Dichiarazioni congiunte delle parti Clausole campione

Dichiarazioni congiunte delle parti. 1. Il presente Contratto attua un’articolazione per settori e fissa l’ambito di con- trattazione di secondo livello, consentendo una maggiore aderenza della disciplina contrattuale a talune caratteristiche settoriali e di aziende. Esse, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori, riconosce le esigenze per le imprese di poter programmare la propria attività produttiva sulla base di ele- menti predeterminati per la durata del presente contratto e degli integrativi sti- pulati in attuazione delle sue norme.
Dichiarazioni congiunte delle parti. Le Parti, laddove persistano le condizioni sia normative che finanziarie, si impegnano a: - individuare le risorse disponibili che possono confluire nel fondo per le PEO e ad attuare un percorso che, annualmente, a partire dal 2019, valorizzi il più possibile il personale tramite questo istituto, sulla base dei criteri che saranno condivisi dalle Parti nell’ambito di approfondimenti tecnici che si svolgeranno nel 2018 e delle risorse di natura stabile a tal fine destinabili derivanti dal differenziale di posizione economica del personale cessato dal servizio nell’anno 2018 oltre a quelle specificamente previste dal CCNL del 19.4.2018 all’art. 63 comma 2 lettera f) e 65 comma 2 lettera e), oltre a una quota una tantum di euro 65.000 derivante dai differenziali cessati 2017. - strutturare un percorso che, in modo sistematico e continuativo, valorizzi il personale mediante istituti quali PEV a partire dal 2019. - Le Parti si impegnano ad avviare le trattative per la definizione del CCIL per l’anno 2019, auspicando di sottoscriverlo entro il primo semestre dell’anno 2019. -Nelle more di fare degli approfondimenti tecnici e definire eventuali diversi criteri nell’ambito del CCIL per l’anno 2019, al Personale BCD ed EP con incarico di responsabilità con rapporto di lavoro a tempo parziale l’indennità è corrisposta per intero al fine di salvaguardare il buon andamento dei servizi tecnici amministrativi e si applica quanto stabilito dalle Linee Guida. -Le Parti si impegnano ad incontrarsi nel più breve tempo possibile per affrontare le tematiche legate alla riorganizzazione delle filiere della didattica e dell’Area Servizi Bologna – ASB. -Le Parti si impegnano ad incontrarsi nel più breve tempo possibile per affrontare la tematica relativa alla misura premiale per il personale TA prevista nell’ambito delle risorse dei dipartimenti eccellenti. - Le Parti si impegnano a ritrovarsi nei primi mesi del 2019 per avviare un confronto sulla materia del telelavoro al fine di analizzare gli aspetti procedurali già definiti ed apportarvi eventuali miglioramenti. - Le Parti concordano di voler mantenere anche per l’anno corrente, a condizioni complessive invariate, la quota di € 800.000 derivanti dalle entrate dei corsi professionalizzanti, con le medesime modalità distributive sin ora utilizzate. - Le Parti si impegnano a verificare - nell’ambito del Contratto Collettivo Integrativo per il 2019 e in funzione dell’andamento complessivo dell’attività “Conto terzi” svolta dalle...
Dichiarazioni congiunte delle parti. 1) Il presente contratto attua un'articolazione per settori e fissa l'ambito di contrattazione di secondo livello, consentendo una maggiore aderenza della disciplina contrattuale a talune caratteristiche settoriali e di aziende. Esso, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori, riconosce le esigenze per le imprese di poter programmare la propria attività produttiva sulla base di elementi predeterminati per la durata del presente contratto e degli integrativi stipulati in attuazione delle sue norme.
Dichiarazioni congiunte delle parti. Le Parti, inoltre, concordano quanto segue: - quanto definito con il presente Accordo ha natura sperimentale, con particolare riferimento alle modalità e criteri di riparto degli incentivi tra il personale interessato. Le Parti si impegnano, entro l’ultimo trimestre dell'anno 2021, a verificare i dati sui compensi erogati e il numero di dipendenti coinvolti e, se necessario, ad apporre dei correttivi. Nel caso in cui ciò non fosse necessario o in caso di inerzia delle Parti, continueranno a trovare applicazione i criteri di cui al presente accordo. Sarà oggetto di monitoraggio anche come saranno declinati le modalità e i criteri di riparto degli incentivi nel regolamento. - l’impegno a riconsiderare, all’esito del periodo di applicazione sperimentale del Regolamento sopra indicato (anno 2021), la soglia economica di accesso all’incentivo per le procedure di approvvigionamento di beni e servizi per importi compresi tra 40.000 euro e la soglia comunitaria (attualmente pari a 214.000 euro). - l'Amministrazione comunicherà alla Parte Sindacale, con cadenza annuale, il numero e il nome delle persone coinvolte in ciascun appalto con le relative attività e l'importo previsto (in fase di programmazione) e l'andamento generale dei pagamenti, suddivisi per singola struttura, con indicazione del nome e del numero dei dipendenti interessati. Le medesime informazioni verranno rese accessibili al personale mediante la pubblicazione sulla intranet di Ateneo. - che sono oggetto di incentivo le procedure per lavori di importo compreso fra 40.000 euro e 150.000 euro in presenza di una procedura sostanzialmente comparativa la cui motivazione deve emergere dalla determina a contrarre. - l’impegno a prevedere entro il primo semestre 2021 nell’ambito della contrattazione integrativa, sulla base delle prime risultanze di dati che saranno disponibili nei primi mesi del 2021, delle forme di compensazione tra gli incentivi tecnici e le altre forme di incentivazione previste nell’Ateneo di Bologna, al fine di riconoscere l’apporto indiretto di tutto il personale tecnico amministrativo dell’Ateneo. Le Parti, presa visione del testo dell’Accordo, a seguito della certificazione del Collegio dei Revisori dei Conti e all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, convengono congiuntamente di procedere alla sua sottoscrizione. La Delegazione di Parte pubblica costituita nelle persone di: Delegato del Rettore Xxxx. Xxxxx Xxxx x.xx Xxxxx Xxxx Direttore Generale Dott. Marco Degli Esposti...

Related to Dichiarazioni congiunte delle parti

  • Collegio Sindacale Il collegio sindacale dell’Emittente in carica alla Data del Documento di Ammissione è stato nominato dall’assemblea del 10 aprile 2018, e rimarrà in carica per un periodo di tre esercizi sino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. I componenti del collegio sindacale della Società alla Data del Documento di Ammissione sono indicati nella tabella che segue. Nome e Cognome Carica Data e luogo di nascita Xxxxxxxxxx Xxxxxx Presidente del Collegio Sindacale 3 luglio 0000 - Xxxxx (XX) Xxxxxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 24 giugno 0000 - Xxxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 18 gennaio 1969 - Xxxxx Xxxxx Xxxxx Sindaco supplente 22 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx supplente 7 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) I componenti del collegio sindacale sono domiciliati per la carica presso la sede della Società. Tutti i componenti del collegio sindacale sono in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dall’art. 2399 Codice Civile. Si riporta un breve curriculum vitae dei membri del collegio sindacale della Società, dal quale emergono la competenza e l’esperienza maturate in materia di gestione aziendale.

  • Trattamento economico e normativo La retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato. Ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria IVS, dell’indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni, il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestato. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposta la integrazione contrattuale retributiva commisurata alla media delle percentuali di prestazione lavorativa risultante dalle ultime quattro settimane lavorate. Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria, perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato, ma impossibilitato a causa di assenza viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell’orario normale di lavoro settimanale.

  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Verifiche ed ispezioni 1. L'Ente e l’organo di revisione dell’Ente medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs. n. 267 del 2000 ed ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.

  • DESCRIZIONE DEI LAVORI I lavori che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

  • Assunzione del personale 1. L’assunzione del personale viene effettuata dall’Azienda in conformità alle norme con- trattuali e di legge, con particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 sulla tutela della riservatezza personale.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).