PAGAMENTO DELLE FORNITURE Clausole campione

PAGAMENTO DELLE FORNITURE. La liquidazione delle fatture avverrà solo per la quantità di beni accettati e riscontrati nei magazzini dell'Azienda e non per la quantità riportata nella nota di accompagnamento della ditta. Tutte le fatture, oltre che gli estremi della bolla di accompagnamento, devono riportare chiaramente gli estremi dell'ordine dell'Azienda (non il protocollo). Si rifiuteranno fatture senza il preciso riferimento all'ordine. L'importo dei beni forniti, se non saranno intervenute contestazioni, viene pagato tramite la tesoreria dell'Azienda (ora Banco di Sardegna - Carbonia) entro 90 (novanta) giorni dalla data di effettiva ricezione della fattura o di altro titolo equipollente, al protocollo fatture dell'Azienda (tale termine si intende operante solo nel caso che la fattura segue o sia contemporanea alla fornitura). Nell'eventualità che l'effettiva fornitura sia successiva alla notifica della fattura, i 90 (novanta) giorni decorreranno dalla data di consegna delle merci nel magazzino e non dalla ricezione della fattura. Comunque, i 90 giorni decorrono dal giorno di effettiva ricezione e collaudo-controllo (qualitativo e quantitativo) della merce, anche se il ricevimento della fattura è di data anteriore a quest’ultimo. Qualora venisse accertato l’ingiustificato ritardo nei pagamenti delle fatture, ai sensi del 1 comma dell’art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, si concorda che gli interessi moratori sono dovuti nella misura legale. Le fatture devono essere redatte in triplice copia. Non sono ammesse al pagamento le fatture non conformi alle suddette modalità. Il termine di pagamento di cui al terzo comma si applica soltanto nel caso in cui tutte le condizioni della fornitura, ivi compresa il collaudo o la regolare esecuzione, siano state rispettate. In caso contrario il termine si ritiene sospeso sino a 30 (trenta) giorni dalla completa osservazione di tutte le condizioni contrattuali.
PAGAMENTO DELLE FORNITURE. Il prodotto, di norma, deve essere pagato contestualmente alla consegna, con le modalità ed entro i termini pattuiti tra il soggetto che effettua l’attività di distribuzione locale e la Rivendita, scomputando l’equivalente delle copie invendute e documentate come rese. Nel caso di estratto conto emesso dal soggetto che effettua l’attività di distribuzione locale, comprensivo di più giorni di fornitura, fermo restando quanto sancito al comma precedente, lo stesso deve contenere il valore delle copie fornite nei giorni del periodo di riferimento e lo scomputo dell’equivalente delle copie invendute e documentate come rese, riferite agli stessi giorni del periodo corrispondente di fornitura. I prodotti con periodicità uguale o superiore al bimestrale, gli inserti di cui alle lettere a) e b) del numero 3 dell’art. 13 per i quali l’Editore richieda un tempo superiore di permanenza rispetto a quello indicato nell’articolo stesso nonché i prodotti appartenenti alle lettere B e C di cui all’art. 7 sono pagati al ritiro della resa. Una permanenza straordinaria degli inserti di cui ai numeri 1. 2. dell’art. 13 anche su richiesta delle XX.XX. dei rivenditori, può essere preventivamente concordata. In tal caso l’importo relativo alle forniture di tali inserti verrà addebitato nel primo estratto conto utile. La prima fornitura delle figurine, dei relativi album, delle carte da collezione e degli eventuali raccoglitori è pagata al ritiro della resa. Eventuali rifornimenti saranno pagati contestualmente alla consegna.
PAGAMENTO DELLE FORNITURE. Le fatture dovranno, di regola, essere riepilogative mensili e dovranno essere trasmesse entro il termine di 4 (quattro) mesi dall’effettuazione della fornitura. Le parti concordano che i pagamenti saranno eseguiti, ai sensi dell’art. 4 2° comma de l Decreto Legislativo 09.10.2002 n. 231, entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura tramite la Tesoreria mediante mandati diretti a favore del fornitore. Il suddetto termine di pagamento si applica nel caso in cui tutte le condizioni della fornitura, ivi compreso il collaudo e la verifica, siano state rispettate. In caso contrario il termine si intende sospeso fino alla completa osservanza di tutte le condizioni contrattuali. Le fatture, in originale e copia, devono essere corredate della copia dei buoni di ordinazione. Non saranno ammesse a pagamento le fatture non conformi alle suddette modalità. Le parti, in deroga alle disposizioni del Decreto Legislativo 09.10.2001 n. 231, concordano convenzionalmente che il saggio d’interesse per ritardato pagamento è fissato nella misura del saggio legale vigente ex art. 1284 del Codice Civile. L’eventuale stato di morosità o di inadempienza da parte dell’A.S.L. non potrà essere fatto valere in alcun modo dalla Ditta aggiudicataria per giustificare eventuali ritardi nelle consegne o nell’adempimento delle obbligazioni contrattuali.
PAGAMENTO DELLE FORNITURE. Le fatture saranno pagate, se non saranno intervenute contestazioni, con rimessa diretta, dopo il positivo collaudo funzionale e l’attivazione del Servizio, nel termine di 90 giorni tramite il Servizio di Tesoreria istituito presso il Banco di Sardegna, Agenzia di Carbonia. Il termine di pagamento si applica soltanto nel caso in cui tutte le condizioni della fornitura, ivi compreso il collaudo o la regolare esecuzione, siano state rispettate. In caso contrario il termine si ritiene sospeso sino a 30 (trenta) giorni dalla completa osservazione di tutte le condizioni contrattuali. La Ditta in sede di offerta deve proporre uno SCONTO CONDIZIONATO ALLE SEGUENTI condizioni favorevoli di pagamento che applicherà questa Azienda: - liquidazione dell’ 80% dell’importo della sola fornitura entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura stessa, purché l’invio della fattura sia successivo alla consegna della merce ordinata, previa verifica di rispondenza all’offerta ed al Capitolato e sua accettazione; - liquidazione del 10% entro trenta giorni dal collaudo positivo; - liquidazione del 10% a saldo entro trenta giorni dalla data di attestazione del Reparto utilizzatore di avvenuto avviamento ed istruzione del personale. Rimane inteso che, qualora questa ASL, per motivate ragioni, non potrà adempiere a quanto anzidetto detto sconto non verrà preso in considerazione. Lo sconto è invece dovuto se la mancata liquidazione entro 30 giorni è dovuta a difetti riscontrati nel bene fornito e formalmente notificati alla parte. I 30 giorni decorrono dall’accettazione del bene.
PAGAMENTO DELLE FORNITURE. I quantitativi di merce ammessi al pagamento sono quelli accertati dall’Azienda, in seguito al controllo delle singole consegne. La fatturazione della merce deve avvenire, a norma di legge, con esplicito riferimento alle bolle di consegna. Le fatture saranno pagate, se non saranno intervenute contestazioni, con rimessa diretta, dopo l’accettazione della merce nei magazzini dell’ASL, nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Il termine di pagamento si applica soltanto nel caso in cui tutte le condizioni della fornitura, ivi compreso il collaudo o la regolare esecuzione, siano state rispettate. In caso contrario il termine si ritiene sospeso sino a 30 (Trenta) giorni dalla completa osservazione di tutte le condizioni contrattuali. Il pagamento del canone di noleggio delle apparecchiature verrà effettuato in 4 rate semestrali posticipate di pari importo, previa presa in carico delle fatture da parte dei competenti Uffici;
PAGAMENTO DELLE FORNITURE. Le fatture saranno pagate, se non saranno intervenute contestazioni, con rimessa diretta, dopo l’accettazione della merce nei magazzini dell’ASL, nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Il termine di pagamento si applica soltanto nel caso in cui tutte le condizioni della fornitura, ivi compreso il collaudo o la regolare esecuzione, siano state rispettate. In caso contrario il termine si ritiene sospeso sino a 30 (Trenta) giorni dalla completa osservazione di tutte le condizioni contrattuali.
PAGAMENTO DELLE FORNITURE. I pagamenti saranno corrisposti in 10 rate semestrali posticipate di pari importo, previa presa in carico delle fatture da parte dei competenti Uffici. Il pagamento avverrà con ordinativi intestati alla ditta appaltatrice ed esigibili presso il Tesoriere dell'Azienda - Banco di Sardegna - secondo le disposizioni vigenti, entro 90 gg. dalla data di ricevimento delle singole fatture. La Ditta si impegna a notificare tempestivamente le variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento ed in difetto di tale notifica, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l'Azienda è senz'altro esonerata da ogni responsabilità.
PAGAMENTO DELLE FORNITURE. L’aggiudicataria potrà emettere fattura per ogni singolo ordine ricevuto. Il pagamento delle fatture, rispetto alle quali non siano sorte contestazioni, e previe le necessarie verifiche di legge, sarà effettuato entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse all’ufficio protocollo del Comune Qualora siano accertate, durante il periodo di vigenza contrattuale conseguente all’aggiudicazione definitiva, inadempienze contributive di qualunque tipologia, il pagamento del corrispettivo dovuto per il periodo in interesse, sarà subordinato all’esatto adempimento del debito certificato, ovvero sarà oggetto di intervento sostitutivo ex art. 4, D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, fatto comunque salvo il diritto dell’Ente Locale alla risoluzione contrattuale ai sensi dell’art. 1456 cc, ricorrendone le condizioni;
PAGAMENTO DELLE FORNITURE. Le fatture saranno pagate, se non saranno intervenute contestazioni, con rimessa diretta, dopo il positivo collaudo funzionale, nel termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Il termine di pagamento si applica soltanto nel caso in cui tutte le condizioni della fornitura, ivi compreso il collaudo o la regolare esecuzione, siano state rispettate. In caso contrario il termine si ritiene sospeso sino a 30 (trenta) giorni dalla completa osservazione di tutte le condizioni contrattuali.
PAGAMENTO DELLE FORNITURE. Il pagamento dei corrispettivi viene effettuato, di norma, secondo i termini di legge, dalla data di presentazione delle relative fatture, previa attestazione da parte dei Responsabili dell’Azienda addetti al controllo della regolare esecuzione della fornitura. Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo di sospensione nella consegna della fornitura. Le ditte fornitrici sono, peraltro, tenute all’osservanza delle norme fiscali disciplinanti la emissione delle fatture in conformità ai termini previsti dalle normative vigenti. La fatturazione della merce deve avvenire, a norma di legge, con esplicito riferimento alle bolle di consegna. In caso di consegne tramite depositario, le fatture devono riportare gli estremi sia della Ditta aggiudicataria, sia del depositario formalmente individuato, altrimenti i termini per la liquidazione stabiliti in 90 giorni dalla data di ricevimento fattura, si intendono interrotti. Qualora venisse accertato l’ingiustificato ritardo nei pagamenti delle fatture, si concorda che gli interessi moratori sono dovuti nella misura legale. Il valore dell’I.V.A. deve essere quello indicato in offerta; eventuali variazioni devono essere comunicate preventivamente.