DICHIARAZIONI DELL’APPALTATORE Clausole campione

DICHIARAZIONI DELL’APPALTATORE. Nella determinazione del prezzo a corpo offerto, l'Appaltatore riconosce e dichiara esplicitamente e senza riserva alcuna di aver tenuto conto di tutti gli oneri determinati dagli allegati contrattuali e di essere perfettamente a conoscenza della natura, dell'entità, della destinazione delle opere da eseguire, delle condizioni operative in cui il lavoro dovrà essere svolto. Con particolare riferimento all’eventualità che durante l’esecuzione dei lavori potrebbero essere presenti altri Appaltatori e che pertanto le lavorazioni dovranno essere eseguite contemporaneamente a quelle di altri Appaltatori, con i quali l’Appaltatore si impegna fin da adesso a collaborare, sotto il coordinamento della D.L., al fine della piena riuscita dei rispettivi lavori e del lavoro complessivo. L’Appaltatore dichiara di aver effettuato i necessari sopralluoghi ed accertamenti nella località nella quale i lavori dovranno essere eseguiti e di aver apprezzato le relative caratteristiche climatiche, possibilità logistiche, vie di comunicazione ed accesso al cantiere, la eventuale necessità di usare mezzi di trasporto commisurati alle esigenze del cantiere, l’ubicazione di cave di prestito e delle discariche di materiali e di tutte le altre condizioni che possano influire sullo svolgimento dei lavori. Con la firma del contratto, l'Appaltatore riconosce e dichiara esplicitamente e senza riserva alcuna che nella determinazione del prezzo di appalto e dei singoli prezzi unitari, egli ha tenuto conto di quanto potrà occorrergli per eseguire ogni singolo lavoro compiuto a regola d'arte, incluso il di lui beneficio. L'importo dei lavori come pattuito in contratto ed i relativi prezzi unitari devono intendersi, in ogni caso, comprensivi delle seguenti prestazioni: ▪ Per i materiali: ogni spesa, nessuna eccettuata, per forniture, trasporti, cali, perdite, sprechi, etc. ed ogni prestazione occorrente per darli posti in opera e funzionanti in qualsiasi punto del lavoro; ▪ Per gli operai: le mercedi ed i contributi secondo i contratti nazionali di lavoro e le vigenti normative in tema di previdenza e di prevenzione degli infortuni, ed ogni spesa per prestazioni di utensili ed attrezzi, spese accessorie di ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, etc. nonché la spesa per l'illuminazione del cantiere, in caso di lavoro notturno; ▪ Per i noli: ogni spesa per dare macchinari, operatori e mezzi di lavoro a piè d'opera, pronti per l'uso ivi compresi ponteggi, opere provvisionali.
DICHIARAZIONI DELL’APPALTATORE. Nell’obbligarsi ad eseguire le operazioni cimiteriali oggetto del presente Accordo, l’Appaltatore dichiara con la sottoscrizione del presente atto:
DICHIARAZIONI DELL’APPALTATORE. L’Appaltatore contestualmente alla consegna dei lavori dovrà consegnare alla Provincia le seguenti dichiarazioni: - Il nominativo del proprio Direttore Tecnico e del Direttore del Cantiere che dovrà essere un tecnico abilitato alla direzione dei lavori delle opere da realizzare. La comunicazione dovrà essere controfirmata per accettazione dagli incaricati. - Il nominativo del proprio legale rappresentante. Qualora l’Appaltatore non possa risiedere in località posta nella zona nella quale ricadano i lavori affidati con il presente contratto, dovrà nominare un proprio rappresentate locale. Tale Rappresentante dovrà avere la capacità e l’incarico di ricevere ordini dalla D.L. e di dare immediata esecuzione degli ordini stessi. In mancanza di presentazione della documentazione sopraddetta, pur decorrendo i termini per l’ultimazione dei lavori, gli stessi non potranno essere iniziati. Inoltre, in presenza di impianti di cui all’art.1 della Legge 5 marzo 1990, n°46 e successive modificazioni, l’Appaltatore dovrà impegnarsi: - ad affidare l’installazione, la trasformazione e la manutenzione degli impianti previsti da tale legge a soggetti a ciò abilitati ed in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti, accertati e riconosciuti ai sensi degli artt.2-3-4 e 5 della legge medesima; - a pretendere il rispetto delle disposizioni di cui all’art.6 per quanto concerne l’iter previsto per la progettazione degli impianti; - a garantire l’impiego di materiali costruiti a regola d’arte e comunque il rispetto delle disposizioni dell’art.6; - a pretendere la presentazione della dichiarazione di conformità o di collaudo degli impianti così come prescritto dagli artt.9 e 13 della legge 46/90.
DICHIARAZIONI DELL’APPALTATORE. L’Appaltatore dichiara di essere a perfetta conoscenza e di approvare indistintamente tutte le condizioni, norme, prescrizioni e pattuizioni contenute nel contratto e negli allegati in esso richiamati. L’Appaltatore dichiara di aver particolarmente considerato quanto disposto nei sottoelencati articoli per i quali esprime, a norma degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il proprio pieno ed incondizionato consenso:  Oggetto  Corrispettivo  Revisione dei prezzi  Specifiche d’ordinazione  Località e condizioni di resa  Collaudi e certificazioni  Controllo di rispondenza e passaggio di proprietà  Trasporti  Garanzia  Fatturazione e PagamentiGaranzia finanziariaIncedibilità del contratto  Contestazioni  Clausola risolutiva espressa  Obbligo riservatezza informazioni commercialmente sensibili  Brevetti, Proprietà Industriale ed Informazioni RiservateCodice Etico, Piano Anti Corruzione e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001  Foro competente Timbro e Firma
DICHIARAZIONI DELL’APPALTATORE. L’appaltatore dichiara : - non sussistere di relazioni di parentela, affinità o convivenza, frequenta- zione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci o i dipendenti della pro- pria Impresa e i dirigenti o dipendenti dell’ASL 3 ovvero situazioni di pan- nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro; - di ricevere copia del Codice di Comportamento aziendale dell’ASL e di garantirne il pieno rispetto, ai sensi dell’art. 2 comma 3 D.P.R. 62/16.4.2013. La violazione degli obblighi derivanti dal citato Codice comporterà la ri- soluzione/decadenza del contratto previa istruttoria e conclusione del pro- cedimento in contraddittorio con la Stazione appaltante.

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  • Collegio Sindacale Il collegio sindacale dell’Emittente in carica alla Data del Documento di Ammissione è stato nominato dall’assemblea del 10 aprile 2018, e rimarrà in carica per un periodo di tre esercizi sino all’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. I componenti del collegio sindacale della Società alla Data del Documento di Ammissione sono indicati nella tabella che segue. Nome e Cognome Carica Data e luogo di nascita Xxxxxxxxxx Xxxxxx Presidente del Collegio Sindacale 3 luglio 0000 - Xxxxx (XX) Xxxxxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 24 giugno 0000 - Xxxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Sindaco effettivo 18 gennaio 1969 - Xxxxx Xxxxx Xxxxx Sindaco supplente 22 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx supplente 7 ottobre 0000 - Xxxxxxxxx (XX) I componenti del collegio sindacale sono domiciliati per la carica presso la sede della Società. Tutti i componenti del collegio sindacale sono in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dall’art. 2399 Codice Civile. Si riporta un breve curriculum vitae dei membri del collegio sindacale della Società, dal quale emergono la competenza e l’esperienza maturate in materia di gestione aziendale.

  • Trattamento economico e normativo La retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato. Ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria IVS, dell’indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni, il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestato. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposta la integrazione contrattuale retributiva commisurata alla media delle percentuali di prestazione lavorativa risultante dalle ultime quattro settimane lavorate. Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria, perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato, ma impossibilitato a causa di assenza viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell’orario normale di lavoro settimanale.

  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Verifiche ed ispezioni 1. L'Ente e l’organo di revisione dell’Ente medesimo hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs. n. 267 del 2000 ed ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.

  • DESCRIZIONE DEI LAVORI I lavori che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

  • Assunzione del personale 1. L’assunzione del personale viene effettuata dall’Azienda in conformità alle norme con- trattuali e di legge, con particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 sulla tutela della riservatezza personale.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi:

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).