Modifiche in corso d’opera. Ogni modifica consensuale delle condizioni e dei termini del contratto sottoscritto con l’Appaltatore richiede la forma scritta, a pena di nullità. L’Appaltatore non potrà pertanto introdurre unilateralmente alcuna variazione o modifica al contratto. Le modifiche in corso di esecuzione del contratto sono disciplinate ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 106 del Codice. In particolare, ai sensi del comma 1 lettera a) del succitato articolo, qualora in corso di esecuzione si renda necessaria una variazione, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di estendere il servizio fino all’importo massimo stabilito all’Art. 4.
Modifiche in corso d’opera. Il Prestatore d’opera si impegna a comunicare tempestivamente e preventivamente al Committente gli ulteriori lavori che nel corso dell’esecuzione si dovessero rendere necessari per la corretta esecuzione dell’opera rispetto a quelli preventivati, come descritto all’art. 2 (“Oggetto del contratto”) o come riportati nell’allegato preventivo sottoscritto dalle parti; la comunicazione, comprensiva del costo relativo ai nuovi lavori e dell’eventuale nuova data della consegna, dovrà essere accettata espressamente per iscritto dal Committente, con postilla apposta in calce al presente accordo15.
Modifiche in corso d’opera. 1. Qualora in corso d’opera si rendano necessari interventi di modifica o integrazione del progetto che non comportano la revisione formale dello stesso, questi devono essere concordati con il Settore competente per la gestione ICT, verificandone la compatibilità con l’incarico originario.
2. Gli interventi di modifica o integrazione che determinano cambiamenti nei tempi e/o negli importi e/o comportano la revisione formale del progetto devono essere preventivamente comunicati per iscritto, motivati e concordati tra il Settore competente per la gestione ICT e Venis.
Modifiche in corso d’opera. Ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016, come modificato dai D.lgs. n. 56/2017 e D.lgs. n. 32 del 18 aprile 2019 (convertito con Legge n. 55 del 17 giugno 2019), l’Amministrazione ha diritto di modificare le quantità dei servizi richiesti, in ragione di eventuali sopravvenute esigenze. Ai sensi dell’art. 106, c.11, del D.lgs. n. 50 del 2016, l’Amministrazione si riserva la possibilità di prorogare il contratto relativo alla fornitura dei servizi di cui al presente Disciplinare.
Modifiche in corso d’opera. Eventuali modifiche non sostanziali alle attività oggetto del presente contratto e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del progetto dovranno essere comunicate alla Regione Xxxxxx Xxxxxxx ed approvate e formalizzate con atto del Responsabile del Servizio Turismo, Commercio e Sport.
Modifiche in corso d’opera. ACI INFORMATICA potrà richiedere all’Impresa di apportare modifiche in corso d’opera ai prodotti previsti in ciascun affidamento. In tale evenienza, ACI INFORMATICA e l’Impresa definiranno di comune accordo l’impegno necessario per attuare dette variazioni, che potranno anche comportare la variazione del numero di FP da realizzare e/o dei giorni/persona delle risorse umane da impiegare e la ridefinizione delle date di consegna dei prodotti.
Modifiche in corso d’opera. Per ragioni dovute a variazioni del processo produttivo dell’impianto di San Zeno, le quantità delle singole voci riportate nell’elenco prezzi sono del tutto indicative e potranno variare tanto in più quanto in meno, divenendo in alcuni casi anche nulle, dato che tra le lavorazioni indicate nell’elenco prezzi saranno richieste solo quelle che si renderanno effettivamente necessarie. L’importo complessivo dell’appalto potrebbe pertanto subire riduzioni anche rilevanti, senza che ciò possa comportare richiesta di risarcimento da parte dell’Appaltatore. In ogni caso, l’importo complessivo dell’appalto non potrà superare l’importo di aggiudicazione.
Modifiche in corso d’opera. 12 Art. 18 TRATTAMENTO DATI PERSONALI 12 Art. 19 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 13 Art. 20 DISPOSIZIONI FINALI 13 Il presente Capitolato Descrittivo Prestazionale viene redatto sotto l'osservanza delle norme di cui al D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e successive modifiche e integrazioni nonché al D.L. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020.
Modifiche in corso d’opera. ALLEGATI
Modifiche in corso d’opera. Ogni modifica consensuale delle condizioni e dei termini del contratto sottoscritto con l’Appaltatore richiede la forma scritta, a pena di nullità. L’Appaltatore non potrà pertanto introdurre unilateralmente alcuna variazione o modifica al contratto. Le modifiche in corso di esecuzione del contratto sono disciplinate ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 106 del Codice. In particolare, ai sensi del comma 1 lettera a) del succitato articolo, qualora in corso di esecuzione si renda necessaria una variazione in aumento nel numero delle Licenze, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di estendere il servizio fino ad un importo massimo annuo pari a € 10.000,00 (al netto dell’IVA di Legge). La richiesta di rilascio di nuove licenze richiede la forma scritta. L’appaltatore dovrà attivare quanto richiesto entro i 5 giorni lavorativi successivi l’invio della richiesta. La fatturazione delle nuove licenze dovrà avvenire unitamente a quelle esistenti con cadenza mensile posticipata secondo le modalità previste all’art. 11 del presente documento.