in argomento, integrandole ove necessario in coerenza con quanto previsto all’art. 8.1.
8.5 Il Promotore in particolare, nel caso in cui intenda recedere dal Contratto, garantisce che la Società assicuratrice assicuri in ogni caso la copertura dei soggetti già inclusi nello studio clinico anche per il prosieguo della Sperimentazione ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.M. 17/07/2009.
8.6 All’atto del sinistro, l’Ente è tenuto a comunicare l’esistenza Gruppo FS dispone di coperture assicurative per la responsabilità RCT Medical Malpractice (i danni ai propri beni; pertanto, i risarcimenti e gli ad- debiti a copertura carico dei dipendenti sia dell’Entea seguito di ordinanza o sentenza dell’Autorità Giudiziaria, anche a titolo di prov- visionale, sia a seguito di costituzione in mora da parte delle Società del Gruppo FS, per danni rimborsabili dal Fondo di Solidarietà di cui al punto 3 del successivo art. 22, verranno calcolati sulla base delle franchigie esistenti sulle polizze in essere.
4. Relativamente alle problematiche di cui al prece- dente punto 3, connesse alla copertura dei danni verso terzi, il Gruppo FS farà in modo di evitare che le parti civili si costituiscano nel giudizio penale a carico dei dipen- denti.
5. Il Gruppo FS garantisce, inoltre, con una speci- fica copertura assicurativa, l’assistenza legale diretta e indiretta per il personale medico che ha somministrato il farmaco)rimasto vittima di aggressione, ai sensi dell’articolo 1910 Codice civileda parte di soggetti terzi, durante lo svolgimento della pro- pria prestazione lavorativa, ovvero nel caso di interventi a salvaguardia di beni appartenenti alle Società del Gruppo. Tale copertura assicurativa viene attivata all’esito della procedura aziendale sull’ammissibilità della richie- sta.
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Copertura assicurativa. 8.1 Il Promotore è tenuto a garantire, secondo la legislazione vigente, il risarcimento dei danni subiti dai pazienti e riconducibili alla partecipazione alla Sperimentazione clinicaclinica secondo il Protocollo, commisurato alla natura e alla portata dei rischi conseguenti.
8.2 Fatte salve le previsioni dell’art. dell’art 76 del Regolamento, Regolamento e della L. 8 marzo 2017, n. 24 e dei rispettivi provvedimenti attuativi, la copertura assicurativa fornita dal Promotore è garantita garantisce rispetto alle ipotesi di responsabilità civile del Promotore, dell’istituzione sanitaria sede della Sperimentazione, dello Sperimentatore principale, e degli altri Sperimentatori coinvolti presso il Centro dell'Entedi sperimentazione.
8.3 a(ove applicabile) Il Promotore dichiara dichiara, con la firma del presente contratto, di aver stipulato adeguata polizza assicurativa (n. ____, con la Compagnia ____) per la responsabilità civile verso terzi, a copertura del rischio di eventuali danni derivanti ai pazienti dalla partecipazione alla Sperimentazione di cui al presente contrattoSperimentazione, secondo quanto previsto dal D.M. 14 luglio 2009. La polizza assicurativa è stata ritenuta dal Comitato Etico rispettosa dei termini di legge e adeguatamente tutelante i soggetti coinvolti nella Sperimentazione clinica.
8.3 b) L’Ente dichiara che i rischi di responsabilità civile verso terzi per eventuali danni derivanti ai pazienti dalla partecipazione alla Sperimentazione di cui al presente contratto, sono coperti dalla polizza generale da esso stipulata. La polizza assicurativa è stata ritenuta dal Comitato Etico rispettosa dei termini di legge e adeguatamente tutelante i soggetti coinvolti nella Sperimentazione clinica.
8.4 Il Promotore, con la firma del presente contratto, si fa dichiara di farsi carico delle conseguenze connesse a eventuali inadeguatezze, anche sopravvenute, della copertura assicurativa in argomento, integrandole ove necessario in coerenza con quanto previsto all’art. 8.1.
8.5 Il Promotore in particolare, nel caso in cui intenda recedere dal Contratto, garantisce che la Società assicuratrice assicuri in ogni caso la copertura dei soggetti già inclusi nello studio clinico anche per il prosieguo della Sperimentazione ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.M. 17/07/200917/07/09.
8.6 All’atto del sinistro, l’Ente l’IRCCS-AOU è tenuto a comunicare l’esistenza l’eventuale esistenza di coperture assicurative per la responsabilità RCT Medical Malpractice MedicalMalpractice (a copertura sia dell’Entedell’IRCCS-AOU, sia del personale medico che ha somministrato il farmaco), ai sensi dell’articolo 1910 Codice codice civile.
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Samples: Clinical Trial Agreement
Copertura assicurativa. 8.1 Il Promotore è tenuto a garantire, secondo la legislazione vigente, il risarcimento dei danni subiti dai pazienti e riconducibili alla partecipazione alla Sperimentazione clinicasperimentazione clinica secondo il Protocollo, commisurato alla natura e alla portata dei rischi conseguenti.
8.2 Fatte salve le previsioni dell’art. dell’art 76 del Regolamento, Regolamento e della L. 8 marzo 2017, n. 24 e dei rispettivi provvedimenti attuativi, la copertura assicurativa fornita dal Promotore è garantita garantisce rispetto alle ipotesi di responsabilità civile del Promotore, dell’istituzione sanitaria sede della Sperimentazione, dello Sperimentatore principale, e degli altri Sperimentatori coinvolti presso il Centro dell'Ente.
8.3 a) Il Promotore dichiara dichiara, con la firma del presente contratto, di aver stipulato adeguata polizza assicurativa (n. ____ITLSCR09918, con la Compagnia ____Chubb European Group SE) per la responsabilità civile verso terzi, a copertura del rischio di eventuali danni derivanti ai pazienti dalla partecipazione alla Sperimentazione di cui al presente contrattoSperimentazione, secondo quanto previsto dal D.M. 14 luglio 2009. La polizza assicurativa è stata ritenuta dal Comitato Etico rispettosa dei termini di legge e adeguatamente tutelante i soggetti coinvolti nella Sperimentazione clinica.
8.3 b) L’Ente dichiara che i rischi di responsabilità civile verso terzi per eventuali danni derivanti ai pazienti dalla partecipazione alla Sperimentazione di cui al presente contratto, sono coperti dalla polizza generale da esso stipulata. La polizza assicurativa è stata ritenuta dal Comitato Etico rispettosa dei termini di legge e adeguatamente tutelante i soggetti coinvolti nella Sperimentazione sperimentazione clinica.
8.4 Il Promotore, con la firma del presente contratto, si fa dichiara di farsi carico delle conseguenze connesse a eventuali inadeguatezze, anche sopravvenute, della copertura assicurativa in argomento, integrandole ove necessario in coerenza con quanto previsto all’art. 8.1.
8.5 Il Promotore in particolare, nel caso in cui intenda recedere dal Contratto, garantisce che la Società assicuratrice assicuri in ogni caso la copertura dei soggetti già inclusi nello studio clinico anche per il prosieguo della Sperimentazione ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.M. 17/07/200917/07/09.
8.6 All’atto del sinistro, l’Ente è tenuto a comunicare l’esistenza di coperture assicurative per la responsabilità RCT Medical Malpractice (a copertura sia dell’Ente, sia del personale medico che ha somministrato il farmaco), ai sensi dell’articolo 1910 Codice codice civile.
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Samples: Clinical Trial Agreement (Cta)
Copertura assicurativa. 8.1 Il Promotore è tenuto a garantire, secondo la legislazione vigente, il risarcimento dei danni subiti dai pazienti e riconducibili alla partecipazione alla Sperimentazione clinicasperimentazione clinica secondo il Protocollo, commisurato alla natura e alla portata dei rischi conseguenti.
8.2 Fatte salve le previsioni dell’art. dell’art 76 del Regolamento, Regolamento e della L. 8 marzo 2017, n. 24 e dei rispettivi provvedimenti attuativi, la copertura assicurativa fornita dal Promotore è garantita garantisce rispetto alle ipotesi di responsabilità civile del Promotore, dell’istituzione sanitaria sede della Sperimentazione, dello Sperimentatore principale, e degli altri Sperimentatori coinvolti presso il Centro dell'Ente.
8.3 a(ove applicabile) Il Promotore dichiara dichiara, con la firma del presente contratto, di aver stipulato adeguata polizza assicurativa (n. ____, con la Compagnia _____ ) per la responsabilità civile verso terzi, a copertura del rischio di eventuali danni derivanti ai pazienti dalla partecipazione alla Sperimentazione di cui al presente contrattoSperimentazione, secondo quanto previsto dal D.M. 14 luglio 2009. La polizza assicurativa è stata ritenuta dal Comitato Etico rispettosa dei termini di legge e adeguatamente tutelante i soggetti coinvolti nella Sperimentazione clinica.
8.3 b) L’Ente dichiara che i rischi di responsabilità civile verso terzi per eventuali danni derivanti ai pazienti dalla partecipazione alla Sperimentazione di cui al presente contratto, sono coperti dalla polizza generale da esso stipulata. La polizza assicurativa è stata ritenuta dal Comitato Etico rispettosa dei termini di legge e adeguatamente tutelante i soggetti coinvolti nella Sperimentazione sperimentazione clinica.
8.4 Il Promotore, con la firma del presente contratto, si fa dichiara di farsi carico delle conseguenze connesse a eventuali inadeguatezze, anche sopravvenute, della copertura assicurativa in argomento, integrandole ove necessario in coerenza con quanto previsto all’art. 8.1.
8.5 Il Promotore in particolare, nel caso in cui intenda recedere dal Contratto, garantisce che la Società assicuratrice assicuri in ogni caso la copertura dei soggetti già inclusi nello studio clinico anche per il prosieguo della Sperimentazione ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.M. 17/07/200917/07/09.
8.6 All’atto del sinistro, l’Ente è tenuto a comunicare l’esistenza di coperture assicurative per la responsabilità RCT Medical Malpractice (a copertura sia dell’Ente, sia del personale medico che ha somministrato il farmaco), ai sensi dell’articolo 1910 Codice codice civile.
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Samples: Clinical Trial Agreement
Copertura assicurativa. 8.1 1. La Provincia ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, imputabili a negligenze, errori ed omissioni commessi dal Broker nell'espletamento del servizio. Per tale motivo è richiesto che il Broker sia in possesso di polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per negligenza, errori ed omissioni, come previsto dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. La polizza deve coprire la responsabilità professionale derivante dal fatto dei dipendenti e collaboratori anche occasionali.
2. La polizza deve prevedere un massimale non inferiore ad € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila). Copia della polizza deve essere fornita al Committente prima della stipula del contratto, o comunque prime dell’inizio del servizio.
3. Il Promotore Broker deve assicurarne la validità per tutta la durata dell’incarico; a tal fine è tenuto a garantirepresentare, secondo in occasione delle successive scadenze contrattualmente previste per la legislazione vigentecorresponsione del premio assicurativo, il risarcimento dei danni subiti dai pazienti e riconducibili alla partecipazione alla Sperimentazione clinica, commisurato alla natura e alla portata dei rischi conseguentila documentazione debitamente quietanzata attestante l’avvenuto pagamento del premio stesso.
8.2 Fatte salve le previsioni dell’art4. 76 del RegolamentoLa Provincia ha diritto, della L. 8 marzo 2017in ogni caso, n. 24 e dei rispettivi provvedimenti attuativial risarcimento di tutti i danni che eventualmente subisse per cause imputabili al Broker, la copertura assicurativa fornita dal Promotore è garantita rispetto alle ipotesi anche laddove superassero il massimale di responsabilità civile del Promotore, dell’istituzione sanitaria sede della Sperimentazione, dello Sperimentatore principale, e degli altri Sperimentatori coinvolti presso il Centro dell'Entepolizza.
8.3 a) 5. Il Promotore dichiara di aver stipulato adeguata polizza assicurativa (n. ____, con la Compagnia ____) per la responsabilità civile verso terzi, a copertura del rischio Broker risponde di eventuali danni derivanti causati, anche se rilevati dopo la scadenza del contratto di cui alla presente procedura d’appalto.
6. Il Broker deve dimostrare di aver aderito, ai pazienti dalla partecipazione alla Sperimentazione sensi dell’art. 115 comma 1 Decreto X.xx n. 209/2005, al fondo di garanzia costituito presso la CONSAP per risarcire il danno patrimoniale derivante dall’esercizio dell’attività di mediatore che non sia stato risarcito attraverso la polizza di cui al presente comma 2. Copia del versamento deve essere fornita al Committente prima della stipula del contratto, secondo quanto previsto dal D.M. 14 luglio 2009. La polizza assicurativa è stata ritenuta dal Comitato Etico rispettosa dei termini di legge e adeguatamente tutelante i soggetti coinvolti nella Sperimentazione clinicao comunque prime dell’inizio del servizio.
8.3 b) L’Ente dichiara che i rischi di responsabilità civile verso terzi per eventuali danni derivanti ai pazienti dalla partecipazione alla Sperimentazione di cui al presente contratto, sono coperti dalla polizza generale da esso stipulata. La polizza assicurativa è stata ritenuta dal Comitato Etico rispettosa dei termini di legge e adeguatamente tutelante i soggetti coinvolti nella Sperimentazione clinica.
8.4 Il Promotore, con la firma del presente contratto, si fa carico delle conseguenze connesse a eventuali inadeguatezze, anche sopravvenute, della copertura assicurativa in argomento, integrandole ove necessario in coerenza con quanto previsto all’art. 8.1.
8.5 Il Promotore in particolare, nel caso in cui intenda recedere dal Contratto, garantisce che la Società assicuratrice assicuri in ogni caso la copertura dei soggetti già inclusi nello studio clinico anche per il prosieguo della Sperimentazione ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.M. 17/07/2009.
8.6 All’atto del sinistro, l’Ente è tenuto a comunicare l’esistenza di coperture assicurative per la responsabilità RCT Medical Malpractice (a copertura sia dell’Ente, sia del personale medico che ha somministrato il farmaco), ai sensi dell’articolo 1910 Codice civile.
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Samples: Servizi Di Consulenza E Intermediazione Assicurativa
Copertura assicurativa. 8.1 Il Promotore è tenuto a garantire1. La Proponente, secondo la legislazione vigenteprima dell’inizio delle attività, il risarcimento dei danni subiti dai pazienti e riconducibili alla partecipazione alla Sperimentazione clinica, commisurato alla natura e alla portata dei rischi conseguenti.
8.2 Fatte salve le previsioni dell’art. 76 del Regolamento, della L. 8 marzo 2017, n. 24 e dei rispettivi provvedimenti attuativi, la copertura assicurativa fornita dal Promotore è garantita rispetto alle ipotesi di responsabilità civile del Promotore, dell’istituzione sanitaria sede della Sperimentazione, dello Sperimentatore principale, e degli altri Sperimentatori coinvolti presso il Centro dell'Ente.
