DIRITTI DEI SOCI Clausole campione

DIRITTI DEI SOCI. 1. Il Comitato deve garantire la medesima cura e salvaguardia degli interessi di tutti i Soci partecipanti in Sipro S.p.A., a prescindere dalla misura della partecipazione da ciascuno detenuta. 2. Ciascun Socio, per il tramite del proprio rappresentante componente in seno al Comitato, sottopone al medesimo le proposte e problematiche attinenti alla Società. 3. In ogni caso, ciascun Socio ha il diritto di ottenere dalla Società tutte le informazioni e tutti i documenti che possano interessare i servizi e le attività gestiti nel territorio di competenza e formulare osservazioni e indicazioni. Qualora invece i Soci richiedano informazioni e documenti concernenti l’attività della Società nel suo complesso, la relativa richiesta è inoltrata all’Organo Amministrativo e al Comitato e il relativo riscontro è fornito dalla Società. 4. I Componenti del Comitato sono referenti nei confronti dei Soci. Ciascun Socio può chiederne l’audizione. 5. Le attività previste in capo al Comitato debbono intendersi aggiuntive ai poteri in capo ai Soci derivanti, ai sensi del codice civile, dal possesso delle quote societarie.
DIRITTI DEI SOCI. I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese. Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, gli stessi hanno inoltre diritto di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia. Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.
DIRITTI DEI SOCI. 8.1 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. 8.2 I diritti di cui al precedente punto 8.1 possono essere modificati con delibera assembleare da adottarsi con il consenso unanime di tutti i soci. 8.3 I seguenti diritti, in deroga al precedente punto 8.1, spettano in via esclusiva al socio Università degli Studi di Udine, la cui quota è privilegiata per intero come segue: a) ha diritto al rimborso del capitale sociale ed alla ripartizione del patrimonio sociale, risultante dalla liquidazione, con priorità rispetto a tutte le quote ordinarie; b) è postergata nella riduzione, totale o parziale, del capitale sociale per perdite, sicché la quota verrà ridotta o annullata solo dopo che siano state interamente annullate tutte le altre quote ordinarie; c) in caso di aumento del capitale sociale, fermo restando il combinato disposto degli art.2481 e 2481 bis del codice civile, la quota che verrà sottoscritta dall’Università di Udine sarà privilegiata come sopra, mentre le quote del capitale d’aumento che verranno sottoscritte dagli altri soci saranno ordinarie e ciò all’esclusivo fine di mantenere l’originaria proporzione fra entità delle quote ordinarie ed entità della quota privilegiata anteriore all’aumento; d) in caso di ricostituzione, in tutto o in parte, del capitale sociale attuata a seguito di delibera di riduzione, in tutto o in parte, dello stesso per perdite, il diritto di opzione spettante al socio Università degli Studi di Udine potrà venir ridotto o escluso in favore di tutti i titolari delle quote ordinarie è ciò all’esclusivo scopo di ripristinare la proporzione fra entità delle quote ordinarie ed entità della quota privilegiata anteriore alla riduzione; e) di nominare un componente dell’organo amministrativo; in conseguenza di detta nomina non potrà concorrere con gli altri soci nella nomina degli altri componenti l’organo amministrativo; f) di nominare un componente effettivo del collegio sindacale qualora costituito; in conseguenza di detta nomina non potrà concorrere con gli altri soci nella nomina degli altri componenti l’organo amministrativo. 8.4 I diritti di cui al precedente punto 8.3 sono inalienabili e non trasferibili e possono essere modificati con delibera assembleare da adottarsi con il consenso unanime di tutti i soci.
DIRITTI DEI SOCI. Art. 6 – Obblighi dei Soci
DIRITTI DEI SOCI. I Soci effettivi hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali di rappresentanza e di servizio, poste in essere dall’Associazione e quelle derivanti dall’appartenenza al Sistema Confederale. Per i Soci aggregati restano, invece, escluse tutte quelle prestazioni che comportino l’assunzione di una rappresentanza diretta, di carattere politico e/o sindacale, da parte dell’Associazione. I Soci effettivi, inoltre, hanno diritto di partecipazione, intervento, elettorato attivo e passivo negli Organi associativi e nelle Sezioni, purché in regola con gli obblighi di Statuto secondo le modalità previste dallo stesso. Per i Soci aggregati, il diritto di elettorato passivo è limitato alla Giunta, agli Organi delle Sezioni, ad eventuali gruppi, comitati e commissioni, secondo quanto disciplinato dai regolamenti in materia. Ciascun Socio, infine, ha diritto ad avere attestata la sua partecipazione all’Associazione ed al Sistema Confindustria, nonché di utilizzare il logo confederale nei limiti previsti da specifica disciplina.
DIRITTI DEI SOCI. I Soci maggiorenni hanno diritto di partecipare alle assemblee dei soci, hanno diritto di voto per eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi. Inoltre, hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi vigenti e dal presente Statuto, hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione. Tutti i Soci ordinari maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alla vita associativa. Essi, esercitano il diritto di voto nelle assemblee e possono far parte degli organismi associativi. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal Socio ordinario minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. I Soci fondatori potranno essere sempre presenti nelle riunioni del Consiglio Direttivo. I Soci sostenitori ed i Soci onorari non godono dell’elettorato passivo
DIRITTI DEI SOCI. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, fatta eccezione per i seguenti diritti spettanti unicamente al socio Comune di Castelfranco Veneto: a) diritto di amministrare la società per tutta la sua durata, in particolare avendo potere di: - richiedere all’organo amministrativo relazioni periodiche sull’andamento della gestione della società; - effettuare ispezioni, anche senza preavviso, nei cantieri gestiti dalla società; - fornire indirizzi vincolanti relativamente alla gestione economica e finanziaria della società, avendo altresì la possibilità di verificare la concreta attuazione degli obiettivi prefissati e, in caso di mancata attuazione degli stessi, il compito di fornire le relative azioni correttive; b) diritto di nominare la maggioranza dei componenti dell’organo amministrativo e dell’organo di controllo in ogni caso di nomina o rinnovo degli organi sociali, avendo altresì il potere di revoca degli stessi; Tali diritti particolari si intendono attribuiti personalmente al socio Comune di Castelfranco Veneto e non alla partecipazione o alla misura della partecipazione di cui egli è titolare: tali diritti pertanto non potranno essere trasferiti insieme alla porzione di quota che tale socio dovesse trasferire e, se il Comune di Castelfranco Veneto dovesse cessare, per qualsiasi motivo, di rivestire la qualità di socio, tali diritti particolari si estingueranno. I diritti particolari previsti nel presente articolo possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci.
DIRITTI DEI SOCI. L'appartenenza al Consorzio dà diritto al consorziato: a) di partecipare all'attività sociale utilizzando i programmi predisposti dal Consorzio; b) di utilizzare i contrassegni e i marchi da apporre sul formaggio Montasio; c) di godere delle assistenze ed i vantaggi previsti dal presente Statuto.

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  • Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

  • Esercizio dei diritti Lei può in ogni momento esercitare il diritto di ottenere: la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguarda e, nel caso, ottenere l’accesso ai dati, la rettifica di dati inesatti, l’integrazione di dati incompleti. Nei soli casi previsti dalla legge, ha altresì il diritto di ottenere: la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, l’opposizione al trattamento.

  • Effetti dei nuovi stipendi 1. Salvo diversa previsione del CCNL, gli incrementi dello stipendio tabellare previsti dall’art. 35 (Incrementi degli stipendi tabellari) hanno effetto, dalle singole decorrenze, su tutti gli istituti di carattere economico per la cui quantificazione le vigenti disposizioni prevedono un rinvio allo stipendio tabellare. 2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 35 (Incrementi degli stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dalla tabella A1, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto. Agli effetti dell’indennità di buonuscita o altri analoghi trattamenti, nonché del trattamento di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva del preavviso e dell’indennità in caso di decesso di cui all’art. 2122 C.C., si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro. 3. Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare.

  • Obblighi della Società Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla polizza e dalle appendici da essa firmate.

  • Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.

  • Quali sono i Suoi diritti La normativa sulla privacy (artt. 15-22 del Regolamento) Le garantisce il diritto ad accedere in ogni momento ai dati che La riguardano, nonché alla loro rettifica e/o integrazione, se inesatti o incompleti, alla loro cancellazione o alla limitazione del loro trattamento, se ne ricorrono i presupposti, all’opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare, alla portabilità dei dati da Lei forniti, ove trattati in modo automatizzato per le prestazioni contrattuali da Lei richieste, nei limiti di quanto previsto dal Regolamento (art. 20). La normativa sulla privacy Le attribuisce altresì la limitazione del trattamento dei dati, se ne ricorrono i presupposti, e l’opposizione al loro trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare. Le ricordiamo che può sempre revocare il Suo consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono (come l’utilizzo di dati relativi alla salute), ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Titolare del trattamento dei Suoi dati è la Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A. (xxx.xxxxxx.xx) con sede in Xxx Xxxxx 0 – 00000 Xxxxxxx (XX). Il “Responsabile per la protezione dei dati” è a Sua disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento: a tale scopo potrà contattarlo presso l’indicata sede di Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., al recapito xxxxxxx@xxxxxx.xx al quale potrà rivolgersi, oltre che per l’esercizio dei Suoi diritti, anche per conoscere l’elenco aggiornato delle categorie dei destinatari dei dati relativo alla nota (8). Inoltre, collegandosi al sito xxx.xxxxxx.xx nella sezione Privacy, troverà tutte le istruzioni per opporsi, in qualsiasi momento e senza oneri, all’invio di comunicazioni commerciali e promozionali sui nostri prodotti o servizi assicurativi. Resta fermo il Suo diritto di presentare reclamo all’Autorità italiana, il Garante Privacy, ove ritenuto necessario per la tutela dei Suoi dati personali e dei Suoi diritti in materia.

