Istruttoria di ammissibilità Clausole campione

Istruttoria di ammissibilità. Il richiedente deve possedere alla data di presentazione della domanda tutti i requisiti di ammissibilità (ad eccezione del requisito di cui al punto 3 del paragrafo 2.2 verificabile durante l’iter istruttorio). Nella fase istruttoria verranno esaminate le cause di inammissibilità della domanda (v. paragrafo 5.4). L’istruttoria di ammissibilità è diretta ad accertare: • la corretta presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabiliti, compreso il rispetto delle modalità di sottoscrizione della domanda e dei documenti ivi elencati; • la completezza della domanda e della documentazione allegata; • la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di cui al paragrafo 2.1. e dei seguenti requisiti di ammissibilità previsti ai punti 3), 4), 5), 9), 14), 15), 16) , 18) e 19) del paragrafo 2.2., ; • la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti di ammissibilità previsti ai punti 3), 4), 5), 9), 14), 15), 16), 18) e 19) del paragrafo 2.2., e la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti ai 1) e 2) se posseduti al momento della presentazione della domanda, oppure (se non posseduti al momento della domanda) l’impegno relativo all’iscrizione nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente, in relazione alla sede o unità locale destinatarie dell'intervento (punto 2), di un’attività economica identificata come prevalente, nelle sezioni ATECO ISTAT 2007 di cui al paragrafo 2.1 (punto 1); ammissibilità delle spese previste in relazione agli obiettivi del progetto presentato; • la presenza del carattere innovativo del programma di investimento riferito agli ambiti tecnologici della Strategia di specializzazione intelligente per la Toscana (RIS3) vale a dire con le seguenti priorità tecnologiche: - ICT e Fotonica - Fabbrica Intelligente -Chimica e Nanotecnologie. Con riferimento ai requisiti di cui ai punti 13) e 14) del paragrafo 2.2. sarà verificato: Preliminarmente il possesso dei seguenti parametri 1) Adeguatezza patrimoniale PN /(CP-C) > 0,2 dove: PN = patrimonio netto della singola impresa quale risultante dall’ultimo bilancio depositato alla data di presentazione della domanda. Eventuali crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (voce A dello Stato Patrimoniale ex art. 2424 C.C.) saranno portati a decurtazione del patrimonio netto. Per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o non obbligate alla redazione del bilancio il PN si desume su...
Istruttoria di ammissibilità. La fase dell'istruttoria di ammissibilità è diretta ad accertare nei confronti di ciascun componente del partenariato: • la corretta presentazione della domanda di aiuto secondo i termini e le modalità stabiliti, rispettivamente, all’interno degli articoli 14.1 e 14.2 del bando, compreso il rispetto delle modalità di sottoscrizione della domanda e dei documenti, elencati all'articolo 14.3 del bando, la cui sottoscrizione è prevista come obbligatoria; • la completezza della domanda di aiuto e della documentazione stabilita come obbligatoria all’interno dell'articolo 14.3 del bando;
Istruttoria di ammissibilità. L’istruttoria di ammissibilità è innanzitutto finalizzata ad esaminare le cause di inammissibilità della domanda, vale a dire le cause che impediscono alla domanda stessa di accedere alla successiva fase di valutazione. Tutte le verifiche di questa fase sono effettuate d’ufficio e con controllo puntuale dal Settore Politiche per la Sicurezza dei Cittadini e Cultura della Legalità della Direzione Affari Legislativi, Giuridici e Istituzionali della Giunta Regionale. L’istruttoria di ammissibilità è diretta ad accertare: - che il richiedente sia in possesso dei requisiti di ammissibilità indicati al punto 2.1. - che la domanda non sia presentata dai soggetti, persone fisiche o giuridiche, che sono soci delle cooperative finanziate in virtù dell’avviso approvato con DD n. 7588 del 16/05/2018 (o che sono stati soci nell’anno precedente al presente avviso) o che hanno presentato domanda a valere sull’avviso approvato con DD n. 7588 del 16/05/2018. - che le cooperative finanziate dalla Regione Toscana a valere sull’avviso approvato con DD n. 7588 del 16/05/2018 presentino domanda unicamente per progetti che richiedono un contributo pubblico che, sommato al contributo ottenuto sull’avviso sopra citato, non superi euro 50.000. - la corretta presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabiliti, compreso il rispetto delle modalità di sottoscrizione della domanda e dei documenti ivi elencati; - la completezza della domanda e della documentazione allegata; - la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di ammissibilità previsti ai punti 3) 4), 5), 10), 13), 14) 15), 16) del paragrafo 2.2., e la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti ai punti 1) e 2) se posseduti al momento della presentazione della domanda, oppure, se non posseduti al momento della domanda, l’impegno relativo alla costituzione e/o all’iscrizione nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente, in relazione alla sede o unità locale destinatarie dell'intervento (punto 3). Costituiscono ulteriori cause di non ammissione alla successiva fase di valutazione tecnica, • la mancata presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabiliti, rispettivamente, dai paragrafi 4.2 e 4.3; • la mancata sottoscrizione della domanda; • la mancata sottoscrizione delle autocertificazioni richieste dal bando elencate al paragrafo 4.3; • il mancato invio a corredo della domanda della documentazione obbligatoria indicata ai paragrafi 4.3 e...
Istruttoria di ammissibilità. Il richiedente deve possedere alla data di presentazione della domanda tutti i requisiti di ammissibilità (ad eccezione del requisito di cui al punto 3 del paragrafo 2.2 verificabile durante l’iter istruttorio). Nella fase istruttoria verranno esaminate le cause di inammissibilità della domanda (v. paragrafo 5.4). L’istruttoria di ammissibilità e selezione è diretta ad accertare: ▪ la corretta presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabiliti all’interno del paragrafo 4.2 del presente bando, compreso il rispetto delle modalità di sottoscrizione della domanda e dei documenti elencati al paragrafo 4.3 del bando; ▪ la completezza della domanda e della documentazione allegata stabilita come obbligatoria al paragrafo 4.3; ▪ la sussistenza del requisito di ammissibilità di cui al punto 3 del paragrafo 2.2. ▪ la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di ammissibilità previsti ai punti 1), 2), 4), 5), 9) e 13) del paragrafo 2.2 del Bando; ▪ il rispetto dei massimali di investimento di cui al paragrafo 3.2 del Bando.
Istruttoria di ammissibilità. Il richiedente deve possedere alla data di presentazione della domanda tutti i requisiti di ammissibilità (paragrafo 2.2). Nella fase istruttoria verranno esaminate le cause di inammissibilità della domanda (v. paragrafo 5.3). L’istruttoria di ammissibilità sarà diretta ad accertare:  la corretta presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabiliti, compreso il rispetto delle modalità di sottoscrizione della domanda e dei documenti ivi elencati;  la completezza della domanda e della documentazione allegata;  la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di ammissibilità previsti al paragrafo 2.2. Le verifiche sono effettuate d’ufficio.
Istruttoria di ammissibilità. L’esame istruttorio di ammissibilità della domanda prende avvio dal giorno successivo alla scadenza dei termini per la presentazione della richiesta di aiuto. Nel caso di imprese esistenti ed attive l’istruttoria di ammissibilità è diretta ad accertare: • la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di ammissibilità previsti ai punti da 1) a 5) del paragrafo 2.2. A tal fine saranno effettuate, a pena di inammissibilità al beneficio, verifiche d’ufficio del requisito di cui al punto 1), del paragrafo
Istruttoria di ammissibilità. La fase dell'istruttoria di ammissibilità è diretta ad accertare: ✓ la corretta presentazione della domanda di aiuto secondo i termini e le modalità stabiliti, rispettivamente, all’interno dei paragrafi 4.1 e 4.2 del bando, compreso il rispetto delle modalità di sottoscrizione della domanda e dei documenti, elencati al paragrafo 4.3 del bando, la cui sottoscrizione è prevista come obbligatoria; ✓ la completezza della domanda di aiuto e della documentazione stabilita come obbligatoria all’interno del paragrafo 4.3 del bando; ✓ la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di ammissibilità previsti ai punti da 1) a 6) del paragrafo 2.2 del bando, della dimensione d’impresa e del numero minimo delle 5 imprese aderenti alla rete previsti al paragrafo 2.1 del bando, nonchè il rispetto dei massimali di investimento di cui al paragrafo 3.2 del bando. L’attività istruttoria regionale è svolta dal Settore Ricerca Industriale, Innovazione e Trasferimento Tecnologico della Direzione Generale Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle Competenze avvalendosi di Sviluppo Toscana SpA quale Organismo Intermedio individuato con apposito atto del Dirigente Responsabile del Settore stesso, ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 151 del 04/03/2013. La fase dell'istruttoria di ammissibilità della domanda prende avvio dal giorno successivo alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande. Nel caso in cui in fase di istruttoria di ammissibilità emergesse l’esigenza di richiedere integrazioni, il termine per l’invio delle integrazioni richieste dal Responsabile del procedimento è fissato in gg 7 dal ricevimento della richiesta delle stesse. In questo caso, i termini si intendono sospesi e le integrazioni sono sottoposte ad istruttoria entro i termini della Legge 40/2009. Si specifica che non potranno in nessun caso essere richiesti ad integrazione documenti previsti dal paragrafo 4.3 come obbligatori e non presentati. La richiesta di integrazione potrà riguardare esclusivamente specifiche relative al contenuto di documenti presentati, nei casi in cui l'Amministrazione regionale lo riterrà necessario.

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  • MODALITA’ DI ESECUZIONE Il servizio deve essere eseguito in conformità e con l’osservanza di tutte le condizioni stabilite dalla normativa vigente in materia, di quelle contenute nel presente atto e negli atti di gara sopra indicati. Il fornitore si impegna ad eseguire la prestazione a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e delle condizioni stabilite nel capitolato normativo e tecnico. Il fornitore è tenuto ad osservare, nell’esecuzione della prestazione contrattuale, tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal fornitore, se non è disposta dal Responsabile dell’esecuzione del contratto, di concerto con il Direttore dell’esecuzione del contratto. Il presente contratto verrà eseguito nel rispetto degli artt. 100 e ss. del D.Lgs n. 50/2016 sotto la cura del Responsabile dell’esecuzione del contratto e del Direttore dell’Esecuzione del contratto. Il Responsabile dell’esecuzione del contratto per l’Azienda è: D.ssa Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Il Direttore dell’esecuzione del contratto per l’Azienda è: D.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Il Responsabile Unico del contratto per il fornitore è: Xxx. Xxxxxxx Xxxx

  • MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE L’affidamento sarà effettuato avvalendosi della procedura aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, mediante accordo quadro ai sensi dell’articolo 54 del D.Lgs 50/2016, secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa determinata come segue: a. ciascuna ditta dovrà indicare il prezzo offerto distinto per ogni prodotto elencato alle lettere a), b), c) e d) di cui all’art.1, specificando il prezzo alla Tonnellata; b. ciascuna ditta dovrà indicare l’esatto indirizzo della propria sede operativa alla quale il Ns. personale farà riferimento per il ritiro dei quantitativi di materiale indicati alle lettere a) e b) di cui all’art.1 (Ds) Ai fini del calcolo del punteggio da attribuire per l’aggiudicazione dell’affidamento sarà applicato il metodo non lineare Vi=(Vmin/Vi)A con coefficiente A= 0.7 per l’elemento prezzo, per l’elemento distanza e per l’elemento tempo di consegna (di cui al punto IV “La valutazione degli elementi quantitativi” e al punto VI “La formazione della graduatoria” delle Linee Guida n.2 dell’ANAC approvate dal Consiglio dell’Autorità con Xxxxxxxx x.0000 del 21 Settembre 2016). I valori così ottenuti saranno moltiplicati per i pesi di seguito riportati: -economicità sui prezzi offerti: peso complessivo 30 punti (vedi sottocategorie di seguito indicate) -distanza dalla propria sede operativa al centro della Provincia di Siena, convenzionalmente posizionato in loc. Buonconvento, S.R. n.2 “Cassia”, progr. km. 200+000, misurata basandosi sui dati reperiti dal sito di ViaMichelin (xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx); in caso di più sedi operative del concorrente, si farà riferimento a quelle in cui il concorrente stesso dichiara di consegnare il conglomerato a freddo sfuso: peso 20 punti -tempo di consegna nei magazzini provinciali indicati al punto 2 espresso in giorni dal momento dell’ordine; non saranno accettate offerte superiori a giorni 20 (venti) ed inferiori a giorni 2 (due): peso 20 punti

  • MODALITA’ DI PAGAMENTO 14.1 L'Azienda provvederà, purché sia stato rispettato dalla Casa di Cura quanto previsto dai precedenti articoli, a pagare le competenze regolarmente fatturate dalla Casa di Cura stesse sulla base del ritorno regionale. L’Azienda, previa verifica di regolarità amministrativa e contabile provvederà entro 60 giorni dall’erogazione delle prestazioni decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di riferimento al pagamento mediante bonifico sul conto corrente indicato in fattura o altrimenti comunicato per iscritto dalla Casa di Cura. Nessuna prestazione sarà remunerata se non rappresentata nel Flusso SPA/SDO. 14.2 I termini di decorrenza dei pagamenti sono interrotti in caso di contestazioni. 14.3 Per le prestazioni specialistiche le modalità di gestione del ticket si fa riferimento a quanto stabilito negli accordi di cui alle Delibere del Direttore Generale n. 717/2019 e n. 1051 del 09-09-2020. 14.4 La Casa di Cura, riscuotendo gli importi della compartecipazione alla spesa da parte del cittadino e la quota ricetta per conto dell’Azienda, assume la veste di agente contabile e, come tale, è soggetto alla vigente normativa in materia. 14.5 L'Azienda sanitaria si riserva di accettare l'eventuale cessione da parte della casa di Cura dei diritti di credito e di ogni altro diritto derivante a suo favore dal presente contratto e/o del contratto stesso a Banche, Società di Factoring, di Leasing o altre istituzioni finanziarie e l'Azienda sanitaria si impegna a sottoscrivere la modulistica richiesta a tal fine dalla Casa di Cura cessionaria, a meno che non sussistano specifiche circostanziate ragioni che lo impediscano. Resta inteso che la Casa di Cura rimarrà solidamente responsabile con la Società cessionaria per l'adempimento in favore dell'Azienda sanitaria delle obbligazioni tutte derivanti dal presente contratto. 14.6 Le fatture sono poste in liquidazione solo a seguito di verifica della congruità con i sotto-tetti economici previsti per cittadini residenti nell’ambito territoriale dell’Azienda, nell’ambito territoriale di altre aziende sanitarie della Regione Toscana e in altre regioni.

  • Ritardi nel pagamento delle rate di acconto 1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l’emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 23 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti. 2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l’emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti. 3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori. 4. E’ facoltà dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell’appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell’articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

  • VALUTA DI PAGAMENTO Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia e in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all’Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l’Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l’Assicurato ha sostenuto le spese.

  • CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice. La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: PUNTEGGIO MASSIMO

  • CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE 37 25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 37

  • SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

  • DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sul Sistema secondo quanto di seguito indicato. Parte I Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore Parte II Informazioni sull’operatore economico In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C 1) DGUE, firmato digitalmente, dell’ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI; 2) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice, firmata digitalmente dall’ausiliaria, con la quale quest’ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 3) dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice firmata digitalmente dall’ausiliaria con la quale quest’ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata; 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria; 5) PASSOE dell’ausiliaria; Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto (compilazione dei primi due campi).

  • Ritardi nel pagamento della rata di saldo 1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 24, comma 3, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali. 2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.