MALATTIE ED INFORTUNI Clausole campione

MALATTIE ED INFORTUNI. Nel caso di interruzione del servizio per infortunio o malattia il guardiano avrà diritto allo stesso trattamento previsto dagli art. 28, 29, 30 e 31 del vigente C.P.L. degli operai agricoli a tempo indeterminato. Nel caso di infortunio sul lavoro il guardiano ha diritto alla conservazione dei posto fino a guarigione clinica comprovato dal certificato medico definitivo riconosciuto dall'INAIL. Nel caso di malattia il guardiano avrà diritto alla conservazione del posto fino alla durato di 10 mesi. Trascorso il periodo di 10 mesi e perdurando l'infermità, è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro, dietro corresponsione dei TFR, della 13ma e 14ma mensilità, nonché delle indennità sostitutive e delle ferie maturate fino alla data della risoluzione dei rapporto di lavoro. Le interruzioni suddette non si sommano quando si verifichino alla distanza di 12 mesi dalla fine della interruzione precedente. Durante il periodo per il quale viene conservato il posto, il guardiano continuerà ad usufruire della casa ed annessi che gli siano stati dati in uso. Valgono le medesime opportunità degli operai agricoli e florovivaisti previste nell’allegato 3 del Cpl. Al guardiano che viene licenziato per avere superato il 10° mese di malattia, verrà erogato un contributo straordinario da parte del FIMIAV pari a 2 mensilità.
MALATTIE ED INFORTUNI. Agli effetti di quanto previsto dal presente articolo, si intende per malattia una alterazione dello stato di salute che comporti incapacità alla prestazione lavorativa. E' altresì assimilato alla malattia lo stato di incapacità lavorativa derivante da eventi di fecondazione assistita. Non rientrano nel concetto di malattia gli infortuni sul lavoro, per i quali già sussiste l'obbligo della copertura assicurativa in favore del lavoratore, né i periodi di assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio. L'assenza per malattia, salvo i casi di giustificato impedimento, deve essere comunicata entro le 5 (cinque) ore antecedenti l'inizio del proprio turno di lavoro. Inoltre, il lavoratore dipendente deve trasmettere all'Azienda, nei termini dell'attuale normativa e comunque non oltre 1 (uno) giorno dall'inizio della malattia, il relativo certificato medico o il numero di protocollo rilasciato dal medico curante. In caso di ricovero ospedaliero, il lavoratore dovrà trasmettere, nell'osservanza dei tempi sopra esposti, il certificato di ricovero e, al termine della degenza, quello di dimissione. Il datore di lavoro ha la facoltà di far controllare la malattia del lavoratore, appena ne abbia avuta comunicazione, da medici di enti pubblici. Il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, a trovarsi nel domicilio noto al datore di lavoro, disponibile per il controllo, in ciascun giorno anche domenicale o festivo, a cura delle strutture abilitate. In assenza di ciascuna delle due comunicazioni che precedono, salvo il caso di comprovato Impedimento, l’assenza sarà considerata ingiustificata. Il lavoratore dipendente deve dare immediata notizia all’Azienda di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità. Quando il lavoratore dipendente abbia trascurato di ottemperare all’obbligo suddetto ed il Datore di lavoro, non essendo venuta altrimenti a conoscenza dell’accaduto, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’INAIL ed all'autorità giudiziaria, lo stesso resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo. In mancanza di tali comunicazioni, salvo giuste ragioni d'impedimento, le assenze scaturite da infortunio sono considerate ingiustificate, ferme restando le sanzioni contrattuali o le conseguenze previste dalla legge per il ritardo o la mancata comunicazione. In caso d'assenza per malattia o infortunio è assicurato il trattamento di cui all’Art 68.
MALATTIE ED INFORTUNI. Si chiede l’integrazione della malattia al 100%.
MALATTIE ED INFORTUNI. Certificazioni S.S.N. 65 Art. 131 Norme sulla malattia e l'infortunio extraprofessionale 65 Art. 132 Obblighi del lavoratore 65 Art. 133 Periodo di comporto 65 Art. 134 Trattamento economico di malattia 66 Art. 135 Infortunio professionale 66
MALATTIE ED INFORTUNI. L'Azienda si impegna dalla firma del presente accordo ad integrare al 100% l'indennità di malattia per il periodo compreso tra il 4° ed il 21° giorno; trascorsi 12 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo si procederà di concerto tra le parti ad una verifica dell'effettivo andamento del tasso di malattia al fine di accertare e correggere l'eventuale patologico utilizzo.
MALATTIE ED INFORTUNI. (Certificazioni SSN) Nell'ambito della normativa del Servizio sanitario nazionale, il datore di lavoro ha l'obbligo di rilasciare ai propri dipendenti a loro richiesta, all'atto dell'assunzione, la certificazione eventualmente prescritta dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento ai fini dell'iscrizione del lavoratore stesso al Servizio sanitario nazionale.
MALATTIE ED INFORTUNI. (art. 19)
MALATTIE ED INFORTUNI. Art. 101 Malattia
MALATTIE ED INFORTUNI in caso di malattia o infortunio sul lavoro, è garantita ai lavoratori la conservazione del posto di lavoro per il tempo stabilito nei contratti collettivi. I primi tre giorni di malattia vengono pagati dall’azienda stessa. A partire dal quarto giorno intervengono le indennità retributive erogate dall’ INPS, in caso di malattia, e dall’ INAIL, in caso di infortunio.
MALATTIE ED INFORTUNI. Ai lavoratori sono riconosciuti i trattamenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia di malattia, infortunio e malattia professionale. Durante la malattia o nel periodo post-infortunio il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare trascorso il quale, perdurando lo stato di infermità, il datore di lavoro potrà procedere al licenziamento per superamento del periodo di comporto con corresponsione della indennità sostitutiva del preavviso e del TFR. I periodi suddetti sono considerati utili ai fini del computo delle indennità di preavviso, del congedo ordinario per ferie e del trattamento di fine rapporto. In ogni caso è esclusa la protrazione virtuale del comporto in forza di un residuo ferie maturate e non godute. La malattia intervenuta durante la fruizione del congedo ordinario per ferie lo sospende a condizione del tempestivo invio di idonea certificazione medica. Durante il periodo di malattia il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga: • ad una indennità a carico dell'INPS e anticipata dal datore di lavoro pari al 50% della retribuzione giornaliera per i giorni di malattia dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione stessa per i giorni di malattia dal ventunesimo in poi; • ad una integrazione dell'indennità a carico del datore di lavoro in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro: • 100% (cento per cento) per primi tre giorni (periodo di carenza); • 100% (cento per cento) per i giorni dal quarto al ventesimo; • 100% (cento per cento) per i giorni dal ventunesimo in poi. Per retribuzione giornaliera si intende la quota giornaliera della retribuzione di fatto. Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se l'INPS non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità di cui alla precedente lettera a). Se l'indennità stessa è corrisposta dall'INPS in misura ridotta, il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall'Istituto. In caso di infortunio il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore un'intera quota giornaliera della retribuzione di fatto per la giornata in cui avviene l'infortunio. A decorrere dal primo giorno successivo a quello dell'infortunio, verrà corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore, assente ...