8.3 a) Il Promotore dichiara deve dimostrare di aver stipulato adeguata polizza assicurativa (n. ____, con la Compagnia ____) per la responsabilità civile verso terzi, a copertura del rischio di eventuali danni derivanti ai pazienti dalla partecipazione alla Sperimentazione adempiuto agli obblighi assicurativi di cui al presente contrattoall’art. 18 del D.Lgs. n. 117 del 3/7/2017 comma 1; l’Amministrazione Comunale, secondo in linea con quanto previsto dal D.M. 14 luglio 2009sopra citato articolo, comma 3, assume a suo carico la spesa concernente detta copertura assicurativa e a tal fine procederà al rimborso alla Proponente degli oneri complessivi derivanti dalla stipula di apposita polizza assicurativa.
2. La Proponente si impegna a stipulare polizza assicurativa RCT/RCO riferita all'esercizio di attività di collaborazione e sorveglianza anche serale presso la Biblioteca Luzi, finalizzata alla valorizzazione della Biblioteca ed alla maggiore fruizione della stessa secondo gli accordi contenuti nel presente Patto di collaborazione, svolta dagli operatori volontari impiegati dall'Associazione - max RCT € 3.000.000,00 unico. La garanzia RCO non è stata ritenuta dal Comitato Etico rispettosa dei termini necessaria se nell'attività vengono impiegati solo volontari e non vi è alcun dipendente dell'Associazione medesima. In presenza di legge e adeguatamente tutelante i soggetti coinvolti nella Sperimentazione clinicadipendenti occorre anche la garanzia RCO con massimale di € 3.000.000,00 con il limite di € 1.500.000,00 per ogni dipendente infortunato.
8.3 b) L’Ente dichiara 3. La Proponente si impegna ad effettuare le seguenti estensioni di garanzia: RC personale dei volontari, dipendenti ove esistano e di tutti coloro che partecipano all'attività - danni a cose in consegna e custodia con limite di risarcimento non inferiore ad € 300.000,00 - danni che potrebbero comportare l’interruzione di esercizio con limite di risarcimento non inferiore ad € 300.000,00, considerato terzo l’Amministrazione Comunale suoi amministratori e dipendenti - rinuncia alla rivalsa nei confronti dell’Amministrazione Comunale, suoi amministratori e dipendenti.
4. Si conviene espressamente fra le parti che i rischi volontari dell’Associazione Proponente integrano l’attività di responsabilità civile verso terzi vigilanza del personale delle Amministrazioni di competenza e che tali Amministrazioni restano, per eventuali danni derivanti ai pazienti dalla partecipazione alla Sperimentazione tutti gli effetti di cui al presente contrattolegge, sono coperti dalla polizza generale custodi dei beni.
5. In taluni casi concordati, l'attività di vigilanza da esso stipulataparte del personale dipendente dall'Amministrazione Comunale potrà essere integrata da personale di Istituti di vigilanza privata.
6. La polizza assicurativa è stata ritenuta dal Comitato Etico rispettosa dei termini di legge e adeguatamente tutelante i soggetti coinvolti nella Sperimentazione clinicaProponente, nello svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, si impegna a mantenere indenne l’Amministrazione Comunale da responsabilità per danni a cose e/o persone che abbiano a verificarsi negli spazi concessi durante le ore delle suddette attività.
8.4 Il Promotore, con la firma del presente contratto, si fa carico delle conseguenze connesse a eventuali inadeguatezze, anche sopravvenute, della copertura assicurativa in argomento, integrandole ove necessario in coerenza con quanto previsto all’art7. 8.1.
8.5 Il Promotore in particolare, nel caso in cui intenda recedere dal Contratto, garantisce che la Società assicuratrice assicuri in ogni caso la copertura dei soggetti già inclusi nello studio clinico anche per il prosieguo della Sperimentazione ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.M. 17/07/2009.
8.6 All’atto del sinistro, l’Ente è tenuto a comunicare l’esistenza di coperture assicurative per la responsabilità RCT Medical Malpractice (a copertura sia dell’Ente, sia del personale medico che ha somministrato il farmaco)La Proponente assume, ai sensi dell’articolo 1910 dell’art. 2051 del Codice civileCivile, la qualità di custodi dei beni stessi sollevando il Comune da ogni responsabilità per fatti propri e dei suoi collaboratori riguardante lo svolgimento delle attività previste nel presente patto, come espressamente previsto dall’art.21, comma 4, del Regolamento;
8. la Proponente nello svolgimento delle attività previste dal presente Patto di collaborazione, si impegnano a mantenere indenne l’Amministrazione Comunale da responsabilità per danni a cose e/o persone che abbiano a verificarsi negli spazi concessi durante le ore delle suddette attività;
9. il/la Responsabile della Biblioteca, in qualità di Preposto, dovrà informare, attraverso il ritiro firma, i referenti delle Associazioni circa: a) il Piano di emergenza; b) le vie di fuga e luogo di ritrovo esterno; c) presidii antincendio; d) ubicazione della cassetta di primo soccorso; e) luogo di conservazione del DVR.
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Samples: Collaboration Agreement
Copertura assicurativa. 8.1 1. Il Promotore personale del Policlinico che opera presso IIT in funzione della Convenzione, è tenuto soggetto a garantirecopertura assicurativa contro gli infortuni, morte, malattia professionale, danno biologico; è inoltre assicurato per responsabilità civile secondo la legislazione vigente, il risarcimento dei danni subiti dai pazienti e riconducibili alla partecipazione alla Sperimentazione clinica, commisurato alla natura e alla portata dei rischi conseguentile modalità previste dalla L.R. n. 28/2011.
8.2 Fatte salve le previsioni dell’art2. 76 del RegolamentoIl personale dipendente ed i collaboratori di IIT che operano pres- so il Policlinico in funzione della Convenzione, della L. 8 marzo 2017sono soggetti a co- pertura assicurativa contro gli infortuni, n. 24 e dei rispettivi provvedimenti attuativimorte, la copertura assicurativa fornita dal Promotore è garantita rispetto alle ipotesi di responsabilità civile del Promotoremalattia professiona- le, dell’istituzione sanitaria sede della Sperimentazione, dello Sperimentatore principale, e degli altri Sperimentatori coinvolti presso il Centro dell'Ente.
8.3 a) Il Promotore dichiara di aver stipulato adeguata polizza assicurativa (n. ____, con la Compagnia ____) danno biologico; sono inoltre assicurati per la responsabilità civile verso terzimediante le polizze di assicurazione n. 371074834 (RCT/O) e n. 371074855 (infortuni) stipulate in data 31.12.2017 della Compagnia Generali e decorrenti dal 31.12.2017, salve le esclusioni espressamen- te menzionate. Le Parti prendono atto che il personale affiliato a IIT, che eventualmente svolgerà le attività oggetto della Convenzione presso i locali del Policlinico, è soggetto alle coperture assicurative obbligatorie a carico dell’Ente di appartenenza.
3. Il personale dipendente, i laureandi, assegnisti di ricerca, dottorandi e borsisti dell’Università che operano presso il Policlinico ovvero presso IIT in funzione della Convenzione, sono soggetti a copertura del rischio di eventuali danni derivanti ai pazienti dalla partecipazione alla Sperimentazione di cui al presente contrattoassicurativa contro gli infortuni, secondo quanto previsto dal D.M. 14 luglio 2009. La polizza assicurativa è stata ritenuta dal Comitato Etico rispettosa dei termini di legge e adeguatamente tutelante i soggetti coinvolti nella Sperimentazione clinica.
