Common use of GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO Clause in Contracts

GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società (ai sensi dell’art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l’Assicurato dovrà rilasciare alla Società, ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, la Società valuterà l’opportunità di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell’Organismo di mediazione. Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell’Articolo 17. Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio: • l’Assicurato deve tenere aggiornata la Società su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. • gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con la Società, pena il mancato rimborso della relativa spesa; • gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con la Società, sempre che le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l’Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l’Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza; • L’Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Società, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico della Società, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l’Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati dalla Società, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell’operazione. L’esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi. La Società non è responsabile dell’operato di legali e periti

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GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società DAS (ai sensi dell’art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l’Assicurato dovrà rilasciare alla Societàa DAS, ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, la Società DAS valuterà l’opportunità di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell’Organismo di mediazione. Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e comunque in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società DAS trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell’Articolo 176. Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio: • l’Assicurato deve tenere aggiornata la Società DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste in polizzaPolizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizzastesse. • gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con la SocietàDAS, pena il mancato rimborso della relativa spesa; • gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con la SocietàDAS, sempre che le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l’Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l’Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizzaPolizza; • L’Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Societàdi DAS, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico della SocietàCompagnia, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizzaPolizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l’Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali – che verranno ratificati dalla Societàda DAS, che la quale sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell’operazione. L’esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi. La Società DAS non è responsabile dell’operato di legali e periti.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Multirischi Per Il Professionista, Contratto Di Assicurazione Multirischi Per Il Professionista, www.zurich.it

GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società (ai sensi dell’art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs D.Lgs. 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l’Assicurato dovrà rilasciare alla Società, ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, la Società valuterà l’opportunità di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell’Organismo di mediazione. Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell’Articolo 1730. Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio: • l’Assicurato deve tenere aggiornata la Società su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. • gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con la Società, pena il mancato rimborso della relativa spesa; • gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con la Società, sempre che le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l’Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l’Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza; • L’Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Società, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico della Società, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l’Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati dalla Società, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell’operazione. L’esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi. La Società non è responsabile dell’operato di legali e periti.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Di Tutela Legale, Contratto Di Assicurazione Di Tutela Legale

GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società (ai sensi dell’art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l’Assicurato dovrà rilasciare alla Società, ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, la Società valuterà l’opportunità di ricorrere ricorre o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell’Organismo di mediazione. Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell’Articolo 1720. Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio: • l’Assicurato deve tenere aggiornata la Società su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. • gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con la Società, pena il mancato rimborso della relativa spesa; • gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con la Società, sempre che le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l’Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l’Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza; • L’Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Società, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico della Società, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l’Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati dalla Società, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell’operazione. L’esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi. La Società non è responsabile dell’operato di legali e periti.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Di Tutela Legale E Perdite Pecuniarie Per La Copertura Dei Rischi Nell’ambito Dell’attivita’ Aziendale, www.das.it

GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società (ai sensi dell’art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l’Assicurato dovrà rilasciare alla Società, ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, la Società valuterà l’opportunità di ricorrere ricorre o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell’Organismo di mediazione. Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell’Articolo 1711. Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio: • l’Assicurato deve tenere aggiornata la Società su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. • gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con la Società, pena il mancato rimborso della relativa spesa; • gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con la Società, sempre che le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l’Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l’Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza; • L’Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Società, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico della Società, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l’Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati dalla Società, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell’operazione. L’esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi. La Società non è responsabile dell’operato di legali e periti.

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Samples: www.das.it

GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società (ai sensi dell’art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l’Assicurato dovrà rilasciare alla Società, ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, la Società valuterà l’opportunità di ricorrere ricorre o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell’Organismo di mediazione. Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell’Articolo 17. Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio: • l’Assicurato deve tenere aggiornata la Società su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. • gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con la Società, pena il mancato rimborso della relativa spesa; • gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con la Società, sempre che le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l’Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l’Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza; • L’Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Società, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico della Società, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l’Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati dalla Società, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell’operazione. L’esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi. La Società non è responsabile dell’operato di legali e periti.

