Esclusione del socio Clausole campione

Esclusione del socio. L'atto costitutivo può prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio. In tal caso si applicano le disposizioni del precedente articolo, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.
Esclusione del socio. 1. Ogni socio puo` essere escluso per gravi inadempienze o gravi scorrettezze nei con- fronti degli altri soci o quando sia divenuto, per qualsiasi ragione, incapace di svolgere la propria attivita`.
Esclusione del socio. 1. Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può escludere dalla Società:
Esclusione del socio. 29.1 Con decisione da assumersi in assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale, può essere escluso per giusta causa il socio che: - essendosi obbligato alla prestazione di opera o di servizi a titolo di conferimento, non sia più in grado di adempiere agli obblighi assunti; - sia dichiarato interdetto o inabilitato, con decisione definitiva; - sia sottoposto a procedure concorsuali; - risulti inadempiente agli obblighi assunti nei confronti della società; - acquisisca direttamente o indirettamente, senza il consenso degli altri soci, la maggioranza del capitale di società concorrente. Per la valida costituzione dell’assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale pertanto non spetta neppure il diritto di intervento all’assemblea. Si applicano all’esclusione del socio le disposizioni in tema di liquidazione del socio recedente di cui all’articolo 28 del presente atto costitutivo, restando esclusa la possibilità di liquidazione mediante riduzione del capitale sociale. Nel caso in cui non si possa procedere alla liquidazione con modalità sopra previste, la decisione di esclusione è definitivamente inefficace.
Esclusione del socio. Il consiglio di amministrazione, previo accertamento delle circostanze che seguono, pronuncia l’esclusione dei soci: - che siano privi dei requisiti di cui all'art. 6, nonché quelli che vengano a trovarsi nelle condizioni di cui alle lett. a) e b) dell'art. 7; - nei cui confronti sia stata pronunciata, in primo grado, sentenza di condanna a seguito dell'esercizio dell'azione di responsabilità nella loro qualità di amministratori, di sindaci o di direttori. Il consiglio di amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza dei suoi componenti, può altresì escludere dalla Società il socio che: a) abbia arrecato in qualsiasi modo danno alla Società o svolga attività in concorrenza con la stessa; b) in relazione a gravi inadempienze, abbia costretto la Società ad assumere provvedimenti per l’adempimento delle obbligazioni a qualunque titolo contratte con essa;
Esclusione del socio. L’esclusione del socio cooperatore, può aver luogo :
Esclusione del socio. Il consorziato che non adempia agli obblighi assunti nei confronti del Consorzio o violi le disposizioni del presente Statuto e del Regolamento, o che provochi comunque con il proprio comportamento un danno anche solo di immagine agli interessi del Consorzio, è soggetto alla sanzione dell'esclusione previa delibera del Consiglio direttivo. L'esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo nei confronti del consorziato:
Esclusione del socio. Il consiglio di amministrazione, previo accertamento delle circostanze che seguono, pronuncia l’esclusione dei soci: - che siano privi dei requisiti di cui all'art. 6, nonché quelli che vengano a trovarsi nelle condizioni di cui alle lett. a) e b) dell'art. 7; - nei cui confronti sia stata pronunciata, in primo grado, sentenza di condanna a seguito dell'esercizio dell'azione di responsabilità nella loro qualità di amministratori, di sindaci o di direttori. Il consiglio di amministrazione, con deliberazione presa a maggioranza dei suoi componenti, può altresì escludere dalla Società il socio che:
Esclusione del socio. L'esclusione del socio, qualunque sia il tipo della società, oltre che nel caso indicato nell'art. 2524, può aver luogo negli altri casi previsti dagli artt. 2286 e 2288, primo comma, e in quelli stabiliti dall'atto costitutivo. Quando l'esclusione non ha luogo di diritto, essa deve essere deliberata dall'assemblea dei soci o, se l'atto costitutivo lo consente, dagli amministratori, e deve essere comunicata al socio. Contro la deliberazione di esclusione il socio può, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, proporre opposizione davanti al tribunale. Questo può sospendere l'esecuzione della deliberazione. L'esclusione ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli amministratori (2626).
Esclusione del socio. Qualora vi sia mancato acquisto della quota del socio escluso da parte degli altri soci o di terzi ed in assenza di riserve disponibili.