8.3 b) L’Ente dichiara che i rischi di responsabilità civile verso terzi per eventuali danni derivanti ai pazienti dalla partecipazione alla Sperimentazione di cui al presente contrattomorte, malattia professionale, danno biologico; sono coperti dalla polizza generale da esso stipulata. La polizza assicurativa è stata ritenuta dal Comitato Etico rispettosa dei termini di legge e adeguatamente tutelante i soggetti coinvolti nella Sperimentazione clinica.
8.4 Il Promotore, con la firma del presente contratto, si fa carico delle conseguenze connesse a eventuali inadeguatezze, anche sopravvenute, della copertura assicurativa in argomento, integrandole ove necessario in coerenza con quanto previsto all’art. 8.1.
8.5 Il Promotore in particolare, nel caso in cui intenda recedere dal Contratto, garantisce che la Società assicuratrice assicuri in ogni caso la copertura dei soggetti già inclusi nello studio clinico anche per il prosieguo della Sperimentazione ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.M. 17/07/2009.
8.6 All’atto del sinistro, l’Ente è tenuto a comunicare l’esistenza di coperture assicurative inoltre assicurati per la responsabilità RCT Medical Malpractice (a copertura sia dell’Entecivile mediante la polizza di assicurazione n. 151189675 stipulata in data 17.6.2017 della Compagnia UnipolSai e decorrente dal 30.6.2017, sia salve le esclu- sioni espressamente menzionate.
4. Il personale del Policlinico e il personale medico dipendente e i collabora- xxxx xx XXX che ha somministrato il farmaco), ai sensi dell’articolo 1910 Codice civileeventualmente operano presso le strutture dell’Università in funzione della Convenzione sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.
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Samples: Operational Agreement
Copertura assicurativa. 8.1 Il Promotore è tenuto a garantire, secondo la legislazione vigente, il risarcimento dei danni subiti dai pazienti e riconducibili alla partecipazione alla Sperimentazione clinicasperimentazione clinica secondo il Protocollo, commisurato alla natura e alla portata dei rischi conseguenti.
8.2 Fatte salve le previsioni dell’art. dell’art 76 del Regolamento, Regolamento e della L. 8 marzo 2017, n. 24 e dei rispettivi provvedimenti attuativi, la copertura assicurativa fornita dal Promotore è garantita garantisce rispetto alle ipotesi di responsabilità civile del Promotore, dell’istituzione sanitaria sede della Sperimentazione, dello Sperimentatore principale, e degli altri Sperimentatori coinvolti presso il Centro dell'Ente.
8.3 a(ove applicabile) Il Promotore dichiara dichiara, con la firma del presente contratto, di aver stipulato adeguata polizza assicurativa (n. ____, con la Compagnia ____) per la responsabilità civile verso terzi, a copertura del rischio di eventuali danni derivanti ai pazienti dalla partecipazione alla Sperimentazione di cui al presente contrattoSperimentazione, secondo quanto previsto dal D.M. 14 luglio 2009. La polizza assicurativa è stata ritenuta dal Comitato Etico rispettosa dei termini di legge e adeguatamente tutelante i soggetti coinvolti nella Sperimentazione clinica.
8.3 b) L’Ente dichiara che i rischi di responsabilità civile verso terzi per eventuali danni derivanti ai pazienti dalla partecipazione alla Sperimentazione di cui al presente contratto, sono coperti dalla polizza generale da esso stipulata. La polizza assicurativa è stata ritenuta dal Comitato Etico rispettosa dei termini di legge e adeguatamente tutelante i soggetti coinvolti nella Sperimentazione sperimentazione clinica.
8.4 Il Promotore, con la firma del presente contratto, si fa dichiara di farsi carico delle conseguenze connesse a eventuali inadeguatezze, anche sopravvenute, della copertura assicurativa in argomento, integrandole ove necessario in coerenza con quanto previsto all’art. 8.1.
8.5 Il Promotore in particolare, nel caso in cui intenda recedere dal Contratto, garantisce che la Società assicuratrice assicuri in ogni caso la copertura dei soggetti già inclusi nello studio clinico anche per il prosieguo della Sperimentazione ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.M. 17/07/200917/07/09.
8.6 All’atto del sinistro, l’Ente è tenuto a comunicare l’esistenza l’eventuale esistenza di coperture assicurative per la responsabilità RCT Medical Malpractice (a copertura sia dell’Ente, sia del personale medico che ha somministrato il farmaco), ai sensi dell’articolo 1910 Codice codice civile.
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Samples: Clinical Trial Agreement
Copertura assicurativa. 8.1 Il Promotore è tenuto a garantire, secondo la legislazione vigente, il risarcimento dei danni subiti dai pazienti e riconducibili alla partecipazione alla Sperimentazione clinica, commisurato alla natura e alla portata dei rischi conseguenti.
8.2 Fatte salve le previsioni dell’art. 76 del Regolamento, della L. 8 marzo 2017, n. 24 e dei rispettivi provvedimenti attuativi, la copertura assicurativa fornita dal Promotore è garantita rispetto alle ipotesi di responsabilità civile del Promotore, dell’istituzione sanitaria sede della Sperimentazione, dello Sperimentatore principale, e degli altri Sperimentatori coinvolti presso il Centro dell'Ente.
8.3 a) Il Promotore dichiara di aver stipulato adeguata polizza assicurativa (n. ____, con la Compagnia ____) per la responsabilità civile verso terzi, a copertura del rischio di eventuali danni derivanti ai pazienti dalla partecipazione alla Sperimentazione di cui al presente contratto, secondo quanto previsto dal D.M. 14 luglio 2009. La polizza assicurativa è stata ritenuta dal Comitato Etico rispettosa dei termini di legge e adeguatamente tutelante i soggetti coinvolti nella Sperimentazione clinica.
8.3 b) L’Ente dichiara che i rischi di responsabilità civile verso terzi per eventuali danni derivanti ai pazienti dalla partecipazione alla Sperimentazione di cui al presente contratto, sono coperti dalla polizza generale da esso stipulata. La polizza assicurativa è stata ritenuta dal Comitato Etico rispettosa dei termini di legge e adeguatamente tutelante i soggetti coinvolti nella Sperimentazione clinica.
8.4 Il Promotore, con la firma del presente contratto, si fa carico delle conseguenze connesse a eventuali inadeguatezze, anche sopravvenute, della copertura assicurativa in argomento, integrandole ove necessario in coerenza con quanto previsto all’art. 8.1.
8.5 Il Promotore in particolare, nel caso in cui intenda recedere dal Contratto, garantisce che la Società assicuratrice assicuri in ogni caso la copertura dei soggetti già inclusi nello studio clinico anche per il prosieguo della Sperimentazione ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.M. 17/07/2009.
8.6 All’atto del sinistro, l’Ente è tenuto a comunicare l’esistenza di coperture assicurative per la responsabilità RCT Medical Malpractice (a copertura sia dell’Ente, sia del personale medico che ha somministrato il farmaco), ai sensi dell’articolo 1910 Codice civile.
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Samples: Clinical Trial Agreement
Copertura assicurativa. 8.1 Il Promotore è tenuto a garantire, secondo la legislazione vigente, il risarcimento dei danni subiti dai pazienti e riconducibili alla partecipazione alla Sperimentazione clinicasperimentazione clinica secondo il Protocollo, commisurato alla natura e alla portata dei rischi conseguenti.
