Durata e decorrenza dell’Accordo Quadro. Il presente Accordo Quadro ha durata dalla data di stipula dello stesso sino alla data di sottoscrizione di ciascuno dei due Accordi Quadro inerenti la procedura aperta di carattere comunitario, allo stato in itinere. In particolare, qualora fossero sottoscritti gli Accordi Quadro - Lotto 1 e Lotto 3 della gara europea (inerente i servizi di tipo “A”, “B” e “C” per le imbarcazioni clandestine di migranti approdate nel territorio del comune di Lampedusa e Linosa), il presente Accordo Quadro cesserà di avere efficacia per il territorio del comune di Lampedusa e Linosa. Diversamente, qualora fosse sottoscritto l’Accordo Quadro - Lotto 2 della gara europea (inerente i servizi di tipo “A” e “B” per imbarcazioni clandestine di migranti approdate nella Regione Sicilia - ad eccezione del territorio del comune di Lampedusa e Linosa), il presente Accordo Quadro cesserà di avere efficacia per le province della Regione Sicilia ad eccezione del territorio del comune di Lampedusa e Linosa.
Durata e decorrenza dell’Accordo Quadro. L’accordo quadro che sarà stipulato con le ditte aggiudicatarie/qualificate di ciascun lotto avrà una durata di anni 2 decorrente dalla data di stipula dell’accordo medesimo, a prescindere dal fatto che l’importo contrattuale relativo a ciascun lotto non venga raggiunto in detto periodo. Per durata dell’accordo quadro si intende il periodo entro il quale la Stazione Appaltante può stipulare i singoli appalti specifici, come previsto dal successivo art. 6 (Appalti basati sull’accordo quadro) del presente capitolato. I singoli contratti stipulati scadranno comunque al termine di validità dell’accordo quadro. Nel suddetto arco temporale di durata dell’accordo quadro sarà possibile emettere i singoli ordinativi da parte dell’Azienda Ulss contraente. In tutti i casi è prevista la possibilità per l’Azienda Ulss di chiedere la prosecuzione della fornitura alle medesime condizioni tecniche ed economiche dell’accordo quadro per un massimo di ulteriori sei mesi dalla scadenza dello stesso, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di nuova gara. Qualora nel corso della vigenza dell’accordo quadro, venisse aggiudicata una gara Regionale o di Area vasta o Consip per l’affidamento della fornitura oggetto della gara, questa Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, mediante invio di apposita nota a mezzo P.E.C. ovvero a mezzo raccomandata con ricevuta A.R., con preavviso di 30 giorni rispetto alla data di recesso, ai sensi dell’art. 1373 del codice civile e dell’art. 21 sexies della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni con gli effetti dell’ art. 1373 – II comma – del Codice Civile.
Durata e decorrenza dell’Accordo Quadro. 1. Il presente Accordo Quadro ha durata fino al 31.12.2020, con decorrenza dalla data della sottoscrizione. Rimane la facoltà di proroga di cui al successivo comma 3.;
Durata e decorrenza dell’Accordo Quadro. 1. Il presente Accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione, e avrà una durata pari a
Durata e decorrenza dell’Accordo Quadro. 1. Il presente Accordo decorre dalla data della sua sottoscrizione, e avrà una durata pari a 36 (trentasei) mesi, indipendentemente del fatto che l’importo contrattuale non venga raggiunto in tale termine.
Durata e decorrenza dell’Accordo Quadro. ART. 3 CONTRATTI BASATI SULL’ACCORDO QUADRO
Durata e decorrenza dell’Accordo Quadro. 1. Il presente Accordo Quadro – Lotto * ha durata di n. 3 (tre) anni, con decorrenza dalla data della sottoscrizione. Rimane la facoltà di proroga di cui al successivo comma 3;
Durata e decorrenza dell’Accordo Quadro. L’accordo quadro, che sarà stipulato con gli operatori economici aggiudicatari o qualificati all’esito della procedura aperta, secondo quanto previsto dal Disciplinare, avrà una durata di anni 1 (uno), decorrente dalla data di stipula dell’accordo medesimo, con facoltà di rinnovo per ulteriori 12 mesi, a prescindere dalla circostanza che l’importo massimo contrattuale del lotto venga o meno raggiunto in detto periodo. In tutti i casi, è prevista la possibilità per l’Azienda ULSS di chiedere la prosecuzione della fornitura alle medesime condizioni tecniche ed economiche dell’accordo quadro per un massimo di ulteriori 180 giorni dalla scadenza dello stesso, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di nuova gara. Qualora, nel corso della vigenza dell’accordo quadro, venisse aggiudicata una gara Regionale o di Area vasta o Consip per l’affidamento della fornitura oggetto della gara, questa Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, mediante invio di apposita nota a mezzo P.E.C. ovvero a mezzo raccomandata con ricevuta A.R., con preavviso di 30 giorni rispetto alla data di recesso, ai sensi dell’art. 1373 del codice civile e dell’art. 21 sexies della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, con gli effetti di cui all’ art. 1373, comma 2, del Codice Civile. L’Azienda ULSS n. 8 “Berica” si riserva la facoltà di sospendere o di non aggiudicare la gara, qualora i prodotti offerti non risultino idonei a soddisfare le esigenze terapeutiche dei pazienti. L’Azienda ULSS. n. 8 “Berica”, inoltre, si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione per ragioni di pubblico interesse, qualora le offerte, eccedendo i limiti della convenienza economica, siano suscettibili di arrecare pregiudizi all’interesse dell’Azienda ULSS, ovvero qualora, per motivi di opportunità intervenuti o che dovessero intervenire nelle more della procedura, ne rendano
Durata e decorrenza dell’Accordo Quadro. 1. Il presente Accordo Quadro ha durata di n. 3 (tre) anni, con decorrenza dalla data della sottoscrizione.
Durata e decorrenza dell’Accordo Quadro. ART. 7 APPALTI BASATI SULL’ACCORDO QUADRO