Lavoro a tempo parziale. 1. Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con un orario setti- manale ridotto rispetto a quello stabilito dall’art. 23 (Orario di lavoro) del presente contrat- to. 2. Le assunzioni con contratto a tempo parziale sono disciplinate dalle norme del presente articolo ai sensi della normativa vigente e sono effettuate secondo le stesse norme previ- ste per il personale a tempo pieno. 3. Il lavoro a tempo parziale può essere di tipo: a. orizzontale: quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in rela- zione all’orario normale giornaliero di lavoro; b. verticale: quando risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno; c. misto: quando si realizza una combinazione delle sopraindicate modalità, che con- templi la presenza di giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro. 4. L’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale deve avvenire con il consenso dell’azienda e del lavoratore: tale requisito è necessario anche per il passaggio del rap- porto da tempo parziale a quello a tempo pieno e viceversa. 5. Il contratto di lavoro a tempo parziale o la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indi- cati: l’eventuale periodo di prova per i nuovi assunti, le mansioni, l’orario di lavoro che non deve essere inferiore a 16 ore settimanali, la sua distribuzione giornaliera, settimanale, mensile o annua, nonché gli altri elementi previsti dal CCNL per il rapporto a tempo pieno. La prestazione giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell’arco della giornata. 6. Il rapporto a tempo parziale potrà riguardare sia lavoratori già in forza che i nuovi as- sunti. Nel caso di passaggio dal tempo pieno al tempo parziale potranno essere concor- date tra le parti all’atto del passaggio le possibilità e le condizioni per l’eventuale rientro a tempo pieno, ferme restando le mansioni svolte. 7. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può anche essere pattuita per una durata determinata. 8. Nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale l’azienda prenderà in considerazione le eventuali domande di trasformazione di lavoratori già in forza che ne abbiano fatto richie- sta rispetto ad eventuali nuove assunzioni per analoghe mansioni. A tal fine comunicherà al personale in forza la sua intenzione di procedere all’assunzione di personale a tempo parziale. La comunicazione dovrà avvenire mediante affissione nei reparti interessati. L’azienda in tale passaggio valuterà secondo i seguenti criteri di priorità: a. documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazio- ne a tempo pieno; b. documentata necessità di assistere familiari a carico non autosufficienti ovvero, nei casi di genitore unico, anche figli fino a tredici anni, così come previsto dalla legge 104/92; c. motivi di famiglia opportunamente documentati; d. studio, volontariato, opportunamente documentati; e. motivi personali. 9. Il personale a tempo parziale è compensato in base alla retribuzione stabilita per il per- sonale a tempo pieno, riproporzionata in funzione della ridotta durata della prestazione la- vorativa. Pertanto ad ogni lavoratore a tempo parziale viene corrisposta una retribuzione pari alla prestazione mensile che il lavoratore è tenuto ad assicurare. 10. Il rapporto di lavoro del personale a tempo parziale è regolato dalle disposizioni del presente contratto per il personale a tempo pieno, fatte salve le esclusioni e le modifiche specificate negli articoli interessati, ai sensi dei principi di non discriminazione previsti dal- la normativa vigente. Pertanto, le clausole del presente contratto, compatibilmente con le particolari caratteristiche del rapporto, hanno applicazione proporzionale alla durata della prestazione ed alla conseguente misura della retribuzione. 11. Per il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni contrattuali vigenti, di cui alla legge 297/82. 12. Il lavoratore a tempo parziale ha diritto all’indennità di trasferta come per il personale full time. 13. I lavoratori a tempo parziale hanno diritto, in relazione alle mansioni loro attribuite, al vestiario uniforme spettante ai lavoratori a tempo pieno. Tuttavia, il periodo di durata di ciascun capo di vestiario, è riproporzionato in relazione alla lettera di assunzione o alla comunicazione.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Verbale Di Accordo
Lavoro a tempo parziale. 1. Per Il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato dalle normative vigenti (D.lgs. 25 febbraio 2000, n. 61 così come modificato dal D.Lgs 26 febbraio 2001, n.100 e X.X.xx 10 settembre 2003, n. 276) e dalla seguente disciplina:
a) premesso che per “tempo pieno” si intende il rapporto l’orario normale settimanale di lavoro prestato con un orario setti- manale ridotto rispetto a quello stabilito dall’art. 23 (Orario di lavoro) del presente contrat- to.
2. Le assunzioni con fissato dal contratto a tempo parziale sono disciplinate dalle norme del presente articolo ai sensi della normativa vigente e sono effettuate secondo le stesse norme previ- ste per collettivo nazionale o da accordo aziendale ove previsto, il personale a tempo pieno.
3. Il lavoro a tempo parziale può essere di tipo:
a. : ⎯ orizzontale: , quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in rela- zione relazione all’orario normale giornaliero di lavoro;
b. ; ⎯ verticale: , quando risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno;
c. ; ⎯ misto: , quando la prestazione si realizza secondo una combinazione delle sopraindicate modalitàmodalità sopraindicate, che con- templi la presenza di contempli giornate o periodi a tempo pieno o ad orario ridotto alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro.
4. L’instaurazione Tale combinazione sarà oggetto di esame congiunto tra azienda e rappresentanze sindacali aziendali. Ferma restando la durata media settimanale dell’orario di lavoro contrattuale convenuta a livello nazionale o eventualmente aziendale, ai soli fini dell’individuazione della prestazione del rapporto di lavoro a tempo parziale deve avvenire con il consenso dell’azienda di tipo orizzontale, la durata normale del lavoro giornaliero è quella risultante dalla distribuzione giornaliera dell’orario normale contrattuale settimanale. I conseguenti trattamenti economici (nazionali e aziendali) saranno definiti sulla base del lavoratore: tale requisito è necessario anche per il passaggio del rap- porto da tempo parziale a quello a tempo pieno e viceversa.
5criterio di proporzionalità. Il Nella lettera-contratto di lavoro a tempo parziale o dovrà, comunque, essere specificata l’entità e la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indi- cati: l’eventuale periodo di prova per i nuovi assunti, le mansioni, l’orario distribuzione dell’orario di lavoro che non deve essere inferiore a 16 ore settimanali, la sua distribuzione (giornaliera, settimanale, mensile o annua, nonché gli altri elementi previsti dal CCNL per il rapporto a tempo pieno). La prestazione giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell’arco della giornata.
6. Il rapporto Nella lettera-contratto di lavoro a tempo parziale potrà riguardare sia lavoratori già in forza che i nuovi as- suntiorizzontale la distribuzione sarà definita anche con riferimento a turni articolati su una sola delle due fasce orarie prestabilite cosi determinate: prima fascia da inizio servizio fino alle ore 13, con possibilità di estensione fino alle ore 14 per oggettive esigenze aziendali previa informativa alle rappresentanze sindacali aziendali; la seconda dalle ore 14 a fine servizio. Nel caso contratto di passaggio dal tempo pieno al lavoro a tempo parziale potranno essere concor- date orizzontale la prestazione è effettuata in modo continuativo, sia per i servizi urbani che per quelli extraurbani, fatta salva la possibilità a livello aziendale di concordare tra le parti all’atto del passaggio aziendali le possibilità e le condizioni modalità di svolgimento non continuativo per l’eventuale rientro a tempo pienotipologie particolari di servizio. Nei servizi extraurbani la prestazione lavorativa nel part-time orizzontale si intende effettuata in modo continuativo quando la stessa sia resa nell’ambito di un impegno giornaliero cosi determinato: ⎯ per prestazioni inferiori alle 4 ore, ferme restando le mansioni svolte.
7la durata dell’impegno giornaliero si ottiene aggiungendo alla prestazione giornaliera una quota pari al 30% della durata della stessa; ⎯ per prestazioni pari o superiori alle 4 ore, la durata dell’impegno giornaliero, cosi come definito dalle vigenti norme, è di 8 ore. La trasformazione del rapporto Le parti si danno atto che la programmazione su fasce orarie prestabilite non configura una fattispecie di lavoro da tempo pieno clausola flessibile. Per il personale assunto con contratto a tempo parziale può anche essere pattuita per una il periodo di prova è prolungato in rapporto alla minore durata determinata.
8. Nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale l’azienda prenderà in considerazione le eventuali domande dell’orario di trasformazione di lavoratori già in forza che ne abbiano fatto richie- sta lavoro rispetto ad eventuali nuove assunzioni per analoghe mansioni. A tal fine comunicherà al personale in forza la sua intenzione di procedere all’assunzione di personale a tempo parziale. La comunicazione dovrà avvenire mediante affissione nei reparti interessati. L’azienda in tale passaggio valuterà secondo i seguenti criteri di priorità:
a. documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazio- ne lavoro a tempo pieno;
b. documentata necessità di assistere familiari a carico non autosufficienti ovvero, nei casi di genitore unico, anche figli fino a tredici anni, così come previsto dalla legge 104/92;
c. motivi di famiglia opportunamente documentati;
d. studio, volontariato, opportunamente documentati;
e. motivi personali.
9. Il personale a tempo parziale è compensato in base alla retribuzione stabilita per il per- sonale a tempo pieno, riproporzionata in funzione della ridotta durata della prestazione la- vorativa. Pertanto ad ogni lavoratore a tempo parziale viene corrisposta una retribuzione pari alla prestazione mensile che il lavoratore è tenuto ad assicurare.
10. Il rapporto di lavoro del personale a tempo parziale è regolato dalle disposizioni del presente contratto per il personale a tempo pieno, fatte salve le esclusioni e le modifiche specificate negli articoli interessati, ai sensi dei principi di non discriminazione previsti dal- la normativa vigente. Pertanto, le clausole del presente contratto, compatibilmente con le particolari caratteristiche del rapporto, hanno applicazione proporzionale alla durata della prestazione ed alla conseguente misura della retribuzione.
11. Per il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni contrattuali vigenti, di cui alla legge 297/82.
12. Il lavoratore a tempo parziale ha diritto all’indennità di trasferta come per il personale full time.
13. I lavoratori a tempo parziale hanno diritto, in relazione alle mansioni loro attribuite, al vestiario uniforme spettante ai lavoratori a tempo pieno. Tuttavia, il periodo di durata di ciascun capo di vestiario, è riproporzionato in relazione alla lettera di assunzione o alla comunicazione.
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Samples: Ipotesi Di Accordo, Ipotesi Di Accordo
Lavoro a tempo parziale. 1. Per 1 La Società può, nel rispetto delle norme di legge in materia ed in relazione alle esigenze di servizio, utilizzare dipendenti, fermo restando il regime orario di pertinenza sia H35 (LO) che H36 (ST), con rapporto di lavoro a tempo parziale si intende il rapporto e cioè con orario di lavoro prestato con un orario setti- manale ridotto rispetto inferiore a quello stabilito dall’art. 23 (Orario di lavoro) previsto in via normale dal presente contratto, nel limite massimo del presente contrat- to10% dei dipendenti a tempo pieno impiegati per ciascuna categoria professionale, con esclusione del personale quadro.
2. Le assunzioni con contratto 2 L’instaurazione del rapporto a tempo parziale sono disciplinate dalle norme del presente articolo ai sensi deve risultare da atto scritto, nel quale siano indicati la durata della normativa vigente prestazione ridotta e sono effettuate secondo le stesse norme previ- ste per il personale a tempo pienorelative modalità.
3. Il lavoro a tempo parziale può 3 A seguito di accordo scritto tra Società e dipendente, eventualmente anche assistito da un rappresentate sindacale, in caso di esigenze di servizio che determinino modifiche alla programmazione dell’attività degli uffici, potrà essere di tipo:
a. orizzontale: quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in rela- zione all’orario normale giornaliero di lavoro;
b. verticale: quando risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno;
c. misto: quando si realizza una combinazione delle sopraindicate modalità, che con- templi la presenza di giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro.
4. L’instaurazione concordato tra le parti lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale deve avvenire secondo modalità elastiche che consentano la variazione temporale della prestazione lavorativa inizialmente concordata.
4 Per il personale assunto con il consenso dell’azienda e del lavoratore: tale requisito è necessario anche per orario a tempo parziale, il passaggio del rap- porto da tempo parziale a quello a tempo pieno e viceversanon potrà avvenire prima di un anno.
5. 5 Il contratto dipendente in servizio da almeno un anno con rapporto di lavoro a tempo pieno può chiedere alla Società la trasformazione del suo rapporto di lavoro a tempo parziale o la trasformazione del indicando il tipo di part-time e l'orario scelto.
6 Al rapporto da tempo pieno di lavoro a tempo parziale si applicano tutte le disposizioni, in tema di diritti e viceversa deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indi- cati: l’eventuale periodo di prova per i nuovi assuntidoveri, le mansioni, l’orario di lavoro che non deve essere inferiore a 16 ore settimanali, la sua distribuzione giornaliera, settimanale, mensile o annua, nonché gli altri elementi previsti dal CCNL previste per il normale rapporto di lavoro, salvo quanto specificamente di seguito indicato.
a) Il dipendente impiegato in part-time orizzontale ha diritto alla medesima quantità di ferie spettante al personale in analoghe condizioni di anzianità impiegato a tempo pieno. La prestazione giornaliera fino Il dipendente impiegato in part-time verticale matura le ferie ed i permessi rfs in misura percentuale al proprio orario di impiego rispetto a 4 ore non potrà essere frazionata nell’arco della giornata.
6. Il rapporto a tempo parziale potrà riguardare sia lavoratori già in forza che i nuovi as- sunti. Nel caso di passaggio dal tempo pieno al tempo parziale potranno essere concor- date tra le parti all’atto del passaggio le possibilità e le condizioni per l’eventuale rientro a tempo pieno, ferme restando le mansioni svolte.
7. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può anche essere pattuita per una durata determinata.
8. Nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale l’azienda prenderà in considerazione le eventuali domande di trasformazione di lavoratori già in forza che ne abbiano fatto richie- sta rispetto ad eventuali nuove assunzioni per analoghe mansioni. A tal fine comunicherà quanto spettante al personale in forza la sua intenzione analoghe condizioni di procedere all’assunzione di personale a tempo parziale. La comunicazione dovrà avvenire mediante affissione nei reparti interessati. L’azienda in tale passaggio valuterà secondo i seguenti criteri di priorità:
a. documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazio- ne a tempo pieno;
b. documentata necessità di assistere familiari a carico non autosufficienti ovvero, nei casi di genitore unico, anche figli fino a tredici anni, così come previsto dalla legge 104/92;
c. motivi di famiglia opportunamente documentati;
d. studio, volontariato, opportunamente documentati;
e. motivi personali.
9. Il personale a tempo parziale è compensato in base alla retribuzione stabilita per il per- sonale a tempo pieno, riproporzionata in funzione della ridotta durata della prestazione la- vorativa. Pertanto ad ogni lavoratore a tempo parziale viene corrisposta una retribuzione pari alla prestazione mensile che il lavoratore è tenuto ad assicurare.
10. Il rapporto di lavoro del personale a tempo parziale è regolato dalle disposizioni del presente contratto per il personale a tempo pieno, fatte salve le esclusioni e le modifiche specificate negli articoli interessati, ai sensi dei principi di non discriminazione previsti dal- la normativa vigente. Pertanto, le clausole del presente contratto, compatibilmente con le particolari caratteristiche del rapporto, hanno applicazione proporzionale alla durata della prestazione ed alla conseguente misura della retribuzione.
11. Per il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni contrattuali vigenti, di cui alla legge 297/82.
12. Il lavoratore a tempo parziale ha diritto all’indennità di trasferta come per il personale full time.
13. I lavoratori a tempo parziale hanno diritto, in relazione alle mansioni loro attribuite, al vestiario uniforme spettante ai lavoratori anzianità impiegato a tempo pieno. TuttaviaIl dipendente impiegato in part-time misto, il periodo di durata di ciascun capo di vestiario, è riproporzionato matura le ferie ed i permessi rfs pro quota in relazione alle giornate di effettiva prestazione. Resta inteso che dal computo delle ferie sono esclusi i giorni di riposo.
b) Il trattamento economico è dovuto in proporzione alla lettera quantità dell’orario di assunzione o alla comunicazionelavoro prestato con riferimento a tutte le competenze retributive.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Lavoro a tempo parziale. 1. Per lavoro a tempo parziale si intende Le Parti stipulanti convengono sul principio che il rapporto di lavoro prestato con un orario setti- manale ridotto rispetto a quello stabilito dall’art. 23 (Orario di lavoro) del presente contrat- to.
2. Le assunzioni con contratto a tempo parziale sono disciplinate dalle norme del presente articolo ai sensi della normativa vigente e sono effettuate secondo le stesse norme previ- ste per il personale a tempo pieno.
3. Il lavoro a tempo parziale può costituire uno strumento funzionale alla flessibilità ed alla articolazione della prestazione di lavoro, in quanto applicato in rapporto alle esigenze dell’impresa ed all’interesse del lavoratore.
1) Le parti convengono di regolare come di seguito il rapporto di lavoro a tempo parziale a valere per le aziende associate e per i lavoratori ivi operanti. Il lavoratore a tempo parziale beneficia dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile e di un trattamento riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. II rapporto di lavoro ad orario ridotto potrà essere di tipo:
a. tipo orizzontale: , verticale o misto. Il rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale quando la riduzione di orario rispetto ri- spetto al tempo pieno è prevista in rela- zione relazione all’orario normale giornaliero di lavoro;
b. verticale: ; di tipo verticale quando risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pienopieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, ma del mese, o dell’anno; di tipo misto quando, attra- verso una combinazione delle precedenti modalità, sono previste giornate ad orario ridotto limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno;.
c. misto: quando si realizza una combinazione delle sopraindicate modalità, che con- templi la presenza di giornate o periodi 2) Il lavoro a tempo pieno alternati parziale, a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro.
4seguito della richiesta da parte del lavoratore , è esigibile compatibilmente con le esigenze organizzative dell’impresa. L’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale deve avvenire con il consenso dell’azienda e del lavoratore: ; tale requisito è necessario anche per il passaggio del rap- porto da dal rapporto a tempo parziale a quello a tempo tem- po pieno e viceversa.
5; l’azienda dopo aver valutato la richiesta, dovrà dare risposta entro 45 giorni dal ricevimento della stessa. Il contratto □ Possono essere concordate clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione di lavoro e, nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo ver- ticale o la trasformazione misto, anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione, nel rispetto di quanto di seguito previsto. □ In tali casi il consenso del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa lavoratore deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indi- cati: l’eventuale periodo di prova per i nuovi assunti, le mansioni, l’orario di lavoro che non deve essere inferiore a 16 ore settimanali, la sua distribuzione giornaliera, settimanale, mensile o annua, nonché gli altri elementi previsti dal CCNL per il rapporto a tempo pieno. La prestazione giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell’arco della giornata.
6. Il rapporto a tempo parziale potrà riguardare sia lavoratori già in forza che i nuovi as- sunti. Nel caso di passaggio dal tempo pieno al tempo parziale potranno essere concor- date tra le parti all’atto del passaggio le possibilità e le condizioni per l’eventuale rientro a tempo pieno, ferme restando le mansioni svolte.
7. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può anche essere pattuita per una durata determinata.
8. Nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale l’azienda prenderà in considerazione le eventuali domande di trasformazione di lavoratori già in forza che ne abbiano fatto richie- sta rispetto ad eventuali nuove assunzioni per analoghe mansioni. A tal fine comunicherà al personale in forza la sua intenzione di procedere all’assunzione di personale a tempo parziale. La comunicazione dovrà avvenire mediante affissione nei reparti interessati. L’azienda in tale passaggio valuterà secondo i seguenti criteri di priorità:
a. documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazio- ne a tempo pieno;
b. documentata necessità di assistere familiari a carico non autosufficienti ovvero, nei casi di genitore unico, anche figli fino a tredici anni, così come previsto dalla legge 104/92;
c. motivi di famiglia opportunamente documentati;
d. studio, volontariato, opportunamente documentati;
e. motivi personali.
9. Il personale a tempo parziale è compensato in base alla retribuzione stabilita per il per- sonale a tempo pieno, riproporzionata in funzione della ridotta durata della prestazione la- vorativa. Pertanto ad ogni lavoratore a tempo parziale viene corrisposta una retribuzione pari alla prestazione mensile che formalizzato attraverso uno specifico atto scritto; il lavoratore è tenuto ad assicurare.
10. Il rapporto di lavoro del personale a tempo parziale è regolato dalle disposizioni del presente contratto per il personale a tempo pieno, fatte salve le esclusioni e le modifiche specificate negli articoli interessati, ai sensi dei principi di non discriminazione previsti dal- la normativa vigente. Pertanto, le clausole del presente contratto, compatibilmente con le particolari caratteristiche del rapporto, hanno applicazione proporzionale alla durata può farsi assistere da un componente della prestazione ed alla conseguente misura della retribuzione.
11. Per il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni contrattuali vigenti, di cui alla legge 297/82.
12. Il lavoratore a tempo parziale ha diritto all’indennità di trasferta come per il personale full time.
13. I lavoratori a tempo parziale hanno dirittorappresentanza sinda- cale unitaria o, in relazione alle mansioni loro attribuitealternativa, al vestiario uniforme spettante ai lavoratori a tempo pieno. Tuttavialivello territoriale, il periodo di durata di ciascun capo di vestiario, è riproporzionato in relazione alla lettera di assunzione o alla comunicazioneda un rappresentante delle organizzazioni sindacali.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Lavoro a tempo parziale. 1Le Parti considerano il rapporto a tempo parziale un utile strumento per favorire l’occupazione e far fronte a particolari esigenze dei datori di lavoro e dei lavoratori. Per la regolamentazione dei contratti di lavoro a tempo parziale si intende val- gono le disposizioni del Decreto Legislativo 25 Febbraio 2000, n. 61, del D.Lgs. 26 Febbraio 2001, n.100, D.Lgs. 10 Settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni ed integrazioni. Si premette che, a norma dell’articolo 5 del D.Lgs. 25 Febbraio 2000, come modificato dall’articolo 46 del D.Lgs. 10 Settembre 2003, n. 276, il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro prestato con un orario setti- manale ridotto rispetto a quello stabilito dall’art. 23 (Orario di lavoro) del presente contrat- to.
2. Le assunzioni con contratto tempo pieno in tempo parziale, o il proprio rapporto a tempo parziale sono disciplinate dalle norme del presente articolo ai sensi della normativa vigente e sono effettuate secondo le stesse norme previ- ste per il personale in rapporto a tempo pieno.
3, non costituisce giustificato motivo di licenziamento e/o di infrazio- ne disciplinare. Il contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta, e può essere attivato direttamente all’assunzione del lavoratore, che può esse- re disposta anche a tempo determinato ai sensi di tipo:
a. quanto previsto nel presente CCNL, o a seguito di trasformazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno già in essere con il lavoratore, previo accordo con lo stes- so. In entrambi i casi (prima assunzione con contratto a part-time oppu- re trasformazione di rapporto di lavoro già in essere da tempo pieno a tempo parziale) copia del contratto deve essere trasmessa alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio nei termini temporali pre- visti dalla normativa vigente. Nel caso di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale è necessaria inoltre la specifica convalida da parte della Direzione Provinciale del Lavoro e il lavoratore può richiedere anche l’as- sistenza delle RSA/RSU. Nel contratto di lavoro a tempo parziale deve essere inoltre riportata puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della col- locazione temporale dell’orario. Il lavoratore a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzio- ni di personale a tempo pieno da adibire alle stesse mansioni o a man- sioni equivalenti. In caso di assunzione di personale a tempo parziale, il datore di lavo- ro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già occupato, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell’Associazione, ed a prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno. L’orario di lavoro a tempo parziale potrà avere le seguenti articolazio- ni: • orizzontale: quando la , con riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in rela- zione all’orario previsto dall’orario normale giornaliero di lavoro;
b. ; • verticale: quando risulti previsto che l’attività , con attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente limitata- mente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno;
c. misto: quando si realizza una combinazione delle sopraindicate modalità. La prestazione a tempo parziale non può essere superiore alle 32 ore settimanali. Il numero dei rapporti di lavoro a tempo parziale non potrà superare il 20% del personale in forza a tempo pieno, che con- templi la presenza con un minimo di giornate o periodi quattro unità. Il periodo di prova per il rapporto di lavoro a tempo parziale è fissato negli stessi termini previsti per i dipendenti a tempo pieno. Le norme previste dal CCNL per il personale a tempo pieno alternati sono applicate al personale a tempo parziale in misura proporzionale alla minore durata dell’orario di lavoro settimanale, sempreché siano compa- tibili con la speciale natura del rapporto. In particolare:
1) gli elementi costitutivi della retribuzione vanno corrisposti in misura pro- porzionale alla durata della prestazione e il lavoratore a tempo parziale gode di tutti i benefici e dei medesimi diritti di lavoratori a tempo pieno;
2) ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzonta- le spettano gli stessi istituti e diritti dei lavoratori a tempo pieno (con riferimento, ovviamente, alle ore di lavoro giornaliere effettuate). A tali lavoratori spetta lo stesso numero di giorni di ferie dei lavorato- ri a tempo pieno (con riferimento, ovviamente, alle ore di lavoro gior- naliere effettuate). Le ferie spettanti ai lavoratori con rapporto di lavo- ro a tempo parziale di tipo verticale sono riproporzionate alla durata della prestazione di lavoro;
3) l’indennità sostitutiva del preavviso è calcolata con riferimento alla retribuzione percepita in atto al momento della risoluzione del rappor- to di lavoro. Il datore di lavoro, per comprovate esigenze organizzative, può richie- dere ai lavoratori a tempo parziale prestazioni di lavoro supplementare, previo consenso degli stessi, con un limite pari al 10% dell’orario di lavo- ro annuale, arrotondato per eccesso all’unità intera. L’eventuale rifiuto da parte del lavoratore di prestare tale lavoro supplementare non costituisce infrazione disciplinare, né integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. In caso di part-time orizzontale il lavoratore potrà svolgere al massi- mo 2 ore di lavoro supplementare al giorno. In caso di lavoro supplementare la retribuzione oraria xxxx xxxxxxxx- ta di un importo pari al 20% di quella ordinaria, calcolata con le eventua- li maggiorazioni per lavoro festivo o notturno o festivo notturno. L’incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retri- butivi indiretti e differiti è determinata convenzionalmente mediante l’ap- plicazione della predetta maggiorazione del 20% sulla retribuzione dovu- ta per le ore di lavoro supplementare. Le disposizioni relative al lavoro straordinario e supplementare si applicano anche ai lavoratori a part-time assunti a tempo determinato a norma del D.Lgs. 368/2001. Nel caso in cui per situazioni contingenti e di emergenza il datore di lavoro dovesse richiedere prestazioni che vanno oltre il limite delle ore supplementari sopra definite, per queste ore eccedenti è dovuta al lavo- ratore la maggiorazione del 40%. Nelle ipotesi di part-time di tipo verticale è anche consentito lo svolgi- mento di ore di lavoro straordinario in relazione alle giornate o periodi ad orario ridotto o di attività lavorativa nel limite massimo di 2 ore giornaliere, e comunque nel rispet- to del limite massimo previsto dal contratto collettivo di lavoro, ripropor- zionato in base alla ridotta durata della prestazione lavorativa. Tali pre- stazioni lavorative straordinarie saranno retribuite in base alla disciplina contrattuale vigente. Al datore di lavoro è consentita la possibilità di richiedere una diversa collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausola flessibile) che non lavoro.dovrà comunque essere effettuata per un periodo continuativo superiore a mesi tre e purché si verifichino, anche disgiuntamente, le seguenti condizioni:
41) casi di eccezionali esigenze tecnico produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l’assunzione di altri lavoratori;
2) esigenze connesse alla funzionalità del servizio. L’instaurazione Il datore di lavoro ed il lavoratore a tempo parziale possono concor- dare un patto che autorizza il primo a modificare, previo preavviso non inferiore a 10 giorni, il cambiamento della collocazione temporale della prestazione. Il consenso del lavoratore deve essere scritto, può essere anche contestuale all’instaurazione del contratto di lavoro part-time e può essere reso, su richiesta del lavoratore, con l’assistenza di un compo- nente delle RSA/RSU indicato dal lavoratore medesimo. Il rifiuto del lavoratore di sottoscrivere tale patto non integra in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento, né di provvedi- menti disciplinari. Lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale deve avvenire con il consenso dell’azienda e del lavoratore: tale requisito è necessario anche per il passaggio del rap- porto da tempo parziale nella condizio- ne di diversa collocazione temporale rispetto a quello concordato, com- porta in favore del lavoratore il diritto a tempo pieno e viceversa.
5una maggiorazione della retribu- zione oraria globale di fatto nella misura del 45%. Il contratto di lavoro a tempo parziale o la trasformazione del rapporto I lavoratori affetti da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indi- cati: l’eventuale periodo di prova patologie oncologiche, per i nuovi assuntiquali residui una ridotta capacità lavorativa, le mansionianche a causa degli effetti invalidanti di tera- pie salvavita, l’orario di lavoro che non deve essere inferiore a 16 ore settimanaliaccertata da una commissione medica istituita presso l’a- zienda unità sanitaria locale territorialmente competente, la sua distribuzione giornaliera, settimanale, mensile o annua, nonché gli altri elementi previsti dal CCNL per il rapporto a tempo pieno. La prestazione giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell’arco della giornata.
6. Il rapporto a tempo parziale potrà riguardare sia lavoratori già in forza che i nuovi as- sunti. Nel caso di passaggio dal tempo pieno al tempo parziale potranno essere concor- date tra le parti all’atto del passaggio le possibilità e le condizioni per l’eventuale rientro a tempo pieno, ferme restando le mansioni svolte.
7. La hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da a tempo pieno in lavoro a tempo parziale può anche essere pattuita per una durata determinata.
8. Nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale l’azienda prenderà in considerazione le eventuali domande di trasformazione di lavoratori già in forza che ne abbiano fatto richie- sta rispetto ad eventuali nuove assunzioni per analoghe mansioni. A tal fine comunicherà al personale in forza la sua intenzione di procedere all’assunzione di personale a tempo parziale. La comunicazione dovrà avvenire mediante affissione nei reparti interessati. L’azienda in tale passaggio valuterà secondo i seguenti criteri di priorità:
a. documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazio- ne a tempo pieno;
b. documentata necessità di assistere familiari a carico non autosufficienti ovvero, nei casi di genitore unico, anche figli fino a tredici anni, così come previsto dalla legge 104/92;
c. motivi di famiglia opportunamente documentati;
d. studio, volontariato, opportunamente documentati;
e. motivi personali.
9. Il personale a tempo parziale è compensato in base alla retribuzione stabilita per il per- sonale a tempo pieno, riproporzionata in funzione della ridotta durata della prestazione la- vorativa. Pertanto ad ogni lavoratore a tempo parziale viene corrisposta una retribuzione pari alla prestazione mensile che il lavoratore è tenuto ad assicurare.
10verticale od orizzontale. Il rapporto di lavoro del personale a tempo parziale è regolato dalle disposizioni del presente contratto per il personale par- ziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno, fatte salve le esclusioni e le modifiche specificate negli articoli interessati, ai sensi dei principi di non discriminazione previsti dal- la normativa vigente. Pertanto, le clausole pieno a richiesta del presente contratto, compatibilmente con le particolari caratteristiche del rapporto, hanno applicazione proporzionale alla durata della prestazione ed alla conseguente misura della retribuzione.
11. Per il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni contrattuali vigenti, di cui alla legge 297/82.
12lavoratore. Il lavoratore datore di lavoro informerà le RSA/RSU, con cadenza annuale, sul- l’andamento delle assunzioni a tempo parziale ha diritto all’indennità di trasferta come per parziale, la relativa tipologia ed il personale full timericorso al lavoro supplementare.
13. I lavoratori a tempo parziale hanno diritto, in relazione alle mansioni loro attribuite, al vestiario uniforme spettante ai lavoratori a tempo pieno. Tuttavia, il periodo di durata di ciascun capo di vestiario, è riproporzionato in relazione alla lettera di assunzione o alla comunicazione.
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Lavoro a tempo parziale. 1. Per Il rapporto di lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con un orario setti- manale ridotto rispetto a quello stabilito dall’artè regolato dalle normative vigenti (D.Lgs. 23 (Orario di lavoro) del presente contrat- to.
225 febbraio 2000, n. 61 così come modificato dal X.Xxx. Le assunzioni con contratto a tempo parziale sono disciplinate dalle norme del presente articolo ai sensi della normativa vigente 26 febbraio 2001, n. 100 e sono effettuate secondo le stesse norme previ- ste per il personale a tempo pieno.
3dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. Il lavoro a tempo parziale può essere di tipo:
a. : - orizzontale: quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in rela- zione all’orario relazione all'orario normale giornaliero di lavoro;
b. ; - verticale: quando risulti previsto che l’attività l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno;
c. dell'anno; - misto: quando si realizza una combinazione delle sopraindicate modalità, che con- templi contempli la presenza di giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro. Fermo restando la durata media settimanale dell'orario di lavoro, così come disciplinato dall'art. 15 del vigente c.c.n.l.
4, ai soli fini dell'individuazione della prestazione del rapporto a tempo parziale di tipo orizzontale, la durata normale del lavoro giornaliero è quella risultante dalla distribuzione giornaliera dell'orario normale contrattuale settimanale. L’instaurazione L'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale deve avvenire con il consenso dell’azienda dell'azienda e del lavoratore: tale . Tale requisito è necessario anche per il passaggio del rap- porto da dal rapporto a tempo parziale a quello a tempo pieno e viceversa.
5. Il contratto di lavoro a tempo parziale o la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indi- cati: l’eventuale periodo di prova per i nuovi assunti, indicate le mansioni, l’orario l'orario di lavoro che non deve essere inferiore a 16 ore settimanali, e la sua distribuzione giornaliera, settimanale, mensile o annua, nonché sulla base della turnazione stabilita, nonchè gli altri elementi previsti dal CCNL per il rapporto a tempo pieno. La prestazione giornaliera fino media settimanale dei lavoratori a 4 ore tempo parziale non potrà essere frazionata nell’arco inferiore al 50% dell'orario di lavoro contrattuale, ferma restando la garanzia della giornata.
6copertura previdenziale. Per i tempi accessori e complementari all'attività di guida dei conducenti di autobus e del personale viaggiante a tempo parziale si fa esclusivo riferimento alle disposizioni di legge e contrattuali vigenti. Per il personale assunto con contratto a tempo parziale il periodo di prova è prolungato in rapporto alla minore durata dell'orario di lavoro rispetto al lavoro a tempo pieno. Il rapporto a tempo parziale potrà riguardare sia lavoratori già in forza che i nuovi as- suntiassunti. Nel caso di passaggio dal tempo pieno al tempo parziale potranno essere concor- date concordate tra le parti all’atto all'atto del passaggio le possibilità e le condizioni per l’eventuale l'eventuale rientro a tempo pieno, ferme restando le mansioni svolte.
7. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può anche essere pattuita per una durata determinata.
8. Nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale l’azienda Compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio l'azienda prenderà in considerazione le eventuali domande di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale e viceversa di lavoratori già in forza che ne abbiano fatto richie- sta rispetto ad eventuali nuove assunzioni per analoghe mansioni. A tal fine comunicherà al personale in forza la sua intenzione di procedere all’assunzione di personale a tempo parzialeindeterminato. La comunicazione dovrà avvenire mediante affissione nei reparti interessati. L’azienda in tale passaggio valuterà Qualora il numero delle richieste risulti superiore a quello compatibile con le predette esigenze, la scelta tra le istanze pervenute alla Direzione aziendale sarà effettuata secondo i seguenti criteri elencati in ordine di priorità:
a. : - documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazio- ne prestazione a tempo pieno;
b. ; - documentata necessità di assistere familiari a carico non autosufficienti ovvero, nei casi nel caso di genitore unico, anche figli fino a tredici anni, così come previsto dalla legge 104/92;
c. ; - motivi di famiglia opportunamente documentati;
d. ; - studio, volontariato, ecc., opportunamente documentati;
e. ; - motivi personali.
9. Il Per il personale assunto a tempo parziale è compensato in parziale, la retribuzione diretta ed indiretta e tutti gli istituti del vigente c.c.n.l. saranno definiti sulla base alla del criterio di proporzionalità. A tale personale compete la retribuzione stabilita per il per- sonale quello a tempo pieno, riproporzionata pieno in funzione della ridotta durata della prestazione la- vorativa. Pertanto ad ogni lavoratore a tempo parziale viene corrisposta una retribuzione pari alla prestazione mensile che il lavoratore è tenuto ad assicurare.
10. Il rapporto misura proporzionale alle ore di lavoro prestate nel mese. La retribuzione oraria e quella giornaliera si determinano secondo quanto stabilito dall'art. 37 del personale a tempo parziale è regolato dalle disposizioni del presente contratto per il personale a tempo pieno, fatte salve le esclusioni e le modifiche specificate negli articoli interessati, ai sensi dei principi di non discriminazione previsti dal- la normativa vigente. Pertanto, le clausole del presente contratto, compatibilmente con le particolari caratteristiche del rapporto, hanno applicazione proporzionale alla durata della prestazione ed alla conseguente misura della retribuzione.
11vigente c.c.n.l. Per il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni contrattuali vigenti, di cui alla legge 297/82.
12. Il lavoratore a tempo parziale ha diritto all’indennità all'indennità di trasferta come per il personale full time.
13nella stessa misura dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale hanno diritto, in relazione alle mansioni loro attribuite, al vestiario uniforme spettante ai lavoratori a tempo pieno. TuttaviaFerma restando la relativa disciplina, i trattamenti economici relativi alla tredicesima mensilità, alla quattordicesima mensilità, alle ferie, alle festività e ad ogni altro istituto di legge e/o contrattuale, troveranno applicazione in misura proporzionale alle ore lavorate. In considerazione delle specifiche esigenze tecnico-organizzative e produttive del settore, è consentito lo svolgimento di lavoro supplementare fino al raggiungimento dell'orario a tempo pieno settimanale, di cui all'art. 15 del vigente c.c.n.l., con riferimento alla settimana, al mese e all'anno solare. Nel part-time orizzontale è consentita la prestazione di lavoro supplementare oltre l'orario concordato con il lavoratore nella lettera di assunzione nelle seguenti fattispecie: - incrementi di attività produttiva; - esigenze di sostituzione dei lavoratori assenti; - esecuzione di un incarico definito o predeterminato nel tempo; - esigenze di formazione ed istruzione interna dei lavoratori neo assunti, nonchè dei giovani in tirocinio formativo; - esigenze collegate alla gestione di sistemi informatici aziendali; - esigenze di supporto tecnico nel campo dell'igiene, prevenzione e sicurezza sul lavoro, in relazione a nuovi assetti organizzativi e/o produttivi e/o tecnologici; - attività di riparazione e manutenzione sia ordinaria sia straordinaria; - stati di necessità. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o misto è altresì consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie. Il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili in ragione d'anno è pari al 20% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale riferito ad un anno e comunque non inferiori a 100 ore. Il numero massimo delle ore supplementari effettuabili nella singola giornata lavorativa è pari a 2 ore. Il lavoratore non può rifiutarsi dallo svolgere il lavoro supplementare salvo che dimostri la instaurazione di un altro lavoro a tempo parziale che glielo impedisca, ovvero quando ricorrano comprovate ragioni di carattere personale/familiare. La maggiorazione forfetaria ed omnicomprensiva dell'incidenza di tutti gli istituti indiretti e differiti è pari al 28% per le prime due ore giornaliere, e sino al raggiungimento del 20% su base annua. Le ore eccedenti il suddetto lavoro supplementare possono essere effettuate solo con il consenso del lavoratore interessato ed il suo rifiuto, quindi, non può essere considerato giustificato motivo di licenziamento nè può dar luogo a qualsiasi provvedimento disciplinare. Le ore eccedenti il 20% su base annua, o prescindendo dal limite del 20% per quelle effettuate dopo la seconda ora giornaliera, saranno retribuite con una maggiorazione forfetaria ed omnicomprensiva di tutti gli istituti indiretti e differiti pari al 60%. Il numero massimo di ore di lavoro eccedente effettuabile in ragione d'anno è pari al 20% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale riferito ad un anno. Per le ore entro i limiti del 20% su base annua ed effettuate in un giorno di non lavoro, sarà applicata la maggiorazione forfetaria ed omnicomprensiva del 28%. Il lavoratore a tempo parziale che presti ore di lavoro supplementare in via continuativa, ha diritto al consolidamento totale o parziale della prestazione supplementare continuativa dell'orario base individuale. Ai fini del comma precedente, per prestazione supplementare continuativa si intende il lavoro supplementare che superi l'orario base individuale settimanale concordato di oltre il 50% dello stesso per un periodo di almeno nove mesi nell'arco temporale dei dodici mesi precedenti. Il consolidamento avviene su istanza scritta del lavoratore interessato e decorre dalla data di presentazione dell'istanza, nel rispetto dei termini di cui al comma precedente. Spetta in ogni caso all'azienda valutare, in alternativa al consolidamento, se esistono le condizioni di trasformare il contratto di lavoro a tempo pieno. L'azienda potrà attivare le clausole elastiche e/o flessibili in caso di specifiche esigenze organizzative e/o produttive. Su accordo scritto tra lavoratore e azienda nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa. Le variazioni in aumento della prestazione lavorativa non possono eccedere il 20% della prestazione concordata su base annua. Su accordo scritto tra lavoratore e azienda, potrà essere concordato lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale secondo modalità flessibili, che consentano la variabilità della collocazione della prestazione lavorativa prevista dall'art. 3, comma 7 e seguenti del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61 e sue successive modificazioni, anche determinando il passaggio da part-time orizzontale a verticale o viceversa, ovvero ad un sistema misto. L'esercizio, da parte del datore di lavoro, del potere di variare la collocazione o la durata della prestazione lavorativa comporta un preavviso, a favore del lavoratore, non inferiore a 10 giorni di calendario. Per le sole ore prestate a seguito dell'esercizio di tale potere da parte del datore di lavoro, al di fuori degli orari o degli schemi concordati nell'atto di instaurazione del rapporto a tempo parziale, ovvero di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale ovvero di modifica degli stessi, compete al lavoratore la maggiorazione del 10% comprensiva dell'incidenza degli istituti retributivi contrattuali e legali, indiretti e differiti compreso il t.f.r. Decorsi 5 mesi dalla stipulazione dell'accordo che introduce clausole elastiche e/o flessibili, il lavoratore può darvi disdetta dandone al datore di lavoro un preavviso di un mese, quando ricorrano le seguenti documentate ragioni:
a) esigenze di carattere personale/familiare;
b) esigenze di tutela della salute certificata dal competete Servizio sanitario pubblico;
c) necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma;
d) necessità di frequentare corsi di studio e/o di formazione. Resta in ogni caso salva la possibilità, per il datore di lavoro e il lavoratore, di stipulare nuovi patti contenenti clausole elastiche e/o flessibili. In alternativa alla disdetta, il datore di lavoro e il lavoratore potranno concordare di sospendere l'efficacia delle clausole elastiche e/o flessibili per tutto il periodo durante il quale sussistono le cause elencate alle precedenti lett. da a) a d). In caso di part-time verticale il periodo di durata comporto di ciascun capo cui all'art. 30 del c.c.n.l. 3 luglio 1996 verrà proporzionalmente ridotto. Con cadenza semestrale, previa richiesta, il datore di vestiariolavoro informerà la R.S.A., è riproporzionato ovvero le R.S.U. se costituite, sull'andamento delle assunzioni a tempo parziale e la relativa tipologia ed esaminerà congiuntamente il ricorso al lavoro supplementare. La presente disciplina si applica a tutti i contratti part-time ancorchè stipulati a tempo determinato. Si intendono riportate le norme di non discriminazione di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 61/2000. La percentuale massima di contratti a tempo parziale attivati in relazione alla lettera ciascuna impresa non potrà superare il 30% del personale assunto con contratto a tempo indeterminato (con arrotondamento all'unità superiore), con un minimo di assunzione o alla comunicazione5 unità. I lavoratori con contratto a tempo parziale sono computabili agli effetti di cui all'art. 35 della legge n. 300/1970. N.d.R.: L'accordo 18 dicembre 2010 prevede quanto segue:
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Lavoro a tempo parziale. 1. Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con un orario setti- manale ridotto rispetto a quello stabilito dall’art. 23 (Orario di lavoro) del presente contrat- to.
