Fattispecie. 6.1 I sussidi sono erogati in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente.
6.2 Le fattispecie prese in considerazione sono individuate come segue: decesso del dipendente in servizio, di un familiare del dipendente entro il II grado e di componenti il nucleo familiare (vedasi elenco indicativo riportato in allegato 1); spese mediche conseguenti a: -malattie di particolare gravità, con necessità di assistenza e cura, non coperte da contribuzione sanitaria nazionale o assicurazione privata; -malattie croniche o invalidanti, con necessità di assistenza e cura; spese straordinarie per dipendenti o famigliari conviventi, portatori di handicap o non autosufficienti, sostenute per facilitare l’inclusione e l’integrazione e l’autosufficienza di familiari con invalidità certificata (es: eliminazione di barriere architettoniche, accompagnamento deambulazione o acquisto di apparecchi informatici che rendano più agevole l’autosufficienza); altre spese mediche (vedasi elenco indicativo riportato in allegato)
6.3 Saranno inoltre prese in considerazione, in presenza di disponibilità di budget, richieste di sussidio per documentate necessità determinate da gravi eventi che incidano sul bilancio familiare del dipendente. Non sono ammissibili, pur nella loro onerosità, alcune tipologie di spesa che rientrano nelle normali spese di conduzione domestica, non vincolate da obblighi di legge.
Fattispecie l’intermediazione mobiliare (Cass. 6632/08; Cass. 8228/06; contra, Cass. 13529/09);
Fattispecie ponteggi (Cass. 20133/05 – 12111/06 – 6435/09)
Fattispecie. La fattispecie oggetto di disamina, fonda le sue origini sull’esigenza di adottare un intervento comunitario volto a uniformare le legislazioni nazionali nell’ambito dei contratti del consumatore. Tale azione, risultava essere necessaria al fine di reprimere una situazione di grave disparità tra gli imprenditori dei paesi europei che, fino a quel momento, nella stipula di contratti d’impresa non avevano adottato alcun rimedio per assicurare un adeguato controllo. Punti salienti di questa disciplina sono l’ambito oggettivo, esteso a tutte le clausole contrattuali, anche se non integranti condizioni generali di contratto; e l’ambito soggettivo, delimitato solo ai contratti stipulati tra professionista e consumatore, includendo il divieto di inserimento di clausole vessatorie nei singoli contratti e conseguente nullità delle stesse; e la tutela inibitoria contro la predisposizione di condizioni generali di contratto vessatorie. Il fine che tale tutela mira a raggiungere è quello di far formulare al professionista clausole contrattuali chiare e comprensibili1, in modo tale da renderle facilmente riconoscibili da parte dell’aderente al contratto.
Fattispecie. Particolare responsabilità per Cat. D 1. Responsabilità di attività sostitutiva del titolare di p.o. (fatta eccezione per l’adozione di atti a rilevanza esterna). 2. Responsabilità di apposizione parere di regolarità tecnica sulle proposte deliberative 3. Responsabilità di preposizione a commissioni di concorso 4. Responsabilità di preposizione a commissioni di gara 5. Responsabilità di conduzione di gruppi di lavoro (non solo di coordinamento di personale) 6. Responsabilità di conseguimento di obiettivi e risultati specifici 7. Responsabilità di realizzazione di programmi e piani di attività 8. Responsabilità di istruttorie particolarmente complesse 9. Responsabilità di sistemi relazionali complessi (es. Delegazione trattante) 10. Responsabilità di preposizione a strutture complesse e/o strategiche 11. Responsabilità di gestione di risorse 12. Responsabilità di attività quando non ricorrono le condizioni per l’attivazione di mansioni superiori 13. Responsabilità di elaborazioni decisionali di particolare rilevanza (senza effetti esterni) 14. Responsabilità di elaborazione di pareri (anche con effetti esterni) 15. Responsabilità di concorso decisionale. La misura dell’indennità viene così determinata, in misura annua: Cat. B, C e D Per l’esercizio di specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale, derivanti dalle qualifiche - Ufficiale di stato civile e anagrafe ed Ufficiale elettorale - Archivisti informatici (comprensivo dell’attività del Protocollo informatico) - addetti uffici relazioni con il pubblico - Personale addetto ai servizi di protezione civile - Messi notificatori con funzioni di ufficiale giudiziario. L’importo massimo del compenso è definito in € 300 annui lordi da corrispondere in una unica soluzione. L’indennità è frazionabile per mese nel caso di variazione dell’incarico in corso d’anno. Tale incarico dovrà risultare da apposito atto del Responsabile di struttura di vertice, ovvero da altro atto Presenza contestuale di almeno 7 fattispecie = importo annuo euro 2.000,00
Fattispecie. Ferma restando la possibilità per l’ACT di erogare i servizi in amministrazione diretta, nel rispetto delle disposizioni vigenti, sono ammesse le ulteriori formule procedimentali:
a) Le procedure di acquisto o di appalto di servizi;
b) I partnerariati nelle forme della concessione, della concessione nell’ambito della finanza di progetto, della sponsorizzazione, dell’accordo, dell’affidamento in convenzione, della coprogettazione e/o cogestione con istruttoria pubblica per iniziative sperimentali, la contribuzione e il patrocinio.
Fattispecie. La L. 69/2015 ha riformulato i previgenti articoli 2621 e 2622 del codice civile che oggi riguardano, il primo, le “False comunicazioni sociali” ed il secondo le “False comunicazioni sociali delle società quotate”. Le due disposizioni sono sostanzialmente speculari nella formulazione della fattispecie criminosa, ma l’articolo 2622 c.c. punisce con pene più gravi le false comunicazioni sociali afferenti le società quotate e le altre società ad esse equiparate. Il bene giuridico tutelato dalle norme è quello della trasparenza, completezza e correttezza dell’informazione societaria. La fattispecie criminosa prevede la reclusione per gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge:
Fattispecie. La fattispecie di reato di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza si configura in caso di: comunicazione all’Autorità di Xxxxxxxxx di fatti non rispondenti al vero rispetto alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Compagnia ovvero mediante fraudolento occultamento di tali situazioni; tenuta di qualsiasi comportamento, anche omissivo, che sia intenzionalmente diretto a ostacolare le funzioni delle Autorità di Xxxxxxxxx. Omissione di fatti o comunicazione di fatti non veritieri nelle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza quali IVASS, Banca d’Italia, Consob e Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Omissione di fatti o comunicazione di fatti non veritieri nelle comunicazioni alle Autorità Pubbliche di Vigilanza, in relazione ad attività ispettive ‒ Omissione di fatti o comunicazione di fatti non veritieri nella Relazione sui reclami, al fine di modificare eventuali accantonamenti a bilancio
Fattispecie. La fattispecie di reato e illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate si realizza nel caso in cui coloro che essendo in possesso di informazioni privilegiate, in ragione della loro qualità di membri dell’organo di amministrazione, direzione o controllo dell’emittente, in ragione della partecipazione al capitale dell’emittente, ovvero in ragione dell’esercizio di un’attività lavorativa, di un’attività professionale o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio, pongono, alternativamente, in essere le seguenti condotte: acquistano, vendono o compiono altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari, utilizzando le informazioni privilegiate in loro possesso; comunicano tali informazioni ad altri al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio; raccomandano o inducono altri soggetti, sulla base delle informazioni privilegiate possedute, al compimento di taluna delle operazioni descritte al primo punto. Scopo della disciplina è, dunque, quello di reprimere ogni forma di abuso, derivante, appunto, dal possesso di informazioni privilegiate, che sia in grado di influire in modo sensibile sulla formazione dei prezzi degli strumenti finanziari all’interno del mercato, falsando le regole della concorrenza.
Fattispecie. 1 Le specifiche responsabilità sono connesse alla individuazione ed enucleazione, da parte del dirigente, di particolari uffici – nell’ambito del Settore Dipartimentale e/o dell’Unità Organizzativa – che, attraverso il coordinamento di un gruppo di lavoro, prevedano responsabilità di conseguimento di obiettivi/risultati specifici, ovvero di realizzazione di programmi/piani di attività nell’ambito di direttive, di istruttoria di procedimenti di particolare complessità e/o di rilevante responsabilità, di conduzione di sistemi relazionali complessi, di preposizione a strutture complesse/strategiche, di rendicontazione di significative risorse economiche, di attività implicanti l’esercizio di funzioni di elevata specializzazione.
2 Gli “Uffici” di cui al comma che precede sono individuati ai sensi di quanto prevede l’art. 6 comma 4 del vigente ROUS.
3 La corresponsione del compenso in trattazione è esclusa nel caso che gli Uffici formalmente istituiti siano tuttavia attribuiti ad interim al relativo Responsabile di Posizione Organizzativa.