Diligenza Clausole campione

Diligenza. Le Parti della Convenzione garantiscono reciprocamente l’applicazione dei migliori standard di professionalità richiesti per l’espletamento delle specifiche attività a carico di ciascuna di esse.
Diligenza. L'Assicurato (o qualunque rappresentante, agente, sub-appaltatore o co-appaltatore dell'Assicurato) si impegna a esercitare, in ogni momento, tutta l’ordinaria diligenza possibile e ragionevole, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’adozione di ogni cautela necessaria a proteggere o salvaguardare le proprietà e gli interessi assicurati, per evitare un sinistro o circostanze comunque coperte con la presente Condizione Particolare, e per contenere gli effetti di un d anno derivante da un Evento Assicurato. È convenuto che qualunque sistema di protezione adottato per la sicurezza delle cose assicurate dovrà essere mantenuto in buono stato in ogni sua parte per tutta la durata di questa Condizione Particolare e dovrà essere in funzione per tutto il tempo in cui la Condizione Particolare opera. Tali sistemi di protezione non potranno essere eliminati né modificati in modo da creare pregiudizio agli interessi della Società, senza il preventivo consenso della stessa.
Diligenza. Nei rapporti con il cliente, CheBanca! opera con la dovuta diligenza, ossia con il grado di attenzione e prudenza richiesto dalla professionalità di un buon banchiere. Impossibilità a operare per cause non imputabili a CheBanca! CheBanca! non è responsabile della mancata esecuzione di incarichi dovuta a impossibilità a operare per cause a essa non imputabili (es. malfunzionamento dei sistemi di comunicazione, ritardi o cadute di linea del sistema, interruzioni, sospensioni, guasti o non funzionamento degli impianti telefonici, telematici o elettrici ecc.). In caso di guasti ai sistemi telematici, gli ordini e le disposizioni potranno essere conferiti anche tramite Servizio Telefonico o con le altre forme consentite.
Diligenza. La Società si impegna a svolgere la propria attività con la diligenza richiesta dalla natura dei compiti e delle funzioni esercitate, adoperando il massimo impegno professionale nel conseguimento degli obiettivi assegnatigli, utilizzando al meglio gli strumenti e il tempo a sua disposizione, ed assumendosi le responsabilità che gli competono in ragione delle proprie mansioni. Ciascun Destinatario, inoltre, svolge con impegno le necessarie attività di approfondimento ed aggiornamento. La Società si impegna inoltre a non sfruttare a proprio vantaggio eventuali condizioni di ignoranza o di incapacità dei propri interlocutori e si adopera affinché i contratti e gli incarichi di lavoro siano eseguiti secondo quanto stabilito consapevolmente e liberamente dalle parti.
Diligenza. Le Parti garantiscono reciprocamente l’applicazione dei migliori standard di professionalità richiesti per l’espletamento delle specifiche attività a carico di ciascuna di esse. La Banca Finanziatrice procederà al recupero, anche in via coattiva, del Finanziamento, anche per conto della CDP in virtù e nei limiti del Mandato, ivi inclusa ogni opportuna azione giudiziaria e stragiudiziaria, anche in sede cautelare, di cognizione, di esecuzione e concorsuale, escutendo tutte le garanzie personali e/o reali acquisite a tutela del credito del Contratto di Finanziamento. La Banca Finanziatrice provvederà a fornire, in via continuativa e almeno con cadenza semestrale, un’informativa alla CDP. La stessa si impegna, comunque, ad informare la CDP tempestivamente, quando necessario, o a seguito di richiesta specifica della CDP, in conformità con quanto previsto nel Mandato. Le spese relative a tale attività di recupero in sede giudiziale saranno preventivamente concordate tra la CDP e la Banca Finanziatrice, in conformità alle previsioni del Mandato, e saranno a carico della CDP e della Banca Finanziatrice in misura proporzionale alla percentuale originaria di partecipazione in linea capitale al Finanziamento. Le spese a carico della CDP verranno liquidate alla Banca Finanziatrice semestralmente previa presentazione di idonea documentazione. Qualora la Banca Finanziatrice ne faccia richiesta, tali spese potranno essere erogate dalla CDP integralmente al termine delle azioni di recupero. Tutte le somme recuperate sia dal debitore principale che da eventuali terzi garanti, al netto delle spese sostenute per tale recupero, saranno ripartite tra la CDP e la Banca Finanziatrice in misura proporzionale alla percentuale originaria di partecipazione in linea capitale al Finanziamento. Le somme recuperate saranno imputate dalla CDP e dalla Banca Finanziatrice alla copertura, prioritariamente, delle spese di recupero anche legali, quindi della quota interessi e, infine, della quota capitale. Eventuali transazioni dovranno, in ogni caso, essere preventivamente autorizzate dalla CDP. Al fine dell’accertamento delle somme dovute faranno stato e prova nei confronti delle Parti, del Soggetto Beneficiario e suoi garanti, in qualsiasi momento e sede, i libri e le scritture contabili della Banca Finanziatrice.
Diligenza. Utilizzare i prodotti, secondo le istruzioni del Fornitore e con la diligenza di cui all’art. 1176 del codice civile.
Diligenza. 9.1.- L’Incaricato si impegna ad adempiere alle obbligazioni nascenti dal presente contratto con la perizia, la tempestività e la diligenza tecnica specifica richiesta dalla natura dell’incarico.
Diligenza. Nei rapporti con il Cliente, Banca Privata Leasing opera con la dovuta diligenza, ossia con il grado di attenzione e perizia richiesto dalla professionalità di un buon banchiere. Banca Privata Leasing non risponde delle conseguenze derivanti da caso fortuito o da cause ad essa non imputabili (es.: malfunzionamento dei sistemi di comunicazione, ecc.), da ogni impedimento od ostacolo di forza maggiore che non possa essere superato con l’ordinaria diligenza. In caso di guasti ai sistemi telematici, gli ordini e le disposizioni potranno essere conferiti con le altre forme consentite.
Diligenza. Le Parti garantiscono reciprocamente l’applicazione dei migliori standard di professionalità richiesti per l’espletamento delle specifiche attività a carico di ciascuna di esse.
Diligenza. 2.1 Il Consulente sarà tenuto a svolgere l’incarico affidatogli, rendendosi disponibile a concordare incontri, riunioni anche nella sede della Consulta al fine di una tempestiva e puntuale assistenza agli Organismi dello stesso.