Criteri di idoneità Clausole campione

Criteri di idoneità. 1. La Banca accetta in garanzia prestiti aggiuntivi conferiti all’interno di un portafoglio, inteso come un insieme di prestiti unitariamente considerato ai fini della verifica della sussistenza di specifici criteri di idoneità e dell’applicazione delle misure di controllo dei rischi. 2. Ai fini dell’idoneità, un portafoglio deve soddisfare i seguenti criteri:
Criteri di idoneità. La Banca accetta in garanzia prestiti aggiuntivi singolarmente conferiti rispondenti ai seguenti criteri di idoneità:
Criteri di idoneità. Il riconoscimento di una ECAI da parte della Banca d'Italia viene effettuata in base alla verifica di requisiti che riguardano sia la "metodologia" utilizzata per la definizione dei giudizi (oggettività, indipendenza, revisione periodica, trasparenza) sia le valutazioni che ne conseguono (credibilità e trasparenza). La Banca d'Italia si conformerà alle linee guida fornite dal Committee of European Banking Supervisors (CEBS) con riferimento al riconoscimento e, in particolare, ai soggetti che possono avanzare istanza, al coinvolgimento della ECAI, all'ambito di attività per il quale il riconoscimento è accordato, al trattamento delle ECAI articolate in gruppi, all’interpretazione dei requisiti previsti dalla direttiva, al mapping. Per le ECAI che richiederanno il riconoscimento in Italia, l’istanza deve essere avanzata dalla ECAI medesima. Solo in casi particolari (ad esempio, riconoscimento di una ECAI già riconosciuta in altre giurisdizioni) la richiesta di riconoscimento può essere avanzata da una banca che vuole avvalersi delle valutazioni di tale ECAI. L’istanza andrà formulata sulla base di un questionario che, salvi casi particolari in cui potrebbero essere chiesti dati integrativi, dovrebbe soddisfare le esigenze informative della Vigilanza. Il riconoscimento e il mapping potrebbero richiedere un’attiva cooperazione dell’ECAI con la Banca d’Italia. La Banca d’Italia, inoltre, parteciperà alle procedure di valutazione congiunta, da adottarsi per le ECAI che chiedano il riconoscimento in più Stati dell’U.E. In tali casi, le linee guida approvate dal CEBS prevedono che le autorità competenti cooperino per pervenire a un'opinione condivisa, salva la possibilità per le singole autorità nazionali di svolgere valutazioni ulteriori e mantenere la piena autonomia in merito alla decisione finale da assumere. La procedura di valutazione congiunta prevede anche l'individuazione di un "process facilitator", incaricato di coordinare i lavori, mantenere i contatti con la ECAI e redigere la valutazione finale. I requisiti che verranno valutati ai fini del riconoscimento – in conformità delle linee guida elaborate dal CEBS - concernono: ⎯ l’oggettività della “metodologia” seguita. La Banca d'Italia verificherà che siano presi in considerazione tutti i fattori rilevanti senza entrare necessariamente nel merito della correttezza della metodologia Le ECAI dovranno dimostrare di avere procedure che garantiscono un’applicazione coerente della metodologia e che tengono co...
Criteri di idoneità. 1. L’accertamento dell’idoneità all'installazione e all'esercizio di reti per l'offerta al pubblico di servizi mobili di terza generazione avviene in base ad un esame della documentazione relativa ai piani tecnici e commerciali, secondo principi trasparenti, obiettivi e non discriminatori. Tale accertamento è effettuato sulla base dei seguenti criteri: a) la capacità e le modalità tecniche dell’offerta dell’infrastruttura, ivi incluse la pianificazione e lo sviluppo della rete di terza generazione, comprendenti almeno: 1) la descrizione della rete in relazione allo standard IMT-2000 adottato; 2) la indicazione delle misure di sicurezza; 3) le modalità di “roaming”; 4) la copertura e la capacità della rete, oltre al relativo calendario di attuazione, fatti salvi gli obblighi previsti all’art. 3, comma 6, del Regolamento. b) la capacità di offerta dei servizi, i rapporti con l'utenza, le previsioni di mercato, gli obiettivi commerciali, comprendenti almeno: 1) l’entità degli investimenti direttamente imputabili alla realizzazione di una rete di terza generazione con particolare riferimento alla fornitura dei servizi avanzati mediante l’utilizzazione delle più moderne tecnologie; 2) le previsioni e gli obiettivi di mercato, le caratteristiche dei servizi offerti, con particolare rilievo all’innovatività ed al piano di avvio e diffusione geografica degli stessi; 3) la capacità di realizzazione dell’attività in termini di personale e relativa competenza, incluso il programma di impiego dello stesso; 4) i rapporti con l’utenza, ivi incluso i piani di “customer service” e la carta dei servizi. 2. Sono ammessi all’aggiudicazione di cui all’art. 3, comma 1, soggetti che siano stati ritenuti idonei sulla base dei criteri individuati al comma 1, lettere a) e b). 3. L’eventuale esclusione di un soggetto ritenuto non idoneo è comunicata all’interessato con provvedimento motivato. 4. Gli obblighi assunti dagli aggiudicatari in sede di verifica dell’idoneità di cui al comma 1, fanno parte del capitolato d’oneri allegato alla licenza.
Criteri di idoneità. Come in tutti i bandi pubblici, anche nel bando relativo a una procedura di aggiu- dicazione con dialogo devono essere menzionati i criteri di idoneità. I criteri di idoneità si riferiscono alle qualità degli offerenti, come le competenze specialistiche, l’esperienza nell’esecuzione di compiti analoghi, l’idoneità econo- mica e tecnica ecc.
Criteri di idoneità. L’Indice è basato sul mercato dei buoni del Tesoro a breve termine della zona euro. Attualmente, l’Indice attinge, per il suo elenco di emittenti, a sette paesi, ossia: Belgio, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna, a condizione che gli investimenti a breve termine di tali emittenti siano stati oggetto di valutazione del merito di credito da parte di almeno due delle tre principali agenzie di rating, quali Standard & Poor’s Rating Group, Moody’s Investor Services, Inc. x Xxxxx Ratings Ltd. La fascia di scadenze per le selezioni di buoni del Tesoro è compresa tra 0 e 6 mesi. La scadenza media dei titoli è di 3 mesi.
Criteri di idoneità. 1. La Banca accetta in garanzia prestiti aggiuntivi singolarmente conferiti rispondenti ai seguenti criteri di idoneità: a) prestiti erogati a debitori con una PD fino all’1,5 per cento; b) prestiti all’esportazione garantiti dalla SACE; c) prestiti concessi sotto forma di leasing finanziario, factoring pro soluto e factoring pro solvendo, presenti sul bilancio di società di factoring e di leasing appartenenti al gruppo bancario della controparte. In deroga a quanto disposto dall’articolo 25, comma 1 lettera a), tali soggetti, in quanto appartenenti al gruppo bancario della controparte, possono essere riconosciuti quali terzi datori di pegno pur in mancanza del requisito di iscrizione all’albo bancario. Ai fini dell’abilitazione di tali soggetti quali terzi datori di pegno, si applica la disciplina prevista dall’articolo 25.

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  • Criteri di selezione Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue: a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;

  • Criteri di indennizzabilità La Società corrisponde l'indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.

  • Criteri di valutazione Successivamente alla rilevazione iniziale, le attività finanziarie detenute sino alla scadenza sono valutate al costo ammortizzato, utilizzando il metodo del tasso di interesse effettivo. In sede di chiusura del bilancio, viene effettuata la verifica dell’esistenza di obiettive evidenze di riduzione di va- lore. Se esse sussistono, l’importo della perdita viene misurato come differenza tra il saldo contabile dell’attività e il valore attuale dei futuri flussi finanziari stimati recuperabili, scontati al tasso di interesse effettivo originario. L’importo della perdita è rilevato a conto economico. Qualora i motivi che hanno dato origine alla rettifica di valore siano successivamente rimossi, vengono effettuate corrispondenti riprese di valore.

  • Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara

  • REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

  • Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende sarà computato presso la nuova, ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché l'addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l'altro, una interruzione superiore ad un anno. Le parti convengono, sulla base di quanto previsto dalla vigente legislazione, che i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione si sommano con quelli dell'apprendistato professionalizzante, fermo restando i limiti massimi di durata. Il riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna o interna alla impresa, verrà determinato in conformità alla regolamentazione dei profili formativi, rimessa alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 49, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. In attesa della definizione delle modalità di attuazione dell'art. 2, lett. i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, la registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato.

  • Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati I dati potranno essere comunicati a: − soggetti anche esterni all’ESTAR, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite; − altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D. Lgs. n. 50/2016, dalla legge n. 241/1990 e dalla L.R. n. 40/2009.

  • Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili 1. Ai sensi degli articoli 3 del D.P.R. n. 34 del 2000, e in conformità alla tabella «A» del predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali OG11 «Impianti Tecnologici» . 2. Ai sensi degli articoli 72,73,74 del regolamento generale, le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi, saranno indicati nella tabella A di seguito riportata, redatta in fase di presentazione dell’offerta. 3. Le strutture, gli impianti e le opere speciali di cui al combinato disposto degli articoli 37, comma 11, del Codice dei contratti e 72, comma 4, del regolamento generale, di importo superiore al 15% dell'importo a base di gara, indicati nel bando di gara, devono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso degli specifici requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario il concorrente è obbligato a costituire un'associazione temporanea di tipo verticale e i predetti lavori devono essere realizzati da un'impresa mandante in possesso dei requisiti necessari. 4. I lavori appartenenti a categoria generale serie «OG1 e speciale OS6» diversa dalla prevalente, di importo superiore al 10% dell’importo totale dei lavori, devono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario devono essere rea- lizzati da un’impresa mandante qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di tipo verticale. Qualora l'appaltatore, direttamente o tramite un’impresa mandante in caso di associazione temporanea di tipo verticale, non possieda i requisiti per una delle predette categorie, deve obbligatoriamente indica- re in sede di gara i relativi lavori come subappaltabili, pena la non ammissione alla gara stessa. In ogni caso l'esecutore (sia esso l'appaltatore singolo, che l’impresa mandante o il subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari. I lavori di cui al presente comma, con i relativi importi, saran- no individuati nella tabella «A» del presente capitolato speciale. A titolo esemplificativo si allega schema della Tabella «A» da compilare in sede di presentazione dell’offerta. TABELLA <<A>> n. Lavori di Categorie ex allegato A d.P.R. n. 34 del 2000 euro Incidenza % manodopera Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del capitolato,i seguenti lavori sono subappaltabili nella misura del 30% 1 Impianti tecnologici Prevalente OG11 €. 2 Edifici civili ed industriali Scorporabile OG1 Ai sensi dell’art. 4, commi 4 del capitolato i seguenti lavori, di importo superiore al 10% del totale oppure a euro 150.000: - Appartengono a categori…. General… divers… da quella prevalente (comma 4); - Costituiscono strutture, impianti e opere speciali di cui all’art. 72, comma 4, regolamento generale, di importo NON superiore al 15% dell’importo totale dei lavori; possono essere realizzati dall’appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria, direttamente o in capo ad un’impresa mandante, oppure indicati obbligatoriamente in sede di gara da subappaltare e affidati ad un’impresa subappalta- trice; in ogni caso l’esecutore (impresa singola, mandate o subappaltatrice) deve essere in possesso dei relativi requisiti.

  • CRITERI DI INDENNIZZO La Società corrisponde l’indennità per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio che siano da considerarsi indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l’influenza che l’infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all’esito delle lesioni prodotte dall’infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. In caso di POLIOMIELITE, MENINGITE CEREBRO-SPINALE, AIDS ed EPATITE VIRALE che colpisca più persone assicurate, l’indennizzo massimo dovuto dalla Società non potrà in alcun caso superare complessivamente l’importo di € 10.000.000,00. Qualora il cumulo dei singoli indennizzi dovesse superare detto importo gli indennizzi individuali saranno proporzionalmente ridotti.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.