Disposizioni applicate Clausole campione

Disposizioni applicate. Codice Civile, articoli 551, 557, 564 e 590 [1] Tizio Rossi conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Primo grado, Caietto Rossi, Sempronio Rossi, Mevio Rossi e Caia Bianchi, quali eredi del di lui fratello Caio Rossi, affinché fosse dichiarata la nullità ovvero accertata la rescissione per lesione della divisione contenuta nel testamento di Caiona Rossi (madre di Tizio e Caio), dichiarando pertanto che i beni relitti andavano assegnati ai due figli in quote eguali, ovvero disporre in via subordinata la riduzione delle disposizioni testamentarie, in quanto lesive della quota di legittima spettante all’attore. L’attore evidenziava che la madre Caiona aveva disposto per testamento dei suoi beni in favore dei figli Tizio e Caio, dividendo gli immobili in parti eguali, ma previa assegnazione in proprietà esclusiva di alcuni cespiti in favore dell’attore ed altri in favore del dante causa dei convenuti, lasciando altri beni in comunione indivisa. Era tuttavia sorta controversia tra le parti circa la corretta interpretazione delle volontà testamentarie, in quanto i convenuti sostenevano che le assegnazioni dei singoli immobili si configuravano alla stregua di legati, così che l’istituzione in quote eguali tra i fratelli Rossi concerneva solo i terreni. Ad avviso dell’attore invece, la de cuius aveva inteso, previa determinazione della quota di ognuno dei due figli in misura pari alla metà dell’asse relitto, predisporre una divisione testamentaria, senza che potesse avere rilievo l’utilizzo, in relazione all’assegnazione dei singoli cespiti, di espressioni quali “lascio e lego”. Aggiungeva che, in ogni caso, la divisione era rescindibile ex articolo 763, 2° comma, cod. civ., in quanto i beni attribuiti all’attore erano di valore inferiore di oltre un quarto rispetto alla quota ereditaria, deducendo altresì, in via subordinata, che le disposizioni testamentarie avevano leso la sua quota di riserva. I convenuti si costituivano in giudizio deducendo l’infondatezza della domanda attorea, ribadendo che le assegnazioni dei singoli immobili erano da intendersi quali legati. Il Giudice di primo grado rigettava integralmente le domande attoree, ed a seguito di gravame proposto dagli eredi di Rossi Tizio, anche la Corte di Appello rigettava l’impugnazione, confermando la sentenza impugnata. Secondo la Corte distrettuale doveva ritenersi corretta l’interpretazione del testamento offerta dal giudice di primo grado, non potendosi accedere alla tesi dell’appellante secondo...
Disposizioni applicate. Art. 1751 bis c.c. (patto di non concorrenza) Fra le parti venne originariamente concluso, nel 1991, un contratto di agenzia. Nel 2003 il contratto di agenzia venne integrato con un patto di non concorrenza postcontrattuale della durata di due anni. Infine, nel 2017, il preponente invia disdetta dal contratto di agenzia. Cessato il rapporto di agenzia, l’agente chiede al preponente il pagamento di una somma per il periodo di due anni previsto dal patto di non concorrenza. Poiché il preponente non effettua il pagamento, l’agente cita il preponente davanti al Tribunale di Venezia.
Disposizioni applicate. Art. 644 c.p. (usura), art. 1815 c.c. (interessi), art. 54 d.p.r. 5 gennaio 1950, n. 180 (garanzia dell’assicurazione o altre malleverie)
Disposizioni applicate. Art. 1662, comma 2, art. 1453, art. 1427, art. 1439, art. 1429 n. 2 c.c.
Disposizioni applicate. Art. 1418 c.c.
Disposizioni applicate. Art. 2 del d. lgs. n. 122/2005 Le parti hanno stipulato un contratto preliminare avente ad oggetto un immobile da costruire. Dopo aver rinviato la data per la stipula del definitivo perché l’acquirente avrebbe dovuto vendere un altro immobile di sua proprietà per poter ricavare il prezzo di acquisto del nuovo bene. Con successiva comunicazione l’acquirente ha comunicato di non voler più procedere con l’acquisto perché non aveva venduto la propria casa e per assenza della polizza fideiussoria, che veniva quindi rilasciata qualche mese dopo dalla promittente venditrice. Con atto di citazione il promissario acquirente ha convenuto in giudizio la controparte per chiedere la dichiarazione di nullità del preliminare per violazione dell’art. 2 d. lgs. 155/2005 e per ottenere la restituzione di quanto versato. In primo grado il Tribunale di Lodi ha dichiarato la nullità del contratto preliminare, condannando la promittente venditrice alla restituzione delle somme versate dall’attore. La Corte d’Appello confermò la sentenza impugnata. Avverso tale sentenza la promittente venditrice ha quindi proposto ricorso in Cassazione.
Disposizioni applicate. Art. 1226 c.c., art. 2056 c.c.
Disposizioni applicate. Articolo 29 D.P.R. n. 131 del 26/04/1986; articolo 43 D.Lgs. n. 346 del 31/10/1990; articolo 1965 cod. civ. L’Ufficio del registro emetteva un avviso di liquidazione per imposta di registro pari al 3% della somma versata a favore di Xxxx, ai sensi dell’articolo 29, D.P.R. n. 131 del 1986. Xxxxx presentava ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale, la quale lo respingeva, confermando la sentenza di primo grado e ritenendo, in particolare, che “gli accordi transattivi tesi a reintegrare i diritti di legittima (purché risultanti da atto pubblico o scrittura privata autenticata, quindi rivestiti di forma solenne)” sono cosa diversa dalla conciliazione giudiziale; come quella nel caso di specie, da ricondurre all’art. 29 D.P.R. n. 131/1986, trattandosi “sostanzialmente di transazione tra due parti“, e che va “tassata in relazione agli obblighi di pagamento che ne derivano, in quanto transazione che non importa trasferimento di proprietà o trasferimento o costituzione di diritti reali“, avendo il notaio “semplicemente effettuato la trascrizione dell’accettazione di eredità formulata da Xxxxx, originariamente erede universale“, essendo, viceversa, inapplicabile l’imposta sulle successioni.
Disposizioni applicate. 1. Lgs. 122/2005, Art. 33 e 34 D. Lgs. 206/2005 Il promissario acquirente di un immobile da costruire ha agito in giudizio al fine di ottenere la risoluzione del contratto preliminare di vendita e il pagamento del doppio della caparra. L'attore ha chiesto di dichiarare la nullità della clausola compromissoria inserita nel contratto, con cui era devoluta agli arbitri "qualunque controversia che fosse insorta tra le parti in dipendenza, anche indiretta, del contratto e di quelle che fossero discese", in quanto clausola vessatoria. Il Tribunale – respingendo la domanda – ha dichiarato la competenza degli arbitri, in quanto la clausola in questione non poteva ritenersi nulla o inefficace ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 206/2005 e ciò in considerazione "della natura della contrattazione intercorsa e del suo particolare significato economico", discutendosi "dell'acquisto di un immobile e non di un bene di Avverso detta sentenza il promissario acquirente ha proposto ricorso per regolamento di competenza, sul quale la Suprema Corte ha deciso con la pronuncia in commento.
Disposizioni applicate. Art. 5 d.l. n. 118/2021 (accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento), art. 6 d.l. n. 118/2021 (misure protettive), art. 7 d.l. n. 118/2021 (procedimento relativo alle misure protettive e cautelari) Una società immobiliare versa in difficili condizioni finanziarie e presenta al giudice competente (Tribunale di Pescara) ricorso per la conferma delle misure protettive già chieste con la domanda di composizione negoziata depositata presso la Camera di commercio di Pescara. La parte ricorrente chiede che il giudice vieti ai creditori di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore e di avviare azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore. Inoltre la società ricorrente chiede che il Tribunale di Pescara vieti ai creditori di provocare la risoluzione dei contratti di mutuo pendenti. La richiesta viene formulata per un periodo di 120 giorni. Si costituiscono in giudizio alcuni creditori e l’esperto rende il suo parere. Emerge che l’eventuale esito negativo delle trattative e il mancato raggiungimento di un accordo con gli istituti finanziari esporrà la società debitrice a un inevitabile rientro rispetto alle anticipazioni ricevute e alle garanzie rilasciate, posto che si tratta di istituti che vantano ingenti crediti di natura finanziaria in parte assistiti da garanzia ipotecaria. I creditori manifestano la volontà di partecipare alle trattative.