INFORTUNI IN VIAGGIO COMPRESO VOLO Clausole campione

INFORTUNI IN VIAGGIO COMPRESO VOLO. L’individuazione del momento di insorgenza del sinistro coincide con l’infortunio occorso all’Assicurato durante il viaggio; la denuncia deve essere fatta, on-line o per iscritto, entro 3 giorni da quando ne hanno avuto la possibilità. In caso di sinistro, il Contraente o l’Assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto alla Società entro 3 giorni da quando ne hanno avuto la possibilità. La denuncia del sinistro sottoscritta dall’Assicurato o, in caso di impedimento per le conseguenze riportate, dai suoi aventi diritto, deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento. La denuncia può avvenire attraverso una delle seguenti modalità: • collegandosi al portale sinistri all’indirizzo: xxx.xxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx; • in alternativa via mail all’indirizzo xxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxxxxx.xx allegando i documenti in formato PDF; • in alternativa in originale con raccomandata AR indirizzata a: IMA Italia Assistance S.p.A., Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxx 20, 20099, SESTO SAN XXXXXXXX (MI); • in alternativa telefonando al numero dedicato alla gestione delle richieste di rimborso Tel. +00 00 00000000, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 17:00. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L’Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari designati o gli eredi legittimi e/o testamentari, deve consentire alla Società le indagini, le valutazioni e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società. L’Assicurato è altresì tenuto a sottoporsi, in Italia, agli accertamenti, visite e controlli medici disposti dalla Società e a fornire tutta la documentazione sanitaria in originale, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici e gli Istituti di cura. L’inadempimento degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo.
INFORTUNI IN VIAGGIO COMPRESO VOLO. (Imaway studenti Top) L’assicurazione è prestata per i capitali assicurati indicati nel Certificato di Assicurazione. Sono considerati “infortuni” anche: a) gli infortuni derivanti da uso e guida di tutti i veicoli a motore e natanti; b) l’asfissia non di origine morbosa; c) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; d) l’annegamento; e) la folgorazione; f) l’assideramento o il congelamento; g) i colpi di sole, di calore o di freddo; h) le infezioni e gli avvelenamenti conseguenti a lesioni, morsi di animali e punture di insetti; i) gli infortuni subiti in stato di malore, di incoscienza o conseguenti a colpi di sonno; j) gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche grave; k) le lesioni determinate da sforzo, con esclusione delle ernie di ogni natura degli strappi muscolari, della rottura sottocutanea di tendini; l) gli infortuni derivanti da tumulti popolari o da atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva. Massimale per persona e per periodo assicurativo fino a: € 25.000,00. Sono compresi gli infortuni derivanti da guerra, insurrezione, occupazione e invasione militare, che l’Assicurato subisca fuori del territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, per un massimo di 14 giorni dall’insorgere di tali eventi, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di tali eventi mentre si trovi nello Stato estero. Masimale per eventi naturali: € 2.000.000,00 Massimale per sinistro collettivo: € 2.500.000,00 Che cosa NON è assicurato? Rischi esclusi A precisazione di quanto indicato nel DIP, quando non diversamente ed espressamente previsto nelle singole Garanzie/Prestazioni la Società non è obbligata per tutti i sinistri provocati o dipendenti da: a) dolo, colpa grave, incuria dell’Assicurato; b) guerra, anche civile, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi e atti di vandalismo; c) atti di terrorismo. La presente esclusione non è operante per le garanzie Assistenza in Viaggio e Spese Mediche in Viaggio; d) terremoti, alluvioni, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, eruzioni vulcaniche; e) derivanti dalla detenzione di esplosivi, nonché dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in co...
INFORTUNI IN VIAGGIO COMPRESO VOLO. Garanzia operante per tutti i livelli di copertura.
INFORTUNI IN VIAGGIO COMPRESO VOLO. Garanzia operante solo per il livello di copertura Top.
