MALATTIE ED INFORTUNI Clausole campione

MALATTIE ED INFORTUNI. Agli effetti di quanto previsto dal presente articolo, si intende per malattia una alterazione dello stato di salute che comporti incapacità alla prestazione lavorativa. E' altresì assimilato alla malattia lo stato di incapacità lavorativa derivante da eventi di fecondazione assistita. Non rientrano nel concetto di malattia gli infortuni sul lavoro, per i quali già sussiste l'obbligo della copertura assicurativa in favore del lavoratore, né i periodi di assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio. L'assenza per malattia, salvo i casi di giustificato impedimento, deve essere comunicata entro le 5 (cinque) ore antecedenti l'inizio del proprio turno di lavoro. Inoltre, il lavoratore dipendente deve trasmettere all'Azienda, nei termini dell'attuale normativa e comunque non oltre 1 (uno) giorno dall'inizio della malattia, il relativo certificato medico o il numero di protocollo rilasciato dal medico curante. In caso di ricovero ospedaliero, il lavoratore dovrà trasmettere, nell'osservanza dei tempi sopra esposti, il certificato di ricovero e, al termine della degenza, quello di dimissione. Il datore di lavoro ha la facoltà di far controllare la malattia del lavoratore, appena ne abbia avuta comunicazione, da medici di enti pubblici. Il lavoratore assente per malattia è tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, a trovarsi nel domicilio noto al datore di lavoro, disponibile per il controllo, in ciascun giorno anche domenicale o festivo, a cura delle strutture abilitate. In assenza di ciascuna delle due comunicazioni che precedono, salvo il caso di comprovato Impedimento, l’assenza sarà considerata ingiustificata. Il lavoratore dipendente deve dare immediata notizia all’Azienda di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità. Quando il lavoratore dipendente abbia trascurato di ottemperare all’obbligo suddetto ed il Datore di lavoro, non essendo venuta altrimenti a conoscenza dell’accaduto, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all’INAIL ed all'autorità giudiziaria, lo stesso resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo. In mancanza di tali comunicazioni, salvo giuste ragioni d'impedimento, le assenze scaturite da infortunio sono considerate ingiustificate, ferme restando le sanzioni contrattuali o le conseguenze previste dalla legge per il ritardo o la mancata comunicazione. In caso d'assenza per malattia o infortunio è assicurato il trattamento di cui all’Art 68.
MALATTIE ED INFORTUNI. A causa delle particolari condizioni ambientali create dalla lavorazione del tabacco, la normativa contenuta negli art.47, 48 e 49 del CCNL alimentaristi va adeguatamente rafforzata soprattutto per quanto attiene ai dispositivi di prevenzione. Va salvaguardata la normativa di miglior favore con specifico riferimento alla maggiorazione dell’anzianità pensionistica prevista dalla legge 1092/73 art. 25 e l’indennità di insalubrità prevista dalla legge 338 del 3/4/1981.
MALATTIE ED INFORTUNI in caso di malattia o infortunio sul lavoro, è garantita ai lavoratori la conservazione del posto di lavoro per il tempo stabilito nei contratti collettivi. I primi tre giorni di malattia vengono pagati dall’azienda stessa. A partire dal quarto giorno intervengono le indennità retributive erogate dall’ INPS, in caso di malattia, e dall’ INAIL, in caso di infortunio.
MALATTIE ED INFORTUNI. Art. 125 - Norme sulla malattia e l'infortunio extraprofessionale Art. 126 - Obblighi del lavoratore
MALATTIE ED INFORTUNI. Nel caso di interruzione del servizio per infortunio o malattia il guardiano avrà diritto allo stesso trattamento previsto dagli art. 28, 29, 30 e 31 del vigente C.P.L. degli operai agricoli a tempo indeterminato. Nel caso di infortunio sul lavoro il guardiano ha diritto alla conservazione dei posto fino a guarigione clinica comprovato dal certificato medico definitivo riconosciuto dall'INAIL. Nel caso di malattia il guardiano avrà diritto alla conservazione del posto fino alla durato di 10 mesi. Trascorso il periodo di 10 mesi e perdurando l'infermità, è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro, dietro corresponsione dei TFR, della 13ma e 14ma mensilità, nonché delle indennità sostitutive e delle ferie maturate fino alla data della risoluzione dei rapporto di lavoro. Le interruzioni suddette non si sommano quando si verifichino alla distanza di 12 mesi dalla fine della interruzione precedente. Durante il periodo per il quale viene conservato il posto, il guardiano continuerà ad usufruire della casa ed annessi che gli siano stati dati in uso. Valgono le medesime opportunità degli operai agricoli e florovivaisti previste nell’allegato 3 del Cpl. Al guardiano che viene licenziato per avere superato il 10° mese di malattia, verrà erogato un contributo straordinario da parte del FIMIAV pari a 2 mensilità.
MALATTIE ED INFORTUNI. L'assenza per malattia o per infortunio deve essere comunicata al datore di lavoro. L'assenza dovrà essere documentata a mezzo di certificati medici che il lavoratore dovrà far pervenire nei termini e con le modalità prevista dalla normativa vigente. Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la malattia o l'infortunio del lavoratore in base alle vigenti norme di legge.
MALATTIE ED INFORTUNI. Le vigenti norme contenute nel CCNL in materia di malattia ed infortuni sono emendate nei seguenti termini migliorativi:
MALATTIE ED INFORTUNI. L'Azienda si impegna dalla firma del presente accordo ad integrare al 100% l'indennità di malattia per il periodo compreso tra il 4° ed il 21° giorno; trascorsi 12 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo si procederà di concerto tra le parti ad una verifica dell'effettivo andamento del tasso di malattia al fine di accertare e correggere l'eventuale patologico utilizzo.
MALATTIE ED INFORTUNI. Si chiede l’integrazione della malattia al 100%.
MALATTIE ED INFORTUNI. (art. 19)