GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO. 1) Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. 2) Ove ciò non riesca, qualora le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell’art. “7.4 – Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale”. 3) La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile sia penale se l’impugnazione presenta possibilità di successo. 4) L’Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria sia giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG. 5) L’eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e Periti viene concordata con ARAG. 6) ARAG, cosi come la Società, non è responsabile dell’operato di legali, Consulenti Tecnici e Periti. 7) In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l’Assicurato e la Società e/o ARAG, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato. ARAG avverte l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. Qualora l’assicurato intenda adire le vie giudiziarie nei confronti della Società, l’azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione qualora sia previsto obbligatoriamente dalla normativa vigente come condizione di procedibilità.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Di Responsabilità Civile, Assicurazione r.c. Auto, Assicurazione Di Responsabilità Civile
GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO. 1) Ricevuta la denuncia del caso assicurativodenuncia, ARAG si adopera per previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell’Assicurato, ARAG, gestisce la trattazione stragiudiziale della vertenza al fine di realizzare un il bonario componimento della controversia. ARAG si riserva di demandare a legali di propria scelta la gestione stragiudiziale della vertenza, ai sensi dell’art. 17 - Oggetto della garanzia TUTELA LEGALE.
2) Ove ciò il tentativo di definizione stragiudiziale della controversia non riesca, qualora l’Assicurato comunica a ARAG gli elementi probatori e/o le pretese dell’Assicurato presentino argomentazioni su cui fondare l’instaurazione della causa al fine di permettere all’Assicuratore di valutarne le possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria successo. Qualora tale valutazione abbia esito positivo la difesa in sede penale, la pratica gestione della vertenza viene trasmessa quindi affidata al legale Legale scelto nei termini dell’artdell'Art. “7.4 – Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale”20 per la trattazione giudiziale.
3) La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di del procedimento sia civile sia penale se l’impugnazione presenta possibilità di successo.
4) L’Assicurato Il Locatore non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria sia che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG.
5) L’eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con ARAG.
6) ARAG, cosi come la Società, ARAG e l’Assicuratore non è responsabile dell’operato sono responsabili dell'operato di legaliLegali, Consulenti Tecnici e Periti.
7) In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi “Casi assicurativi” tra l’Assicurato e la Società e/o il Locatore ed ARAG, la decisione può venire essere demandata, con facoltà fermo il diritto del Locatore di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitratol'esito dell'arbitrato. ARAG avverte l’Assicurato il Locatore del suo diritto di avvalersi di tale procedura. Qualora l’assicurato intenda adire le vie giudiziarie nei confronti della Società, l’azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione qualora sia previsto obbligatoriamente dalla normativa vigente come condizione di procedibilità.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Danni, Assicurazione Danni, Contratto Di Assicurazione Danni
GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO. 1) Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG la Società (ai sensi dell’art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs 209/05) si adopera per realizzare un bonario componimento gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia.
2) . A tal fine l’Assicurato dovrà rilasciare alla Società, ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, la Società valuterà l’opportunità di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell’Organismo di mediazione. Ove ciò la composizione bonaria non riesca, qualora se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società trasmette la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell’artdesignato ai sensi dell’Articolo 17. “7.4 – Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale”.
3) La garanzia assicurativa viene prestata anche Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado superiore di procedimento sia civile sia penale se l’impugnazione presenta del giudizio: • l’Assicurato deve tenere aggiornata la Società su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. • gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con la Società, pena il mancato rimborso della relativa spesa; • gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con la Società, sempre che le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo.
4) L’Assicurato ; agli stessi l’Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l’Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza; • L’Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Società, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria sia giudiziariastragiudiziale che giudiziale, senza preventiva autorizzazione di ARAG.
5) L’eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e Periti viene concordata con ARAG.
6) ARAG, cosi come la che comporti oneri a carico della Società, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l’Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati dalla Società, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell’operazione. L’esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi. La Società non è responsabile dell’operato di legali, Consulenti Tecnici legali e Periti.
7) In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l’Assicurato e la Società e/o ARAG, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato. ARAG avverte l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. Qualora l’assicurato intenda adire le vie giudiziarie nei confronti della Società, l’azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione qualora sia previsto obbligatoriamente dalla normativa vigente come condizione di procedibilità.periti
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Samples: Condizioni Generali Di Contratto, Condizioni Generali Di Contratto, Protezione Identità BNL Contract
GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO. 1) . Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG la Società si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
2) . Ove ciò non riesca, qualora se le pretese dell’Assicurato dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale Legale scelto nei termini dell’artdell'art. 62 “7.4 – Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale”.
3) . La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile sia che penale se l’impugnazione presenta possibilità di successo.
4) L’Assicurato . L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria sia che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAGdella Società.
5) . L’eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con ARAGla Società.
6) ARAG, cosi come la Società, . La Società non è responsabile dell’operato dell'operato di legaliLegali, Consulenti Tecnici e Periti.
7) . In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l’Assicurato l'Assicurato e la Società e/o ARAGSocietà, la decisione può venire demandata, con facoltà fermo restando il diritto del Contraente di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato. ARAG avverte l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. Qualora l’assicurato intenda adire le vie giudiziarie nei confronti della Società, l’azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione qualora sia previsto obbligatoriamente dalla normativa vigente come condizione di procedibilitàl'esito dell'arbitrato.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Della Circolazione Dei Veicoli a Motore, Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Della Circolazione Dei Veicoli a Motore E Per I Rischi Accessori, Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Della Circolazione Dei Veicoli a Motore
GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO. 1) . Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
2) . Ove ciò non riesca, qualora se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell’artdell’Art. “7.4 10.9 – Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale”.
3) . La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile sia che penale se l’impugnazione presenta possibilità di successo.
4) . L’Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria sia che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG.
5) . L’eventuale nomina di Consulenti Tecnici consulenti tecnici di Parte parte, e Periti di periti in genere, viene concordata con ARAG.
6) . ARAG, cosi così come la Società, non è responsabile dell’operato di legaliLegali, Consulenti Tecnici e Periti.
7) . In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l’Assicurato e la Società e/o od ARAG, la decisione può venire demandata, con ferma la facoltà dell’Assicurato di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice codice di Procedura Civileprocedura civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato. La Società od ARAG avverte l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. Qualora l’assicurato intenda adire le vie giudiziarie nei confronti della Società, l’azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione qualora sia previsto obbligatoriamente dalla normativa vigente come condizione di procedibilità.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi, Polizza Di Assicurazione Multirischi, Contratto Di Assicurazione Multirischi
GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO. 1) . Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG ARAG, attraverso il legale scelto liberamente dall’assicurato o il legale scelto dalla stessa, si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
2) . Ove ciò non riesca, qualora se le pretese dell’Assicurato dell’assicurato presentino possibilità di successo e ed in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell’art. “7.4 – 21 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale”.
3) . La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile sia che penale se l’impugnazione presenta possibilità di successo.
4) L’Assicurato . L’assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia nè in sede extragiudiziaria sia né in sede giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG.
5) . L’eventuale nomina di Consulenti Tecnici consulenti tecnici di Parte parte e Periti viene di periti deve essere concordata con ARAG.
6) ARAG, cosi come la Società, non è responsabile . Nè Società nè ARAG sono responsabili dell’operato di legali, Consulenti Tecnici consulenti tecnici e Peritiperiti.
7) . In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l’Assicurato l’assicurato e la Società e/o ARAG, la decisione può venire demandata, con salva la facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale tribunale competente a norma del Codice codice di Procedura Civileprocedura civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato. ARAG La Società avverte l’Assicurato l’assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. Qualora l’assicurato intenda adire le vie giudiziarie nei confronti della Società, l’azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione qualora sia previsto obbligatoriamente dalla normativa vigente come condizione di procedibilità.
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Samples: Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione
GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO. 1) Ricevuta la denuncia del caso assicurativodenuncia, ARAG si adopera per previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell’Assicurato, ARAG, gestisce la trattazione stragiudiziale della vertenza al fine di realizzare un il bonario componimento della controversia. ARAG si riserva di demandare a legali di propria scelta la gestione stragiudiziale della vertenza, ai sensi dell’art. 17 ‐ Oggetto della garanzia TUTELA LEGALE.
2) Ove ciò il tentativo di definizione stragiudiziale della controversia non riesca, qualora l’Assicurato comunica a ARAG gli elementi probatori e/o le pretese dell’Assicurato presentino argomentazioni su cui fondare l’instaurazione della causa al fine di permettere all’Assicuratore di valutarne le possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria successo. Qualora tale valutazione abbia esito positivo la difesa in sede penale, la pratica gestione della vertenza viene trasmessa quindi affidata al legale Legale scelto nei termini dell’artdell'Art. “7.4 – Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale”20 per la trattazione giudiziale.
3) La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di del procedimento sia civile sia penale se l’impugnazione presenta possibilità di successo.
4) L’Assicurato Il Locatore non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria sia che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG.
5) L’eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con ARAG.
6) ARAG, cosi come la Società, ARAG e l’Assicuratore non è responsabile dell’operato sono responsabili dell'operato di legaliLegali, Consulenti Tecnici e Periti.
7) In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi “Casi assicurativi” tra l’Assicurato e la Società e/o il Locatore ed ARAG, la decisione può venire essere demandata, con facoltà fermo il diritto del Locatore di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitratol'esito dell'arbitrato. ARAG avverte l’Assicurato il Locatore del suo diritto di avvalersi di tale procedura. Qualora l’assicurato intenda adire le vie giudiziarie nei confronti della Società, l’azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione qualora sia previsto obbligatoriamente dalla normativa vigente come condizione di procedibilità.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Danni, Insurance Contract
GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO. 1) Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG D.A.S. (ai sensi dell’Art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs 209/05) si adopera per realizzare un bonario componimento gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia.
2) . A tal fine l’Assicurato dovrà rilasciare a D.A.S., ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, la D.A.S. valuterà l’opportunità di ricorre o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell’Organismo di mediazione. Ove ciò la composizione bonaria non riesca, qualora se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, D.A.S. trasmette la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell’artdesignato ai sensi dell’Art. “7.4 – Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale”72.
3A) La garanzia assicurativa viene prestata anche per l’Assicurato deve tenere aggiornata D.A.S. su ogni grado superiore di procedimento sia civile sia penale se l’impugnazione presenta circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza.
B) gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con D.A.S., pena il mancato rimborso della relativa spesa;
C) gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con D.A.S., sempre che le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo.; agli stessi l’Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l’Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza;
4D) L’Assicurato l’Assicurato, senza preventiva autorizzazione di D.A.S., non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria sia giudiziariastragiudiziale che giudiziale, senza che comporti oneri a carico di D.A.S., pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l’Assicurato di preventiva autorizzazione richiesta di ARAG.
5) L’eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e Periti viene concordata con ARAG.
6) ARAGbenestare - i quali verranno ratificati da D.A.S., cosi come la Società, non è responsabile dell’operato di legali, Consulenti Tecnici e Periti.
7) In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l’Assicurato e la Società e/o ARAG, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato. ARAG avverte l’Assicurato del suo diritto stata posta in grado di avvalersi di tale procedura. Qualora l’assicurato intenda adire le vie giudiziarie nei confronti della Società, l’azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione qualora sia previsto obbligatoriamente dalla normativa vigente come condizione di procedibilitàverificare urgenza e congruità dell’operazione.
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Samples: Assicurazione Multirischi Abitazione E Famiglia, Contratto Di Assicurazione Multirischi Danni
GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO. 1) Ricevuta la denuncia del caso Caso assicurativo, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
2) Ove ciò non riesca, qualora le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo riesca e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell’art. “7.4 – 8.6.2. Denuncia del caso Caso assicurativo e libera scelta del legale”.
3) La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile sia penale se l’impugnazione presenta possibilità di successopenale.
4) L’Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione Transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria sia giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG.
5) L’eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e Periti viene concordata con ARAG.
6) ARAG, cosi come la Società, non è responsabile dell’operato di legali, Consulenti Tecnici e Periti.
7) In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi Casi assicurativi tra l’Assicurato e la Società e/o ARAG, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato. ARAG avverte l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. Qualora l’assicurato intenda adire le vie giudiziarie nei confronti della Società, l’azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione qualora sia previsto obbligatoriamente dalla normativa vigente come condizione di procedibilità.
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Samples: Polizza Di Assicurazione Di Responsabilità Civile, Polizza Di Assicurazione Di Responsabilità Civile
GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO. 1) Ricevuta la denuncia del caso assicurativodenuncia, ARAG la Società Gestionaria si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
2) . Ove ciò non riescaavvenga, qualora la pratica viene trasmessa e seguita dal Legale nominato secondo quanto stabilito dall'art. 46 "Denuncia del sinistro e libera scelta del Legale", sempreché le pretese dell’Assicurato presentino possibilità dell'Assicurato risultino fondate e sostenibili, sulla base di successo una preliminare valutazione scritta dello stesso Legale e accettata dalla Società Gestionaria, e in ogni caso caso, quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell’art. “7.4 – Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale”.
3) La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile sia che penale soltanto se l’impugnazione presenta possibilità l'impugnazione risulta fondata e sostenibile, sulla base di successo.
4) L’Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria sia giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG.
5) L’eventuale una preliminare valutazione scritta del Legale nominato accettata dalla Società Gestionaria. L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici un consulente tecnico di Parte e Periti parte o di un perito in genere, viene concordata con ARAG.
6) ARAG, cosi come la Società, Società Gestionaria. Le operazioni di esecuzione forzata non è responsabile dell’operato vengono ulteriormente garantite nel caso di legali, Consulenti Tecnici e Periti.
7) due esiti negativi nell'esperimento della procedura esecutiva. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l’Assicurato l'Assicurato e la Società e/o ARAGla Società Gestionaria, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziariea istanza della parte attrice, ad a un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma Tribunale. L'arbitro così individuato dovrà decidere secondo equità, secondo quanto disposto dall'art. 7 del Codice di Procedura CivileD. lgs. n° 393 del 26 novembre 1991. Ciascuna delle parti Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitratol'esito dell'arbitrato. ARAG La Società Gestionaria avverte l’Assicurato l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. Qualora l’assicurato intenda adire le vie giudiziarie nei confronti della Società, l’azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione qualora sia previsto obbligatoriamente dalla normativa vigente come condizione di procedibilità.
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Samples: Polizza r.c. E Tutela Legale Per Le Parrocchie, Polizza r.c. E Tutela Legale Per Le Parrocchie
GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO. 1) Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
2) Ove ciò non riesca, qualora le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell’art. “7.4 5.4 – Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale”.
3) La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile sia penale se l’impugnazione presenta possibilità di successo.
4) L’Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria sia giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG.
5) L’eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e Periti viene concordata con ARAG.
6) ARAG, cosi come la Società, non è responsabile dell’operato di legali, Consulenti Tecnici e Periti.
7) In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l’Assicurato e la Società e/o ARAG, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato. ARAG avverte l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. Qualora l’assicurato intenda adire le vie giudiziarie nei confronti della Società, l’azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione qualora sia previsto obbligatoriamente dalla normativa vigente come condizione di procedibilità.
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Samples: Insurance Contract
GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO. 1) Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento compo- nimento della controversia.
2) . Ove ciò non riesca, qualora se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale Legale scelto nei termini dell’artter- mini dell’art.100. “7.4 – Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale”.
3) La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile sia ci- vile che penale se l’impugnazione presenta possibilità di successo.
4) . L’Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenzaver- tenza, sia in sede extragiudiziaria sia che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG.
5) . L’eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con ARAG.
6) ARAG, cosi come la Società, . La Società o ARAG non è responsabile dell’operato di legaliLegali, Consulenti Tecnici e Periti.
7) . In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l’Assicurato e la Società e/o ARAG, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Pro- cedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato. ARAG La Società avverte l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. Qualora l’assicurato intenda adire le vie giudiziarie nei confronti della Società, l’azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione qualora sia previsto obbligatoriamente dalla normativa vigente come condizione di procedibilità.
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Samples: Assicurazione Contro I Danni All’esercizio Commerciale
GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO. 1) Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG la Società si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
2) Ove ciò non riesca, qualora se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo suc- cesso e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale Legale scelto nei termini dell’art. “7.4 – Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale”40 comma D).
3) La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento procedi- mento sia civile sia che penale se l’impugnazione presenta possibilità di successo.
4) L’Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria sia che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAGdella Società.
5) L’eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con ARAGla Società.
6) ARAG, cosi come la Società, La Società non è responsabile dell’operato di legaliLegali, Consulenti Tecnici e Periti.
7) In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l’Assicurato e la Società e/o ARAGSocietà, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato desi- gnato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato. ARAG La Società avverte l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. Qualora l’assicurato intenda adire le vie giudiziarie nei confronti della Società, l’azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione qualora sia previsto obbligatoriamente dalla normativa vigente come condizione di procedibilità.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Per I Danni Connessi a Viaggio Turistico Dei Gruppi
GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO. 1) Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG Arag si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
2) contro- versia. Ove ciò non riesca, qualora se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria neces- saria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale Legale scelto nei termini dell’artdell’art.100. “7.4 – Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale”.
3) La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile sia che penale se l’impugnazione l’im- pugnazione presenta possibilità di successo.
4) . L’Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria sia che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG.
5) Arag. L’eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con ARAG.
6) ARAG, cosi come la Società, Arag. La Società o Arag non è responsabile dell’operato di legaliLegali, Consulenti Tecnici e Periti.
7) . In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l’Assicurato e la Società e/o ARAGArag, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato. ARAG La Società avverte l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. Qualora l’assicurato intenda adire le vie giudiziarie nei confronti della Società, l’azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione qualora sia previsto obbligatoriamente dalla normativa vigente come condizione di procedibilità.
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Samples: Condizioni Di Assicurazione
GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO. 1) Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento compo- nimento della controversia.
2) . La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia ci- vile che penale se l’impugnazione presenta possibilità di successo. Ove ciò non riesca, qualora se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale Legale scelto nei termini dell’artter- mini dell’art.101. “7.4 – Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale”.
3) La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile sia penale se l’impugnazione presenta possibilità di successo.
4) L’Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria sia giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG.
5) L’eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con ARAG.
6) ARAG, cosi come la Società, . La Società o ARAG non è responsabile dell’operato di legaliLegali, Consulenti Tecnici e Periti.
7) . In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l’Assicurato e la Società e/o ARAG, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Pro- cedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato. ARAG La Società avverte l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. Qualora l’assicurato intenda adire le vie giudiziarie nei confronti L’Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della Societàver- tenza, l’azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di mediazione qualora sia previsto obbligatoriamente dalla normativa vigente come condizione di procedibilitàARAG.
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Samples: Assicurazione
GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO. 1) . Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG ARAG, attraverso il legale scelto liberamente dall’assicurato o il legale scelto dalla stessa, si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
2) . Ove ciò non riesca, qualora se le pretese dell’Assicurato dell’assicurato presentino possibilità di successo e ed in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell’art. “7.4 – 45 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale”.
3) . La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile sia che penale se l’impugnazione presenta possibilità di successo.
4) L’Assicurato . L’assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia nè in sede extragiudiziaria sia né in sede giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG.
5) . L’eventuale nomina di Consulenti Tecnici consulenti tecnici di Parte parte e Periti viene di periti deve essere concordata con ARAG.
6) ARAG, cosi come la Società, non è responsabile . Nè Società nè ARAG sono responsabili dell’operato di legali, Consulenti Tecnici consulenti tecnici e Peritiperiti.
7) . In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l’Assicurato l’assicurato e la Società e/o ARAG, la decisione può venire demandata, con salva la facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale tribunale competente a norma del Codice codice di Procedura Civileprocedura civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato. ARAG La Società avverte l’Assicurato l’assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. Qualora l’assicurato intenda adire le vie giudiziarie nei confronti della Società, l’azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione qualora sia previsto obbligatoriamente dalla normativa vigente come condizione di procedibilità.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile
GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO. 1) Ricevuta La Società conferma preventivamente la denuncia del caso assicurativo, ARAG si adopera copertura delle spese per realizzare un bonario componimento della controversia.
2) Ove ciò non riesca, qualora le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell’art. “7.4 – Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale”.
3) La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile sia penale se l’impugnazione presenta possibilità di successo.
4) L’Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria sia giudiziariastragiudiziale che giudiziale, senza preventiva autorizzazione di ARAG.
5) L’eventuale nonché la nomina di Consulenti Tecnici di Parte e Periti viene concordata con ARAG.
6) ARAG, cosi come la Società, non è responsabile dell’operato dell'operato dei Legali e Consulenti Tecnici. È onere dell‟Assicurato aggiornare la Direzione della Società su ogni circostanza rilevante ai fini degli adempimenti contrattualmente previsti. L‟Assicurato è altresì tenuto ad agire secondo correttezza, al fine di legalievitare o diminuire gli oneri a carico della Compagnia, Consulenti Tecnici nel rispetto del cd. “obbligo di salvataggio” previsto dall‟art. 1914 cod. civ., formulando in sede stragiudiziale e Periti.
7) In giudiziale specifica richiesta di condanna avversaria al pagamento delle spese legali e peritali. Eventuali risultanze emerse anche nel corso della gestione del sinistro, pur correttamente istruito, comportano la sua revisione e possono essere ostative della copertura di cui è stata già effettuata la presa d‟atto, nonché la ripetizione dei pagamenti effettuati dalla Compagnia per acconti o anticipi sul presupposto della operatività della garanzia. Nel caso in cui le informazioni acquisite nel corso della gestione del sinistro non consentano alla Società la corretta individuazione della garanzia di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l’Assicurato e la Società e/o ARAGpolizza interessata dal sinistro, la decisione può venire demandatastessa si riserva ogni determinazione sulla qualificazione della vertenza a definizione avvenuta in sede transattiva, conciliativa, con facoltà sentenza passata in giudicato, o provvedimento equipollente, e in ogni caso al termine della vertenza, sulla base degli atti di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato causa o comunque della documentazione collezionata. La garanzia non è operante per vertenze denunciate alla Direzione una volta intervenuta la definizione in qualunque stato o grado di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce giudizio senza preventiva comunicazione alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato. ARAG avverte l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. Qualora l’assicurato intenda adire le vie giudiziarie nei confronti Compagnia e presa d‟atto della Società, l’azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione qualora sia previsto obbligatoriamente dalla normativa vigente come condizione di procedibilitàstessa.
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Samples: Insurance Contract
GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO. 1) Ricevuta la denuncia del caso assicurativodenuncia, ARAG si adopera per previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell’Assicurato, ARAG, gestisce la trattazione stragiudiziale della vertenza al fine di realizzare un il bonario componimento della controversia. ARAG si riserva di demandare a legali di propria scelta la gestione stragiudiziale della vertenza, ai sensi dell’art. 17 - Oggetto della garanzia TUTELA LEGALE.
2) Ove ciò il tentativo di definizione stragiudiziale della controversia non riesca, qualora l’Assicurato comunica a ARAG gli elementi probatori e/o le pretese dell’Assicurato presentino argomentazioni su cui fondare l’instaurazione della causa al fine di permettere all’Assicuratore di valutarne le possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria successo. Qualora tale valutazione abbia esito positivo la difesa in sede penale, la pratica gestione della vertenza viene trasmessa quindi affidata al legale Legale scelto nei termini dell’artdell'Art. “7.4 – Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale”20 per la trattazione giudiziale.
3) La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di del procedimento sia civile sia penale se l’impugnazione presenta possibilità di successo.
4) L’Assicurato ll Locatore non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria sia che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG.
5) L’eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con ARAG.
6) ARAG, cosi come la Società, ARAG e l’Assicuratore non è responsabile dell’operato sono responsabili dell'operato di legaliLegali, Consulenti Tecnici e Periti.
7) In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi “Casi assicurativi” tra l’Assicurato e la Società e/o il Locatore ed ARAG, la decisione può venire essere demandata, con facoltà fermo il diritto del Locatore di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitratol'esito dell'arbitrato. ARAG avverte l’Assicurato il Locatore del suo diritto di avvalersi di tale procedura. Qualora l’assicurato intenda adire le vie giudiziarie nei confronti della Società, l’azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione qualora sia previsto obbligatoriamente dalla normativa vigente come condizione di procedibilità.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Danni
GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO. 1) Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG la Società si adopera riserva la facoltà di gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per realizzare un bonario componimento una bonaria definizione della controversia.
2) . Ove ciò non riesca, qualora se le pretese dell’Assicurato dell'Assicurato presentino possibilità possi- bilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società trasmette la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell’artdesignato ai sensi dell'Art. “7.4 – Denuncia 6. Per ogni stato della vertenza e grado di giudizio gli incarichi a legali e/o periti devono essere preventivamente concordati con la Società; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure Dopo la denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale”.
3) La garanzia assicurativa viene prestata anche per assicurativo, ogni grado superiore di procedimento sia civile sia penale se l’impugnazione presenta possibilità di successo.
4) L’Assicurato non può addivenire direttamente transazione volta a comporre la vertenza deve essere preven- tivamente concordata con la controparte ad alcuna transazione Società; in caso contrario l'Assicurato risponderà di tutti gli oneri sostenuti dalla Società per la trattazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria sia giudiziaria, senza pratica. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva autorizzazione richiesta di ARAG.
5) L’eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e Periti viene concordata con ARAG.
6) ARAG, cosi come la benestare - i quali verranno ratificati dalla Società, che sia stata posta in grado di verificare urgen- za e congruità dell'operazione. La Società non è responsabile dell’operato dell'operato di legali, Consulenti Tecnici legali e Peritiperiti.
7) In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l’Assicurato e la Società e/o ARAG, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato. ARAG avverte l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. Qualora l’assicurato intenda adire le vie giudiziarie nei confronti della Società, l’azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione qualora sia previsto obbligatoriamente dalla normativa vigente come condizione di procedibilità.
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Samples: Insurance Policy
GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO. 1) . Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG si adopera adope- ra per realizzare un bonario componimento della controversiacontrover- sia.
2) . Ove ciò non riesca, qualora se le pretese dell’Assicurato presentino presen- tino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa trasmes- sa al legale Legale scelto nei termini dell’artdel par. “7.4 – Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale”.5.4
3) . La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile sia che penale se l’impugnazione presenta possibilità di successo.
4) . L’Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte con- troparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria sia che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG.preventiva
5) . L’eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e Periti viene concordata con ARAG.di Periti
6) ARAG, cosi come la Società, . La Società e ARAG non è responsabile sono responsabili dell’operato di legaliLegali, Consulenti Tecnici e Periti.
7) . In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l’Assicurato e la Società e/o ARAG, la decisione può venire demandata, con ferma la facoltà dell’Assicurato di adire le alle vie giudiziariegiudizia- rie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordoaccor- do, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato. ARAG avverte l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. Qualora l’assicurato intenda adire le vie giudiziarie nei confronti della Società, l’azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione qualora sia previsto obbligatoriamente dalla normativa vigente come condizione di procedibilità.
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Samples: Condizioni Di Assicurazione
GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO. 1) Ricevuta la Dopo il ricevimento della denuncia del caso assicurativoCaso Assicurativo, ARAG l’Impresa, valutata la natura e la fondatezza della controversia, si adopera adopera, direttamente o avvalendosi di personale interno qualificato o per mezzo di Legali da essa incaricati, per realizzare un bonario componimento della controversia.
2) , compreso l’esperimento del tentativo obbligatorio di Mediazione. A tal riguardo, l’Assicurato dovrà rilasciare all’Impresa idonea procura per la gestione stragiudiziale della controversia, debitamente compilata e sottoscritta. Se l’Assicurato abbia conferito mandato a legali e/o periti per la gestione della fase stragiudiziale della controversia senza il benestare dell’Impresa, l’Impresa non sarà obbligata ad assumersi alcuno dei costi di cui all’Art. 52. Ove ciò la composizione bonaria della controversia non riesca, qualora o quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole, l’Assicurato dovrà comunicare all’Impresa le argomentazioni e gli elementi probatori su cui ritiene di dover fondare l’azione giudiziale al fine di valutarne le possibilità di successo. Nel caso in cui le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penalesuccesso, la pratica gestione giudiziale della vertenza viene trasmessa affidata al legale scelto nei termini dell’artprevisti dall’Art. “7.4 – Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale”.
3) 58. La garanzia copertura assicurativa viene è prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile sia penale se giudizio qualora l’impugnazione presenta presenti possibilità di successo.
4) L’Assicurato successo ai sensi del presente articolo. Tutte le somme liquidate o recuperate a titolo di capitale ed interessi rimangono di esclusiva spettanza dell’Assicurato, mentre quelle liquidate a titolo di spese ed onorari sono di pertinenza del legale. Di con- seguenza, l’Impresa non può addivenire direttamente con corrisponderà alcuna somma integrativa in favore di quest’ultimo, né per la controparte ad alcuna transazione della vertenzafase stragiudiziale, sia in sede extragiudiziaria sia giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG.
5) L’eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e Periti viene concordata con ARAG.
6) ARAG, cosi come la Società, non è responsabile dell’operato di legali, Consulenti Tecnici e Periti.
7) né per l’eventuale successiva fase giudiziale. In caso di conflitto impossibilità di interessi recuperare quanto dovuto dalla controparte, le spettanze del legale saranno rimborsate dall’Impresa nella misura liquidata dal giudice o, in difetto di liquidazione o in caso di compen- sazione, secondo i parametri ministeriali vigenti, nei limiti del Massimale previsto nella Scheda di Polizza. Ove la composizione stragiudiziale della controversia non riesca, compreso il caso in cui non venga auto- rizzata la successiva fase giudiziale, gli onorari e le spese del legale saranno a carico dell’Impresa entro un limite massimo di € 1.000 (mille), comprensivo di IVA e C.P.A. come per legge. In caso di esito sfavorevole dell’azione giudiziale, le spese legali e le spese peritali da corrispondere alla controparte sono ad esclusivo carico dell’Impresa entro il Massimale indicato nella Scheda di Polizza e con detrazione dal Massimale previsto. In caso di soccombenza le spettanze del legale saranno indennizzate nel valore minimo previsto del tariffario vigente, fino a concorrenza del Massimale previsto dall’Assicura- zione. Qualora sia necessaria una difesa penale, l’Assicurato ha diritto di scegliere un Legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della Corte d’Appello ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, indicando il nominativo all’Impresa. Se l’Assicurato, dopo aver scelto il legale e ricevuto il benestare dall’Impresa, decida di revocare l’incarico professionale e di nominarne un altro, dovrà darne comunicazione scritta all’Impresa. L’Impresa rimborsa le spese di un solo Legale a scelta dell’Assicurato. Se la revoca dell’incarico professio- nale avviene al termine di un grado di giudizio, l’Impresa rimborsa comunque anche le spese del legale in- caricato per il nuovo grado di giudizio. In caso di rinuncia da parte del Legale incaricato, l’Impresa rimborsa sia le spese del legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, sempreché la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite. Le spese legali saranno a carico dell’Impresa sempre e solo nei limiti del Massimale di Polizza; Massimale da intendersi unico nel caso in cui la copertura assicurativa venga attivata sia per la difesa penale che per il recupero del danno. L’Assicurato provvederà ad anticipare le eventuali spese peritali, che sarà sua cura inserire nella richie- sta risarcitoria. Nel caso in cui le stesse non siano risarcite in tutto o in parte dalla controparte, saranno rimborsate dall’Impresa entro il Massimale indicato nella Scheda di Polizza, alla conclusione della pratica risarcitoria. In caso di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l’Assicurato e la Società l’Impresa in merito all’interpretazione del contratto e/o ARAGalla gestione del Caso Assicurativo, l’Impresa si impegna ad avvertire l’Assicurato del suo diritto di avvalersi della proce- dura arbitrale e la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, potrà essere demandata ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente competente. L’arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a norma del Codice di Procedura Civilecarico della Parte soccombente. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato. ARAG avverte L’Impresa – a mezzo dell’Ufficio Tutela Legale – avvertirà l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. Qualora l’assicurato intenda adire le vie giudiziarie nei confronti della Società, l’azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione qualora sia previsto obbligatoriamente dalla normativa vigente come condizione di procedibilità.
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Samples: Assicurazione Per Veicoli a Motore
GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO. 1) Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG D.A.S. (ai sensi dell’art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs 209/05) si adopera per realizzare un bonario componimento gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia.
2) Ove ciò la composizione bonaria non riesca, qualora se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, D.A.S. trasmette la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell’artdesignato ai sensi dell’Articolo 8. “7.4 – Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale”.
3) La garanzia assicurativa viene prestata anche Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado superiore di procedimento sia civile sia penale se l’impugnazione presenta del giudizio: • l’Assicurato deve tenere aggiornata D.A.S. su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle • gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con D.A.S., pena il mancato rimborso della relativa spesa; • gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con D.A.S., sempre che le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo.
4) L’Assicurato ; agli stessi l’Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l’Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza; • L ’Assicurato, senza preventiva autorizzazione di D.A.S., non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria sia giudiziariastragiudiziale che giudiziale, senza che comporti oneri a carico di D.A.S., pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l’Assicurato di preventiva autorizzazione richiesta di ARAG.
5) L’eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e Periti viene concordata con ARAG.
6) ARAGbenestare - i quali verranno ratificati da D.A.S., cosi come la Società, non è responsabile dell’operato di legali, Consulenti Tecnici e Periti.
7) In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l’Assicurato e la Società e/o ARAG, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato. ARAG avverte l’Assicurato del suo diritto stata posta in grado di avvalersi di tale procedura. Qualora l’assicurato intenda adire le vie giudiziarie nei confronti della Società, l’azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione qualora sia previsto obbligatoriamente dalla normativa vigente come condizione di procedibilitàverificare urgenza e congruità dell’operazione.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Per L’impresa
GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO. 1) . Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG ARAG, attraverso il legale scelto liberamente dall’assicurato o il legale scelto dalla stessa, si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
2) . Ove ciò non riesca, qualora se le pretese dell’Assicurato dell’assicurato presentino possibilità di successo e ed in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell’art. “7.4 – 43 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale”.
3) . La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile sia che penale se l’impugnazione presenta possibilità di successo.
4) L’Assicurato . L’assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia nè in sede extragiudiziaria sia né in sede giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG.
5) . L’eventuale nomina di Consulenti Tecnici consulenti tecnici di Parte parte e Periti viene di periti deve essere concordata con ARAG.
6) ARAG, cosi come la Società, non è responsabile . Nè Società nè ARAG sono responsabili dell’operato di legali, Consulenti Tecnici consulenti tecnici e Peritiperiti.
7) . In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l’Assicurato l’assicurato e la Società e/o ARAG, la decisione può venire demandata, con salva la facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale tribunale competente a norma del Codice codice di Procedura Civileprocedura civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato. ARAG La Società avverte l’Assicurato l’assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. Qualora l’assicurato intenda adire le vie giudiziarie nei confronti della Società, l’azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione qualora sia previsto obbligatoriamente dalla normativa vigente come condizione di procedibilità.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile
GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO. 1) . Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG la Società si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
2) . Ove ciò non riesca, qualora se le pretese dell’Assicurato dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale Legale scelto nei termini dell’artdell'Art. “7.4 – Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale”55 comma D).
3) . La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile sia che penale se l’impugnazione l'impugnazione presenta possibilità di successo.
4) L’Assicurato . L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria sia che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAGdella Società.
5) L’eventuale . L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con ARAGla Società.
6) ARAG, cosi come la Società, . La Società non è responsabile dell’operato dell'operato di legaliLegali, Consulenti Tecnici e Periti.
7) . In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l’Assicurato l'Assicurato e la Società e/o ARAGSocietà, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato. ARAG avverte l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. Qualora l’assicurato intenda adire le vie giudiziarie nei confronti della Società, l’azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione qualora sia previsto obbligatoriamente dalla normativa vigente come condizione di procedibilitàl'esito dell'arbitrato.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Per Danni Connessi a Viaggio Turistico
GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO. 1) Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG la Società (ai sensi dell’art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs 209/05) si adopera per realizzare un bonario componimento gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia.
2) . A tal fine l’Assicurato dovrà rilasciare alla Società, ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, la Società valuterà l’opportunità di ricorre o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell’Organismo di mediazione. Ove ciò la composizione bonaria non riesca, qualora se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società trasmette la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell’artdesignato ai sensi dell’Articolo 17. “7.4 – Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale”.
3) La garanzia assicurativa viene prestata anche Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado superiore di procedimento sia civile sia penale se l’impugnazione presenta del giudizio: l’Assicurato deve tenere aggiornata la Società su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste in gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con la Società, pena il mancato rimborso della relativa spesa; gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con la Società, sempre che le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo.
4) L’Assicurato ; agli stessi l’Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l’Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza; L’Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Società, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria sia giudiziariastragiudiziale che giudiziale, senza preventiva autorizzazione di ARAG.
5) L’eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e Periti viene concordata con ARAG.
6) ARAG, cosi come la che comporti oneri a carico della Società, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l’Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati dalla Società, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell’operazione. L’esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi. La Società non è responsabile dell’operato di legali, Consulenti Tecnici legali e Peritiperiti.
7) In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l’Assicurato e la Società e/o ARAG, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato. ARAG avverte l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. Qualora l’assicurato intenda adire le vie giudiziarie nei confronti della Società, l’azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione qualora sia previsto obbligatoriamente dalla normativa vigente come condizione di procedibilità.
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GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO. 1) Ricevuta la denuncia del caso assicurativodenuncia, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento valutata la natura e la fondatezza della controversia.
2) , l’Impresa esperirà, direttamente o per mezzo di Legali incaricati, ogni tentativo utile al fine di realizzare il componimento amichevole della con- troversia, compreso l’esperimento del tentativo di Mediazione. A tal riguardo, l’Assicurato dovrà rilasciare all’Impresa idonea procura per la gestione stragiudiziale della con- troversia, debitamente compilata e sottoscritta. Se l’Assicurato abbia conferito mandato a Legali e/o periti per la gestione della fase stragiudiziale della controversia senza il benestare dell’Impresa, l’Impresa non sarà obbligata ad assumersi alcuno dei costi di cui all’Art. 21. Ove ciò la composizione bonaria della controversia non riesca, qualora l’Assicurato dovrà comunicare all’Impresa le ar- gomentazioni e gli elementi probatori su cui ritiene di dover fondare l’azione giudiziale al fine di valutarne le possibilità di successo. Nel caso in cui le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penalesuccesso, la pratica gestione giudiziale della ver- tenza viene trasmessa affidata al legale Legale scelto nei termini dell’artprevisti dall’Art. “7.4 – Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale”.
3) 27. La garanzia copertura assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile sia penale se giudizio qualora l’impugnazione presenta possibilità presenti possibili- tà di successo.
4) L’Assicurato successo ai sensi del presente articolo Art. 28. Tutte le somme liquidate o recuperate a titolo di capitale ed interessi rimangono di esclusiva spettanza dell’As- sicurato, mentre quelle liquidate a titolo di spese ed onorari sono di pertinenza del Legale. Di conseguenza l’Impresa non può addivenire direttamente con corrisponderà alcuna somma integrativa in favore di quest’ultimo, né per la controparte ad alcuna transazione della vertenzafase stragiudiziale, sia in sede extragiudiziaria sia giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG.
5) L’eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e Periti viene concordata con ARAG.
6) ARAG, cosi come la Società, non è responsabile dell’operato di legali, Consulenti Tecnici e Periti.
7) né per l’eventuale successiva fase giudiziale. In caso di conflitto impossibilità di interessi recuperare quanto dovuto dalla controparte, le spettanze del Legale saranno rim- borsate dall’Impresa nella misura liquidata dal giudice o, in difetto di liquidazione o in caso di compensazione, secondo i parametri ministeriali vigenti, nei limiti del Massimale previsto nel Modulo di Polizza. Ove la composizione stragiudiziale della controversia non riesca, compreso il caso in cui non venga auto- rizzata la successiva fase giudiziale, gli onorari e le spese del Legale saranno a carico dell’Impresa entro un limite massimo di € 1.000, comprensivo di I.V.A. e C.P.A. come per legge. In caso di esito sfavorevole dell’azione giudiziale, le spese legali e le spese peritali da corrispondere alla controparte sono ad esclusivo carico dell’Impresa entro il Massimale indicato nel Modulo di Polizza e con detrazione dal Massimale previsto. In caso di soccombenza le spettanze del Legale saranno indennizzate nel valore minimo previsto del tariffario vigente, fino a concorrenza del Massimale previsto dall’Assicurazione. Qualora l’Assicurato, dopo aver scelto il Legale e ricevuto il benestare dall’Impresa, decida di revocargli il man- dato e di nominarne un altro, dovrà darne comunicazione scritta all’Impresa. Le spese legali saranno a carico dell’Impresa sempre e solo nei limiti del Massimale di Polizza; Massimale da intendersi unico nel caso in cui la copertura assicurativa venga attivata sia per la difesa penale che per il recupero del danno. L’Assicurato provvederà ad anticipare le eventuali spese peritali, che sarà sua cura inserire nella richiesta risarcitoria. Nel caso in cui le stesse non siano risarcite in tutto o in parte dalla controparte, saranno rimbor- sate dall’Impresa entro il Massimale indicato nel Modulo di Polizza, alla conclusione della pratica risarcitoria. In caso di disaccordo tra l’Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l’Assicurato e la Società e/o ARAGdel Caso Assicurativo, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, potrà essere demandata ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente competente. L’arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a norma del Codice di Procedura Civilecarico della Parte soccombente. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato. ARAG avverte L’Impresa – a mezzo dell’Ufficio Tutela Legale – avvertirà l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. Qualora l’assicurato intenda adire le vie giudiziarie nei confronti della Società, l’azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione qualora sia previsto obbligatoriamente dalla normativa vigente come condizione di procedibilità.
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Samples: Insurance Contract
GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO. se le pretese dell’assicu-
1) . Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG ARAG, attraverso il legale scelto libera- mente dall’assicurato o il legale scelto dalla stessa, si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
2) . Ove ciò non riesca, qualora le pretese dell’Assicurato presentino rato, a giudizio della Società o di ARAG, pre- sentino possibilità di successo e successo, cioè vi siano elementi probatori e/o argomentazioni su cui fondare l’instaurazione della causa, ed in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell’art. “7.4 – G.14 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale”.. se l’impugnazione, a
3) . La garanzia assicurativa viene prestata anche an- che per ogni grado superiore di procedimento procedimen- to sia civile sia che penale se l’impugnazione del presente articolo. giudizio della Società o di ARAG, presenta possibilità di successo.
4) L’Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione , ai sensi del comma 2 della vertenza, sia né in sede extragiudiziaria sia né in sede giudiziaria, senza preventiva autorizzazione autoriz- zazione di ARAG.
5) . L’eventuale nomina di Consulenti Tecnici consulenti tecnici di Parte parte e Periti viene di periti deve essere concordata con ARAG.
64. L’assicurato non può addivenire direttamen- ne generale della Società o ad ARAG notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) gior- ni dalla data della notifica stessa. qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verifica- to e/o ne abbia avuto conoscenza.
3. L’assicurato ha il diritto di scegliere libe- ramente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l’Ufficio giudiziario competente per la controversia, indicandolo alla Società o ad ARAG contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.
4. Se l’assicurato non fornisce tale indicazione, la Società o ARAG, cosi come la Societàlo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l’assicurato non è responsabile dell’operato vi prov- veda, può nominare direttamente il legale, al quale l’assicurato deve conferire mandato. giudizio. ritorialmente competente, per ogni grado di legaliÈ previsto l’intervento di un unico legale, Consulenti Tecnici e Periti.ter-
7) In 5. L’assicurato ha comunque il diritto di sceglie- re liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l’Assicurato e con la Società e/o ARAG, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.
6. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato. ARAG avverte l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. Qualora l’assicurato intenda adire le vie giudiziarie nei confronti della Società, l’azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione qualora sia previsto obbligatoriamente dalla normativa vigente come condizione di procedibilità5.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO. 1) Ricevuta Dopo il ricevimento della Denuncia del Caso Assicurativo, l’Impresa, valutata la denuncia del caso assicurativonatura e la fondatezza della controversia, ARAG si adopera adopera, direttamente o avvalendosi di personale interno qualificato o per mezzo di Legali da essa incaricati, per realizzare un bonario componimento della controversia.
2) , compreso l’esperimento del tentativo obbligatorio di Mediazione. A tal riguardo, l’Assicurato dovrà rilasciare all’Impresa idonea procura per la gestione stragiudiziale della controversia, debitamente compilata e sottoscritta. Se l’Assicurato abbia conferito mandato a legali e/o periti per la gestione della fase stragiudiziale della controversia senza il benestare dell’Impresa, l’Impresa non sarà obbligata ad assumersi alcuno dei costi di cui all’Art. 52. Ove ciò la composizione bonaria della controversia non riesca, qualora o quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole, l’Assicurato dovrà comunicare all’Impresa le argomentazioni e gli elementi probatori su cui ritiene di dover fondare l’azione giudiziale al fine di valutarne le possibilità di successo. Nel caso in cui le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penalesuccesso, la pratica gestione giudiziale della vertenza viene trasmessa affi- data al legale scelto nei termini dell’artprevisti dall’Art. “7.4 – Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale”.
3) 58. La garanzia copertura assicurativa viene è prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile sia penale se giudizio qualora l’impugnazione presenta presenti possibilità di successo.
4) L’Assicurato successo ai sensi del presente articolo. Tutte le somme liquidate o recuperate a titolo di capitale ed interessi rimangono di esclusiva spettanza dell’Assicurato, mentre quelle liquidate a titolo di spese ed onorari sono di pertinenza del legale. Di conseguenza l’Impresa non può addivenire direttamente con corrispon- derà alcuna somma integrativa in favore di quest’ultimo, né per la controparte ad alcuna transazione della vertenzafase stragiudiziale, sia in sede extragiudiziaria sia giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG.
5) L’eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e Periti viene concordata con ARAG.
6) ARAG, cosi come la Società, non è responsabile dell’operato di legali, Consulenti Tecnici e Periti.
7) né per l’eventuale successiva fase giudiziale. In caso di conflitto impossibilità di interessi recuperare quanto dovuto dalla controparte, le spettanze del legale saranno rimborsate dall’Im- presa nella misura liquidata dal giudice o, in difetto di liquidazione o in caso di compensazione, secondo i parametri mini- steriali vigenti, nei limiti del Massimale previsto nella Scheda di Polizza. Ove la composizione stragiudiziale della controversia non riesca, compreso il caso in cui non venga autorizzata la suc- cessiva fase giudiziale, gli onorari e le spese del legale saranno a carico dell’Impresa entro un limite massimo di € 1.000, comprensivo di IVA e C.P.A. come per legge. In caso di esito sfavorevole dell’azione giudiziale, le spese legali e le spese peritali da corrispondere alla controparte sono ad esclusivo carico dell’Impresa entro il Massimale indicato nella Scheda di Polizza e con detrazione dal Massimale previ- sto. In caso di soccombenza le spettanze del legale saranno indennizzate nel valore minimo previsto del tariffario vigente, fino a concorrenza del Massimale previsto dall’Assicurazione. Qualora sia necessaria una difesa penale, l’Assicurato ha diritto di scegliere un Legale di sua fiducia tra coloro che eserci- tano nel distretto della Corte d’Appello ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, indicando il nominativo all’Impresa. Se l’Assicurato, dopo aver scelto il legale e ricevuto il benestare dall’Impresa, decida di revocare l’incarico professionale e di nominarne un altro, dovrà darne comunicazione scritta all’Impresa. L’Impresa rimborsa le spese di un solo Legale a scelta dell’Assicurato. Se la revoca dell’incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio, l’Impresa rimborsa comunque anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio. In caso di rinuncia da parte del Legale incaricato, l’Impresa rimborsa sia le spese del legale originariamente inca- ricato, sia le spese del nuovo legale designato, sempreché la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite. Le spese legali saranno a carico dell’Impresa sempre e solo nei limiti del Massimale indicato nella Scheda di Polizza; Massimale da intendersi unico nel caso in cui la copertura assicurativa venga attivata sia per la difesa penale che per il recupero del danno. L’Assicurato provvederà ad anticipare le eventuali spese peritali, che sarà sua cura inserire nella richiesta risarcitoria. Nel caso in cui le stesse non siano risarcite in tutto o in parte dalla controparte, saranno rimborsate dall’Impresa entro il Mas- simale indicato nella Scheda di Polizza, alla conclusione della pratica risarcitoria. In caso di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l’Assicurato e la Società l’Impresa in merito all’interpretazione dell’Assicurazione e/o ARAGalla gestione del Caso Assicurativo, l’Impresa si impegna ad avvertire l’Assicurato del suo diritto di avvalersi della procedura arbitrale e la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, de- cisione potrà essere demandata ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente competente. L’arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a norma del Codice di Procedura Civilecarico della Parte soccombente. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato. ARAG avverte L’Impresa – a mezzo dell’Ufficio Tutela Legale – avvertirà l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. Qualora l’assicurato intenda adire le vie giudiziarie nei confronti della Società, l’azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione qualora sia previsto obbligatoriamente dalla normativa vigente come condizione di procedibilità.
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Samples: Insurance Contract
GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO. 1) . Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG ARAG, attraverso il legale scelto liberamente dall’assicurato o il legale scelto dalla stessa, si adopera ado- pera per realizzare un bonario componimento della controversia.
2) . Ove ciò non riesca, qualora se le pretese dell’Assicurato dell’assicurato presentino possibilità di successo e ed in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell’art. “7.4 – 44 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale”.
3) . La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile sia che penale se l’impugnazione presenta possibilità di successo.
4) L’Assicurato . L’assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia nè in sede extragiudiziaria sia né in sede giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG.
5) . L’eventuale nomina di Consulenti Tecnici consulenti tecnici di Parte parte e Periti viene di periti deve essere concordata con ARAG.
6) ARAG, cosi come la Società, non è responsabile . Nè Società nè ARAG sono responsabili dell’operato di legali, Consulenti Tecnici consulenti tecnici e Peritiperiti.
7) . In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l’Assicurato l’assicurato e la Società e/o ARAG, la decisione può venire demandata, con salva la facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale tribunale competente a norma del Codice codice di Procedura Civileprocedura civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato. ARAG La Società avverte l’Assicurato l’assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. Qualora l’assicurato intenda adire le vie giudiziarie nei confronti della Società, l’azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione qualora sia previsto obbligatoriamente dalla normativa vigente come condizione di procedibilità.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO. 1) Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
2) Ove ciò non riesca, qualora le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell’art. 7.4 “7.4 – Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale”.
