Durata e decorrenza dell’Accordo Quadro Clausole campione

Durata e decorrenza dell’Accordo Quadro. 1. Il presente Accordo Quadro ha durata di n. 3 (tre) anni, con decorrenza dalla data della sottoscrizione. 2. I singoli contratti attuativi potranno essere stipulati entro i n. 3 (tre) anni, a partire dalla data di sottoscrizione del presente Accordo Quadro. 3. È facoltà della Stazione Appaltante, alla scadenza del presente Accordo Quadro e nelle more dell’individuazione del nuovo Appaltatore da effettuarsi con nuova procedura di gara, ricorrere a proroghe contrattuali, ai sensi dell’art. 106, c. 11, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., del periodo massimo di sei mesi – per non più di due volte – e nella misura strettamente necessaria allo svolgimento ed alla conclusione della procedura di cui sopra. 4. L’Appaltatore, nei limiti delle proroghe di cui al precedente comma, sarà tenuto a garantire la prosecuzione del servizio alle stesse condizioni tecniche ed economiche previste dal presente Accordo Quadro.
Durata e decorrenza dell’Accordo Quadro. 1. Il presente Accordo Quadro ha durata dalla data di stipula dello stesso sino alla data di sottoscrizione di ciascuno dei due Accordi Quadro inerenti la procedura aperta di carattere comunitario, allo stato in itinere. In particolare, qualora fosse sottoscritto l’Accordo Quadro - Lotto 1 della gara europea (inerente i servizi di tipo “A” e “B” per le imbarcazioni clandestine di migranti approdate nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa), il presente Accordo Quadro cesserà di avere efficacia per il territorio del comune di Lampedusa e Linosa. Diversamente, qualora fosse sottoscritto l’Accordo Quadro - Lotto 2 della gara europea (inerente i servizi di tipo “A” e “B” per imbarcazioni clandestine di migranti approdate nella Regione Sicilia - ad eccezione del territorio del comune di Lampedusa e Linosa), il presente Accordo Quadro cesserà di avere efficacia per le province della Regione Sicilia ad eccezione del territorio del comune di Lampedusa e Linosa.
Durata e decorrenza dell’Accordo Quadro. L’accordo quadro che sarà stipulato con le ditte aggiudicatarie/qualificate di ciascun lotto avrà una durata di anni 2 decorrente dalla data di stipula dell’accordo medesimo, a prescindere dal fatto che l’importo contrattuale relativo a ciascun lotto non venga raggiunto in detto periodo. Per durata dell’accordo quadro si intende il periodo entro il quale la Stazione Appaltante può stipulare i singoli appalti specifici, come previsto dal successivo art. 7 (Appalti basati sull’accordo quadro) del presente capitolato. I singoli contratti stipulati scadranno comunque al termine di validità dell’accordo quadro. Nel suddetto arco temporale di durata dell’accordo quadro sarà possibile emettere i singoli ordinativi da parte dell’Azienda Ulss contraente. In tutti i casi è prevista la possibilità per l’Azienda Ulss di chiedere la prosecuzione della fornitura alle medesime condizioni tecniche ed economiche dell’accordo quadro per un massimo di ulteriori sei mesi dalla scadenza dello stesso, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di nuova gara. Qualora nel corso della vigenza dell’accordo quadro venisse aggiudicata una gara Regionale o di Area vasta o Consip per l’affidamento della fornitura oggetto della gara, questa Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, mediante invio di apposita nota a mezzo P.E.C. ovvero a mezzo raccomandata con ricevuta A.R., con preavviso di 30 giorni rispetto alla data di recesso, ai sensi dell’art. 1373 del Codice Civile e dell’art. 21 sexies della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni con gli effetti dell’ art. 1373 – II comma – del Codice Civile.
Durata e decorrenza dell’Accordo Quadro. ART. 7 APPALTI BASATI SULL’ACCORDO QUADRO
Durata e decorrenza dell’Accordo Quadro. L’accordo quadro, che sarà stipulato con gli operatori economici aggiudicatari o qualificati all’esito della procedura aperta, secondo quanto previsto dal Disciplinare, avrà una durata di anni 1 (uno), decorrente dalla data di stipula dell’accordo medesimo, con facoltà di rinnovo per ulteriori 12 mesi, a prescindere dalla circostanza che l’importo massimo contrattuale del lotto venga o meno raggiunto in detto periodo. In tutti i casi, è prevista la possibilità per l’Azienda ULSS di chiedere la prosecuzione della fornitura alle medesime condizioni tecniche ed economiche dell’accordo quadro per un massimo di ulteriori 180 giorni dalla scadenza dello stesso, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di nuova gara. Qualora, nel corso della vigenza dell’accordo quadro, venisse aggiudicata una gara Regionale o di Area vasta o Consip per l’affidamento della fornitura oggetto della gara, questa Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, mediante invio di apposita nota a mezzo P.E.C. ovvero a mezzo raccomandata con ricevuta A.R., con preavviso di 30 giorni rispetto alla data di recesso, ai sensi dell’art. 1373 del codice civile e dell’art. 21 sexies della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, con gli effetti di cui all’ art. 1373, comma 2, del Codice Civile. L’Azienda ULSS n. 8 “Berica” si riserva la facoltà di sospendere o di non aggiudicare la gara, qualora i prodotti offerti non risultino idonei a soddisfare le esigenze terapeutiche dei pazienti. L’Azienda ULSS. n. 8 “Berica”, inoltre, si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione per ragioni di pubblico interesse, qualora le offerte, eccedendo i limiti della convenienza economica, siano suscettibili di arrecare pregiudizi all’interesse dell’Azienda ULSS, ovvero qualora, per motivi di opportunità intervenuti o che dovessero intervenire nelle more della procedura, ne rendano
Durata e decorrenza dell’Accordo Quadro. ART. 3 CONTRATTI BASATI SULL’ACCORDO QUADRO
Durata e decorrenza dell’Accordo Quadro. 1. Il presente Accordo Quadro ha durata fino al 31.12.2020, con decorrenza dalla data della sottoscrizione. Rimane la facoltà di proroga di cui al successivo comma 3.; 2. I singoli contratti attuativi potranno essere stipulati entro il 31.12.2020, a partire dalla data di sottoscrizione dell’Accordo Quadro. 3. È facoltà della Stazione Appaltante, alla scadenza del presente Accordo Quadro, qualora la procedura di appalto ad evidenza pubblica comunitaria, riguardante i medesimi servizi, che sarà indetta da questa stessa Stazione Appaltante (o indetta con determinazione n. del e pubblicata il ) per il medesimo ambito territoriale, non sia stata ancora conclusa, nelle more della definizione della stessa, ricorrere a proroghe contrattuali, ai sensi dell’art. 106,
Durata e decorrenza dell’Accordo Quadro. 1. Il presente Accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione, e avrà una durata pari a 2. Resta inteso che, qualora nel corso dei 24 mesi la Stazione Appaltante dovesse stipulare Contratti Attuativi il cui valore complessivo ammonti al valore del presente Accordo, lo stesso si intenderà concluso, salvo quanto previsto al successivo comma 3°. 3. Il valore del presente Accordo Quadro ovvero dei singoli Contratti Attuativi potrà subire un incremento nei limiti del quinto dell’importo contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 del r.d. n. 2440 del 18 novembre 1923.
Durata e decorrenza dell’Accordo Quadro. 1. Per durata dell’Accordo Quadro si intende il termine entro cui i Contraenti possono concludere il contratto applicativo. 2. Il presente Accordo Quadro ha una durata di 4 (quattro) anni, dalla data di decorrenza dello stesso. 3. Il presente Accordo Quadro viene sottoscritto in forma di scrittura privata con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016. 4. Il presente Accordo Xxxxxx viene inviato da ACaMIR a mezzo PEC a Fornitore che procederà, entro il termine indicato dall’ACaMIR, ad apporre la propria firma digitale e lo restituirà all’ACaMIR tramite PEC. L’ACaMIR provvederà ad apporre la propria firma digitale ed a darne comunicazione a Fornitore a mezzo PEC. 5. Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di ricezione di Fornitore, a mezzo PEC, della comunicazione di avvenuta sottoscrizione dello stesso. 6. Ferma restando la validità ed efficacia dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti applicativi di Fornitura, non sarà più possibile aderire all’Accordo Quadro, qualora sia esaurito il quantitativo previsto, anche eventualmente incrementato.
Durata e decorrenza dell’Accordo Quadro. E' di 3 (tre) anni decorrenti dalla data dal verbale di consegna del servizio. In riferimento all'art.54 e all'art.106, c. 11 del D.LGS. 50/2016, così come modificato del D.Lgs. 56/2017, è prevista per il presente appalto un'opzione di rinnovo/proroga. In tal caso il contrante è tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi patti e condizioni previste nel contratto o più favorevoli per la stazione appaltante. La durata massima prevista per il rinnovo/proroga è di mesi 12 (mesi).