2. Le assunzioni con contratto a tempo parziale sono disciplinate dalle norme del presente articolo ai sensi della normativa vigente e sono effettuate secondo le stesse norme previ- ste per il personale a tempo pieno.
3. Il lavoro a tempo parziale può essere di tipo:
a. orizzontale: quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in rela- zione all’orario normale giornaliero di lavoro;
b. verticale: quando risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno;
c. misto: quando si realizza una combinazione delle sopraindicate modalità, che con- templi la presenza di giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro.
4. L’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale deve avvenire con di cui agli articoli da 4 a 11 del d.lgs. n.°81/2015 ha la funzione di: – favorire la flessibilità della prestazione di lavoro in rapporto alla attività della cooperativa, tutelando anche le esigenze assistenziali ed educative dell’utenza in genere; – consentire il consenso dell’azienda soddisfacimento di esigenze individuali delle lavoratrici e del lavoratore: tale requisito è necessario anche per il passaggio del rap- porto da dei lavoratori, ferme restando le esigenze della cooperativa. Il rapporto a tempo parziale a quello a tempo pieno si attiva nelle singole cooperative secondo il principio della volontarietà di entrambe le parti. È consentito al lavoratore e viceversa.
5. Il alla lavoratrice con contratto di lavoro a tempo parziale o l’instaurazione di rapporti di lavoro presso più datori di lavoro. Su accordo delle parti è ammessa la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve viceversa. Le modalità per l’informazione e per la formalizzazione delle richieste e l’accettazione o rifiuto della richiesta di trasformazione saranno definite a livello aziendale, nell’ambito delle attività di cui all’art. 9 lettera C punto 2. I tempi di informazione e di esercizio del diritto di precedenza potranno essere stipulato per iscrittooggetto di verifiche e modifiche garantendo la necessaria tempestività. In esso devono assenza della definizione delle procedure di cui al comma precedente l’espletamento complessivo delle procedure e della loro definizione dovrà essere indi- cati: l’eventuale periodo concluso entro dieci giorni. Le imprese, altresì, procederanno semestralmente a fornire informazioni sulle opportunità di prova per i nuovi assunti, le mansioni, l’orario di lavoro che non deve essere inferiore a 16 ore settimanali, la sua distribuzione giornaliera, settimanale, mensile o annua, nonché gli altri elementi previsti dal CCNL per il rapporto assunzione a tempo pieno. La prestazione giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell’arco della giornata.
6. Il Inoltre, il rapporto di lavoro a tempo parziale potrà riguardare è regolato come segue:
A) Nel contratto individuale di assunzione dovranno essere specificati: – l’eventuale periodo di prova; – ai sensi ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n° 81/2015, la durata della prestazione lavorativa e la collocazione temporale dell’orario, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese, all’anno;
B) La prestazione individuale sarà fissata tra le parti in misura non inferiore a:
1) 12 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale;
2) 52 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile;
3) 624 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale. I contratti già stipulati con la precedente normativa di legge o disposizione contrattuale sono comunque da ritenersi validi. È ammessa la stipula di contratti con un minimo inferiore alle quantità sopra riportate per un numero massimo di lavoratrici e lavoratori pari complessivamente al 10% dell’organico al 31/12 dell’anno precedente. La presente limitazione non si applica alle Cooperative di tipo “B” di cui all’art. 1 L. 381/91, previa verifica in sede di commissioni miste paritetici, laddove costituite. Qualora non sia lavoratori già possibile il raggiungimento di detti minimi in forza una unica ubicazione di servizio le parti si danno atto che i nuovi as- suntiil rispetto dello stesso è possibile solo a fronte della disponibilità della lavoratrice o del lavoratore ad operare su più ubicazioni ove la cooperativa ne abbia nello stesso ambito territoriale e non si oppongano impedimenti di natura tecnico produttiva od organizzativa derivanti da criteri e modalità di esecuzione dei servizi. Nel caso di passaggio dal tempo pieno al tempo parziale potranno essere concor- date tra le parti all’atto del passaggio le possibilità e le condizioni per l’eventuale rientro a tempo pieno, ferme restando le mansioni svolte.
7. La trasformazione del in cui la lavoratrice o il lavoratore col rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può anche essere pattuita presti l’attività lavorativa in due o più ubicazioni nell’ambito del territorio comunale per una durata determinata.
8il raggiungimento del minimo settimanale per lo spostamento da un posto all’altro di lavoro spetta alla lavoratrice o al lavoratore il rimborso delle spese per tragitti non inferiori ai chilometri 15 sulla base di criteri definiti dalla contrattazione di secondo livello. Nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale l’azienda prenderà Nei casi di disponibilità di nuove prestazioni, la cooperativa, in considerazione relazione alle esigenze tecnico produttive, nell’ambito del confronto con le eventuali domande di trasformazione di lavoratori già in forza che ne abbiano fatto richie- sta rispetto ad eventuali nuove assunzioni RSA/RSU, ricercherà soluzioni per analoghe mansioni. A tal fine comunicherà al personale in forza la sua intenzione di procedere all’assunzione di un aumento delle ore settimanali del personale a tempo parziale. La comunicazione dovrà avvenire mediante affissione nei reparti interessatiIn tale ambito di confronto aziendale sarà valutata l’opportunità del consolidamento di parte delle ore supplementari. L’azienda in tale passaggio valuterà secondo i seguenti criteri Tale consolidamento si effettuerà su richiesta del lavoratore relativamente alle ore di priorità:
a. documentata necessità lavoro supplementare eccedenti il 25% dell’orario previsto nel contratto di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazio- ne a tempo pieno;
b. documentata necessità di assistere familiari a carico non autosufficienti ovvero, nei casi di genitore unico, anche figli fino a tredici anni, così come previsto dalla legge 104/92;
c. motivi di famiglia opportunamente documentati;
d. studio, volontariato, opportunamente documentati;
e. motivi personali.
9. Il personale lavoro a tempo parziale è compensato in base individuale ed a condizione che tali ore siano svolte per almeno nove mesi nell’arco di un anno (o al valore equivalente come media) e possano essere ricondotte alla retribuzione stabilita previsione dell’art. 5 comma 2 del d.lgs. n. 81/2015. Sono esclusi dal consolidamento i casi di lavoro supplementare per sostituzione di personale avente diritto alla conservazione del posto.
C) Ai sensi dell’art.6 comma 1 del d.lgs. 81/2015 alla lavoratrice e al lavoratore con contratto di lavoro a tempo parziale possono essere richieste prestazioni di lavoro supplementare. Ai sensi dell’art. 6 comma 2 del d.lgs. 81/2015, l’eventuale rifiuto, motivato, non costituisce infrazione disciplinare né integra gli estremi del giustificato motivo del licenziamento. È ammesso il ricorso al lavoro supplementare nella misura massima del 40% dell’orario individuale settimanale per il per- sonale part–time, nel rispetto dei limiti stabiliti dal d.lgs. 66/2003. Le prestazioni di lavoro supplementare potranno essere recuperate, nei sei mesi successivi fino ad un massimo del 50% delle ore supplementari prestate, fatte salve eventuali previsioni della contrattazione di 2° livello in materia di banca ore. Le ore supplementari, escluse quelle recuperate, saranno retribuite con una maggiorazione determinata convenzionalmente ai dell’art.6 comma 2, 3° periodo del d.lgs. 81/2015, e quindi comprensiva di tutti gli effetti sugli altri istituti di legge e contrattuali, pari al 27% della retribuzione oraria globale dovuta di cui all’art. 75. Il limite massimo di ore recuperabili non opera per i lavoratori e le lavoratrici che hanno manifestato l’interesse a svolgere prestazioni lavorative ulteriori rispetto a quelle prevista dal contratto di lavoro individuale. Nel rapporto di lavoro a tempo pienoparziale, riproporzionata anche a tempo determinato, è ammesso lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie secondo la disciplina legale e contrattuale prevista per tale istituto.
D) Ai sensi e nel rispetto dell’art. 6 comma 4 (clausole flessibili) del Dlgs n.° 81/2015, il datore di lavoro, a fronte del consenso espresso dal lavoratore e formalizzato con apposito patto scritto, occasione nella quale è possibile per il lavoratore richiedere l’assistenza di un componente della rappresentanza sindacale da egli indicato, ha il potere di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale. In tale patto le parti possono stabilire, un arco temporale nella giornata nella settimana, nel mese, nell’anno all’interno del quale può essere espletato il servizio da parte del lavoratore e di conseguenza definire i tempi di preavviso. Qualora vi sia prestazione lavorativa con variazione nel mese della collocazione temporale riguardante un orario complessivo superiore al 30% dell’orario mensile derivante dal contratto individuale, si applicherà una maggiorazione del 2% sulla retribuzione mensile derivante dal contratto individuale di cui sopra. Laddove tale percentuale sia inferiore o uguale al 30% si procederà ad una maggiorazione del 2% per le sole giornate nelle quali si sia effettuata la prestazione lavorativa con variazione di collocazione temporale. Ai fini del computo del 30% vanno considerate tutte le ore previste dal contratto individuale per ogni giornata interessata.
E) Nei rapporti di lavoro a tempo parziale che non prevedono una prestazione durante l’intero anno, possono essere stabilite, con apposito patto similmente a quanto previsto nella precedente lettera D, anche clausole elastiche per la variazione in funzione aumento della ridotta durata della prestazione la- vorativalavorativa (prolungamento della prestazione in giornate o in periodi nei quali non era prevista). Pertanto Qualora vi sia prestazione lavorativa con variazione nel mese riguardante un orario complessivo superiore al 30% dell’orario mensile derivante dal contratto individuale, si applicherà una maggiorazione del 2% sulla retribuzione mensile derivante dal contratto individuale di cui sopra. Laddove tale percentuale sia inferiore o uguale al 30% si procederà ad una maggiorazione del 2% per le sole giornate nelle quali si sia effettuata la prestazione lavorativa con variazione. Ai fini del computo del 30% vanno considerate tutte le ore previste dal contratto individuale per ogni giornata interessata. In caso di aumento della prestazione nelle giornate nelle quali è già prevista una prestazione lavorativa si potranno utilizzare anche le clausole flessibili di cui alla lettera D). Durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale, decorsi cinque mesi dalla data di stipulazione del patto e accompagnata da un preavviso di un mese in favore del datore di lavoro, il lavoratore potrà recedere dal patto in cui ai commi precedenti in forma scritta, accompagnando al recesso l’indicazione di una delle fattispecie indicate all’art. 8 commi 3, 4 e 5 del d.lgs. n. 81/2015, nonché in caso di una delle seguenti documentate ragioni:
1. gravi esigenze di carattere familiare;
2. esigenze di tutela della salute certificate dal competente servizio sanitario pubblico;
3. necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma;
4. attività di studio e formazione di cui all’art. 69 e art. 70 del presente CCNL. Tali motivazioni devono essere documentate e oggettivamente incompatibili con quanto concordato nel patto citato. Inoltre, alla lavoratrice e al lavoratore con anzianità di servizio non inferiore ad 1 anno è concessa la facoltà di chiedere il recesso di cui sopra per gravi o comprovate necessità personali, fermo restando la salvaguardia delle esigenze di servizio. È data comunque facoltà al lavoratore di concordare con il datore di lavoro, senza ricorrere al recesso delle clausole flessibili o elastiche, la sospensione delle stesse per tutto il periodo durante il quale sussistano le cause indicate nella prima parte.
F) La retribuzione oraria si ottiene come stabilito dall’articolo 75. L’utilizzo complessivo del lavoro a tempo parziale viene corrisposta una retribuzione pari alla prestazione mensile che il lavoratore è tenuto ad assicurare.
10. Il rapporto di lavoro del personale a tempo parziale è regolato dalle disposizioni del presente contratto per il personale a tempo pieno, fatte salve le esclusioni e le modifiche specificate negli articoli interessati, ai sensi dei principi sue modalità di non discriminazione previsti dal- la normativa vigente. Pertanto, attuazione saranno argomento di informazione e confronto tra le clausole parti a livello aziendale in particolare modo per quanto concerne l'andamento dell'utilizzazione del presente contratto, compatibilmente con le particolari caratteristiche del rapporto, hanno applicazione proporzionale alla durata della prestazione ed alla conseguente misura della retribuzionelavoro supplementare.
11. Per il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni contrattuali vigenti, di cui alla legge 297/82.
12. Il lavoratore a tempo parziale ha diritto all’indennità di trasferta come per il personale full time.
13. I lavoratori a tempo parziale hanno diritto, in relazione alle mansioni loro attribuite, al vestiario uniforme spettante ai lavoratori a tempo pieno. Tuttavia, il periodo di durata di ciascun capo di vestiario, è riproporzionato in relazione alla lettera di assunzione o alla comunicazione.
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Lavoro a tempo parziale. 1. Per lavoro a (Vedi accordo di rinnovo in nota)
a) possono accedervi nuovi assunti o lavoratori in forza per tutte le qualifiche e mansioni previste dalla classificazione unica del presente contratto;
b) volontarietà di entrambe le parti;
c) reversibilità della prestazione da tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con un orario setti- manale ridotto rispetto a quello stabilito dall’art. 23 (Orario di lavoro) del presente contrat- to.
2. Le assunzioni con contratto a tempo parziale sono disciplinate dalle norme del presente articolo ai sensi della normativa vigente e sono effettuate secondo le stesse norme previ- ste per il personale a tempo pieno.
3. Il lavoro a tempo parziale può essere di tipo:
a. orizzontale: quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in rela- zione all’orario normale giornaliero di lavoro;
b. verticale: quando risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimanatenuto conto delle esigenze aziendali tecnico-produttive, del mese compatibilmente con le mansioni svolte o dell’annoda svolgere fermo restando la reciproca volontarietà;
c. misto: quando si realizza una combinazione delle sopraindicate modalità, che con- templi la presenza di giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro.
4. L’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale deve avvenire con il consenso dell’azienda e del lavoratore: tale requisito è necessario anche per il passaggio del rap- porto da tempo parziale a quello a tempo pieno e viceversa.
5. Il contratto di lavoro a tempo parziale o la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indi- cati: l’eventuale periodo di prova per i nuovi assunti, le mansioni, l’orario di lavoro che non deve essere inferiore a 16 ore settimanali, la sua distribuzione giornaliera, settimanale, mensile o annua, nonché gli altri elementi previsti dal CCNL per il rapporto a tempo pieno. La prestazione giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell’arco della giornata.
6. Il rapporto a tempo parziale potrà riguardare sia lavoratori già in forza che i nuovi as- sunti. Nel caso di passaggio dal tempo pieno al tempo parziale potranno essere concor- date tra le parti all’atto del passaggio le possibilità e le condizioni per l’eventuale rientro a tempo pieno, ferme restando le mansioni svolte.
7. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può anche essere pattuita per una durata determinata.
8. Nel d) priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale l’azienda prenderà in considerazione le eventuali domande di trasformazione di o viceversa dei lavoratori già in forza che ne abbiano fatto richie- sta forza, rispetto ad eventuali nuove assunzioni assunzioni, per analoghe identiche mansioni;
e) possibilità di previsione nell'atto sottoscritto di un termine di conversione del rapporto da tempo parziale in rapporto a tempo pieno. A tal fine comunicherà al personale In considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive che caratterizzano il settore, è consentita la prestazione di lavoro supplementare rispetto all'orario di lavoro concordato in forza attuazione dei commi 3, lett. c), e 4 dell'art. 5 della legge 19 dicembre 1984, n. 863. Tale lavoro supplementare, che non potrà superare il 50% dell'orario ridotto pattuito, verrà compensato, salvo condizioni di miglior favore, con la sua intenzione maggiorazione del 10% per le ore svolte nei limiti delle 8 ore giornaliere e delle 40 ore settimanali; per le ore svolte oltre i limiti del normale orario contrattuale verrà riconosciuta una maggiorazione della retribuzione pari a quella prevista per i lavoratori a tempo pieno in caso di procedere all’assunzione lavoro straordinario. Il monte ore complessivo delle ore prestate oltre l'orario di personale lavoro pattuito non potrà superare le 180 ore annue. L'applicabilità delle norme del presente contratto, per quanto compatibile con rapporto di lavoro a tempo parziale, avverrà secondo criteri di proporzionalità alla misura dell'orario ridotto pattuito; sono pertanto esclusi oneri aggiuntivi di qualsiasi natura, se non esplicitamente previsti nel contratto all'atto della sottoscrizione che instaura il rapporto a tempo parziale. La comunicazione dovrà avvenire mediante affissione nei reparti interessati. L’azienda Le parti in tale passaggio valuterà secondo i seguenti criteri di priorità:
a. documentata necessità di sottoporsi sede regionale, o su mandato delle parti, a cure mediche incompatibili con la prestazio- ne a tempo pieno;
b. documentata necessità di assistere familiari a carico non autosufficienti ovvero, nei casi di genitore unico, anche figli fino a tredici anni, così come previsto dalla legge 104/92;
c. motivi di famiglia opportunamente documentati;
d. studio, volontariato, opportunamente documentati;
e. motivi personali.
9. Il personale a tempo parziale è compensato in base alla retribuzione stabilita per il per- sonale a tempo pieno, riproporzionata in funzione della ridotta durata della prestazione la- vorativa. Pertanto ad ogni lavoratore a tempo parziale viene corrisposta una retribuzione pari alla prestazione mensile che il lavoratore è tenuto ad assicurare.
10. Il rapporto di lavoro del personale a tempo parziale è regolato dalle disposizioni del presente contratto per il personale a tempo pieno, fatte salve le esclusioni e le modifiche specificate negli articoli interessati, ai sensi dei principi di non discriminazione previsti dal- la normativa vigente. Pertanto, le clausole del presente contratto, compatibilmente con le particolari caratteristiche del rapporto, hanno applicazione proporzionale alla durata della prestazione ed alla conseguente misura della retribuzione.
11. Per il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni contrattuali vigentilivello territoriale, di cui alla legge 297/82norma annualmente procederanno a verificare l'efficacia e la corretta applicazione della presente normativa e l'evoluzione del fenomeno. N.d.
12. Il lavoratore a tempo parziale ha diritto all’indennità di trasferta come per il personale full time.
13. I lavoratori a tempo parziale hanno diritto, in relazione alle mansioni loro attribuite, al vestiario uniforme spettante ai lavoratori a tempo pieno. Tuttavia, il periodo di durata di ciascun capo di vestiario, è riproporzionato in relazione alla lettera di assunzione o alla comunicazione.R.: L'accordo 10 gennaio 2008 prevede quanto segue:
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Lavoro a tempo parziale. 1TIPOLOGIA DI RAPPORTI A TEMPO PARZIALE In attuazione dei rinvii disposti dal D. Lgs. Per lavoro a tempo parziale si intende 10.9.2003 n. 276, le parti convengono di regolare come di seguito il rapporto di lavoro prestato con un orario setti- manale ridotto rispetto a quello stabilito dall’art. 23 (Orario di lavoro) del presente contrat- to.
2. Le assunzioni con contratto a tempo parziale sono disciplinate dalle norme del presente articolo ai sensi della normativa vigente e sono effettuate secondo le stesse norme previ- ste per il personale a tempo pieno.
3parziale. * Il lavoro rapporto a tempo parziale può essere di tipo:
a. : - “orizzontale: quando la ”, come riduzione dell’orario di orario lavoro giornaliero rispetto al tempo pieno è prevista in rela- zione all’orario normale giornaliero di lavoro;
b. pieno; - “verticale: quando risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta ”, come orario a tempo pieno, pieno ma limitatamente limitato a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno;
c. ; - “misto: quando si realizza una ”, come combinazione delle sopraindicate modalità, che con- templi la presenza di giornate o periodi a del tempo pieno alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro.
4parziale “orizzontale” e “verticale”. L’instaurazione * L’’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale parziale, a tempo determinato od indeterminato, deve avvenire con il consenso dell’azienda e del lavoratore: , risultante da atto scritto; tale requisito è necessario anche per il passaggio del rap- porto da tempo parziale rapporto part-time a quello a tempo pieno e viceversa.
5. Il contratto di lavoro a tempo parziale o la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa (in quest'ultimo caso l’accordo deve essere stipulato per iscrittoconvalidato dalla Direzione provinciale del Lavoro). In esso devono essere indi- cati: l’eventuale periodo di prova per i nuovi assunti, le mansioni, l’orario di lavoro che non deve essere inferiore a 16 ore settimanali, la sua distribuzione giornaliera, settimanale, mensile o annua, nonché gli altri elementi previsti dal CCNL per il rapporto a tempo pieno. La prestazione giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell’arco della giornata.
6. * Il rapporto a tempo parziale potrà riguardare sia lavoratori già in forza che i nuovi as- suntiassunti. Nel caso di passaggio dal tempo pieno al tempo parziale potranno essere concor- date concordate tra le parti all’atto del passaggio le possibilità e le condizioni per l’eventuale rientro al tempo pieno e l'azienda, per completare il normale orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale, potrà assumere altro personale fino al termine del periodo concordato con il lavoratore sostituito. * Il contratto di lavoro a tempo pieno, ferme restando le mansioni svolte.
7. La parziale o di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può anche deve essere pattuita sti- pulato per una durata determinata.
8iscritto. Nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale l’azienda prenderà in considerazione le eventuali domande In esso devono essere indicati l’orario di trasformazione di lavoratori già in forza che ne abbiano fatto richie- sta rispetto ad eventuali nuove assunzioni per analoghe mansioni. A tal fine comunicherà lavoro, con riferimento al personale in forza giorno, alla settimana, al mese e all’anno, e la sua intenzione distribuzione anche articolata nel corso dell’anno (part-time verticale o misto), nonché, in caso di procedere all’assunzione di personale nuova assunzione con contratto a tempo parziale, gli altri elementi previsti dall’art. La comunicazione dovrà avvenire mediante affissione nei reparti interessati. L’azienda in tale passaggio valuterà secondo i seguenti criteri di priorità:
a. documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazio- ne a tempo pieno;
b. documentata necessità di assistere familiari a carico non autosufficienti ovvero, nei casi di genitore unico, anche figli fino a tredici anni, così come previsto dalla legge 104/92;
c. motivi di famiglia opportunamente documentati;
d. studio, volontariato, opportunamente documentati;
e. motivi personali.
9. Il personale a tempo parziale è compensato in base alla retribuzione stabilita per il per- sonale a tempo pieno, riproporzionata in funzione della ridotta durata della prestazione la- vorativa. Pertanto ad ogni lavoratore a tempo parziale viene corrisposta una retribuzione pari alla prestazione mensile che il lavoratore è tenuto ad assicurare.
10. Il rapporto di lavoro del personale a tempo parziale è regolato dalle disposizioni 6 del presente contratto per il personale a tempo pieno, fatte salve le esclusioni e le modifiche specificate negli articoli interessati, ai sensi dei principi di non discriminazione previsti dal- la normativa vigente. Pertanto, le clausole del presente contratto, compatibilmente con le particolari caratteristiche del rapporto, hanno applicazione proporzionale alla durata della prestazione ed alla conseguente misura della retribuzione.
11. Per il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni contrattuali vigenti, di cui alla legge 297/82.
12. Il lavoratore a tempo parziale ha diritto all’indennità di trasferta come per il personale full time.
13. I lavoratori a tempo parziale hanno diritto, in relazione alle mansioni loro attribuite, al vestiario uniforme spettante ai lavoratori a tempo pieno. Tuttavia, il periodo di durata di ciascun capo di vestiario, è riproporzionato in relazione alla lettera di assunzione o alla comunicazione.C.C.N.L..
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Lavoro a tempo parziale. 1. Per Il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato dalle normative vigenti (D.lgs. 25 febbraio 2000, n. 61 così come modificato dal D.Lgs 26 febbraio 2001, n.100 e X.X.xx 10 settembre 2003, n. 276) e dalla seguente disciplina:
a) premesso che per “tempo pieno” si intende il rapporto l’orario normale settimanale di lavoro prestato con un orario setti- manale ridotto rispetto a quello stabilito dall’art. 23 (Orario di lavoro) del presente contrat- to.
2. Le assunzioni con fissato dal contratto a tempo parziale sono disciplinate dalle norme del presente articolo ai sensi della normativa vigente e sono effettuate secondo le stesse norme previ- ste per collettivo nazionale o da accordo aziendale ove previsto, il personale a tempo pieno.
3. Il lavoro a tempo parziale può essere di tipo:
a. : ⎯ orizzontale: , quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in rela- zione relazione all’orario normale giornaliero di lavoro;
b. ; ⎯ verticale: , quando risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno;
c. ; ⎯ misto: , quando la prestazione si realizza secondo una combinazione delle sopraindicate modalitàmodalità sopraindicate, che con- templi la presenza di contempli giornate o periodi a tempo pieno o ad orario ridotto alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro.
4. L’instaurazione Tale combinazione sarà oggetto di esame congiunto tra azienda e rappresentanze sindacali aziendali. Ferma restando la durata media settimanale dell’orario di lavoro contrattuale convenuta a livello nazionale o eventualmente aziendale, ai soli fini dell’individuazione della prestazione del rapporto di lavoro a tempo parziale deve avvenire con il consenso dell’azienda di tipo orizzontale, la durata normale del lavoro giornaliero è quella risultante dalla distribuzione giornaliera dell’orario normale contrattuale settimanale. I conseguenti trattamenti economici (nazionali e aziendali) saranno definiti sulla base del lavoratore: tale requisito è necessario anche per il passaggio del rap- porto da tempo parziale a quello a tempo pieno e viceversa.
5criterio di proporzionalità. Il Nella lettera-contratto di lavoro a tempo parziale o dovrà, comunque, essere specificata l’entità e la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indi- cati: l’eventuale periodo di prova per i nuovi assunti, le mansioni, l’orario distribuzione dell’orario di lavoro che non deve essere inferiore a 16 ore settimanali, la sua distribuzione (giornaliera, settimanale, mensile o annua, nonché gli altri elementi previsti dal CCNL per il rapporto a tempo pieno). La prestazione giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell’arco della giornata.
6. Il rapporto Nella lettera-contratto di lavoro a tempo parziale potrà riguardare sia lavoratori già in forza che i nuovi as- suntiorizzontale la distribuzione sarà definita anche con riferimento a turni articolati su una sola delle due fasce orarie prestabilite cosi determinate: prima fascia da inizio servizio fino alle ore 13, con possibilità di estensione fino alle ore 14 per oggettive esigenze aziendali previa informativa alle rappresentante sindacali aziendali; la seconda dalle ore 14 a fine servizio. Nel caso contratto di passaggio dal tempo pieno al lavoro a tempo parziale potranno essere concor- date orizzontale la prestazione è effettuata in modo continuativo, sia per i servizi urbani che per quelli extraurbani, fatta salva la possibilità a livello aziendale di concordare tra le parti all’atto del passaggio aziendali le possibilità e le condizioni modalità di svolgimento non continuativo per l’eventuale rientro a tempo pienotipologie particolari di servizio. Nei servizi extraurbani la prestazione lavorativa nel part-time orizzontale si intende effettuata in modo continuativo quando la stessa sia resa nell’ambito di un impegno giornaliero cosi determinato: ⎯ per prestazioni inferiori alle 4 ore, ferme restando le mansioni svolte.
7la durata dell’impegno giornaliero si ottiene aggiungendo alla prestazione giornaliera una quota pari al 30% della durata della stessa; ⎯ per prestazioni pari o superiori alle 4 ore, la durata dell’impegno giornaliero, cosi come definito dalle vigenti norme, è di 8 ore. La trasformazione del rapporto Le parti si danno atto che la programmazione su fasce orarie prestabilite non configura una fattispecie di lavoro da tempo pieno clausola flessibile. Per il personale assunto con contratto a tempo parziale può anche essere pattuita per una il periodo di prova è prolungato in rapporto alla minore durata determinata.
8. Nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale l’azienda prenderà in considerazione le eventuali domande dell’orario di trasformazione di lavoratori già in forza che ne abbiano fatto richie- sta lavoro rispetto ad eventuali nuove assunzioni per analoghe mansioni. A tal fine comunicherà al personale in forza la sua intenzione di procedere all’assunzione di personale a tempo parziale. La comunicazione dovrà avvenire mediante affissione nei reparti interessati. L’azienda in tale passaggio valuterà secondo i seguenti criteri di priorità:
a. documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazio- ne lavoro a tempo pieno;
b. documentata necessità di assistere familiari a carico non autosufficienti ovvero, nei casi di genitore unico, anche figli fino a tredici anni, così come previsto dalla legge 104/92;
c. motivi di famiglia opportunamente documentati;
d. studio, volontariato, opportunamente documentati;
e. motivi personali.
9. Il personale a tempo parziale è compensato in base alla retribuzione stabilita per il per- sonale a tempo pieno, riproporzionata in funzione della ridotta durata della prestazione la- vorativa. Pertanto ad ogni lavoratore a tempo parziale viene corrisposta una retribuzione pari alla prestazione mensile che il lavoratore è tenuto ad assicurare.
10. Il rapporto di lavoro del personale a tempo parziale è regolato dalle disposizioni del presente contratto per il personale a tempo pieno, fatte salve le esclusioni e le modifiche specificate negli articoli interessati, ai sensi dei principi di non discriminazione previsti dal- la normativa vigente. Pertanto, le clausole del presente contratto, compatibilmente con le particolari caratteristiche del rapporto, hanno applicazione proporzionale alla durata della prestazione ed alla conseguente misura della retribuzione.
11. Per il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni contrattuali vigenti, di cui alla legge 297/82.
12. Il lavoratore a tempo parziale ha diritto all’indennità di trasferta come per il personale full time.
13. I lavoratori a tempo parziale hanno diritto, in relazione alle mansioni loro attribuite, al vestiario uniforme spettante ai lavoratori a tempo pieno. Tuttavia, il periodo di durata di ciascun capo di vestiario, è riproporzionato in relazione alla lettera di assunzione o alla comunicazione.
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Samples: Labor Agreement
Lavoro a tempo parziale. Al personale assunto a tempo indeterminato e che abbia maturato almeno tre anni di anzianità, con esclusione del personale che risulti inquadrato in un livello superiore all’Area Professionale B Posizione Organizzativa 2-5° Livello retributivo, è consentito richiedere la trasformazione del lavoro dal tempo pieno al tempo parziale.
9.1) La richiesta potrà essere avanzata in presenza di una delle seguenti comprovate situazioni:
1. Per genitore di figli in età prescolare o scolare, sino al termine della scuola dell’obbligo; PROV. MILANO
2. necessità di assistere parenti stretti (coniuge convivente, convivente more uxorio, ascendenti, discendenti) e/o altri congiunti conviventi, gravemente e cronicamente infermi;
3. studente intenzionato a completare gli studi;
4. prestazioni di volontariato;
5. stato di invalidità accertato pari almeno ad un terzo. Sono comunque esclusi dalla possibilità di accesso al part-time i dipendenti che effettuano orario di lavoro a turni settimanali (art. 106 C.C.N.L.)
9.2) Sono ammessi i due seguenti orari settimanali ridotti: - 20 ore settimanali, distribuite su cinque giorni la settimana. In questo ambito la prestazione deve essere effettuata continuativamente, o nella sola mattinata o nel solo pomeriggio, dal lunedì al giovedì e nella sola mattinata il venerdì. - 28 ore settimanali, distribuite su cinque giorni la settimana e, in questo ambito, la prestazione deve essere effettuata dal lunedì al giovedì nella mattinata, con ritorno il pomeriggio e nella sola mattinata del venerdì;
9.3) Le richieste di lavoro a tempo parziale si intende il rapporto parziale, da presentarsi in forma scritta, dovranno essere motivate e comprovate ed indicheranno altresì la disponibilità ad essere destinati ad altre mansioni, anche in settori aziendali diversi da quello di lavoro prestato origine, sia all’atto della concessione del part-time che all’atto del rientro a tempo pieno. Nella valutazione delle domande verrà tenuto conto delle mansioni svolte dai richiedenti e le stesse potranno essere accolte compatibilmente con un orario setti- manale ridotto rispetto a quello stabilito dall’artla possibilità dettata da esigenze tecniche, organizzative e produttive entro TRE mesi dalla data di presentazione. 23 (Orario di lavoro) La decorrenza del presente contrat- topart-time sarà comunque dal 1° giorno del mese successivo alla autorizzazione.
2. Le assunzioni con contratto 9.4) La durata del rapporto part-time, che dovrà essere definita nel tempo all'atto della presentazione della richiesta, non potrà essere inferiore ad anni UNO.
9.5) Il lavoratore a tempo parziale sono disciplinate dalle norme del presente articolo ai sensi della normativa vigente e sono effettuate secondo le stesse norme previ- ste per il personale – con un preavviso di mesi TRE – potrà richiedere eventuali proroghe, ferma la sussistenza dei presupposti. Potrà inoltre richiedere di anticipare la data di rientro a tempo pieno con un preavviso di mesi TRE, ovvero di mesi UNO nel caso in cui vengano a mancare i requisiti di cui al punto 9.1. Le richieste andranno presentate in forma scritta.
9.6) Il numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla prestazione a tempo parziale non potrà essere superiore al 10% dell'organico totale dei dipendenti in servizio a tempo pieno.. All’eventuale raggiungimento della soglia del 10% l'Impresa ne darà tempestiva informazione alle XX.XX. Ai fini dello stabilire la priorità, varrà la data di presentazione della domanda. NOTA A VERBALE Nel caso di esaurimento del plafond o di eccesso di richieste, le parti si incontreranno per un riesame della situazione. PROV. MILANO
39.7) Per i lavoratori ammessi al part-time verranno a cadere, per quanto riguarda la normativa aziendale, le disposizioni dell’art. Il lavoro a tempo parziale può essere di tipo:
a. orizzontale: quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in rela- zione all’orario normale giornaliero di lavoro12 relativamente ai permessi per i lavoratori studenti;
b. verticale: quando risulti previsto 9.8) Ai lavoratori ammessi al part-time, in caso di particolari ed inderogabili esigenze di servizio, l'Impresa potrà richiedere prestazioni di lavoro supplementare, con preavviso scritto o via mail di almeno 1 giorno, che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pienosaranno retribuite nella misura prevista dalla vigente normativa, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso fatte salve eventuali diverse disposizioni in materia che dovessero scaturire da modifiche nella normativa in atto o da previsioni del C.C.N.L.
9.9) La retribuzione sarà corrisposta proporzionalmente alla durata della settimana, del mese o dell’annoprestazione lavorativa;
c. misto: quando si realizza una combinazione delle sopraindicate modalità, che con- templi la presenza di giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro.
4. L’instaurazione del 9.10) Al rapporto di lavoro a tempo parziale deve avvenire con saranno applicate integralmente le norme di legge e di contratto che regolano la malattia, l'infortunio, la gravidanza ed il consenso dell’azienda puerperio, il congedo matrimoniale, le ferie, le festività infrasettimanali e del lavoratore: tale requisito è necessario anche per il passaggio del rap- porto da tempo parziale a quello a tempo pieno e viceversaT.F.R., mentre il monte ore permessi di cui all’art. 39 C.C.N.L. verrà riproporzionato in base alla percentuale di lavoro.
5. Il contratto 9.11) I dipendenti ammessi al rapporto di lavoro a tempo parziale o la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indi- cati: l’eventuale periodo potranno usufruire di prova per i nuovi assunti, le mansioni, l’orario forme di lavoro che non deve essere inferiore a 16 orario flessibile così articolate:
9.12.1) PART-TIME 20 ore settimanali, la sua distribuzione giornaliera, settimanale, mensile o annua, nonché gli altri elementi previsti dal CCNL per il rapporto a tempo pieno. La prestazione giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell’arco della giornata.
6. Il rapporto a tempo parziale potrà riguardare sia lavoratori già in forza che i nuovi as- sunti. Nel caso di passaggio dal tempo pieno al tempo parziale potranno essere concor- date tra le parti all’atto del passaggio le possibilità e le condizioni per l’eventuale rientro a tempo pieno, ferme restando le mansioni svolte.
7. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può anche essere pattuita per una durata determinata.
8. Nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale l’azienda prenderà in considerazione le eventuali domande di trasformazione di lavoratori già in forza che ne abbiano fatto richie- sta rispetto ad eventuali nuove assunzioni per analoghe mansioni. A tal fine comunicherà al personale in forza la sua intenzione di procedere all’assunzione di personale a tempo parziale. La comunicazione dovrà avvenire mediante affissione nei reparti interessati. L’azienda in tale passaggio valuterà secondo i seguenti criteri di priorità:
a. documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazio- ne a tempo pieno;
b. documentata necessità di assistere familiari a carico non autosufficienti ovvero, nei casi di genitore unico, anche figli fino a tredici anni, così come previsto dalla legge 104/92;
c. motivi di famiglia opportunamente documentati;
d. studio, volontariato, opportunamente documentati;
e. motivi personali.
9. Il personale a tempo parziale è compensato in base alla retribuzione stabilita per il per- sonale a tempo pieno, riproporzionata in funzione della ridotta durata della prestazione la- vorativa. Pertanto ad ogni lavoratore a tempo parziale viene corrisposta una retribuzione pari alla prestazione mensile che il lavoratore è tenuto ad assicurare.
10. Il rapporto di lavoro del personale a tempo parziale è regolato dalle disposizioni del presente contratto per il personale a tempo pieno, fatte salve le esclusioni e le modifiche specificate negli articoli interessati, ai sensi dei principi di non discriminazione previsti dal- la normativa vigente. Pertanto, le clausole del presente contratto, compatibilmente con le particolari caratteristiche del rapporto, hanno applicazione proporzionale alla durata della prestazione ed alla conseguente misura della retribuzione.
11. Per il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni contrattuali vigenti, di cui alla legge 297/82.
12. Il lavoratore a tempo parziale ha diritto all’indennità di trasferta come per il personale full time.
13. I lavoratori a tempo parziale hanno diritto, in relazione alle mansioni loro attribuite, al vestiario uniforme spettante ai lavoratori a tempo pieno. Tuttavia, il periodo di durata di ciascun capo di vestiario, è riproporzionato in relazione alla lettera di assunzione o alla comunicazione.
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Samples: Contratto Integrativo Aziendale
Lavoro a tempo parziale. 1. Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con un orario setti- manale ridotto rispetto a quello stabilito dall’art. 23 (Orario di lavoro) del presente contrat- to.
2. Le assunzioni con contratto a tempo parziale sono disciplinate dalle norme del presente articolo ai sensi della normativa vigente e sono effettuate secondo le stesse norme previ- ste per il personale a tempo pieno.
3. Il lavoro a tempo parziale può essere di tipo:
a. orizzontale: quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in rela- zione all’orario normale giornaliero di lavoro;
b. verticale: quando risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno;
c. misto: quando si realizza una combinazione delle sopraindicate modalità, che con- templi la presenza di giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro.
4. L’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale deve avvenire con di cui al D.Lgs. n. 61/2000 e successive modificazioni ed integrazioni ha la funzione di: - favorire la flessibilità della prestazione di lavoro in rapporto alla attività della cooperativa, tutelando anche le esigenze assistenziali ed educative dell'utenza in genere; - consentire il consenso dell’azienda soddisfacimento di esigenze individuali delle lavoratrici e del lavoratore: tale requisito è necessario anche per il passaggio del rap- porto da tempo parziale a quello a tempo pieno e viceversa.
5dei lavoratori, ferme restando le esigenze della cooperativa. Il contratto di lavoro a tempo parziale o la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve può essere stipulato per iscrittonelle seguenti forme: - di tipo orizzontale; - di tipo verticale; - di tipo misto, una combinazione tra le due precedenti fattispecie. In esso devono essere indi- cati: l’eventuale periodo di prova per i nuovi assunti, le mansioni, l’orario di lavoro che non deve essere inferiore relazione a 16 ore settimanali, questa forma ai soli lavoratori ai quali sia stata erogata la sua distribuzione giornaliera, settimanale, mensile o annua, nonché gli altri elementi previsti dal CCNL per il rapporto maggiorazione del 10% prevista dalla precedente normativa contrattuale viene riconosciuta una indennità ad personam in cifra fissa pari all'importo erogato a tempo pieno. La prestazione giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell’arco della giornata.
6tale titolo con l'ultima mensilità. Il rapporto a tempo parziale potrà riguardare sia lavoratori già in forza che i nuovi as- suntisi attiva nelle singole cooperative secondo il principio della volontarietà di entrambe le parti. Nel caso di passaggio dal tempo pieno al tempo parziale potranno essere concor- date tra le parti all’atto Le parti, ai fini della applicazione del passaggio le possibilità e le condizioni per l’eventuale rientro a tempo pieno, ferme restando le mansioni svolte.
7. La comma 3 (trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può anche parziale) dell'art. 5 del D.Lgs. n. 61/2000 concordano quanto segue: - le modalità per l'informazione e per la formalizzazione delle richieste e l'accettazione o rifiuto della proposta saranno definite a livello aziendale, nell'ambito delle attività di cui all'art. 9 lettera C punto 2. I tempi di informazione e di esercizio del diritto di precedenza potranno essere pattuita per una durata determinata.
8oggetto di verifiche e modifiche garantendo la necessaria tempestività. Nel passaggio da In assenza della definizione delle procedure di cui al comma precedente l'espletamento complessivo delle procedure e della loro definizione dovrà essere concluso entro dieci giorni. Le imprese, altresì, procederanno semestralmente a fornire informazioni sulle opportunità di assunzioni a tempo pieno pieno. Inoltre il rapporto di lavoro a tempo parziale l’azienda prenderà è regolato come segue:
A) Nel contratto individuale di assunzione dovranno essere specificati: - l'eventuale periodo di prova; - ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.Lgs. n. 61/2000, la durata della prestazione lavorativa e la collocazione temporale dell'orario, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese, all'anno; - la qualifica assegnata.
B) La prestazione individuale sarà fissata tra le parti in considerazione misura non inferiore a:
1) 12 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale;
2) 52 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile;
3) 624 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale. I contratti individuali già stipulati al 26 maggio 2004 (data di firma del contratto 1.1.2001 - 31.12.2005) sono comunque da ritenersi validi. È ammessa la stipula di contratti con un minimo inferiore alle quantità sopra riportate per un numero massimo di lavoratrici e lavoratori pari complessivamente al 10% dell'organico al 31/12 dell'anno precedente. La presente limitazione non si applica alle Cooperative di tipo "B" di cui all'art. 1 L. 381/91, previa verifica in sede di commissioni miste paritetici. Qualora non sia possibile il raggiungimento di detti minimi in una unica ubicazione di servizio le eventuali domande parti si danno atto che il rispetto dello stesso è possibile solo a fronte della disponibilità della lavoratrice o del lavoratore ad operare su più ubicazioni ove la cooperativa ne abbia nello stesso ambito territoriale e non si oppongano impedimenti di trasformazione natura tecnico produttiva od organizzativa derivanti da criteri e modalità di lavoratori già esecuzione dei servizi. Nel caso in forza che ne abbiano fatto richie- sta rispetto ad eventuali cui la lavoratrice o il lavoratore col rapporto di lavoro a tempo parziale presti la attività lavorativa in due o più ubicazioni nell'ambito del territorio comunale per il raggiungimento del minimo settimanale per lo spostamento da un posto all'altro di lavoro spetta alla lavoratrice o al lavoratore il rimborso delle spese per tragitti non inferiori ai chilometri 15 sulla base di criteri definiti dalla contrattazione di secondo livello. Nei casi di disponibilità di nuove assunzioni prestazioni, la cooperativa, in relazione alle esigenze tecnico produttive, nell'ambito del confronto con le RSA, ricercherà soluzioni per analoghe mansioni. A tal fine comunicherà al personale in forza la sua intenzione di procedere all’assunzione di un aumento delle ore settimanali del personale a tempo parziale. La comunicazione dovrà avvenire mediante affissione nei reparti interessatiIn tale ambito di confronto aziendale sarà valutata l'opportunità del consolidamento di parte delle ore supplementari. L’azienda in tale passaggio valuterà secondo i seguenti criteri Tale consolidamento si effettuerà su richiesta del lavoratore relativamente alle ore di priorità:
a. documentata necessità lavoro supplementare eccedenti il 25% dell'orario previsto nel contratto di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazio- ne a tempo pieno;
b. documentata necessità di assistere familiari a carico non autosufficienti ovvero, nei casi di genitore unico, anche figli fino a tredici anni, così come previsto dalla legge 104/92;
c. motivi di famiglia opportunamente documentati;
d. studio, volontariato, opportunamente documentati;
e. motivi personali.
9. Il personale lavoro a tempo parziale è compensato in base individuale ed a condizione che tali ore siano svolte per almeno nove mesi nell'arco di un anno (o al valore equivalente come media).
C) Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 61/2000 alla retribuzione stabilita lavoratrice e al lavoratore con contratto di lavoro a tempo parziale possono essere richieste prestazioni di lavoro supplementare. L'eventuale rifiuto, adeguatamente motivato,non costituisce infrazione disciplinare né integra gli estremi del giustificato motivo del licenziamento. È ammesso il ricorso al lavoro supplementare nella misura massima del 50% dell'orario individuale settimanale per il per- sonale part-time di tipo orizzontale, fatto salvo il limite massimo di prestazione lavorativa giornaliera di 8 ore. Le prestazioni di lavoro supplementare potranno essere recuperate, nei sei mesi successivi fino ad un massimo del 50% delle ore supplementari prestate. Le ore supplementari, escluse quelle recuperate, saranno retribuite con una maggiorazione determinata convenzionalmente ai sensi dell'art. 3 comma 4, 2° periodo del D.Lgs. n. 61/2000, e quindi comprensiva di tutti gli effetti sugli altri istituti di legge e contrattuali, pari al 27% della retribuzione oraria globale dovuta di cui all'art. 75. Il lavoro supplementare di cui ai periodi precedenti è ammesso in relazione alle seguenti causali obiettive: - garantire la continuità delle prestazioni all'utenza; - punte di intensa attività con cui non sia possibile sopperire con il normale organico; - per sostituzione di assenze con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Nel rapporto di lavoro a tempo pienoparziale verticale o misto, riproporzionata anche a tempo determinato, è ammesso lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie secondo la disciplina legale e contrattuale prevista per tale istituto.
D) Ai sensi e nel rispetto dell'art. 3 commi da 7 a 10 (clausole flessibili) del D.Lgs. n. 61/2000 e successive modificazioni, il datore di lavoro, a fronte del consenso espresso dai lavoratore e formalizzato con apposito patto scritto, occasione nella quale è possibile per il lavoratore richiedere l'assistenza di un componente dell'RSA da egli indicato, ha il potere di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale, sia in funzione caso di tipo di contratto orizzontale, verticale o misto. In tale patto le parti possono stabilire, in caso di tempo parziale orizzontale, un arco temporale nella giornata in caso di tempo parziale verticale, un arco di periodo con riferimento alla settimana, al mese, all'anno, e in caso di tempo parziale misto, un arco temporale risultante dalla combinazione delle due ipotesi sopra prospettate all'interno del quale può essere espletato il servizio da parte del lavoratore e di conseguenza definire i tempi di preavviso. Qualora vi sia prestazione lavorativa con variazione nel mese della ridotta collocazione temporale riguardante un orario complessivo superiore al 30% dell'orario mensile derivante dal contratto individuale, si applicherà una maggiorazione del 2% sulla retribuzione mensile derivante dal contratto individuale di cui sopra. Laddove tale percentuale sia inferiore o uguale al 30% si procederà ad una maggiorazione del 2% per le sole giornate nelle quali si sia effettuata la prestazione lavorativa con variazione di collocazione temporale. Ai fini del computo del 30% vanno considerate tutte le ore previste dal contratto individuale per ogni giornata interessata.
E) Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite, con apposito patto similmente a quanto previsto nella precedente lettera D, anche clausole elastiche per la variazione in aumento della durata della prestazione la- vorativalavorativa (prolungamento della prestazione in giornate o in periodi nel quale non era prevista). Pertanto Qualora vi sia prestazione lavorativa con variazione nel mese riguardante un orario complessivo superiore al 30% dell'orario mensile derivante dal contratto individuale, si applicherà una maggiorazione del 2% sulla retribuzione mensile derivante dal contratto individuale di cui sopra. Laddove tale percentuale sia inferiore o uguale al 30% si procederà ad una maggiorazione del 2% per le sole giornate nelle quali si sia effettuata la prestazione lavorativa con variazione. Ai fini del computo del 30% vanno considerate tutte le ore previste dal contratto individuale per ogni giornata interessata. In caso di aumento della prestazione nelle giornate nelle quali è già prevista una prestazione lavorativa si potranno utilizzare anche le clausole flessibili di cui alla lettera D). Durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale, decorsi cinque mesi dalla data di stipulazione del patto e accompagnata da un preavviso di un mese in favore del datore di lavoro, il lavoratore potrà denunciare il patto in cui ai commi precedenti in forma scritta, accompagnando alla denuncia l'indicazione di una delle seguenti documentate ragioni:
1. gravi esigenze di carattere familiare;
2. esigenze di tutela della salute certificate dal competente servizio sanitario pubblico;
3. necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma;
4. attività di studio e formazione di cui all'art. 69 e art. 70 del presente C.C.N.L.. Tali motivazione devono essere documentate e oggettivamente incompatibili con quanto concordato nel patto citato. È data comunque facoltà al lavoratore di concordare con il datore di lavoro, senza ricorrere alla denuncia delle clausole flessibili o elastiche, la sospensione delle stesse per tutto il periodo durante il quale sussistano le cause indicate nella prima parte.
F) La retribuzione oraria si ottiene come stabilito dall'articolo 75. L'utilizzo complessivo del lavoro a tempo parziale viene corrisposta una retribuzione pari alla prestazione mensile che il lavoratore è tenuto ad assicurare.
10. Il rapporto di lavoro del personale a tempo parziale è regolato dalle disposizioni del presente contratto per il personale a tempo pieno, fatte salve le esclusioni e le modifiche specificate negli articoli interessati, ai sensi dei principi sue modalità di non discriminazione previsti dal- la normativa vigente. Pertanto, attuazione saranno argomento di informazione e confronto tra le clausole parti a livello aziendale in particolare modo per quanto concerne l'andamento dell'utilizzazione del presente contratto, compatibilmente con le particolari caratteristiche del rapporto, hanno applicazione proporzionale alla durata della prestazione ed alla conseguente misura della retribuzionelavoro supplementare.
11. Per il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni contrattuali vigenti, di cui alla legge 297/82.
12. Il lavoratore a tempo parziale ha diritto all’indennità di trasferta come per il personale full time.
13. I lavoratori a tempo parziale hanno diritto, in relazione alle mansioni loro attribuite, al vestiario uniforme spettante ai lavoratori a tempo pieno. Tuttavia, il periodo di durata di ciascun capo di vestiario, è riproporzionato in relazione alla lettera di assunzione o alla comunicazione.
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Lavoro a tempo parziale. 1. Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con un orario setti- manale settimanale ridotto rispetto a quello stabilito dall’artdall'art. 23 (Orario di lavoro) 8 del presente contrat- to.
2contratto. Le assunzioni con contratto a tempo parziale sono disciplinate dalle norme del presente articolo ai sensi della normativa vigente e sono effettuate secondo le stesse norme previ- ste previste per il personale a tempo pieno.
3. Il lavoro a tempo parziale può essere di tipo:
a. : - orizzontale: quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in rela- zione all’orario relazione all'orario normale giornaliero di lavoro;
b. ; - verticale: quando risulti previsto che l’attività l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno;
c. dell'anno; - misto: quando si realizza una combinazione delle sopraindicate modalità, che con- templi contempli la presenza di giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro.
4. L’instaurazione L'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale deve avvenire con il consenso dell’azienda dell'azienda e del lavoratore: tale requisito è necessario anche per il passaggio del rap- porto rapporto da tempo parziale a quello a tempo pieno e viceversa.
5. Il contratto di lavoro a tempo parziale o la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indi- catiindicati: l’eventuale l'eventuale periodo di prova per i nuovi assunti, le mansioni, l’orario la durata della prestazione che di lavoro che norma non deve potrà essere inferiore a 16 20 ore settimanali, la sua distribuzione giornaliera, settimanale, mensile o annua, nonché nonchè gli altri elementi previsti dal CCNL c.c.n.l. per il rapporto a tempo pieno. La In caso di part-time orizzontale la prestazione giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell’arco nell'arco della giornata.
6, ad eccezione del personale con qualifica di insegnante-istruttore con il consenso dello stesso tenendo conto anche della eventuale necessità del lavoratore di svolgere altra attività lavorativa. Il rapporto a tempo parziale potrà riguardare sia lavoratori già in forza che i nuovi as- suntiassunti. Nel caso di passaggio dal tempo pieno al tempo parziale potranno essere concor- date concordate tra le parti all’atto all'atto del passaggio le possibilità e le condizioni per l’eventuale l'eventuale rientro a tempo pieno, ferme restando le mansioni svolte.
7. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può anche essere pattuita per una durata determinata.
8. Qualora il tempo parziale sia definito nel tempo è consentita l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato per completare il normale orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile e annuale fino a quando l'interessato osserverà il tempo di lavoro parziale. Nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale l’azienda l'azienda prenderà in considerazione le eventuali domande di trasformazione di lavoratori già in forza che ne abbiano fatto richie- sta richiesta rispetto ad eventuali nuove assunzioni per analoghe mansioni. A tal fine comunicherà al personale in forza la sua intenzione di procedere all’assunzione di personale a tempo parziale. La comunicazione dovrà avvenire mediante affissione nei reparti interessati. L’azienda in tale passaggio valuterà secondo i seguenti criteri di priorità:
a. documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazio- ne a tempo pieno;
b. documentata necessità di assistere familiari a carico non autosufficienti ovvero, nei casi di genitore unico, anche figli fino a tredici anni, così come previsto dalla legge 104/92;
c. motivi di famiglia opportunamente documentati;
d. studio, volontariato, opportunamente documentati;
e. motivi personali.
9. Il personale a tempo parziale è compensato in base alla retribuzione stabilita per il per- sonale personale a tempo pieno, riproporzionata in funzione della ridotta durata della prestazione la- vorativalavorativa. Pertanto ad ogni lavoratore a tempo parziale viene corrisposta una retribuzione pari alla prestazione mensile che il lavoratore è tenuto ad assicurare.
10. Il rapporto di lavoro del personale a tempo parziale è regolato dalle disposizioni del presente contratto per il personale a tempo pieno, fatte salve le esclusioni e le modifiche specificate negli articoli interessati, ai sensi dei principi di non discriminazione previsti dal- la dalla normativa vigente. Pertanto, le clausole del presente contratto, compatibilmente con le particolari caratteristiche del rapporto, hanno applicazione proporzionale alla durata della prestazione ed alla conseguente misura della retribuzione.
11. Per il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni contrattuali vigenti, di cui alla legge 297/82.
12n. 297/1982. In considerazione delle specifiche esigenze tecnico-organizzative e produttive del settore, è consentito lo svolgimento di lavoro supplementare. Per lavoro supplementare si intende quello prestato fino al raggiungimento dell'orario di lavoro del personale a tempo pieno. Il numero massimo di ore di lavoro supplementare, effettuabili in ragione d'anno, è pari al 30% della prestazione concordata e saranno retribuite con la quota oraria della retribuzione globale mensile e la maggiorazione comprensiva degli istituti legali e contrattuali determinata nella misura del 18% da calcolare sulla quota oraria della retribuzione globale mensile. La prestazione di lavoro supplementare è ammessa, con il consenso del lavoratore interessato, entro i limiti riportati al comma precedente, nelle fattispecie sotto esemplificate: - necessità derivanti da incrementi temporanei dell'attività produttiva; - sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto; - concentrazione ambito giornaliero di servizi in numero superiore alla normalità, servizi in orari scoperti dal personale a tempo pieno. Il rifiuto da parte del lavoratore di prestare lavoro supplementare non può integrare in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento nè l'adozione di provvedimenti disciplinari. In caso di lavoro supplementare svolto in via non meramente occasionale, su richiesta del lavoratore l'azienda potrà disporre l'eventuale consolidamento delle ore a tale titolo prestate. Con riferimento alle normative vigenti il rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto all’indennità può essere svolto secondo modalità flessibili che consentano la variabilità della collocazione temporale della prestazione lavorativa, quando lo stesso sia stipulato a tempo indeterminato e in caso di trasferta come assunzione a termine per sostituzione di personale assente. Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere adottate - oltre alle modalità flessibili - anche modalità elastiche, che stabiliscano specifiche variazioni in aumento della durata della prestazione lavorativa inizialmente pattuita. L'adozione da parte dell'azienda delle modalità flessibili nonchè delle modalità elastiche è giustificata dalla necessità di far fronte a specifiche e motivate esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto le prestazioni lavorative rese secondo modalità elastiche non possono superare, in ogni anno solare, il limite massimo complessivo di ore "pro- capite" pari al 20% della prestazione già concordata. La disponibilità allo svolgimento del rapporto a tempo parziale secondo le modalità flessibili od elastiche richiede il consenso del lavoratore, formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale alla lettera di assunzione. L'eventuale rifiuto del lavoratore di stipulare il patto suddetto non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento nè l'adozione di provvedimenti disciplinari. La variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa, nonchè la modifica della collocazione della stessa, deve essere comunicata da parte dell'azienda al lavoratore con un preavviso di almeno 48 ore. Per le sole ore prestate a seguito dell'esercizio della variazione o della modifica disposte dall'azienda ai sensi del comma precedente, al di fuori degli orari o degli schemi concordati nell'atto di instaurazione del rapporto a tempo parziale (ovvero di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ovvero di modifica degli stessi), compete al lavoratore la corresponsione della quota oraria della retribuzione globale mensile maggiorata del 12% comprensivo dell'incidenza degli istituti contrattuali e legali. E' riconosciuta al lavoratore la facoltà di sospendere temporaneamente l'efficacia della pattuizione delle clausole flessibili ed elastiche decorsi cinque mesi dalla loro accettazione ed in presenza di necessità oggettive sopravvenute a tale accettazione rientranti nella seguente elencazione: - assistenza di parenti di primo grado portatori di handicap certificato dalla competente ASL; - assistenza di parenti di primo grado durante patologie oncologiche od in occasione del ricovero ospedaliero per interventi chirurgici certificati dalla competente ASL; - affidamento in esclusiva di minori in età scolare fino al compimento del 15º anno; - necessità di attendere ad un altro rapporto di lavoro dipendente. L'esercizio della facoltà di cui sopra secondo le modalità ivi specificate, da richiedersi in forma scritta, non determina in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento nè l'adozione di provvedimenti disciplinari. Resta in ogni caso salva la possibilità, per le aziende e per i lavoratori, di stipulare nuovi patti contenenti clausole elastiche e flessibili. In caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato, le aziende procederanno prioritariamente al passaggio a tempo pieno dei lavoratori, che ne facciano richiesta, assunti a tempo parziale e indeterminato in attività presso unità produttive site nello stesso ambito comunale, adibiti alle stesse mansioni o a mansioni equivalenti rispetto a quelle per le quali è prevista l'assunzione. A tali fini saranno considerati prioritariamente i lavoratori con maggiore anzianità di servizio aziendale e, in caso di parità, quelli con maggiore anzianità anagrafica. Rispetto al personale a tempo pieno e indeterminato, il personale full time.
13a tempo parziale e indeterminato impiegato in azienda non può eccedere il 25% del personale dipendente (con arrotondamento all'unità superiore), in ogni caso è possibile l'assunzione a tempo parziale di due unità purchè non risulti superato il totale dei contratti a tempo pieno ed indeterminato in atto nell'unità produttiva. I lavoratori a tempo parziale hanno dirittosi computano, in relazione alle mansioni loro attribuite, al vestiario uniforme spettante ai lavoratori fini dell'art. 35 della legge n. 300/1970 come unità a tempo pieno. Tuttavia, il periodo di durata di ciascun capo di vestiario, è riproporzionato in relazione alla lettera di assunzione o alla comunicazione.
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Lavoro a tempo parziale. 1. Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con un orario setti- manale ridotto rispetto a quello stabilito dall’art. 23 (Orario di lavoro) del presente contrat- to.
2. Le assunzioni con contratto a tempo parziale sono disciplinate dalle norme del presente articolo ai sensi della normativa vigente e sono effettuate secondo le stesse norme previ- ste per il personale a tempo pieno.
3. Il lavoro a tempo parziale può essere di tipo:
a. orizzontale: quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in rela- zione all’orario normale giornaliero di lavoro;
b. verticale: quando risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno;
c. misto: quando si realizza una combinazione delle sopraindicate modalità, che con- templi la presenza di giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro.
4. L’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale deve avvenire con di cui al D.Lgs. n. 61/2000 e successive modificazioni ed integrazioni ha la funzione di: - favorire la flessibilità della prestazione di lavoro in rapporto alla attività della cooperativa, tutelando anche le esigenze assistenziali ed educative dell'utenza in genere; - consentire il consenso dell’azienda soddisfacimento di esigenze individuali delle lavoratrici e del lavoratore: tale requisito è necessario anche per il passaggio del rap- porto da tempo parziale a quello a tempo pieno e viceversa.
5dei lavoratori, ferme restando le esigenze della cooperativa. Il contratto di lavoro a tempo parziale o la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve può essere stipulato per iscrittonelle seguenti forme: - di tipo orizzontale; - di tipo verticale; - di tipo misto, una combinazione tra le due precedenti fattispecie. In esso devono essere indi- cati: l’eventuale periodo di prova per i nuovi assunti, le mansioni, l’orario di lavoro che non deve essere inferiore relazione a 16 ore settimanali, questa forma ai soli lavoratori ai quali sia stata erogata la sua distribuzione giornaliera, settimanale, mensile o annua, nonché gli altri elementi previsti dal CCNL per il rapporto maggiorazione del 10% prevista dalla precedente normativa contrattuale viene riconosciuta una indennità "ad personam" in cifra fissa pari all'importo erogato a tempo pieno. La prestazione giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell’arco della giornata.
6tale titolo con l'ultima mensilità. Il rapporto a tempo parziale potrà riguardare sia lavoratori già in forza che i nuovi as- suntisi attiva nelle singole cooperative secondo il principio della volontarietà di entrambe le parti. Nel caso di passaggio dal tempo pieno al tempo parziale potranno essere concor- date tra le parti all’atto Le parti, ai fini della applicazione del passaggio le possibilità e le condizioni per l’eventuale rientro a tempo pieno, ferme restando le mansioni svolte.
7. La comma 3 (trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può anche parziale) dell'art. 5 del D.Lgs. n. 61/2000 concordano quanto segue: - le modalità per l'informazione e per la formalizzazione delle richieste e l'accettazione o rifiuto della proposta saranno definite a livello aziendale, nell'ambito delle attività di cui all'art. 9, lett. C), punto 2. I tempi di informazione e di esercizio del diritto di precedenza potranno essere pattuita per una durata determinata.
8oggetto di verifiche e modifiche garantendo la necessaria tempestività. Nel passaggio da In assenza della definizione delle procedure di cui al comma precedente l'espletamento complessivo delle procedure e della loro definizione dovrà essere concluso entro dieci giorni. Le imprese, altresì, procederanno semestralmente a fornire informazioni sulle opportunità di assunzioni a tempo pieno pieno. Inoltre il rapporto di lavoro a tempo parziale l’azienda prenderà è regolato come segue:
A) nel contratto individuale di assunzione dovranno essere specificati: - l'eventuale periodo di prova; - ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.Lgs. n. 61/2000, la durata della prestazione lavorativa e la collocazione temporale dell'orario, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese, all'anno; - la qualifica assegnata;
B) la prestazione individuale sarà fissata tra le parti in considerazione misura non inferiore a:
1) 12 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale;
2) 52 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile;
3) 624 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale. I contratti individuali già stipulati al 26 maggio 2004 (data di firma del contratto 1° gennaio 2001-31 dicembre 2005) sono comunque da ritenersi validi. E' ammessa la stipula di contratti con un minimo inferiore alle quantità sopra riportate per un numero massimo di lavoratrici e lavoratori pari complessivamente al 10% dell'organico al 31 dicembre dell'anno precedente. La presente limitazione non si applica alle cooperative di tipo "B" di cui all'art. 1, L. n. 381/1991, previa verifica in sede di Commissioni miste paritetiche. Qualora non sia possibile il raggiungimento di detti minimi in una unica ubicazione di servizio le eventuali domande parti si danno atto che il rispetto dello stesso è possibile solo a fronte della disponibilità della lavoratrice o del lavoratore ad operare su più ubicazioni ove la cooperativa ne abbia nello stesso ambito territoriale e non si oppongano impedimenti di trasformazione natura tecnico-produttiva od organizzativa derivanti da criteri e modalità di lavoratori già esecuzione dei servizi. Nel caso in forza che ne abbiano fatto richie- sta rispetto ad eventuali cui la lavoratrice o il lavoratore col rapporto di lavoro a tempo parziale presti l'attività lavorativa in due o più ubicazioni nell'ambito del territorio comunale per il raggiungimento del minimo settimanale per lo spostamento da un posto all'altro di lavoro spetta alla lavoratrice o al lavoratore il rimborso delle spese per tragitti non inferiori ai chilometri 15 sulla base di criteri definiti dalla contrattazione di secondo livello. Nei casi di disponibilità di nuove assunzioni prestazioni, la cooperativa, in relazione alle esigenze tecnico-produttive, nell'ambito del confronto con le R.S.A., ricercherà soluzioni per analoghe mansioni. A tal fine comunicherà al personale in forza la sua intenzione di procedere all’assunzione di un aumento delle ore settimanali del personale a tempo parziale. La comunicazione dovrà avvenire mediante affissione nei reparti interessatiIn tale ambito di confronto aziendale sarà valutata l'opportunità del consolidamento di parte delle ore supplementari. L’azienda in tale passaggio valuterà secondo i seguenti criteri Tale consolidamento si effettuerà su richiesta del lavoratore relativamente alle ore di priorità:
a. documentata necessità lavoro supplementare eccedenti il 25% dell'orario previsto nel contratto di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazio- ne a tempo pieno;
b. documentata necessità di assistere familiari a carico non autosufficienti ovvero, nei casi di genitore unico, anche figli fino a tredici anni, così come previsto dalla legge 104/92;
c. motivi di famiglia opportunamente documentati;
d. studio, volontariato, opportunamente documentati;
e. motivi personali.
9. Il personale lavoro a tempo parziale è compensato in base individuale ed a condizione che tali ore siano svolte per almeno nove mesi nell'arco di un anno (o al valore equivalente come media).
C) Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 61/2000 alla retribuzione stabilita lavoratrice e al lavoratore con contratto di lavoro a tempo parziale possono essere richieste prestazioni di lavoro supplementare. L'eventuale rifiuto, adeguatamente motivato, non costituisce infrazione disciplinare né integra gli estremi del giustificato motivo del licenziamento. E' ammesso il ricorso al lavoro supplementare nella misura massima del 50% dell'orario individuale settimanale per il per- sonale part-time di tipo orizzontale, fatto salvo il limite massimo di prestazione lavorativa giornaliera di 8 ore. Le prestazioni di lavoro supplementare potranno essere recuperate, nei sei mesi successivi fino ad un massimo del 50% delle ore supplementari prestate. Le ore supplementari, escluse quelle recuperate, saranno retribuite con una maggiorazione determinata convenzionalmente ai sensi dell'art. 3, comma 4, 2° periodo del D.Lgs. n. 61/2000 e, quindi comprensiva di tutti gli effetti sugli altri istituti di legge e contrattuali, pari al 27% della retribuzione oraria globale dovuta di cui all'art. 75. Il lavoro supplementare di cui ai periodi precedenti è ammesso in relazione alle seguenti causali obiettive: - garantire la continuità delle prestazioni all'utenza; - punte di intensa attività con cui non sia possibile sopperire con il normale organico; - per sostituzione di assenze con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Nel rapporto di lavoro a tempo pienoparziale verticale o misto, riproporzionata anche a tempo determinato, è ammesso lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie secondo la disciplina legale e contrattuale prevista per tale istituto.
D) Ai sensi e nel rispetto dell'art. 3, commi da 7 a 10 (clausole flessibili) del D.Lgs. n. 61/2000 e successive modificazioni, il datore di lavoro, a fronte del consenso espresso dal lavoratore e formalizzato con apposito patto scritto, occasione nella quale è possibile per il lavoratore richiedere l'assistenza di un componente dell'R.S.A. da egli indicato, ha il potere di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale, sia in funzione caso di tipo di contratto orizzontale, verticale o misto. In tale patto le parti possono stabilire, in caso di tempo parziale orizzontale, un arco temporale nella giornata, in caso di tempo parziale verticale, un arco di periodo con riferimento alla settimana, al mese, all'anno, e in caso di tempo parziale misto, un arco temporale risultante dalla combinazione delle due ipotesi sopra prospettate all'interno del quale può essere espletato il servizio da parte del lavoratore e di conseguenza definire i tempi di preavviso. Qualora vi sia prestazione lavorativa con variazione nel mese della ridotta collocazione temporale riguardante un orario complessivo superiore al 30% dell'orario mensile derivante dal contratto individuale, si applicherà una maggiorazione del 2% sulla retribuzione mensile derivante dal contratto individuale di cui sopra. Laddove tale percentuale sia inferiore o uguale al 30% si procederà ad una maggiorazione del 2% per le sole giornate nelle quali si sia effettuata la prestazione lavorativa con variazione di collocazione temporale. Ai fini del computo del 30% vanno considerate tutte le ore previste dal contratto individuale per ogni giornata interessata.
E) Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite, con apposito patto similmente a quanto previsto nella precedente lett. D), anche clausole elastiche per la variazione in aumento della durata della prestazione la- vorativalavorativa (prolungamento della prestazione in giornate o in periodi nei quali non era prevista). Pertanto Qualora vi sia prestazione lavorativa con variazione nel mese riguardante un orario complessivo superiore al 30% dell'orario mensile derivante dal contratto individuale, si applicherà una maggiorazione del 2% sulla retribuzione mensile derivante dal contratto individuale di cui sopra. Laddove tale percentuale sia inferiore o uguale al 30% si procederà ad una maggiorazione del 2% per le sole giornate nelle quali si sia effettuata la prestazione lavorativa con variazione. Ai fini del computo del 30% vanno considerate tutte le ore previste dal contratto individuale per ogni giornata interessata. In caso di aumento della prestazione nelle giornate nelle quali è già prevista una prestazione lavorativa si potranno utilizzare anche le clausole flessibili di cui alla lett. D). Durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale, decorsi cinque mesi dalla data di stipulazione del patto e accompagnata da un preavviso di un mese in favore del datore di lavoro, il lavoratore potrà denunciare il patto in cui ai commi precedenti in forma scritta, accompagnando alla denuncia l'indicazione di una delle seguenti documentate ragioni:
1) gravi esigenze di carattere familiare;
2) esigenze di tutela della salute certificate dal competente servizio sanitario pubblico;
3) necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma;
4) attività di studio e formazione di cui agli artt. 69 e 70 del presente c.c.n.l. Tali motivazioni devono essere documentate e oggettivamente incompatibili con quanto concordato nel patto citato. E' data comunque facoltà al lavoratore di concordare con il datore di lavoro, senza ricorrere alla denuncia delle clausole flessibili o elastiche, la sospensione delle stesse per tutto il periodo durante il quale sussistano le cause indicate nella prima parte.
F) La retribuzione oraria si ottiene come stabilito dall'art. 75. L'utilizzo complessivo del lavoro a tempo parziale viene corrisposta una retribuzione pari alla prestazione mensile che il lavoratore è tenuto ad assicurare.
10. Il rapporto di lavoro del personale a tempo parziale è regolato dalle disposizioni del presente contratto per il personale a tempo pieno, fatte salve le esclusioni e le modifiche specificate negli articoli interessati, ai sensi dei principi sue modalità di non discriminazione previsti dal- la normativa vigente. Pertanto, attuazione saranno argomento di informazione e confronto tra le clausole parti a livello aziendale in particolare modo per quanto concerne l'andamento dell'utilizzazione del presente contratto, compatibilmente con le particolari caratteristiche del rapporto, hanno applicazione proporzionale alla durata della prestazione ed alla conseguente misura della retribuzionelavoro supplementare.
11. Per il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni contrattuali vigenti, di cui alla legge 297/82.
12. Il lavoratore a tempo parziale ha diritto all’indennità di trasferta come per il personale full time.
13. I lavoratori a tempo parziale hanno diritto, in relazione alle mansioni loro attribuite, al vestiario uniforme spettante ai lavoratori a tempo pieno. Tuttavia, il periodo di durata di ciascun capo di vestiario, è riproporzionato in relazione alla lettera di assunzione o alla comunicazione.
Appears in 1 contract
Lavoro a tempo parziale. 1. Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con un orario setti- manale ridotto rispetto a quello stabilito dall’art. 23 (Orario di lavoro) del presente contrat- to.
2. Le assunzioni con contratto a tempo parziale sono disciplinate dalle norme del presente articolo ai sensi della normativa vigente e sono effettuate secondo le stesse norme previ- ste per il personale a tempo pieno.
3. Il lavoro a tempo parziale può essere di tipo:
a. orizzontale: quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in rela- zione all’orario normale giornaliero di lavoro;
b. verticale: quando risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno;
c. misto: quando si realizza una combinazione delle sopraindicate modalità, che con- templi la presenza di giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro.
4. L’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale deve avvenire con di cui agli articoli da 4 a 11 del D.Lgs. n. 81/2015 ha la funzione di: - favorire la flessibilità della prestazione di lavoro in rapporto alla attività della cooperativa, tutelando anche le esigenze assistenziali ed educative dell'utenza in genere; - consentire il consenso dell’azienda soddisfacimento di esigenze individuali delle lavoratrici e del lavoratore: tale requisito è necessario anche per il passaggio del rap- porto da dei lavoratori, ferme restando le esigenze della cooperativa. II rapporto a tempo parziale a quello a tempo pieno si attiva nelle singole cooperative secondo il principio della volontarietà di entrambe le parti. E' consentito al lavoratore e viceversa.
5. Il alla lavoratrice con contratto di lavoro a tempo parziale o l'instaurazione di rapporti di lavoro presso più datori lavoro. Su accordo delle parti è ammessa la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve viceversa. Le modalità per l'informazione e per la formalizzazione delle richieste e l'accettazione o rifiuto della richiesta di trasformazione saranno definite a livello aziendale, nell'ambito delle attività di cui all'art. 9, lettera C), punto 2. I tempi di informazione e di esercizio del diritto di precedenza potranno essere stipulato per iscrittooggetto di verifiche e modifiche garantendo la necessaria tempestività. In esso devono assenza della definizione delle procedure di cui al comma precedente l'espletamento complessivo delle procedure e della loro definizione dovrà essere indi- cati: l’eventuale periodo concluso entro dieci giorni. Le imprese, altresì, procederanno semestralmente a fornire informazioni sulle opportunità di prova per i nuovi assunti, le mansioni, l’orario di lavoro che non deve essere inferiore a 16 ore settimanali, la sua distribuzione giornaliera, settimanale, mensile o annua, nonché gli altri elementi previsti dal CCNL per il rapporto assunzioni a tempo pieno. La prestazione giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell’arco della giornata.
6. Il rapporto di lavoro a tempo parziale potrà riguardare è regolato come segue:
A) nel contratto individuale di assunzione, oltre agli elementi previsti dall'articolo 23 del presente c.c.n.l., dovranno essere specificati:
a) l'eventuale periodo di prova;
b) ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 81/2015, la durata della prestazione lavorativa e la collocazione temporale dell'orario, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese, all'anno.
B) La prestazione individuale sarà fissata tra le parti in misura non inferiore a:
1) 12 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale;
2) 52 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile;
3) 624 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale. I contratti di lavoro già stipulati con la precedente normativa di legge o disposizione contrattuale sono comunque da ritenersi validi. E' ammessa la stipula di contratti con un minimo inferiore alle quantità sopra riportate per un numero massimo di lavoratrici e lavoratori pari complessivamente al 10% dell'organico al 31 dicembre dell'anno precedente. La presente limitazione non si applica alle Cooperative di tipo "B" di cui all'art. 1 della legge n. 381/1991, previa verifica in sede di Commissioni miste paritetiche, laddove costituite. Qualora non sia lavoratori già possibile il raggiungimento di detti minimi in forza una unica ubicazione di servizio le parti si danno atto che i nuovi as- suntiil rispetto dello stesso è possibile solo a fronte della disponibilità della lavoratrice o del lavoratore ad operare su più ubicazioni ove la cooperativa ne abbia nello stesso ambito territoriale e non si oppongano impedimenti di natura tecnico produttiva od organizzativa derivanti da criteri e modalità di esecuzione dei servizi. Nel caso di passaggio dal tempo pieno al tempo parziale potranno essere concor- date tra le parti all’atto del passaggio le possibilità e le condizioni per l’eventuale rientro a tempo pieno, ferme restando le mansioni svolte.
7. La trasformazione del in cui la lavoratrice o il lavoratore col rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può anche essere pattuita presti l'attività lavorativa in due o più ubicazioni nell'ambito del territorio comunale per una durata determinata.
8il raggiungimento del minimo settimanale per lo spostamento da un posto all'altro di lavoro spetta alla lavoratrice o al lavoratore il rimborso delle spese per tragitti non inferiori ai chilometri 15 sulla base di criteri definiti dalla contrattazione di secondo livello. Nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale l’azienda prenderà Nei casi di disponibilità di nuove prestazioni, la cooperativa, in considerazione relazione alle esigenze tecnico produttive, nell'ambito del confronto con le eventuali domande di trasformazione di lavoratori già in forza che ne abbiano fatto richie- sta rispetto ad eventuali nuove assunzioni R.S.A./R.S.U., ricercherà soluzioni per analoghe mansioni. A tal fine comunicherà al personale in forza la sua intenzione di procedere all’assunzione di un aumento delle ore settimanali del personale a tempo parziale. La comunicazione dovrà avvenire mediante affissione nei reparti interessatiIn tale ambito di confronto aziendale sarà valutata l'opportunità del consolidamento di parte delle ore supplementari. L’azienda in tale passaggio valuterà secondo i seguenti criteri Tale consolidamento si effettuerà su richiesta del lavoratore relativamente alle ore di priorità:
a. documentata necessità lavoro supplementare eccedenti il 25% dell'orario previsto nel contratto di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazio- ne a tempo pieno;
b. documentata necessità di assistere familiari a carico non autosufficienti ovvero, nei casi di genitore unico, anche figli fino a tredici anni, così come previsto dalla legge 104/92;
c. motivi di famiglia opportunamente documentati;
d. studio, volontariato, opportunamente documentati;
e. motivi personali.
9. Il personale lavoro a tempo parziale è compensato in base individuale ed a condizione che tali ore siano svolte per almeno nove mesi nell'arco di un anno (o al valore equivalente come media) e possano essere ricondotte alla retribuzione stabilita previsione dell'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2015. Sono esclusi dal consolidamento i casi di lavoro supplementare per sostituzione di personale avente diritto alla conservazione del posto.
C) Ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2015 alla lavoratrice e al lavoratore con contratto di lavoro a tempo parziale possono essere richieste prestazioni di lavoro supplementare. Ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2015, l'eventuale rifiuto motivato, non costituisce infrazione disciplinare né integra gli estremi del giustificato motivo del licenziamento. E' ammesso il ricorso al lavoro supplementare nella misura massima del 40% dell'orario individuale settimanale per il per- sonale part-time, nel rispetto dei limiti stabiliti dal D.Lgs. n. 66/2003. Le prestazioni di lavoro supplementare potranno essere recuperate, nei sei mesi successivi fino ad un massimo del 50% delle ore supplementari prestate, fatte salve eventuali previsioni della contrattazione di 2° livello in materia di banca ore. Le ore supplementari, escluse quelle recuperate, saranno retribuite con una maggiorazione determinata convenzionalmente ai sensi dell'art. 6, comma 2, 3° periodo del D.Lgs. n. 81/2015, e quindi comprensiva di tutti gli effetti sugli altri istituti di legge e contrattuali, pari al 27% della retribuzione oraria globale dovuta di cui all'art. 75. Il limite massimo di ore recuperabili non opera per i lavoratori e le lavoratrici che hanno manifestato l'interesse a svolgere prestazioni lavorative ulteriori rispetto a quelle previste dal contratto di lavoro individuale. Nel rapporto di lavoro a tempo pienoparziale, riproporzionata anche a tempo determinato, è ammesso lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie secondo la disciplina legale e contrattuale prevista per tale istituto.
D) Ai sensi e nel rispetto dell'art. 6, comma 4 (clausole elastiche) del D.Lgs. n. 81/2015, il datore di lavoro, a fronte del consenso espresso dal lavoratore e formalizzato con apposito patto scritto, occasione nella quale è possibile per il lavoratore richiedere l'assistenza di un componente della Rappresentanza sindacale da egli indicato, ha il potere di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale. In tale patto le parti possono stabilire, un arco temporale nella giornata, nella settimana, nel mese, nell'anno all'interno del quale può essere espletato il servizio da parte del lavoratore e di conseguenza definire i tempi di preavviso. Qualora vi sia prestazione lavorativa con variazione nel mese della collocazione temporale riguardante un orario complessivo superiore al 30% dell'orario mensile derivante dal contratto individuale, si applicherà una maggiorazione del 2% sulla retribuzione mensile derivante dal contratto individuale di cui sopra. Laddove tale percentuale sia inferiore o uguale al 30% si procederà ad una maggiorazione del 2% per le sole giornate nelle quali si sia effettuata la prestazione lavorativa con variazione di collocazione temporale. Ai fini del computo del 30% vanno considerate tutte le ore previste dal contratto individuale per ogni giornata interessata.
E) Nei rapporti di lavoro a tempo parziale che non prevedono una prestazione durante l'intero anno, possono essere stabilite, con apposito patto similmente a quanto previsto nella precedente lettera D), anche clausole elastiche per la variazione in funzione aumento della ridotta durata della prestazione la- vorativalavorativa (prolungamento della prestazione in giornate o in periodi nei quali non era prevista). Pertanto Qualora vi sia prestazione lavorativa con variazione nel mese riguardante un orario complessivo superiore al 30% dell'orario mensile derivante dal contratto individuale, si applicherà una maggiorazione del 2% sulla retribuzione mensile derivante dal contratto individuale di cui sopra. Laddove tale percentuale sia inferiore o uguale al 30% si procederà ad una maggiorazione del 2% per le sole giornate nelle quali si sia effettuata la prestazione lavorativa con variazione. Ai fini del computo del 30% vanno considerate tutte le ore previste dal contratto individuale per ogni giornata interessata. In caso di aumento della prestazione nelle giornate nelle quali è già prevista una prestazione lavorativa si potranno utilizzare anche le clausole flessibili di cui alla lettera D). Durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale, decorsi cinque mesi dalla data di stipulazione del patto e accompagnata da un preavviso di un mese in favore del datore di lavoro, il lavoratore potrà recedere dal patto di cui ai commi precedenti in forma scritta, accompagnando al recesso l'indicazione di una delle fattispecie indicate all'art. 8, commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 81/2015, nonché in caso di una delle seguenti documentate ragioni:
1) gravi esigenze di carattere familiare;
2) esigenze di tutela della salute certificate dal competente servizio sanitario pubblico;
3) necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma;
4) attività di studio e formazione di cui all'art. 69 e art. 70 del presente c.c.n.l. Tali motivazioni devono essere documentate e oggettivamente incompatibili con quanto concordato nel patto citato. Inoltre, alla lavoratrice e al lavoratore con anzianità di servizio non inferiore ad 1 anno è concessa la facoltà di chiedere il recesso di cui sopra per gravi o comprovate necessità personali, fermo restando la salvaguardia delle esigenze di servizio. E' data comunque facoltà al lavoratore di concordare con il datore di lavoro, senza ricorrere al recesso dalle clausole elastiche, la sospensione delle stesse per tutto il periodo durante il quale sussistano le cause indicate nella prima parte.
F) La retribuzione oraria si ottiene come stabilito dall'articolo 75. L'utilizzo complessivo del lavoro a tempo parziale viene corrisposta una retribuzione pari alla prestazione mensile che il lavoratore è tenuto ad assicurare.
10. Il rapporto di lavoro del personale a tempo parziale è regolato dalle disposizioni del presente contratto per il personale a tempo pieno, fatte salve le esclusioni e le modifiche specificate negli articoli interessati, ai sensi dei principi sue modalità di non discriminazione previsti dal- la normativa vigente. Pertanto, attuazione saranno argomento di informazione e confronto tra le clausole parti a livello aziendale in particolare modo per quanto concerne l'andamento dell'utilizzazione del presente contratto, compatibilmente con le particolari caratteristiche del rapporto, hanno applicazione proporzionale alla durata della prestazione ed alla conseguente misura della retribuzionelavoro supplementare.
11. Per il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni contrattuali vigenti, di cui alla legge 297/82.
12. Il lavoratore a tempo parziale ha diritto all’indennità di trasferta come per il personale full time.
13. I lavoratori a tempo parziale hanno diritto, in relazione alle mansioni loro attribuite, al vestiario uniforme spettante ai lavoratori a tempo pieno. Tuttavia, il periodo di durata di ciascun capo di vestiario, è riproporzionato in relazione alla lettera di assunzione o alla comunicazione.
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Lavoro a tempo parziale. 1. Per Il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato dalle normative vigenti (D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61 così come modificato dal X.Xxx. 26 febbraio 2001, n. 100 e X.Xxx. 10 settembre 2003, n. 276) e dalla seguente disciplina:
a) premesso che per "tempo pieno" si intende il rapporto l'orario normale settimanale di lavoro prestato con un orario setti- manale ridotto rispetto a quello stabilito dall’art. 23 (Orario di lavoro) del presente contrat- to.
2. Le assunzioni con fissato dal contratto a tempo parziale sono disciplinate dalle norme del presente articolo ai sensi della normativa vigente e sono effettuate secondo le stesse norme previ- ste per collettivo nazionale o da accordo aziendale ove previsto, il personale a tempo pieno.
3. Il lavoro a tempo parziale può essere di tipo:
a. : - orizzontale: , quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in rela- zione all’orario relazione all'orario normale giornaliero di lavoro;
b. ; - verticale: , quando risulti previsto che l’attività l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno;
c. dell'anno; - misto: , quando la prestazione si realizza secondo una combinazione delle sopraindicate modalitàmodalità sopraindicate, che con- templi la presenza di contempli giornate o periodi a tempo pieno o ad orario ridotto alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro.
4. L’instaurazione Tale combinazione sarà oggetto di esame congiunto tra azienda e Rappresentanze sindacali aziendali. Ferma restando la durata media settimanale dell'orario di lavoro contrattuale convenuta a livello nazionale o eventualmente aziendale, ai soli fini dell'individuazione della prestazione del rapporto di lavoro a tempo parziale deve avvenire con il consenso dell’azienda di tipo orizzontale, la durata normale del lavoro giornaliero è quella risultante dalla distribuzione giornaliera dell'orario normale contrattuale settimanale. I conseguenti trattamenti economici (nazionali e aziendali) saranno definiti sulla base del lavoratore: tale requisito è necessario anche per il passaggio del rap- porto da tempo parziale a quello a tempo pieno e viceversa.
5criterio di proporzionalità. Il Nella lettera-contratto di lavoro a tempo parziale o dovrà, comunque, essere specificata l'entità e la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indi- cati: l’eventuale periodo di prova per i nuovi assunti, le mansioni, l’orario distribuzione dell'orario di lavoro che non deve essere inferiore a 16 ore settimanali, la sua distribuzione (giornaliera, settimanale, mensile o annua, nonché gli altri elementi previsti dal CCNL per il rapporto a tempo pieno). La prestazione giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell’arco della giornata.
6. Il rapporto Nella lettera-contratto di lavoro a tempo parziale potrà riguardare sia lavoratori già in forza che i nuovi as- suntiorizzontale la distribuzione sarà definita anche con riferimento a turni articolati su una sola delle due fasce orarie prestabilite così determinate: prima fascia da inizio servizio fino alle ore 13, con possibilità di estensione fino alle ore 14 per oggettive esigenze aziendali previa informativa alle Rappresentanze sindacali aziendali; la seconda dalle ore 14 a fine servizio. Nel caso contratto di passaggio dal tempo pieno al lavoro a tempo parziale potranno essere concor- date orizzontale la prestazione è effettuata in modo continuativo, sia per i servizi urbani che per quelli extraurbani, fatta salva la possibilità a livello aziendale di concordare tra le parti all’atto del passaggio aziendali le possibilità e le condizioni modalità di svolgimento non continuativo per l’eventuale rientro a tempo pienotipologie particolari di servizio. Nei servizi extraurbani la prestazione lavorativa nel part- time orizzontale si intende effettuata in modo continuativo quando la stessa sia resa nell'ambito di un impegno giornaliero così determinato: - per prestazioni inferiori alle 4 ore, ferme restando le mansioni svolte.
7la durata dell'impegno giornaliero si ottiene aggiungendo alla prestazione giornaliera una quota pari al 30% della durata della stessa; - per prestazioni pari o superiori alle 4 ore, la durata dell'impegno giornaliero, così come definito dalle vigenti norme, è di 8 ore. La trasformazione del rapporto Le parti si danno atto che la programmazione su fasce orarie prestabilite non configura una fattispecie di lavoro da tempo pieno clausola flessibile. Per il personale assunto con contratto a tempo parziale può anche essere pattuita per una il periodo di prova è prolungato in rapporto alla minore durata determinata.
8. Nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale l’azienda prenderà in considerazione le eventuali domande dell'orario di trasformazione di lavoratori già in forza che ne abbiano fatto richie- sta lavoro rispetto ad eventuali nuove assunzioni per analoghe mansioni. A tal fine comunicherà al personale in forza la sua intenzione di procedere all’assunzione di personale a tempo parziale. La comunicazione dovrà avvenire mediante affissione nei reparti interessati. L’azienda in tale passaggio valuterà secondo i seguenti criteri di priorità:
a. documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazio- ne lavoro a tempo pieno;
b. documentata necessità di assistere familiari a carico non autosufficienti ovvero, nei casi di genitore unico, anche figli fino a tredici anni, così come previsto dalla legge 104/92;
c. motivi di famiglia opportunamente documentati;
d. studio, volontariato, opportunamente documentati;
e. motivi personali.
9. Il personale a tempo parziale è compensato in base alla retribuzione stabilita per il per- sonale a tempo pieno, riproporzionata in funzione della ridotta durata della prestazione la- vorativa. Pertanto ad ogni lavoratore a tempo parziale viene corrisposta una retribuzione pari alla prestazione mensile che il lavoratore è tenuto ad assicurare.
10. Il rapporto di lavoro del personale a tempo parziale è regolato dalle disposizioni del presente contratto per il personale a tempo pieno, fatte salve le esclusioni e le modifiche specificate negli articoli interessati, ai sensi dei principi di non discriminazione previsti dal- la normativa vigente. Pertanto, le clausole del presente contratto, compatibilmente con le particolari caratteristiche del rapporto, hanno applicazione proporzionale alla durata della prestazione ed alla conseguente misura della retribuzione.
11. Per il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni contrattuali vigenti, di cui alla legge 297/82.
12. Il lavoratore a tempo parziale ha diritto all’indennità di trasferta come per il personale full time.
13. I lavoratori a tempo parziale hanno diritto, in relazione alle mansioni loro attribuite, al vestiario uniforme spettante ai lavoratori a tempo pieno. Tuttavia, il periodo di durata di ciascun capo di vestiario, è riproporzionato in relazione alla lettera di assunzione o alla comunicazione.
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Lavoro a tempo parziale. 1. Per Il rapporto di lavoro a tempo parziale si intende è regolato dalle normative vigenti (D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61) nonchè dalla seguente disciplina:
a) il rapporto di lavoro prestato con un orario setti- manale ridotto rispetto a quello stabilito dall’art. 23 (Orario di lavoro) del presente contrat- to.
2. Le assunzioni con contratto a tempo parziale sono disciplinate dalle norme del presente articolo ai sensi della normativa vigente e sono effettuate secondo le stesse norme previ- ste per il personale a tempo pieno.
3. Il lavoro a tempo parziale può essere di tipo:
a. : - orizzontale: , quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in rela- zione all’orario relazione all'orario normale giornaliero di lavoro;
b. ; - verticale: , quando risulti previsto che l’attività l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno;
c. dell'anno; - misto: , quando la prestazione si realizza secondo una combinazione delle sopraindicate modalitàmodalità sopraindicate, che con- templi la presenza di contempli giornate o periodi a tempo pieno o ad orario ridotto alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro.
4. L’instaurazione I predetti periodi saranno determinati previo accordo aziendale. I conseguenti trattamenti economici saranno definiti sulla base del rapporto criterio di lavoro proporzionalità. Nella lettera di assunzione a tempo parziale deve avvenire con il consenso dell’azienda dovrà comunque essere specificata l'entità e del lavoratore: tale requisito è necessario anche per il passaggio del rap- porto da tempo parziale a quello a tempo pieno e viceversa.
5. Il contratto la distribuzione dell'orario di lavoro a tempo parziale o la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indi- cati: l’eventuale periodo di prova per i nuovi assunti, le mansioni, l’orario di lavoro che non deve essere inferiore a 16 ore settimanali, la sua distribuzione (giornaliera, settimanale, mensile o annua, nonché gli altri elementi previsti dal CCNL per ). Per il rapporto a tempo pieno. La prestazione giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell’arco della giornata.
6. Il rapporto personale assunto con contratto a tempo parziale potrà riguardare sia lavoratori già il periodo di prova è prolungato in forza che i nuovi as- sunti. Nel caso di passaggio dal tempo pieno al tempo parziale potranno essere concor- date tra le parti all’atto del passaggio le possibilità e le condizioni per l’eventuale rientro a tempo pieno, ferme restando le mansioni svolte.
7. La trasformazione del rapporto alla minore durata dell'orario di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può anche essere pattuita per una durata determinata.
8. Nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale l’azienda prenderà in considerazione le eventuali domande di trasformazione di lavoratori già in forza che ne abbiano fatto richie- sta rispetto ad eventuali nuove assunzioni per analoghe mansioni. A tal fine comunicherà al personale in forza la sua intenzione di procedere all’assunzione di personale a tempo parziale. La comunicazione dovrà avvenire mediante affissione nei reparti interessati. L’azienda in tale passaggio valuterà secondo i seguenti criteri di priorità:
a. documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazio- ne lavoro a tempo pieno;
b. documentata necessità di assistere familiari a carico non autosufficienti ovvero, nei casi di genitore unico, anche figli fino a tredici anni, così come previsto dalla legge 104/92;
c. motivi di famiglia opportunamente documentati;
d. studio, volontariato, opportunamente documentati;
e. motivi personali.
9. Il personale b) la prestazione media settimanale dei lavoratori a tempo parziale è compensato in base alla retribuzione stabilita per il per- sonale a tempo pienonon potrà essere inferiore al 50% dell'orario di lavoro contrattuale, riproporzionata in funzione ferma restando la garanzia della ridotta durata della prestazione la- vorativa. Pertanto ad ogni lavoratore copertura previdenziale;
c) al personale assunto a tempo parziale viene corrisposta una compete la retribuzione pari alla prestazione mensile che il lavoratore è tenuto ad assicurare.
10. Il rapporto di lavoro del personale a tempo parziale è regolato dalle disposizioni del presente contratto stabilita per il personale a tempo pienopieno in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate nel mese;
d) le retribuzioni, fatte salve le esclusioni xxxxxx e le modifiche specificate negli articoli interessatigiornaliera, ai sensi dei principi si determinano secondo quanto stabilito dall'art. 15 del c.c.n.l. 23 luglio 1976;
e) per i tempi accessori e complementari all'attività di non discriminazione previsti dal- la normativa vigente. Pertanto, le clausole guida del presente contratto, compatibilmente con le particolari caratteristiche del rapporto, hanno applicazione proporzionale alla durata della prestazione ed alla conseguente misura della retribuzione.personale viaggiante a tempo parziale si fa esclusivo riferimento alle vigenti disposizioni di legge e di contratto nazionale;
11. Per f) il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni contrattuali vigenti, di cui alla legge 297/82.
12. Il lavoratore a tempo parziale ha diritto all’indennità alle indennità di trasferta come per il personale full time.e di diaria ridotta nella stessa misura dei lavoratori a tempo pieno qualora ricorrano le condizioni di cui agli articoli 20/A e 21/A (Federtrasporti e FENIT) e 20/B e 21/B (ANAV) del c.c.n.l. 23 luglio 1976 e successive modificazioni;
13. I g) i lavoratori a tempo parziale hanno diritto, in relazione alle mansioni loro attribuite, al vestiario uniforme spettante ai lavoratori a tempo pieno. Tuttavia, il periodo di durata di ciascun capo di vestiario, così come stabilito dall'art. 50 del c.c.n.l. 23 luglio 1976, è riproporzionato proporzionato in relazione alla lettera di assunzione o alla comunicazione;
h) ferma restando la disciplina, i trattamenti economici relativi ai compensi ed indennità legati a particolari e/o effettive prestazioni, alla 13ª mensilità, alla 14ª mensilità, alle ferie, alle festività ed a ogni altro istituto di legge e/o contrattuale, troveranno applicazione ridotta in misura proporzionale alle ore lavorate;
i) per il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni vigenti;
l) nel part-time orizzontale è consentita la prestazione di lavoro eccedente l'orario concordato con il lavoratore nella lettera di assunzione, in caso di specifiche esigenze organizzative e produttive, ancorchè determinate da condizioni esterne o da cause di forza maggiore, connesse alla garanzia di sicurezza e di regolare espletamento del servizio. Il numero massimo di ore di lavoro eccedente effettuabili in ragione d'anno è pari al 20% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale riferito ad un anno e comunque non inferiore a 95 ore. Il numero massimo delle ore eccedenti effettuabili nella singola giornata lavorativa è pari a 2 ore. Le ore eccedenti sono retribuite con la maggiorazione del 10% calcolata sulla quota oraria della retribuzione globale di fatto. Le ore che superino il numero massimo di ore eccedenti effettuabili, annualmente o giornalmente, ai sensi di quanto convenuto nella presente lettera, sono retribuite con una maggiorazione del 50% calcolata sulla quota oraria della retribuzione globale di fatto. La retribuzione prevista dai 2 periodi precedenti è comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge ivi compreso il t.f.r. Nel caso in cui le prestazioni di lavoro eccedente superino, nell'arco temporale dei 12 mesi precedenti e per un periodo di almeno 9 mesi, l'orario settimanale concordato di oltre il 30% dello stesso, il lavoratore potrà chiedere il consolidamento, totale o parziale, dell'orario eccedente nel proprio orario di lavoro. Il consolidamento avverrà su istanza scritta del lavoratore interessato, dovrà risultare da atto scritto e decorrerà dalla data di presentazione dell'istanza;
m) fermo restando quanto previsto dall'art. 5, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 61/2000, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio, esaminate tra le parti a livello aziendale, il personale in forza può chiedere il passaggio dal rapporto a tempo pieno a quello a tempo parziale per un periodo di tempo prestabilito, al termine del quale, al lavoratore interessato, verrà ricostituito il rapporto a tempo pieno. Qualora il numero delle richieste risulti superiore a quello compatibile con le predette esigenze, la scelta tra le istanze pervenute alla Direzione aziendale sarà effettuata secondo i seguenti criteri elencati in ordine di priorità: - documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno, - documentata necessità di assistere familiari a carico non autosufficienti ovvero, nel caso di genitore unico, anche figli fino a 13 anni; - motivi di famiglia, opportunamente documentati; - studio, volontariato, ecc., opportunamente documentati; - motivi personali;
n) per quanto attiene il part-time nel settore dell'esercizio, ferme restando le disposizioni di legge, l'azienda dovrà accertare che non sussistano possibili incompatibilità rispetto ad altri eventuali rapporti di lavoro che possano essere in contrasto con le esigenze di sicurezza del servizio;
o) nel caso di assunzioni con contratto a tempo pieno i lavoratori con contratto a tempo parziale avranno diritto di precedenza ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 61/2000;
p) il lavoro festivo sarà retribuito con la maggiorazione del 20% sulla retribuzione oraria globale di fatto;
q) su accordo scritto tra lavoratore e azienda, potrà essere concordato lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale secondo modalità elastiche, che consentano la variabilità della collocazione della prestazione lavorativa prevista dall'art. 3, commi 7 e segg., del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, anche determinando il passaggio da un part-time orizzontale o verticale o viceversa, ovvero ad un sistema misto. L'esercizio, da parte del datore di lavoro, del potere di variare la collocazione della prestazione lavorativa, di cui al comma precedente, comporta un preavviso, a favore del lavoratore, non inferiore a 10 giorni di calendario. Decorsi 5 mesi dalla stipula dell'accordo che introduce clausole elastiche, il lavoratore può darvi disdetta dando al datore di lavoro un preavviso di un mese, quando ricorrano le seguenti documentate ragioni:
a) esigenze di carattere familiare;
b) esigenze di tutela della salute certificata dal competente Servizio sanitario pubblico;
c) necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma;
d) necessità di frequentare corsi di studio e/o di formazione attinenti all'attività lavorativa svolta, per il tempo necessario a soddisfare tali esigenze. In caso di oggettiva impossibilità, nella fattispecie di cui alle precedenti lettere a) e b), il periodo di preavviso di cui al comma precedente può essere ridotto. Resta in ogni caso salva la possibilità, per il datore di lavoro ed il lavoratore, di stipulare nuovi patti contenenti clausole elastiche. In alternativa alla disdetta, il datore di lavoro e il lavoratore potranno concordare di sospendere l'efficacia delle clausole elastiche per tutto il periodo durante il quale sussistono le cause elencate alle precedenti lettere a), b), c), d). Per il periodo interessato dall'applicazione delle c.d. "clausole elastiche" al lavoratore verrà attribuita una maggiorazione del 5% sulla retribuzione oraria globale di fatto; tale maggiorazione è comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge ivi compreso il t.f.r.;
r) i limiti trimestrali ed annuali stabiliti dalla legge 27 novembre 1998, n. 409, si intendono riproporzionati in relazione alla durata della prestazione lavorativa a tempo parziale verticale in essi ricompresa;
s) rispetto al computo dei lavoratori a tempo parziale, sono fatte salve le norme di legge (art. 6, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61). La presente disciplina si applica a tutti i contratti part-time ancorchè stipulati a tempo determinato. Si intendono riportate le norme di non discriminazione di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 61/2000. Le parti si danno atto che, nel contratto di lavoro part-time, lo svolgimento della prestazione non deve impedire al lavoratore interessato la possibilità di svolgere altra attività lavorativa.
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Lavoro a tempo parziale. 1. Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con un orario setti- manale ridotto rispetto a quello stabilito dall’art. 23 (Orario di lavoro) del presente contrat- to.
2. Le assunzioni con contratto a tempo parziale sono disciplinate dalle norme del presente articolo ai sensi della normativa vigente e sono effettuate secondo le stesse norme previ- ste per il personale a tempo pieno.
3. Il lavoro a tempo parziale può essere di tipo:
a. orizzontale: quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in rela- zione all’orario normale giornaliero di lavoro;
b. verticale: quando risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno;
c. misto: quando si realizza una combinazione delle sopraindicate modalità, che con- templi la presenza di giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro.
4. L’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale deve avvenire con di cui al D.Lgs. n. 61/2000 e successive modificazioni ed integrazioni ha la funzione di: - favorire la flessibilità della prestazione di lavoro in rapporto alla attività della cooperativa, tutelando anche le esigenze assistenziali ed educative dell'utenza in genere; - consentire il consenso dell’azienda soddisfacimento di esigenze individuali delle lavoratrici e del lavoratore: tale requisito è necessario anche per il passaggio del rap- porto da tempo parziale a quello a tempo pieno e viceversa.
5dei lavoratori, ferme restando le esigenze della cooperativa. Il contratto di lavoro a tempo parziale o la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve può essere stipulato per iscrittonelle seguenti forme: - di tipo orizzontale; - di tipo verticale; - di tipo misto, una combinazione tra le due precedenti fattispecie. In esso devono essere indi- cati: l’eventuale periodo di prova per i nuovi assunti, le mansioni, l’orario di lavoro che non deve essere inferiore relazione a 16 ore settimanali, questa forma ai soli lavoratori ai quali sia stata erogata la sua distribuzione giornaliera, settimanale, mensile o annua, nonché gli altri elementi previsti dal CCNL per il rapporto maggiorazione del 10% prevista dalla precedente normativa contrattuale viene riconosciuta una indennità "ad personam" in cifra fissa pari all'importo erogato a tempo pieno. La prestazione giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell’arco della giornata.
6tale titolo con l'ultima mensilità. Il rapporto a tempo parziale potrà riguardare sia lavoratori già in forza che i nuovi as- suntisi attiva nelle singole cooperative secondo il principio della volontarietà di entrambe le parti. Nel caso di passaggio dal tempo pieno al tempo parziale potranno essere concor- date tra le parti all’atto Le parti, ai fini della applicazione del passaggio le possibilità e le condizioni per l’eventuale rientro a tempo pieno, ferme restando le mansioni svolte.
7. La comma 3 (trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può anche parziale) dell'art. 5 del D.Lgs. n. 61/2000 concordano quanto segue: - le modalità per l'informazione e per la formalizzazione delle richieste e l'accettazione o rifiuto della proposta saranno definite a livello aziendale, nell'ambito delle attività di cui all'art. 9, lett. C), punto 2. I tempi di informazione e di esercizio del diritto di precedenza potranno essere pattuita per una durata determinata.
8oggetto di verifiche e modifiche garantendo la necessaria tempestività. Nel passaggio da In assenza della definizione delle procedure di cui al comma precedente l'espletamento complessivo delle procedure e della loro definizione dovrà essere concluso entro dieci giorni. Le imprese, altresì, procederanno semestralmente a fornire informazioni sulle opportunità di assunzioni a tempo pieno pieno. Inoltre il rapporto di lavoro a tempo parziale l’azienda prenderà è regolato come segue:
A) nel contratto individuale di assunzione dovranno essere specificati: - l'eventuale periodo di prova; - ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.Lgs. n. 61/2000, la durata della prestazione lavorativa e la collocazione temporale dell'orario, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese, all'anno; - la qualifica assegnata;
B) la prestazione individuale sarà fissata tra le parti in considerazione misura non inferiore a:
1) 12 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale;
2) 52 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile;
3) 624 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale. I contratti individuali già stipulati al 26 maggio 2004 (data di firma del contratto 1º gennaio 2001- 31 dicembre 2005) sono comunque da ritenersi validi. E' ammessa la stipula di contratti con un minimo inferiore alle quantità sopra riportate per un numero massimo di lavoratrici e lavoratori pari complessivamente al 10% dell'organico al 31 dicembre dell'anno precedente. La presente limitazione non si applica alle cooperative di tipo "B" di cui all'art. 1, L. n. 381/1991, previa verifica in sede di Commissioni miste paritetiche. Qualora non sia possibile il raggiungimento di detti minimi in una unica ubicazione di servizio le eventuali domande parti si danno atto che il rispetto dello stesso è possibile solo a fronte della disponibilità della lavoratrice o del lavoratore ad operare su più ubicazioni ove la cooperativa ne abbia nello stesso ambito territoriale e non si oppongano impedimenti di trasformazione natura tecnico-produttiva od organizzativa derivanti da criteri e modalità di lavoratori già esecuzione dei servizi. Nel caso in forza che ne abbiano fatto richie- sta rispetto ad eventuali cui la lavoratrice o il lavoratore col rapporto di lavoro a tempo parziale presti l'attività lavorativa in due o più ubicazioni nell'ambito del territorio comunale per il raggiungimento del minimo settimanale per lo spostamento da un posto all'altro di lavoro spetta alla lavoratrice o al lavoratore il rimborso delle spese per tragitti non inferiori ai chilometri 15 sulla base di criteri definiti dalla contrattazione di secondo livello. Nei casi di disponibilità di nuove assunzioni prestazioni, la cooperativa, in relazione alle esigenze tecnico- produttive, nell'ambito del confronto con le R.S.A., ricercherà soluzioni per analoghe mansioni. A tal fine comunicherà al personale in forza la sua intenzione di procedere all’assunzione di un aumento delle ore settimanali del personale a tempo parziale. La comunicazione dovrà avvenire mediante affissione nei reparti interessatiIn tale ambito di confronto aziendale sarà valutata l'opportunità del consolidamento di parte delle ore supplementari. L’azienda in tale passaggio valuterà secondo i seguenti criteri Tale consolidamento si effettuerà su richiesta del lavoratore relativamente alle ore di priorità:
a. documentata necessità lavoro supplementare eccedenti il 25% dell'orario previsto nel contratto di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazio- ne a tempo pieno;
b. documentata necessità di assistere familiari a carico non autosufficienti ovvero, nei casi di genitore unico, anche figli fino a tredici anni, così come previsto dalla legge 104/92;
c. motivi di famiglia opportunamente documentati;
d. studio, volontariato, opportunamente documentati;
e. motivi personali.
9. Il personale lavoro a tempo parziale è compensato in base individuale ed a condizione che tali ore siano svolte per almeno nove mesi nell'arco di un anno (o al valore equivalente come media).
C) Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 61/2000 alla retribuzione stabilita lavoratrice e al lavoratore con contratto di lavoro a tempo parziale possono essere richieste prestazioni di lavoro supplementare. L'eventuale rifiuto, adeguatamente motivato, non costituisce infrazione disciplinare né integra gli estremi del giustificato motivo del licenziamento. E' ammesso il ricorso al lavoro supplementare nella misura massima del 50% dell'orario individuale settimanale per il per- sonale part-time di tipo orizzontale, fatto salvo il limite massimo di prestazione lavorativa giornaliera di 8 ore. Le prestazioni di lavoro supplementare potranno essere recuperate, nei sei mesi successivi fino ad un massimo del 50% delle ore supplementari prestate. Le ore supplementari, escluse quelle recuperate, saranno retribuite con una maggiorazione determinata convenzionalmente ai sensi dell'art. 3, comma 4, 2º periodo del D.Lgs. n. 61/2000 e, quindi comprensiva di tutti gli effetti sugli altri istituti di legge e contrattuali, pari al 27% della retribuzione oraria globale dovuta di cui all'art. 75. Il lavoro supplementare di cui ai periodi precedenti è ammesso in relazione alle seguenti causali obiettive: - garantire la continuità delle prestazioni all'utenza; - punte di intensa attività con cui non sia possibile sopperire con il normale organico; - per sostituzione di assenze con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Nel rapporto di lavoro a tempo pienoparziale verticale o misto, riproporzionata anche a tempo determinato, è ammesso lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie secondo la disciplina legale e contrattuale prevista per tale istituto.
D) Ai sensi e nel rispetto dell'art. 3, commi da 7 a 10 (clausole flessibili) del D.Lgs. n. 61/2000 e successive modificazioni, il datore di lavoro, a fronte del consenso espresso dal lavoratore e formalizzato con apposito patto scritto, occasione nella quale è possibile per il lavoratore richiedere l'assistenza di un componente dell'R.S.A. da egli indicato, ha il potere di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale, sia in funzione caso di tipo di contratto orizzontale, verticale o misto. In tale patto le parti possono stabilire, in caso di tempo parziale orizzontale, un arco temporale nella giornata, in caso di tempo parziale verticale, un arco di periodo con riferimento alla settimana, al mese, all'anno, e in caso di tempo parziale misto, un arco temporale risultante dalla combinazione delle due ipotesi sopra prospettate all'interno del quale può essere espletato il servizio da parte del lavoratore e di conseguenza definire i tempi di preavviso. Qualora vi sia prestazione lavorativa con variazione nel mese della ridotta collocazione temporale riguardante un orario complessivo superiore al 30% dell'orario mensile derivante dal contratto individuale, si applicherà una maggiorazione del 2% sulla retribuzione mensile derivante dal contratto individuale di cui sopra. Laddove tale percentuale sia inferiore o uguale al 30% si procederà ad una maggiorazione del 2% per le sole giornate nelle quali si sia effettuata la prestazione lavorativa con variazione di collocazione temporale. Ai fini del computo del 30% vanno considerate tutte le ore previste dal contratto individuale per ogni giornata interessata.
E) Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite, con apposito patto similmente a quanto previsto nella precedente lett. D), anche clausole elastiche per la variazione in aumento della durata della prestazione la- vorativalavorativa (prolungamento della prestazione in giornate o in periodi nei quali non era prevista). Pertanto Qualora vi sia prestazione lavorativa con variazione nel mese riguardante un orario complessivo superiore al 30% dell'orario mensile derivante dal contratto individuale, si applicherà una maggiorazione del 2% sulla retribuzione mensile derivante dal contratto individuale di cui sopra. Laddove tale percentuale sia inferiore o uguale al 30% si procederà ad una maggiorazione del 2% per le sole giornate nelle quali si sia effettuata la prestazione lavorativa con variazione. Ai fini del computo del 30% vanno considerate tutte le ore previste dal contratto individuale per ogni giornata interessata. In caso di aumento della prestazione nelle giornate nelle quali è già prevista una prestazione lavorativa si potranno utilizzare anche le clausole flessibili di cui alla lett. D). Durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale, decorsi cinque mesi dalla data di stipulazione del patto e accompagnata da un preavviso di un mese in favore del datore di lavoro, il lavoratore potrà denunciare il patto in cui ai commi precedenti in forma scritta, accompagnando alla denuncia l'indicazione di una delle seguenti documentate ragioni:
1) gravi esigenze di carattere familiare;
2) esigenze di tutela della salute certificate dal competente servizio sanitario pubblico;
3) necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma;
4) attività di studio e formazione di cui agli artt. 69 e 70 del presente c.c.n.l. Tali motivazioni devono essere documentate e oggettivamente incompatibili con quanto concordato nel patto citato. E' data comunque facoltà al lavoratore di concordare con il datore di lavoro, senza ricorrere alla denuncia delle clausole flessibili o elastiche, la sospensione delle stesse per tutto il periodo durante il quale sussistano le cause indicate nella prima parte.
F) La retribuzione oraria si ottiene come stabilito dall'art. 75. L'utilizzo complessivo del lavoro a tempo parziale viene corrisposta una retribuzione pari alla prestazione mensile che il lavoratore è tenuto ad assicurare.
10. Il rapporto di lavoro del personale a tempo parziale è regolato dalle disposizioni del presente contratto per il personale a tempo pieno, fatte salve le esclusioni e le modifiche specificate negli articoli interessati, ai sensi dei principi sue modalità di non discriminazione previsti dal- la normativa vigente. Pertanto, attuazione saranno argomento di informazione e confronto tra le clausole parti a livello aziendale in particolare modo per quanto concerne l'andamento dell'utilizzazione del presente contratto, compatibilmente con le particolari caratteristiche del rapporto, hanno applicazione proporzionale alla durata della prestazione ed alla conseguente misura della retribuzionelavoro supplementare.
11. Per il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni contrattuali vigenti, di cui alla legge 297/82.
12. Il lavoratore a tempo parziale ha diritto all’indennità di trasferta come per il personale full time.
13. I lavoratori a tempo parziale hanno diritto, in relazione alle mansioni loro attribuite, al vestiario uniforme spettante ai lavoratori a tempo pieno. Tuttavia, il periodo di durata di ciascun capo di vestiario, è riproporzionato in relazione alla lettera di assunzione o alla comunicazione.
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Samples: Cooperative Social Agreement
Lavoro a tempo parziale. 1. Per Il rapporto di lavoro a tempo parziale si intende è regolato dalle normative vigenti (D.lgs. 25.2.00 n. 61) nonché dalla seguente disciplina:
a) il rapporto di lavoro prestato con un orario setti- manale ridotto rispetto a quello stabilito dall’art. 23 (Orario di lavoro) del presente contrat- to.
2. Le assunzioni con contratto a tempo parziale sono disciplinate dalle norme del presente articolo ai sensi della normativa vigente e sono effettuate secondo le stesse norme previ- ste per il personale a tempo pieno.
3. Il lavoro a tempo parziale può essere di tipo:
a. : - orizzontale: , quando la riduzione di orario d'orario rispetto al tempo pieno è prevista in rela- zione all’orario relazione all'orario normale giornaliero di lavoro;
b. ; - verticale: , quando risulti previsto che l’attività l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno;
c. dell'anno; - misto: , quando la prestazione si realizza secondo una combinazione delle sopraindicate modalitàmodalità sopraindicate, che con- templi la presenza di contempli giornate o periodi a tempo pieno o ad orario ridotto alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro.
4. L’instaurazione I predetti periodi saranno determinati previo accordo aziendale. I conseguenti trattamenti economici saranno definiti sulla base del rapporto criterio di lavoro proporzionalità. Nella lettera di assunzione a tempo parziale deve avvenire con il consenso dell’azienda dovrà comunque essere specificata l'entità e del lavoratore: tale requisito è necessario anche per il passaggio del rap- porto da tempo parziale a quello a tempo pieno e viceversa.
5. Il contratto la distribuzione dell'orario di lavoro a tempo parziale o la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indi- cati: l’eventuale periodo di prova per i nuovi assunti, le mansioni, l’orario di lavoro che non deve essere inferiore a 16 ore settimanali, la sua distribuzione (giornaliera, settimanale, mensile o annua, nonché gli altri elementi previsti dal CCNL per ). Per il rapporto a tempo pieno. La prestazione giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell’arco della giornata.
6. Il rapporto personale assunto con contratto a tempo parziale potrà riguardare sia lavoratori già il periodo di prova è prolungato in forza che i nuovi as- sunti. Nel caso di passaggio dal tempo pieno al tempo parziale potranno essere concor- date tra le parti all’atto del passaggio le possibilità e le condizioni per l’eventuale rientro a tempo pieno, ferme restando le mansioni svolte.
7. La trasformazione del rapporto alla minore durata dell'orario di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può anche essere pattuita per una durata determinata.rispetto al lavoro
8. Nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale l’azienda prenderà in considerazione le eventuali domande di trasformazione di lavoratori già in forza che ne abbiano fatto richie- sta rispetto ad eventuali nuove assunzioni per analoghe mansioni. A tal fine comunicherà al personale in forza la sua intenzione di procedere all’assunzione di personale a tempo parziale. La comunicazione dovrà avvenire mediante affissione nei reparti interessati. L’azienda in tale passaggio valuterà secondo i seguenti criteri di priorità:
a. documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazio- ne a tempo pieno;
b. documentata necessità di assistere familiari a carico non autosufficienti ovvero, nei casi di genitore unico, anche figli fino a tredici anni, così come previsto dalla legge 104/92;
c. motivi di famiglia opportunamente documentati;
d. studio, volontariato, opportunamente documentati;
e. motivi personali.
9. Il personale b) la prestazione media settimanale dei lavoratori a tempo parziale è compensato in base alla retribuzione stabilita per il per- sonale a tempo pienonon potrà essere inferiore al 50% dell'orario di lavoro contrattuale, riproporzionata in funzione ferma restando la garanzia della ridotta durata della prestazione la- vorativa. Pertanto ad ogni lavoratore copertura previdenziale;
c) al personale assunto a tempo parziale viene corrisposta una compete la retribuzione pari alla prestazione mensile che il lavoratore è tenuto ad assicurare.
10. Il rapporto di lavoro del personale a tempo parziale è regolato dalle disposizioni del presente contratto stabilita per il personale a tempo pienopieno in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate nel mese;
d) le retribuzioni, fatte salve le esclusioni xxxxxx e le modifiche specificate negli articoli interessatigiornaliera, ai sensi dei principi si determinano secondo quanto stabilito dall'art. 15, CCNL 23.7.76;
e) per i tempi accessori e complementari all'attività di non discriminazione previsti dal- la normativa vigente. Pertanto, le clausole guida del presente contratto, compatibilmente con le particolari caratteristiche del rapporto, hanno applicazione proporzionale alla durata della prestazione ed alla conseguente misura della retribuzione.personale viaggiante a tempo parziale si fa esclusivo riferimento alle vigenti disposizioni di legge e di CCNL;
11. Per f) il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni contrattuali vigenti, di cui alla legge 297/82.
12. Il lavoratore a tempo parziale ha diritto all’indennità alle indennità di trasferta come per il personale full time.e di diaria ridotta nella stessa misura dei lavoratori a tempo pieno qualora ricorrano le condizioni di cui agli artt. 20/A e 21/A (FEDERTRASPORTI e FENIT) e 20/B e 21/B (ANAC), CCNL 23.7.76 e successive modificazioni;
13. I g) i lavoratori a tempo parziale hanno diritto, in relazione alle mansioni loro attribuite, al vestiario uniforme spettante ai lavoratori a tempo pieno. Tuttavia, il periodo di durata di ciascun capo di vestiario, così come stabilito dall'art. 50, CCNL 23.7.76, è riproporzionato proporzionato in relazione alla lettera di assunzione o alla comunicazione;
h) ferma restando la disciplina, i trattamenti economici relativi ai compensi e indennità legati a particolari e/o effettive prestazioni, alla 13a mensilità, alla 14a mensilità, alle ferie, alle festività e ad ogni altro istituto di legge e/o contrattuale, troveranno applicazione ridotta in misura proporzionale alle ore lavorate;
i) per il TFR si applicano le disposizioni vigenti;
l) nel part-time orizzontale è consentita la prestazione di lavoro eccedente l'orario concordato con il lavoratore nella lettera di assunzione, in caso di specifiche esigenze organizzative e produttive, ancorché determinate da condizioni esterne o da cause di forza maggiore, connesse alla garanzia di sicurezza e di regolare espletamento del servizio. Il numero massimo di ore di lavoro eccedente effettuabili in ragione d'anno è pari al 20% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale riferito a 1 anno e comunque non inferiore a 95 ore. Il numero massimo delle ore eccedenti effettuabili nella singola giornata lavorativa è pari a 2 ore. Le ore eccedenti sono retribuite con la maggiorazione del 10% calcolata sulla quota oraria della retribuzione globale di fatto. Le ore che superino il numero massimo di ore eccedenti effettuabili, annualmente o giornalmente, ai sensi di quanto convenuto nella presente lettera, sono retribuite con una maggiorazione del 50% calcolata sulla quota oraria della retribuzione globale di fatto. La retribuzione prevista dai 2 periodi precedenti è comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge ivi compreso il TFR. Nel caso in cui le prestazioni di lavoro eccedente superino, nell'arco temporale dei 12 mesi precedenti e per un periodo di almeno 9 mesi, l'orario settimanale concordato di oltre il 30% dello stesso, il lavoratore potrà chiedere il consolidamento, totale o parziale, dell'orario eccedente nel proprio orario di lavoro. Il consolidamento avverrà su istanza scritta del lavoratore interessato, dovrà risultare da atto scritto e decorrerà dalla data di presentazione dell'istanza;
m) fermo restando quanto previsto dall'art. 5, commi 1 e 3, D.lgs. n. 61/00, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio, esaminate tra le parti a livello aziendale, il personale in forza può chiedere il passaggio dal rapporto a tempo pieno a quello a tempo parziale per un periodo di tempo prestabilito, al termine del quale al lavoratore interessato verrà ricostituito il rapporto a tempo pieno. Qualora il numero delle richieste risulti superiore a quello compatibile con le predette esigenze, la scelta tra le istanze pervenute alla Direzione aziendale sarà effettuata secondo i seguenti criteri elencati in ordine di priorità: - documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno; - documentata necessità di assistere familiari a carico non autosufficienti ovvero, nel caso di genitore unico, anche figli fino a 13 anni; - motivi di famiglia, opportunamente documentati; - studio, volontariato, etc., opportunamente documentati; - motivi personali;
n) per quanto attiene il part-time nel settore dell'esercizio, ferme restando le disposizioni di legge, l'azienda dovrà accertare che non sussistano possibili incompatibilità rispetto ad altri eventuali rapporti di lavoro che possano essere in contrasto con le esigenze di sicurezza del servizio;
o) nel caso di assunzioni con contratto a tempo pieno i lavoratori con contratto a tempo parziale avranno diritto di precedenza ai sensi dell'art. 5, comma 2, D.lgs. n. 61/00;
p) il lavoro festivo sarà retribuito con la maggiorazione del 20% sulla retribuzione oraria globale di fatto;
q) su accordo scritto tra lavoratore e azienda, potrà essere concordato lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale secondo modalità elastiche, che consentano la variabilità della collocazione della prestazione lavorativa prevista dall'art. 3, comma 7 e ss., D.lgs. 25.2.00 n. 61, anche determinando il passaggio da un part-time orizzontale o verticale o viceversa, ovvero ad un sistema misto. L'esercizio, da parte del datore di lavoro, del potere di variare la collocazione della presentazione lavorativa, di cui al comma precedente, comporta un preavviso, a favore del lavoratore, non inferiore a 10 giorni di calendario. Decorsi 5 mesi dalla stipula dell'accordo che introduce clausole elastiche, il lavoratore può darvi disdetta dando al datore di lavoro un preavviso di 1 mese, quando ricorrano le seguenti documentate ragioni:
a) esigenze di carattere familiare,
b) esigenze di tutela della salute certificata dal competente Servizio sanitario pubblico,
c) necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma,
d) necessità di frequentare corsi di studio e/o di formazione attinenti all'attività lavorativa svolta, per il tempo necessario a soddisfare tali esigenze. In caso di oggettiva impossibilità, nella fattispecie di cui alle precedenti lett. a) e b), il periodo di preavviso di cui al comma precedente può essere ridotto. Resta in ogni caso salva la possibilità, per il datore di lavoro e il lavoratore, di stipulare nuovi patti contenenti clausole elastiche. In alternativa alla disdetta, il datore di lavoro e il lavoratore potranno concordare di sospendere l'efficacia delle clausole elastiche per tutto il periodo durante il quale sussistono le cause elencate alle precedenti lett. a), b), c), d). Per il periodo interessato dall'applicazione delle cosiddette "clausole elastiche" al lavoratore verrà attribuita una maggiorazione del 5% sulla retribuzione oraria globale di fatto, tale maggiorazione è comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge ivi compreso il TFR;
r) i limiti trimestrali e annuali stabiliti dalla legge 27.11.98 n. 409 s'intendono riproporzionati in relazione alla durata della prestazione lavorativa a tempo parziale verticale in essi ricompresa;
s) rispetto al computo dei lavoratori a tempo parziale, sono fatte salve le norme di legge (art. 6, D.lgs. 25.2.00 n. 61). La presente disciplina si applica a tutti i contratti part-time ancorché stipulati a tempo determinato. S'intendono riportate le norme di non discriminazione di cui all'art. 4, D.lgs. n. 61/00. Le parti si danno atto che, nel contratto di lavoro part-time, lo svolgimento della prestazione non deve impedire al lavoratore interessato la possibilità di svolgere altra attività lavorativa.
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Samples: Accordo
Lavoro a tempo parziale. 1. Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con un orario setti- manale ridotto rispetto a quello stabilito dall’art. 23 (Orario di lavoro) del presente contrat- to.
2. Le assunzioni con contratto a tempo parziale sono disciplinate Fermo restando quanto disposto in materia dal CCNL vigente e dalle norme del presente articolo ai sensi della normativa vigente e sono effettuate secondo di legge, l’Azienda accoglierà le stesse norme previ- ste per il personale a tempo pieno.
3. Il lavoro a tempo parziale può essere richieste di tipo:
a. orizzontale: quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in rela- zione all’orario normale giornaliero di lavoro;
b. verticale: quando risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno;
c. misto: quando si realizza una combinazione delle sopraindicate modalità, che con- templi la presenza di giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro.
4. L’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale deve avvenire con il consenso dell’azienda e del lavoratore: tale requisito è necessario anche per il passaggio del rap- porto da tempo parziale a quello a tempo pieno e viceversa.
5. Il contratto di lavoro a tempo parziale o la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indi- cati: l’eventuale periodo di prova per i nuovi assunti, le mansioni, l’orario di lavoro che non deve essere inferiore a 16 ore settimanali, la sua distribuzione giornaliera, settimanale, mensile o annua, nonché gli altri elementi previsti dal CCNL per il rapporto a tempo pieno. La prestazione giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell’arco della giornata.
6. Il rapporto a tempo parziale potrà riguardare sia lavoratori già in forza che i nuovi as- sunti. Nel caso di passaggio dal tempo pieno al tempo parziale potranno essere concor- date tra le parti all’atto del passaggio le possibilità e le condizioni per l’eventuale rientro a tempo pieno, ferme restando le mansioni svolte.
7. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può anche essere pattuita per una durata determinataformulate dai dipendenti, solo qualora le stesse risultino compatibili con le proprie esigenze tecniche ed organizzative.
82. Nel passaggio da tempo pieno La percentuale di domande accoglibili non potrà comunque superare il limite massimo del 5% del personale dipendente non dirigente a tempo parziale l’azienda prenderà indeterminato in organico alla data del 31 dicembre di ogni anno.
3. L’Azienda si riserva di prendere in considerazione le eventuali domande che eccedano il limite massimo stabilito al precedente comma 2.
4. Nel valutare le domande di trasformazione del rapporto di lavoratori già in forza che ne abbiano fatto richie- sta rispetto ad eventuali nuove assunzioni per analoghe mansioni. A tal fine comunicherà al personale in forza la sua intenzione di procedere all’assunzione di personale lavoro a tempo parziale. La comunicazione dovrà avvenire mediante affissione nei reparti interessati. L’azienda in tale passaggio valuterà secondo , l’Azienda, fermo restando quanto stabilito al comma 1 del presente articolo, adotterà i seguenti criteri di priorità:
a. documentata necessità 5. A richiesta del lavoratore e compatibilmente con le esigenze aziendali, potranno essere accordate forme di sottoporsi a cure mediche incompatibili orario part-time orizzontale, verticale e misto con la prestazio- ne un minimo di 20 ore ed un massimo di 30 ore su base settimanale.
6. Al personale dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno;parziale viene concessa la facoltà di usufruire di una flessibilità rispetto l'orario di lavoro giornaliero convenuto nel contratto di trasformazione del rapporto di lavoro. Tale flessibilità è stabilita in un massimo di un'ora dall'orario di ingresso e di uscita contrattualmente definito.
b. documentata necessità 7. Al personale dipendente impegnato in attività di assistere familiari ricerca con rapporto di lavoro a carico non autosufficienti ovverotempo parziale, nei casi salvo quanto disciplinato successivamente, è concessa la facoltà di genitore unicodeterminare il proprio orario d'ingresso e d'uscita dal lavoro di ciascun periodo giornaliero. Tale facoltà dovrà essere rispettosa dell'orario di lavoro settimanale pattuito nel contratto di trasformazione a tempo parziale, anche figli fino nonché da quanto stabilito
8. Gli accordi individuali di trasformazione del rapporto di lavoro indicheranno la durata degli stessi. L’eventuale richiesta di proroga del regime a tredici anni, così come previsto dalla legge 104/92;
c. motivi tempo parziale dovrà essere formulata dal personale interessato con almeno tre mesi di famiglia opportunamente documentati;
d. studio, volontariato, opportunamente documentati;
e. motivi personalianticipo rispetto alla data di scadenza. L’Azienda comunicherà l’accoglimento o meno della richiesta di cui al punto precedente con almeno un mese di anticipo rispetto alla data di scadenza.
9. Il personale Qualora il lavoratore formuli la richiesta di rientro a tempo parziale è compensato in base alla retribuzione stabilita per il per- sonale pieno anticipatamente rispetto a quanto pattuito nell’accordo individuale, l’Azienda potrà accogliere tale richiesta compatibilmente con la possibilità di un suo utilizzo a tempo pieno, riproporzionata in funzione della ridotta durata della prestazione la- vorativa. Pertanto ad ogni lavoratore a tempo parziale viene corrisposta una retribuzione pari alla prestazione mensile che il lavoratore è tenuto ad assicurarepieno nella struttura organizzativa di provenienza ed eventualmente concordandone i tempi.
10. Il rapporto Qualora la partecipazione a corsi e attività di lavoro del personale a tempo parziale è regolato dalle disposizioni del presente contratto formazione richieda una presenza eccedente l’orario previsto per il personale a tempo pienopart-time, fatte salve le esclusioni e le modifiche specificate negli articoli interessati, ai sensi dei principi di non discriminazione previsti dal- la normativa vigente. Pertanto, le clausole del presente contratto, compatibilmente con le particolari caratteristiche del rapporto, hanno applicazione proporzionale alla durata della prestazione ed alla conseguente misura della retribuzionel’eccedenza verrà retribuita come lavoro supplementare.
11. Per il trattamento L’Azienda provvederà ad informare la RSU nell’ipotesi di fine mancato accoglimento delle richieste di trasformazione o di proroga del rapporto si applicano le disposizioni contrattuali vigenti, di cui alla legge 297/82.
12. Il lavoratore lavoro da tempo pieno a tempo parziale ha diritto all’indennità di trasferta come per il personale full timeparziale, comunicando altresì le motivazioni della decisione.
13. I lavoratori a tempo parziale hanno diritto, in relazione alle mansioni loro attribuite, al vestiario uniforme spettante ai lavoratori a tempo pieno. Tuttavia, il periodo di durata di ciascun capo di vestiario, è riproporzionato in relazione alla lettera di assunzione o alla comunicazione.
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Samples: Accordo Integrativo Aziendale
Lavoro a tempo parziale. 1. Per Il rapporto di lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con un orario setti- manale ridotto rispetto a quello stabilito dall’artè regolato dalle normative vigenti (D.Lgs. 23 (Orario di lavoro25 febbraio 2000, n. 61 così come modificato dal X.Xxx. 26 febbraio 2001, n. 100 e dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276) del presente contrat- to.
2. Le assunzioni con contratto a tempo parziale sono disciplinate dalle norme del presente articolo ai sensi della normativa vigente e sono effettuate secondo le stesse norme previ- ste per il personale a tempo pieno.
3. nonché dalla seguente disciplina: Il lavoro a tempo parziale può essere di tipo:
a. : • orizzontale: quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in rela- zione relazione all’orario normale giornaliero di lavoro;
b. ; • verticale: quando risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno;
c. ; • misto: quando si realizza una combinazione delle sopraindicate modalità, che con- templi contempli la presenza di giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro.
4. L’instaurazione Fermo restando la durata media settimanale dell’orario di lavoro, così come disciplinato dall’articolo 15 del vigente CCNL, ai soli fini dell’individuazione della prestazione del rapporto a tempo parziale di tipo orizzontale, la durata normale del lavoro giornaliero è quella risultante dalla distribuzione giornaliera dell’orario normale contrattuale settimanale. L'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale deve avvenire con il consenso dell’azienda dell'azienda e del lavoratore: tale . Tale requisito è necessario anche per il passaggio del rap- porto da dal rapporto a tempo parziale a quello a tempo pieno e viceversa.
5. Il contratto di lavoro a tempo parziale o la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indi- cati: l’eventuale periodo di prova per i nuovi assunti, indicate le mansioni, l’orario l'orario di lavoro che non deve essere inferiore a 16 ore settimanali, e la sua distribuzione giornaliera, settimanale, mensile o annua, sulla base della turnazione stabilita, nonché gli altri elementi previsti dal CCNL per il rapporto a tempo pieno. La prestazione giornaliera fino media settimanale dei lavoratori a 4 ore tempo parziale non potrà essere frazionata nell’arco inferiore al 50% dell’orario di lavoro contrattuale, ferma restando la garanzia della giornata.
6copertura previdenziale. Per i tempi accessori e complementari all’attività di guida dei conducenti di autobus e del personale viaggiante a tempo parziale si fa esclusivo riferimento alle disposizioni di legge e contrattuali vigenti. Per il personale assunto con contratto a tempo parziale il periodo di prova è prolungato in rapporto alla minore durata dell’orario di lavoro rispetto al lavoro a tempo pieno. Il rapporto a tempo parziale potrà riguardare sia lavoratori già in forza che i nuovi as- suntiassunti. Nel caso di passaggio dal tempo pieno al tempo parziale potranno essere concor- date concordate tra le parti all’atto all'atto del passaggio le possibilità e le condizioni per l’eventuale l'eventuale rientro a tempo pieno, ferme restando le mansioni svolte.
7. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può anche essere pattuita per una durata determinata.
8. Nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale Compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio l’azienda prenderà in considerazione le eventuali domande di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale e viceversa di lavoratori già in forza che ne abbiano fatto richie- sta rispetto ad eventuali nuove assunzioni per analoghe mansioni. A tal fine comunicherà al personale in forza la sua intenzione di procedere all’assunzione di personale a tempo parzialeindeterminato. La comunicazione dovrà avvenire mediante affissione nei reparti interessati. L’azienda in tale passaggio valuterà Qualora il numero delle richieste risulti superiore a quello compatibile con le predette esigenze, la scelta tra le istanze pervenute alla direzione aziendale sarà effettuata secondo i seguenti criteri elencati in ordine di priorità:
a. : • documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazio- ne prestazione a tempo pieno;
b. ; • documentata necessità di assistere familiari a carico non autosufficienti ovvero, nei nel casi di genitore unico, anche figli fino a tredici anni, così come previsto dalla legge 104/92;
c. ; • motivi di famiglia opportunamente documentati;
d. ; • studio, volontariato, ecc., opportunamente documentati;
e. ; • motivi personali.
9. Il Per il personale assunto a tempo parziale è compensato in parziale, la retribuzione diretta ed indiretta e tutti gli istituti del vigente CCNL saranno definiti sulla base alla del criterio di proporzionalità. A tale personale compete la retribuzione stabilita per il per- sonale quello a tempo pieno, riproporzionata pieno in funzione della ridotta durata della prestazione la- vorativa. Pertanto ad ogni lavoratore a tempo parziale viene corrisposta una retribuzione pari alla prestazione mensile che il lavoratore è tenuto ad assicurare.
10. Il rapporto misura proporzionale alle ore di lavoro prestate nel mese. La retribuzione oraria e quella giornaliera si determinano secondo quanto stabilito dall'articolo 37 del personale a tempo parziale è regolato dalle disposizioni del presente contratto per il personale a tempo pieno, fatte salve le esclusioni e le modifiche specificate negli articoli interessati, ai sensi dei principi di non discriminazione previsti dal- la normativa vigente. Pertanto, le clausole del presente contratto, compatibilmente con le particolari caratteristiche del rapporto, hanno applicazione proporzionale alla durata della prestazione ed alla conseguente misura della retribuzione.
11vigente CCNL. Per il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni contrattuali vigenti, di cui alla legge 297/82.
12. Il lavoratore a tempo parziale ha diritto all’indennità di trasferta come per il personale full time.
13nella stessa misura dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale hanno diritto, in relazione alle mansioni loro attribuite, al vestiario uniforme spettante ai lavoratori a tempo pieno. TuttaviaFerma restando la relativa disciplina, i trattamenti economici relativi alla tredicesima mensilità, alla quattordicesima mensilità, alle ferie, alle festività ed a ogni altro istituto di legge e/o contrattuale, troveranno applicazione in misura proporzionale alle ore lavorate. In considerazione delle specifiche esigenze tecnico organizzative e produttive del settore, è consentito lo svolgimento di lavoro supplementare fino al raggiungimento dell'orario a tempo pieno settimanale, di cui all'articolo 15 del vigente CCNL, con riferimento alla settimana, al mese e all'anno solare. Nel part-time orizzontale è consentita la prestazione di lavoro supplementare oltre l’orario concordato con il lavoratore nella lettera di assunzione nelle seguenti fattispecie: • incrementi di attività produttiva; • esigenze di sostituzione dei lavoratori assenti; • esecuzione di un incarico definito o predeterminato nel tempo; • esigenze di formazione ed istruzione interna dei lavoratori neo assunti, nonché dei giovani in tirocinio formativo; • esigenze collegate alla gestione di sistemi informatici aziendali; • esigenze di supporto tecnico nel campo dell'igiene, prevenzione e sicurezza sul lavoro, in relazione a nuovi assetti organizzativi e/o produttivi e/o tecnologici; • attività di riparazione e manutenzione sia ordinaria sia straordinaria; • stati di necessità. Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o misto è altresì consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie. Il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili in ragione d’anno è pari al 20% della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale riferito ad un anno e comunque non inferiori a 100 ore. Il numero massimo delle ore supplementari effettuabili nella singola giornata lavorativa è pari a 2 ore. Il lavoratore non può rifiutarsi dallo svolgere il lavoro supplementare salvo che dimostri la instaurazione di un altro lavoro a tempo parziale che glielo impedisca, ovvero quando ricorrano comprovate ragioni di carattere personale/familiare. La maggiorazione forfetaria ed omnicomprensiva dell’incidenza di tutti gli istituti indiretti e differiti è pari al 28% per le prime due ore giornaliere, e sino al raggiungimento del 20% su base annua. Le ore eccedenti il suddetto lavoro supplementare possono essere effettuate solo con il consenso del lavoratore interessato ed il suo rifiuto, quindi, non può essere considerato giustificato motivo di licenziamento né può dar luogo a qualsiasi provvedimento disciplinare. Le ore eccedenti il 20% su base annua, o prescindendo dal limite del 20% per quelle effettuate dopo la seconda ora giornaliera, saranno retribuite con una maggiorazione forfetaria ed omnicomprensiva di tutti gli istituti indiretti e differiti pari al 60%. Il numero massimo di ore di lavoro eccedente effettuabile in ragione d’anno è pari al 20% della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale riferito ad un anno. Per le ore entro i limiti del 20% su base annua ed effettuate in un giorno di non lavoro, sarà applicata la maggiorazione forfetaria ed omnicomprensiva del 28%. Il lavoratore a tempo parziale che presti ore di lavoro supplementare in via continuativa, ha diritto al consolidamento totale o parziale della prestazione supplementare continuativa nell'orario base individuale. Ai fini del comma precedente, per prestazione supplementare continuativa si intende il lavoro supplementare che superi l'orario base individuale settimanale concordato di oltre il 50% dello stesso per un periodo di almeno nove mesi nell'arco temporale dei dodici mesi precedenti. Il consolidamento avviene su istanza scritta del lavoratore interessato e decorre dalla data di presentazione dell'istanza, nel rispetto dei termini di cui al comma precedente. Spetta in ogni caso all’azienda valutare, in alternativa al consolidamento, se esistono le condizioni di trasformare il contratto di lavoro a tempo pieno. L’azienda potrà attivare le clausole elastiche e/o flessibili in caso di specifiche esigenze organizzative e/o produttive. Su accordo scritto tra lavoratore e azienda nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa. Le variazioni in aumento della prestazione lavorativa non possono eccedere il 20% della prestazione concordata su base annua. Su accordo scritto tra lavoratore e azienda, potrà essere concordato lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale secondo modalità flessibili, che consentano la variabilità della collocazione della prestazione lavorativa prevista dall'art. 3, comma 7 e seguenti del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61 e sue successive modificazioni, anche determinando il passaggio da part-time orizzontale a verticale o viceversa, ovvero ad un sistema misto. L'esercizio, da parte del datore di lavoro, del potere di variare la collocazione o la durata della prestazione lavorativa comporta un preavviso, a favore del lavoratore, non inferiore a 10 giorni di calendario. Per le sole ore prestate a seguito dell'esercizio di tale potere da parte del datore di lavoro, al di fuori degli orari o degli schemi concordati nell'atto di instaurazione del rapporto a tempo parziale, ovvero di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale ovvero di modifica degli stessi, compete al lavoratore la maggiorazione del 10% comprensiva dell'incidenza degli istituti retributivi contrattuali e legali, indiretti e differiti compreso il TFR. Decorsi 5 mesi dalla stipulazione dell'accordo che introduce clausole elastiche e/o flessibili, il lavoratore può darvi disdetta dandone al datore di lavoro un preavviso di un mese, quando ricorrano le seguenti documentate ragioni:
a) esigenze di carattere personale/familiare;
b) esigenze di tutela della salute certificata dal competente Servizio sanitario pubblico;
c) necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma;
d) necessità di frequentare corsi di studio e/o di formazione. Resta in ogni caso salva la possibilità, per il datore di lavoro e il lavoratore, di stipulare nuovi patti contenenti clausole elastiche e/o flessibili. In alternativa alla disdetta, il datore di lavoro e il lavoratore potranno concordare di sospendere l'efficacia delle clausole elastiche e/o flessibili per tutto il periodo durante il quale sussistono le cause elencate alle precedenti lettere da a) a d). In caso di part-time verticale il periodo di durata comporto di ciascun capo cui all’articolo 30 del CCNL 3 luglio 1996 verrà proporzionalmente ridotto. Con cadenza semestrale, previa richiesta, il datore di vestiariolavoro informerà la R.S.A, è riproporzionato ovvero le RSU se costituite, sull'andamento delle assunzioni a tempo parziale e la relativa tipologia ed esaminerà congiuntamente il ricorso al lavoro supplementare. La presente disciplina si applica a tutti i contratti part-time ancorché stipulati a tempo determinato. Si intendono riportate le norme di non discriminazione di cui all’articolo 4 del D.Lgs. n. 61/2000. La percentuale massima di contratti a tempo parziale attivati in relazione alla lettera ciascuna impresa non potrà superare il 30% del personale assunto con contratto a tempo indeterminato (con arrotondamento all'unità superiore), con un minimo di assunzione o alla comunicazione5 unità. I lavoratori con contratto a tempo parziale sono computabili agli effetti di cui all’articolo 35 della legge n. 300/1970.
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Samples: CCNL Autonoleggio
Lavoro a tempo parziale. 1. Per Il lavoro a tempo parziale si intende (part-time) è disciplinato dalle norme di legge e dalle disposizioni del presente articolo; l’organizzazione del lavoro in cantiere implica il ricorso del lavoro a part-time degli operai di produzione quale prestazione eccezionale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale, ossia il rapporto di lavoro prestato con un prestazione ad orario setti- manale ridotto rispetto a quello stabilito dall’art. 23 dal presente ccnl, potrà essere attuato con riferimento a tutti i giorni lavorativi della settimana (Orario di lavoro) del presente contrat- to.
2. Le assunzioni con contratto a tempo parziale sono disciplinate dalle norme del presente articolo ai sensi della normativa vigente e sono effettuate secondo le stesse norme previ- ste per il personale a tempo pieno.
3. Il lavoro a tempo parziale può essere di tipo:
a. part-time orizzontale: quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in rela- zione all’orario normale giornaliero di lavoro;
b. verticale: quando risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno), ma limitatamente nonché a periodi predeterminati nel corso xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx, xxxx'xxxx (xxxx- time verticale) conformemente ai principi di seguito elencati:
a. volontarietà di entrambi le parti del rapporto, salvo diverse previsioni della settimanalegge;
b. compatibilità con le esigenze funzionali ed organizzative dell'ufficio, del mese o dell’announità produttiva e dell'azienda nel suo complesso, nonché con i contenuti professionali della mansione svolta;
c. misto: quando si realizza una combinazione delle sopraindicate modalità, che con- templi la presenza di giornate o periodi reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno alternati a giornate in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o periodi ad orario ridotto o da svolgere;
d. applicabilità delle norme del presente contratto in quanto coerenti con la natura del part-time, secondo la regola della proporzionalità. Le modalità attuative del lavoro part-time di non lavoro.
4cui al comma precedente potranno tra loro combinarsi nell’ambito del singolo rapporto di lavoro (part-time misto). L’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale part-time deve avvenire con il consenso dell’azienda atto scritto nel quale devono essere precisati l’orario di lavoro - con riferimento al giorno, alla settimana, al mese, all’anno – l’eventuale durata predeterminata e del lavoratore: tale requisito è necessario anche gli altri elementi previsti dal presente contratto per il passaggio del rap- porto da tempo parziale a quello a tempo pieno e viceversa.
5. Il contratto rapporto di lavoro a tempo parziale o la pieno. La retribuzione diretta ed indiretta, nonché tutti gli istituti contrattuali, saranno proporzionati all'orario di lavoro concordato, con riferimento al trattamento contrattuale dei lavoratori a tempo pieno. La trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indi- cati: l’eventuale periodo di prova per i nuovi assuntiavvenire con il consenso delle parti, le mansioni, l’orario di lavoro che non deve essere inferiore a 16 ore settimanali, la sua distribuzione giornaliera, settimanale, mensile o annua, nonché gli altri elementi previsti dal CCNL quali possono stabilire le condizioni per il ripristino del rapporto a tempo pieno. La prestazione giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell’arco della giornata.
6originario. Il rapporto lavoratore può avvalersi dell'assistenza delle RSU o delle organizzazioni sindacali territoriali. Fermo restando quanto previsto dalla legge, le parti stabiliscono che un'impresa edile non può assumere operai a tempo parziale potrà riguardare sia per una percentuale superiore al 3% del totale dei lavoratori già in forza che i nuovi as- suntioccupati a tempo indeterminato. Nel caso Resta ferma la possibilità di passaggio dal impiegare almeno un operaio a tempo parziale, laddove non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno al tempo parziale potranno essere concor- date tra le parti all’atto del passaggio le possibilità e le condizioni per l’eventuale rientro a tempo pienodipendenti dell'impresa. Si concorda che, ferme restando le mansioni svolte.
percentuali indicate ai commi 7 e 8, le imprese da 0 a 3 dipendenti possono assumere dipendenti operai a tempo parziale, per un periodo massimo temporale del 30% del monte ore annuale degli addetti occupati nell’impresa. A tal fine, il datore di lavoro, attraverso le Associazioni di categoria firmatarie del presente Ccnl, comunicherà alle XX.XX. territoriali l’intenzione di procedere all’assunzione dell’operaio; trascorsi 10 giorni dalla comunicazione senza che siano pervenute comunicazioni in merito da parte delle Organizzazioni sindacali territoriali, l’impresa potrà procedere all’assunzione ed alle relative comunicazioni agli Istituti di competenza e alla Cassa Edile del territorio. Xxxxx restando gli obblighi di legge di comunicazione all'INPS del ricorso all'istituto del part-time e dell’orario di lavoro stabilito, il datore di lavoro, con cadenza annuale, informerà la R.S.U. o, in loro assenza, le XX.XX. territoriali, sull'andamento delle assunzioni a tempo parziale, la relativa tipologia ed il ricorso al lavoro supplementare. Sono in ogni caso esenti dai limiti quantitativi di cui ai commi 7. La trasformazione , 8 e 9 i contratti a part-time stipulati con personale impiegatizio, con personale operaio non adibito alla produzione ad esclusione degli autisti, con personale operaio di 4° livello, con personale operaio occupato in lavori di restauro ed archeologici, con personale operaio che usufruisca di trattamento pensionistico, nonché le trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time motivate da gravi e comprovati problemi di salute del richiedente, ovvero da necessità di assistenza del coniuge o dei parenti di 1º grado per malattia o condizioni di disabilità che richiedano assistenza continua, adeguatamente comprovate. Per specifiche esigenze tecnico-organizzative, produttive e amministrative, è consentito il ricorso a prestazioni di lavoro supplementare nel part-time orizzontale, anche a tempo parziale può determinato, fino al raggiungimento di 40 ore settimanali, e a prestazioni di lavoro straordinario nel part-time verticale o misto, anche a tempo determinato. Per il personale operaio, le eventuali ore di lavoro supplementare prestate nel rispetto del limite settimanale di cui sopra saranno compensate con la quota oraria di retribuzione diretta, maggiorata di una percentuale del 20%, calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 25, che avrà incidenza su tutti gli istituti retributivi legali e contrattuali, indiretti e differiti, compresi le contribuzioni e gli accantonamenti in Cassa Edile. Per gli impiegati la maggiorazione del 20% per il lavoro supplementare sarà calcolata forfetariamente sugli elementi della retribuzione di cui ai punti 1,2,3,4,5,6,8 e 9 dell’art. 48 ed il relativo compenso deve intendersi omnicomprensivo dell’incidenza sugli istituti retributivi contrattuali e legali, indiretti e differiti, e non avrà incidenza sul TFR. Per le eventuali ore di lavoro straordinario effettuate valgono le disposizioni di cui agli articoli 24 e 58 del presente contratto. Per i lavoratori di cui al comma 11, è facoltà delle parti apporre al contratto di lavoro a tempo parziale, anche a tempo determinato, previo consenso scritto del lavoratore, clausole che consentano la variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausole flessibili) e/o, in caso di part-time verticale o misto, anche la variazione in aumento della prestazione lavorativa (clausole elastiche). La facoltà di procedere alla variazione della prestazione lavorativa ai sensi del presente comma deve essere pattuita esercitata dal datore di lavoro con preavviso comunque non inferiore a 5 giorni lavorativi. In caso di applicazione di clausole elastiche, per le ore di lavoro prestate in aumento sarà applicata una maggiorazione del 20% calcolata per gli operai sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell’art. 25 e per gli impiegati sugli elementi della retribuzione di cui ai punti 1,2,3,4,5,6,8 e 9 dell’art. 48. La variazione in aumento della prestazione è comunque consentita per una durata determinata.
8. Nel passaggio da tempo pieno quantità annua di ore non superiore al 30% della normale prestazione a tempo parziale l’azienda prenderà parziale. In caso di variazione della collocazione temporale della prestazione per effetto di clausole flessibili, per le ore relative sarà riconosciuta una maggiorazione del 10% con gli stessi criteri di computo previsti per la quantificazione del compenso per lavoro supplementare. Tenendo conto della particolare articolazione produttiva del settore, in considerazione le eventuali domande caso di trasformazione di lavoratori già in forza che ne abbiano fatto richie- sta rispetto ad eventuali nuove assunzioni per analoghe mansioni. A tal fine comunicherà al personale in forza la sua intenzione di procedere all’assunzione di personale a tempo parzialeparziale l'impresa fornirà tempestiva comunicazione alle RSU o in mancanza alle organizzazioni territoriali sindacali. La comunicazione dovrà avvenire mediante affissione nei reparti interessati. L’azienda in tale passaggio valuterà secondo i seguenti criteri di priorità:
a. documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazio- ne a tempo pieno;
b. documentata necessità di assistere familiari a carico non autosufficienti ovveroLe Parti concordano che le percentuali e quanto previsto ai commi 7, nei casi di genitore unico, anche figli fino a tredici anni, così come previsto dalla legge 104/92;
c. motivi di famiglia opportunamente documentati;
d. studio, volontariato, opportunamente documentati;
e. motivi personali.
9. Il personale a tempo parziale è compensato in base alla retribuzione stabilita per il per- sonale a tempo pieno, riproporzionata in funzione della ridotta durata della prestazione la- vorativa. Pertanto ad ogni lavoratore a tempo parziale viene corrisposta una retribuzione pari alla prestazione mensile che il lavoratore è tenuto ad assicurare.
10. Il rapporto di lavoro del personale a tempo parziale è regolato dalle disposizioni del presente contratto per il personale a tempo pieno, fatte salve le esclusioni 8 e le modifiche specificate negli articoli interessati, ai sensi dei principi di non discriminazione previsti dal- la normativa vigente. Pertanto, le clausole del presente contratto, compatibilmente con le particolari caratteristiche del rapporto, hanno applicazione proporzionale alla durata della prestazione ed alla conseguente misura della retribuzione.
11. Per il trattamento di fine rapporto 9 si applicano per le disposizioni contrattuali vigentinuove assunzioni effettuate a decorrere dal 1 agosto 2008. Dichiarazione a verbale E' istituita una Commissione nazionale che individui gli elementi dissuasivi da porre in essere, di cui alla legge 297/82a livello territoriale, dei comportamenti elusivi della normativa sul tempo parziale.
12. Il lavoratore a tempo parziale ha diritto all’indennità di trasferta come per il personale full time.
13. I lavoratori a tempo parziale hanno diritto, in relazione alle mansioni loro attribuite, al vestiario uniforme spettante ai lavoratori a tempo pieno. Tuttavia, il periodo di durata di ciascun capo di vestiario, è riproporzionato in relazione alla lettera di assunzione o alla comunicazione.
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Lavoro a tempo parziale. 1(Vedi accordo di rinnovo in nota)
a) possono accedervi nuovi assunti o lavoratori in forza per tutte le qualifiche e mansioni previste dalla classificazione unica del presente contratto;
b) volontarietà di entrambe le parti;
c) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno, tenuto conto delle esigenze aziendali tecnico-produttive, compatibilmente con le mansioni svolte o da svolgere fermo restando la reciproca volontarietà;
d) priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza, rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per identiche mansioni;
e) possibilità di previsione nell'atto sottoscritto di un termine di conversione del rapporto da tempo parziale in rapporto a tempo pieno. Per In considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive che caratterizzano il settore, è consentita la prestazione di lavoro supplementare rispetto all'orario di lavoro concordato in attuazione dei commi 3, lett. c), e 4, dell'art. 5 della legge 19 dicembre 1984, n. 863. Tale lavoro supplementare, che non potrà superare il 50% dell'orario ridotto pattuito, verrà compensato, salvo condizioni di miglior favore, con la maggiorazione del 10% per le ore svolte nei limiti delle 8 ore giornaliere e delle 40 ore settimanali; per le ore svolte oltre i limiti del normale orario contrattuale verrà riconosciuta una maggiorazione della retribuzione pari a quella prevista per i lavoratori a tempo pieno in caso di lavoro straordinario. Il monte ore complessivo delle ore prestate oltre l'orario di lavoro pattuito non potrà superare le 180 ore annue. L'applicabilità delle norme del presente contratto, per quanto compatibile con rapporto di lavoro a tempo parziale, avverrà secondo criteri di proporzionalità alla misura dell'orario ridotto pattuito; sono pertanto esclusi oneri aggiuntivi di qualsiasi natura, se non esplicitamente previsti nel contratto all'atto della sottoscrizione che instaura il rapporto a tempo parziale. Le parti in sede regionale, o su mandato delle parti, a livello territoriale, di norma annualmente procederanno a verificare l'efficacia e la corretta applicazione della presente normativa e l'evoluzione del fenomeno. N.d.R.: L'accordo 30 aprile 2008 prevede quanto segue: Lavoro a tempo parziale Le parti, ritenendo che il rapporto di lavoro a tempo parziale si intende il rapporto (cosiddetto "part-time") possa essere uno strumento idoneo ad agevolare l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro prestato con un orario setti- manale ridotto rispetto e a quello stabilito dall’art. 23 (Orario di lavoro) del presente contrat- to.
2. Le assunzioni con contratto a tempo parziale sono disciplinate dalle norme del presente articolo ai sensi della normativa vigente rispondere alle esigenze delle imprese e sono effettuate secondo le stesse norme previ- ste per il personale a tempo pieno.
3dei lavoratori concordano quanto segue. Il contratto di lavoro a tempo parziale comporta lo svolgimento di attività lavorativa con orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto nel presente Contratto. Il rapporto di lavoro a tempo parziale sia per le nuove assunzioni che per il personale in servizio può essere di tipo:
a. : - orizzontale: , quando la riduzione di orario rispetto al prestazione giornaliera ridotta si svolge per tutti i giorni della settimana lavorativa; - verticale, quando la prestazione a tempo pieno è prevista in rela- zione all’orario normale giornaliero di lavoro;
b. verticale: quando risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso si svolge solo per alcuni giorni della settimana, del mese o dell’anno;
c. dell'anno; - misto: , quando si realizza la prestazione viene resa secondo una combinazione delle sopraindicate modalitàmodalità sopraindicate, che con- templi la presenza di contempli giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro.
4. L’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale deve avvenire con il consenso dell’azienda e del lavoratore: tale requisito è necessario anche per il passaggio del rap- porto da tempo parziale a quello a tempo pieno e viceversa.
5. Il contratto di lavoro a tempo parziale o la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indi- cati: l’eventuale periodo di prova per i nuovi assunti, le mansioni, l’orario di lavoro che non deve essere inferiore a 16 ore settimanali, la sua distribuzione giornaliera, settimanale, mensile o annua, nonché gli altri elementi previsti dal CCNL per il rapporto a tempo pieno. La prestazione giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell’arco della giornata.
6. Il rapporto a tempo parziale potrà riguardare sia lavoratori già in forza che i nuovi as- sunti. Nel caso di passaggio dal tempo pieno al tempo parziale potranno essere concor- date tra le parti all’atto del passaggio le possibilità e le condizioni per l’eventuale rientro a tempo pieno, ferme restando le mansioni svolte.
7. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può anche essere pattuita per una durata determinata.
8. Nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale l’azienda prenderà in considerazione le eventuali domande di trasformazione di lavoratori già in forza che ne abbiano fatto richie- sta rispetto ad eventuali nuove assunzioni per analoghe mansioni. A tal fine comunicherà al personale in forza la sua intenzione di procedere all’assunzione di personale a tempo parziale. La comunicazione dovrà avvenire mediante affissione nei reparti interessati. L’azienda in tale passaggio valuterà secondo i seguenti criteri di priorità:
a. documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazio- ne a tempo pieno;
b. documentata necessità di assistere familiari a carico non autosufficienti ovvero, nei casi di genitore unico, anche figli fino a tredici anni, così come previsto dalla legge 104/92;
c. motivi di famiglia opportunamente documentati;
d. studio, volontariato, opportunamente documentati;
e. motivi personali.
9. Il personale a tempo parziale è compensato in base alla retribuzione stabilita per il per- sonale a tempo pieno, riproporzionata in funzione della ridotta durata della prestazione la- vorativa. Pertanto ad ogni lavoratore a tempo parziale viene corrisposta una retribuzione pari alla prestazione mensile che il lavoratore è tenuto ad assicurare.
10. Il rapporto di lavoro del personale a tempo parziale è regolato dalle disposizioni del presente contratto per il personale a tempo pieno, fatte salve le esclusioni e le modifiche specificate negli articoli interessati, ai sensi dei principi di non discriminazione previsti dal- la normativa vigente. Pertanto, le clausole del presente contratto, compatibilmente con le particolari caratteristiche del rapporto, hanno applicazione proporzionale alla durata della prestazione ed alla conseguente misura della retribuzione.
11. Per il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni contrattuali vigenti, di cui alla legge 297/82.
12. Il lavoratore a tempo parziale ha diritto all’indennità di trasferta come per il personale full time.
13. I lavoratori a tempo parziale hanno diritto, in relazione alle mansioni loro attribuite, al vestiario uniforme spettante ai lavoratori a tempo pieno. Tuttavia, il periodo di durata di ciascun capo di vestiario, è riproporzionato in relazione alla lettera di assunzione o alla comunicazione.
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Lavoro a tempo parziale. 1. Per rapporto di lavoro a tempo parziale si intende il quello che, per accordo volontario tra lavoratore e azienda, viene prestato non saltuariamente, durante una parte del giorno, della settimana, del mese o dell’anno per una durata complessiva minore della durata normale di lavoro stabilita dal presente contratto o da vigenti accordi aziendali. Il rapporto di lavoro prestato a tempo parziale non può essere inferiore a 12 ore. E’ fatta eccezione per il personale di pulizia e per il personale assunto a part-time verticale, annuale o ciclico per il quale l’orario verrà determinato a livello aziendale o territoriale, con un le modalità di cui al successivo comma 4. In caso di part-time orizzontale con orario setti- manale ridotto rispetto medio settimanale inferiore a quello stabilito dall’art15 ore è prevista una preventiva informazione alle rappresentanze sindacali aziendali allo scopo di illustrare le necessità organizzative che richiedono l’utilizzo di tale contratto. 23 (Orario Nel caso di lavoro) del presente contrat- to.durata giornaliera della prestazione non superiore a 4 ore, lo svolgimento non sarà di norma frazionato. Casi particolari in cui si rendesse necessario il frazionamento saranno oggetto di preventiva informazione alle rappresentanze sindacali aziendali
2. Le assunzioni con contratto dei lavoratori a tempo parziale sono disciplinate dalle norme del presente articolo ai sensi della normativa vigente e sono vengono effettuate secondo le stesse norme previ- ste regole e procedure in atto per il personale i lavoratori a tempo pieno.
3. Il lavoro a tempo parziale può essere di tipo:
a. orizzontale: quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in rela- zione all’orario normale giornaliero di lavoro;
b. verticale: quando risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno;
c. misto: quando si realizza una combinazione delle sopraindicate modalità, che con- templi la presenza di giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro.
4. L’instaurazione del rapporto contratto di lavoro a tempo parziale deve avvenire stipularsi per iscritto. In esso devono essere indicate le mansioni e le modalità di distribuzione dell’orario con il consenso dell’azienda riferimento al giorno, alla settimana, al mese e del lavoratore: tale requisito è necessario anche per il passaggio del rap- porto da tempo parziale a quello a tempo pieno all’anno, nonché le eventuali clausole di elasticità e viceversaflessibilità.
54. Il contratto di lavoro a tempo parziale può essere stipulato, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, nelle forme orizzontale, verticale o misto previste dalla legge.
5. La retribuzione, le ferie, le mensilità aggiuntive, il premio di produttività, gli aumenti periodici di anzianità ed ogni altro elemento contrattuale, purché non incompatibile con la trasformazione natura del rapporto da a tempo pieno parziale, competono al lavoratore a tempo parziale e viceversa deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indi- cati: l’eventuale periodo di prova per i nuovi assunti, le mansioni, l’orario in misura proporzionale all’orario di lavoro che non deve essere inferiore a 16 ore settimanalieffettivamente svolto. Circa la durata del periodo relativo alla conservazione del posto ai fini di malattia, infortunio, maternità si applica la sua distribuzione giornalieranormativa prevista dagli art. 37, settimanale38, mensile o annua, nonché gli altri elementi previsti dal CCNL per il rapporto a tempo pieno. La prestazione giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell’arco della giornata39 del presente contratto.
6. Il rapporto ricorso al lavoro supplementare potrà avvenire nella misura massima del 30 % dell’orario settimanale per i contratti fino a 19 ore/settimana e del 20% dell’orario settimanale per i contratti oltre le 19 ore/settimana.
7. Le causali in relazione alle quali si consente di richiedere al lavoratore a tempo parziale potrà riguardare sia lavoratori già lo svolgimento del lavoro supplementare sono identificate nelle esigenze temporanee di tipo tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo (quali, ad esempio, assenze impreviste di altro personale).
8. La percentuale di maggiorazione da applicarsi al lavoro supplementare è quella prevista all’art. 24. D’accordo con il lavoratore , in forza che i nuovi as- suntisostituzione di tale maggiorazione è possibile recuperare , in tutto o in parte, le ore di lavoro supplementare, stabilendo in questo caso anche quando il recupero debba essere effettuato.
9. Nel caso di passaggio dal superamento della misura massima di cui al punto 6) che precede potrà essere riconosciuto al lavoratore un riposo compensativo pari alle ore di lavoro svolte oltre il tetto massimo; per tale superamento dovrà comunque essere richiesta la disponibilità del lavoratore interessato.
10. La variazione della collocazione temporale della prestazione del lavoratore a tempo parziale a fronte della previsione di clausole flessibili può avvenire per esigenze tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.
11. La variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa nei rapporti di lavoro a tempo parziale verticale o misto a fronte della previsione di clausole elastiche può avvenire per esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo, nella misura massima di 30 ore settimanali.
12. L’esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare la prestazione lavorativa in modo continuativo, incrementandola ovvero modificandone la collocazione temporale, ai sensi e per gli effetti dei punti 10) e 11) che precedono, comporta, a favore del prestatore di lavoro, un preavviso minimo di sette giorni lavorativi, che dovrà essere comunicato per iscritto, nonché il diritto a percepire una maggiorazione , forfetaria ed onnicomprensiva, pari al 10% della retribuzione base mensile, per i primi tre mesi successivi all’intervenuto incremento o variazione.
13. Nel caso in cui la variazione della prestazione lavorativa abbia carattere temporaneo, la maggiorazione del 10% della retribuzione base oraria sarà applicata solo relativamente alle ore di lavoro oggetto della modifica.
14. L’esercizio da parte del datore di lavoro, del potere di variare in aumento – in modo continuativo – la prestazione lavorativa non potrà comunque protrarsi oltre diciotto mesi.
15. In caso di assunzione di personale a tempo pieno al e indeterminato è riconosciuto il diritto di precedenza ai lavoratori con contratto a tempo parziale potranno essere concor- date tra le parti all’atto aventi i requisiti necessari per la copertura del passaggio le possibilità posto e le condizioni per l’eventuale rientro che abbiano – nel corso dei sei mesi precedenti – inoltrato richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, ferme restando le mansioni svolte.
716. La In caso di assunzione di personale a tempo parziale e indeterminato è riconosciuto il diritto di precedenza ai lavoratori con contratto a tempo pieno aventi i requisiti necessari per la copertura del posto e che abbiano – nel corso dei sei mesi precedenti – inoltrato richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può anche essere pattuita per una durata determinataparziale.
817. Nel passaggio Con riferimento ai due punti che precedono, qualora la richiesta sia stata avanzata da tempo pieno a tempo parziale l’azienda prenderà in considerazione le eventuali domande di trasformazione un numero di lavoratori già in forza che ne abbiano fatto richie- sta rispetto ad eventuali nuove assunzioni per analoghe mansioni. A tal fine comunicherà superiore al personale in forza la sua intenzione numero dei posti da ricoprire, nel secondo livello di procedere all’assunzione di personale a tempo parziale. La comunicazione dovrà avvenire mediante affissione nei reparti interessati. L’azienda in tale passaggio valuterà secondo i seguenti contrattazione verranno definiti criteri di priorità:precedenza.
a. documentata necessità 18. I lavoratori che abbiano aderito alle clausole elastiche o flessibili, potranno esercitare la facoltà di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazio- ne a tempo pieno;
b. documentata necessità di assistere familiari a carico non autosufficienti ovverorecesso, nei casi di genitore unicocui al punto 18 che segue, anche figli fino a tredici anni, così come previsto dalla legge 104/92;
c. motivi dando un preavviso minimo di famiglia opportunamente documentati;
d. studio, volontariato, opportunamente documentati;
e. motivi personali15 giorni lavorativi e comunque dopo un periodo minimo di sei mesi.
9. Il personale a tempo parziale è compensato in base alla retribuzione stabilita per il per- sonale a tempo pieno, riproporzionata in funzione della ridotta durata della prestazione la- vorativa. Pertanto ad ogni lavoratore a tempo parziale viene corrisposta una retribuzione pari alla prestazione mensile che il lavoratore è tenuto ad assicurare.
10. Il rapporto di lavoro del personale a tempo parziale è regolato dalle disposizioni del presente contratto per il personale a tempo pieno, fatte salve le esclusioni e le modifiche specificate negli articoli interessati, ai sensi dei principi di non discriminazione previsti dal- la normativa vigente. Pertanto, le clausole del presente contratto, compatibilmente con le particolari caratteristiche del rapporto, hanno applicazione proporzionale alla durata della prestazione ed alla conseguente misura della retribuzione.
11. Per il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni contrattuali vigenti, di cui alla legge 297/82.
12. Il lavoratore a tempo parziale ha diritto all’indennità di trasferta come per il personale full time.
1319. I motivi che danno diritto all’esercizio della facoltà di recesso sono i seguenti:
20. Ai fini della attività sindacale prevista dalla L. 300/70 i lavoratori a tempo parziale sono computati come unità intere.
21. Le aziende comunicheranno alle R.S.A/ R.S.U. e all’Ente Bilaterale, con cadenza annuale, i dati a consuntivo sull’andamento delle assunzioni a tempo parziale, sugli elementi che hanno dirittodeterminato l’ utilizzo del lavoro supplementare nonché delle clausole elastiche e/o flessibili.
22. Per il personale con contratto a tempo parziale e indeterminato, in relazione alle mansioni loro attribuiteforza alla data di stipula della presente ipotesi di accordo, per l’utilizzo delle clausole di flessibilità, elasticità e per il lavoro supplementare, valgono le regole di cui al vestiario uniforme spettante ai lavoratori a tempo pieno. Tuttavia, il periodo di durata di ciascun capo di vestiario, è riproporzionato in relazione alla lettera di assunzione o alla comunicazioneCCNL 16 giugno 2000.
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Lavoro a tempo parziale. 1. Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto Le Parti convengono di lavoro prestato con un orario setti- manale ridotto rispetto a quello stabilito dall’art. 23 (Orario di lavoro) del presente contrat- to.
2. Le assunzioni con contratto a tempo parziale sono disciplinate dalle norme del presente articolo ai sensi della normativa vigente e sono effettuate secondo attuare le stesse norme previ- ste per il personale a tempo pieno.
3. Il lavoro a tempo parziale può essere di tipo:
a. orizzontale: quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in rela- zione all’orario normale giornaliero di lavoro;
b. verticale: quando risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno;
c. misto: quando si realizza una combinazione delle sopraindicate modalità, che con- templi la presenza di giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro.
4. L’instaurazione del rapporto tipologie di lavoro a tempo parziale deve avvenire con il consenso dell’azienda in base alle modalità e del lavoratore: tale requisito è necessario anche per il passaggio del rap- porto da tempo parziale a quello a tempo pieno e viceversa.
5condizioni descritte di seguito. Il contratto Per i dipendenti di TUA Assicurazioni le tipologie sono quelle previste dalla sezione dedicata. I lavoratori in regime di lavoro a tempo parziale o la trasformazione del rapporto da tempo pieno non potranno effettuare lavoro supplementare, salvo casi eccezionali. Le eventuali ore lavorate in eccedenza saranno gestite con recupero a tempo parziale monte ore nei limiti per lo stesso previsti (+/- 10 ore). Non si potranno, in ogni caso superare le 37 ore settimanali e viceversa deve essere stipulato per iscrittole ore supplementari prestate in eccedenza saranno retribuite come ore ordinarie. In esso devono essere indi- cati: l’eventuale periodo di prova per i nuovi assunti, le mansioni, l’orario I dipendenti con orario di lavoro part-time di cui al punto 3.5 ed 3.6 usufruiscono di un intervallo della durata variabile, dal lunedì al giovedì, da 20 minuti ad un massimo 90 minuti. I lavoratori che usufruiscono del part-time di cui al punto 3.1 e 3.2, 3.3 nelle giornate semifestive avranno la possibilità di non deve essere inferiore a 16 prestare la loro attività lavorativa e, contestualmente verrà loro addebitata nel monte ore settimanali, la sua distribuzione giornaliera, settimanale, mensile o annua, nonché gli altri elementi previsti dal CCNL differenza di orario. È consentito il rientro per il rapporto a tempo pieno. La prestazione giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell’arco della giornata.
6. Il rapporto a tempo parziale potrà riguardare sia lavoratori già in forza che i nuovi as- sunti. Nel caso di passaggio dal tempo pieno al tempo parziale potranno essere concor- date tra le parti all’atto del passaggio le possibilità e le condizioni per l’eventuale rientro lavoro a tempo pieno, ferme restando le mansioni svolte.
7. La trasformazione del rapporto superati i periodi di durata minima previsti per il lavoro da tempo pieno a tempo parziale può anche essere pattuita per una durata determinata.
8. Nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale l’azienda prenderà in considerazione le eventuali domande di trasformazione di lavoratori già in forza che ne abbiano fatto richie- sta rispetto ad eventuali nuove assunzioni per analoghe mansioni. A tal fine comunicherà al personale in forza la sua intenzione di procedere all’assunzione di personale a tempo parziale, dandone comunicazione per iscritto almeno 3 mesi prima. La comunicazione dovrà avvenire mediante affissione Saranno ammessi ad effettuare dette prestazioni ridotte solo i dipendenti che prestino servizio presso gli uffici delle rispettive sedi direzionali della Società in Verona, Roma, Milano, e presso le altre Sedi utilizzate in alternativa, i quali abbiano un’anzianità di servizio di almeno 2 anni, comprovino di trovarsi nelle condizioni più oltre indicate, con esclusione del personale con grado che gestisca collaboratori, personale assunto a tempo determinato, centralinisti, turnisti e personale di cui all’art. 95 punto 2) CCNL vigente. Compatibilmente con le esigenze aziendali, al lavoratore che usufruisca del tempo parziale o che rientri con prestazioni di lavoro a tempo pieno verranno mantenute le medesime mansioni. Le Società concederanno di effettuare prestazioni lavorative ridotte ai dipendenti, che svolgono le proprie mansioni a tempo pieno presso gli uffici delle singole unità produttive, nei reparti interessatilimiti del 15% del totale dei dipendenti cui si riferisce il presente contratto in forza al 31 dicembre dell’anno precedente, con esclusione dei lavoratori adibiti a mansioni esterne, del personale iscritto alle categorie protette, nonché dei dipendenti assunti direttamente a part-time, con il minimo di un lavoratore ed il massimo del 25% del totale dei dipendenti per singola società. L’azienda Sarà privilegiata la concessione del part-time ai lavoratori che si renderanno disponibili allo svolgimento dell’attività lavorativa con copertura pomeridiana. I dipendenti richiedenti dovranno comprovare di trovarsi in tale passaggio valuterà secondo i una delle seguenti criteri condizioni, in ordine di priorità:
a. documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazio- ne a tempo pieno;
b. documentata a) necessità di assistere familiari a carico non autosufficienti ovveroparenti (genitori, nei casi figli, coniuge e congiunti) malati o portatori di genitore unico, anche handicap;
b) necessità di assistere i figli fino a tredici anni, così come previsto dalla legge 104/92al compimento del 16° anno di età;
c. motivi c) anzianità di famiglia opportunamente documentatiservizio di almeno 15 anni e particolari gravi ragioni di salute;
d. studiod) corsi regolari di studi (compresi quelli universitari) svolti nelle scuole pubbliche statali, volontariato, opportunamente documentatiparificate o legalmente riconosciute;
e. motivi personalie) altre ragioni di natura personale, con esclusione tassativa della eventuale scelta di una seconda attività lavorativa.
9. Il personale a tempo parziale è compensato in base alla retribuzione stabilita per il per- sonale a tempo pieno, riproporzionata in funzione della ridotta durata della prestazione la- vorativa. Pertanto ad ogni lavoratore a tempo parziale viene corrisposta una retribuzione pari alla prestazione mensile che il lavoratore è tenuto ad assicurare.
10. Il rapporto di lavoro del personale a tempo parziale è regolato dalle disposizioni del presente contratto per il personale a tempo pieno, fatte salve le esclusioni e le modifiche specificate negli articoli interessati, ai sensi dei principi di non discriminazione previsti dal- la normativa vigente. Pertanto, le clausole del presente contratto, compatibilmente con le particolari caratteristiche del rapporto, hanno applicazione proporzionale alla durata della prestazione ed alla conseguente misura della retribuzione.
11. Per il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni contrattuali vigenti, di cui alla legge 297/82.
12. Il lavoratore a tempo parziale ha diritto all’indennità di trasferta come per il personale full time.
13. I lavoratori a tempo parziale hanno diritto, in relazione alle mansioni loro attribuite, al vestiario uniforme spettante ai lavoratori a tempo pieno. Tuttavia, il periodo di durata di ciascun capo di vestiario, è riproporzionato in relazione alla lettera di assunzione o alla comunicazione.
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Samples: Contratto Collettivo Aziendale
Lavoro a tempo parziale. 1. Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con un orario setti- manale ridotto rispetto a quello stabilito dall’art. 23 (Orario di lavoro) del presente contrat- to.
2. Le assunzioni con contratto a tempo parziale sono disciplinate dalle norme del presente articolo ai sensi della normativa vigente e sono effettuate secondo le stesse norme previ- ste per il personale a tempo pieno.
3. Il lavoro a tempo parziale può essere di tipo:
a. orizzontale: quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in rela- zione all’orario normale giornaliero di lavoro;
b. verticale: quando risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno;
c. misto: quando si realizza una combinazione delle sopraindicate modalità, che con- templi la presenza di giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro.
4. L’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale deve avvenire con di cui al D.Lgs. n. 61/2000 e successive modificazioni ed integrazioni ha la funzione di: - favorire la flessibilità della prestazione di lavoro in rapporto alla attività della cooperativa, tutelando anche le esigenze assistenziali ed educative dell'utenza in genere; - consentire il consenso dell’azienda soddisfacimento di esigenze individuali delle lavoratrici e del lavoratore: tale requisito è necessario anche per il passaggio del rap- porto da tempo parziale a quello a tempo pieno e viceversa.
5dei lavoratori, ferme restando le esigenze della cooperativa. Il contratto di lavoro a tempo parziale o la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve può essere stipulato per iscrittonelle seguenti forme: - di tipo orizzontale; - di tipo verticale; - di tipo misto, una combinazione tra le due precedenti fattispecie. In esso devono essere indi- cati: l’eventuale periodo di prova per i nuovi assunti, le mansioni, l’orario di lavoro che non deve essere inferiore relazione a 16 ore settimanali, questa forma ai soli lavoratori ai quali sia stata erogata la sua distribuzione giornaliera, settimanale, mensile o annua, nonché gli altri elementi previsti dal CCNL per il rapporto maggiorazione del 10% prevista dalla precedente normativa contrattuale viene riconosciuta una indennità "ad personam" in cifra fissa pari all'importo erogato a tempo pieno. La prestazione giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell’arco della giornata.
6tale titolo con l'ultima mensilità. Il rapporto a tempo parziale potrà riguardare sia lavoratori già in forza che i nuovi as- suntisi attiva nelle singole cooperative secondo il principio della volontarietà di entrambe le parti. Nel caso di passaggio dal tempo pieno al tempo parziale potranno essere concor- date tra le parti all’atto Le parti, ai fini della applicazione del passaggio le possibilità e le condizioni per l’eventuale rientro a tempo pieno, ferme restando le mansioni svolte.
7. La comma 3 (trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può anche parziale) dell'art. 5 del D.Lgs. n. 61/2000 concordano quanto segue: - le modalità per l'informazione e per la formalizzazione delle richieste e l'accettazione o rifiuto della proposta saranno definite a livello aziendale, nell'ambito delle attività di cui all'art. 9, lett. C), punto 2. I tempi di informazione e di esercizio del diritto di precedenza potranno essere pattuita per una durata determinata.
8oggetto di verifiche e modifiche garantendo la necessaria tempestività. Nel passaggio da In assenza della definizione delle procedure di cui al comma precedente l'espletamento complessivo delle procedure e della loro definizione dovrà essere concluso entro dieci giorni. Le imprese, altresì, procederanno semestralmente a fornire informazioni sulle opportunità di assunzioni a tempo pieno pieno. Inoltre il rapporto di lavoro a tempo parziale l’azienda prenderà è regolato come segue:
A) nel contratto individuale di assunzione dovranno essere specificati: - l'eventuale periodo di prova; - ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.Lgs. n. 61/2000, la durata della prestazione lavorativa e la collocazione temporale dell'orario, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese, all'anno; - la qualifica assegnata;
B) la prestazione individuale sarà fissata tra le parti in considerazione misura non inferiore a:
1) 12 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale;
2) 52 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile;
3) 624 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale. I contratti individuali già stipulati alla data di firma del presente contratto sono comunque da ritenersi validi. E' ammessa la stipula di contratti con un minimo inferiore alle quantità sopra riportate per un numero massimo di lavoratrici e lavoratori pari complessivamente al 10% dell'organico al 31 dicembre dell'anno precedente. La presente limitazione non si applica alle cooperative di tipo "B" di cui all'art. 1, L. n. 381/1991, previa verifica in sede di Commissioni miste paritetici. Qualora non sia possibile il raggiungimento di detti minimi in una unica ubicazione di servizio le eventuali domande parti si danno atto che il rispetto dello stesso è possibile solo a fronte della disponibilità della lavoratrice o del lavoratore ad operare su più ubicazioni ove la cooperativa ne abbia nello stesso ambito territoriale e non si oppongano impedimenti di trasformazione natura tecnico-produttiva od organizzativa derivanti da criteri e modalità di lavoratori già esecuzione dei servizi. Nel caso in forza che ne abbiano fatto richie- sta rispetto ad eventuali cui la lavoratrice o il lavoratore col rapporto di lavoro a tempo parziale presti l'attività lavorativa in due o più ubicazioni nell'ambito del territorio comunale per il raggiungimento del minimo settimanale per lo spostamento da un posto all'altro di lavoro spetta alla lavoratrice o al lavoratore il rimborso delle spese per tragitti non inferiori ai chilometri 15 sulla base di criteri definiti dalla contrattazione di secondo livello. Nei casi di disponibilità di nuove assunzioni prestazioni, la cooperativa, in relazione alle esigenze tecnico-produttive, nell'ambito del confronto con le R.S.A., ricercherà soluzioni per analoghe mansioni. A tal fine comunicherà al personale in forza la sua intenzione di procedere all’assunzione di un aumento delle ore settimanali del personale a tempo parziale. La comunicazione dovrà avvenire mediante affissione nei reparti interessatiIn tale ambito di confronto aziendale sarà valutata l'opportunità del consolidamento di parte delle ore supplementari. L’azienda in tale passaggio valuterà secondo i seguenti criteri Tale consolidamento si effettuerà su richiesta del lavoratore relativamente alle ore di priorità:
a. documentata necessità lavoro supplementare eccedenti il 25% dell'orario previsto nel contratto di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazio- ne a tempo pieno;
b. documentata necessità di assistere familiari a carico non autosufficienti ovvero, nei casi di genitore unico, anche figli fino a tredici anni, così come previsto dalla legge 104/92;
c. motivi di famiglia opportunamente documentati;
d. studio, volontariato, opportunamente documentati;
e. motivi personali.
9. Il personale lavoro a tempo parziale è compensato in base individuale ed a condizione che tali ore siano svolte per almeno nove mesi nell'arco di un anno (o al valore equivalente come media).
C) Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 61/2000 alla retribuzione stabilita lavoratrice e al lavoratore con contratto di lavoro a tempo parziale possono essere richieste prestazioni di lavoro supplementare. L'eventuale rifiuto, adeguatamente motivato, non costituisce infrazione disciplinare nè integra gli estremi del giustificato motivo del licenziamento. E' ammesso il ricorso al lavoro supplementare nella misura massima del 50% dell'orario individuale settimanale per il per- sonale part-time di tipo orizzontale, fatto salvo il limite massimo di prestazione lavorativa giornaliera di 8 ore. Le prestazioni di lavoro supplementare potranno essere recuperate, nei sei mesi successivi fino ad un massimo del 50% delle ore supplementari prestate. Le ore supplementari, escluse quelle recuperate, saranno retribuite con una maggiorazione determinata convenzionalmente ai sensi dell'art. 3 comma 4, 2° periodo del D.Lgs. n. 61/2000 e, quindi comprensiva di tutti gli effetti sugli altri istituti di legge e contrattuali, pari al 27% della retribuzione oraria globale dovuta di cui all'art. 74. Il lavoro supplementare di cui ai periodi precedenti è ammesso in relazione alle seguenti causali obiettive: - garantire la continuità delle prestazioni all'utenza; - punte di intensa attività con cui non sia possibile sopperire con il normale organico; - per sostituzione di assenze con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Nel rapporto di lavoro a tempo pienoparziale verticale o misto, riproporzionata anche a tempo determinato, è ammesso lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie secondo la disciplina legale e contrattuale prevista per tale istituto.
D) Ai sensi e nel rispetto dell'art. 3 commi da 7 a 10 (clausole flessibili) del D.Lgs. n. 61/2000 e successive modificazioni, il datore di lavoro, a fronte del consenso espresso dal lavoratore e formalizzato con apposito patto scritto, occasione nella quale è possibile per il lavoratore richiedere l'assistenza di un componente dell'R.S.A. da egli indicato, ha il potere di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale, sia in funzione caso di tipo di contratto orizzontale, verticale o misto. In tale patto le parti possono stabilire, in caso di tempo parziale orizzontale, un arco temporale nella giornata, in caso di tempo parziale verticale, un arco di periodo con riferimento alla settimana, al mese, all'anno, e in caso di tempo parziale misto, un arco temporale risultante dalla combinazione delle due ipotesi sopra prospettate all'interno del quale può essere espletato il servizio da parte del lavoratore e di conseguenza definire i tempi di preavviso. Qualora vi sia prestazione lavorativa con variazione nel mese della ridotta collocazione temporale riguardante un orario complessivo superiore al 30% dell'orario mensile derivante dal contratto individuale, si applicherà una maggiorazione del 2% sulla retribuzione mensile derivante dal contratto individuale di cui sopra. Laddove tale percentuale sia inferiore o uguale al 30% si procederà ad una maggiorazione del 2% per le sole giornate nelle quali si sia effettuata la prestazione lavorativa con variazione di collocazione temporale. Ai fini del computo del 30% vanno considerate tutte le ore previste dal contratto individuale per ogni giornata interessata.
E) Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite, con apposito patto similmente a quanto previsto nella precedente lett. D), anche clausole elastiche per la variazione in aumento della durata della prestazione la- vorativalavorativa (prolungamento della prestazione in giornate o in periodi nei quali non era prevista). Pertanto Qualora vi sia prestazione lavorativa con variazione nel mese riguardante un orario complessivo superiore al 30% dell'orario mensile derivante dal contratto individuale, si applicherà una maggiorazione del 2% sulla retribuzione mensile derivante dal contratto individuale di cui sopra. Laddove tale percentuale sia inferiore o uguale al 30% si procederà ad una maggiorazione del 2% per le sole giornate nelle quali si sia effettuata la prestazione lavorativa con variazione. Ai fini del computo del 30% vanno considerate tutte le ore previste dal contratto individuale per ogni giornata interessata. In caso di aumento della prestazione nelle giornate nelle quali è già prevista una prestazione lavorativa si potranno utilizzare anche le clausole flessibili di cui alla lett. D). Durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale, decorsi cinque mesi dalla data di stipulazione del patto e accompagnata da un preavviso di un mese in favore del datore di lavoro, il lavoratore potrà denunciare il patto in cui ai commi precedenti in forma scritta, accompagnando alla denuncia l'indicazione di una delle seguenti documentate ragioni:
1) gravi esigenze di carattere familiare;
2) esigenze di tutela della salute certificate dal competente servizio sanitario pubblico;
3) necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma;
4) attività di studio e formazione di cui all'art. 68 e art. 69 del presente c.c.n.l. Tali motivazioni devono essere documentate e oggettivamente incompatibili con quanto concordato nel patto citato. E' data comunque facoltà al lavoratore di concordare con il datore di lavoro, senza ricorrere alla denuncia delle clausole flessibili o elastiche, la sospensione delle stesse per tutto il periodo durante il quale sussistano le cause indicate nella prima parte.
F) La retribuzione oraria si ottiene come stabilito dall'art. 74. L'utilizzo complessivo del lavoro a tempo parziale viene corrisposta una retribuzione pari alla prestazione mensile che il lavoratore è tenuto ad assicurare.
10. Il rapporto di lavoro del personale a tempo parziale è regolato dalle disposizioni del presente contratto per il personale a tempo pieno, fatte salve le esclusioni e le modifiche specificate negli articoli interessati, ai sensi dei principi sue modalità di non discriminazione previsti dal- la normativa vigenteattuazione saranno argomento di informazione e confronto tra le parti a livello aziendale in particolare modo per quanto concerne l'andamento dell'utilizzazione del lavoro supplementare. Pertanto, le clausole Le novità introdotte nel presente articolo rispetto all'art. 26 del c.c.n.l. 8 giugno 2000 entrano in vigore dal primo giorno del mese successivo alla firma del presente contratto, compatibilmente con le particolari caratteristiche del rapporto, hanno applicazione proporzionale alla durata della prestazione ed alla conseguente misura della retribuzione.
11. Per il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni contrattuali vigenti, di cui alla legge 297/82.
12. Il lavoratore a tempo parziale ha diritto all’indennità di trasferta come per il personale full time.
13. I lavoratori a tempo parziale hanno diritto, in relazione alle mansioni loro attribuite, al vestiario uniforme spettante ai lavoratori a tempo pieno. Tuttavia, il periodo di durata di ciascun capo di vestiario, è riproporzionato in relazione alla lettera di assunzione o alla comunicazione.
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Lavoro a tempo parziale. 1. Per rapporto di lavoro a tempo parziale si intende il quello che, per accordo volontario tra lavoratore e azienda, viene prestato non saltuariamente, durante una parte del giorno, della settimana, del mese o dell’anno per una durata complessiva minore della durata normale di lavoro stabilita dal presente contratto o da vigenti accordi aziendali. Il rapporto di lavoro prestato a tempo parziale non può essere inferiore a 12 ore. E’ fatta eccezione per il personale di pulizia e per il personale assunto a part-time verticale, annuale o ciclico per il quale l’orario verrà determinato a livello aziendale o territoriale, con un le modalità di cui al successivo comma 4. In caso di part-time orizzontale con orario setti- manale ridotto rispetto medio settimanale inferiore a quello stabilito dall’art15 ore è prevista una preventiva informazione alle rappresentanze sindacali aziendali allo scopo di illustrare le necessità organizzative che richiedono l’utilizzo di tale contratto. 23 (Orario Nel caso di lavoro) del presente contrat- to.durata giornaliera della prestazione non superiore a 4 ore, lo svolgimento non sarà di norma frazionato. Casi particolari in cui si rendesse necessario il frazionamento saranno oggetto di preventiva informazione alle rappresentanze sindacali aziendali
2. Le assunzioni con contratto dei lavoratori a tempo parziale sono disciplinate dalle norme del presente articolo ai sensi della normativa vigente e sono vengono effettuate secondo le stesse norme previ- ste regole e procedure in atto per il personale i lavoratori a tempo pieno.
3. Il lavoro a tempo parziale può essere di tipo:
a. orizzontale: quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in rela- zione all’orario normale giornaliero di lavoro;
b. verticale: quando risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno;
c. misto: quando si realizza una combinazione delle sopraindicate modalità, che con- templi la presenza di giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro.
4. L’instaurazione del rapporto contratto di lavoro a tempo parziale deve avvenire stipularsi per iscritto. In esso devono essere indicate le mansioni e le modalità di distribuzione dell’orario con il consenso dell’azienda riferimento al giorno, alla settimana, al mese e del lavoratore: tale requisito è necessario anche per il passaggio del rap- porto da tempo parziale a quello a tempo pieno all’anno, nonché le eventuali clausole di elasticità e viceversaflessibilità.
54. Il contratto di lavoro a tempo parziale può essere stipulato, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, nelle forme orizzontale, verticale o misto previste dalla legge.
5. La retribuzione, le ferie, le mensilità aggiuntive, il premio di produttività, gli aumenti periodici di anzianità ed ogni altro elemento contrattuale, purché non incompatibile con la trasformazione natura del rapporto da a tempo pieno parziale, competono al lavoratore a tempo parziale e viceversa deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indi- cati: l’eventuale periodo di prova per i nuovi assunti, le mansioni, l’orario in misura proporzionale all’orario di lavoro che non deve essere inferiore a 16 ore settimanalieffettivamente svolto. Circa la durata del periodo relativo alla conservazione del posto ai fini di malattia, infortunio, maternità si applica la sua distribuzione giornalieranormativa prevista dagli art. 37, settimanale38, mensile o annua, nonché gli altri elementi previsti dal CCNL per il rapporto a tempo pieno. La prestazione giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell’arco della giornata39 del presente contratto.
6. Il rapporto ricorso al lavoro supplementare potrà avvenire nella misura massima del 30 % dell’orario settimanale per i contratti fino a 19 ore/settimana e del 20% dell’orario settimanale per i contratti oltre le 19 ore/settimana.
7. Le causali in relazione alle quali si consente di richiedere al lavoratore a tempo parziale potrà riguardare sia lavoratori già lo svolgimento del lavoro supplementare sono identificate nelle esigenze temporanee di tipo tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo (quali, ad esempio, assenze impreviste di altro personale).
8. La percentuale di maggiorazione da applicarsi al lavoro supplementare è quella prevista all’art. 24. D’accordo con il lavoratore , in forza che i nuovi as- suntisostituzione di tale maggiorazione è possibile recuperare , in tutto o in parte, le ore di lavoro supplementare, stabilendo in questo caso anche quando il recupero debba essere effettuato.
9. Nel caso di passaggio dal superamento della misura massima di cui al punto 6) che precede potrà essere riconosciuto al lavoratore un riposo compensativo pari alle ore di lavoro svolte oltre il tetto massimo; per tale superamento dovrà comunque essere richiesta la disponibilità del lavoratore interessato.
10. La variazione della collocazione temporale della prestazione del lavoratore a tempo parziale a fronte della previsione di clausole flessibili può avvenire per esigenze tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.
11. La variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa nei rapporti di lavoro a tempo parziale verticale o misto a fronte della previsione di clausole elastiche può avvenire per esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo, nella misura massima di 30 ore settimanali.
12. L’esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare la prestazione lavorativa in modo continuativo, incrementandola ovvero modificandone la collocazione temporale, ai sensi e per gli effetti dei punti 10) e 11) che precedono, comporta, a favore del prestatore di lavoro, un preavviso minimo di sette giorni lavorativi, che dovrà essere comunicato per iscritto, nonché il diritto a percepire una maggiorazione , forfetaria ed onnicomprensiva, pari al 10% della retribuzione base mensile, per i primi tre mesi successivi all’intervenuto incremento o variazione.
13. Nel caso in cui la variazione della prestazione lavorativa abbia carattere temporaneo, la maggiorazione del 10% della retribuzione base oraria sarà applicata solo relativamente alle ore di lavoro oggetto della modifica.
14. L’esercizio da parte del datore di lavoro, del potere di variare in aumento – in modo continuativo – la prestazione lavorativa non potrà comunque protrarsi oltre diciotto mesi.
15. In caso di assunzione di personale a tempo pieno al e indeterminato è riconosciuto il diritto di precedenza ai lavoratori con contratto a tempo parziale potranno essere concor- date tra le parti all’atto aventi i requisiti necessari per la copertura del passaggio le possibilità posto e le condizioni per l’eventuale rientro che abbiano – nel corso dei sei mesi precedenti – inoltrato richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, ferme restando le mansioni svolte.
716. La In caso di assunzione di personale a tempo parziale e indeterminato è riconosciuto il diritto di precedenza ai lavoratori con contratto a tempo pieno aventi i requisiti necessari per la copertura del posto e che abbiano – nel corso dei sei mesi precedenti – inoltrato richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può anche essere pattuita per una durata determinataparziale.
817. Nel passaggio Con riferimento ai due punti che precedono, qualora la richiesta sia stata avanzata da tempo pieno a tempo parziale l’azienda prenderà in considerazione le eventuali domande di trasformazione un numero di lavoratori già in forza che ne abbiano fatto richie- sta rispetto ad eventuali nuove assunzioni per analoghe mansioni. A tal fine comunicherà superiore al personale in forza la sua intenzione numero dei posti da ricoprire, nel secondo livello di procedere all’assunzione di personale a tempo parziale. La comunicazione dovrà avvenire mediante affissione nei reparti interessati. L’azienda in tale passaggio valuterà secondo i seguenti contrattazione verranno definiti criteri di priorità:precedenza.
a. documentata necessità 18. I lavoratori che abbiano aderito alle clausole elastiche o flessibili, potranno esercitare la facoltà di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazio- ne a tempo pieno;
b. documentata necessità di assistere familiari a carico non autosufficienti ovverorecesso, nei casi di genitore unicocui al punto 18 che segue, anche figli fino a tredici anni, così come previsto dalla legge 104/92;
c. motivi dando un preavviso minimo di famiglia opportunamente documentati;
d. studio, volontariato, opportunamente documentati;
e. motivi personali15 giorni lavorativi e comunque dopo un periodo minimo di sei mesi.
919. Il personale a tempo parziale è compensato in base alla retribuzione stabilita per il per- sonale a tempo pienoI motivi che danno diritto all’esercizio della facoltà di recesso sono i seguenti: aternità e paternità; nabilità totale del coniuge, riproporzionata in funzione della ridotta durata della prestazione la- vorativa. Pertanto ad ogni lavoratore a tempo parziale viene corrisposta una retribuzione pari alla prestazione mensile che il lavoratore è tenuto ad assicuraredi un figlio, di un genitore, del convivente di fatto.
1020. Il rapporto di lavoro del personale a tempo parziale è regolato dalle disposizioni del presente contratto per il personale a tempo pieno, fatte salve le esclusioni e le modifiche specificate negli articoli interessati, ai sensi dei principi di non discriminazione previsti dal- la normativa vigente. Pertanto, le clausole del presente contratto, compatibilmente con le particolari caratteristiche del rapporto, hanno applicazione proporzionale alla durata Ai fini della prestazione ed alla conseguente misura della retribuzione.
11. Per il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni contrattuali vigenti, di cui alla legge 297/82.
12. Il lavoratore a tempo parziale ha diritto all’indennità di trasferta come per il personale full time.
13. I attività sindacale prevista dalla L. 300/70 i lavoratori a tempo parziale sono computati come unità intere.
21. Le aziende comunicheranno alle R.S.A/ R.S.U. e all’Ente Bilaterale, con cadenza annuale, i dati a consuntivo sull’andamento delle assunzioni a tempo parziale, sugli elementi che hanno dirittodeterminato l’ utilizzo del lavoro supplementare nonché delle clausole elastiche e/o flessibili.
22. Per il personale con contratto a tempo parziale e indeterminato, in relazione alle mansioni loro attribuiteforza alla data di stipula della presente ipotesi di accordo, per l’utilizzo delle clausole di flessibilità, elasticità e per il lavoro supplementare, valgono le regole di cui al vestiario uniforme spettante ai lavoratori a tempo pieno. Tuttavia, il periodo di durata di ciascun capo di vestiario, è riproporzionato in relazione alla lettera di assunzione o alla comunicazioneCCNL 16 giugno 2000.
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Lavoro a tempo parziale. 11 Il lavoro a tempo parziale è regolato dalle disposizioni del D.Lgs. 81/2015.
2 Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con un ad orario setti- manale ridotto rispetto inferiore a quello stabilito dall’art. 23 (Orario di lavoro) del presente contrat- tocontrattuale.
3 Nella lettera di assunzione o con accordo scritto intervenuto successivamente tra azienda e lavoratore, ai sensi dell’art. 6, comma 4 e seguenti del D.Lgs. 81/2015, possono essere previste clausole elastiche (relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa o relative alla variazione in aumento della prestazione lavorativa). Per la sottoscrizione delle clausole elastiche il lavoratore potrà farsi assistere da un componente della RSU, indicato dal lavoratore medesimo e l’eventuale rifiuto alla loro sottoscrizione non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
4 Le clausole di cui al comma precedente possono essere modificate o temporaneamente sospese, a richiesta di una delle parti, con il consenso di entrambe e per atto scritto, fermo restando la facoltà per il lavoratore di farsi assistere da un componente della RSU da egli indicato.
5 Per le ore prestate in orari diversi da quello iniziale, il lavoratore avrà diritto ad una maggiorazione del 10% sulla retribuzione di cui all’art. 19, comma 2. Le assunzioni con contratto a tempo parziale sono disciplinate dalle norme La variazione in aumento della durata della prestazione (clausola elastica), è possibile entro un tetto massimo del presente articolo ai sensi 30% della normativa vigente e sono effettuate secondo le stesse norme previ- ste per il personale a tempo pieno.
3. Il durata dell’orario di lavoro a tempo parziale può essere riferita all’anno ed è retribuita con la maggiorazione del 10% sulla retribuzione di tipo:
a. orizzontale: quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in rela- zione all’orario normale giornaliero di lavoro;
b. verticale: quando risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pienocui all’art. 19, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimanacomma 2, del mese o dell’anno;
c. misto: quando si realizza una combinazione delle sopraindicate modalitàcomprensiva dell’incidenza degli istituti retributivi contrattuali e legali, che con- templi la presenza di giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoroindiretti e differiti.
46 La variazione della collocazione temporale e la variazione in aumento della prestazione lavorativa devono essere disposte con un preavviso non inferiore a 7 giorni. L’instaurazione In caso di preavviso inferiore le maggiorazioni di cui al comma 5 da corrispondere al lavoratore sono pari al 20% per le ore prestate nei giorni compresi tra il preavviso effettivamente dato e quello normale di 7 giorni.
7 I trattamenti normativi ed economici sono regolati dal D.Lgs. 81/2015 ed in particolare dall’art. 7.
8 È consentita la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale deve avvenire con il consenso dell’azienda e del lavoratore: tale requisito è necessario anche per il passaggio del rap- porto da pieno in rapporto a tempo parziale a quello a tempo pieno e viceversaviceversa alle condizioni di cui all’art. 8 del D.Lgs. 81/2015.
5. Il contratto 9 È possibile la prestazione di lavoro supplementare e cioè di lavoro aggiuntivo rispetto all’orario concordato entro un tetto massimo del 30% della durata dell’orario di lavoro a tempo parziale o la trasformazione del rapporto da riferita all’anno. Tale possibilità è consentita per gli stessi casi per i quali al lavoratore a tempo pieno può essere richiesta la prestazione di lavoro straordinario.
10 Il lavoratore a tempo parziale può esimersi dall’effettuare lavoro supplementare soltanto per giustificati motivi individuali di impedimento, tra i quali rientrano anche i documentati impegni derivanti da un altro rapporto di lavoro.
11 Le prestazioni supplementari, comprese nel limite quantitativo di cui al comma 9, saranno retribuite con la maggiorazione del 16% sulla retribuzione di cui all’art. 19, comma 2, comprensiva dell’incidenza degli istituti retributivi contrattuali e viceversa deve essere stipulato per iscrittolegali, indiretti e differiti. In esso devono essere indi- cati: l’eventuale periodo Le prestazioni eccedenti il limite quantitativo di prova per i nuovi assunticui al precedente comma 9, le mansionisaranno retribuite con una maggiorazione del 50% sulla retribuzione di cui all’art. 19, l’orario comma 2, comprensiva dell’incidenza degli istituti retributivi contrattuali e legali, indiretti e differiti.
12 Nel lavoro a tempo parziale è possibile la prestazione di lavoro che non deve essere inferiore a 16 ore settimanali, straordinario. A tale prestazione si applica la sua distribuzione giornaliera, settimanale, mensile o annua, nonché gli altri elementi previsti dal CCNL per il rapporto disciplina legale e contrattuale vigente ed eventuali successive modifiche ed integrazioni in materia di lavoro straordinario nei rapporti a tempo pieno. La prestazione giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell’arco della giornata.
6. Il rapporto a tempo parziale potrà riguardare sia lavoratori già 13 L’azienda valuterà positivamente, in forza che i nuovi as- sunti. Nel caso funzione della fungibilità del lavoratore richiedente, le domande di passaggio dal tempo pieno al tempo parziale potranno essere concor- date tra le parti all’atto del passaggio le possibilità e le condizioni per l’eventuale rientro a tempo pieno, ferme restando le mansioni svolte.
7. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può anche essere pattuita per una durata determinata.
8entro il limite del 3% del personale dell’unità produttiva, occupato in ciascuna area funzionale di cui all’art. Nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale l’azienda prenderà in considerazione le eventuali domande di trasformazione di lavoratori già in forza che ne abbiano fatto richie- sta rispetto ad eventuali nuove assunzioni per analoghe mansioni. A tal fine comunicherà al personale in forza la sua intenzione di procedere all’assunzione di personale a tempo parziale. La comunicazione dovrà avvenire mediante affissione nei reparti interessati. L’azienda in tale passaggio valuterà secondo i seguenti criteri di priorità:
a. documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazio- ne a tempo pieno;
b. documentata necessità di assistere familiari a carico non autosufficienti ovvero, nei casi di genitore unico, anche figli fino a tredici anni, così come previsto dalla legge 104/92;
c. motivi di famiglia opportunamente documentati;
d. studio, volontariato, opportunamente documentati;
e. motivi personali.
94. Il personale risultato sarà arrotondato all’unità superiore, per le frazioni superiori a tempo parziale è compensato in base alla retribuzione stabilita per il per- sonale a tempo pieno, riproporzionata in funzione della ridotta durata della prestazione la- vorativa. Pertanto ad ogni lavoratore a tempo parziale viene corrisposta una retribuzione pari alla prestazione mensile che il lavoratore è tenuto ad assicurare0,5.
10. Il rapporto di lavoro del personale a tempo parziale è regolato dalle disposizioni del presente contratto per il personale a tempo pieno, fatte salve le esclusioni e le modifiche specificate negli articoli interessati, ai sensi dei principi di non discriminazione previsti dal- la normativa vigente. Pertanto, le clausole del presente contratto, compatibilmente con le particolari caratteristiche del rapporto, hanno applicazione proporzionale alla durata della prestazione ed alla conseguente misura della retribuzione.
11. Per il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni contrattuali vigenti, di cui alla legge 297/82.
12. Il lavoratore a tempo parziale ha diritto all’indennità di trasferta come per il personale full time.
13. I lavoratori a tempo parziale hanno diritto, in relazione alle mansioni loro attribuite, al vestiario uniforme spettante ai lavoratori a tempo pieno. Tuttavia, il periodo di durata di ciascun capo di vestiario, è riproporzionato in relazione alla lettera di assunzione o alla comunicazione.
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Samples: Accordo Per Il Rinnovo Del CCNL
Lavoro a tempo parziale. 1Indennità lavoro part-time. Per lavoro In sostituzione dei permessi rol viene attribuita ai lavoratori a tempo parziale si intende il rapporto una indennità annua in cifra fissa (IPT), da erogarsi in 12 quote mensili, calcolata secondo la seguente formula: hs x ROL x Rh / 40 (hs = numero di ore settimanali di lavoro prestato con un orario setti- manale ridotto rispetto a quello stabilito dall’artpart-time; Rh = retribuzione oraria del lavoratore part-time). 23 Con accordo tra le parti risultante da atto scritto la suddetta indennità può essere sostituita dalla fruizione, secondo le regole contrattuali, dei permessi rol riproporzionati in relazione all'orario praticato. Periodo di prova. Non può essere superiore ai seguenti limiti: - cat. A-B (Orario livv. Q-A-B per lubrificanti e GPL), 1.050 ore di lavoroeffettivo servizio in 6 mesi di calendario; - cat. C-D (livv. C-G per lubrificanti e GPL) del presente contrat- to.
2525 ore di effettivo servizio in 4 mesi di calendario; - cat. E (livv. H-I per lubrificanti e GPL), 350 ore di effettivo servizio in 3 mesi di calendario; - cat. F, 175 ore di effettivo servizio in 2 mesi di calendario. Clausole flessibili/elastiche. Le assunzioni con contratto parti possono stabilire clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione; nei rapporti a tempo parziale sono disciplinate dalle norme di tipo verticale o misto possono essere stabilite anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione. Le variazioni devono essere richieste con un preavviso di 7 giorni. Trattamento economico: per le ore prestate al di fuori dell’orario concordato spetta la maggiorazione omnicomprensiva del presente articolo ai sensi della normativa vigente 10%; qualora la variazione sia richiesta con un preavviso ridotto, per le ore prestate al di fuori dell’orario concordato e sono effettuate secondo le stesse norme previ- ste per il personale a tempo pieno.
3i giorni di preavviso non osservato spetta la maggiorazione omnicomprensiva del 20%. Il lavoro a tempo parziale può essere di tipo:
a. orizzontale: quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in rela- zione all’orario normale giornaliero di lavoro;
b. verticale: quando risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pienoLavoro supplementare. Consentito per temporanee esigenze tecniche, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimanaproduttive, del mese o dell’anno;
c. misto: quando si realizza una combinazione delle sopraindicate modalità, che con- templi la presenza di giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi ad orario ridotto organizzative o di non lavoro.
4. L’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale deve avvenire con il consenso dell’azienda mercato, imprescindibili e del lavoratoreindifferibili, nei seguenti limiti: tale requisito è necessario anche per il passaggio del rap- porto da tempo parziale a quello a tempo pieno e viceversa.
5. Il contratto di lavoro a tempo parziale o la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indi- cati: l’eventuale periodo di prova per i nuovi assunti, le mansioni, l’orario di lavoro che non deve essere inferiore a 16 ore settimanali, la sua distribuzione giornaliera, settimanale, mensile o annua, nonché gli altri elementi previsti dal CCNL per il rapporto a tempo pieno. La prestazione giornaliera - part-time fino a 4 ore giornaliere, 50% dell’orario annuo a tempo parziale; - part-time fino a 5 ore giornaliere, 30% dell’orario annuo a tempo parziale; - part-time fino a 6 ore giornaliere, 20% dell’orario annuo a tempo parziale; - part-time oltre 6 ore giornaliere, 10% dell’orario annuo a tempo parziale. Compensato con la maggiorazione omnicomprensiva del 10% o del 50% per le prestazioni eccedenti i limiti quantitativi indicati. Malattia: nel part-time verticale il periodo di conservazione del posto non potrà essere frazionata nell’arco può superare l’80% della giornata.
6prestazione annua concordata, fermo restando l’arco temporale di 36 mesi in caso di più assenze. Il Part-time sabato/domenica: per i rapporti di lavoro part-time di tipo verticale con prestazione lavorativa, giornaliera o articolata in turni, concentrata nelle giornate di sabato e domenica, alle quote ordinarie degli elementi retributivi va applicata la maggiorazione del 35%. Nel caso di prestazione in orario di lavoro notturno la maggiorazione viene elevata al 50%. Xxxxx quote orarie relative a DISCIPLINE SPECIALI prestazioni eccedenti le 20 ore viene applicata una maggiorazione aggiuntiva pari al 30%. Per le prestazioni di lavoro in giornata festiva coincidente con il sabato e con la domenica verrà riconosciuta una maggiorazione aggiuntiva pari, rispettivamente, al 35% e al 100% delle quote ordinarie di retribuzione sopra richiamate. Rientrano nella fattispecie in esame anche le prestazioni effettuate a partire dalle ore 22 del venerdì e fino alle ore 6 del lunedì. Trasformazione del rapporto. I lavoratori affetti da patologie di carattere oncologico che necessitano di terapie salvavita con periodicità frequente hanno diritto alla trasformazione del rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale potrà riguardare sia lavoratori già in forza che i nuovi as- sunti. Nel caso di passaggio dal tempo pieno al tempo parziale potranno essere concor- date tra le parti all’atto del passaggio le possibilità e le condizioni per l’eventuale rientro a tempo pieno, ferme restando le mansioni svolte.
7. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può anche essere pattuita per una durata determinata.
8. Nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale l’azienda prenderà in considerazione le eventuali domande di trasformazione di lavoratori già in forza che ne abbiano fatto richie- sta rispetto ad eventuali nuove assunzioni per analoghe mansioni. A tal fine comunicherà al personale in forza la sua intenzione di procedere all’assunzione di personale a tempo parziale. La comunicazione dovrà avvenire mediante affissione nei reparti interessati. L’azienda in tale passaggio valuterà secondo i seguenti criteri di priorità:
a. documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazio- ne a tempo pieno;
b. documentata necessità di assistere familiari a carico non autosufficienti ovvero, nei casi di genitore unico, anche figli fino a tredici anni, così come previsto dalla legge 104/92;
c. motivi di famiglia opportunamente documentati;
d. studio, volontariato, opportunamente documentati;
e. motivi personali.
9. Il personale a tempo parziale è compensato in base alla retribuzione stabilita per il per- sonale a tempo pieno, riproporzionata in funzione della ridotta durata della prestazione la- vorativa. Pertanto ad ogni lavoratore a tempo parziale viene corrisposta una retribuzione pari alla prestazione mensile che il lavoratore è tenuto ad assicurare.
10. Il rapporto di lavoro del personale a tempo parziale è regolato dalle disposizioni del presente contratto per il personale a tempo pieno, fatte salve le esclusioni e le modifiche specificate negli articoli interessati, ai sensi dei principi di non discriminazione previsti dal- la normativa vigente. Pertanto, le clausole del presente contratto, compatibilmente con le particolari caratteristiche del rapporto, hanno applicazione proporzionale alla durata della prestazione ed alla conseguente misura della retribuzione.
11. Per il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni contrattuali vigenti, di cui alla legge 297/82.
12. Il lavoratore a tempo parziale ha diritto all’indennità di trasferta come per il personale full time.
13. I lavoratori a tempo parziale hanno diritto, verticale o orizzontale in relazione alle mansioni loro attribuite, al vestiario uniforme spettante ai lavoratori a tempo pieno. Tuttavia, il periodo modalità di durata di ciascun capo di vestiario, è riproporzionato in relazione alla lettera di assunzione o alla comunicazioneattuazione delle terapie.
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Samples: Accordo Di Rinnovo
Lavoro a tempo parziale. Le parti convengono di applicare l'istituto del tempo parziale, con le seguenti modalità:
1. Per lavoro - Il personale a tempo parziale pieno in servizio a tempo indeterminato potrà fare richiesta di passaggio a tempo parziale. La Società si intende il rapporto riserva di lavoro prestato accogliere le domande compatibilmente con un orario setti- manale ridotto rispetto a quello stabilito dall’art. 23 (Orario le esigenze aziendali e senza che ciò comporti incremento di lavoro) del presente contrat- toorganico.
2. Le assunzioni con contratto a tempo parziale sono disciplinate dalle norme del presente articolo ai sensi della normativa vigente e sono effettuate secondo le stesse norme previ- ste per il - La Società potrà assumere personale a tempo pienoparziale.
3. - Il lavoro a tempo parziale può essere sarà effettuato con presenza articolata nel corso dell'anno, anche limitatamente ad alcuni periodi di tipo:
a. orizzontale: quando la riduzione esso. Tra le tipologie di orario rispetto al tempo pieno è prevista in rela- zione all’orario normale giornaliero di lavoro;
b. verticale: quando risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta contratto a tempo pieno, ma limitatamente parziale verticale viene accolta quella di tipo ciclico con prestazione lavorativa pari a periodi predeterminati 2 o 3 settimane nel corso della settimana, del mese o dell’anno;
c. misto: quando si realizza una combinazione delle sopraindicate modalità, che con- templi la presenza mese. Per tale tipologia l'azienda accoglierà richieste di giornate o periodi trasformazione a tempo pieno alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o parziale nel limite del 20 % della forza complessivamente impiegata con contratto part time. L'eventuale estensione della percentuale di non lavoro.
4cui sopra potrà avvenire previa intesa tra le parti. L’instaurazione del L'accesso dei lavoratori al rapporto di lavoro a tempo parziale deve avvenire con parziale, ovvero il consenso dell’azienda e del lavoratore: tale requisito è necessario anche per il passaggio del rap- porto da tempo parziale a quello a tempo pieno e viceversa.
5. Il contratto di lavoro a tempo parziale o la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indi- cati: l’eventuale periodo di prova per i nuovi assunti, le mansioni, l’orario di lavoro che non deve essere inferiore a 16 ore settimanali, la sua distribuzione giornaliera, settimanale, mensile o annua, nonché gli altri elementi previsti dal CCNL per il rapporto a tempo pieno. La prestazione giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell’arco della giornata.
6. Il rapporto a tempo parziale potrà riguardare sia lavoratori già in forza che i nuovi as- sunti. Nel caso di passaggio dal tempo pieno al tempo parziale potranno essere concor- date tra le parti all’atto del passaggio le possibilità e le condizioni per l’eventuale rientro a tempo pieno, ferme restando le mansioni svolteavviene preferibilmente in base ai seguenti criteri:
1. dipendenti con figli o familiari conviventi portatori di handicap;
2. dipendenti genitori unici o affidatari
3. dipendenti con prole
4. anzianità di servizio
5. anzianità anagrafica riferita alle diverse qualifiche. La individuazione dei periodi verrà effettuata dall'Azienda in relazione alle esigenze tecnico- organizzative del settore. L'Azienda si riserva la facoltà di variare tali periodi.
74. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno - Il personale a tempo parziale può anche essere pattuita per una durata determinata.
8. Nel passaggio da - già in servizio a tempo pieno - non .potrà richiedere il passaggio a tempo parziale l’azienda prenderà in considerazione le eventuali domande di pieno prima che siano trascorsi 12 mesi dalla trasformazione di lavoratori già in forza che ne abbiano fatto richie- sta rispetto ad eventuali nuove assunzioni per analoghe mansioni. A tal fine comunicherà al personale in forza la sua intenzione di procedere all’assunzione di personale a tempo parziale. La comunicazione dovrà avvenire mediante affissione nei reparti interessati. L’azienda in tale passaggio valuterà domanda sarà valutata dall'Azienda secondo i seguenti criteri di priorità:
a. documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazio- ne a tempo pieno;
b. documentata necessità di assistere familiari a carico non autosufficienti ovvero, nei casi di genitore unico, anche figli fino a tredici anni, così come previsto dalla legge 104/92;
c. motivi di famiglia opportunamente documentati;
d. studio, volontariato, opportunamente documentati;
e. motivi personalile proprie esigenze organizzative.
95. Il personale a tempo parziale è compensato in base alla retribuzione stabilita per il per- sonale a tempo pieno, riproporzionata in funzione della ridotta durata della prestazione la- vorativa. Pertanto ad ogni lavoratore a tempo parziale viene corrisposta una retribuzione pari alla prestazione mensile che il lavoratore è tenuto ad assicurare.
10. Il rapporto - In caso di lavoro del personale a tempo parziale è regolato dalle disposizioni del presente contratto per il assunzioni di personale a tempo pieno, l'Azienda darà precedenza al personale a tempo parziale già impiegato a tempo pieno e, successivamente, agli altri, sempre che ne abbiano fatta richiesta e siano in possesso dei requisiti previsti.
6. - Le domande di passaggio a tempo parziale e di passaggio a tempo pieno dovranno essere fatte salve le esclusioni e le modifiche specificate negli articoli interessatipervenire all'Azienda entro il 30 Aprile di ogni anno per avere effetto, ai sensi dei principi di non discriminazione previsti dal- la normativa vigentese accolte, a partire dal 1° Gennaio dell'anno successivo.
7. Pertanto- Il trattamento economico sarà direttamente proporzionato alla ridotta durata della prestazione. Il trattamento normativo verrà determinato per i singoli istituti, le clausole del presente contratto, compatibilmente con le particolari caratteristiche del rapporto, hanno applicazione proporzionale avuto riguardo alla ridotta durata della prestazione ed alla conseguente misura della retribuzione.
11. Per il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni contrattuali vigenti, di cui alla legge 297/82.
12. Il lavoratore a tempo parziale ha diritto all’indennità di trasferta come per il personale full time.
13. I lavoratori a tempo parziale hanno diritto, in relazione alle mansioni loro attribuite, al vestiario uniforme spettante ai lavoratori a tempo pieno. Tuttavia, il periodo di durata di ciascun capo di vestiario, è riproporzionato in relazione alla lettera di assunzione o alla comunicazione.peculiarità del suo svolgimento indicativamente secondo la tabella seguente : Limiti Programmazione Tipo p.time Periodo volo Servizio 127 88 50 riposi (*) 8 (RiposiRidotti 3) 23 (8-8-7) 5 (RiposiRidotti 2) 16(6-5-5) 3 (RiposiRidotti 1) 9 (3-3-3) p.time 1 settimana 7 gg consecutivi 15 ggconsecutivi 30 gg consecutivi 61 90 gg consecutivi 172 365 gg consecutivi 582 p.time 2 settimane 7 gg consecutivi 15 gg consecutivi 30 gg consecutivi 43 90 gg consecutivi 365 gg consecutivi 120405 p.time 3 settimane 7 gg consecutivi 15 gg consecutivi 30 gg consecutivi 24 90 gg consecutivi 68 365 gg consecutivi 228 (*) La quadratura dei riposi viene fatta nel
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Lavoro a tempo parziale. 1. Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con un orario setti- manale ridotto rispetto a quello stabilito dall’art. 23 (Orario di lavoro) del presente contrat- to.
2. Le assunzioni con contratto a tempo parziale sono disciplinate dalle norme del presente articolo ai sensi della normativa vigente e sono effettuate secondo le stesse norme previ- ste per il personale a tempo pieno.
3. Il lavoro a tempo parziale può essere di tipo:
a. orizzontale: quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in rela- zione all’orario normale giornaliero di lavoro;
b. verticale: quando risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno;
c. misto: quando si realizza una combinazione delle sopraindicate modalità, che con- templi la presenza di giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro.
4. L’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale deve avvenire con di cui al D.lgs. n°61/2000 e successive modificazioni ed integrazioni ha la funzione di: - favorire la flessibilità della prestazione di lavoro in rapporto alla attività della cooperativa, tutelando anche le esigenze assistenziali ed educative dell’utenza in genere; - consentire il consenso dell’azienda soddisfacimento di esigenze individuali delle lavoratrici e del lavoratore: tale requisito è necessario anche per il passaggio del rap- porto da tempo parziale a quello a tempo pieno e viceversa.
5dei lavoratori, ferme restando le esigenze della cooperativa. Il contratto di lavoro a tempo parziale o la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve può essere stipulato per iscrittonelle seguenti forme : - di tipo orizzontale, - di tipo verticale, - di tipo misto, una combinazione tra le due precedenti fattispecie. In esso devono essere indi- cati: l’eventuale periodo di prova per i nuovi assunti, le mansioni, l’orario di lavoro che non deve essere inferiore relazione a 16 ore settimanali, questa forma ai soli lavoratori ai quali sia stata erogata la sua distribuzione giornaliera, settimanale, mensile o annua, nonché gli altri elementi previsti dal CCNL per il rapporto maggiorazione del 10% prevista dalla precedente normativa contrattuale viene riconosciuta una indennità ad personam in cifra fissa pari all’importo erogato a tempo pieno. La prestazione giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell’arco della giornata.
6tale titolo con l’ultima mensilità. Il rapporto a tempo parziale potrà riguardare sia lavoratori già in forza che i nuovi as- suntisi attiva nelle singole cooperative secondo il principio della volontarietà di entrambe le parti. Nel caso di passaggio dal tempo pieno al tempo parziale potranno essere concor- date tra le parti all’atto Le parti, ai fini della applicazione del passaggio le possibilità e le condizioni per l’eventuale rientro a tempo pieno, ferme restando le mansioni svolte.
7. La comma 3 (trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può anche parziale) dell’art.5 del D.lgs. n°61/2000 concordano quanto segue: - le modalità per l’informazione e per la formalizzazione delle richieste e l’accettazione o rifiuto della proposta saranno definite a livello aziendale, nell’ambito delle attività di cui all’art.9 lettera C punto 2. I tempi di informazione e di esercizio del diritto di precedenza potranno essere pattuita per una durata determinata.
8oggetto di verifiche e modifiche garantendo la necessaria tempestività. Nel passaggio da In assenza della definizione delle procedure di cui al comma precedente l’espletamento complessivo delle procedure e della loro definizione dovrà essere concluso entro dieci giorni. Le imprese, altresì, procederanno semestralmente a fornire informazioni sulle opportunità di assunzioni a tempo pieno pieno. Inoltre il rapporto di lavoro a tempo parziale l’azienda prenderà è regolato come segue:
A) Nel contratto individuale di assunzione dovranno essere specificati: - l’eventuale periodo di prova; - ai sensi dell’art.2 comma 2 del D.lgs. n°61/2000, la durata della prestazione lavorativa e la collocazione temporale dell’orario, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese, all’anno; - la qualifica assegnata.
B) La prestazione individuale sarà fissata tra le parti in considerazione misura non inferiore a:
1) 12 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale;
2) 52 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile;
3) 624 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale I contratti individuali già stipulati al 26 maggio 2004 (data di firma del contratto 01/01/2001 - 31/12/2005) sono comunque da ritenersi validi. E' ammessa la stipula di contratti con un minimo inferiore alle quantità sopra riportate per un numero massimo di lavoratrici e lavoratori pari complessivamente al 10% dell’organico al 31/12 dell’anno precedente. La presente limitazione non si applica alle Cooperative di tipo ―B‖ di cui all’art.1 L. 381/91, previa verifica in sede di commissioni miste paritetici. Qualora non sia possibile il raggiungimento di detti minimi in una unica ubicazione di servizio le eventuali domande parti si danno atto che il rispetto dello stesso è possibile solo a fronte della disponibilità della lavoratrice o del lavoratore ad operare su più ubicazioni ove la cooperativa ne abbia nello stesso ambito territoriale e non si oppongano impedimenti di trasformazione natura tecnico produttiva od organizzativa derivanti da criteri e modalità di lavoratori già esecuzione dei servizi. Nel caso in forza che ne abbiano fatto richie- sta rispetto ad eventuali cui la lavoratrice o il lavoratore col rapporto di lavoro a tempo parziale presti la attività lavorativa in due o più ubicazioni nell’ambito del territorio comunale per il raggiungimento del minimo settimanale per lo spostamento da un posto all’altro di lavoro spetta alla lavoratrice o al lavoratore il rimborso delle spese per tragitti non inferiori ai chilometri 15 sulla base di criteri definiti dalla contrattazione di secondo livello. Nei casi di disponibilità di nuove assunzioni prestazioni, la cooperativa, in relazione alle esigenze tecnico produttive, nell’ambito del confronto con le RSA, ricercherà soluzioni per analoghe mansioni. A tal fine comunicherà al personale in forza la sua intenzione di procedere all’assunzione di un aumento delle ore settimanali del personale a tempo parziale. La comunicazione dovrà avvenire mediante affissione nei reparti interessatiIn tale ambito di confronto aziendale sarà valutata l’opportunità del consolidamento di parte delle ore supplementari. L’azienda in tale passaggio valuterà secondo i seguenti criteri Tale consolidamento si effettuerà su richiesta del lavoratore relativamente alle ore di priorità:
a. documentata necessità lavoro supplementare eccedenti il 25% dell’orario previsto nel contratto di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazio- ne a tempo pieno;
b. documentata necessità di assistere familiari a carico non autosufficienti ovvero, nei casi di genitore unico, anche figli fino a tredici anni, così come previsto dalla legge 104/92;
c. motivi di famiglia opportunamente documentati;
d. studio, volontariato, opportunamente documentati;
e. motivi personali.
9. Il personale lavoro a tempo parziale è compensato in base individuale ed a condizione che tali ore siano svolte per almeno nove mesi nell’arco di un anno (o al valore equivalente come media).
C) Ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. 61/2000 alla retribuzione stabilita lavoratrice e al lavoratore con contratto di lavoro a tempo parziale possono essere richieste prestazioni di lavoro supplementare. L’eventuale rifiuto, adeguatamente motivato,non costituisce infrazione disciplinare né integra gli estremi del giustificato motivo del licenziamento. E’ ammesso il ricorso al lavoro supplementare nella misura massima del 50% dell’orario individuale settimanale per il per- sonale part-time di tipo orizzontale, fatto salvo il limite massimo di prestazione lavorativa giornaliera di 8 ore. Le prestazioni di lavoro supplementare potranno essere recuperate, nei sei mesi successivi fino ad un massimo del 50% delle ore supplementari prestate. Le ore supplementari, escluse quelle recuperate, saranno retribuite con una maggiorazione determinata convenzionalmente ai sensi dell’art.3 comma 4, 2° periodo del D.lgs. n° 61/2000, e quindi comprensiva di tutti gli effetti sugli altri istituti di legge e contrattuali, pari al 27% della retribuzione oraria globale dovuta di cui all’art.75. Il lavoro supplementare di cui ai periodi precedenti è ammesso in relazione alle seguenti causali obiettive: - garantire la continuità delle prestazioni all’utenza; - punte di intensa attività con cui non sia possibile sopperire con il normale organico; - per sostituzione di assenze con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Nel rapporto di lavoro a tempo pienoparziale verticale o misto, riproporzionata anche a tempo determinato, è ammesso lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie secondo la disciplina legale e contrattuale prevista per tale istituto.
D) Ai sensi e nel rispetto dell’art.3 commi da 7 a 10 (clausole flessibili) del D.lgs. n°61/2000 e successive modificazioni, il datore di lavoro, a fronte del consenso espresso dal lavoratore e formalizzato con apposito patto scritto,occasione nella quale è possibile per il lavoratore richiedere l’assistenza di un componente dell’RSA da egli indicato,ha il potere di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale, sia in funzione caso di tipo di contratto orizzontale, verticale o misto. In tale patto le parti possono stabilire, in caso di tempo parziale orizzontale, un arco temporale nella giornata,in caso di tempo parziale verticale, un arco di periodo con riferimento alla settimana, al mese, all’anno, e in caso di tempo parziale misto, un arco temporale risultante dalla combinazione delle due ipotesi sopra prospettate all’interno del quale può essere espletato il servizio da parte del lavoratore e di conseguenza definire i tempi di preavviso. Qualora vi sia prestazione lavorativa con variazione nel mese della ridotta collocazione temporale riguardante un orario complessivo superiore al 30% dell’orario mensile derivante dal contratto individuale, si applicherà una maggiorazione del 2% sulla retribuzione mensile derivante dal contratto individuale di cui sopra. Laddove tale percentuale sia inferiore o uguale al 30% si procederà ad una maggiorazione del 2% per le sole giornate nelle quali si sia effettuata la prestazione lavorativa con variazione di collocazione temporale. Ai fini del computo del 30% vanno considerate tutte le ore previste dal contratto individuale per ogni giornata interessata.
E) Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite,con apposito patto similmente a quanto previsto nella precedente lettera D, anche clausole elastiche per la variazione in aumento della durata della prestazione la- vorativalavorativa (prolungamento della prestazione in giornate o in periodi nei quale non era prevista). Pertanto Qualora vi sia prestazione lavorativa con variazione nel mese riguardante un orario complessivo superiore al 30% dell’orario mensile derivante dal contratto individuale, si applicherà una maggiorazione del 2% sulla retribuzione mensile derivante dal contratto individuale di cui sopra. Laddove tale percentuale sia inferiore o uguale al 30% si procederà ad una maggiorazione del 2% per le sole giornate nelle quali si sia effettuata la prestazione lavorativa con variazione. Ai fini del computo del 30% vanno considerate tutte le ore previste dal contratto individuale per ogni giornata interessata. In caso di aumento della prestazione nelle giornate nelle quali è già prevista una prestazione lavorativa si potranno utilizzare anche le clausole flessibili di cui alla lettera D). Durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale, decorsi cinque mesi dalla data di stipulazione del patto e accompagnata da un preavviso di un mese in favore del datore di lavoro, il lavoratore potrà denunciare il patto in cui ai commi precedenti in forma scritta, accompagnando alla denuncia l’indicazione di una delle seguenti documentate ragioni1. gravi esigenze di carattere familiare; 2. esigenze di tutela della salute certificate dal competente servizio sanitario pubblico; 3. necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma; 4.attività di studio e formazione di cui all’art. 69 e art.70 del presente CCNL. Tali motivazione devono essere documentate e oggettivamente incompatibili con quanto concordato nel patto citato. E’ data comunque facoltà al lavoratore di concordare con il datore di lavoro, senza ricorrere alla denuncia delle clausole flessibili o elastiche, la sospensione delle stesse per tutto il periodo durante il quale sussistano le cause indicate nella prima parte
F) La retribuzione oraria si ottiene come stabilito dall’articolo 75. L’utilizzo complessivo del lavoro a tempo parziale viene corrisposta una retribuzione pari alla prestazione mensile che il lavoratore è tenuto ad assicurare.
10. Il rapporto di lavoro del personale a tempo parziale è regolato dalle disposizioni del presente contratto per il personale a tempo pieno, fatte salve le esclusioni e le modifiche specificate negli articoli interessati, ai sensi dei principi sue modalità di non discriminazione previsti dal- la normativa vigente. Pertanto, attuazione saranno argomento di informazione e confronto tra le clausole parti a livello aziendale in particolare modo per quanto concerne l'andamento dell'utilizzazione del presente contratto, compatibilmente con le particolari caratteristiche del rapporto, hanno applicazione proporzionale alla durata della prestazione ed alla conseguente misura della retribuzionelavoro supplementare.
11. Per il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni contrattuali vigenti, di cui alla legge 297/82.
12. Il lavoratore a tempo parziale ha diritto all’indennità di trasferta come per il personale full time.
13. I lavoratori a tempo parziale hanno diritto, in relazione alle mansioni loro attribuite, al vestiario uniforme spettante ai lavoratori a tempo pieno. Tuttavia, il periodo di durata di ciascun capo di vestiario, è riproporzionato in relazione alla lettera di assunzione o alla comunicazione.
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Lavoro a tempo parziale. 1. Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con un orario setti- manale ora- rio settimanale ridotto rispetto a quello stabilito dall’art. 23 (Orario di lavoro) del presente contrat- tocontratto.
2. Le assunzioni con contratto a tempo parziale sono disciplinate dalle norme del presente articolo ai sensi della normativa vigente e sono effettuate secondo le stesse norme previ- ste previste per il personale a tempo pieno.
3. Il lavoro a tempo parziale può essere di tipo:
a. orizzontale: quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in rela- zione relazione all’orario normale giornaliero di lavoro;
b. verticale: quando risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno;
c. misto: quando si realizza una combinazione delle sopraindicate modalità, che con- templi contempli la presenza di giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro.
4. L’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale deve avvenire con il consenso dell’azienda e del lavoratore: tale requisito è necessario anche per il passaggio del rap- porto rapporto da tempo parziale a quello a tempo pieno e viceversa.
5. Il contratto di lavoro a tempo parziale o la trasformazione del rapporto da tempo tem- po pieno a tempo parziale e viceversa deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indi- catiindicati: l’eventuale periodo di prova per i nuovi assunti, le mansioniman- sioni, l’orario di lavoro che non deve essere inferiore a 16 ore settimanali, la sua distribuzione giornaliera, settimanale, mensile o annua, nonché gli altri elementi previsti dal CCNL per il rapporto a tempo pieno. La prestazione giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell’arco della giornata.
6. Il rapporto a tempo parziale potrà riguardare sia lavoratori già in forza che i nuovi as- suntiassunti. Nel caso di passaggio dal tempo pieno al tempo parziale potranno essere concor- date concordate tra le parti all’atto del passaggio le possibilità e le condizioni per l’eventuale rientro a tempo pieno, ferme restando le mansioni svolte.
7. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può anche essere pattuita per una durata determinata.
8. Nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale l’azienda prenderà in considerazione conside- razione le eventuali domande di trasformazione di lavoratori già in forza che ne abbiano fatto richie- sta richiesta rispetto ad eventuali nuove assunzioni per analoghe mansioniman- sioni. A tal fine comunicherà al personale in forza la sua intenzione di procedere all’assunzione di personale a tempo parziale. La comunicazione dovrà avvenire mediante affissione nei reparti interessati. L’azienda in tale passaggio valuterà secondo i seguenti criteri di priorità:
a. documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazio- ne prestazione a tempo pieno;
b. documentata necessità di assistere familiari a carico non autosufficienti ovveroov- vero, nei casi di genitore unico, anche figli fino a tredici anni, così come previsto dalla legge 104/92;
c. motivi di famiglia opportunamente documentati;
d. studio, volontariato, opportunamente documentati;
e. motivi personali.
9. Il personale a tempo parziale è compensato in base alla retribuzione stabilita per il per- sonale personale a tempo pieno, riproporzionata in funzione della ridotta durata della prestazione la- vorativalavorativa. Pertanto ad ogni lavoratore a tempo parziale viene corrisposta una retribuzione pari alla prestazione mensile che il lavoratore è tenuto tenu- to ad assicurare.
10. Il rapporto di lavoro del personale a tempo parziale è regolato dalle disposizioni disposi- zioni del presente contratto per il personale a tempo pieno, fatte salve le esclusioni esclusio- ni e le modifiche specificate negli articoli interessati, ai sensi dei principi di non discriminazione previsti dal- la dalla normativa vigente. Pertanto, le clausole del presente contratto, compatibilmente con le particolari caratteristiche del rapporto, hanno applicazione proporzionale alla durata della prestazione ed alla conseguente misura misu- ra della retribuzione.
11. Per il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni contrattuali vigentivi- genti, di cui alla legge 297/82.
12. Il lavoratore a tempo parziale ha diritto all’indennità di trasferta come per il personale full time.
13. I lavoratori a tempo parziale hanno diritto, in relazione alle mansioni loro attribuiteat- tribuite, al vestiario uniforme spettante ai lavoratori a tempo pieno. Tuttavia, il periodo di durata di ciascun capo di vestiario, è riproporzionato in relazione alla lettera di assunzione o alla comunicazione.
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Lavoro a tempo parziale. 1. Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con un orario setti- manale settimanale ridotto rispetto a quello stabilito dall’artdall'art. 23 (Orario di lavoro) 8 del presente contrat- to.
2contratto. Le assunzioni con contratto a tempo parziale sono disciplinate dalle norme del presente articolo ai sensi della normativa vigente e sono effettuate secondo le stesse norme previ- ste previste per il personale a tempo pieno.
3. Il lavoro a tempo parziale può essere di tipo:
a. : - orizzontale: quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in rela- zione all’orario relazione all'orario normale giornaliero di lavoro;
b. ; - verticale: quando risulti previsto che l’attività l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno;
c. dell'anno; - misto: quando si realizza una combinazione delle sopraindicate modalità, che con- templi contempli la presenza di giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro.
4. L’instaurazione L'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale deve avvenire con il consenso dell’azienda dell'azienda e del lavoratore: tale requisito è necessario anche per il passaggio del rap- porto rapporto da tempo parziale a quello a tempo pieno e viceversa.
5. Il contratto di lavoro a tempo parziale o la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indi- catiindicati: l’eventuale l'eventuale periodo di prova per i nuovi assunti, le mansioni, l’orario la durata della prestazione che di lavoro che norma non deve potrà essere inferiore a 16 20 ore settimanali, la sua distribuzione giornaliera, settimanale, mensile o annua, nonché nonchè gli altri elementi previsti dal CCNL c.c.n.l. per il rapporto a tempo pieno. La In caso di part-time orizzontale la prestazione giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell’arco nell'arco della giornata.
6, ad eccezione del personale con qualifica di insegnante-istruttore con il consenso dello stesso tenendo conto anche della eventuale necessità del lavoratore di svolgere altra attività lavorativa. Il rapporto a tempo parziale potrà riguardare sia lavoratori già in forza che i nuovi as- suntiassunti. Nel caso di passaggio dal tempo pieno al tempo parziale potranno essere concor- date concordate tra le parti all’atto all'atto del passaggio le possibilità e le condizioni per l’eventuale l'eventuale rientro a tempo pieno, ferme restando le mansioni svolte.
7. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può anche essere pattuita per una durata determinata.
8. Qualora il tempo parziale sia definito nel tempo è consentita l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato per completare il normale orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile e annuale fino a quando l'interessato osserverà il tempo di lavoro parziale. Nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale l’azienda l'azienda prenderà in considerazione le eventuali domande di trasformazione di lavoratori già in forza che ne abbiano fatto richie- sta richiesta rispetto ad eventuali nuove assunzioni per analoghe mansioni. A tal fine comunicherà al personale in forza la sua intenzione di procedere all’assunzione di personale a tempo parziale. La comunicazione dovrà avvenire mediante affissione nei reparti interessati. L’azienda in tale passaggio valuterà secondo i seguenti criteri di priorità:
a. documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazio- ne a tempo pieno;
b. documentata necessità di assistere familiari a carico non autosufficienti ovvero, nei casi di genitore unico, anche figli fino a tredici anni, così come previsto dalla legge 104/92;
c. motivi di famiglia opportunamente documentati;
d. studio, volontariato, opportunamente documentati;
e. motivi personali.
9. Il personale a tempo parziale è compensato in base alla retribuzione stabilita per il per- sonale personale a tempo pieno, riproporzionata in funzione della ridotta durata della prestazione la- vorativalavorativa. Pertanto ad ogni lavoratore a tempo parziale viene corrisposta una retribuzione pari alla prestazione mensile che il lavoratore è tenuto ad assicurare.
10. Il rapporto di lavoro del personale a tempo parziale è regolato dalle disposizioni del presente contratto per il personale a tempo pieno, fatte salve le esclusioni e le modifiche specificate negli articoli interessati, ai sensi dei principi di non discriminazione previsti dal- la dalla normativa vigente. Pertanto, le clausole del presente contratto, compatibilmente con le particolari caratteristiche del rapporto, hanno applicazione proporzionale alla durata della prestazione ed alla conseguente misura della retribuzione.
11. Per il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni contrattuali vigenti, di cui alla legge 297/82.
12n. 297/1982. In considerazione delle specifiche esigenze tecnico-organizzative e produttive del settore, è consentito lo svolgimento di lavoro supplementare. Per lavoro supplementare si intende quello prestato fino al raggiungimento dell'orario di lavoro del personale a tempo pieno. Il numero massimo di ore di lavoro supplementare, effettuabili in ragione d'anno, è pari al 30% della prestazione concordata e saranno retribuite con la quota oraria della retribuzione globale mensile e la maggiorazione comprensiva degli istituti legali e contrattuali determinata nella misura del 18% da calcolare sulla quota oraria della retribuzione globale mensile. La prestazione di lavoro supplementare è ammessa, con il consenso del lavoratore interessato, entro i limiti riportati al comma precedente, nelle fattispecie sotto esemplificate: - necessità derivanti da incrementi temporanei dell'attività produttiva; - sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto; - concentrazione ambito giornaliero di servizi in numero superiore alla normalità, servizi in orari scoperti dal personale a tempo pieno. Il rifiuto da parte del lavoratore di prestare lavoro supplementare non può integrare in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento nè l'adozione di provvedimenti disciplinari. In caso di lavoro supplementare svolto in via non meramente occasionale, su richiesta del lavoratore l'azienda potrà disporre l'eventuale consolidamento delle ore a tale titolo prestate. Con riferimento alle normative vigenti il rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto all’indennità può essere svolto secondo modalità flessibili che consentano la variabilità della collocazione temporale della prestazione lavorativa, quando lo stesso sia stipulato a tempo indeterminato e in caso di trasferta come assunzione a termine per sostituzione di personale assente. Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere adottate - oltre alle modalità flessibili - anche modalità elastiche, che stabiliscano specifiche variazioni in aumento della durata della prestazione lavorativa inizialmente pattuita. L'adozione da parte dell'azienda delle modalità flessibili nonchè delle modalità elastiche è giustificata dalla necessità di far fronte a specifiche e motivate esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto le prestazioni lavorative rese secondo modalità elastiche non possono superare, in ogni anno solare, il limite massimo complessivo di ore "pro- capite" pari al 20% della prestazione già concordata. La disponibilità allo svolgimento del rapporto a tempo parziale secondo le modalità flessibili od elastiche richiede il consenso del lavoratore, formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale alla lettera di assunzione. L'eventuale rifiuto del lavoratore di stipulare il patto suddetto non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento nè l'adozione di provvedimenti disciplinari. La variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa, nonchè la modifica della collocazione della stessa, deve essere comunicata da parte dell'azienda al lavoratore con un preavviso di almeno 48 ore. Per le sole ore prestate a seguito dell'esercizio della variazione o della modifica disposte dall'azienda ai sensi del comma precedente, al di fuori degli orari o degli schemi concordati nell'atto di instaurazione del rapporto a tempo parziale (ovvero di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ovvero di modifica degli stessi), compete al lavoratore la corresponsione della quota oraria della retribuzione globale mensile maggiorata del 12% comprensivo dell'incidenza degli istituti contrattuali e legali. E' riconosciuta al lavoratore la facoltà di sospendere temporaneamente l'efficacia della pattuizione delle clausole flessibili ed elastiche decorsi cinque mesi dalla loro accettazione ed in presenza di necessità oggettive sopravvenute a tale accettazione rientranti nella seguente elencazione: - assistenza di parenti di primo grado portatori di handicap certificato dalla competente ASL; ricovero ospedaliero per interventi chirurgici certificati dalla competente ASL; - affidamento in esclusiva di minori in età scolare fino al compimento del 15º anno; - necessità di attendere ad un altro rapporto di lavoro dipendente. L'esercizio della facoltà di cui sopra secondo le modalità ivi specificate, da richiedersi in forma scritta, non determina in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento nè l'adozione di provvedimenti disciplinari. Resta in ogni caso salva la possibilità, per le aziende e per i lavoratori, di stipulare nuovi patti contenenti clausole elastiche e flessibili. In caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato, le aziende procederanno prioritariamente al passaggio a tempo pieno dei lavoratori, che ne facciano richiesta, assunti a tempo parziale e indeterminato in attività presso unità produttive site nello stesso ambito comunale, adibiti alle stesse mansioni o a mansioni equivalenti rispetto a quelle per le quali è prevista l'assunzione. A tali fini saranno considerati prioritariamente i lavoratori con maggiore anzianità di servizio aziendale e, in caso di parità, quelli con maggiore anzianità anagrafica. Rispetto al personale a tempo pieno e indeterminato, il personale full time.
13a tempo parziale e indeterminato impiegato in azienda non può eccedere il 25% del personale dipendente (con arrotondamento all'unità superiore), in ogni caso è possibile l'assunzione a tempo parziale di due unità purchè non risulti superato il totale dei contratti a tempo pieno ed indeterminato in atto nell'unità produttiva. I lavoratori a tempo parziale hanno dirittosi computano, in relazione alle mansioni loro attribuite, al vestiario uniforme spettante ai lavoratori fini dell'art. 35 della legge n. 300/1970 come unità a tempo pieno. Tuttavia, il periodo di durata di ciascun capo di vestiario, è riproporzionato in relazione alla lettera di assunzione o alla comunicazione.
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Lavoro a tempo parziale. 1. Per lavoro A - Norme di carattere generale Ai sensi del D.Lgs n. 81/2015, gli Istituti possono procedere ad assunzioni a tempo parziale si intende il rapporto per prestazioni di lavoro prestato con un attività ad orario setti- manale ridotto inferiore rispetto a quello stabilito dall’art. 23 (Orario di lavoro) del ordinario previsto dal presente contrat- to.
2. Le assunzioni con contratto a tempo parziale sono disciplinate dalle norme del presente articolo ai sensi della normativa vigente e sono effettuate secondo le stesse norme previ- ste C.C.N.L. e/o per il personale a tempo pieno.
3. Il lavoro a tempo parziale può essere di tipo:
a. orizzontale: quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in rela- zione all’orario normale giornaliero di lavoro;
b. verticale: quando risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno;
c. misto: quando si realizza una combinazione delle sopraindicate modalità, che con- templi la presenza di giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavorodell'anno.
41. L’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale deve avvenire con il consenso dell’azienda Dette assunzioni si effettuano in presenza dei presupposti e del lavoratore: tale requisito è necessario anche per il passaggio del rap- porto da tempo parziale a quello a tempo pieno e viceversadelle modalità previste dall'articolo relativo alle assunzioni.
52. Il contratto di lavoro a tempo parziale o Su accordo delle parti risultante da atto scritto, è ammessa la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indi- cati: l’eventuale periodo di prova per i nuovi assunti, le mansioni, l’orario di lavoro che non deve essere inferiore a 16 ore settimanali, la sua distribuzione giornaliera, settimanale, mensile o annua, nonché gli altri elementi previsti dal CCNL per il rapporto a tempo pieno. La prestazione giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell’arco della giornata.
6. Il rapporto a tempo parziale potrà riguardare sia lavoratori già in forza che i nuovi as- sunti. Nel caso di passaggio dal tempo pieno al tempo parziale potranno essere concor- date tra le parti all’atto del passaggio le possibilità e le condizioni per l’eventuale rientro a tempo pieno, ferme restando le mansioni svolte.
7. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può anche essere pattuita per una durata determinatae viceversa.
83. Nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale l’azienda prenderà in considerazione le eventuali domande di trasformazione di lavoratori già in forza che ne abbiano fatto richie- sta rispetto ad eventuali nuove assunzioni per analoghe mansioni. A tal fine comunicherà al personale in forza la sua intenzione di procedere all’assunzione di personale a tempo parziale. La comunicazione dovrà avvenire mediante affissione nei reparti interessati. L’azienda in tale passaggio valuterà secondo i seguenti criteri di priorità:
a. documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazio- ne a tempo pieno;
b. documentata necessità di assistere familiari a carico non autosufficienti ovvero, nei casi di genitore unico, anche figli fino a tredici anni, così come previsto dalla legge 104/92;
c. motivi di famiglia opportunamente documentati;
d. studio, volontariato, opportunamente documentati;
e. motivi personali.
9. Il personale a tempo parziale è compensato in base alla retribuzione stabilita per il per- sonale a tempo pieno, riproporzionata in funzione della ridotta durata della prestazione la- vorativa. Pertanto ad ogni lavoratore a tempo parziale viene corrisposta una retribuzione pari alla prestazione mensile che il lavoratore è tenuto ad assicurare.
10. Il II rapporto di lavoro del personale part-time deve essere stipulato per iscritto. In caso contrario si fa riferimento a tempo parziale è regolato dalle disposizioni del presente contratto per il personale a tempo pienoquanto previsto dalla vigente normativa.
4. L'orario di lavoro, convenuto tra le parti, deve risultare da atto scritto, con precisazione delle funzioni da svolgere, della relativa distribuzione dell'orario in riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, fatte salve le esclusioni e clausole di elasticità concordate tra le modifiche specificate negli articoli interessati, ai sensi dei principi di non discriminazione previsti dal- la normativa vigente. Pertanto, le clausole del presente contratto, compatibilmente con le particolari caratteristiche del rapporto, hanno applicazione proporzionale alla durata della prestazione ed alla conseguente misura della retribuzioneparti interessate.
115. Per il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni contrattuali vigentiQuando l'organizzazione del lavoro è articolata in turni, l'indicazione di cui alla legge 297/82al comma 4 può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.
126. Il lavoratore trattamento economico del personale con rapporto di lavoro part-time, fatto salvo il rapporto proporzionale, è identico a tempo parziale ha diritto all’indennità di trasferta come quello previsto per il personale dipendente a tempo pieno di pari livello ed anzianità, ivi comprese competenze fisse e periodiche, nonché indennità di contingenza.
7. II personale dipendente a part-time fruisce delle ferie con le stesse modalità del personale dipendente con contratto full time.
13. I lavoratori a tempo parziale hanno diritto, in relazione alle mansioni loro attribuite, al vestiario uniforme spettante ai lavoratori a tempo pieno. Tuttavia, il periodo di durata di ciascun capo di vestiario, è riproporzionato in relazione alla lettera di assunzione o alla comunicazione.
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Lavoro a tempo parziale. 1. Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con un orario setti- manale ridotto rispetto a quello stabilito dall’art. 23 (Orario di lavoro) del presente contrat- to.
2. Le assunzioni con contratto a tempo parziale sono disciplinate dalle norme del presente articolo ai sensi della normativa vigente e sono effettuate secondo le stesse norme previ- ste per il personale a tempo pieno.
3. Il lavoro a tempo parziale può essere di tipo:
a. orizzontale: quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in rela- zione all’orario normale giornaliero di lavoro;
b. verticale: quando risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno;
c. misto: quando si realizza una combinazione delle sopraindicate modalità, che con- templi la presenza di giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro.
4. L’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale deve avvenire con di cui al D.Lgs. n. 61/2000 e successive modificazioni ed integrazioni ha la funzione di: - favorire la flessibilità della prestazione di lavoro in rapporto alla attività della cooperativa, tutelando anche le esigenze assistenziali ed educative dell'utenza in genere; - consentire il consenso dell’azienda soddisfacimento di esigenze individuali delle lavoratrici e del lavoratore: tale requisito è necessario anche per il passaggio del rap- porto da tempo parziale a quello a tempo pieno e viceversa.
5dei lavoratori, ferme restando le esigenze della cooperativa. Il contratto di lavoro a tempo parziale o la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve può essere stipulato per iscrittonelle seguenti forme: - di tipo orizzontale; - di tipo verticale; - di tipo misto, una combinazione tra le due precedenti fattispecie. In esso devono essere indi- cati: l’eventuale periodo di prova per i nuovi assunti, le mansioni, l’orario di lavoro che non deve essere inferiore relazione a 16 ore settimanali, questa forma ai soli lavoratori ai quali sia stata erogata la sua distribuzione giornaliera, settimanale, mensile o annua, nonché gli altri elementi previsti dal CCNL per il rapporto maggiorazione del 10% prevista dalla precedente normativa contrattuale viene riconosciuta una indennità "ad personam" in cifra fissa pari all'importo erogato a tempo pieno. La prestazione giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell’arco della giornata.
6tale titolo con l'ultima mensilità. Il rapporto a tempo parziale potrà riguardare sia lavoratori già in forza che i nuovi as- suntisi attiva nelle singole cooperative secondo il principio della volontarietà di entrambe le parti. Nel caso di passaggio dal tempo pieno al tempo parziale potranno essere concor- date tra le parti all’atto Le parti, ai fini della applicazione del passaggio le possibilità e le condizioni per l’eventuale rientro a tempo pieno, ferme restando le mansioni svolte.
7. La comma 3 (trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può anche parziale) dell'art. 5 del D.Lgs. n. 61/2000 concordano quanto segue: - le modalità per l'informazione e per la formalizzazione delle richieste e l'accettazione o rifiuto della proposta saranno definite a livello aziendale, nell'ambito delle attività di cui all'art. 9, lett. C), punto 2. I tempi di informazione e di esercizio del diritto di precedenza potranno essere pattuita per una durata determinata.
8oggetto di verifiche e modifiche garantendo la necessaria tempestività. Nel passaggio da In assenza della definizione delle procedure di cui al comma precedente l'espletamento complessivo delle procedure e della loro definizione dovrà essere concluso entro dieci giorni. Le imprese, altresì, procederanno semestralmente a fornire informazioni sulle opportunità di assunzioni a tempo pieno pieno. Inoltre il rapporto di lavoro a tempo parziale l’azienda prenderà è regolato come segue:
A) nel contratto individuale di assunzione dovranno essere specificati: - l'eventuale periodo di prova; - ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.Lgs. n. 61/2000, la durata della prestazione lavorativa e la collocazione temporale dell'orario, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese, all'anno; - la qualifica assegnata;
B) la prestazione individuale sarà fissata tra le parti in considerazione misura non inferiore a:
1) 12 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale;
2) 52 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile;
3) 624 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale. I contratti individuali già stipulati alla data di firma del presente contratto sono comunque da ritenersi validi. E' ammessa la stipula di contratti con un minimo inferiore alle quantità sopra riportate per un numero massimo di lavoratrici e lavoratori pari complessivamente al 10% dell'organico al 31 dicembre dell'anno precedente. La presente limitazione non si applica alle cooperative di tipo "B" di cui all'art. 1, L. n. 381/1991, previa verifica in sede di Commissioni miste paritetici. Qualora non sia possibile il raggiungimento di detti minimi in una unica ubicazione di servizio le eventuali domande parti si danno atto che il rispetto dello stesso è possibile solo a fronte della disponibilità della lavoratrice o del lavoratore ad operare su più ubicazioni ove la cooperativa ne abbia nello stesso ambito territoriale e non si oppongano impedimenti di trasformazione natura tecnico- produttiva od organizzativa derivanti da criteri e modalità di lavoratori già esecuzione dei servizi. Nel caso in forza che ne abbiano fatto richie- sta rispetto ad eventuali cui la lavoratrice o il lavoratore col rapporto di lavoro a tempo parziale presti l'attività lavorativa in due o più ubicazioni nell'ambito del territorio comunale per il raggiungimento del minimo settimanale per lo spostamento da un posto all'altro di lavoro spetta alla lavoratrice o al lavoratore il rimborso delle spese per tragitti non inferiori ai chilometri 15 sulla base di criteri definiti dalla contrattazione di secondo livello. Nei casi di disponibilità di nuove assunzioni prestazioni, la cooperativa, in relazione alle esigenze tecnico-produttive, nell'ambito del confronto con le R.S.A., ricercherà soluzioni per analoghe mansioni. A tal fine comunicherà al personale in forza la sua intenzione di procedere all’assunzione di un aumento delle ore settimanali del personale a tempo parziale. La comunicazione dovrà avvenire mediante affissione nei reparti interessatiIn tale ambito di confronto aziendale sarà valutata l'opportunità del consolidamento di parte delle ore supplementari. L’azienda in tale passaggio valuterà secondo i seguenti criteri Tale consolidamento si effettuerà su richiesta del lavoratore relativamente alle ore di priorità:
a. documentata necessità lavoro supplementare eccedenti il 25% dell'orario previsto nel contratto di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazio- ne a tempo pieno;
b. documentata necessità di assistere familiari a carico non autosufficienti ovvero, nei casi di genitore unico, anche figli fino a tredici anni, così come previsto dalla legge 104/92;
c. motivi di famiglia opportunamente documentati;
d. studio, volontariato, opportunamente documentati;
e. motivi personali.
9. Il personale lavoro a tempo parziale è compensato in base individuale ed a condizione che tali ore siano svolte per almeno nove mesi nell'arco di un anno (o al valore equivalente come media).
C) Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 61/2000 alla retribuzione stabilita lavoratrice e al lavoratore con contratto di lavoro a tempo parziale possono essere richieste prestazioni di lavoro supplementare. L'eventuale rifiuto, adeguatamente motivato, non costituisce infrazione disciplinare nè integra gli estremi del giustificato motivo del licenziamento. E' ammesso il ricorso al lavoro supplementare nella misura massima del 50% dell'orario individuale settimanale per il per- sonale part-time di tipo orizzontale, fatto salvo il limite massimo di prestazione lavorativa giornaliera di 8 ore. Le prestazioni di lavoro supplementare potranno essere recuperate, nei sei mesi successivi fino ad un massimo del 50% delle ore supplementari prestate. Le ore supplementari, escluse quelle recuperate, saranno retribuite con una maggiorazione determinata convenzionalmente ai sensi dell'art. 3 comma 4, 2° periodo del D.Lgs. n. 61/2000 e, quindi comprensiva di tutti gli effetti sugli altri istituti di legge e contrattuali, pari al 27% della retribuzione oraria globale dovuta di cui all'art. 74. Il lavoro supplementare di cui ai periodi precedenti è ammesso in relazione alle seguenti causali obiettive: - garantire la continuità delle prestazioni all'utenza; - punte di intensa attività con cui non sia possibile sopperire con il normale organico; - per sostituzione di assenze con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Nel rapporto di lavoro a tempo pienoparziale verticale o misto, riproporzionata anche a tempo determinato, è ammesso lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie secondo la disciplina legale e contrattuale prevista per tale istituto.