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GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società (ai sensi dell’art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l’Assicurato dovrà rilasciare alla Società, ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, la Società valuterà l’opportunità di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell’Organismo di mediazione. Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e purché il valore in lite sia superiore a € 500 e comunque in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell’Articolo 1712. Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio: • l’Assicurato deve tenere aggiornata la Società su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. • gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con la Società, pena il mancato rimborso della relativa spesa; • gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con la Società, sempre che le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l’Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l’Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza; • L’Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Società, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico della Società, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l’Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati dalla Società, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell’operazione. L’esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi. La Società non è responsabile dell’operato di legali e periti. In caso di divergenza di opinione fra l’Assicurato e la Società sulla gestione del sinistro la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l’arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge. L’arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell’arbitro sia sfavorevole all’Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere dalla Società la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla Società stessa, in linea di fatto o di diritto.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Di Tutela Legale Per Le Imprese E I Professionisti

GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società (ai sensi dell’artdell'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l’Assicurato l'Assicurato dovrà rilasciare alla Società, ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, la Società valuterà l’opportunità l'opportunità di ricorrere ricorre o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo prima caso la scelta dell’Organismo dell'Organismo di mediazione. Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell’Assicurato dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell’Articolo 17dell'Articolo 32 - Denuncia del caso assicurativo e scelta del legale. Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio: • l’Assicurato - l'Assicurato deve tenere aggiornata la Società su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione dell'erogazione delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. • gli - Gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con la Società, pena il mancato rimborso della relativa spesa; • gli . - Gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con la Società, sempre che le pretese dell’Assicurato dell'Assicurato presentino possibilità di successo; agli . Agli stessi l’Assicurato l'Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l’Assicurato l'Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza; • L’Assicurato. - L'Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Società, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico della Società, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l’Assicurato l'Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati dalla Società, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell’operazionedell'operazione. L’esecuzione L'esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi. La Società non è responsabile dell’operato dell'operato di legali e periti.

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Samples: www.formez.it

GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società (ai sensi dell’art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l’Assicurato dovrà rilasciare alla Società, ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, la Società valuterà l’opportunità di ricorrere ricorre o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell’Organismo di mediazione. Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell’Articolo 1718. Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio: • l’Assicurato deve tenere aggiornata la Società su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. • gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con la Società, pena il mancato rimborso della relativa spesa; • gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con la Società, sempre che le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l’Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l’Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza; • L’Assicuratol’Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Società, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico della Società, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l’Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati dalla Società, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell’operazione. L’esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi. La Società non è responsabile dell’operato di legali e periti.

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Samples: www.das.it

GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società (ai sensi dell’art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l’Assicurato dovrà rilasciare alla Società, ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, la Società valuterà l’opportunità di ricorrere ricorre o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell’Organismo di mediazione. Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell’Articolo 17. Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio: l’Assicurato deve tenere aggiornata la Società su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. • gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con la Società, pena il mancato rimborso della relativa spesa; gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con la Società, sempre che le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l’Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l’Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza; L’Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Società, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico della Società, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l’Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati dalla Società, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell’operazione. L’esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi. La Società non è responsabile dell’operato di legali e periti.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Di Tutela Legale Per La Copertura Dei Rischi Nell’ambito Dell’attivita’ Svolta Da Una Associazione

GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società (ai sensi dell’art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs D.Lgs. 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l’Assicurato dovrà rilasciare alla Società, ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, la Società valuterà l’opportunità di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell’Organismo di mediazione. Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell’Articolo 1715. Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio: - l’Assicurato deve tenere aggiornata la Società su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. • ; - gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con la Società, pena il mancato rimborso della relativa spesa; - gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con la Società, sempre che le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l’Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l’Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza; - L’Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Società, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico della Società, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l’Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati dalla Società, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell’operazione. L’esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi. La Società non è responsabile dell’operato di legali e periti.

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GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società (ai sensi dell’art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l’Assicurato dovrà rilasciare alla Società, ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, la Società valuterà l’opportunità di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell’Organismo di mediazione. Ove la composizione bonaria ciò non riesca, se le pretese dell’Assicurato dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell’Articolo dell'Articolo 17. Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio: • l’Assicurato deve tenere aggiornata la Società su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal l’eventuale perdita parziale al diritto alle delle prestazioni previste in polizza. , in base agli eventuali pregiudizi arrecati dal mancato aggiornamento; gli L’Assicurato deve rilasciare le necessarie procure ai legali designati ai sensi dell’Articolo 17 • Gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con la Società, pena il mancato rimborso della relativa spesa; • gli Gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con la Societàeffettuati in accordo a quanto previsto dall’art. 17 - denuncia del caso assicurativo e scelta del legale, sempre che le pretese dell’Assicurato dell’assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l’Assicurato l’assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l’Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza; • L’Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Società, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico della Società, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l’Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati dalla Società, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell’operazione. L’esecuzione L'esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi. La Società non è responsabile dell’operato dell'operato di legali e periti.

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GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società (ai sensi dell’art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l’Assicurato dovrà rilasciare alla Società, ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, la Società valuterà l’opportunità di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell’Organismo di mediazione. Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell’Assicurato dell'Assicurato presentino possibilità di successo e purché il valore in lite sia superiore a € 500 e comunque in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell’Articolo 17dell'Articolo 11. Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio: • l’Assicurato deve tenere aggiornata la Società su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal l’eventuale perdita parziale al diritto alle delle prestazioni previste in polizza, in base agli eventuali pregiudizi arrecati dal mancato aggiornamento. • gli L’Assicurato deve rilasciare le necessarie procure ai legali designati ai sensi dell’Articolo 11. • Gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con la Società, pena il mancato rimborso della relativa spesa; . gli Gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con la Società, effettuati in accordo a quanto previsto dall’art. 11 - denuncia del caso assicurativo e scelta del legale - sempre che le pretese dell’Assicurato dell’assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l’Assicurato l’assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l’Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza; . • L’Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Società, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico della Società, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l’Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati dalla Società, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell’operazione. L’esecuzione L'esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi. La Società non è responsabile dell’operato dell'operato di legali e periti.

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GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società (ai sensi dell’art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l’Assicurato dovrà rilasciare alla Società, ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, la Società valuterà l’opportunità di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell’Organismo di mediazione. Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell’Articolo 1712. Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio: • l’Assicurato deve tenere aggiornata la Società su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. • gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con la Società, pena il mancato rimborso della relativa spesa; • gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con la Società, sempre che le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l’Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l’Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza; • L’Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Società, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico della Società, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l’Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati dalla Società, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell’operazione. L’esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi. La Società non è responsabile dell’operato di legali e periti.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Di Tutela Legale Per Le Imprese E I Professionisti

GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO. Ricevuta la denuncia del caso assicurativodenuncia, valutata la Società (ai sensi dell’art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs 209/05) si adopera per gestire natura e la fase stragiudizialefondatezza della controversia, l’Impresa esperirà, direttamente o a per mezzo di professionisti da essa Legali incaricati, e ogni tentativo utile al fine di svolgere ogni possibile realizzare il componimento amichevole della con- troversia, compreso l’esperimento del tentativo per una bonaria definizione della controversiadi Mediazione. A tal fine riguardo, l’Assicurato dovrà rilasciare alla Società, ove da questa richiesto, apposita all’Impresa idonea procura per la gestione stragiudiziale della controversiacon- troversia, debitamente compilata e sottoscritta. In tale Se l’Assicurato abbia conferito mandato a Legali e/o periti per la gestione della fase stragiudizialestragiudiziale della controversia senza il benestare dell’Impresa, la Società valuterà l’opportunità l’Impresa non sarà obbligata ad assumersi alcuno dei costi di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell’Organismo di mediazionecui all’Art. 21. Ove la composizione bonaria della controversia non riesca, se l’Assicurato dovrà comunicare all’Impresa le pretese dell’Assicurato presentino ar- gomentazioni e gli elementi probatori su cui ritiene di dover fondare l’azione giudiziale al fine di valutarne le possibilità di successo e successo. Nel caso in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell’Articolo 17. Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio: • l’Assicurato deve tenere aggiornata la Società su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. • gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con la Società, pena il mancato rimborso della relativa spesa; • gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con la Società, sempre che cui le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l’Assicurato rilascerà , la gestione giudiziale della ver- tenza viene affidata al Legale scelto nei termini previsti dall’Art. 27. La copertura assicurativa viene prestata per ogni grado di giudizio qualora l’impugnazione presenti possibili- tà di successo ai sensi del presente articolo Art. 28. Tutte le necessarie procure; somme liquidate o recuperate a titolo di capitale ed interessi rimangono di esclusiva spettanza dell’As- sicurato, mentre quelle liquidate a titolo di spese ed onorari sono di pertinenza del Legale. Di conseguenza l’Impresa non corrisponderà alcuna somma integrativa in favore di quest’ultimo, né per la fase stragiudiziale, né per l’eventuale successiva fase giudiziale. In caso di impossibilità di recuperare quanto dovuto dalla controparte, le spettanze del Legale saranno rim- borsate dall’Impresa nella misura liquidata dal giudice o, in difetto di liquidazione o in caso contrario l’Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste di compensazione, secondo i parametri ministeriali vigenti, nei limiti del Massimale previsto nel Modulo di Polizza. Ove la composizione stragiudiziale della controversia non riesca, compreso il caso in polizza; • L’Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Società, cui non può addivenire direttamente con venga auto- rizzata la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che successiva fase giudiziale, gli onorari e le spese del Legale saranno a carico dell’Impresa entro un limite massimo di € 1.000, comprensivo di I.V.A. e C.P.A. come per legge. In caso di esito sfavorevole dell’azione giudiziale, le spese legali e le spese peritali da corrispondere alla controparte sono ad esclusivo carico dell’Impresa entro il Massimale indicato nel Modulo di Polizza e con detrazione dal Massimale previsto. In caso di soccombenza le spettanze del Legale saranno indennizzate nel valore minimo previsto del tariffario vigente, fino a concorrenza del Massimale previsto dall’Assicurazione. Qualora l’Assicurato, dopo aver scelto il Legale e ricevuto il benestare dall’Impresa, decida di revocargli il man- dato e di nominarne un altro, dovrà darne comunicazione scritta all’Impresa. Le spese legali saranno a carico dell’Impresa sempre e solo nei limiti del Massimale di Polizza; Massimale da intendersi unico nel caso in cui la copertura assicurativa venga attivata sia per la difesa penale che comporti oneri per il recupero del danno. L’Assicurato provvederà ad anticipare le eventuali spese peritali, che sarà sua cura inserire nella richiesta risarcitoria. Nel caso in cui le stesse non siano risarcite in tutto o in parte dalla controparte, saranno rimbor- sate dall’Impresa entro il Massimale indicato nel Modulo di Polizza, alla conclusione della pratica risarcitoria. In caso di disaccordo tra l’Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione del Caso Assicurativo, la decisione potrà essere demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente. L’arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della Società, pena la decadenza dal Parte soccombente. L’Impresa – a mezzo dell’Ufficio Tutela Legale – avvertirà l’Assicurato del diritto alle prestazioni previste in polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l’Assicurato avvalersi di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati dalla Società, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell’operazione. L’esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi. La Società non è responsabile dell’operato di legali e perititale procedura.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO. Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società (ai sensi dell’art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. A tal fine l’Assicurato dovrà rilasciare alla Società, ove da questa richiesto, apposita procura pro- cura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, la Società valuterà l’opportunità di ricorrere ricorre- re o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell’Organismo di mediazione. Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell’Articolo 1723. Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio: • l’Assicurato deve tenere aggiornata la Società su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni presta- zioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. • gli incarichi ai periti devono essere preventivamente concordati con la Società, pena il mancato rimborso della relativa spesa; • gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con la Società, sempre che le pretese dell’Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l’Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l’Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza; • L’Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Società, non può addivenire direttamente con la controparte contro- parte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico cari- co della Società, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l’Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati dalla Società, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell’operazionedell’opera- zione. L’esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi. La Società non è responsabile respon- sabile dell’operato di legali e periti.

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