Inquadramento e retribuzione Clausole campione

Inquadramento e retribuzione. L’inquadramento e il relativo trattamento economico del lavoratore assunto con contratto di apprendistato è così determinato: - nel primo periodo: due livelli sotto quello di destinazione finale; - nel secondo periodo: un livello sotto quello di destinazione finale; - nel terzo periodo: al livello di destinazione finale.
Inquadramento e retribuzione. L’inquadramento e il relativo trattamento economico del lavoratore assunto con contratto di apprendistato è così determinato: − nel primo periodo: due livelli sotto quello di destinazione finale; − nel secondo periodo: un livello sotto quello di destinazione finale; − nel terzo periodo: al livello di destinazione finale. Considerata la natura continuativa del rapporto di lavoro agli apprendisti appartenenti alle categorie degli operai agricoli sono corrisposti gli istituti contrattuali delle mensilità aggiuntive, delle festività, del TFR e delle ferie con le stesse modalità previste per gli operai a tempo indeterminato.
Inquadramento e retribuzione. L’inquadramento e il relativo trattamento economico del lavoratore as- sunto con contratto di apprendistato sono così determinati: • nel primo periodo: due livelli sotto quello di destinazione finale; • nel secondo periodo: un livello sotto quello di destinazione finale; • nel terzo periodo: al livello di destinazione finale Considerata la natura continuativa del rapporto di lavoro agli apprendisti sono corrisposti gli istituti contrattuali delle mensilità aggiuntive, delle fe- stività, del TFR e delle ferie con le stesse modalità previste per i lavoratori a tempo indeterminato. I Contratti territoriali di lavoro, in alternativa a quanto previsto nei commi precedenti, possono stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura per- centuale e in modo graduale all’anzianità di servizio. Misura che comunque non potrà essere inferiore nel primo periodo al 70% del salario di qualifica di destinazione. È in ogni caso vietato retribuire l’apprendista secondo tariffe di cottimo.
Inquadramento e retribuzione. Il livello di inquadramento di ingresso del lavoratore sarà inferiore di due livelli rispetto a quello di destinazione. La retribuzione sarà corrispondente a quella minima contrattuale prevista per il livello iniziale di inquadramento nel primo periodo. Nel secondo periodo, l’inquadramento sarà inferiore di un livello rispetto a quello di destinazione e la retribuzione sarà corrispondente a quella minima contrattuale prevista per tale livello. Nel terzo periodo, fermo restando l’inquadramento come disciplinato al precedente com- ma, la retribuzione sarà corrispondente a quella prevista per il livello di destinazione. La durata dei singoli periodi è quella prevista dalla tabella di seguito riportata fatte salve diverse intese fra le Parti contraenti. La retribuzione oraria viene determinata sulla base del divisore 173. Xxxxxx complessiva mesi Primo periodo mesi Secondo periodo mesi Terzo periodo mesi 36 12 12 12 30 10 10 10 24 8 8 8 La durata del contratto di apprendistato è determinata nelle seguenti misure massime in relazioni alle qualifiche da conseguire: - 36 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in 5ª e 6ª categoria; - 30 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in 4ª e 9ª categoria; - 24 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in 3ª, 7ª e 8ª categoria.
Inquadramento e retribuzione. Il livello di inquadramento di ingresso del lavoratore sarà inferiore di due livelli rispetto a quello di destinazione. La retribuzione sarà corrispondente a quella minima contrattuale prevista per il livello iniziale di inquadramento nel primo periodo. Nel secondo periodo, l’inquadramento sarà inferiore di un livello rispetto a quello di destinazione e la retribuzione sarà corrispondente a quella minima contrattuale prevista per tale livello. Nel terzo periodo, fermo restando l’inquadramento come disciplinato al precedente comma, la retribuzione sarà corrispondente a quella prevista per il livello di destinazione. La durata dei singoli periodi è quella prevista dalla tabella di seguito riportata. La retribuzione oraria viene determinata sulla base del divisore 173.
Inquadramento e retribuzione. Il livello di inquadramento di ingresso del lavoratore sarà inferiore di 2 livelli rispetto a quello di destinazione. La retribuzione sarà corrispondente a quella minima contrattuale prevista per il livello iniziale di inquadramento nel primo periodo. Nel secondo periodo, l’inquadramento sarà inferiore di un livello rispetto a quello di destinazione e la retribuzione sarà corrispondente a quella minima contrattuale prevista per tale livello. Nel terzo periodo, fermo restando l’inquadramento come disciplinato al precedente comma, la retribuzione sarà corrispondente a quella prevista per il livello di destinazione. La durata dei singoli periodi è quella prevista dalla tabella di seguito riportata fatte salve diverse intese dalle Parti contraenti. La retribuzione oraria viene determinata sulla base del divisore 173. Xxxxxx complessiva mesi Primo periodo mesi Secondo periodo mesi Terzo periodo mesi 36 12 12 12 30 10 10 10 24 8 8 8 L’azienda corrisponderà all’apprendista, in occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilità ragguagliata a 173 ore della retribuzione globale di fatto. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, l’apprendista ha diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della gratifica natalizia quanti sono i mesi di servizio prestato presso l’azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata a questi effetti come mese intero.
Inquadramento e retribuzione. Il livello d'inquadramento funzionale ed economico iniziale è lo stesso di quello finale. La durata del periodo di prova è stabilita in 1 mese, purché la verifica non riguardi la capacità professionale del giovane.
Inquadramento e retribuzione. L'apprendista verrà inquadrato nel livello previsto per la qualifica da conseguire. Il trattamento economico durante l'apprendistato è determinato dalle seguenti percentuali rapportate all'ERN del livello di inquadramento: - primi 12 mesi: 60%; - successivi 12 mesi: 70%: - successivi 12 mesi: 80%; - eventuali successivi 12 mesi: 90%. Tali percentuali potranno essere modificate con specifico accordo tra azienda e R.S.U. assistita dalle associazioni sindacali stipulanti il contratto nazionale. La retribuzione dell'apprendista non potrà superare - per effetto delle minori trattenute contributive - la retribuzione netta del lavoratore non apprendista di analogo livello e anzianità aziendale. I lavoratori assunti con contratto di apprendistato non sono computabili ai fini degli istituti contrattuali e di legge. In caso di risoluzione del rapporto nel periodo di apprendistato sono applicabili il periodo di preavviso e la relativa indennità sostitutiva di cui all'art. 94, parte operai e all'art. 112, parte impiegati del presente c.c.n.l. Per quanto riguarda le percentuali di mantenimento in servizio degli apprendisti si fa riferimento alle norme di legge. Nota a verbale Nelle regioni o province autonome ove, alla data della firma del presente accordo, siano presenti accordi firmati dalle parti sociali a livello territoriale che disciplinano l'apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, le aziende potranno scegliere quale regolamentazione applicare fermo restando che i rapporti in essere non potranno cambiare disciplina.
Inquadramento e retribuzione. Il livello di inquadramento di ingresso del lavoratore sarà inferiore di due livelli rispetto a quello di destinazione. La retribuzione sarà corrispondente a quella minima contrattuale prevista per il livello iniziale di inquadramento nel primo periodo. Nel secondo periodo, l'inquadramento sarà inferiore di un livello rispetto a quello di destinazione e la retribuzione sarà corrispondente a quella minima contrattuale prevista per tale livello. Nel terzo periodo, fermo restando l'inquadramento come disciplinato al precedente comma, la retribuzione sarà corrispondente a quella prevista per il livello di destinazione. La durata dei singoli periodi è quella prevista dalla tabella di seguito riportata fatte salve diverse intese fra le Parti contraenti. La retribuzione oraria viene determinata sulla base del divisore 173. Xxxxxx complessiva mesi Primo periodo mesi Secondo periodo mesi Terzo periodo mesi 36 12 12 12 30 10 10 10 24 8 8 8 La durata del contratto di apprendistato è determinata nelle seguenti misure massime in relazioni alle qualifiche da conseguire: - 36 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in 5° e 6° categoria - 30 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in 4° e 9° categoria - 24 mesi per i lavoratori con inquadramento finale in 3°, 7° e 8° categoria L'azienda corrisponderà all'apprendista, in occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilità ragguagliata a 173 ore della retribuzione globale di fatto. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, l'apprendista ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della gratifica natalizia quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda. La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata a questi effetti come mese intero.
Inquadramento e retribuzione. 4.1 L’apprendista è inquadrato al livello … del sistema di classificazione del personale del CCNL Turismo. In base a quanto previsto dall’Accordo per l’apprendistato del 17 aprile 2012, art. 16 comma 2, per l’apprendistato di primo livello non è possibile un inquadramento nei livelli A, B, 1°, consentito solo per l’apprendistato di alta formazione e ricerca. Dal momento dell’assunzione l’apprendista è inquadrato già al livello di riferimento per la qualificazione di destinazione, senza meccanismi di sottoinquadramento. 4.2 Ai sensi dell’art. 1 dell’Accordo per l’apprendistato duale dell’1 agosto 2017, la retribuzione dell’apprendista per le ore di lavoro svolte presso il datore di lavoro, eccedenti quelle contenute nel piano di formazione, è stabilita in misura percentuale rispetto a quella corrisposta ai lavoratori qualificati di pari livello secondo le seguenti misure: • I anno: 50% della retribuzione ordinaria; • II anno: 50% della retribuzione ordinaria; • III anno: 65% della retribuzione ordinaria; • IV anno (eventuale): 70% della retribuzione ordinaria.