  • Pagamenti della Società Per tutti i pagamenti effettuati da Allianz S.p.A. dovranno essere preventivamente consegnati tutti i documenti necessari a verificare l’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. La documentazione da consegnare è la seguente: • richiesta di liquidazione sottoscritta dal Contraente; (formulata preferibilmente presso la rete di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie); • copia di un valido documento di riconoscimento del Contraente o del rappresentante pro tempore se il Contraente non è una persona fisica; • richiesta di liquidazione firmata dai Beneficiari con una copia di un valido documento di identificazione di ciascuno di essi (formulata preferibilmente presso la rete di vendita della Società, per essere facilitati nel fornire in modo completo tutte le informazioni necessarie); • certificato di morte dell’Assicurato; • dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (il cui testo è disponibile presso la rete di vendita della Società) che indichi, nel caso in cui non siano specificate le generalità complete dei Beneficiari ma vi sia solo una designazione generica: e che in ogni caso, attesti • copia dell'eventuale testamento, valido ed efficace, cioè pubblicato ai sensi dell'art. 620 Codice Civile e senza opposizioni, per verificare che i Beneficiari della polizza vita non siano stati modificati (artt. 1920 e 1921 Codice Civile) • in caso di eredi incapaci (minori, interdetti, ecc.), copia dell'autorizzazione all'incasso del Giudice Tutelare; • in caso di decesso di un beneficiario designato, la liquidazione, in base all'art. 1412 Codice Civile, verrà fatta secondo le norme sul diritto successorio. In tale evenienza, dopo la segnalazione, verrà precisata l’ulteriore documentazione da produrre. Tutti i pagamenti vengono effettuati tramite bonifico sul conto corrente bancario del Beneficiario (nel qual caso dovranno essere forniti i necessari dati bancari: numero di conto corrente, denominazione della banca, indirizzo, codice IBAN, intestatario del conto e suo indirizzo), oppure invio a domicilio di assegno bancario non trasferibile. In ogni caso, verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, la Società mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi legali a favore dell’avente diritto. Il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.

  • Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

  • MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA Conformemente a quanto previsto dall’art.52 del D.Lgs. n.50/2016, l’offerta per la presente procedura e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relative alla stessa, devono essere effettuate esclusivamente attraverso il Sistema e quindi per via telematica mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale. Pertanto tutta la documentazione richiesta dovrà essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da persona abilitata a impegnare l’offerente in possesso di procura. Quindi, nel caso in cui la documentazione sia collocata a sistema da un soggetto differente dal Legale Rappresentante, dovrà essere collocato a sistema anche copia della procura firmata digitalmente. La presentazione della documentazione amministrativa, offerta tecnica ed economica deve essere effettuata a Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xxx- sistema/guide/guide. Oltre a detto termine non sarà possibile inserire a sistema alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente. Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, l’Operatore Economico può sottoporre una nuova offerta che all’atto dell’invio invaliderà quella precedentemente inviata (funzione modifica). A tale proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti a sistema più offerte dello stesso fornitore, salvo diversa indicazione del fornitore stesso, verrà ritenuta valida l’offerta collocata temporalmente come ultima. L’operatore economico, con la presentazione dell’offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato. La presentazione dell’offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Azienda USL ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza. In ogni caso il concorrente esonera l’Azienda USL di Bologna e l’Agenzia per lo Sviluppo dei Servizi Telematici (SATER) da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r.445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r.445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. La documentazione potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r.445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti facenti parte della Documentazione Amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice. Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice. È consentito presentare direttamente in lingua inglese la seguente documentazione: letteratura scientifica pubblicata in riviste ufficiali oppure a certificazioni emesse da Enti ufficiali e riconosciuti. ad es. : certificati ISO, etc. L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

  • Brevetti industriali e diritti d’autore Il Fornitore si assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l’Amministrazione e Xx.Xx.Xx. S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni e/o di Xx.Xx.Xx. S.p.A. azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l’Amministrazione e/o Xx.Xx.Xx. S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni e/o di Xx.Xx.Xx. S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati