Demo Clausole campione

Demo. Nel corso della valutazione dell’offerta tecnica presentata, l’Azienda richiederà, previa convocazione delle società, una demo dei software per meglio valutare la rispondenza delle offerte tecniche a quanto richiesto nel presente capitolato Servizi. Tale attività non potrà comportare alcun onere per l’amministrazione. Pertanto, il concorrente dovrà, a pena di non ammissione alla successiva fase di apertura dell’offerta economica, previa convocazione della Commissione Giudicatrice, nella fase di valutazione tecnico/qualitativa delle offerte, presentare una demo per consentire una valutazione delle funzionalità e dell’ergonomia dell’applicativo proposto, a completamento di quanto illustrato nell’offerta tecnica.
Demo. Ai fine dell’attribuzione dei punteggio di merito è prescritta a prova d’uso del sistema proposto. Detta prova avverrà presso locali da definirsi in fase esecutiva , all’Ospedale di Savona. La durata delle prova sarà di massimo due giornate consecutive, quindi anche inferiore in ragione dell’acquisizione degli elementi ritenuti utili dalla commissione giudicatrice a fini dell’espressione del giudizio. In alternativa, in ragione delle disponibilità e per agevolare i concorrenti, detta demo potrà effettuarsi presso uno show room del concorrente stesso oppure presso una struttura pubblica o privata, più vicina possibile all’ospedale di Savona , dove detto sistema sia già installato e funzionante. In questo caso detta demo avrà una durata massima di una giornata solare, incluso il tempo di trasferimento e ritorno. L’apparecchiatura demo sarà, nella sua configurazione di base, identica a quella presentata in offerta. La commissione nel suo plenum potrà delegare uno o più membri della stessa ad assistere a detta demo, con la mera funzione di raccogliere gli elementi da trasmettere al plenum della commissione stessa ai fini del raggiungimento del giudizio collegiale. La tempistica di detta demo sarà formalmente concordata tra il presidente della commissione, o suo delegato, ed il concorrente per email. In caso di demo presso l’Ospedale di Savona , il sistema presentato sarà coperto da assicurazione per danni a cose e persone per un valore minimo di € 1.500.000,00. In fase di demo sarà consegnata alla commissione, nelle modalità meglio specificate in detta sede: • copia dell’attestato di assicurazione • copia verifiche elettriche con esito positivo eseguite sul sistema presentato in prova non oltre 12 mesi prima della data della prova stessa
Demo. Ogni potenziale Cliente avrà la possibilità di utilizzare gratuitamente la Demo al momento della registrazione sul Sito Web. Al momento della registrazione, il potenziale Cliente riceverà un'e-mail contenente l'Account Amministratore e la password di attivazione. L'uso della Demo è automaticamente disattivato una volta trascorsi 14 giorni di calendario dalla registrazione. Tuttavia, il potenziale Cliente sarà in grado, durante il periodo della Demo così come al termine della stessa, di stipulare un contratto (definitivo) con TEAMLEADER in merito ai Servizi, nel qual caso dovranno essere rispettati i termini di cui all'art. 5.
Demo. Il potenziale Cliente può prenotare una videoconferenza di 30 minuti con un membro del Team della Società per ricevere una dimostrazione gratuita del Servizio e delle rispettive Funzionalità. La prenotazione avviene tramite il sito terzo xxx.xxxxxxxx.xxx, al quale il potenziale Cliente viene ricondotto. Si specifica che la Società non risponde per qualsiasi malfunzionamento di tale sito. I dati richiesti al potenziale Cliente per prenotare la Demo sono: ● nome e cognome; ● indirizzo e-mail; ● sito web dell’azienda. La Società si riserva la possibilità di inviare una comunicazione per ricordare al Cliente la data e l’orario della Demo programmata.
Demo. Accedere a [CONSE. UTENTE] → [DEMO] (Dimostrazione) per mettere il monitor in modalità dimostrazione.
Demo. Alle ditte offerenti sarà richiesta una Demo esplicativa delle modalità di funzionamento e caratteristiche del software richiesto. La presentazione della Demo verrà fissata per ogni singolo concorrente a seguito dell’apertura della busta Tecnica e prima dell’assegnazione dei punteggi tecnici da parte della Commissione valutatrice.
Demo. Ogni Cliente avrà l’opportunità di provare il Tool gratuitamente per un periodo di tempo limitato. Il periodo di tempo in cui il Cliente avrà accesso a tale account demo è stabilito unicamente a discrezione di TEAMLEADER. TEAMLEADER si riserva il diritto di chiudere un account demo in ogni momento e cancellare in via definitiva tutti i dati inseriti nell’account demo dal Cliente. Indipendentemente dal fatto che il Cliente che utilizza un account demo gratuito sia (ancora) non pagante, durante il periodo di prova il Cliente - e i relativi Utenti - deve comunque conformarsi a tutti i termini di utilizzo applicabili e ad altre disposizioni rilevanti nei presenti Termini di servizio, in particolare gli articoli 5 (Termini di utilizzo), 7 (Proprietà intellettuale), 10 (Responsabilità), 11 (Dati personali e privacy) e 12 (Riservatezza).
Demo. Ogni Cliente avrà l’opportunità di provare il Software Team gratuitamente per un periodo di tempo limitato. Il periodo di tempo in cui il Cliente avrà accesso a tale account demo è stabilito unicamente a discrezione di GECOTRUCK. GECOTRUCK si riserva il diritto di chiudere un account demo in ogni momento e cancellare in via definitiva tutti i dati inseriti nell’account demo dal Cliente. Indipendentemente dal fatto che il Cliente che utilizza un account demo gratuito sia (ancora) non pagante, durante il periodo di prova il Cliente - e i relativi Utenti - deve comunque conformarsi a tutti i termini di utilizzo applicabili e ad altre disposizioni rilevanti nei presenti Termini di servizio, in particolare gli articoli 5 (Termini di utilizzo), 7 (Proprietà intellettuale), 10 (Responsabilità), 11 (Dati personali e privacy) e 12 (Riservatezza).

Related to Demo

  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Call Center Si indicano di seguito i riferimenti del Servizio di Call Center: Contatti

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: