Gestione Ordini Clausole campione

Gestione Ordini. Per gestione degli ordini si intende in senso più lato tutta la gestione del ciclo degli acquisti, di beni e servizi, dalla richiesta di acquisto fino all’abbinamento delle fatture con l’ordine o con i documenti di trasporto. Il sistema deve garantire l’emissione degli ordini in formato elettronico in modalità integrata con il sistema regionale NoTIER (Nodo Telematico di Interscambio Xxxxxx – Romagna) e secondo le specifiche tecniche definite nella sezione dedicata del portale dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo dei Mercati Telematici – IntercentER. Eventuali aggiornamenti tecnici che si renderanno necessari a seguito di circolari regionali dovranno essere effettuati dall'aggiudicatario senza oneri aggiuntivi per il Committente; Tutte le fasi del ciclo devono essere gestite in modo integrato dalla procedura. Negli ordini dovrà essere possibile indicare almeno tutte le informazioni utili alla generazione elettronica degli stessi secondo le specifiche suindicate. Inoltre, devono poter essere registrati anche ad esempio: • Sigla operatore che ha creato l’ordine • Sigla operatore ultima modifica • Riferimento al preventivo – numero e data • Tipo pagamento con possibilità di impostare rateizzazione L’ordine d’acquisto può essere generato automaticamente dalla RDA (opportunamente differenziate per beni, cespiti e servizi), generato da un processo di suggerimento d’acquisto o inserito manualmente. Il sistema deve garantire: • calendario automatico di elaborazione pre-ordini parametrizzabile per: a. gruppi di prodotti b. fornitori c. periodo • possibilità di vedere tutti gli acquisti effettuati presso un fornitore particolare – REPORTISTICA; • creazione rapida degli ordini, semplicemente immettendo fornitore, prodotti; • gestione di molteplici diverse tipologie di ordini: ordini standard, ordini aperti, contratti, ecc.; • creazione di ordini standard e “rilasci” di ordini aperti da RdA on line e su carta; • determinazione automatica del prezzo in base al listino fornitore (o all'ultimo prezzo), percentuale Iva, sconti (fino a due); • possibilità di specificare sull'ordine il luogo di consegna dei prodotti o dei servizi e altre informazioni rilevanti (persona da contattare, numero di telefono, orari ecc…); • controllo della disponibilità Budgetaria sul fattore/centro di costo al momento della creazione dell’ordine; • gestione dello stato di un ordine: da autorizzare, bloccato, annullato, evaso, ecc.; • rendere opzionale la possibilità o meno di emettere un ordin...
Gestione Ordini xxxxx://xxx.xxx.xxx/xxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxx- reports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=87F6D800DCED11E6BD99EA2F360A757F
Gestione Ordini. Nel caso in cui l'Operatore accetti le condizioni tecnico/economiche contenute nell'offerta commerciale di WARIAN, ai fini della richiesta di fornitura del Servizio, il Cliente dovrà inviare, esclusivamente ai Punti di Contatto indicati al paragrafo 18, gli ordini relativi alla fornitura del servizio. La compilazione corretta e completa della richiesta da parte del Cliente è requisito fondamentale per l'accettazione dell'ordinativo da parte di WARIAN. Gli ordini di fornitura dovranno essere inviati ai Punti di Contatto nel normale orario di lavoro di qualsiasi giorno lavorativo (da lunedì a venerdì, esclusi i festivi, nell'orario 9.00-17.00). In ragione di ciò si definisce (DRO) la data in cui WARIAN riceve l'ordine del Cliente. Nel caso in cui l'ordine pervenisse a WARIAN fuori dai giorni e dall'orario sopra indicati, la DRO coinciderà con il primo giorno lavorativo successivo. E' facoltà di WARIAN in accordo con il Cliente di accedere alla sede del Cliente o del cliente finale a partire dalla DRO ed è obbligo del Cliente consentire detto accesso durante Il normale orario di lavoro (lunedì - venerdì, esclusi i festivi, dalle ore 9.00 alle ore 17.00) ed eventualmente al di fuori dl esso se richiesto da WARIAN; WARIAN concorderà con il Cliente via email con almeno un giorno solare di anticipo ai referenti del Cliente, la data e l'orario di accesso alla sede da parte del personale da essa incaricato. Nel caso in cui la sede del Cliente o del suo cliente finale non sia accessibile per cause dipendenti dal Cliente o dal suo cliente finale, WARIAN provvederà a notificare la motivazione di non accessibilità ai Punti di Contatto del Cliente, nei due giorni lavorativi successivi alla visita, ed addebiterà gli eventuali costi sostenuti. Le Parti concorderanno la data per effettuare la seconda visita alla sede del Cliente o del suo cliente finale, e nel frattempo la fornitura del Servizio resterà in sospeso per un periodo massimo di 2 (due) mesi dalla DRO. Qualora alla seconda visita, la sede del Cliente o del suo cliente finale non risulti ancora accessibile, WARIAN considererà annullato l'ordine e saranno addebitati al Cliente i relativi oneri come previsto al paragrafo 5.2.2.
Gestione Ordini. La fase di order management vede la soluzione di order entry della suite SSI del fornitore GPI SpA. La soluzione presente permette la prenotazione e visualizzazione dei referti prodotti per laboratorio analisi, anatomia patologica, radiologia e consulenze.
Gestione Ordini. La procedura deve permettere di effettuare le seguenti operazioni: - gestione decentrata (economato ma anche altri servizi preposti) dell’iter di approvvigionamento, dalla registrazione dell’ordine/contratto dell’aggiudicatario; - gestione documentale di tutto il processo di approvvigionamento di beni e servizi con acquisizione di documenti esterni quali DURC e dichiarazioni inerenti alla tracciabilità; - gestione ordini con riferimenti a uno/più impegni di spesa di cui si esegue controllo di sfondamento dell’impegno in tempo reale; - stampa ordini all’aggiudicatario con modulistica personalizzabile dall’utente; - gestione evasione ordine con annotazione delle quantità evase e registrazione facilitata della fattura (eventualmente anche per quota parte); - controllo e rettifica automatica per ordini inevasi, in particolare per evasioni parziali (es. sconti o quantità inferiori); - generazione automatica dell’atto di liquidazione, dopo l’avvenuto riscontro della fattura con l’ordinativo evaso sia totalmente che parzialmente.
Gestione Ordini. E' facoltà del Cliente effettuare Ordini in forma scritta per la fornitura di collegamenti nel normale orario di lavoro di qualsiasi giorno lavorativo (da lunedì a venerdì - esclusi i festivi - nell’orario 8.00-16.00). Nel caso in cui gli Ordini pervengano al di fuori di tale orario, la Data di Ricezione Ordine (DRO), a partire dalla quale sono calcolati gli SLA di Provisioning, coincide con il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione. Ciascun Ordine, per la fornitura di collegamenti ALPHA dovrà contenere: il codice di riferimento al PA qualora l’ordine del collegamento sia richiesto in modalità pianificata, o all’ACP, il numero dei collegamenti da realizzare; per ciascuna terminazione del collegamento ALPHA, l'indicazione dell'indirizzo postale completo del sito, specificando se questo è o meno sempre presidiato, il punto di contatto del Cliente/utilizzatore finale del Cliente (nominativo, recapito telefonico e fax). per le terminazioni situate in aree speciali o in località disagiate per le quali l’indirizzo postale non risultasse significativo per una corretta individuazione del sito è possibile usare le coordinate GPS nel formato Longitudine / Latitudine. Eventuali variazioni sui dati forniti nel piano (ad es. indirizzo sito Cliente) sono considerate uno scostamento ogni altra informazione ritenuta utile per un'efficace ed efficiente fornitura dei collegamenti (ad esempio il numero telefonico dell'edificio o dell'edificio limitrofo), così come riportato nell’apposita modulistica.
Gestione Ordini. 5.4.1. Algoritmi di gestione Scorte (Scorta Minima;Punto di Riordino)

Related to Gestione Ordini

  • Gestione Le attività inerenti i servizi oggetto dell’appalto, dovranno essere realizzate dal soggetto aggiudicatario con il proprio personale, che, fermo restando l'obbligo di collaborazione con l'Amministrazione comunale, opererà senza vincoli di subordinazione nei confronti della stessa e risponderà del proprio operato al/alla responsabile del soggetto aggiudicatario. Le strutture educative sono dotate, a cura dell’Amministrazione comunale, di arredi, attrezzature e materiale ludico didattico. L’aggiudicatario potrà integrare a proprio carico gli arredi interni ed esterni ritenuti necessari per la realizzazione del Progetto educativo, in accordo con i/le referenti dell’Amministrazione comunale. I locali, gli arredi e le attrezzature concessi in uso all’aggiudicatario verranno utilizzati da questo esclusivamente per l’espletamento delle attività previste nella gestione dei servizi. All’inizio della gestione verrà eseguita, in contraddittorio, una verifica dello stato di consistenza dei locali, attrezzature, impianti e spazi esterni e verrà redatto specifico verbale sottoscritto dalle parti. Il Comune verificherà a fine servizio la consistenza del patrimonio concesso in uso all’aggiudicatario. L’aggiudicatario sarà ritenuto responsabile della custodia dei xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx. Eventuali danni dovuti ad incuria o negligenza dell'appaltatore o del personale da lui dipendente o da altri con lui aventi causa, saranno addebitati all'appaltatore, previa constatazione e valutazione fra le parti. I locali, gli impianti, le attrezzature e gli spazi esterni dovranno essere accessibili in qualunque momento ai rappresentanti della Direzione Istruzione – Servizio Nidi e Coordinamento Pedagogico - per l’opportuna sorveglianza ed i controlli del caso, nonché al personale dipendente del Comune o ad impresa di sua fiducia per l’esecuzione di interventi di qualsiasi natura richiesti dal Comune. In tal caso il soggetto affidatario dovrà collaborare alla redazione del DUVRI. È a carico dell’Amministrazione comunale la manutenzione straordinaria dei locali, delle attrezzature e degli spazi esterni. È a carico dell’Aggiudicatario la manutenzione ordinaria edile ed impiantistica e degli spazi esterni (verde, attrezzature ludiche e arredi, pavimentazioni e manufatti, impianti).

  • Gestione del servizio Nella gestione degli impianti e nella programmazione delle attività il Concessionario è tenuto ad osservare tutte le condizioni, gli obblighi e le modalità previsti negli atti di gara e nei relativi allegati oltre che nel presente contratto. Il Concessionario è altresì tenuto all’osservanza di ogni altra norma di legge o di regolamento attualmente vigente o che dovesse essere emanata durante il periodo di durata della concessione, se ed in quanto applicabile. lI servizio di Bar/ristorazione dovrà avere anche la finalità di favorire la socializzazione e gli scambi intergenerazionali tendendo alla più ampia utilizzazione del servizio. Il complesso sportivo dovrà funzionare tutto l'anno, secondo le modalità concordate con gli uffici comunali all’uopo preposti. L’impianto dato in gestione dovrà comunque consentire le prenotazioni provenienti dai richiedenti garantendo le aperture nei seguenti orari minimi, dal lunedì al sabato dalle 14,00 alle 23,00 e la domenica dalle 10,00 alle 18,00, fatti salvi e rispettati i più ampi orari proposti dal Concessionario nella proprio offerta tecnica. Il concessionario potrà ampliare ulteriormente gli orari di apertura rispetto a quelli minimi richiesti e a quelli, maggiori, eventualmente indicati in sede di offerta in gara, previa comunicazione all’Amministrazione Concedente. Il servizio di gestione non può essere sospeso o abbandonato per alcuna causa senza il benestare dell’Amministrazione, salvo cause di forza maggiore. In tal caso le sospensioni devono essere tempestivamente comunicate. La concessione non può essere ceduta, né totalmente né parzialmente, pena la decadenza dalla stessa. Il Concessionario non può variare la destinazione d’uso degli impianti o di loro parti né apportare modifiche alle strutture, senza preventiva autorizzazione del Comune. Le pertinenze di servizio possono essere utilizzate dal Concessionario come sede societaria/dell’associazione, costituendo un apposito ufficio in cui devono essere conservati i bollettari, i registri ed ogni altra documentazione inerente la gestione. La suddetta documentazione potrà essere visionata in ogni momento dal Comune, a mezzo di personale preposto. L'uso degli impianti deve essere aperto a tutti i cittadini. Il Concessionario conviene con l’Amministrazione Comunale che gli impianti dovranno mantenere una funzione pubblica a tutti gli effetti, ovvero dovranno essere realmente aperti alla comunità e all’intero associazionismo sportivo sociale e culturale senza distinzione di sorta (fede, razza, sesso od altro). Il Concessionario è tenuto a garantire, senza eccezioni ed in modo tassativo, pena la risoluzione della concessione ed il conseguente risarcimento danni, per ogni stagione sportiva, la riserva di utilizzo degli impianti a favore delle associazioni e/o società sportive di Coriano (settore giovanile e dilettanti) che ne facciano richiesta, per l’espletamento delle seguenti attività: a- partecipazione alle gare di campionati e/o di competizioni ufficiali agonistiche;

  • Gestione del contratto La Società dichiara di aver affidato la gestione agenziale del presente contratto alla BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. con sede in xxx xxx Xxxx x° 000 – 00000 Xxxxxx, anche per il tramite del Broker espressamente incaricato dal Contraente.

  • Gestione dei sinistri A. Con riferimento agli articoli 1.1 “Responsabilità derivante da violazioni di obblighi di riservatezza”, 1.2 “Responsabilità derivante da violazioni della sicurezza della rete” o 1.3 “Responsabilità derivante dai media”, l’Assicuratore ha la facoltà di assumere e condurre (a nome dell’Assicurato) la difesa di ogni Sinistro da cui potrebbe tenere indenne l’Assicurato. B. L’Assicurato s’impegna a non fare nulla che pregiudichi o possa pregiudicare la posizione dell’Assicuratore in relazione a un Sinistro coperto dalla presente Xxxxxxx. C. Con riferimento agli articoli 1.1 “Responsabilità derivante da violazioni di obblighi di riservatezza”, 1.2 “Responsabilità derivante da violazioni della sicurezza della rete” o 1.3 “Responsabilità derivante dai media”, l’Assicurato non dovrà ammettere alcuna responsabilità o accettare alcuna transazione in relazione a un Sinistro, comprese le Spese, senza il previo consenso scritto dell’Assicuratore (che non sarà irragionevolmente ritardato o negato), e l’Assicurato dovrà consultare l’Assicuratore prima di qualunque indagine, difesa o transazione in relazione a un Sinistro. L’Assicurato dovrà, a proprie spese, fornire all’Assicuratore e a ogni investigatore o legale rappresentante da esso nominati, tutte le informazioni che questi potranno ragionevolmente richiedere, nonché dovrà prestare piena collaborazione e assistenza nello svolgimento dell’indagine (anche allo scopo di consentire all’Assicuratore di determinare l’obbligo d’indennizzo previsto dalla presente Polizza), difesa, transazione e per evitare o ridurre qualunque effettiva o possibile Spesa, Danno o Sinistro.

  • Gestione delle vertenze La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudizia- le delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, le- gali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’As- sicurato in sede penale, sino all’atto della tacitazio- ne dei danneggiati. La Compagnia non riconosce le spese affrontate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.

  • Gestione del sinistro L’Assicurato, dopo avere fatto all’Impresa la denuncia del sinistro, segnala per la tutela dei suoi interessi un Legale da lui scelto tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove egli ha il domicilio o hanno sede gli uffici giudiziari competenti. Successivamente l’Impresa c omunicherà il proprio benestare e l’Assicurato procederà alla nomina. L’Impresa, assume a proprio carico le relative spese fino alla concorrenza del massimale assicurato e nei limiti delle condizioni previste dalla presente polizza, secondo tabelle professionali determinate ai sensi del D.M. 585/94 e successive modificazioni. L'Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in sede stragiudiziale o in corso di causa senza preventivo benestare dell’Impresa (che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta) pena il rimborso delle spese da questa sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate dall’Impresa. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L’Assicurato deve trasmettere, con la massima urgenza, al Legale da lui prescelto tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria – relativi al sinistro – regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. Copia di tale documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale devono essere trasmessi all’Impresa. In caso di disaccordo tra l'Assicurato e l’Impresa in merito alla gestione dei sinistri, la decisione verrà demandata ad un collegio arbitrale comp osto da tre arbitri di cui uno scelto dall’Assicurato, uno incaricato dall’Impresa ed un terzo nominato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di competenza ai sensi di legge. Ciascuna delle Parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

  • Gestione delle vertenze di danno - Spese legali La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Si prende atto tra le parti che la Società non può assumere la gestione delle vertenze per le quali l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. Le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda; peraltro, ove gli interessi della Società cessino durante lo svolgimento del processo, le spese rimangono a carico della stessa fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, salvo il caso in cui l’Amministrazione assicurata sia obbligata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato e fermi restando i limiti indicati al comma precedente. La Società non risponde, in ogni caso, di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

  • PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

  • Manutenzione ordinaria La manutenzione ordinaria si intende a carico del Concessionario in quanto compresa nel prezzo di appalto. Il Concessionario dovrà predisporre un apposito registro, nel quale verranno riportate e aggiornate tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, anche in riferimento alla manutenzione programmata prevista nei manuali di manutenzione presenti in impianto. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, per manutenzione ordinaria, che comprende sia la manodopera che i materiali, si intende: ▪ pulizia delle aree di pertinenza dell’impianto, con particolare riguardo alle zone interessate dallo scarico e carico dei rifiuti in ingresso, dalla movimentazione dei biocontainer, dalla sezione di maturazione finale-vagliatura e stoccaggio; ▪ verniciatura con idonee vernici, secondo le necessità rilevate, delle parti metalliche ossidate; ▪ cambio olio motori e di trasmissione idraulica, secondo un programma suggerito dalle case costruttrici delle macchine e secondo le prescrizioni dei fornitori dei lubrificanti; ▪ lubrificazione ed ingrassaggio delle parti meccaniche che, per indicazione del costruttore, hanno necessità di periodico intervento; ▪ manutenzione ordinaria dell’impianto elettrico, comprendente la sostituzione di fusibili, lampade spia e manutenzione ai componenti; ▪ manutenzione ordinaria agli strumenti di controllo, regolazione e misura, comprendente la sostituzione delle carte diagrammali, pennini, inchiostro; ▪ manutenzione ordinaria da eseguire sugli automezzi in uso per la gestione, sui macchinari e lle attrezzature secondo un programma suggerito dalle case costruttrici. Gli interventi di manutenzione dovranno essere eseguiti da centri autorizzati e dovranno essere oggetto di specifica e dettagliata fatturazione, con descrizione degli interventi eseguiti e relativa garanzia sugli stessi; ▪ adozione di tutte le misure atte ad eliminare eventuali presenze di topi o altri animali nocivi effettuando le necessarie derattizzazioni, disinfestazioni o all’occorrenza demuscazioni; ▪ tutte le prestazioni, anche se non espressamente elencate, che si rendessero necessarie per il corretto esercizio e manutenzione degli impianti. La manutenzione ordinaria di manufatti, fabbricati, impianti e attrezzature, dovrà essere di tipo programmata. In particolare, per evitare danni derivanti dall’usura delle apparecchiature in movimento, nonché quelle derivanti dalla corrosione delle parti metalliche, il Concessionario è tenuto ad effettuare la manutenzione ordinaria, alle apparecchiature o ai suoi componenti, in maniera programmata secondo le prescrizioni dei costruttori degli stessi. Per tale motivo dovrà essere predisposto, entro novanta giorni dall’avvio della gestione in concessione, unitamente al “Piano Operativo di Gestione”, un “Piano delle attività di manutenzione ordinaria e programmata” delle opere, macchine e attrezzature che contengano le attività del “Piano delle fasi di manutenzione programmata delle apparecchiature” indicate nella documentazione d’appalto, e comunque di quelle presenti in impianto, ove sono riportati i contenuti minimi in termini di frequenza e tipologia di intervento da eseguire sulle singole macchine e/o impianti. I Piani di cui sopra, che dovranno riguardare tutte le parti e le attrezzature dell’impianto, incluse quelle che, eventualmente, vorrà aggiungere il Concessionario, sono soggetti ad approvazione della Stazione Appaltante. La mancata redazione dei suddetti Piani comporterà l’applicazione di una sanzione pari a € 5.000,00 (euro cinquemila/00), ovvero una sanzione pari a € 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto alla tempistica di consegna. La suddetta sanzione sarà riscossa, se non versata dal Concessionario nei termini indicati nella contestazione formale, a carico della polizza fideiussoria. Il Piano di manutenzione dovrà prevedere la presentazione di un Report quadrimestrale, entro il quindicesimo giorno successivo al quadrimestre di riferimento, riportante un elenco dettagliato delle manutenzioni eseguite. Il mancato invio del suddetto report comporterà l’applicazione di una sanzione pari a € 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni giorno di ritardato invio. La suddetta sanzione sarà riscossa, se non versata dal Concessionario nei termini indicati nella contestazione formale, a carico della polizza fideiussoria. All’inizio della gestione, e comunque entro sessanta giorni dalla consegna dell’Impianto, il Concessionario fornirà al Responsabile del controllo della gestione per conto della Provincia opportuno registro ove verranno analiticamente riportate le fasi di manutenzione programmata, con le relative tempistiche, per tutte le apparecchiature, indicando per ciascuna le ore di funzionamento e gli interventi di manutenzione eseguiti. Tale registro, controfirmato dal citato Responsabile, costituisce elemento di controllo e verifica della corretta gestione. Il mancato rispetto delle prescrizioni riportate comporta causa di rescissione contrattuale in danno al Concessionario, fatti salvi i danni indiretti.

  • Dirigenti sindacali Agli effetti di quanto stabilito negli articoli seguenti sono da considerarsi dirigenti sindacali i lavoratori che fanno parte: a) di Consigli o Comitati direttivi nazionali, regionali e provinciali o comprensoriali delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente c.c.n.l.; b) di Rappresentanze sindacali aziendali costituite ai sensi dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (1), nelle imprese che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti, i quali risultino regolarmente eletti in base alle norme statutarie delle Organizzazioni stesse; c) della Rappresentanza sindacale unitaria costituita in luogo delle R.S.A., ai sensi dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994. L'elezione dei lavoratori a dirigenti sindacali deve essere comunicata per iscritto con lettera raccomandata alla ditta e alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro, per quanto riguarda i dirigenti di cui al comma 1, lett. a) e b), mentre per i dirigenti eletti in base al punto c) valgono le norme di cui all'art. 18 dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994. I componenti dei Consigli o Comitati di cui alla lett. a), hanno diritto ai necessari permessi o congedi retribuiti, per partecipare alle riunioni degli Organi suddetti, nella misura massima di 75 ore annue. Qualora il dirigente sindacale di cui al presente articolo sia contemporaneamente componente di più Consigli o Comitati di cui alla precedente lett. a), potrà usufruire di un monte ore non superiore globalmente a 130 ore annue. Le parti demandano al secondo livello di contrattazione la definizione di accordi finalizzati a individuare modalità di fruizione dei permessi di cui al presente articolo che consenta la razionalizzazione dei costi attraverso la individuazione di un monte ore complessivo. (1) Come modificato dagli esiti referendari dell'11 giugno 1995 nel seguente nuovo testo, in vigore dal 28 settembre 1995: "Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva nell'ambito delle Associazioni sindacali, che siano firmatarie di contratti collettivi applicati nell'unità produttiva. Nell'ambito di aziende con più unità produttive le Rappresentanze sindacali possono istituire Organi di coordinamento.