3) La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento procedi- mento sia civile sia penale se l’impugnazione presenta possibilità di successo.
4) L’Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria sia giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG.transa-
5) L’eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e Periti viene concordata con ARAG.
6) ARAG, cosi ARAG così come la Società, Società non è responsabile dell’operato di legali, Consulenti Tecnici Tec- nici e Periti.
7) In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi assicu- rativi tra l’Assicurato e la Società e/o ARAG, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato. ARAG avverte l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. Qualora l’assicurato intenda adire le vie giudiziarie nei confronti della Società, l’azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione qualora sia previsto obbligatoriamente obbli- gatoriamente dalla normativa vigente come condizione di procedibilità.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Di Responsabilità Civile
GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO. 1) Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG la Società si adopera per realizzare un bonario componimento gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia.
2) . Ove ciò non riesca, qualora se le pretese dell’Assicurato dell'Assicurato presentino possibilità di successo in base agli gli elementi probatori e/o le argomentazioni presentati e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, penale ,trasmette la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell’artdesignato ai sensi dell'Articolo 12. “7.4 – Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale”.
3) La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile sia penale se l’impugnazione presenta Società, sulla base degli elementi forniti, si riserva la possibilità di successo.
4) L’Assicurato valutare le possibilità di successo su cui fondare l’instaurarsi della causa prima di autorizzare il giudizio. Per ogni stato della vertenza e grado di giudizio gli incarichi a legali e/o periti devono essere preventivamente concordati con la Società; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure. L'esecuzione forzata per ciascun titolo di credito verrà estesa a due tentativi. In caso di procedure concorsuali la garanzia si limita alla stesura e al deposito della domanda di ammissione al passivo fallimentare. L’Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Società, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria stragiudiziale che giudiziale. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati dalla Società che sia giudiziaria, senza preventiva autorizzazione stata posta in grado di ARAG.
5) L’eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte verificare urgenza e Periti viene concordata con ARAG.
6) ARAG, cosi come la Società, congruità dell'operazione. La Società non è responsabile dell’operato dell'operato di legali, Consulenti Tecnici periti e Periticonsulenti tecnici.
7) In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l’Assicurato e la Società e/o ARAG, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato. ARAG avverte l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. Qualora l’assicurato intenda adire le vie giudiziarie nei confronti della Società, l’azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione qualora sia previsto obbligatoriamente dalla normativa vigente come condizione di procedibilità.
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Samples: Insurance Policy
GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO. 1) Ricevuta Premesso che: l'Assicurato, per la denuncia del caso assicurativogestione della fase stragiudiziale, ARAG si adopera verrà assistito dalla Società o da un legale da quest’ultima nominato per realizzare addivenire ad un bonario componimento della controversia.
2) Ove vertenza; ove ciò non riesca, qualora le pretese dell’Assicurato presentino riesca e vi sia una possibilità di successo e l’Assicurato può scegliere liberamente il legale, iscritto presso il foro ove ha sede l’ufficio giudiziario competente per la controversia cui affidare la tutela dei propri interessi; se l’Assicurato non fornisce tale indicazione, verrà invitato dalla Società a scegliere il proprio legale e, nel caso in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penalecui l’Assicurato non vi provveda, la pratica viene trasmessa Società nominerà direttamente il legale al legale scelto nei termini dell’artquale l’Assicurato dovrà conferire mandato. “7.4 – Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale”.Si conviene che:
3a) La garanzia assicurativa viene prestata le Garanzie assicurative della presente Sezione, vengono prestate anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile sia penale giudizio, se l’impugnazione presenta possibilità di successo., e fino ad esaurimento del Massimale;
4b) L’Assicurato l'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria sia che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG.della Società;
5c) L’eventuale l’eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e Periti e/o di Ufficio viene concordata con ARAG.
6) ARAG, cosi come la Società, la quale non è responsabile dell’operato dell'operato di legaliLegali, Consulenti Tecnici e Periti.
7) . In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l’Assicurato l'Assicurato e la Società e/o ARAGSocietà, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitratol'esito dell'Arbitrato. ARAG La Società avverte l’Assicurato l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. Qualora l’assicurato intenda adire le vie giudiziarie nei confronti della Società, l’azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione qualora sia previsto obbligatoriamente dalla normativa vigente come condizione di procedibilità.
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GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO. 1) . Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG Arag si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
2) . Ove ciò non riesca, qualora se le pretese dell’Assicurato dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale Legale scelto nei termini dell’artdell'Art. “7.4 – Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale”11.
3) . La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile sia che penale se l’impugnazione presenta possibilità di successo.
4) L’Assicurato . L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria sia che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAGArag.
5) . L’eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con ARAGArag.
6) ARAG, cosi come la Società, . La Società o Arag non è responsabile dell’operato dell'operato di legaliLegali, Consulenti Tecnici e Periti.
7) . In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l’Assicurato l'Assicurato e la Società e/o ARAGArag, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice codice di Procedura Civileprocedura civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitratol'esito dell'arbitrato. ARAG La Società avverte l’Assicurato l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. Qualora l’assicurato intenda adire le vie giudiziarie nei confronti della Società, l’azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione qualora sia previsto obbligatoriamente dalla normativa vigente come condizione di procedibilità.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO. 1) . Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG la Società si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
2) . Ove ciò non riesca, qualora se le pretese dell’Assicurato dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale Legale scelto nei termini dell’artdell'Art. “7.4 – Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale”40 comma D).
3) . La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile sia che penale se l’impugnazione l'impugnazione presenta possibilità di successo.
4) L’Assicurato . L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria sia che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAGdella Società.
5) L’eventuale . L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con ARAGla Società.
6) ARAG, cosi come la Società, . La Società non è responsabile dell’operato dell'operato di legaliLegali, Consulenti Tecnici e Periti.
7) . In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l’Assicurato l'Assicurato e la Società e/o ARAGSocietà, la decisione può venire demandata, con facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato. ARAG avverte l’Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. Qualora l’assicurato intenda adire le vie giudiziarie nei confronti della Società, l’azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione qualora sia previsto obbligatoriamente dalla normativa vigente come condizione di procedibilitàl'esito dell'arbitrato.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO. 1) . Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG ARAG, attraverso il legale scelto liberamente dall’assicurato o il legale scelto dalla stessa, si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
2) . Ove ciò non riesca, qualora se le pretese dell’Assicurato dell’assicurato presentino possibilità di successo e ed in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell’art. “7.4 – 41 - Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale”.
3) . La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile sia che penale se l’impugnazione presenta possibilità di successo.
4) L’Assicurato . L’assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia nè in sede extragiudiziaria sia né in sede giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG.
5) . L’eventuale nomina di Consulenti Tecnici consulenti tecnici di Parte parte e Periti viene di periti deve essere concordata con ARAG.
6) ARAG, cosi come la Società, non è responsabile . Nè Società nè ARAG sono responsabili dell’operato di legali, Consulenti Tecnici consulenti tecnici e Peritiperiti.
7) . In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l’Assicurato l’assicurato e la Società e/o ARAG, la decisione può venire demandata, con salva la facoltà di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale tribunale competente a norma del Codice codice di Procedura Civileprocedura civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato. ARAG La Società avverte l’Assicurato l’assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. Qualora l’assicurato intenda adire le vie giudiziarie nei confronti della Società, l’azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di mediazione qualora sia previsto obbligatoriamente dalla normativa vigente come condizione di procedibilità.
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