GARANZIA PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO Clausole campione

GARANZIA PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO. A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, la ditta aggiudicataria del servizio è tenuta a costituire, prima della stipula del contratto, idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata da una compagnia assicuratrice di primaria importanza, con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale nonché la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del C.C. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta del Comune. Tale fideiussione, rinnovabile di anno in anno, è pari al 10% del fatturato annuo medio stimato per la concessione, calcolato sull’intera durata del servizio appaltato, offerto in sede di gara. La garanzia per l’esecuzione del contratto deve essere presentata nei termini e con le modalità stabilite dal Comune e preventivamente comunicate alla ditta affidataria, nonché prestata con le modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs 50/2016. Nel caso in cui l’aggiudicatario non ottemperi a quanto previsto al comma di cui sopra, il Comune dichiara la decadenza dell’aggiudicazione. La garanzia fideiussoria, come rinnovata di anno in anno, è mantenuta, nell’ammontare stabilito, per tutta la durata del contratto. Nel caso in cui il Concessionario non ottemperi all’obbligo del rinnovo nell’importo sopra stabilito, il Comune ha la facoltà di risolvere il contratto con le conseguenze previste, per i casi di risoluzione, dal presente atto. Essa pertanto va reintegrata mano a mano che su di essa il Comune opera prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dalla lettera di comunicazione inviata al riguardo dal Comune, quest’ultimo ha la facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste, per i casi di risoluzione, dal presente capitolato. Il Comune ha la facoltà, nel corso della gestione, di richiedere al Concessionario l’esecuzione di ulteriori opere o servizi. In tal caso, si procederà alla sottoscrizione di apposito contratto aggiuntivo.
GARANZIA PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO. L’Aggiudicatario dovrà produrre cauzione definitiva nella misura del dieci per cento dell'importo aggiudicato, secondo regolamento aziendale e dovrà avere validità di almeno tre mesi oltre la durata del contratto. L’importo della cauzione definitiva, da costituirsi, a scelta della ditta aggiudicataria in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, ovvero mediante fideiussione bancaria o assicurativa è ridotto del 50%, per gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Sono previste altre riduzioni, per gli operatori economici in possesso degli ulteriori requisiti previsti dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 che gli stessi avranno cura di dimostrare. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività delle garanzie medesime entro 15 gg., a semplice richiesta scritta dell’ATS, nonché la competenza esclusiva ed inderogabile, per qualunque controversia dovesse insorgere, del foro del capoluogo di provincia in cui ha sede l’ATS. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’ATS che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
GARANZIA PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO. Art. 31 – Inadempienze e penalità
GARANZIA PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO. Prima della stipula del contratto il Concessionario, a garanzia della perfetta ed integrale esecuzione di tutte le obbligazioni assunte, dovrà costituire e presentare la garanzia per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 smi. La cauzione definitiva dovrà avere validità fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell’art. 113, comma 5, D.Lgs. 163/2006 e comunque sino allo svincolo espressamente disposto dal Comune. In tutti i casi di prelevamento di somme dalla cauzione durante la concessione, per risarcimento danni o esecuzione in danno o penalità, il Concessionario dovrà provvedere all’immediato reintegro della stessa sino all’importo originario. Si procederà all’escussione integrale della cauzione definitiva in tutti i casi in cui l’inadempimento del Concessionario comporti la risoluzione/recesso del contratto facendo comunque salvo il risarcimento del maggiore danno.
GARANZIA PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO. Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicatario è obbligato a costituire, all’atto della stipulazione del contratto, una garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo netto di aggiudicazione. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento, da parte della stazione appaltante e l’aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo a seguito di verifica sulla regolare esecuzione del servizio.
GARANZIA PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO. L'impresa appaltatrice, a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e anteriormente alla stipulazione del contratto, dovrà costituire, a titolo di cauzione definitiva, una garanzia fideiussoria, costituita con la forma della fidejussione bancaria o polizza assicurativa (ovvero rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze) pari al 10% dell’importo di aggiudicazione. Tale polizza deve, a pena di esclusione: a) prevedere espressamente la rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c.; b) prevedere espressamente la rinuncia del fideiussore al beneficio di cui all’art. 1957, co. 2 c.c.; c) prevedere espressamente l’obbligo incondizionato del fideiussore ad effettuare, entro 15 giorni, su semplice richiesta scritta, il versamento dell’intera somma garantita, rinunciando a sollevare qualsiasi eccezione, ivi compreso l’eventuale mancato pagamento del premio da parte del soggetto garantito. Tale deposito resterà vincolato per tutta la durata del servizio e comunque fino a quando non sia stata definita ogni eventuale eccezione o controversia.

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  • Recesso per giusta causa Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l’Autorità ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In ogni caso, l’Autorità potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Autorità che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Autorità potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.

  • Recesso del contratto Roma Capitale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto del presente accordo quadro per motivi di interesse pubblico, salvo congruo avviso, previa trasmissione di apposita comunicazione tramite PEC/raccomandata all’appaltatore e fatte salve le indennità al medesimo spettanti ai sensi dell’art. 1671 del codice civile. Ai sensi dell’art.1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni, nella L. n. 135/2012, Roma Capitale una volta validamente sottoscritto/i il/i contratto/i applicativo/i ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal/icontratto/iapplicativo/i medesimo/i, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla sottoscrizione del/i predetto/icontratto/iapplicativo/i, siano migliorativi rispetto a quelli del/icontratto/i applicativo/i sottoscritto/i e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero nei casi di urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii.,i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. medesimo sono corrisposti sotto condizione risolutiva e Roma Capitale recede dai contratti applicativi e dal contratto di accordo quadro, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipulazione del contratto di accordo quadro e alla sottoscrizione del/i contratto/i applicativo/i inerenti.

  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

  • NUOVI PREZZI Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

  • Dichiarazione di responsabilità I soggetti elencati al precedente Paragrafo 1.1 del Prospetto Informativo dichiarano, ciascuno per le parti di rispettiva competenza che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto Informativo sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Il Prospetto Informativo è conforme al modello depositato presso la Consob in data 5 giugno 2015 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 4 giugno 2015, protocollo n. 0045428/15.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Tutti gli Operatori economici aggiudicatari dell’AQ, dovranno presentare offerta per la presente Richiesta di offerta di AS. Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all’aggiudicazione, dovranno essere inviati alla stazione appaltante, esclusivamente per via telematica attraverso il “Sistema”, in formato elettronico ed essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.. L’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà essere fatta pervenire dal concorrente alla Committente, attraverso il “Sistema”, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 05/10/2020, pena l’irricevibilità dell’offerta e, comunque, la non ammissione alla procedura. L’ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del “Sistema”. Il tempo del “Sistema” è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il “Sistema” medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni sua schermata. In particolare, il tempo del “Sistema” è sincronizzato sull’ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall’uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^-6 secondi). Sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, nell’apposita sezione relativa alla presente procedura, dovrà essere presentata l’offerta, secondo le modalità di seguito precisate, nel rispetto di quanto previsto nel Paragrafo 12 del Capitolato d’oneri dell’Accordo Quadro di riferimento, e nella quale dovranno essere predisposti ed inviati i documenti di cui al successivo Paragrafo 2 e segnatamente: