Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all’Offerta Clausole campione

Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all’Offerta. Si segnala che Chopin Holdings S.à r.l. in quanto Azionista Venditore ha un interesse proprio nell’Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione. Si segnala altresì che Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx, membro del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente e Alto Dirigente del Gruppo Cerved detiene una partecipazione del 2,9% in Chopin Holdings S.à r.l.. Si segnala che Banca IMI S.p.A., società appartenente al gruppo bancario Intesa Sanpaolo, che ricopre il ruolo di Joint Global Coordinator nell’ambito dell’Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione, Joint Bookrunner nell’ambito del Collocamento Istituzionale, Joint Lead Manager nell’ambito dell’Offerta Pubblica nonché di Sponsor dell’Emittente ai fini della quotazione sul MTA, si trova in una situazione di conflitto di interessi in quanto: (a) fa parte del pool di banche finanziatrici che hanno messo a disposizione della controllata Cerved Group S.p.A. la linea di credito rotativa per Euro 75.000.000, ai sensi del Contratto di Finanziamento Revolving, nell’ambito del quale sono state sottoposte a pegno le azioni di Cerved Group S.p.A. a garanzia delle obbligazioni derivanti dal contratto stesso; (b) garantirà, insieme ad altri intermediari, il collocamento delle Azioni oggetto dell’Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione e percepirà commissioni in relazione ai ruoli assunti nell’ambito dell’Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione e (c) ha svolto il ruolo di Joint Bookrunner nell’ambito del collocamento del Prestito Obbligazionario emesso il 29 gennaio 2013 da Cerved Technologies S.p.A.. Infine, si segnala che il gruppo bancario Intesa Sanpaolo: (a) è uno dei principali finanziatori del Gruppo Cerved; (b) è uno dei principali clienti del Gruppo Cerved e (c) ha prestato o potrebbe prestare in futuro servizi di lending, advisory e/o di investment banking in via continuativa a favore dell’Emittente e del suo gruppo di appartenenza e/o dell’Azionista Venditore e del suo gruppo di appartenenza. Si segnala che UniCredit Bank AG, società appartenente al gruppo bancario UniCredit, che ricopre il ruolo di Joint Bookrunner nell’ambito del Collocamento Istituzionale, nonché di Responsabile del Collocamento per l’Offerta Pubblica, si trova in una situazione di conflitto di interessi in quanto: (a) fa parte del pool di banche finanziatrici che hanno messo a disposizione della controllata Cerved Group S.p.A. la linea di credito rotativa per Euro 75.000.000, ai sensi del Contratto di Finanziamento Revolving, nell’am...
Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all’Offerta. Rimini Congressi e Salini Impregilo sono i soggetti giuridici portatori delle Azioni destinate alla vendita nell’ambito dell’Offerta e hanno un proprio interesse all’Offerta, in quanto percepiranno i proventi derivanti dalla vendita delle Azioni nell’ambito dell’Offerta medesima. Si segnala che, sulla base di quanto deliberato dall’assemblea dei soci di Rimini Congressi del 17 ottobre 2018, per tale Azionista Venditore “l’elemento essenziale dell’operazione di quotazione è che Rimini Congressi ricavi dalla vendita di azioni IEG di sua proprietà un importo pari ad euro 18 mln […] al fine di attuare con Unicredit S.p.A. l’estinzione anticipata, da parte di RC, di una parte significativa (non meno di Equita ed Intermonte ricoprono il ruolo di Coordinatori dell’Offerta e Joint Bookrunner nell’ambito del Collocamento Istituzionale; Intermonte, inoltre, riveste il ruolo di Sponsor dell’Emittente ai fini della quotazione delle Azioni sul MTA. Equita ed Intermonte si trovano in una situazione di potenziale conflitto di interessi in quanto:
Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all’Offerta. Si segnala che Appunti e Pentavest, in quanto Azionisti Venditori, hanno un interesse proprio nell’Offerta Globale. Si segnala altresì che alcuni membri del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in cari- ca alla Data della Nota di Sintesi e di quello nominato dall’Assemblea ordinaria del 28 no- vembre 2012 con efficacia a far data dall’avvio delle negoziazioni delle azioni della Società sul MTA, nonché alcuni dei principali dirigenti della Società sono portatori di interessi propri in quanto detengono, direttamente o indirettamente, partecipazioni in Appunti (società che controlla l’Emittente ai sensi dell’art. 93 del TUF e dell’art. 2359 del codice civile). In particolare, il Xxxx. Xxxxxx Xxxxx, il quale alla Data della Nota di Sintesi ricopre la carica di Amministratore Delegato dell’Emittente e di amministratore di Moleskine America e detiene una partecipazione in Appunti pari all’1,957% del capitale sociale della stessa. Il Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, il quale alla Data della Nota di Sintesi ricopre la carica di Amministratore dell’Emittente, detiene una partecipazione in Appunti pari al 12,469% del ca- pitale sociale della stessa. Il Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, il quale alla Data della Nota di Sintesi ricopre la carica di Sales & Marketing Director dell’Emittente e di amministratore di Moleskine Shanghai, detiene una partecipazione in Appunti pari al 2,186% del capitale sociale della stessa. Il Dott. Xxxxxxx Xx Xxxx, il quale alla Data della Nota di Sintesi ricopre la carica di Product Development & Publishing Director dell’Emittente, detiene una partecipazione in Appunti pari all’1,382% del capitale sociale della stessa. La Dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, la quale alla Data della Nota di Sintesi ricopre la cari- ca di Brand Equity & Communication Director dell’Emittente, detiene una partecipazione in Appunti pari all’1,382% del capitale sociale della stessa. Si segnala inoltre che i Dottori Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx xxx Xxxxxx e Xxxxx Xxxxxx, soggetti che ricoprono o svolgono ruoli o funzioni strategicamente rilevanti, risultano beneficiari di un bonus che sarà erogato, a titolo gratuito, in denaro e in azioni nel caso di quotazione delle azioni della Società sul MTA, ovvero – in caso di mancata quotazione delle azioni della Società sul MTA – in denaro, al verificarsi del cambio di controllo della Società o alla sca- denza del 31 dicembre 2018 (il “Piano Bonus”). Si segnala altresì che in data 6 marzo 2008, il Consiglio di Amministrazione di E...
Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all’Offerta. UBI Banca Scpa versa in una situazione di conflitto di interessi poiché: (i) ha svolto il ruolo di advisor dell’Emittente con riferimento all’Offerta in Sottoscrizione e all’Offerta di Scambio; (ii) svolge il ruolo di operatore incaricato dall’Emittente di esporre le proposte in vendita delle Obbligazioni oggetto dell’Offerta in Sottoscrizione sul MOT ai sensi dell’art. 2.4.3, comma 7, del Regolamento di Borsa; e
Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all’Offerta. Il collocamento delle Obbligazioni avverrà per il tramite dei promotori finanziari della Rete Azimut stessa, che sono per la maggior parte azionisti dell’Emittente. Inoltre, si segnala che i Collocatori facenti parte della Rete Azimut hanno nell’operazione in esame un interesse in conflitto in quanto società soggette al controllo diretto dell’Emittente. L'attività dei Collocatori e del Responsabile del Collocamento, in quanto soggetti che agiscono su incarico dell'Emittente e percepiscono commissioni in relazione al servizio di collocamento e di coordinamento dello stesso, implica in generale l'esistenza di un potenziale conflitto di interessi.
Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all’Offerta. Alla Data del Prospetto, per quanto a conoscenza dell’Emittente, nessun membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale o degli Principali Dirigenti è portatore di interessi in conflitto con gli obblighi derivanti dalla carica o dalla qualifica ricoperta all’interno dell’Emittente o del Gruppo. Alcune istituzioni finanziarie partecipanti al Consorzio di Garanzia per il buon esito dell’Offerta e/o le società appartenenti ai rispettivi gruppi: (i) vantano rapporti creditizi con società del Gruppo e/o Azionisti di Cattolica (al riguardo, in particolare, si segnala che Mediobanca ha in essere con Cattolica una linea di credito per un ammontare complessivo pari a Euro 40 milioni); (ii) prestano o hanno prestato servizi di consulenza, di investment banking e di investimento a favore di Cattolica e/o società facenti parte del Gruppo e/o ad Azionisti di queste ultime a fronte dei quali hanno percepito o percepiscono commissioni e/o (iii) detengono, in conto proprio e/o per conto di propri clienti, partecipazioni nel capitale sociale di Cattolica. Alcuni Garanti potrebbero, pertanto, trovarsi in situazione di potenziale conflitto di interesse.
Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all’Offerta. Salhouse, in qualità di Azionista Venditore, ha un interesse proprio nell’Offerta, in quanto percepirà i proventi derivanti dalla vendita delle Azioni nell’ambito dell’Offerta medesima.
Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all’Offerta. Alla Data del Prospetto Informativo (i) il membro del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, Xxxx Xxxxxxxx, detiene indirettamente una partecipazione azionaria nell’Emittente (per maggiori informazioni si veda Sezione Prima, Capitolo 12, Paragrafo 12.1 del Prospetto Informativo); il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, Xxxxx Xxxxxxxx, è amministratore unico della controllante Monforte & C. S.r.l.
Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all’Offerta. I soggetti a vario titolo coinvolti nell’emissione e nel collocamento delle Obbligazioni possono avere, rispetto all’operazione, un interesse autonomo in conflitto con quello dell’investitore. Di seguito vengono descritti i conflitti di interesse connessi con l’emissione delle Obbligazioni. L’Emittente, potrebbe operare in qualità di Collocatore e/o come Responsabile del Collocamento delle Obbligazioni; in tal caso, l’Emittente si troverebbe in una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in quanto i titoli collocati sono di propria emissione. Società appartenenti al Gruppo Bancario Cariparma Crédit Agricole, potrebbero operare in qualità di Collocatore e/o Responsabile del Collocamento delle Obbligazioni; in tal caso si potrebbe determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in ragione degli interessi di gruppo di cui i suddetti soggetti sono portatori. Inoltre, tali soggetti potrebbero ricevere un importo dovuto a titolo di commissione di collocamento, secondo quanto indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive. Qualora il ruolo di Agente per il Calcolo delle Obbligazioni, ossia il soggetto incaricato al calcolo degli interessi sia ricoperto dall’Emittente medesimo o da una società facente parte del Gruppo Bancario Cariparma Crédit Agricole, in tal caso potrebbe determinarsi una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori. Ai fini della copertura della propria esposizione con riferimento alle Obbligazioni, l’Emittente può concludere contratti di copertura in relazione alle Obbligazioni. Le banche o società finanziarie con cui l’Emittente può concludere tali contratti di copertura possono far parte del Gruppo Bancario Cariparma Crédit Agricole, o essere selezionati dal Responsabile del Collocamento, ovvero dal Collocatore. Ai sensi degli accordi tra le parti, può essere previsto che il Responsabile del Collocamento, ovvero il Collocatore, debba sostenere i costi eventualmente derivanti dalla cancellazione (totale o parziale) di tali contratti. Pertanto, il Responsabile del Collocamento ovvero il Collocatore si troveranno in una situazione di conflitto di interessi in quanto potrebbero avere interesse a che venga collocato l’intero ammontare massimo del prestito. Le Obbligazioni offerte nell’ambito del Programma potrebbero essere negoziate in strutture di negoziazione gestite direttamente dall’Emittente (sistemi multilaterali di negoziazione (Multilateral Trading ...

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  • GESTIONE Le attività inerenti i servizi oggetto dell’appalto, dovranno essere realizzate dal soggetto aggiudicatario con il proprio personale, che, fermo restando l'obbligo di collaborazione con l'Amministrazione comunale, opererà senza vincoli di subordinazione nei confronti della stessa e risponderà del proprio operato al/alla responsabile del soggetto aggiudicatario. Le strutture educative sono dotate, a cura dell’Amministrazione comunale, di arredi, attrezzature e materiale ludico didattico. L’aggiudicatario potrà integrare a proprio carico gli arredi interni ed esterni ritenuti necessari per la realizzazione del Progetto educativo, in accordo con i/le referenti dell’Amministrazione comunale. I locali, gli arredi e le attrezzature concessi in uso all’aggiudicatario verranno utilizzati da questo esclusivamente per l’espletamento delle attività previste nella gestione dei servizi. All’inizio della gestione verrà eseguita, in contraddittorio, una verifica dello stato di consistenza dei locali, attrezzature, impianti e spazi esterni e verrà redatto specifico verbale sottoscritto dalle parti. Il Comune verificherà a fine servizio la consistenza del patrimonio concesso in uso all’aggiudicatario. L’aggiudicatario sarà ritenuto responsabile della custodia dei xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx. Eventuali danni dovuti ad incuria o negligenza dell'appaltatore o del personale da lui dipendente o da altri con lui aventi causa, saranno addebitati all'appaltatore, previa constatazione e valutazione fra le parti. I locali, gli impianti, le attrezzature e gli spazi esterni dovranno essere accessibili in qualunque momento ai rappresentanti della Direzione Istruzione – Servizio Nidi e Coordinamento Pedagogico - per l’opportuna sorveglianza ed i controlli del caso, nonché al personale dipendente del Comune o ad impresa di sua fiducia per l’esecuzione di interventi di qualsiasi natura richiesti dal Comune. In tal caso il soggetto affidatario dovrà collaborare alla redazione del DUVRI. È a carico dell’Amministrazione comunale la manutenzione straordinaria dei locali, delle attrezzature e degli spazi esterni. È a carico dell’Aggiudicatario la manutenzione ordinaria edile ed impiantistica e degli spazi esterni (verde, attrezzature ludiche e arredi, pavimentazioni e manufatti, impianti).

  • Conciliazione 2. In caso di controversie individuali di lavoro le parti interessate, anziché adire la commissione di conciliazione amministrativa presso le Direzioni provinciali del lavoro, possono scegliere, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 410 e ss. c.p.c., di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale con l’assistenza delle rispettive organizzazioni sindacali secondo le modalità e le procedure sottoindicate.