8.2 Fatte salve le previsioni dell’art. dell’art 76 del Regolamento, Regolamento e della L. 8 marzo 2017, n. 24 e dei rispettivi provvedimenti attuativi, la copertura assicurativa fornita dal Promotore è garantita garantisce rispetto alle ipotesi di responsabilità civile del Promotore, dell’istituzione sanitaria sede della Sperimentazione, dello Sperimentatore principale, e degli altri Sperimentatori coinvolti presso il Centro dell'Ente.
8.3 a(ove applicabile) Il Promotore dichiara dichiara, con la firma del presente contratto, di aver stipulato adeguata polizza assicurativa (n. ____, con la Compagnia ____) per la responsabilità civile verso terzi, a copertura del rischio di eventuali danni derivanti ai pazienti dalla partecipazione alla Sperimentazione di cui al presente contrattoSperimentazione, secondo quanto previsto dal D.M. 14 luglio 2009. La polizza assicurativa è stata ritenuta dal Comitato Etico rispettosa dei termini di legge e adeguatamente tutelante i soggetti coinvolti nella Sperimentazione clinica.
8.3 b) L’Ente dichiara che i rischi di responsabilità civile verso terzi per eventuali danni derivanti ai pazienti dalla partecipazione alla Sperimentazione di cui al presente contratto, sono coperti dalla polizza generale da esso stipulata. La polizza assicurativa è stata ritenuta dal Comitato Etico rispettosa dei termini di legge e adeguatamente tutelante i soggetti coinvolti nella Sperimentazione sperimentazione clinica.
8.4 Il Promotore, con la firma del presente contratto, si fa dichiara di farsi carico delle conseguenze connesse a eventuali inadeguatezze, anche sopravvenute, della copertura assicurativa in argomento, integrandole ove necessario in coerenza con quanto previsto all’art. 8.1.
8.5 Il Promotore in particolare, nel caso in cui intenda recedere dal Contratto, garantisce che la Società assicuratrice assicuri in ogni caso la copertura dei soggetti già inclusi nello studio clinico anche per il prosieguo della Sperimentazione ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.M. 17/07/2009174/07/09.
8.6 All’atto del sinistro, l’Ente è tenuto a comunicare l’esistenza di coperture assicurative per la responsabilità RCT Medical Malpractice (a copertura sia dell’Ente, sia del personale medico che ha somministrato il farmaco), ai sensi dell’articolo 1910 Codice codice civile.
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Samples: Clinical Trial Agreement
Copertura assicurativa. 8.1 Il Promotore è tenuto 12.1) Obblighi della garanzia assicurativa. I finanziamenti rimborsabili mediante cessione pro-solvendo di quote della pensione devono avere per legge la garanzia dell’assicurazione sulla vita (c.d. “rischio premorienza”). Banca Popolare del Frusinate, all’atto di perfezionamento del Contratto, stipulerà con oneri a garantire, secondo la legislazione vigente, il risarcimento dei danni subiti dai pazienti e riconducibili alla partecipazione alla Sperimentazione clinica, commisurato alla natura e alla portata dei rischi conseguenti.
8.2 Fatte salve proprio carico le previsioni dell’art. 76 del Regolamento, della L. 8 marzo 2017, n. 24 e dei rispettivi provvedimenti attuativi, la copertura assicurativa fornita dal Promotore è garantita rispetto alle ipotesi di responsabilità civile del Promotore, dell’istituzione sanitaria sede della Sperimentazione, dello Sperimentatore principale, e degli altri Sperimentatori coinvolti presso il Centro dell'Ente.
8.3 a) Il Promotore dichiara di aver stipulato adeguata polizza assicurativa (n. ____, con la Compagnia ____) per la responsabilità civile verso terzi, polizze assicurative a copertura del rischio di eventuali danni derivanti ai pazienti dalla partecipazione alla Sperimentazione premorienza di cui al presente contratto, secondo quanto previsto il Finanziatore sarà contraente e beneficiario. Le polizze sono stipulate a garanzia dell’Importo Totale Dovuto dal D.M. 14 luglio 2009Consumatore e sono di durata pari a quella del Finanziamento. La polizza assicurativa è stata ritenuta dal Comitato Etico rispettosa Banca si farà direttamente carico del pagamento del premio relativo ai suddetti contratti di assicurazione. Il Cliente dichiara di aver ricevuto dalla Banca chiara indicazione, attraverso il documento denominato “Fascicolo Informativo”, di quali eventi siano assicurati, delle modalità di esercizio dei termini di legge diritti e adeguatamente tutelante i soggetti coinvolti nella Sperimentazione clinica.
8.3 b) L’Ente dichiara che i rischi di responsabilità civile verso terzi per eventuali danni derivanti ai pazienti dalla partecipazione alla Sperimentazione di cui al presente contratto, sono coperti dalla polizza generale da esso stipulata. La polizza assicurativa è stata ritenuta dal Comitato Etico rispettosa dei termini di legge e adeguatamente tutelante i soggetti coinvolti nella Sperimentazione clinica.
8.4 Il Promotore, con la firma del presente contratto, si fa carico delle conseguenze connesse a eventuali inadeguatezze, anche sopravvenute, della copertura assicurativa in argomento, integrandole ove necessario in coerenza con quanto previsto all’art. 8.1.
8.5 Il Promotore dovute al verificarsi degli eventi (in particolare, nel caso in cui intenda recedere se il Cliente sia o meno liberato dal Contrattodebito). Il Cliente dichiara altresì di aver ricevuto dalla Banca adeguata evidenza sull'esistenza del diritto di surroga e dei suoi effetti. In ogni caso, garantisce è facoltà del Cliente, entro 7 (sette) giorni di calendario dalla data di richiesta del Finanziamento, presentare alla Banca una polizza assicurativa a propria scelta, dallo stesso autonomamente reperita e stipulata, che abbia le caratteristiche previste dal D.P.R. 180/1950. Tale polizza dovrà essere preventivamente vagliata dalla Banca, la Società assicuratrice assicuri in ogni caso la copertura dei soggetti già inclusi nello studio clinico anche per il prosieguo della Sperimentazione quale ne dovrà risultare beneficiaria ai sensi dell'artdi quanto previsto dall'art. 2 comma 3 del D.M. 17/07/200954 D.P.R. 180/1950. A tal fine, il Finanziatore si impegna a fornire chiare indicazioni sui contenuti e sulle caratteristiche tecniche che tali polizze devono possedere per poter essere accettate.
8.6 All’atto del sinistro, l’Ente è tenuto a comunicare l’esistenza di coperture assicurative per la responsabilità RCT Medical Malpractice (a copertura sia dell’Ente, sia del personale medico che ha somministrato il farmaco), ai sensi dell’articolo 1910 Codice civile.
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Samples: Prestito Rimborsabile
Copertura assicurativa. 8.1 Il Promotore è tenuto a garantire, secondo la legislazione vigente, il risarcimento dei danni subiti dai pazienti e riconducibili alla partecipazione alla Sperimentazione clinica, commisurato alla natura e alla portata dei rischi conseguenti.
8.2 Fatte salve le previsioni dell’art. 76 del Regolamento, della L. 8 marzo 2017, n. 24 e dei rispettivi provvedimenti attuativi, la copertura assicurativa fornita dal Promotore è garantita rispetto alle ipotesi di responsabilità civile del Promotore, dell’istituzione sanitaria sede della Sperimentazione, dello Sperimentatore principale, e degli altri Sperimentatori coinvolti presso il Centro dell'Ente.
8.3 a) Il Promotore dichiara di aver stipulato adeguata polizza assicurativa (n. ____, con la Compagnia ____) per la responsabilità civile verso terzi, a copertura del rischio di eventuali danni derivanti ai pazienti dalla partecipazione alla Sperimentazione di cui al presente contratto, secondo quanto previsto dal D.M. 14 luglio 2009. La polizza assicurativa è stata ritenuta dal Comitato Etico rispettosa dei termini di legge e adeguatamente tutelante i soggetti coinvolti nella Sperimentazione clinica.
8.3 b) L’Ente dichiara che i rischi di responsabilità civile verso terzi per eventuali danni derivanti ai pazienti dalla partecipazione alla Sperimentazione di cui al presente contratto, sono coperti dalla polizza generale da esso stipulata. La polizza assicurativa è stata ritenuta dal Comitato Etico rispettosa dei termini di legge e adeguatamente tutelante i soggetti coinvolti nella Sperimentazione clinica.
8.4 Il Promotore, con la firma del presente contratto, si fa carico delle conseguenze connesse a eventuali inadeguatezze, anche sopravvenute, della copertura assicurativa in argomento, integrandole ove necessario in coerenza con quanto previsto all’art. 8.1.
8.5 Il Promotore in particolare, nel caso in cui intenda recedere dal Contratto, garantisce che la Società assicuratrice assicuri in ogni caso la copertura dei soggetti già inclusi nello studio clinico anche per il prosieguo della Sperimentazione ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.M. 17/07/2009.
8.6 All’atto del sinistro, l’Ente è tenuto a comunicare l’esistenza di coperture assicurative per la responsabilità RCT Medical Malpractice (a copertura sia dell’Ente, sia del personale medico che ha somministrato il farmaco), ai sensi dell’articolo 1910 Codice codice civile.
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Samples: Clinical Trial Agreement
Copertura assicurativa. 8.1 Il Promotore è tenuto La Ditta Aggiudicataria si assume ogni responsabilità, sia civile che penale, derivante ai sensi di legge dall’espletamento dell’attività richiesta dal presente capitolato. A tale scopo la Ditta Aggiudicataria si impegna a garantire, secondo la legislazione vigente, il risarcimento dei danni subiti dai pazienti e riconducibili alla partecipazione alla Sperimentazione clinica, commisurato alla natura e alla portata dei rischi conseguenti.
8.2 Fatte salve le previsioni dell’art. 76 del Regolamento, della L. 8 marzo 2017, n. 24 e dei rispettivi provvedimenti attuativi, la copertura assicurativa fornita dal Promotore è garantita rispetto alle ipotesi di responsabilità civile del Promotore, dell’istituzione sanitaria sede della Sperimentazione, dello Sperimentatore principale, e degli altri Sperimentatori coinvolti presso il Centro dell'Ente.
8.3 a) Il Promotore dichiara di aver stipulato adeguata polizza assicurativa (n. ____stipulare, con la una primaria Compagnia ____) per la responsabilità civile verso di assicurazione, una polizza RTC/RCO nella quale sia esplicitamente indicato che il Comune di Lissone e tutte le Amministrazioni Comunali afferenti al distretto di Carate Brianza debbano essere considerati “terzi, ” a copertura del rischio di eventuali danni derivanti ai pazienti dalla partecipazione alla Sperimentazione di cui al presente contratto, secondo quanto previsto dal D.M. 14 luglio 2009tutti gli effetti. La Ditta Aggiudicataria dovrà presentare detta polizza assicurativa è stata ritenuta dal Comitato Etico rispettosa dei termini al Comune di legge e adeguatamente tutelante i soggetti coinvolti nella Sperimentazione clinica.
8.3 b) L’Ente dichiara che i rischi di responsabilità civile verso terzi per eventuali danni derivanti ai pazienti dalla partecipazione alla Sperimentazione di cui al presente contratto, sono coperti dalla polizza generale da esso stipulataLissone prima dell’inizio dell’esecuzione dell’appalto. La polizza assicurativa è stata ritenuta dal Comitato Etico rispettosa dei termini di legge e adeguatamente tutelante i soggetti coinvolti nella Sperimentazione clinica.
8.4 Il Promotore, con la firma del presente contratto, si fa carico delle conseguenze connesse a eventuali inadeguatezze, anche sopravvenute, della copertura assicurativa in argomento, integrandole ove necessario in coerenza con quanto previsto all’art. 8.1.
8.5 Il Promotore in particolare, nel caso in cui intenda recedere dal Contratto, garantisce che la Società assicuratrice assicuri in ogni caso predetto contratto assicurativo dovrà prevedere la copertura dei soggetti rischi derivanti dall’attività di impresa, nonché i danni alle cose di terzi in consegna e custodia all’assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto, e tenere indenne il Comune di Lissone e tutte le Amministrazioni Comunali afferenti al distretto di Carate Brianza da ogni responsabilità. L’assicurazione dovrà essere prestata per i massimali di importi non inferiori a quelli di seguito indicati: ⮚ polizza RTC: – € 1.000.000,00.= per sinistro; – € 150.000,00.= per persona; – € 500.000,00.= per danni a cose o animali; ⮚ polizza RCO – € 1.000.000,00.= per sinistro; – € 150.000,00.= per persona; Il Comune di Lissone è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale dipendente dell’Aggiudicataria durante l’esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già inclusi nello studio clinico anche per il prosieguo della Sperimentazione ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.M. 17/07/2009compreso o compensato nel corrispettivo dell’appalto.
8.6 All’atto del sinistro, l’Ente è tenuto a comunicare l’esistenza di coperture assicurative per la responsabilità RCT Medical Malpractice (a copertura sia dell’Ente, sia del personale medico che ha somministrato il farmaco), ai sensi dell’articolo 1910 Codice civile.
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Samples: Service Agreement
Copertura assicurativa. 8.1 Il Promotore è tenuto Le Pubbliche Assistenze/Croci Rosse che risulteranno affidatarie del servizio in argomento sono tenute all’osservanza scrupolosa delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, nonché previdenziali ed assistenziali per gli eventuali dipendenti; in partico- lare sono tenute a stipulare Polizze Assicurative congrue relative a: - coperture della responsabilità civile per danni a terzi in conseguenza dell’attività prevista dal servizio; - copertura delle malattie, rischi professionali e degli infortuni connessi all’attività di cui alla presente servizio da parte del personale utilizzato; - copertura assicurativa per il Personale A.S.L. come passeggero sulle Automediche. Relativamente alla copertura assicurativa per il Personale Dipendente/Convenzionato A.S.L. 1, la stessa dovrà prevedere un adeguato massimale RCT, in linea con quanto previsto a livel- lo regionale per ottenere l’iscrizione all’Elenco Regionale di cui alla L. n. 16/2014 e DGR n. 1383/2014. Le Pubbliche Assistenze/Croci Rosse sono tenute inoltre ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire, secondo la legislazione vigentedurante l’espletamento degli interventi e delle presta- zioni loro richieste, sulla base di quanto descritto dal presente Capitolato Tecnico, l’incolumità del personale volontario e/o dipendente utilizzato sui mezzi di trasporto e dei terzi trasportati (personale A.S.L. 1), garantendo comunque in caso di danno il risarcimento dei del medesimo. L’A.S.L. 1 è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile per danni subiti dai pazienti e riconducibili alla partecipazione alla Sperimentazione clinica, commisurato alla natura e alla portata dei rischi conseguenti.
8.2 Fatte salve le previsioni dell’art. 76 comunque collegati al- lo svolgimento degli interventi effettuati dalle Pubbliche Assistenze/Croci Rosse assegnatarie del Regolamento, della L. 8 marzo 2017, n. 24 e dei rispettivi provvedimenti attuativi, la copertura assicurativa fornita dal Promotore è garantita rispetto alle ipotesi servizio; in particolare l’A.S.L. 1 non risponde a titolo di responsabilità civile del Promotoreper danni eventualmente subiti dal personale e dai trasportati a bordo degli automezzi impegnati nei servizi, dell’istituzione sanitaria sede della Sperimentazione, dello Sperimentatore principale, e degli altri Sperimentatori coinvolti presso il Centro dell'Enteovvero per danni provocati a terzi dai mezzi predetti.
8.3 a) Il Promotore dichiara di aver stipulato adeguata polizza assicurativa (n. ____, con la Compagnia ____) per la responsabilità civile verso terzi, a copertura del rischio di eventuali danni derivanti ai pazienti dalla partecipazione alla Sperimentazione di cui al presente contratto, secondo quanto previsto dal D.M. 14 luglio 2009. La polizza assicurativa è stata ritenuta dal Comitato Etico rispettosa dei termini di legge e adeguatamente tutelante i soggetti coinvolti nella Sperimentazione clinica.
8.3 b) L’Ente dichiara che i rischi di responsabilità civile verso terzi per eventuali danni derivanti ai pazienti dalla partecipazione alla Sperimentazione di cui al presente contratto, sono coperti dalla polizza generale da esso stipulata. La polizza assicurativa è stata ritenuta dal Comitato Etico rispettosa dei termini di legge e adeguatamente tutelante i soggetti coinvolti nella Sperimentazione clinica.
8.4 Il Promotore, con la firma del presente contratto, si fa carico delle conseguenze connesse a eventuali inadeguatezze, anche sopravvenute, della copertura assicurativa in argomento, integrandole ove necessario in coerenza con quanto previsto all’art. 8.1.
8.5 Il Promotore in particolare, nel caso in cui intenda recedere dal Contratto, garantisce che la Società assicuratrice assicuri in ogni caso la copertura dei soggetti già inclusi nello studio clinico anche per il prosieguo della Sperimentazione ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.M. 17/07/2009.
8.6 All’atto del sinistro, l’Ente è tenuto a comunicare l’esistenza di coperture assicurative per la responsabilità RCT Medical Malpractice (a copertura sia dell’Ente, sia del personale medico che ha somministrato il farmaco), ai sensi dell’articolo 1910 Codice civile.
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Samples: Capitolato Tecnico
Copertura assicurativa. 8.1 Il Promotore è tenuto a garantire, secondo la legislazione vigente, il provvedere alla copertura assicurativa relativa al risarcimento dei danni subiti dai pazienti dei soggetti in studio, cagionati dall’attività di sperimentazione, a copertura della responsabilità civile degli sperimentatori, del Promotore e riconducibili dell’Azienda. Il Promotore ha documentato al Comitato Etico Toscana Area Vasta Centro - organismo competente, in base alla partecipazione alla Sperimentazione clinicavigente normativa (art. 6, commisurato alla natura e alla portata dei rischi conseguenti.
8.2 Fatte salve le previsioni dell’artcomma 2 D.Lgs. 76 n. 211/2003; paragrafo 5.8 GCP allegate al D.M. 15 luglio 1997; paragrafo 6.1.27, allegato 2, al D.M. 21 dicembre 2007; art. 1 del Regolamento, della L. 8 marzo 2017, n. 24 e dei rispettivi provvedimenti attuativi, la D.M. 14 luglio 2009) - l’esistenza di una copertura assicurativa fornita dal conforme alle prescrizioni di cui al D.M. 14 luglio 2009 “Requisiti minimi per le polizze assicurative a tutela dei soggetti partecipanti alle sperimentazioni cliniche dei medicinali”. Più precisamente, il Promotore è garantita rispetto alle ipotesi di responsabilità civile del Promotore, dell’istituzione sanitaria sede della Sperimentazione, dello Sperimentatore principale, e degli altri Sperimentatori coinvolti presso il Centro dell'Ente.
8.3 a) Il Promotore dichiara dà atto di aver stipulato adeguata polizza assicurativa (n. ____, provveduto a stipulare con la Compagnia ____) HDI- GLOBAL SE la Polizza Assicurativa n 390-76262988-30011, per la responsabilità civile verso terzi, a copertura del rischio di dei rischi per eventuali danni derivanti ai pazienti dalla partecipazione alla Sperimentazione di cui al presente contratto, secondo quanto previsto dal D.M. allo studio in applicazione del Decreto 14 luglio 20092009 recante all’oggetto “Requisiti minimi per le polizze assicurative a tutela dei soggetti partecipanti alle sperimentazioni cliniche dei medicinali”. La polizza assicurativa è stata ritenuta dal Comitato Etico rispettosa deve garantire specifica copertura al risarcimento dei termini danni cagionati ai soggetti dall'attività di legge sperimentazione, per l'intero periodo della stessa, a copertura della responsabilità civile dello sperimentatore, dell’Azienda e adeguatamente tutelante del promotore, senza esclusione dei danni involontariamente cagionati in conseguenza di un fatto accidentale e/o imputabili a negligenza, imprudenza o imperizia. Sono oggetto della copertura assicurativa la morte, tutte le menomazioni permanenti e/o temporanee dello stato di salute, i danni patrimoniali correlati, che siano conseguenza diretta della sperimentazione e riconducibili alla responsabilità civile di tutti i soggetti coinvolti che operano nella Sperimentazione clinica.
8.3 b) L’Ente dichiara che i rischi realizzazione della sperimentazione stessa. Il Promotore si impegna ad assicurare, in ogni grado di responsabilità civile verso terzi giudizio, protezione legale allo sperimentatore e ai suoi collaboratori per eventuali danni derivanti ai pazienti dalla partecipazione alla Sperimentazione di cui al presente contratto, sono coperti dalla polizza generale da esso stipulatacausati dagli stessi e non imputabili a dolo o colpa grave. La polizza assicurativa è stata ritenuta dal Comitato Etico rispettosa dei termini di legge e adeguatamente tutelante i soggetti coinvolti nella Sperimentazione clinica.
8.4 Il Promotore, con la firma del presente contratto, si fa carico delle conseguenze connesse a eventuali inadeguatezze, anche sopravvenute, della copertura assicurativa in argomento, integrandole ove necessario in coerenza con quanto previsto all’art. 8.1.
8.5 Il Promotore in particolaresi impegna, altresì, ad esonerare l’Azienda da qualsiasi responsabilità nel caso in cui intenda recedere dal Contrattolo studio provochi danni ai pazienti, garantisce che la Società assicuratrice assicuri in salvo i casi di dolo o colpa grave dello sperimentatore. Lo Sperimentatore si impegna a fornire al Promotore comunicazione tempestiva su qualsiasi evento avverso serio o inconveniente verificatosi nel corso della sperimentazione, così come su qualsiasi danno diretto o indiretto, attuale o potenziale, al fine di consentire al Promotore l’immediata attivazione di ogni caso la copertura dei soggetti già inclusi nello studio clinico anche per il prosieguo della Sperimentazione ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.M. 17/07/2009.
8.6 All’atto del sinistro, l’Ente è tenuto a comunicare l’esistenza di coperture assicurative azione ritenuta opportuna per la responsabilità RCT Medical Malpractice (a copertura sia dell’Ente, sia del personale medico che ha somministrato il farmaco), ai sensi dell’articolo 1910 Codice civiletutela dei diritti propri e dei terzi.
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Samples: Clinical Trial Agreement
Copertura assicurativa. 8.1 Il Promotore è tenuto a garantire, secondo Per la legislazione vigente, il risarcimento dei danni subiti dai pazienti e riconducibili alla partecipazione alla Sperimentazione clinicagara, commisurato alla natura ciascun operatore economico deve presentare una garanzia fideiussoria, quale garanzia provvisoria, pari al 1% del prezzo a base d’asta e alla portata dei rischi conseguenti.
8.2 Fatte salve le previsioni dell’artprecisamente pari ad € 398,38, salvo quanto disposto dall’art. 76 93 comma 7 del RegolamentoCodice, della L. 8 marzo 2017, n. 24 e dei rispettivi provvedimenti attuativi, la copertura assicurativa fornita dal Promotore è garantita rispetto alle ipotesi sotto forma di responsabilità civile del Promotore, dell’istituzione sanitaria sede della Sperimentazione, dello Sperimentatore principale, e degli altri Sperimentatori coinvolti presso il Centro dell'Ente.
8.3 a) Il Promotore dichiara cauzione o di aver stipulato adeguata polizza assicurativa (n. ____, con la Compagnia ____) per la responsabilità civile verso terzifideiussione, a copertura del rischio di eventuali danni derivanti ai pazienti dalla partecipazione alla Sperimentazione scelta dell'offerente. La suddetta garanzia fideiussoria, che dovrà essere conforme agli schemi tipo di cui al presente contrattocomma 9 dell’art. 103 del Codice, a scelta dell'operatore economico può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del DLgs. n. 58/98 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia dovrà prevedere espressamente: • la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; • la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, 2° comma, del codice civile; • l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, dovrà avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta Al momento della stipulazione del contratto l’Impresa aggiudicataria dovrà costituire una garanzia definitiva nella misura del 10% sull’importo dei lavori, secondo quanto previsto disposto dall’art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (tenendo conto anche delle riduzioni previste dal D.M. 14 luglio 2009comma 7 dell’art. 93 D.Lgs. n. 50/2016 richiamate all’art. 103, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. n. 50/2016). In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento l’aumento è di due punti percentuali. La garanzia definitiva, a scelta dell’affidatario, può essere costituita sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del Codice. Qualora sia costituita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa è stata ritenuta dal Comitato Etico rispettosa dei termini di legge e adeguatamente tutelante i soggetti coinvolti nella Sperimentazione clinica.
8.3 b) L’Ente dichiara che i rischi di responsabilità civile verso terzi per eventuali danni derivanti ai pazienti dalla partecipazione alla Sperimentazione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui al presente contratto, sono coperti dalla polizza generale da esso stipulata. La polizza assicurativa è stata ritenuta dal Comitato Etico rispettosa dei termini di legge e adeguatamente tutelante i soggetti coinvolti nella Sperimentazione clinica.
8.4 Il Promotore, con la firma del presente contratto, si fa carico delle conseguenze connesse a eventuali inadeguatezze, anche sopravvenute, della copertura assicurativa in argomento, integrandole ove necessario in coerenza con quanto previsto all’art. 8.11957, comma 2, del Codice Civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. Per maggiori dettagli in merito ai contenuti ed modalità di presentazione delle richiamate garanzie si rimanda a quanto indicato agli artt. 27 e 28 del capitolato speciale di appalto.
8.5 Il Promotore in particolare, nel caso in cui intenda recedere dal Contratto, garantisce che la Società assicuratrice assicuri in ogni caso la copertura dei soggetti già inclusi nello studio clinico anche per il prosieguo della Sperimentazione ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.M. 17/07/2009.
8.6 All’atto del sinistro, l’Ente è tenuto a comunicare l’esistenza di coperture assicurative per la responsabilità RCT Medical Malpractice (a copertura sia dell’Ente, sia del personale medico che ha somministrato il farmaco), ai sensi dell’articolo 1910 Codice civile.
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Copertura assicurativa. 8.1 Il Promotore è tenuto Promotore/CRO dichiara di aver stipulato adeguata polizza assicurativa (n. ITLSCOQ58478, con la Compagnia Chubb European Group SE) per la responsabilità civile verso terzi, a garantirecopertura del rischio di eventuali danni derivanti ai pazienti dalla partecipazione alla Sperimentazione, secondo la legislazione vigente, il risarcimento quanto previsto dal D.M. 14 luglio 2009). La polizza assicurativa è stata ritenuta dal Comitato Etico rispettosa dei danni subiti dai pazienti termini di legge e riconducibili alla partecipazione alla adeguatamente tutelante i soggetti coinvolti nella Sperimentazione clinica, commisurato alla natura e alla portata dei rischi conseguenti.
. 8.2 Fatte salve le previsioni dell’art. 76 del Regolamento, della L. 8 marzo 2017, n. 24 e dei rispettivi provvedimenti attuativi24, la copertura assicurativa fornita dal Promotore è garantita rispetto alle ipotesi di responsabilità civile del Promotore, dell’istituzione sanitaria sede della Sperimentazione, dello Sperimentatore principale, e degli altri Sperimentatori coinvolti presso il Centro dell'Ente.
. 8.3 a) Il Promotore dichiara di aver stipulato adeguata polizza assicurativa (n. ____, con la Compagnia ____) per la responsabilità civile verso terzi, a copertura del rischio di eventuali danni derivanti ai pazienti dalla partecipazione alla Sperimentazione di cui al presente contratto, secondo quanto previsto dal D.M. 14 luglio 2009. La polizza assicurativa è stata ritenuta dal Comitato Etico rispettosa dei termini di legge e adeguatamente tutelante i soggetti coinvolti nella Sperimentazione clinica.
8.3 b) L’Ente dichiara che i rischi di responsabilità civile verso terzi per eventuali danni derivanti ai pazienti dalla partecipazione alla Sperimentazione di cui al presente contratto, sono coperti dalla polizza generale da esso stipulata. La polizza assicurativa è stata ritenuta dal Comitato Etico rispettosa dei termini di legge e adeguatamente tutelante i soggetti coinvolti nella Sperimentazione clinica.
8.4 Il Promotore, con la firma del presente contratto, si fa carico delle conseguenze connesse a eventuali inadeguatezze, anche sopravvenute, della copertura assicurativa in argomento, integrandole ove necessario in coerenza con quanto previsto all’art. 8.1.
8.5 8.4 Il Promotore in particolare, nel caso in cui intenda recedere dal Contratto, garantisce che la Società assicuratrice assicuri in ogni caso la copertura dei soggetti già inclusi nello studio clinico anche per il prosieguo della Sperimentazione ai sensi dell'art. 2 comma 3 III del D.M. 17/07/2009.
8.6 All’atto del sinistro, l’Ente 17/07/09. 8.5 L’Ente è tenuto a comunicare l’esistenza di coperture assicurative per la responsabilità RCT Medical Malpractice MEDMAL (sia a copertura sia dell’Ente, sia che del personale medico che ha somministrato il farmaco), ai sensi dell’articolo 1910 Codice codice civile. Art. 8 - Insurance cover 8.1 The Sponsor/CRO confirms that it has taken out a third party liability insurance policy (no. ITLSCOQ58478, with the insurer Chubb European Group SE) to cover the risk of injury to patients from taking part in the Trial, in accordance with M.D. of 14 July 2009). The Ethics Committee considers that the insurance policy complies with the provisions of the law and adequately protects the patients taking part in the Trial.
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