INFORTUNI IN VIAGGIO COMPRESO VOLO. L’assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca in viaggio nello svolgimento di ogni attività che non abbia carattere professionale. Fermo quanto indicato nelle “Esclusioni valide per tutte le garanzie e prestazioni” e ad integrazione di quanto Indicato nelle singole Garanzie, sono escluse dalla garanzia gli infortuni causati: • dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l’Assicurato è privo dell’abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l’Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo; • dalla guida e dall’uso di mezzi di locomozione aerea di qualsiasi tipo, salvo quanto previsto nel successivo articolo “Rischio Volo”; • da ubriachezza, dall’uso di allucinogeni, dall’uso non terapeutico di stupefacenti e psicofarmaci; • da operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non resi necessari da infortunio; • dalla partecipazione dell’Assicurato a delitti da lui commessi o tentati; • da alluvioni, inondazioni, terremoto ed eruzioni vulcaniche; • da guerra e insurrezioni, a condizione che l’Assicurato subisca tali eventi fuori del territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, per un massimo di 14 giorni dall’insorgere di tali eventi, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di tali eventi mentre si trovi nello Stato estero; • da trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.), da sostanze radioattive, batteriologiche e/o chimiche quando usate per fini non pacifici; • dalla pratica delle seguenti attività sportive: sport comportanti l’uso di mezzi di locomozione aerea, compresi quelli definiti dalla legge “apparecchi per il volo da diporto sportivo” ovvero ultraleggeri, deltaplani, paracadute, parapendio e simili, pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, judo, karate, e arti marziali in genere, speleologia, salti dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico in genere (free style), guidoslitta, skeleton, bob, rugby, football americano, immersioni non in apnea, alpinismo con scalata di roccia o accesso a ghiacciai, arrampicata libera (free climbing), sci alpinismo, sci estremo, canoa fluviale, discesa di rapide, hockey su ghiaccio o rotelle, skateboard; • dalla pratica di calcio,...
INFORTUNI IN VIAGGIO COMPRESO VOLO. Condizioni sempre valide.
INFORTUNI IN VIAGGIO COMPRESO VOLO. Garanzia operante se viene opzionato il livello di copertura Top.
INFORTUNI IN VIAGGIO COMPRESO VOLO. Garanzia operante solo per i livelli di copertura Top e Media.
INFORTUNI IN VIAGGIO COMPRESO VOLO. La Società corrisponderà l’indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell’infortunio, che siano indipendenti da menomazioni e da condizioni patologiche preesistenti. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di invalidità previste sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Se l’infortunio ha come conseguenza la morte, la Società corrisponderà la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi legittimi e/o testamentari dell’Assicurato in parti uguali. Se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente ed in conseguenza dell’infortunio subito l’Assicurato muore, la Società corrisponderà ai beneficiari soltanto la differenza tra l’indennizzo per morte, se superiore, e quello già pagato per invalidità permanente. Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da: alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici. L’assicurazione non vale per persone di età superiore a 67 anni al momento di sottoscrizione della Polizza. Nel caso di sinistro che colpisca contemporaneamente più persone assicurate, in conseguenza di un unico evento, l’esborso massimo complessivo a carico della Società non potrà essere superiore a € 2.500.000,00. Se gli indennizzi complessivamente dovuti eccedessero tale importo, la Società procederà alla loro riduzione proporzionale. Per quanto concerne l’applicazione della franchigia, la liquidazione dell’indennità dovuta per invalidità permanente verrà determinata applicando una franchigia di 5 punti percentuali. Pertanto la Società non liquida alcuna indennità se l’invalidità permanente è di grado non superiore a 5 punti percentuali. Se invece l’invalidità permanente è di grado superiore a 5 punti percentuali, la Società liquida l’indennità solo per la parte eccedente. Limite in caso di xxxxxx: a) Morte Se l’infortunio ha come conseguenza la morte e la stessa si verifica, anche successivamente alla scadenza della polizza, entro 2 anni dal giorno dell’infortunio, la Società corrisponde la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’Assicurato in parti uguali. L’indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per
INFORTUNI IN VIAGGIO COMPRESO VOLO. La Società indennizza, nei limiti delle somme assicurate indicate nella relativa Condizione Particolare di Assicurazione, gli infortuni che l’Assicurato subisca in viaggio nello svolgimento di ogni attività che non abbia carattere professionale. Si rinvia agli articoli seguenti per gli aspetti di dettaglio: Sezione L - Infortuni in viaggio compreso volo - art. L1. Avvertenza: Le garanzie e massimali prescelti sono validi solo se sono stati richiamati sul Certificato di Assicurazione e sono stati corrisposti i relativi premi. Le coperture assicurative sono soggette a esclusioni limitazioni e sospensioni della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Si rinvia per gli aspetti di dettaglio agli articoli: 1.2 “Inizio e termine delle garanzie/prestazioni”, 1.5 “Periodo di assicurazione e operatività della Polizza”, 1.6 “Pagamento del premio”,