La stipula del contratto Clausole campione

La stipula del contratto. Il momento della stipula del contratto é una fase fondamentale per il raggiungimento, da parte dell'azienda, dei benefici insiti nel mondo cloud. In quanto fase fondamentale, perciò, va definità e curata con la dovuta attenzione, visto che da essa dipenderanno molti dei destini legati al rapporto con il provider. Il primo passo che l'organizzazione deve avere in mente di affrontare, é quello di procedere con cura all'analisi di tutti gli elementi che caratterizzeranno il contratto di fornitura di servizi proposto dai diversi cloud provider disponibili sul mercato, arrivando a scegliere quello più in linea con le proprie aspettative e necessità. Nel caso, poi, in cui l'impresa si trovi in una situazione di elevata forza contrattuale, sarà, a quel punto, conveniente che si tuteli contro le future eventuali variazioni del contratto stesso, decise dal provider. Come? Provvedendo all'inserimento di alcune clausole contrattuali: tali clausole dovrebbero specificare che ogni futuro cambiamento dei servizi offerti dal provider non dovrà, in alcun modo, intaccare il livello della performance e della protezione dei dati offerti da quest'ultimo alla data di sottoscrizione del contratto e non dovrà imporre alcun nuovo obbligo nei confronti dell'impresa. (-Xxxxx X. Xxxxxxx, Xxxxxxx R. Xxxxxx, Xxxxxxx X. Xxxxxx,“Cloud computing: a practical framework for managing cloud computing risk”, Intellectual property & technology law journal, 2013-) A dover di cronaca, però, é corretto sottolineare che, nella stragrande maggioranza dei casi, l'impresa che decide di adottare soluzioni cloud, si limiterà a considerare i vari “Terms & Conditions” alla base dei contratti dei vari provider e ad optare per quello più conforme alle sue esigenze. E' parecchio raro, come vedremo qui di seguito, che l'organizzazione abbia un potere tale da poter pretendere ed ottenere un cambiamento esclusivo delle condizioni contrattuali, predeterminate per l'intero bacino di clientela, offerte dai vari fornitori di servizi cloud. Inizieremo, ora, una rassegna dettagliata dei già citati “Terms & Conditions” che l'impresa necessita di analizzare, con estrema attenzione, prima di procedere alla sottoscrizione del contratto con uno degli svariati cloud provider presi in considerazione; nello specifico faremo riferimento ai termini commerciali e legali caratterizzanti la collaborazione provider/cliente [“Terms of Services” (ToS)], agli accordi relativi al livello di performance desiderato nella fornitura del ...
La stipula del contratto. 1. Qual è la differenza tra il contratto di rete e le altre forme di aggregazione tra imprese?
La stipula del contratto. 3.4.1. Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri ovvero tramite piattaforma telematica in caso di acquisto su mercati elettronici.
La stipula del contratto. Il termine dilatorio, o “ stand st ill” non si applica alle RdO; è stato infatti abolito per il MEPA dall'art. 11 comma 1 del DL 7 maggio 2012, n. 52 che ha modificato l’art. 11 comma 10-bis, lettera del Codice dei contratti. Ai fini della stipula del contratto (Vedi Allegato 12), l’Istituzione Scolastica - Stazione appaltante è sempre tenuta a fare le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale esclusivamente nei confronti del soggetto aggiudicatario della singola RDO. Relativamente agli altri soggetti partecipanti alla RDO l’onere di acquisizione delle dichiarazioni rilasciate è in capo alla Commissione di Abilitazione Consip e libera le Stazioni appaltanti dall’acquisizione delle predette dichiarazioni esclusivamente ai fini della partecipazione alla gara. Infatti, per essere abilitate al MEPA le imprese devono rendere le dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del Codice, nonché le dichiarazioni relative al possesso degli ulteriori requisiti di capacità professionale ed economico-finanziaria richiesti dal singolo Bando. Tali dichiarazioni sono rilasciate in fase di Abilitazione e rinnovate ogni 6 mesi, pena la disabilitazione e l’impossibilità a mantenere attivo il proprio catalogo e partecipare alle RdO. In caso di acquisti di forniture fino a ventimila euro, l’articolo 4 del DL13 maggio 2011, n. 70 e convertito con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, stabilisce che “i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p), del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in luogo del documento di regolarità contributiva. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell’articolo 71 del medesimo testo unico di cui al d.P.R. n. 445 del 2000.” Ai fini del perfezionamento del contratto occorre: ¡ generare il documento di stipula prodotto automaticamente dalla piattaforma e contiene i dati della RdO e i dati dell’offerta aggiudicata in via definitiva; ¡ firmare digitalmente il documento ed attribuirgli un numero di protocollo; ¡ inviare a sistema il documento di stipula sottoscritto con firma digitale dal soggetto aggiudicatore.
La stipula del contratto. Dopo l’emanazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, deve essere rispettato anche il cd. periodo di stand still, in osservanza del principio di trasparenza. La clausola standstill è il termine obbligatorio di 35 giorni che deve intercorrere fra l’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 79 e la stipula del contratto; è un arco temporale finalizzato a garantire la tempestività e l'efficacia dell'esercizio del diritto di agire in giudizio da parte dei concorrenti che si ritengano ingiustamente pregiudicati dall'esito della gara: pertanto il suddetto termine necessita di essere sempre obbligatoriamente rispettato. Èpossibile procedere con l’esecuzione anticipata d’urgenza del contratto, anche durante il decorso dei 35 giorni di stand still, solo nei casi espressamente indicati dal comma 9 dell’art. 11 del D.Lgs. 163/ 06. Ne vanno ovviamente giustificati anche i motivi. Una volta decorso il termine di 35 giorni, il contratto deve essere stipulato entro 60 giorni (oppure entro altro termine stabilito nella lettera di invito) da quando è divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva (Vedi Allegato 12). In quanto alla forma, il contratto deve essere stipulato attraverso scrittura privata, che può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone l’ordinazione dei beni e servizi, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito.
La stipula del contratto. Dopo l’emanazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, deve essere rispettato anche il cd. periodo di stand still, in osservanza del principio di trasparenza. La clausola standstill è il termine obbligatorio di 35 giorni che deve intercorrere fra l’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 79 e la stipula del contratto; è un arco temporale finalizzato a garantire la tempestività e l'efficacia dell'esercizio del diritto di agire in giudizio da parte dei concorrenti che si ritengano ingiustamente pregiudicati dall'esito della gara: pertanto il suddetto termine necessita di essere sempre obbligatoriamente rispettato.
La stipula del contratto. Dopo la verifica con esito positivo dei requisiti di carattere generale e speciale in capo all’operatore economico, l’istituzione scolastica può procedere alla stipula del contratto senza rispettare anche il cd. periodo di stand still, ovvero il termine obbligatorio di 35 giorni previsto dal Codice per le ordinarie procedure di evidenza pubblica.

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