Diligenza Clausole campione

Diligenza. Le Parti della Convenzione garantiscono reciprocamente l’applicazione dei migliori standard di professionalità richiesti per l’espletamento delle specifiche attività a carico di ciascuna di esse.
Diligenza. L'Assicurato (o qualunque rappresentante, agente, sub-appaltatore o co-appaltatore dell'Assicurato) si impegna a esercitare, in ogni momento, tutta l’ordinaria diligenza possibile e ragionevole, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’adozione di ogni cautela necessaria a proteggere o salvaguardare le proprietà e gli interessi assicurati, per evitare un sinistro o circostanze comunque coperte con la presente Condizione Particolare, e per contenere gli effetti di un d anno derivante da un Evento Assicurato.
Diligenza. Le Parti garantiscono reciprocamente l’applicazione dei migliori standard di professionalità richiesti per l’espletamento delle specifiche attività a carico di ciascuna di esse.
Diligenza. 2.1 Il Consulente sarà tenuto a svolgere l’incarico affidatogli, rendendosi disponibile a concordare incontri, riunioni anche nella sede della Consulta al fine di una tempestiva e puntuale assistenza agli Organismi dello stesso. 2.2 Anche al fine di cui al precedente articolo 2.1, la Consulta fornirà al Consulente tutte le notizie e le informazioni necessarie per la completa realizzazione dell’incarico affidatogli. 2.3 Il Consulente fornirà le proprie prestazioni con piena autonomia organizzativa e potrà avvalersi, nella propria attività di consulenza, di dipendenti e collaboratori nei confronti dei quali assumerà ogni onere conseguente di natura contributiva, previdenziale ecc. 2.4 Il Consulente rimarrà in ogni caso unico responsabile dell’operato dei propri dipendenti e collaboratori, i quali dovranno agire nel rispetto degli obblighi assunti dal Consulente in forza del presente Contratto.
Diligenza. Nei rapporti con il cliente, CheBanca! opera con la dovuta diligenza, ossia con il grado di attenzione e prudenza richiesto dalla professionalità di un buon banchiere. Impossibilità a operare per cause non imputabili a CheBanca! CheBanca! non è responsabile della mancata esecuzione di incarichi dovuta a impossibilità a operare per cause a essa non imputabili (es. malfunzionamento dei sistemi di comunicazione, ritardi o cadute di linea del sistema, interruzioni, sospensioni, guasti o non funzionamento degli impianti telefonici, telematici o elettrici ecc.). In caso di guasti ai sistemi telematici, gli ordini e le disposizioni potranno essere conferiti anche tramite Servizio Telefonico o con le altre forme consentite.
Diligenza. La Società si impegna a svolgere la propria attività con la diligenza richiesta dalla natura dei compiti e delle funzioni esercitate, adoperando il massimo impegno professionale nel conseguimento degli obiettivi assegnatigli, utilizzando al meglio gli strumenti e il tempo a sua disposizione, ed assumendosi le responsabilità che gli competono in ragione delle proprie mansioni. Ciascun Destinatario, inoltre, svolge con impegno le necessarie attività di approfondimento ed aggiornamento. La Società si impegna inoltre a non sfruttare a proprio vantaggio eventuali condizioni di ignoranza o di incapacità dei propri interlocutori e si adopera affinché i contratti e gli incarichi di lavoro siano eseguiti secondo quanto stabilito consapevolmente e liberamente dalle parti.
Diligenza. Nei rapporti con il cliente, CheBanca! opera con la dovuta diligenza, ossia con il grado di attenzione e prudenza richiesto dalla professionalità di un buon banchiere. CheBanca! non risponde delle conseguenze derivanti da caso fortuito o da cause ad essa non imputabili (esempio: malfunzionamento dei sistemi di comunicazione), nonché da ogni impedimento od ostacolo di forza maggiore che non possa essere superato con l'ordinaria diligenza. In caso di guasti ai sistemi telematici, gli ordini e le disposizioni potranno essere conferiti anche tramite Servizio Telefonico o con le altre forme consentite.
Diligenza. Nei rapporti con il Cliente, Banca Privata Leasing opera con la dovuta diligenza, ossia con il grado di attenzione e perizia richiesto dalla professionalità di un buon banchiere.
Diligenza. 9.1.- L’Incaricato si impegna ad adempiere alle obbligazioni nascenti dal presente contratto con la perizia, la tempestività e la diligenza tecnica specifica richiesta dalla natura dell’incarico. 9.2.- Si impegna altresì, l’Incaricato, al costante aggiornamento normativo e regolamentare, nonché tecnico ed operativo, al fine di garantire il miglior servizio. 9.3.- Sono a carico dell’Incaricato, intendendosi ricompresi nei corrispettivi di cui al prosieguo, tutti gli oneri, i rischi relativi e/o connessi, nonché le spese anche di trasferta, relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale esecuzione di tutte le attività e i servizi oggetto del contratto.
Diligenza. Utilizzare i prodotti, secondo le istruzioni del Fornitore e con la diligenza di cui all’art. 1176 del codice civile.