Derivazioni Clausole campione

Derivazioni. Le derivazioni o giunzioni dei cavi saranno sempre eseguite all’interno di cassette di derivazione, utilizzando morsetti componibili su guida DIN fissata sul fondo della cassetta. E’ tollerato l’impiego di morsetti volanti del tipo a mantello, per giunzioni e derivazioni semplici di cavi la cui sezione non superi i 4 mm2. Di norma le scatole o cassette verranno altresì impiegate ad ogni brusca deviazione del percorso delle tubazioni, ogni due curve, ogni 15 m nei tratti rettilinei, all’ingresso di ogni locale alimentato, in corrispondenza di ogni corpo illuminante. Le tubazioni devono essere posate a filo delle cassette con la cura di lisciare gli spigoli onde evitare il danneggiamento delle guaine dei conduttori nelle operazioni di infilaggio e sfilaggio. Nel caso di impianto a vista i raccordi con le tubazioni devono essere esclusivamente eseguiti tramite imbocchi pressatubo filettati in pressofusione o plastici, secondo quanto prescritto. I morsetti saranno di tipo a mantello con base di ceramica od in altro materiale isolante di analoghe caratteristiche e saranno adeguati alla sezione dei conduttori derivati. I conduttori saranno disposti ordinatamente nelle cassette con un minimo di ricchezza. Le cassette saranno fissate esclusivamente alle strutture murarie tramite tasselli di espansione. Nel caso di impianti incassati le cassette saranno montate a filo del rivestimento esterno e saranno munite di coperchio “a perdere” i coperchi definitivi saranno montati ad ultimazione degli interventi murari di finitura. Nel caso di cassette di tipo stagno, murate in pareti rivestite in maiolicato, dovrà essere prevista una cornice plastica od in materiale non ossidabile che consenta una battuta perimetrale. Tutte le scatole saranno contrassegnate sul coperchio in modo che possa essere individuato il tipo di servizio di appartenenza. Tutte le scatole o cassette di qualsiasi materiale saranno provviste di morsetto di terra; quelle in materiale metallico avranno il morsetto di messa a terra del corpo scatola. Tutti i cavi devono essere sempre protetti meccanicamente mediante posa in tubazioni, passerelle, canali o cunicoli. Le modalità di posa devono essere coerenti con i tipi di posa ammessi dall’ultima edizione della Norma CEI 64-8 e devono essere tali da garantire la completa accessibilità per manutenzione e la sfilabilità dei cavi. A tale scopo ed in previsione di successivi ampliamenti, si dovrà anche garantire un coefficiente di riempimento inferiore a 0,5. Tu...
Derivazioni. Il collegamento tra la rete aziendale esistente (o appositamente realizzata) in prossimità del complesso immobiliare da alimentare ed i punti di consegna, disposti per lo più in batteria (per unità immobiliari multiple in condominio, alimentabili con condotta unica), ovvero singoli, è definito “derivazione” ovvero “ allacciamento”, e si compone di: 1) presa, con saracinesca, dalla condotta aziendale; 2) condotta di collegamento; 3) gruppi di misura e consegna, comprensivi, ciascuno, di valvola di non ritorno. Le opere corrispondenti alle voci 1), 2) e 3) sono realizzate e/o ricostruite a cura del Gestore ( salvo quanto appresso ) ma a totale carico del costruttore dell’edificio, o di un condominio, o di un singolo proprietario, così come previsto qui di seguito, esclusa però la fornitura degli apparecchi di misura, che è a carico del Gestore, e la loro posa in opera, che è a carico dei singoli utenti (che solo raramente coincidono con i proprietari). E’ facoltà e diritto del privato richiedente di realizzare in proprio le opere di cui sopra ( punto 1 e 2 ). In tale caso lo stesso provvederà a propria cura e spese secondo le indicazioni e specifiche dettate dal Gestore e supervisione dello stesso .Il mancato rispetto delle indicazioni del Gestore comporteranno il mancato allaccio alla rete senza alcuna responsabilità del Gestore stesso. La realizzazione diretta da parte del privato comporterà, inoltre, il mancato rilascio da parte del Gestore della garanzia di funzionamento e lo stesso non risponderà in caso di malfunzionamento, guasto od usura e conseguentemente tutti gli eventuali interventi di manutenzione saranno a carico dell’utente. Nel caso della realizzazione della derivazione da parte dell’utente resteranno a carico dello stesso solamente i seguenti oneri: 1) Diritti fissi di preventivo; 2) Oneri Amministrativi di contratto; 3) Corrispettivo per l’installazione del contatore; 4) Supervisione dei lavori e collaudo appresamento; Per far realizzare l’opera di derivazione relativa a ciascun complesso immobiliare non ancora allacciato alla rete, l’interessato che ne abbia titolo (costruttore, condominio, proprietario, legale rappresentante ecc.) deve presentare al Gestore apposita domanda, corrispondendo il diritto fisso di preventivo (v. Tab. F, Titolo 4),. Egli dovrà allegare alla domanda la documentazione richiesta dal Gestore, necessaria per il riscontro dell’esistenza delle condizioni preliminari di accettabilità, ed in particolare: permesso di co...
Derivazioni. Per correnti da 100A a 630A gli interruttori saranno alimentati direttamente dalle sbarre principali mediante bandella flessibile dimensionata in base alla corrente nominale dell'interruttore stesso. Tutti i cavi di potenza, superiori a 50 mmq, entranti o uscenti dal quadro non avranno interposizione di morsettiere; si attesteranno direttamente agli attacchi posteriori degli interruttori alloggiati sul retro del quadro in una zona opportunamente predisposta. L’ammaraggio dei cavi avverrà su specifici accessori di fissaggio Le sbarre saranno identificate con opportuni contrassegni autoadesivi a seconda della fase di appartenenza così come le corde saranno equipaggiate con anellini terminali colorati. Tutti i conduttori sia ausiliari si attesteranno a delle morsettiere componibili su guida posizionate in canalina laterale o nella parte posteriore del quadro, con diaframmi dove necessario, che saranno adatte, salvo diversa prescrizione, ad una sezione di cavo non inferiore a 6 mmq.
Derivazioni. Per correnti fino a 100A gli interruttori saranno alimentati, direttamente dalle sbarre principali mediante cavo dimensionato in base alla corrente nominale dell'interruttore stesso. Se garantita dal costruttore, sarà ammessa l'alimentazione da valle delle apparecchiature Da 160 a 1600A saranno utilizzati collegamenti prefabbricati dimensionati in base all'energia specifica limitata dall'interruttore alimentato. Salvo specifiche esigenze gli interruttori scatolati affiancati verticalmente su un'unica piastra saranno alimentati dalla parte superiore utilizzando specifici ripartitori prefabbricati tipo Polypact che permettono, non solo il collegamento, ma anche la possibilità di aggiungere o sostituire apparecchi di adatte caratteristiche senza effettuare modifiche sostanziali all'unita' funzionale interessata. Tutti i cavi di potenza, superiori a 50 mmq, entranti o uscenti dal quadro non avranno interposizione di morsettiere; si attesteranno direttamente ai morsetti degli interruttori che saranno provvisti di appositi coprimorsetti. L’ammaraggio dei cavi avverrà su specifici accessori di fissaggio Le sbarre saranno identificate con opportuni contrassegni autoadesivi a seconda della fase di appartenenza così come le corde saranno equipaggiate con anellini terminali colorati. Tutti i conduttori sia ausiliari si attesteranno a delle morsettiere componibili su guida, con diaframmi dove necessario, che saranno adatte, salvo diversa prescrizione, ad una sezione di cavo non inferiore a 6 mmq.

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  • Variazioni 1. Nei Contratti strumentali sono ammesse modifiche e varianti esclusivamente nei casi previsti dall’art. 106 del Codice. 2. È, altresì, fatta salva la facoltà della Committente di apportare variazioni alle prestazioni contrattuali, sia in aumento che in diminuzione, anche oltre il limite del 20%. 3. Le variazioni entro il limite del 20% verranno valutate in base ai prezzi e alle condizioni di cui al Contratto, senza che l’Appaltatore possa avanzare alcuna pretesa di indennizzo. 4. Eventuali variazioni oltre i limiti del 20%, verranno valutate in contraddittorio tra le Parti e negoziate secondo buona fede, in base alle circostanze che hanno determinato l’emergere della loro necessità. 5. Qualora in corso di Contratto, la Committente avesse la necessità di approvvigionarsi di materiali/beni necessari all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ma non contemplati nell’Offerta economica, le Parti procederanno a concordarne i relativi prezzi, mediante la sottoscrizione di appositi verbali. I nuovi prezzi così definiti diventeranno parte integrante dell’Offerta economica allegata al Contratto.

  • Opzioni Opzioni: no

  • Azioni Rappresentano il capitale di rischio della società. Il rischio teorico è la perdita dell’intero investimento. I principali fattori endogeni che influenzano la volatilità e la liquidità dell’investimento possono essere le dimensioni dello stesso emittente, che si traduce in scambi più o meno elevati sul titolo, e lo spessore del mercato regolamentato in cui vengono trattate.

  • Autorizzazioni 1. Al Concedente competono, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, le attività finalizzate al rilascio e/o all’ottenimento delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, costruzione e Messa in Esercizio dell’Opera, come indicate nell’Allegato [•] – Sezione A). Gli aggravi in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato rilascio e/o ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concedente, salvo che quest’ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa imputabile al Concessionario. Nel caso in cui tali aggravi comportino l’Alterazione dell’Equilibrio Economico Finanziario, le Parti possono avviare la procedura di cui all’articolo 32. 2. Al Concessionario competono in via diretta ed esclusiva tutte le attività necessarie ai fini dell’ottenimento, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, delle Autorizzazioni necessarie per la progettazione, costruzione e Messa in Esercizio dell’Opera, come indicate nell’Allegato [•] – Sezione B. Gli aggravi in termini di costi e tempi derivanti dal mancato o ritardato ottenimento delle Autorizzazioni di cui al presente comma sono a carico del Concessionario, salvo che quest’ultimo dimostri che il mancato ottenimento o il ritardo derivino da causa a lui non imputabile e di aver, comunque, attivato in maniera diligente e tempestiva ogni mezzo e azione ai fini dell’ottenimento stesso. In tale ultima ipotesi, gli aggravi in termini di costi e tempi restano in ogni caso a carico del Concedente. 3. Spetta a ciascuna Parte, per quanto di competenza, mantenere valide ed efficaci tutte le Autorizzazioni acquisite ai sensi dei commi precedenti.

  • Pubblicazioni Sono valutabili esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui sopra. Le pubblicazioni devono essere prodotte nella lingua di origine e tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, francese, inglese, tedesco e spagnolo, qualora redatte in una lingua diversa da quelle precedentemente indicate. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulle dichiarazioni rilasciate concernenti le pubblicazioni presentate.

  • Tubazioni I tubi pluviali di plastica e grès ceramico saranno misurati a metro lineare in opera sull'asse della tubazione, senza tener conto delle parti sovrapposte; in tali valutazioni è compreso anche il computo delle quantità ricavate dalle curve o pezzi speciali. I tubi pluviali di rame o lamiera zincata, ghisa e piombo saranno valutati secondo il peso sviluppato dai singoli elementi. Le tubazioni in rame con o senza rivestimento in PVC per impianti termici o sanitari saranno valutate in metri lineari misurati dopo la messa in opera. Le tubazioni in pressione di polietilene saranno valutate a metro lineare.

  • Eccezioni Nel caso in cui per cause esogene e ed oggettivamente non riconducibili alla volontà della Compagnia (come ad esempio la fusione di un fondo), non sia possibile pro- cedere con il disinvestimento da uno o più fondi esterni, la stessa può sospendere temporaneamente la richiesta di riscatto parziale o totale. Al venir meno dei motivi che hanno portato alla sospensione il Contraente potrà ri- chiedere nuovamente il riscatto.

  • SOSTITUZIONI Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che: a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario; b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur. ) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione; d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione. Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo. Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica.

  • Precisazioni Qualora l’esame della documentazione amministrativa non si esaurisca nell’arco della seduta fissata per il giorno sopraindicato, la stessa verrà aggiornata al giorno successivo; le offerte dovranno essere custodite, a cura del soggetto deputato all’espletamento della gara, con forme idonee ad assicurare la loro integrità. L’Arnas “X. Xxxxxx”, ove e quando lo ritenga necessario e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. 445/00, può altresì effettuare ulteriori verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni presentate, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dal D. Lgs. 50/2016, con riferimento a concorrenti individuati secondo criteri discrezionali.

  • Assicurazioni 6.1 Per tutta la durata della Locazione, il Conduttore dovrà possedere le coperture assicurative indicate al comma che segue, in corso di validità e rilasciate da compagnie di primaria importanza. A tal fine, il Conduttore dovrà esibire le polizze o, in alternativa, una certificazione emessa dal Broker o dall’Assicuratore che riporti fedelmente tutte le condizioni di copertura. Tale circostanza risulta preclusiva alla consegna dell’unità immobiliare oggetto della Locazione. 6.2 Le coperture assicurative richieste sono: a) polizza garanzia dei danni eventualmente subiti dai beni in Locazione (c.d. Rischio locativo) per un capitale assicurato non inferiore a € 1 milione. Il Locatore si riserva la facoltà di rivedere tale parametro qualora lo ritenga necessario; b) polizza incendio a copertura dei beni oggetto delle attività svolte in virtù della Locazione, ubicati nell’unità immobiliare in uso, per un capitale adeguato all’effettivo valore dei beni e del relativo contenuto, comprese le spese di demolizione e sgombero, oltre a garantire i danni da interruzione di esercizio e i maggiori costi per un periodo non inferiore ai 12 mesi; c) polizza di responsabilità civile per danni a terzi, non esclusi i danni da cose in custodia, incendio, colpa grave e dolo dei dipendenti e i danni da interruzione di esercizio dei terzi, per un massimale per sinistro non inferiore a Euro 1,5 milioni. 6.3 Nelle suddette polizze dovrà essere convenuto che: 1) non potranno aver luogo diminuzioni, storni di somme assicurate, disdetta del contratto, modifica delle garanzie senza il preventivo consenso del Locatore; eventuali sospensioni/mancati rinnovi di garanzie dovranno avere efficacia solo dopo 30 gg, previo avviso al Locatore delle motivazioni del provvedimento; 2) la compagnia di assicurazione dovrà riconoscere al Locatore la qualifica di “Assicurata Aggiunta”; 3) dovranno essere considerati “Terzi” il Locatore ed i suoi dipendenti; 4) l’Assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Locatore (art. 1916 c.c.).