Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all’Offerta Clausole campione

Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all’Offerta. Rimini Congressi e Salini Impregilo sono i soggetti giuridici portatori delle Azioni destinate alla vendita nell’ambito dell’Offerta e hanno un proprio interesse all’Offerta, in quanto percepiranno i proventi derivanti dalla vendita delle Azioni nell’ambito dell’Offerta medesima. Si segnala che, sulla base di quanto deliberato dall’assemblea dei soci di Rimini Congressi del 17 ottobre 2018, per tale Azionista Venditore “l’elemento essenziale dell’operazione di quotazione è che Rimini Congressi ricavi dalla vendita di azioni IEG di sua proprietà un importo pari ad euro 18 mln […] al fine di Equita ed Intermonte ricoprono il ruolo di Coordinatori dell’Offerta e Joint Bookrunner nell’ambito del Collocamento Istituzionale; Intermonte, inoltre, riveste il ruolo di Sponsor dell’Emittente ai fini della quotazione delle Azioni sul MTA e Specialista. Equita ed Intermonte si trovano in una situazione di potenziale conflitto di interessi in quanto: a) garantiranno, insieme ad altri intermediari, il collocamento delle Azioni oggetto dell’Offerta e per tale attività percepiranno delle commissioni; b) nel normale esercizio delle proprie attività, potrebbero prestare in futuro servizi di lending, advisory, investment banking e/o corporate finance in via continuativa a favore dell’Emittente, del Gruppo e/o degli Azionisti Venditori e/o dei rispettivi azionisti e/o delle rispettive partecipate e/o di altre parti direttamente o indirettamente coinvolte nell’Offerta (e/o nelle diverse fasi della negoziazione ed esecuzione della stessa), a fronte dei quali hanno percepito o percepiranno delle commissioni.
Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all’Offerta. Si segnala che Chopin Holdings S.à r.l. in quanto Azionista Venditore ha un interesse proprio nell’Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione. Si segnala altresì che Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx, membro del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente e Alto Dirigente del Gruppo Cerved detiene una partecipazione del 2,9% in Chopin Holdings S.à r.l.. Si segnala che Banca IMI S.p.A., società appartenente al gruppo bancario Intesa Sanpaolo, che ricopre il ruolo di Joint Global Coordinator nell’ambito dell’Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione, Joint Bookrunner nell’ambito del Collocamento Istituzionale, Joint Lead Manager nell’ambito dell’Offerta Pubblica nonché di Sponsor dell’Emittente ai fini della quotazione sul MTA, si trova in una situazione di conflitto di interessi in quanto: (a) fa parte del pool di banche finanziatrici che hanno messo a disposizione della controllata Cerved Group S.p.A. la linea di credito rotativa per Euro 75.000.000, ai sensi del Contratto di Finanziamento Revolving, nell’ambito del quale sono state sottoposte a pegno le azioni di Cerved Group S.p.A. a garanzia delle obbligazioni derivanti dal contratto stesso; (b) garantirà, insieme ad altri intermediari, il collocamento delle Azioni oggetto dell’Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione e percepirà commissioni in relazione ai ruoli assunti nell’ambito dell’Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione e (c) ha svolto il ruolo di Joint Bookrunner nell’ambito del collocamento del Prestito Obbligazionario emesso il 29 gennaio 2013 da Cerved Technologies S.p.A.. Infine, si segnala che il gruppo bancario Intesa Sanpaolo: (a) è uno dei principali finanziatori del Gruppo Cerved; (b) è uno dei principali clienti del Gruppo Cerved e (c) ha prestato o potrebbe prestare in futuro servizi di lending, advisory e/o di investment banking in via continuativa a favore dell’Emittente e del suo gruppo di appartenenza e/o dell’Azionista Venditore e del suo gruppo di appartenenza. Si segnala che UniCredit Bank AG, società appartenente al gruppo bancario UniCredit, che ricopre il ruolo di Joint Bookrunner nell’ambito del Collocamento Istituzionale, nonché di Responsabile del Collocamento per l’Offerta Pubblica, si trova in una situazione di conflitto di interessi in quanto: (a) fa parte del pool di banche finanziatrici che hanno messo a disposizione della controllata Cerved Group S.p.A. la linea di credito rotativa per Euro 75.000.000, ai sensi del Contratto di Finanziamento Revolving, nell’am...
Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all’Offerta. Alla Data della Nota Informativa, l’Assemblea non ha autorizzato, in via generale e preventiva, deroghe al divieto di concorrenza previsto dall’art. 2390 del Codice Civile. Tuttavia, l’Assemblea del 19 dicembre 2017 ha deliberato di autorizzare, ai sensi dell’art. 2390, comma 1, del Codice Civile, le posizioni ricoperte dal xxxx. Xxxxxxxxx (i) di consigliere delegato di Consorzi Agrari d’Italia e (ii) di socio accomandatario della società in accomandita semplice denominata “Società Agricola Tenuta il Cicalino S.a.S. di Xxxxxxxx Xxxxxxxxx e Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx”. Tale ultima società, partecipata dal xxxx. Xxxxxxxxx, ha ceduto in corso d’anno olio alimentare alla controllata Bonifiche Ferraresi, per circa Euro 11 migliaia, utilizzato per le attività di hospitality e eventi organizzati nel Campus aziendale di Bonifiche Ferraresi. Alla Data della Nota Informativa, per quanto a conoscenza dell’Emittente, nessun altro dirigente, membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, si trova in una situazione di potenziale conflitto di interesse nei confronti dell’Emittente, fatto salvo quanto di seguito riportato. Il xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, in quanto (i) amministratore delegato dell’Emittente, (ii) amministratore delegato di Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, (iii) amministratore delegato di SIS, (iv) socio di BF in quanto titolare di n. 668.069 azioni ordinarie, rappresentanti lo 0,6405% del capitale sociale, e (v) amministratore delegato di Consorzi Agrari d’Italia S.c.p.a. (socio dell’Emittente), si trova in una situazione di potenziale conflitto di interessi. Si precisa che l’ing. Xxxxx Xxxxxxx si trova in una situazione di potenziale conflitto d’interesse nei confronti dell’Emittente poiché ricopre, alla Data della Nota Informativa, la carica di amministratore delegato di CDP Equity, socio di BF, e la carica di amministratore di Inalca S.p.A., socio di BF. Inoltre, anche il xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx e il xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx si trovano in una situazione di potenziale conflitto d’interesse nei confronti dell’Emittente, poiché alla Data della Nota Informativa, ricoprono rispettivamente la carica di presidente del collegio sindacale di CDP Equity, socio dell’Emittente, e la carica di presidente del collegio sindacale di Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde, socio dell’Emittente. Si precisa altresì che il xxxx. Xxxxx Xxx Scordamaglia si trova in una situazione di potenziale conflitto d’interesse nei confronti dell’Emittente ricoprendo, alla Data ...
Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all’Offerta. Salhouse, in qualità di Azionista Venditore, ha un interesse proprio nell’Offerta, in quanto percepirà i proventi derivanti dalla vendita delle Azioni nell’ambito dell’Offerta medesima.
Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all’Offerta. UBI Banca Scpa versa in una situazione di conflitto di interessi poiché: (i) ha svolto il ruolo di advisor dell’Emittente con riferimento all’Offerta in Sottoscrizione e all’Offerta di Scambio; (ii) svolge il ruolo di operatore incaricato dall’Emittente di esporre le proposte in vendita delle Obbligazioni oggetto dell’Offerta in Sottoscrizione sul MOT ai sensi dell’art. 2.4.3, comma 7, del Regolamento di Borsa; e
Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all’Offerta. Alla Data del Prospetto, per quanto a conoscenza dell’Emittente, nessun membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale o degli Principali Dirigenti è portatore di interessi in conflitto con gli obblighi derivanti dalla carica o dalla qualifica ricoperta all’interno dell’Emittente o del Gruppo. Alcune istituzioni finanziarie partecipanti al Consorzio di Garanzia per il buon esito dell’Offerta e/o le società appartenenti ai rispettivi gruppi: (i) vantano rapporti creditizi con società del Gruppo e/o Azionisti di Cattolica (al riguardo, in particolare, si segnala che Mediobanca ha in essere con Cattolica una linea di credito per un ammontare complessivo pari a Euro 40 milioni); (ii) prestano o hanno prestato servizi di consulenza, di investment banking e di investimento a favore di Cattolica e/o società facenti parte del Gruppo e/o ad Azionisti di queste ultime a fronte dei quali hanno percepito o percepiscono commissioni e/o (iii) detengono, in conto proprio e/o per conto di propri clienti, partecipazioni nel capitale sociale di Cattolica. Alcuni Garanti potrebbero, pertanto, trovarsi in situazione di potenziale conflitto di interesse.
Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all’Offerta. Il collocamento delle Obbligazioni avverrà per il tramite dei promotori finanziari della Rete Azimut stessa, che sono per la maggior parte azionisti dell’Emittente. Inoltre, si segnala che i Collocatori facenti parte della Rete Azimut hanno nell’operazione in esame un interesse in conflitto in quanto società soggette al controllo diretto dell’Emittente. L'attività dei Collocatori e del Responsabile del Collocamento, in quanto soggetti che agiscono su incarico dell'Emittente e percepiscono commissioni in relazione al servizio di collocamento e di coordinamento dello stesso, implica in generale l'esistenza di un potenziale conflitto di interessi.
Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all’Offerta. Alla Data del Prospetto Informativo (i) il membro del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, Xxxx Xxxxxxxx, detiene indirettamente una partecipazione azionaria nell’Emittente (per maggiori informazioni si veda Sezione Prima, Capitolo 12, Paragrafo 12.1 del Prospetto Informativo); il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, Xxxxx Xxxxxxxx, è amministratore unico della controllante Monforte & C. S.r.l.

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  • SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE Sono ammessi a partecipare alla gara, purché in possesso dei “Requisiti di ordine generale” (artt. 80 D.Lgs. 50/2016)”, e “Requisiti di idoneità professionale e capacità tecnico e professionale (art. 83 D.Lgs. 50/2016)”, gli operatori economici individuati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. Per la disciplina dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di operatori economici si rimanda all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016. Rientrano nella definizione di operatori economici ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 i seguenti soggetti: a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa. d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; h) gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

  • Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento 1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi: a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci: a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate. 4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. 5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

  • INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)

  • Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento per pagamenti a favore dell’appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati. Le prescrizioni suindicate dovranno essere riportate anche nei contratti sottoscritti con subappaltatori e/o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all’intervento. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

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  • OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante: − gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; − le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; − ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

  • Riservatezza e trattamento dei dati personali Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata. Le Parti del presente Accordo garantiscono il rispetto delle disposizioni di cui al Reg. (UE) 2016/679 e Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

  • Diritti degli interessati Ciascun Interessato ha diritto , in ogni momento, di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano, e, nel caso, di avere accesso ai dati e di conoscere quali sono i propri dati personali trattati presso l’Assicuratore, gli estremi identificativi del titolare del trattamento e dei relativi responsabili, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali sono stati e/o possono essere comunicati in qualità di titolari o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati (e in particolare se vi siano destinatari di Paesi non appartenenti all’Unione Europea o organizzazioni internazionali e le garanzie applicate al riguardo), le finalità del trattamento, il periodo di conservazione (o i criteri per determinarlo), l’esistenza del diritto di rettifica, cancellazione, limitazione o opposizione, l’origine dei dati (se non raccolti presso l’Interessato), il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di controllo, informazioni circa eventuali processi decisionali automatizzati. L’Interessato ha inoltre il diritto a fare aggiornare, integrare, rettificare, cancellare, e a chiedere la limitazione od opporsi al trattamento dei propri dati personali, nonché a revocare il consenso prestato. Laddove il trattamento dei dati sia necessario per l’esecuzione di obblighi contrattuali, la revoca del consenso (ove comunque il trattamento avvenga sulla base del consenso) può impedire l’adempimento di obblighi contrattuali nei confronti dell’Interessato. L’Interessato ha inoltre diritto alla portabilità dei propri dati personali, secondo quanto stabilito dal GDPR. Per ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati personali e per l’esercizio dei diritti indicati sopra, l’Interessato può rivolgersi ai titolari del trattamento, CNP Santander Insurance Europe DAC – Rappresentanze Generali per l’Italia, ai seguenti recapiti: Xxxxxxx Xxxxxxx x. 00000, CDP Xxxxxx XXXXX, x.x.x. 00000, Xxxxxx (XX), fax. n. 000 0000000; email:xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx. L’Interessato può altresì rivolgersi al responsabile per la protezione dei dati (o Data Protection Officer), ai seguenti recapiti:Data Protection Officer, CNP Santander Insurance Europe DAC, 0xx Xxxxx, Xxxxx Xxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxx 0, Xxxxxxx; email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxx.xxx.

  • BREVETTI E DIRITTI D’AUTORE L’Impresa sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale promossa nei confronti dell'Amministrazione, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che le macchine o i programmi o i prodotti “software” e il materiale su licenza, di seguito indicati congiuntamente con il termine "prodotti", o il loro uso violino in Italia brevetti per invenzione, modelli industriali o diritti d'autore. In tal caso, l’Impresa pagherà le somme eventuali dovute a titolo di risarcimento danni e le spese giudiziali in seguito a sentenza di condanna esecutiva, purché l'Amministrazione informi immediatamente per iscritto l’Impresa di tali azioni promosse contro di essa, nonché di tutte le relative intimazioni preliminari e l'Amministrazione abbia conferito all’Impresa, riguardo a tali azioni le più esclusive facoltà di controllo della difesa anche in relazione ad eventuali trattative per la composizione della vertenza. Le obbligazioni derivanti all’Impresa dalla presente clausola sono subordinate alla condizione che se i suddetti prodotti divengano, o ad opinione dell’Impresa possano divenire, oggetto di un'azione legale per violazione in Italia di brevetti o diritti d' autore, l'Amministrazione riconosca all’Impresa, a scelta ed a spese di quest’ultima, la facoltà di far ottenere all'Amministrazione il diritto di continuare ad usare i prodotti in questione o di sostituirli o modificarli in modo che non violino più brevetti o diritti d'autore o ancora di ritirarli se nessuna di queste alternative, a giudizio dell’Impresa, fosse ragionevolmente attuabile. In quest’ultima ipotesi, l’Impresa rimborserà all'Amministrazione: o se trattasi di macchine, il loro valore al netto del valore di ammortamento alla data computato secondo la normale prassi dell’Impresa;