Guasti Macchine. La Compagnia si obbliga a indennizzare i danni ai Macchinari, causati da o dovuti a guasti o rotture meccanici in genere. Oltre a quanto previsto al punto 2.9 “Esclusioni valide per tutte le garanzie” del capitolo “Che cosa non è assicurato?”, per quanto non derogato, sono esclusi i danni:
a) dovuti all’inosservanza delle prescrizioni del costruttore o venditore per l’esercizio, l’uso e la manutenzione;
b) dovuti a funzionamento improprio del Macchinario e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o condizionamento;
c) ad utensileria;
d) a parti accessorie o ordigni, intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione;
e) a forme, matrici, stampi, moli, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade od altre fonti di luce, accumulatori elettrici;
f) a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l’olio nei trasformatori ed interruttori;
g) ad Apparecchiature elettroniche, salvo si tratti di elaboratori di processo, apparecchiature di comando, controllo e regolazione del Macchinario;
h) ai beni presso terzi. La garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto e prevede l’applicazione della Franchigia e del Limite di indennizzo indicati in Polizza.
Guasti Macchine. A deroga di quanto previsto al punto 2.4. dell’art. 2.2 - Esclusioni della presente Sezione, la Società risponde, sino a concorrenza della somma indicata in polizza, dei danni diretti e materiali causati da guasti meccanici e da fenomeni elettrici. Quanto previsto al punto 7 dell’art. 2.4 – Delimitazioni si intende abrogato e sostituito da quanto riportato nel presente articolo. La presente estensione opera alle condizioni tutte di polizza, integrate da quanto segue, per le cose che rientrano nella definizione di Macchinario, con esclusione delle Apparecchiature elettroniche. - dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio; - dovuti ad uso improprio e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento; - verificatisi in occasione di trasporti, traslazioni, spostamenti e trasferimenti; Sono altresì esclusi i danni: - ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, a catalizzatori filtri, fluidi in genere (fatta eccezione per l’olio nei trasformatori ed interruttori); - l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge; - i Macchinari assicurati siano protetti contro le sovratensioni con i sistemi di protezione indicati dalla casa costruttrice. Condizioni di assicurazione Edizione 01.06.2017 Sezione Incendio - Pagina 15 di
Guasti Macchine. Garanzia prestata a Primo Rischio Assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’ art. 1.34 Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.“Assicurazione parziale” delle Condizioni di Assicurazione che regolano il caso di Sinistro della Sezione I All Risks danni diretti. Se in Polizza risulta indicata la relativa somma assicurata, a parziale deroga degli art. 1.2 “Esclusioni” lettera U), delle Condizioni di Assicurazione della Sezione I All Risks danni diretti, l’Impresa si obbliga ad Indennizzare i danni materiali e diretti derivanti da “Guasti Macchine” a “Macchinari” assicurati anche se di proprietà di terzi, collaudati e pronti per l’uso cui sono destinati. Delimitazione dell'assicurazione
a. di Incendio, Esplosione, Azione del Fulmine, di Furto o tentativo di Furto, di fenomeno elettrico. Sono altresì esclusi i danni causati dall'opera di spegnimento o demolizione;
b. dovuti ad ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche;
c. causati da difetti di cui il Contraente o l'Assicurato o il preposto all'esercizio del macchinario erano a conoscenza al momento della stipulazione della Polizza, indipendentemente dal fatto che l’Impresa ne fosse a conoscenza;
d. causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato;
e. per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore, locatore o fornitore delle cose assicurate;
f. dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; a funzionamento improprio del macchinario e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
g. di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita, di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
h. a: salvo che siano conseguenza diretta di danni Indennizzabili verificatesi ad altre parti del Macchinari;
i. verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell’ubicazione indicata in polizza;
j. verificatisi in occasione di inondazione, allagamento, impantanamento a qualsiasi causa dovuti, terremoto, maremoto, eruzion...
Guasti Macchine. Se dal contratto risulta attivata la Sezione Guasti Macchine la garanzia di cui all’art.8.1 punto 6) azioni di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici, di cui alla sezione Incendio non è operante.
Guasti Macchine. La Società risponde di tutti i danni derivanti al macchinario, alle attrezzature ed agli impianti, anche di servizio, da rotture e/o guasti originati da cause interne, errori di manovra, errata manipolazione. Si intendono esclusi i danni alle apparecchiature elettroniche ed elettromedicali. La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda “Limiti di indennizzo, franchigie e scoperti”.
Guasti Macchine. La Società si obbliga a indennizzare i guasti e/o le rotture ai beni assicurati, comprese le apparecchiature elettroniche, anche se di terzi, mentre gli stessi sono in funzione o fermi, vengono smontati, rimossi o rimontati per la loro pulitura, verifica, revisione, manutenzione o riparazione o vengono installati in ubicazione diversa da quella originaria. Si intendono esclusi i danni: - causati da difetti che erano a conoscenza dell’Assicurato al momento della stipulazione della polizza; - per i quali la Società dimostri che debba rispondere per legge o per contratto il Costruttore o il fornitore; - di natura estetica che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate; - ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, accumulatori elettrici e quant’altro di simile; salvo che siano dovuti a guasto ad altre parti e/o che si renda necessario sostituire tali parti escluse per riparare altre parti danneggiate e/o per accedere ad altre parti danneggiate. In caso di danno, se le parti di ricambio relative agli enti danneggiati diventassero obsolete e quindi non più utilizzabili, ognuna di tali parti sarà considerata come totalmente danneggiata e quindi totalmente indennizzabile. Si precisa che rientrano in regolare copertura anche tutti quegli Enti/Beni e cose definiti come Attrezzatura Elettronica, che per loro destinazione sono posti all’aperto.
Guasti Macchine. L’Impresa di Assicurazione si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati da guasti accidentali alle apparecchiature ed impianti elettronici nonché alle parti elettriche, elettroniche e meccaniche, delle attrezzature e/o dei macchinari strumentali all’esercizio dell’attività o al servizio del fabbricato, posti nell’ubicazione indicata in polizza, derivanti da: ✓ errata manovra, negligenza, imperizia ✓ Mancato o difettoso funzionamento d’apparecchiature di comando o controllo, di condizionamento dell’aria, di automatismi di regolazione e di segnalazione ✓ Errori di progettazione e di costruzione, vizio di materiale o difetti di fusione ✓ Correnti scariche ed altri fenomeni elettrici, anche se conseguenti a fulmine Inoltre, indennizza i danni: ✓ Ai conduttori esterni collegati alle apparecchiature, ai registratori di cassa e ai terminali P.O.S. assicurati. Sono compresi i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione sostenuti per la riparazione e/o sostituzione di detti conduttori esterni. ✓ Pannelli solari e fotovoltaici Inoltre, l’Impresa di Assicurazione indennizza: ✓ gli onorari a periti, consulenti, tecnici, ingegneri e architetti nominati ✓ Le spese per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro, nonché le spese di rimozione e ricollocamento delle macchine ed apparecchiature elettroniche L’ampiezza dell’impegno dell’Impresa è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente.
Guasti Macchine. Si intendono tutti i danni derivanti al macchinario da rotture e/o guasti originati da cause interne, errori di manovra, errata manipolazione, fenomeni elettrici e simili, salvo quelli causati da incendio, esplosione e scoppio. A titolo esemplificativo ma non limitativo, si precisa che per guasti meccanici ed elettrici si intende:
I. difetti di fusione, del materiale e di costruzione, errori di progettazione e di montaggio;
II. incidenti fortuiti di funzionamento quali errata messa a punto, allentamento delle parti, vibrazioni, sollecitazioni anormali, tormento molecolare, forza centrifuga, velocità eccessiva, difettosa o accidentale mancanza di lubrificazione, grippaggio, colpo d’ariete, surriscaldamento locale (ad esclusione del surriscaldamento di caldaie o impianti similari quando tale surriscaldamento sia seguito da esplosione), mancato o difettoso funzionamento di congegni di protezione;
III. caduta, urto, collisione o eventi similari, ostruzione da o introduzione di corpi estranei;
IV. effetti di corrente elettrica conseguenti a eccessivo o insufficiente voltaggio; deficienza di isolamento, corti circuiti, circuiti aperti o arco voltaico; effetti di elettricità statica; scoppio di trasformatori, di interruttori in aria o in olio.
Guasti Macchine. Oggetto dell’assicurazione La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l’uso cui sono destinate, da guasto accidentale alle macchine.
Guasti Macchine. Se dal contratto risulta attivato il Settore E) Guasti Macchine la garanzia di cui all’art.1.1 punto