  • Revisione del prezzo Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio previsti all’Art. 1 - “Variazioni del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto”, ovvero nel caso in cui l’ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere, alla data della richiesta, l’ammontare del premio, al netto delle imposte, pagato dal Contraente o oggetto di regolazione per il medesimo periodo di oltre il 25%, la Società potrà richiedere, ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 50/2016 “Codice degli Appalti”, la revisione del prezzo. A tal fine si precisa che, ai soli fini del calcolo revisionale, nel rapporto sinistri a premi di cui al precedente comma, verrà computato solo il 75% degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri riservati e non ancora pagati. Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione. In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto; qualora sia pattuito un aumento dei premi, il Contraente provvede a corrispondere l’integrazione del premio nei termini di cui all’art. 4 “Pagamento e regolazione del premio e decorrenza della garanzia”.

  • Secondo livello di contrattazione Dall'entrata in vigore del presente contratto, anche tramite Federazioni o Associazioni aderenti e autorizzate dalle OO. SS. firmatarie, può essere attivata la contrattazione collettiva territoriale o aziendale. Le materie oggetto di contrattazione sono quelle previste dal presente CCNL nei successivi articoli; Le Parti, nel confermare la contrattazione di secondo livello quale strumento di vantaggio, che apre opportunità sia per i lavoratori che per le imprese, tenuto conto dei fattori che gravano sulle aziende e sui territori, individuano i seguenti criteri guida per l'esercizio di tale livello di confronto; La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie delegate in tutto o in parte dal presente C.C.N.L. o dalla legge e deve riguardare materie ed istituti che non siano già stati negoziati a livello nazionale, secondo il principio del ne bis in idem; La contrattazione territoriale e la contrattazione aziendale sono alternative e non sovrapponibili fra loro. Laddove la contrattazione aziendale o territoriale istituisca riconoscimenti economici di natura variabile (cosiddetti premi di produttività), questi dovranno avere come obiettivo incrementi di produttività, di redditività, di qualità, efficienza ed innovazione e/o altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività e della produttività, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti dal DM 25 marzo 2016 e della successiva circolare dell'Agenzia delle Entrate del 15 giugno. A tal fine la contrattazione aziendale o territoriale dovrà prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione che possono consistere, ad esempio, nell'aumento della produzione o nel risparmio di fattori produttivi, ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi offerti, anche attraverso la riorganizzazione del lavoro. Il raggiungimento degli obiettivi prefissati dovrà essere verificabile in modo oggettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati nel contratto. Laddove la contrattazione di secondo livello istituisca indennità, emolumenti o premi fissi, tali somme non potranno accedere ai benefici fiscali previsti dalla legge. È possibile definire appositi accordi aziendali che prevedano, a richiesta del lavoratore, la sostituzione in tutto o in parte delle somme erogate a titolo di premio di produttività con servizi di welfare resi dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti in relazione a servizi di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale sanitaria o culto. Le erogazioni di secondo livello devono avere le caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo, previdenziale e fiscale previsto dalle normative di legge in materia vigenti. Le erogazioni economiche di secondo livello sono variabili e non predeterminabili e non concorrono alla determinazione della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto. La relativa contrattazione dovrà svolgersi con l'intervento delle Organizzazioni Sindacali locali aderenti o facenti capo alle Organizzazioni Nazionali stipulanti, e per i datori di lavoro dall'Associazione territoriale a carattere generale aderente alla CIFA. I Contratti Aziendali o Territoriali dovranno essere depositati presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione. La contrattazione aziendale o territoriale è resa efficace e vincolante tra le Parti sottoscrittrici esclusivamente a seguito della verifica di conformità effettuata da apposite commissioni in seno all'Ente Bilaterale EPAR, ad oggetto la conformità dei contenuti dell'accordo alle disposizioni del presente CCNL.

  • Modifica del contratto In presenza di significative variazioni nella riorganizzazione dell’offerta da parte delle strutture a gestione diretta e delle altre strutture pubbliche, le parti si riservano di ricon- trattare la tipologia e il volume delle prestazioni assegnate.

  • Risarcimento danni I danni che, per la normativa in vigore, danno origine alle trattenute per il risarcimento debbono essere contestati formalmente al dipendente non appena il datore di lavoro ne sia a conoscenza. L'importo del risarcimento, in relazione alla entità del danno arrecato, sarà ratealmente trattenuto nella misura massima del 10% (dieci percento) della paga di fatto per ogni periodo di retribuzione. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro il saldo eventuale sarà trattenuto su tutti i compensi ed indennità dovuti al dipendente a qualsiasi titolo.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: