INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. a), relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. b), relativo alla mancata conclusione di contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque mancato conferimento di incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. I requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti: a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate; b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
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Samples: Public Procurement Agreement, Public Procurement Agreement
INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. a), relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. Il requisito l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. ba), nonché il requisito relativo alla mancata conclusione all’iscrizione all’Albo di contratti cui all’art. 4, comma 1, lettera a), della legge n. 276/2003 e possesso della relativa autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro di lavoro subordinato o autonomo e comunque mancato conferimento di incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapportocui al punto 7.1 lett. B), deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. I requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al punto 7.2 c) nonché tecnica e professionaleprofessionale di cui al punto 7.3 lett. d), ai sensi dell’art. 47 del Codicecodice, devono essere posseduti:
a. per Per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. per Per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli quelle delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
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Samples: Service Agreement, Service Agreement
INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. a), relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. Il requisito l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. b), relativo alla mancata conclusione di contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque mancato conferimento di incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. I Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre, ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice, così come modificato dall’art. 8 comma 5 lett. a ter del Decreto Semplificazioni. Ai sensi dell’art. 48, comma 7-bis del Codice, è consentito nella fase di gara che i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice designino una o più imprese consorziate diverse da quelle indicate in sede di offerta, per fatti o atti sopravvenuti, ivi comprese le situazioni di perdita sopravvenuta dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice. I consorziati designati ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice così come modificato dall’art. 8 comma 5 lett. a ter del Decreto Semplificazioni, debbono essere in possesso dei requisiti generali di partecipazione alla gara. In ogni caso i consorziati designati in addizione od in sostituzione di quelli indicati in sede di offerta, debbono appartenere alla compagine consortile sin dalla data di presentazione dell’offerta e non devono aver partecipato alla medesima gara sotto qualsivoglia forma, o in caso di gara suddivisa in lotti, al medesimo lotto o ad altro lotto della medesima procedura. In fase esecutiva, i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, potranno assegnare le prestazioni oggetto del contratto d’appalto ad imprese consorziate diverse da quelle designate in sede di offerta, e potranno altresì sostituire una o più consorziate designate in sede di presentazione dell’offerta, anche nel caso in cui queste ultime abbiano perso un requisito generale di cui all’art. 80 del Codice, così come modificato dall’art.10, comma 1, della Legge 238/2021 (c.d. Legge Europea). In ogni caso i consorziati designati in addizione od in sostituzione di quelli indicati in sede di offerta, debbono appartenere alla compagine consortile sin dalla data di presentazione dell’offerta e non devono aver partecipato alla medesima gara sotto qualsivoglia forma, o in caso di gara suddivisa in lotti, al medesimo lotto o ad altro lotto della medesima procedura. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre, ai sensi dell’art. 8, comma 5, lett. a-ter) del decreto Semplificazioni. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, di cui ai punti 7.2 e 7.3, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. : - per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre direttamente dai consorzi medesimi rispetto ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, quali si sommano tutti i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorziorequisiti posseduti dalle singole imprese consorziate.
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Samples: Contratto Di Appalto, Contratto Di Appalto
INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. a), relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. Il requisito l’artigianato di cui al punto 7.1 8.1 lett. b), relativo alla mancata conclusione di contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque mancato conferimento di incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. I requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, ,dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio. Comune di Orosei prot. n. 0005731 del 14-04-2022 partenza cat. 6 cl. 4 Ai sensi dell’art. 48 comma 1 del DLgs n. 50/2016, a norma dell’art. 92, D.P.R. n. 207/2010, per i lavori, nei raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui all’art. 45 comma 2 lett. d), nei consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. e), nei soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. g) del DLgs n. 50/2016, di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti alla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente. Ai sensi dell’art. 48 comma 1 del DLgs n. 50/2016, a norma dell’art. 92, D.P.R. n. 207/2010, nei lavori, nei raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui all’art. 45 comma 2 lett. d), nei consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. e), nei soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. g) del DLgs n. 50/2016, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico- organizzativi richiesti nel bando di gara per l’impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. In ogni caso, nell’offerta devono essere specificate le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
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INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. a), relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, l’artigianato di cui al par. 0 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. Il requisito relativo all’Autorizzazione Ministeriale rilasciata ai sensi dell’art. 4, comma 2, d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, provvisoria o definitiva di cui al punto 7.1 par. 8.1 lett. b), relativo alla mancata conclusione di contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque mancato conferimento di incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
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Samples: Service Agreement
INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. a), relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. Il requisito l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. b), relativo alla mancata conclusione di contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque mancato conferimento di incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, 8.1.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. I requisiti di idoneità devono essere posseduti da ciascun soggetto. Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura- il candidato non stabilito in Italia, ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83 comma 3 D.Lgs 50/2016, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Possono partecipare alla gara le Compagnie di Assicurazioni autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio nazionale nei rami assicurativi oggetto del presente appalto ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005. Le Imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica Italiana debbono possedere l’autorizzazione rilasciata dall’ISVAP – oggi IVASS - all’esercizio in Italia dell’attività assicurativa nei rami assicurativi relativi al/i lotto/i cui si intende partecipare Le Imprese aventi sede legale in un altro stato membro dell’U.E. possono partecipare in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. N. 209 del 2005, nel rispetto del comma 4 dello stesso articolo, (per i rami assicurativi relativi al/i lotto/i cui si intende partecipare) ovvero in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica Italiana, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. N. 209 del 2005. I requisiti di capacità economica e finanziari nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;.
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
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Samples: Appalto
INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. a), relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianatol’artigianato di cui al punto 7.1, lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. Il requisito di cui al punto 7.1 7.1, lett. b), relativo alla mancata conclusione al possesso delle abilitazioni di contratti cui al D.M. 37/2008 dovrà essere posseduto: - in caso di lavoro subordinato RTI o autonomo Consorzio ordinario di concorrenti sia costituto che costituendo, di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e comunque mancato conferimento g), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., da ogni impresa costituente il RTI il Consorzio che eseguirà/eseguiranno l’attività oggetto della certificazione; - in caso di incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto partecipazione dei Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Committente D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dal Consorzio e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese indicate quali consorziate indicate come esecutriciesecutrici che svolgerà/svolgeranno le attività oggetto della certificazione. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, di cui ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:punti 7.2 e
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
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Samples: Disciplina Di Gara
INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I Fermo restando che il ruolo di mandataria/ capogruppo deve essere rivestito da una “Cassa” nonchè tutto quanto previsto al precedente art. 5, i soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. a), relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. l’artigianato di cui al punto relazione alle attività che saranno svolte nell’appalto Il requisito di cui al punto precedente art. 7.1 lett. b)a) relativo all’iscrizione all’Anagrafe dei Fondi sanitari di cui al decreto del Ministro del Lavoro del 27 ottobre 2009, relativo alla mancata conclusione unitamente al requisito di contratti avere esclusivamente finalità assistenziale e operare negli ambiti di lavoro subordinato o autonomo intervento di cui all’art. 1 del decreto 31 marzo 2008 del Ministro della Salute, come modificato dall’art. 1 del decreto 27 ottobre 2009 del Ministro del Lavoro; e comunque mancato conferimento all’ abilitazione a norma di incarichi legge, anche ai sensi dell’art. 51 del D.P.R. n. 917/1986, a ricevere i contributi di pertinenza degli Assistiti e ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto assumere, sempre ai fini degli aspetti fiscali e contributivi, la contraenza del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, piano sanitario deve essere posseduto dal consorzio da Enti, Casse e dalle Società di Mutuo Soccorso . Per le sole compagnie di assicurazione è richiesto come requisito di idoneità professionale, l’autorizzazione/ammissione all’esercizio delle attività assicurative per il ramo “malattia” , ai sensi del d.lgs. 209/2005. Si richiama l’attenzione su quanto previsto al precedente art. 5, che ammette soggetti diversi da una “Cassa”, ivi incluse le Compagnie di assicurazione, a partecipare alla presente procedura in R.T.I., GEIE, Consorzio o aggregazioni tra imprese consorziate indicate come esecutriciai sensi degli artt. 45 e 48 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.e s.m.i. con una “Cassa”, rivestendo esclusivamente il ruolo di mandanti (cfr. infra art. 5 del presente disciplinare). In ogni caso il ruolo di mandataria/capogruppo dovrà essere rivestito, a pena di esclusione, I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, di cui ai punti 7.2 e 7.3, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
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Samples: Disciplinare Di Gara
INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. a), relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, l’artigianato di cui al punto 7.1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. b), relativo alla mancata conclusione di contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque mancato conferimento di incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. I requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono deve essere possedutiposseduto:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente punto 7.32 deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.
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Samples: Disciplinare Di Gara
INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro costituite a norma della legge 25.6.1909 n. 422 e del d. lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 14.12.1947 n. 1577, dal Consorzio tra imprese artigiane di cui all’art. alla L. 8.8.1985 n. 443 (art. 45 comma 2, lett. 2 lettera b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicatidal Consorzio stabile, nonché dalle imprese consorziate designate per l’esecuzione dei lavori. Il requisito di idoneità rappresentato dalla iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, ovvero, in caso di associazioni di volontariato, cooperative sociali e organismi della cooperazione, organismi non lucrativi di utilità sociale (Onlus), iscrizione negli appositi Albi di cui al punto 7.1 lett. precedente paragrafo 1.9 lettera a), relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, deve ) dovrà essere posseduto dal consorzio e dalle imprese da tutte le consorziate indicate come esecutrici. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. b), relativo alla mancata conclusione di contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque mancato conferimento di incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto esecutrici del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutriciservizio. I requisiti di capacità tecnica economici finanziari e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere possedutitecnici:
a. per i consorzi a) Fatturato globale negli ultimi 3 esercizi complessivamente non inferiore a € 1.500.000,00 (IVA esclusa);
b) Regolare esecuzione nell’ultimo triennio precedente alla data di pubblicazione del bando, di un servizio analogo a quello oggetto dell’appalto e pertanto di un servizio avente ad oggetto attività di Servizio di pronto soccorso sanitario prestati in ambito aeroportuale o presso grandi realtà industriali o con committenza pubblica ovvero nell’ambito di interventi della protezione civile (emergenze pandemiche,
1) in caso di consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25.6.1909 n. 422 e del d. lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 14.12.1947 n. 1577, dal Consorzio tra imprese artigiane di cui all’artalla L. 8.8.1985 n. 443 (art. 45, 45 comma 2 lett. b) lettera b del Codicecodice), direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziateConsorzio medesimo;
b. per i consorzi 2) in caso di cui all’artconsorzio stabile (art. 45, 45 comma 2, lett. c2 lettera c del codice) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzioai singoli consorziati come previsto dall’art. 47 comma 2 bis del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni.
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Samples: Service Agreement
INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito di cui al punto 7.1 8.1 lett. a), ) relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla della Camera di commercio industriaCommercio o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, artigianato n. 82 e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianatodel d.m. 7 luglio 1997, n. 274 di cui all’art. 3 del citato decreto deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese o da tutte le consorziate indicate come esecutrici. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. b), relativo alla mancata conclusione di contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque mancato conferimento di incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto esecutrici del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutriciservizio. I requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, il quale esegue le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che può spendereciò costituisca subappalto, oltre ai propri requisitiferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Ai sensi dell’art. 47, anche quelli delle consorziate esecutrici ecomma 2-bis, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente la sussistenza in capo al consorzioai consorzi stabili dei requisiti richiesti dal presente disciplinare è valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico- organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all’apporto reso dai singoli consorziati nell’esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.
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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Software
INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. a), relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, l’artigianato di cui al paragrafo 7.1 “Requisiti di idoneità” lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e oppure dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) – di cui all’art. 109, comma 2, lett b) del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i., nonché Regolamento ISVAP n. 5 del 16.10.06, modificato con provvedimento IVASS n. 58 14.03.2017 e s.m.i, sezione B (broker) di cui al punto paragrafo 7.1 “Requisiti di idoneità” lett. b), relativo alla mancata conclusione di contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque mancato conferimento di incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ) deve essere posseduto dal consorzio e oppure dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
a. a) per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. a) per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
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Samples: Brokerage Service Agreement
INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. i. I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 45, co. 2, lett. b) e c) e art. 46 del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. a), relativo all’iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, deve essere posseduto dal consorzio l’artigianato e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. Il requisito i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 7.1 lett. b)alla precedente lettera a, relativo alla mancata conclusione di contratti di lavoro subordinato o autonomo punti v. e comunque mancato conferimento di incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente vi., e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. I requisiti di capacità economica e finanziaria (ove del caso) nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
a. i.i. per i consorzi di cui all’art. 45, comma co. 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera d’opera, nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. i.ii. per i consorzi di cui all’art. 45, comma co. 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
ii. Si rimanda a quanto indicato dagli artt. 83 e 86 del Codice, e relativo Allegato XVII, in ordine ai mezzi di prova che Infratel Italia può richiedere al fine della verifica dell’assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del Codice stesso.
iii. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara, Infratel Italia ne dà segnalazione all’ANAC che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara fino a due anni, decorsi i quali l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia (art. 80, co. 12 del Codice).
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Samples: Disciplinare Di Gara Telematica
INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. 1. I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
2. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. a), relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianatol’artigianato oppure, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate in caso di società cooperative, iscrizione all'Albo delle Società Cooperative ai sensi del D.M. 23 giugno 2004, come esecutrici. Il requisito integrato con D.M. 06-03-2013, di cui al punto 7.1 lett. ba), relativo alla mancata conclusione di contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque mancato conferimento di incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, deve essere posseduto dal consorzio e dalle da:
a. ciascuna delle imprese consorziate raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutriciesecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
3. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, come modificato dall'art. 1, comma 20, lettera i), della Legge n. 55/2019, devono essere posseduti:
a. , per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici, salvo che quelli per i requisiti speciali relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
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Samples: Appalto
INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. a), relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. Il requisito relativo all’iscrizione all’ Albo Gestori Ambientali per la categoria 4, classe D o superiore per il codice rifiuto CER 190703di cui al punto 7.1 lett. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo Trasportatori conto terzi, L. 298/74 e D.Lgs 395/2000 e successive modifiche ed integrazioni, Regolamento n. 1071/2009/CE e D.D. n. 291 del 25/11/11 di cui al punto 7.1 lett. b), relativo alla mancata conclusione di contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque mancato conferimento di incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del CodiceXxxxxx, devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
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Samples: Disciplina Di Gara
INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. a), relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, di cui al punto 8.1.b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. Il requisito relativo all’iscrizione nell’apposito albo delle società cooperative istituito dal Ministero delle attività produttive presso le Camere di Commercio di cui al punto 7.1 lett. b), relativo alla mancata conclusione di contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque mancato conferimento di incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, 8.1.b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
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INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. a), relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. Il requisito l’artigianato di cui al punto 7.1 Requisiti di idoneità lett. b)a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, relativo alla mancata conclusione artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque mancato conferimento di incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, gara deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. I requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spenderea seguito della verifica della effettiva esistenza dei requisiti economico-finanziari in capo ai singoli consorziati esecutori, oltre ai propri requisitimentre quelli tecnico-professionali, anche quelli relativi alla disponibilità delle consorziate esecutrici eattrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono sono computati cumulativamente in capo al consorzioconsorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici.
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Samples: Disciplinary Agreement
INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro costituite a norma della legge 25.6.1909 n. 422 e del d. lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 14.12.1947 n. 1577, dal Consorzio tra imprese artigiane di cui all’art. alla L. 8.8.1985 n. 443 (art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito di idoneità rappresentato dalla iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di cui al punto 7.1 lett. a), relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, deve precedente paragrafo 6.1 dovrà essere posseduto dal consorzio e dalle imprese da tutte le consorziate indicate come esecutriciesecutrici del servizio. Il requisito economici finanziari di cui al punto 7.1 lettparagrafo 6.2:
a) di servizi di manutenzione ordinaria e conduzione di impianti di smistamento bagagli in partenza ed in arrivo; per servizi che abbiano prodotto un fatturato annuo non inferiore ad € 400.000,00;
1) in caso di consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25.6.1909 n. 422 e del d. lgs. bdel Capo Provvisorio dello Stato 14.12.1947 n. 1577, dal Consorzio tra imprese artigiane di cui alla L. 8.8.1985 n. 443 (art. 45 comma 2 lettera b del codice), relativo alla mancata conclusione di contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque mancato conferimento di incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. I requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziateConsorzio medesimo;
b. per i consorzi 2) in caso di cui all’artconsorzio stabile (art. 45, 45 comma 2, lett. c2 lettera c del codice) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzioai singoli consorziati come previsto dall’art. 47 comma 2 bis del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni.
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INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. a), relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. b), relativo alla mancata conclusione di contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque mancato conferimento di incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. I requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:PRESTAZIONE PRINCIPALE N. 1
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio. I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. I requisiti del d.m. 263/2016 di cui al punto 7.2.1 lett. a) devono essere posseduti: - per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dal consorzio e dalle consorziate, secondo quanto indicato all’art. 5 del citato decreto; - per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del citato decreto. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al punto 7.2.1 lett. b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici. Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo di cui al punto 7.2.1 lett. c) è posseduto dai professionisti che sono incaricati dell’esecuzione della prestazione. Il requisito relativo all’abilitazione di cui all’art. 98 del d.lgs. 81/2008 previsto dal punto Il requisito relativo all’iscrizione negli elenchi del Ministero degli Interni (ex lege 818/84) previsto al punto 7.2.1 lett. e) è posseduto dai professionisti che sono incaricati dell’esecuzione della prestazione. Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo di cui al punto 7.2.1 lett. f) è posseduto dai professionisti che sono incaricati dell’esecuzione della prestazione. Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al 7.2.2 lett. g) ai sensi dell’art. 47 del Codice, deve essere posseduto dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
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Samples: Sponsorship Agreement
INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. 15.1 I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. a), relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industriaCommercio Industria, artigianato Artigianato e agricoltura Agricoltura oppure nel registro delle commissioni Commissioni provinciali per l’artigianatol’artigianato di cui al precedente paragrafo 13.1.1, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo Regionale, secondo la legislazione della Regione in cui ha sede, nella sezione A (cooperative sociali) o C (consorzi di cooperative sociali) o, se esistente, D (organismi analoghi alle cooperative sociali aventi sede negli altri Stati dell'UE) di cui al punto 7.1 lett. b), relativo alla mancata conclusione di contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque mancato conferimento di incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapportoprecedente paragrafo 13.1.2, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. .
15.2 I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
a. a) per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. b) per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
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INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. a), relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, l’artigianato di cui al punto 6.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle dalla imprese consorziate indicate come esecutrici. Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, sez. B) di cui al punto 7.1 6.1 lett. b), relativo alla mancata conclusione di contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque mancato conferimento di incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese o dalla consorziata esecutrice della prestazione principale. Il requisito relativo alla copertura assicurativa professionale di cui al punto 6.2 lett. c) deve essere posseduto: - dal consorzio o da tutte le consorziate indicate come esecutriciesecutrici in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane cui all’art. 45 comma 2, lett. b); - da tutte le consorziate esecutrici nel caso dei consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lett. c). I requisiti di capacità tecnica e professionaletecnico-professionale di cui al punto 6.3 lett. d), ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
a. : - per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 2, lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. ; - per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente la sussistenza dei requisiti richiesti è valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo al consorzioai singoli consorziati in base alle prestazioni assunte. Resta ferma la non frazionabilità dei singoli servizi richiesti e documentati per la prestazione principale e per la prestazione secondaria.
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Samples: Servizio Di Brokeraggio Assicurativo
INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. a), relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. Il requisito l’artigianato di cui al punto 7.1 6.1. lett. b)a):
a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, relativo alla mancata conclusione nonché dal GEIE medesimo;
b. da ciascun componente dell’aggregazione di contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque mancato conferimento di incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutricirete nonché dall’organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. ; per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
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Samples: Disciplina Di Gara
INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. 13.1. I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice dei contratti pubblici devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
13.2. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. a), relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, deve l’artigianato devono essere posseduto posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. b), relativo alla mancata conclusione di contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque mancato conferimento di incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
13.3. I requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale, di cui ai precedenti punti
10.1. e 11.1. ai sensi dell’art. 47 del CodiceCodice dei contratti pubblici, devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del CodiceCodice dei contratti pubblici, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, 2 lett. c) del CodiceCodice dei contratti pubblici, dal consorziola sussistenza dei requisiti è valutata, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo al consorzioai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all’apporto reso dai singoli consorziati nell’esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.
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Samples: Disciplinare Di Gara
INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 7.1 lett. a), relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. b), relativo alla mancata conclusione di contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque mancato conferimento di incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, 10.2 deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, professionale di cui ai punti 10.3 e 10.4 ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi stabili di cui all’art. agli articoli 45, comma 2, lett. lettera c) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti del committente. Ai sensi dell’art. 47 comma 2-bis del D.Lgs. 50/2016 la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all’apporto reso dai singoli consorziati nell’esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.
c. le certificazioni di cui all’art. 87 del Codice, dal consorzio, sono attestati e verificati in relazione:
1. al consorzio e alle singole imprese consorziate indicate quali esecutrici;
2. al solo consorzio il cui ambito di certificazione del sistema gestionale include la verifica che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli l’erogazione dei servizi o delle forniture da parte delle imprese consorziate indicate quali esecutrici e, mediante avvalimento, quelli rispettino i requisiti delle norme coperte da certificazione;
3. alle imprese consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente indicate come esecutrici in capo al consorziocaso di certificazioni specificamente correlate alla attività oggetto dell’appalto.
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Samples: Service Agreement
INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di 12 partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito relativo all’iscrizioneneiregistri ed albidi cui aipunti7.1lett. a)e quello di cui al punto 7.1 lett7.3lett. a), relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. b), relativo alla mancata conclusione di contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque mancato conferimento di incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, deve d)deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, professionaledi cui ai punti 7.2 b)e7.3 c)ai sensi dell’art. 47 del Codice, ,devono essere posseduti:
a. per i consorzi di iconsorzidi cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett2,lett. c) del Codice, ,dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, ,quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio. 3La recente giurisprudenza sul punto ha stabilito espressamente che: “per gli appalti di servizi e forniture continua a trovare applicazione unicamente la norma sancita dal comma 4 dell’art. 37(oggi art. 48, comma 4 del Codice), che impone alle imprese raggruppate il più modesto obbligo d’indicare le parti del servizio o della fornitura facenti capo a ciascuna di esse, senza pretendere anche l’obbligo della corrispondenza fra quota di partecipazione e quote di esecuzione, fermo restando, però, che ciascuna impresa va qualificata per la parte di prestazioni che s’impegna ad eseguire, nel rispetto delle speciali prescrizioni e modalità contenute nella normativa di gara” (Si veda in tal senso in giurisprudenza Cons. Stato AP 28 agosto 2014, n. 13). Il requisito relativo di gestione ambientale di cui al punto 7.3 lett. d) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. N.B. I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. L’affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto.
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INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. a), relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. Il requisito l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. b), relativo alla mancata conclusione di contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque mancato conferimento di incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. I Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre, ai sensi dell’art. 48 comma 7 del Codice. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
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Samples: Accordo Quadro
INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. a), relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e
6 La recente giurisprudenza sul punto ha stabilito espressamente che: “per gli appalti di servizi e forniture continua a trovare applicazione unicamente la norma sancita dal comma 4 dell’art. 37(oggi art. 48, comma 4 del Codice), che impone alle imprese raggruppate il più modesto obbligo d’indicare le parti del servizio o della fornitura facenti capo a ciascuna di esse, senza pretendere anche l’obbligo della corrispondenza fra quota di partecipazione e quote di esecuzione, fermo restando, però, che ciascuna impresa va qualificata per la parte di prestazioni che s’impegna ad eseguire, nel rispetto delle speciali prescrizioni e modalità contenute nella normativa di gara” (Si veda in tal senso in giurisprudenza Cons. Stato AP 28 agosto 2014, n. 13). agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. Il requisito l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. b), relativo alla mancata conclusione di contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque mancato conferimento di incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionaleprofessionale di cui ai punti 7.2 e 7.3, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera d’opera, nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all’apporto reso dai singoli consorziati nell’esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente. Il requisito relativo di gestione ambientale di cui al consorziopunto 7.3 lett. d) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
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Samples: Concession Agreement
INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. a), relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, l’artigianato di cui al paragrafo 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. Il requisito relativo all’iscrizione a all’Albo delle Imprese di assicurazione di cui all’art. 14, comma 4, del D. Lgs. n. 209/2005 e s.m.i. (Codice delle Assicurazioni Private) o agli elenchi delle imprese ammesse a operare in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi di cui all’art. 26 dello stesso Codice delle Assicurazioni private nel quale risulti l’autorizzazione all’esercizio del ramo malattia rilasciata dall’Autorità competente di cui al punto paragrafo 7.1 lett. b), relativo alla mancata conclusione di contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque mancato conferimento di incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. esecutrici I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
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Samples: Disciplinare Di Gara
INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. a), relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. b), relativo alla mancata conclusione di contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque mancato conferimento di incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, l’artigianato deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. I requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell’artdi cui all'art. 47 del Codice7.2, lett. b), c) e d), devono essere posseduti:
a. per i consorzi in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo quello relativo all'impegno da parte dell'aggiudicatario di dotarsi di due centri cottura con le caratteristiche minime indicate all'art. 7.2, lett. c) e d), che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati è computato in capo al consorzio ancorché posseduti posseduto dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi in caso di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2, 2 lett. c) del Codice, direttamente dal consorzioconsorzio o dalle singole imprese consorziate esecutrici, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli oppure dal consorzio mediante avvalimento dei requisiti in possesso delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle imprese consorziate non esecutriciindicate per l’esecuzione del contratto, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzioai sensi dell’art. 47, comma 2, del Codice.
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INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all’art. art. 45 45, comma 2, lett. b) e lettera c) del Codice Codice, devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. a), relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. Il requisito l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. b), relativo alla mancata conclusione di contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque mancato conferimento di incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, lettera
a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. I requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. lettera c) del Codice, dal consorziosono tenuti ad indicare, che può spenderein sede di offerta, oltre per quali consorziati il consorzio concorre, ai propri requisitisensi dell’art. 48, anche quelli delle consorziate esecutrici ecomma 7 del Codice. Qualora il consorziato designato sia, mediante avvalimentoa sua volta, quelli delle consorziate non esecutriciun consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) del Codice, è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali vengono computati cumulativamente in capo concorre, ai sensi dell’art. 8, comma 5, lettera a-ter) del Decreto Semplificazioni. Il requisito relativo all’iscrizione all’Albo istituito presso il Ministero della Difesa, per la bonifica da ordigni bellici terrestre, di cui al consorziopunto 7.1 lettera b) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Di Servizi Di Bonifica Ordigni Bellici
INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice D.Lgs. 50/2016 devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito I requisiti relativi all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a), ) e il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. Il requisito all’autorizzazione IVASS di cui al punto 7.1 7.1. lett. b), relativo alla mancata conclusione di contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque mancato conferimento di incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, deve ) devono essere posseduto posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del CodiceD.Lgs. 50/2016, devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del CodiceD.Lgs. 50/2016, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 dal consorzio ovvero dai singoli consorziati secondo quanto previsto dall’art 47 del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
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Samples: Brokerage Agreement
INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. a), relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. Il requisito relativo all’iscrizione alla sez. I dell’Albo istituito presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, di cui all’art. 4 del D.Lgs. 276/2003, relativa alle “Agenzie di somministrazione di lavoro di tipo c.d. generalista” di cui al punto 7.1 lett. b), relativo alla mancata conclusione di contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque mancato conferimento di incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. I requisiti di capacità tecnica economica e professionalefinanziaria di cui al punto 7.1 lett. b) , ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio. Per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo, è computata in capo al consorzio ancorché posseduta dalle singole imprese consorziate. Il requisito di cui al precedente punto 7.1 lett. d) (valutazione di conformità del proprio sistema della qualità alla norma UNI EN ISO 9001) è posseduto in caso di partecipazione in consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dal Consorzio e/o dalle imprese indicate quali esecutrici che svolgerà/anno l’attività oggetto della certificazione; a tal fine dovranno essere indicate le Imprese che svolgeranno le attività per le quali è necessaria la certificazione.
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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Somministrazione Di Lavoro
INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. bd), e), f) e cg) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. Nel caso di R.T.I. o Consorzi, anche se non formalmente costituiti, i requisiti generali di cui al punto 7.1 lett8.1 devono essere posseduti da ciascuno dei soggetti raggruppati o consorziati. a), Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, l’artigianato deve essere posseduto dal consorzio e dalle da: ciascuna delle imprese consorziate raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutriciesecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. b), relativo alla mancata conclusione di contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque mancato conferimento di incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, struttura deve essere posseduto soddisfatto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. I requisiti raggruppamento temporaneo nei termini di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono seguito indicati: la struttura deve essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla nella disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.della mandataria
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Samples: Disciplinary Agreement
INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. a), relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. Il requisito l’artigianato di cui al punto 7.1 8.1 lett. b), relativo alla mancata conclusione di contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque mancato conferimento di incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. I requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, ,dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio. Comune di Orosei prot. n. 0005727 del 14-04-2022 partenza cat. 6 cl. 4 Ai sensi dell’art. 48 comma 1 del DLgs n. 50/2016, a norma dell’art. 92, D.P.R. n. 207/2010, per i lavori, nei raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui all’art. 45 comma 2 lett. d), nei consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. e), nei soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. g) del DLgs n. 50/2016, di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti alla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente. Ai sensi dell’art. 48 comma 1 del DLgs n. 50/2016, a norma dell’art. 92, D.P.R. n. 207/2010, nei lavori, nei raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui all’art. 45 comma 2 lett. d), nei consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. e), nei soggetti di cui all’art. 45 comma 2 lett. g) del DLgs n. 50/2016, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico- organizzativi richiesti nel bando di gara per l’impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. In ogni caso, nell’offerta devono essere specificate le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
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INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all’art. art. 45 45, comma 2, lett. b) e c) ), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Ai sensi dell’art. 48, comma 7-bis, del Codice, è consentito nella fase di gara che i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice designino una o più imprese consorziate diverse da quelle indicate in sede di offerta, per fatti o atti sopravvenuti, fatta eccezione per le situazioni di perdita dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice, così come modificato dall’art 10 della Legge n. 238/2021 (c.d. Legge Europea), in capo alle imprese consorziate designate in sede di offerta. Non è pertanto consentita, in sede di gara, la sostituzione delle imprese consorziate designate, in caso di perdita, da parte di queste ultime, di un requisito generale di cui all’art. 80 del Codice. In quest’ultima fattispecie, il consorzio sarà estromesso dal procedimento di gara in corso. I consorziati designati ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice, così come modificato dall’art. 8, comma 5, lett. a-ter), del Decreto Semplificazioni, debbono essere in possesso dei requisiti generali di partecipazione alla gara. In fase esecutiva, i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, potranno assegnare le prestazioni oggetto del contratto d’appalto ad imprese consorziate diverse da quelle designate in sede di offerta, e potranno altresì sostituire una o più consorziate designate in sede di presentazione dell’offerta, anche nel caso in cui queste ultime abbiano perso un requisito generale di cui all’art. 80 del Codice, così come modificato dall’art.10, comma 1, della Legge 238/2021. In ogni caso i consorziati designati in addizione od in sostituzione di quelli indicati in sede di offerta, debbono appartenere alla compagine consortile sin dalla data di presentazione dell’offerta e non devono aver partecipato al singolo lotto di gara sotto qualsivoglia forma. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lett. b), del Codice, è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre, ai sensi dell’art 48, comma 7, così come modificato dall’art. 8, comma 5, lett. a-ter), del Decreto Semplificazioni. Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 7.1 6.1, lett. a), relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate dai consorziati indicati come esecutriciesecutori. Il requisito I requisiti del D.M. n. 263/2016 di cui al punto 7.1 6.1, lett. b), relativo alla mancata conclusione devono essere posseduti: - per i consorzi di contratti società di lavoro subordinato o autonomo professionisti e comunque mancato conferimento di incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all’art. 5 del citato Decreto; - per conto i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all’art. 1 del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutricicitato Decreto. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, di cui ai sensi dell’artpunti 6.2, lett. 47 del Codicec) e d), nonché 6.3, lett. g), devono essere posseduti:
a. 1. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 2, lett. b) ), del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. 2. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) ), del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio. I requisiti di cui al punto 6.3, lett p), devono essere posseduti dai professionisti che nel gruppo di lavoro (struttura tecnico-operativa del Concorrente) sono incaricati dell’esecuzione delle specifiche prestazioni oggetto dell’appalto e che richiedono i requisiti di cui trattasi.
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Samples: Disciplinare Di Gara
INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della L. 25 gennaio 1994, n. 82 e del D.m. 7 luglio 1997, n. 274 di cui all’art. 3 del citato decreto di cui al punto 7.1 Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. lett. a), relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. b), relativo alla mancata conclusione di contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque mancato conferimento di incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutricida tutte le consorziate. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionaleprofessionale di cui ai punti 6.2 e 6.3, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 2, lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
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Samples: Disciplinary Agreement
INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all’art. art. 45 comma co. 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito di cui al punto 7.1 8.1 lett. a), ) relativo all’iscrizione nel al registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industriaCommercio, artigianato Industria Artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, Agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese o da tutte le consorziate indicate come esecutrici. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. b), relativo alla mancata conclusione di contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque mancato conferimento di incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. I requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
a. : - per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 co. 2, lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. ; - per i consorzi di cui all’art. 45, comma co. 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, il quale esegue le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che può spendereciò costituisca subappalto, oltre ai propri requisitiferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Ai sensi dell’art. 47, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente co. 2-bis la sussistenza in capo al consorzioai consorzi stabili dei requisiti richiesti dal presente disciplinare è valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico- organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all’apporto reso dai singoli consorziati nell’esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.
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Samples: Accordo Quadro
INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. a), relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industriaCommercio, artigianato Industria, Artigianato e agricoltura Agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali Commissioni Provinciali per l’artigianato, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. Il requisito l’Artigianato di cui al all’art. 6 punto 7.1 6.1 lett. b), relativo alla mancata conclusione di contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque mancato conferimento di incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
a. per i consorzi : -in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al ; -in caso di consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi stabile di cui all’art. 45, comma 2, 2 lett. c) del Codice, direttamente dal consorzioconsorzio o dalle singole imprese consorziate esecutrici, che può spendereoppure dal consorzio mediante avvalimento dei requisiti in possesso delle imprese consorziate non indicate per l’esecuzione del contratto, oltre ai propri requisitisensi dell’art. 47, comma 2, del Codice. Per i Consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lettera c), del D. Lgs. n. 50/2016, almeno per i primi cinque anni dalla loro costituzione, ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. n. 50/2016, i requisiti economico-finanziari, ma anche quelli delle tecnico-organizzativi posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente potranno essere sommati in capo al consorzioConsorzio.
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INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all’art. art. 45 comma all’art.45 co. 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. a), relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, l’artigianato di cui al punto 8.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle posseduto:
a. da ciascuna delle imprese consorziate raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;
b. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutriciesecutrici e, dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. Il requisito di cui al punto 7.1 8.2 lett. b), relativo alla mancata conclusione di contratti di lavoro subordinato o autonomo ) e comunque mancato conferimento di incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, c) e f) e g) deve essere posseduto dal consorzio soddisfatto nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010. Il requisito di cui al punto 8.2 lett. d) e dalle imprese consorziate indicate come esecutricih) deve essere soddisfatto da tutti i soggetti esecutori. I requisiti di capacità tecnica e professionalecui al precedente punto 8.2 lett. e), ai i) sono posseduti da tutti i soggetti esecutori. Ai sensi dell’art. 47 del Codice47, devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati co. 2-bis la sussistenza in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. per i ai consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, stabili dei requisiti richiesti dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente presente disciplinare è valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo al consorzioai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzioni ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all’apporto reso dai singoli consorziati nell’esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.
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Samples: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione Edile Ed Impiantistica
INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. 7.5.1. I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. lettere b) e c) ), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
7.5.2. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. a), relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianatol’artigianato di cui al paragrafo 7.1, lettera a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. b), relativo alla mancata conclusione di contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque mancato conferimento di incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
7.5.3. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionaleprofessionale di cui ai paragrafi 7.2, lettera b) e 7.3, lettere c), e d), ai sensi dell’art. 47 47, del Codice, devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.
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Samples: Appalto
INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI. I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Il requisito di cui al punto 7.1 8.1 lett. a), relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato ) e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, b) al deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese o da tutte le consorziate indicate come esecutrici. Il requisito di cui al punto 7.1 lett. b), relativo alla mancata conclusione di contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque mancato conferimento di incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici. I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:
a. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
b. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, il quale esegue le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che può spendereciò costituisca subappalto, oltre ai propri requisitiferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Ai sensi dell’art. 47, anche quelli delle consorziate esecutrici ecomma 2-bis, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente la sussistenza in capo al consorzioai consorzi stabili dei requisiti richiesti dal presente disciplinare è valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile, ai consorziati sono attribuiti pro-quota i requisiti economico-finanziari e tecnico- organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all’apporto reso dai singoli consorziati nell’esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente.
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Samples: Service Agreement