D) Ai sensi e nel rispetto dell'art. 3 commi da 7 a 10 (clausole flessibili) del D.Lgs. n. 61/2000 e successive modificazioni, il datore di lavoro, a fronte del consenso espresso dal lavoratore e formalizzato con apposito patto scritto, occasione nella quale è possibile per il lavoratore richiedere l'assistenza di un componente dell'R.S.A. da egli indicato, ha il potere di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale, sia in funzione caso di tipo di contratto orizzontale, verticale o misto. In tale patto le parti possono stabilire, in caso di tempo parziale orizzontale, un arco temporale nella giornata, in caso di tempo parziale verticale, un arco di periodo con riferimento alla settimana, al mese, all'anno, e in caso di tempo parziale misto, un arco temporale risultante dalla combinazione delle due ipotesi sopra prospettate all'interno del quale può essere espletato il servizio da parte del lavoratore e di conseguenza definire i tempi di preavviso. Qualora vi sia prestazione lavorativa con variazione nel mese della ridotta collocazione temporale riguardante un orario complessivo superiore al 30% dell'orario mensile derivante dal contratto individuale, si applicherà una maggiorazione del 2% sulla retribuzione mensile derivante dal contratto individuale di cui sopra. Laddove tale percentuale sia inferiore o uguale al 30% si procederà ad una maggiorazione del 2% per le sole giornate nelle quali si sia effettuata la prestazione lavorativa con variazione di collocazione temporale. Ai fini del computo del 30% vanno considerate tutte le ore previste dal contratto individuale per ogni giornata interessata.
E) Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite, con apposito patto similmente a quanto previsto nella precedente lett. D), anche clausole elastiche per la variazione in aumento della durata della prestazione la- vorativalavorativa (prolungamento della prestazione in giornate o in periodi nei quali non era prevista). Pertanto Qualora vi sia prestazione lavorativa con variazione nel mese riguardante un orario complessivo superiore al 30% dell'orario mensile derivante dal contratto individuale, si applicherà una maggiorazione del 2% sulla retribuzione mensile derivante dal contratto individuale di cui sopra. Laddove tale percentuale sia inferiore o uguale al 30% si procederà ad una maggiorazione del 2% per le sole giornate nelle quali si sia effettuata la prestazione lavorativa con variazione. Ai fini del computo del 30% vanno considerate tutte le ore previste dal contratto individuale per ogni giornata interessata. In caso di aumento della prestazione nelle giornate nelle quali è già prevista una prestazione lavorativa si potranno utilizzare anche le clausole flessibili di cui alla lett. D). Durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale, decorsi cinque mesi dalla data di stipulazione del patto e accompagnata da un preavviso di un mese in favore del datore di lavoro, il lavoratore potrà denunciare il patto in cui ai commi precedenti in forma scritta, accompagnando alla denuncia l'indicazione di una delle seguenti documentate ragioni:
1) gravi esigenze di carattere familiare;
2) esigenze di tutela della salute certificate dal competente servizio sanitario pubblico;
3) necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma;
4) attività di studio e formazione di cui all'art. 68 e art. 69 del presente c.c.n.l. Tali motivazioni devono essere documentate e oggettivamente incompatibili con quanto concordato nel patto citato. E' data comunque facoltà al lavoratore di concordare con il datore di lavoro, senza ricorrere alla denuncia delle clausole flessibili o elastiche, la sospensione delle stesse per tutto il periodo durante il quale sussistano le cause indicate nella prima parte.
F) La retribuzione oraria si ottiene come stabilito dall'art. 74. L'utilizzo complessivo del lavoro a tempo parziale viene corrisposta una retribuzione pari alla prestazione mensile che il lavoratore è tenuto ad assicurare.
10. Il rapporto di lavoro del personale a tempo parziale è regolato dalle disposizioni del presente contratto per il personale a tempo pieno, fatte salve le esclusioni e le modifiche specificate negli articoli interessati, ai sensi dei principi sue modalità di non discriminazione previsti dal- la normativa vigenteattuazione saranno argomento di informazione e confronto tra le parti a livello aziendale in particolare modo per quanto concerne l'andamento dell'utilizzazione del lavoro supplementare. Pertanto, le clausole Le novità introdotte nel presente articolo rispetto all'art. 26 del c.c.n.l. 8 giugno 2000 entrano in vigore dal primo giorno del mese successivo alla firma del presente contratto, compatibilmente con le particolari caratteristiche del rapporto, hanno applicazione proporzionale alla durata della prestazione ed alla conseguente misura della retribuzione.
11. Per il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni contrattuali vigenti, di cui alla legge 297/82.
12. Il lavoratore a tempo parziale ha diritto all’indennità di trasferta come per il personale full time.
13. I lavoratori a tempo parziale hanno diritto, in relazione alle mansioni loro attribuite, al vestiario uniforme spettante ai lavoratori a tempo pieno. Tuttavia, il periodo di durata di ciascun capo di vestiario, è riproporzionato in relazione alla lettera di assunzione o alla comunicazione.
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Lavoro a tempo parziale. 1. Per rapporto di lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro quello prestato con un orario setti- manale ridotto rispetto a quello stabilito dall’art. 23 (Orario di lavoro) previsto dall'articolo 12 del presente contrat- tocontratto collettivo nazionale.
2. Le assunzioni con contratto a tempo parziale sono disciplinate dalle norme del presente articolo ai sensi della normativa vigente e sono effettuate secondo le stesse norme previ- ste per il personale a tempo pieno.
3. Il lavoro a tempo parziale può essere di tipo:
a. orizzontale: quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in rela- zione all’orario normale giornaliero di lavoro;
b. verticale: quando risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno;
c. misto: quando si realizza una combinazione delle sopraindicate modalità, che con- templi la presenza di giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro.
4. L’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale deve avvenire con il consenso dell’azienda e del lavoratore: tale requisito è necessario anche per il passaggio del rap- porto da tempo parziale non può essere inferiore a quello 12 ore settimanali. Nel caso di durata giornaliera della prestazione non superiore a tempo pieno e viceversa4 ore giornaliere, lo svolgimento della stessa non sarà di norma frazionato.
53. Il contratto di lavoro a tempo parziale può essere stipulato, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, nelle forme orizzontale, verticale o la trasformazione del rapporto da tempo pieno misto secondo quanto previsto dalla normativa in vigore.
4. Il lavoratore a tempo parziale e viceversa deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indi- cati: l’eventuale periodo di prova per i nuovi assunti, le mansioni, l’orario di lavoro che non deve essere inferiore a 16 ore settimanali, la sua distribuzione giornaliera, settimanale, mensile o annua, nonché gli altri elementi beneficiare degli stessi diritti previsti dal CCNL per il rapporto lavoratore a tempo pieno; a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: retribuzione oraria, durata del periodo di prova, ferie annuali, astensione obbligatoria e congedo parentale per maternità e paternità, periodo di conservazione del posto per malattia, infortunio, accesso ai servizi sociali della struttura lavorativa, norme sulla tutela di salute e sicurezza, formazione professionale, diritti sindacali ivi compresi quelli di cui al titolo III della Legge n. 300/1970, i criteri di calcolo delle competenze indirette e differite previste dal presente contratto collettivo nazionale.
5. La Il trattamento del lavoratore a tempo parziale è riproporzionato in ragione della ridotta prestazione giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell’arco lavorativa per quanto riguarda il trattamento economico, l'importo della giornata.retribuzione feriale
6. Il rapporto Le causali in relazione alle quali è consentito richiedere al lavoratore a tempo parziale potrà riguardare sia lavoratori già in forza che i nuovi as- sunti. Nel caso lo svolgimento del lavoro supplementare sono identificate nelle esigenze temporanee di passaggio dal tempo pieno al tempo parziale potranno essere concor- date tra le parti all’atto del passaggio le possibilità e le condizioni per l’eventuale rientro a tempo pienotipo tecnico, ferme restando le mansioni svolteorganizzativo, produttivo o sostitutivo (quali, ad esempio, assenze impreviste di altro personale).
7. La variazione della collocazione temporale della prestazione del lavoratore a tempo parziale a fronte della previsione di clausole flessibili può avvenire per esigenze tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.
8. La variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa nei rapporti di lavoro a tempo parziale verticale o misto a fronte della previsione di clausole elastiche può avvenire per esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo, nella misura massima di 30 ore settimanali.
9. L'esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare la prestazione lavorativa in modo continuativo, incrementandola ovvero modificandone la
10. Nel caso in cui la variazione della prestazione lavorativa abbia carattere temporaneo, la maggiorazione del 10% della retribuzione base oraria sarà applicata solo relativamente alle ore di lavoro oggetto della modifica.
11. L'esercizio da parte del datore di lavoro, del potere di variare in aumento - in modo continuativo - la prestazione lavorativa non potrà comunque protrarsi oltre diciotto mesi.
12. In caso di assunzione di personale a tempo pieno e indeterminato è riconosciuto il diritto di precedenza ai lavoratori con contratto a tempo parziale aventi i requisiti necessari per la copertura del posto e che abbiano - nel corso dei sei mesi precedenti
13. In caso di assunzione di personale a tempo parziale e indeterminato è riconosciuto il diritto di precedenza ai lavoratori con contratto a tempo pieno aventi i requisiti necessari per la copertura del posto e che abbiano - nel corso dei sei mesi precedenti - inoltrato richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può anche essere pattuita per una durata determinataparziale.
814. Nel passaggio Con riferimento ai commi 12) e 13) che precedono, qualora la richiesta sia stata avanzata da tempo pieno a tempo parziale l’azienda prenderà in considerazione le eventuali domande di trasformazione un numero di lavoratori già in forza che ne abbiano fatto richie- sta rispetto ad eventuali nuove assunzioni per analoghe mansioni. A tal fine comunicherà superiore al personale in forza la sua intenzione numero dei posti da ricoprire, nel secondo livello di procedere all’assunzione di personale a tempo parziale. La comunicazione dovrà avvenire mediante affissione nei reparti interessati. L’azienda in tale passaggio valuterà secondo i seguenti contrattazione verranno definiti criteri di priorità:precedenza.
a. documentata necessità 15. I lavoratori che abbiano aderito alle clausole elastiche o flessibili, potranno esercitare la facoltà di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazio- ne a tempo pieno;
b. documentata necessità di assistere familiari a carico non autosufficienti ovverorecesso, nei casi di genitore unicocui al comma 16) che segue, anche figli fino a tredici annidando un preavviso minimo di 15 giorni lavorativi e comunque dopo un periodo minimo di sei mesi.
16. I motivi che danno diritto all'esercizio della facoltà di recesso sono i seguenti: - motivazioni presenti nell'art. 12-bis D.Lgs. n. 61/2000 e successive modificazioni - comprovata instaurazione di altra attività lavorativa - maternità e paternità; - inabilità totale del coniuge, così come previsto dalla legge 104/92;
c. di un figlio, di un genitore, del convivente di fatto - motivi di famiglia opportunamente documentati;studio
d. studio17. La percentuale di maggiorazione da applicarsi al lavoro supplementare è pari al 35%, volontariato, opportunamente documentati;
e. motivi personalida calcolarsi sulla paga individuale.
9. Il personale a tempo parziale è compensato in base alla retribuzione stabilita per il per- sonale a tempo pieno, riproporzionata in funzione della ridotta durata della prestazione la- vorativa. Pertanto ad ogni lavoratore a tempo parziale viene corrisposta una retribuzione pari alla prestazione mensile che il lavoratore è tenuto ad assicurare.
10. Il rapporto di lavoro del personale a tempo parziale è regolato dalle disposizioni del presente contratto per il personale a tempo pieno, fatte salve le esclusioni e le modifiche specificate negli articoli interessati, ai sensi dei principi di non discriminazione previsti dal- la normativa vigente. Pertanto, le clausole del presente contratto, compatibilmente con le particolari caratteristiche del rapporto, hanno applicazione proporzionale alla durata della prestazione ed alla conseguente misura della retribuzione.
11. Per il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni contrattuali vigenti, di cui alla legge 297/82.
12. Il lavoratore a tempo parziale ha diritto all’indennità di trasferta come per il personale full time.
13. I lavoratori a tempo parziale hanno diritto, in relazione alle mansioni loro attribuite, al vestiario uniforme spettante ai lavoratori a tempo pieno. Tuttavia, il periodo di durata di ciascun capo di vestiario, è riproporzionato in relazione alla lettera di assunzione o alla comunicazione.
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Lavoro a tempo parziale. 1Non è facile comprendere il motivo per cui uno strumento contrattuale ben congeniato come il part-time possa aver generato nel tempo una massa così consistente e costante di revi- sioni normative. Dalla riforma dell'istituto operata con il D.lgs 25 febbraio 2000, n. 61, attuativo di una specifica disposizione comunitaria, gli interventi sulla norma sono stati numerosissimi e cadenzati con ritmi davvero ingiustificati, per accentuare la flessibilità, a volte per limitarla e altre volte ancora per ripristinare lo status precedente. Il paradosso sta nel fatto che il contratto part-time raramente si presta a quegli usi distorti; anzi, per come è strutturato molto spesso si presenta come unica alternativa per favorire l'inserimento e il reinserimento nel mondo del lavoro di giovani, donne, lavoratori anziani in difficoltà occupazionali e, non da ultimo, anche per la ricollocazione dei "giovani pensionati" che il nostro disarticolato ed iniquo sistema pensionistico è riuscito nel tempo a produrre. Ne consegue che, anche se lo strumento è assolutamente utile al mercato del lavoro, particolarmente a quello femminile, le ripetute e costanti modifiche non fanno, altro che allontanare i datori di lavoro meno strutturati (micro e piccole imprese) che notoriamente non amano le complicazioni legali. Venendo alle novità della Riforma, ancora una volta l'attenzione del legislatore è concentrata sulle clausole flessibili ed elastiche, con un intervento che si può certamente catalogare tra quelli riduttivi della flessibilità, in netta controtendenza rispetto ai recenti interventi operati in senso opposto. Ricordiamo l'art. 22, e. 4, legge n. 183/2011, che oltre ad eliminare la burocratica convalida innanzi alla Direzione Territoriale del Lavoro dell'accordo di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale, ammetteva la pattuizione di clausole flessibili ed elastiche anche in assenza di disciplina collettiva, e la riduzione del preavviso minimo di utilizzo delle medesime da 5 a 2 giorni. Ora si torna alla regolamentazione delle clausole flessibili ed elastiche in vigore prima della Legge 183/2011, aggiungendo, tuttavia, la possibilità per i contratti collettivi di prevedere "condizioni e modalità che consentono al lavoratore di richiedere l'eliminazione ovvero la modifica delle clausole flessibili e delle clausole elastiche". In sostanza, i contratti collettivi potranno stabilire nuove regole che consentiranno al lavoratore di tornare sui suoi passi, eliminando o modificando unilateralmente i termini dell'accordo sulle clausole, II lavoro intermittente rappresenta per il Legislatore della riforma lo strumento contrattuale a più alta concentrazione di abusi, tanto che in prima battuta si era pensato di riproporre, per la seconda volta in pochi anni, la sua completa eliminazione. Al contrario, l'impianto definitivo della legge n. 92/2012 porta soltanto una riduzione della flessibilità insita nel contratto "intermittente", che tuttavia, per alcuni aspetti di gestione pratica dell'istituto (vedi obblighi di comunicazione), snatura la funzione tipica del contratto, nato per far fronte a esigenze organizzative e produttive contingenti e non sempre preventivabili. Per cominciare, la Riforma rivede il campo di applicazione del contratto. Dal 18 luglio scorso, il ricorso al lavoro a tempo parziale si intende il rapporto intermittente sulla base del requisito di lavoro prestato con un orario setti- manale ridotto rispetto a quello stabilito dall’art. 23 (Orario di lavoro) età ana-grafica del presente contrat- to.
2. Le assunzioni con contratto a tempo parziale sono disciplinate dalle norme del presente articolo ai sensi della normativa vigente e sono effettuate secondo le stesse norme previ- ste per il personale a tempo pieno.
3. Il lavoro a tempo parziale può essere di tipo:
a. orizzontale: quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in rela- zione all’orario normale giornaliero di lavoro;
b. verticale: quando risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno;
c. misto: quando si realizza una combinazione delle sopraindicate modalità, che con- templi la presenza di giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro.
4. L’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale deve avvenire con il consenso dell’azienda e del lavoratore: tale requisito è necessario anche per il passaggio del rap- porto da tempo parziale a quello a tempo pieno e viceversa.
5lavoratore viene notevolmente compresso. Il contratto di lavoro a chiamata sarà utilizzabile per i soggetti con più di 55 anni di età e per i soggetti con meno di 24 anni di età, introducendo per questi ultimi l'ulteriore condizione che le prestazioni contrattuali devono essere svolte entro il venticinquesimo anno di età. In altre parole il Legislatore ha inteso ulteriormente ristringere il campo di applicazione per i più giovani nei seguenti termini: • ai fini della stipula del contratto il lavoratore non deve aver compiuto 24 anni; • ai fini della effettiva prestazione di lavoro intermittente il lavoratore non deve aver compiuto 25 anni. Ne deriva che l'assunzione potrà essere operata fino al giorno precedente il compimento del ventiquattresimo anno di età, ma la prestazione lavorativa intermittente potrà essere resa sino al giorno antecedente al compimento dei 25 anni. L'intenzione del Legislatore è abbastanza chiara: impedire che un contratto di lavoro intermittente stipulato da un giovane con meno di 24 anni possa proseguire indefinitamente. Sul punto, il Ministero del Lavoro ha già fatto sapere che gli ispettori del lavoro, in presenza di tale violazione, contesteranno al datore di lavoro la sanzione della "trasformazione" del rapporto in un rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale pieno e indeterminato. E' stata abrogata la disposizione che consentiva di ricorrere, sempre e comunque, al lavoro intermittente per prestazioni da rendersi nel fine settimana, nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali e nei periodi ulteriori eventualmente predeterminati dalla contrattazione collettiva. Lo scenario che si presenta dal, 18 luglio 2012, in ordine al campo di applicazione del contratto intermittente è dunque quello schematizzato nel riquadro in basso Importante è anche la disciplina transitoria che consentirà il passaggio dalla vecchia alla nuova normativa. La Riforma prevede che i contratti di lavoro intermittente già sottoscritti alla data del 18 luglio 2012, che non siano compatibili con le novità introdotte, cessano di produrre effetti a partire dal 18 luglio 2013 (decorsi .dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge). Ne deriva che sin da subito, cioè a far data dal 18 luglio 2012, non è anzitutto possibile sottoscrivere contratti di lavoro intermittente secondo la previgente disciplina. Nello specifico, non è più possibile (da subito) stipulare contratti a chiamata con soggetti dai 24 anni e fino ai 55, e non è più possibile utilizzare lavoratori a chiamata in occasione dei periodi "predeterminati" salvo contrattazione collettiva, in quanto l'articolo 37 del decreto Xxxxx che ne consentiva il ricorso è stato abrogato con decorrenza 18 luglio 2012. Il periodo transitorio di 12 mesi, dunque, interagisce solo sui contratti di lavoro intermittente già in essere al 18 luglio 2012, i quali, come detto, dal 18 luglio 2013 "cesseranno di produrre effetti", e l'eventuale prestazione che non rispetterà questo termine sarà considerata al pari del lavoro "nero" (Xxx Xxx. circolare 18/2012) Infine l'intervento che ha subito le più aspre critiche dal mondo imprenditoriale: l'introduzione a carico del datore di lavoro di un obbligo di comunicazione alla Direzione Territoriale del Lavoro che preannuncia la "chiamata" in servizio del lavoratore intermittente. L'art. 35 del D.Lgs. n. 276/2003, nella nuova formula introdotta dalla Riforma, stabilisce che prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicare fa durata della stessa con modalità semplificate, cioè con strumenti comuni come il telefono cellulare ("SMS"), il fax o la trasformazione posta elettronica. Le istruzioni specifiche e le modalità applicative della comunicazione sono state demandate ad un apposito decreto del rapporto Ministero del lavoro di concerto con il Ministero della pubblica amministrazione e semplificazione, i quali tuttavia non avranno un obbligo vincolante in tal senso perché la legge n. 92/2012 si esprime in termini di "facoltà" e non di "necessità" (letteralmente viene usato il temine "possono"). Il Ministero del lavoro, tuttavia, ha già fornito un primo assaggio dell'ipotetico scenario che potrebbe presentarsi dopo l'adozione del decreto accennato (Xxx Xxx. circolare 18/2012), che a parere di chi scrive non è affatto conforme al dettato legislativo. Viene precisato innanzi tutto che la comunicazione preventiva per ogni chiamata è obbligatoria, senza eccezioni, per tutti i contratti a chiamata, stipulati sia precedentemente al 18 luglio 2012 che successivamente. Con riguardo alla comunicazione a mezzo e-mail, potrà essere utilizzata anche la posta elettronica ordinaria non certificata, purché le comunicazioni siano indirizzate esclusivamente agli indirizzi di posta istituzionale delle Direzioni Territoriali del Lavoro. La comunicazione "semplificata preventiva" deve avere le seguenti caratteristiche: • contenere i dati identificativi del lavoratore ovvero dei lavoratori in caso di un'unica comunicazione valida per più lavoratori; • indicare con esattezza il giorno o i giorni in cui si prevede l'impiego dei lavoratori nell'ambito di un periodo non superiore ai 30 giorni dalla comunicazione (es: i giorni 15, 18 e 21 di agosto 2012, per un totale, in questo caso, di 3 giorni di lavoro; oppure i giorni dal 15 al 22 di agosto 2012, per un totale, in questo caso, di 8 giorni di lavoro); • non è necessario comunicare anche l'orario in cui il lavoratore sarà occupato nell'ambito della singola giornata; • il carattere "preventivo" è rispettato se la comunicazione è antecedente all'effettivo impiego, ancorché trasmessa nello stesso giorno di inizio della prestazione. • potrà essere modificata o annullata in qualunque momento attraverso l'invio di una successiva comunicazione, da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indi- cati: l’eventuale periodo effettuarsi sempre prima dell'inizio della prestazione di prova lavoro; in assenza di modifica o annullamento della comunicazione già inoltrata, gli ispettori ministeriali riterranno la prestazione lavorativa comunque effettuata per i nuovi assuntigiorni indicati, le mansioni, l’orario e il datore di lavoro sarà invitato a sostenere il costo retributivo e quello contributivo anche se la prestazione di lavoro non è stata effettuata. L'eventuale chiamata del lavoratore in giorni non coincidenti con quelli inizialmente comunicati (anche solo per la diversa collocazione temporale degli stessi) comporterà, oltre al predetto onere retributivo e contributivo, la contestazione della sanzione per mancata comunicazione preventiva (da euro 400 ad euro 2.400). Uri tale carico di adempimenti e di rischi difficilmente potrà essere digerito dalle imprese, anche in considerazione del fatto che una delle preferenziali forme di comunicazione indicate dal legislatore è proprio quella delI' SMS, attraverso la quale sarà possibile temperare l'obbligo della comunicazione preventiva quando questa riguardi un numero molto limitato di lavoratori, più vicini ad una sola unità che non deve essere inferiore a 16 ore settimanalialtro. Al contrario, invece, è evidente come la sua distribuzione giornaliera, settimanale, mensile o annua, nonché gli altri elementi previsti dal CCNL per il rapporto a tempo pieno. La prestazione giornaliera fino a 4 ore semplificazione evocata non potrà essere frazionata nell’arco della giornata.
6. Il rapporto a tempo parziale potrà riguardare sia lavoratori già raggiunta, nemmeno con tale strumento, quando il datore di lavoro abbia in forza che i nuovi as- sunti. Nel caso di passaggio dal tempo pieno al tempo parziale potranno essere concor- date tra le parti all’atto del passaggio le possibilità e le condizioni per l’eventuale rientro a tempo pieno, ferme restando le mansioni svolte.
7. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può anche essere pattuita per una durata determinata.
8. Nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale l’azienda prenderà in considerazione le eventuali domande di trasformazione un numero di lavoratori già intermittenti superiori alle due o tre unità al massimo. In merito è paradossale come il Ministero del lavoro, nella circolare in forza esame, possa chiudere il paragrafo dedicato alla comunicazione preventiva degli intermittenti con una raccomandazione ai propri ispettori che ne abbiano fatto richie- sta rispetto ad eventuali nuove assunzioni per analoghe mansionicontrasta dichiaratamente tutti i presupposti della severa linea precedentemente impostata. A tal fine comunicherà al personale in forza la sua intenzione di procedere all’assunzione di personale a tempo parziale. La comunicazione dovrà avvenire mediante affissione nei reparti interessati. L’azienda in tale passaggio valuterà secondo i seguenti criteri di priorità:
a. documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazio- ne a tempo pieno;
b. documentata necessità di assistere familiari a carico non autosufficienti ovvero, nei casi di genitore unico, anche figli fino a tredici anni, così come previsto dalla legge 104/92;
c. motivi di famiglia opportunamente documentati;
d. studio, volontariato, opportunamente documentati;
e. motivi personali.
9. Il personale a tempo parziale è compensato in base alla retribuzione stabilita per il per- sonale a tempo pieno, riproporzionata in funzione della ridotta durata della prestazione la- vorativa. Pertanto ad ogni lavoratore a tempo parziale Ci riferiamo all'inciso dove viene corrisposta una retribuzione pari alla prestazione mensile precisato che il lavoratore è tenuto ad assicurare.
10. Il rapporto di lavoro del personale a tempo parziale è regolato dalle disposizioni del presente contratto per "il personale a tempo pieno, fatte salve le esclusioni ispettivo adotterà la massima prudenza e le modifiche specificate negli articoli interessati, ai sensi cautela nella identificazione dei principi di non discriminazione previsti dal- fenomeni da sanzionare in quanto va comunque assicurata la normativa vigente. Pertanto, le clausole del presente contratto, compatibilmente con le particolari caratteristiche del rapporto, hanno applicazione proporzionale alla durata della prestazione ed alla conseguente misura della retribuzione.
11. Per il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni contrattuali vigenti, di cui alla legge 297/82.
12. Il lavoratore a tempo parziale ha diritto all’indennità di trasferta come per il personale full time.
13. I lavoratori a tempo parziale hanno diritto, in relazione alle mansioni loro attribuite, al vestiario uniforme spettante ai lavoratori a tempo pieno. Tuttavia, il periodo di durata di ciascun capo di vestiario, è riproporzionato semplificazione degli adempimenti comunicativi proprio in relazione alla lettera specificità dell'istituto che nasce per far fronte a esigenze organizzative e produttive anche contingenti e non sempre preventivabili". Le modifiche ih materia di assunzione lavoro accessorio (ed. voucher lavoro) si caratterizzano per un drastico sfoltimento del quadro normativo e per una significativa riduzione dei soggetti che possono utilizzarlo. Innanzi tutto viene ribadito dal Legislatore che il lavoro accessorio è, per sua natura, un impiego occasionale, o alla comunicazione.meglio non può rispondere ad esigenze ordinarie del committente bensì ad esigenze "meramente occasionali". In origine questo carattere dominante del lavoro accessorio non era affatto pacifico. L'accessorietà della prestazione era misurata esclusivamente in termini di valore che il Legislatore aveva diversamente stabilito a seconda del settore di attività e dello status del lavoratore. Ben potevano i beneficiari della prestazione utilizzare un lavoratore attraverso il voucher anche quando la prestazione non fosse una tantum. Conia Riforma, invece, si conferma la linea che ammette lo strumento del voucher essenzialmente per colmare "spazi" non coperti da altri istituti ordinar!, consentendo di ricondurre nella regolarità possibili attività saltuarie e di scarso valore economico che altrimenti sarebbero svolte abitualmente "in nero". Con la riformulazione integrale dell'alt. 70 del D.Lgs. n. 276/2003, scompare l'elencazione delle attività lavorative di natura occasionale che consentivano il ricorso all'istituto, sostituite da una disposizione che prevede essenzialmente limiti di carattere economico. Ne deriva che lo status del lavoratore (salvo quanto si dirà in seguito per i voucher in agricoltura) non ha più alcun rilievo ai fini della legittimità del lavoro accessorio, e quindi il ricorso al voucher è consentito, sempre e comunque, nel limite dei tetti economici su base annua così come riordinati dal Legislatore della Riforma. Altra importante novità riguarda la misura dei compensi pagabile attraverso il voucher lavoro. Viene imposto un diverso regime dei compensi per le prestazioni di lavoro accessorio basato su due limiti annui concorrenti:
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Samples: Contratti Di Lavoro
Lavoro a tempo parziale. 1. Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con un orario setti- manale settimanale ridotto rispetto a quello stabilito dall’artdall'art. 23 (Orario di lavoro) 8 del presente contrat- to.
2contratto. Le assunzioni con contratto a tempo parziale sono disciplinate dalle norme del presente articolo ai sensi della normativa vigente e sono effettuate secondo le stesse norme previ- ste previste per il personale a tempo pieno.
3. Il lavoro a tempo parziale può essere di tipo:
a. : - orizzontale: quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in rela- zione all’orario relazione all'orario normale giornaliero di lavoro;
b. ; - verticale: quando risulti previsto che l’attività l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno;
c. dell'anno; - misto: quando si realizza una combinazione delle sopraindicate modalità, che con- templi contempli la presenza di giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro.
4. L’instaurazione L'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale deve avvenire con il consenso dell’azienda dell'azienda e del lavoratore: tale requisito è necessario anche per il passaggio del rap- porto rapporto da tempo parziale a quello a tempo pieno e viceversa.
5. Il contratto di lavoro a tempo parziale o la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indi- catiindicati: l’eventuale l'eventuale periodo di prova per i nuovi assunti, le mansioni, l’orario la durata della prestazione che di lavoro che norma non deve potrà essere inferiore a 16 20 ore settimanali, la sua distribuzione giornaliera, settimanale, mensile o annua, nonché nonchè gli altri elementi previsti dal CCNL c.c.n.l. per il rapporto a tempo pieno. La In caso di part-time orizzontale la prestazione giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell’arco nell'arco della giornata.
6, ad eccezione del personale con qualifica di insegnante-istruttore con il consenso dello stesso tenendo conto anche della eventuale necessità del lavoratore di svolgere altra attività lavorativa. Il rapporto a tempo parziale potrà riguardare sia lavoratori già in forza che i nuovi as- suntiassunti. Nel caso di passaggio dal tempo pieno al tempo parziale potranno essere concor- date concordate tra le parti all’atto all'atto del passaggio le possibilità e le condizioni per l’eventuale l'eventuale rientro a tempo pieno, ferme restando le mansioni svolte.
7. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può anche essere pattuita per una durata determinata.
8. Qualora il tempo parziale sia definito nel tempo è consentita l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato per completare il normale orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile e annuale fino a quando l'interessato osserverà il tempo di lavoro parziale. Nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale l’azienda l'azienda prenderà in considerazione le eventuali domande di trasformazione di lavoratori già in forza che ne abbiano fatto richie- sta richiesta rispetto ad eventuali nuove assunzioni per analoghe mansioni. A tal fine comunicherà al personale in forza la sua intenzione di procedere all’assunzione di personale a tempo parziale. La comunicazione dovrà avvenire mediante affissione nei reparti interessati. L’azienda in tale passaggio valuterà secondo i seguenti criteri di priorità:
a. documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazio- ne a tempo pieno;
b. documentata necessità di assistere familiari a carico non autosufficienti ovvero, nei casi di genitore unico, anche figli fino a tredici anni, così come previsto dalla legge 104/92;
c. motivi di famiglia opportunamente documentati;
d. studio, volontariato, opportunamente documentati;
e. motivi personali.
9. Il personale a tempo parziale è compensato in base alla retribuzione stabilita per il per- sonale personale a tempo pieno, riproporzionata in funzione della ridotta durata della prestazione la- vorativalavorativa. Pertanto ad ogni lavoratore a tempo parziale viene corrisposta una retribuzione pari alla prestazione mensile che il lavoratore è tenuto ad assicurare.
10. Il rapporto di lavoro del personale a tempo parziale è regolato dalle disposizioni del presente contratto per il personale a tempo pieno, fatte salve le esclusioni e le modifiche specificate negli articoli interessati, ai sensi dei principi di non discriminazione previsti dal- la dalla normativa vigente. Pertanto, le clausole del presente contratto, compatibilmente con le particolari caratteristiche del rapporto, hanno applicazione proporzionale alla durata della prestazione ed alla conseguente misura della retribuzione.
11. Per il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni contrattuali vigenti, di cui alla legge 297/82.
12n. 297/1982. In considerazione delle specifiche esigenze tecnico-organizzative e produttive del settore, è consentito lo svolgimento di lavoro supplementare. Per lavoro supplementare si intende quello prestato fino al raggiungimento dell'orario di lavoro del personale a tempo pieno. Il numero massimo di ore di lavoro supplementare, effettuabili in ragione d'anno, è pari al 30% della prestazione concordata e saranno retribuite con la quota oraria della retribuzione globale mensile e la maggiorazione comprensiva degli istituti legali e contrattuali determinata nella misura del 18% da calcolare sulla quota oraria della retribuzione globale mensile. La prestazione di lavoro supplementare è ammessa, con il consenso del lavoratore interessato, entro i limiti riportati al comma precedente, nelle fattispecie sotto esemplificate: - necessità derivanti da incrementi temporanei dell'attività produttiva; - sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto; - concentrazione ambito giornaliero di servizi in numero superiore alla normalità, servizi in orari scoperti dal personale a tempo pieno. Il rifiuto da parte del lavoratore di prestare lavoro supplementare non può integrare in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento nè l'adozione di provvedimenti disciplinari. In caso di lavoro supplementare svolto in via non meramente occasionale, su richiesta del lavoratore l'azienda potrà disporre l'eventuale consolidamento delle ore a tale titolo prestate. Con riferimento alle normative vigenti il rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto all’indennità può essere svolto secondo modalità flessibili che consentano la variabilità della collocazione temporale della prestazione lavorativa, quando lo stesso sia stipulato a tempo indeterminato e in caso di trasferta come assunzione a termine per sostituzione di personale assente. Nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere adottate - oltre alle modalità flessibili - anche modalità elastiche, che stabiliscano specifiche variazioni in aumento della durata della prestazione lavorativa inizialmente pattuita. L'adozione da parte dell'azienda delle modalità flessibili nonchè delle modalità elastiche è giustificata dalla necessità di far fronte a specifiche e motivate esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto le prestazioni lavorative rese secondo modalità elastiche non possono superare, in ogni anno solare, il limite massimo complessivo di ore "pro-capite" pari al 20% della prestazione già concordata. La disponibilità allo svolgimento del rapporto a tempo parziale secondo le modalità flessibili od elastiche richiede il consenso del lavoratore, formalizzato attraverso uno specifico patto scritto, anche contestuale alla lettera di assunzione. L'eventuale rifiuto del lavoratore di stipulare il patto suddetto non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento nè l'adozione di provvedimenti disciplinari. La variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa, nonchè la modifica della collocazione della stessa, deve essere comunicata da parte dell'azienda al lavoratore con un preavviso di almeno 48 ore. Per le sole ore prestate a seguito dell'esercizio della variazione o della modifica disposte dall'azienda ai sensi del comma precedente, al di fuori degli orari o degli schemi concordati nell'atto di instaurazione del rapporto a tempo parziale (ovvero di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ovvero di modifica degli stessi), compete al lavoratore la corresponsione della quota oraria della retribuzione globale mensile maggiorata del 12% comprensivo dell'incidenza degli istituti contrattuali e legali. E' riconosciuta al lavoratore la facoltà di sospendere temporaneamente l'efficacia della pattuizione delle clausole flessibili ed elastiche decorsi cinque mesi dalla loro accettazione ed in presenza di necessità oggettive sopravvenute a tale accettazione rientranti nella seguente elencazione: - assistenza di parenti di primo grado portatori di handicap certificato dalla competente ASL; - assistenza di parenti di primo grado durante patologie oncologiche od in occasione del ricovero ospedaliero per interventi chirurgici certificati dalla competente ASL; - affidamento in esclusiva di minori in età scolare fino al compimento del 15º anno; - necessità di attendere ad un altro rapporto di lavoro dipendente. L'esercizio della facoltà di cui sopra secondo le modalità ivi specificate, da richiedersi in forma scritta, non determina in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento nè l'adozione di provvedimenti disciplinari. Resta in ogni caso salva la possibilità, per le aziende e per i lavoratori, di stipulare nuovi patti contenenti clausole elastiche e flessibili. In caso di assunzione a tempo pieno e indeterminato, le aziende procederanno prioritariamente al passaggio a tempo pieno dei lavoratori, che ne facciano richiesta, assunti a tempo parziale e indeterminato in attività presso unità produttive site nello stesso ambito comunale, adibiti alle stesse mansioni o a mansioni equivalenti rispetto a quelle per le quali è prevista l'assunzione. A tali fini saranno considerati prioritariamente i lavoratori con maggiore anzianità di servizio aziendale e, in caso di parità, quelli con maggiore anzianità anagrafica. Rispetto al personale a tempo pieno e indeterminato, il personale full time.
13a tempo parziale e indeterminato impiegato in azienda non può eccedere il 25% del personale dipendente (con arrotondamento all'unità superiore), in ogni caso è possibile l'assunzione a tempo parziale di due unità purchè non risulti superato il totale dei contratti a tempo pieno ed indeterminato in atto nell'unità produttiva. I lavoratori a tempo parziale hanno dirittosi computano, in relazione alle mansioni loro attribuite, al vestiario uniforme spettante ai lavoratori fini dell'art. 35 della legge n. 300/1970 come unità a tempo pieno. Tuttavia, il periodo di durata di ciascun capo di vestiario, è riproporzionato in relazione alla lettera di assunzione o alla comunicazione.
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Lavoro a tempo parziale. 1. Per In tema di lavoro a tempo parziale le Parti definiscono che per il personale dipendente si applichi la seguente regolamentazione per la durata del presente accordo, salvo diversa disposizione di Xxxxx.
8.1) La facoltà di usufruire del part-time viene data ai lavoratori che avanzino esplicita richiesta e siano inseriti nelle Aree Professionali D, C e B. Fermo restando quanto appena definito, le Imprese si riservano la facoltà di valutare eventuali richieste presentate da personale inquadrato nell’Area Professionale A, sezioni A e B, fino alla figura del Funzionario di 1° grado, qualora non sia preposto ad attività di coordinamento e controllo di lavoratori inseriti nelle Aree Professionali D, C e B di cui sopra. Sono esclusi dalla possibilità di accesso al part-time i dipendenti che effettuano orario di lavoro a turni settimanali (art. 106 C.C.N.L.)
8.2) Sono ammessi i seguenti orari settimanali ridotti: Per la tipologia di Part-Time a 28 ore settimanali, saranno riconosciute richieste di giornate lavorative da 6 ore continuative senza rientro pomeridiano, nei seguenti casi:
1. Necessità di assistere figli fino al compimento del settimo anno di vita (6 anni e 364 giorni) .
2. Necessità di assistere famigliari (coniuge/convivente more uxorio e parenti fino al 2° grado) per i quali sia stato richiesto l’accertamento di invalidità alla “Commissione Medica per l’accertamento degli stati di invalidità civile”, per il riconoscimento della pensione di invalidità e/o dell’assegno di accompagnamento. Sarà cura del lavoratore fornire alle Imprese documentazione della richiesta di accertamento di invalidità nonché la documentazione comprovante l’accoglimento della richiesta stessa, non appena in possesso. L’azienda inoltre valuterà richieste supportate da gravi motivazioni non comprese nelle casistiche precedenti. Per ragioni gestionali e organizzative si richiede che ogni richiesta di modifica della propria tipologia contrattuale debba essere preceduta da almeno 2 anni di permanenza nella tipologia contrattuale in essere alla data della richiesta.
8.3) Sarà privilegiato il ricorso alla prestazione part-time a quei lavoratori che abbiano: - necessità di assistere i genitori, il coniuge/convivente more uxorio, i figli ed altri familiari e/o conviventi gravemente ammalati, handicappati o non autosufficienti; - necessità di accudire i figli dalla nascita fino al termine dell’anno scolastico durante il quale viene compiuto il 14° anno d’età. Qualora il compimento del 14° anno avvenisse durante la pausa estiva, la scadenza del part-time si intende al termine dell’anno scolastico successivo. - altri gravi ed accertati motivi personali;
8.4) Le richieste di lavoro a tempo parziale, da presentarsi in forma scritta, dovranno essere motivate e certificate ed indicheranno altresì la disponibilità ad essere destinati ad altre mansioni, fatta salva la professionalità, anche in settori aziendali diversi da quello di origine, o ad altre Società del Gruppo Aviva in Italia operanti sulla medesima piazza. Nella valutazione delle domande verrà tenuto conto delle mansioni svolte dai richiedenti e, comunque, verranno accolte, quanto prima possibile e comunque entro tre mesi dalla data di richiesta, compatibilmente con la possibilità dettata da esigenze tecniche, organizzative e produttive.
8.5) La durata del rapporto part-time, che dovrà essere definita nel tempo all'atto della prestazione della richiesta, non potrà essere inferiore ad anni DUE.
8.6) Il lavoratore a tempo parziale dovrà confermare la data di rientro, potrà richiedere eventuali proroghe, ferma la sussistenza dei presupposti, o potrà richiedere di anticipare la data di rientro a tempo pieno informando l'Impresa, sempre con un preavviso di TRE mesi.
8.7) Il numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla prestazione a tempo parziale non potrà essere superiore al 10% dell'organico totale dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio a tempo pieno. Si intende che i dipendenti con le caratteristiche indicate al capoverso 8.2 al punto 2 o con figli di età inferiore a 4 anni oppure ancora con contratto Part-Time a tempo indeterminato non rientreranno nella percentuale di cui sopra. In caso di raggiungimento della percentuale massima prevista, l’impresa si impegna a valutare eventuali ulteriori richieste. Nel caso di richieste subordinate alla sussistenza di gravi motivi personali e/o famigliari l’impresa riconoscerà la possibilità di estendere il rapporto di lavoro prestato con un orario setti- manale ridotto rispetto Part-Time a quello stabilito dall’art. 23 (Orario di lavoro) del presente contrat- totempo indeterminato.
28.8) Per i lavoratori eventualmente ammessi al part-time verrà a cadere, per quanto riguarda la normativa aziendale: l'art. Le assunzioni 6) inerente l'orario flessibile, salvo la deroga di cui al successivo punto 8.13) l'art. 9) inerente i lavoratori studenti,
8.9) Salvo diversa disposizione di legge o di contratto ai lavoratori ammessi al part-time, in caso di particolari ed inderogabili esigenze di servizio, l'Impresa potrà, previo assenso del dipendente e con contratto congruo preavviso (di norma 24 ore), richiedere prestazioni di lavoro supplementare e/o straordinario, che saranno remunerate nel rispetto dei disposti del D.Lgs. 276/2003, come chiariti dalla successiva circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n° 9 del 18 marzo 2004 e successive modifiche. L’azienda si impegna comunque a tempo parziale sono disciplinate dalle norme del presente articolo ai sensi della normativa vigente e sono effettuate secondo limitare le stesse norme previ- ste per il personale a tempo pienorichieste di lavoro supplementare e/o straordinario nei confronti dei dipendenti con orario di lavoro ridotto.
3. Il lavoro a tempo parziale può essere di tipo:
a. orizzontale: quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in rela- zione all’orario normale giornaliero di lavoro;
b. verticale: quando risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso 8.10) La retribuzione sarà corrisposta proporzionalmente alla durata della settimana, del mese o dell’anno;
c. misto: quando si realizza una combinazione delle sopraindicate modalità, che con- templi la presenza di giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoroprestazione lavorativa.
4. L’instaurazione del 8.11) Gli assegni familiari saranno corrisposti secondo quanto previsto dalla vigente normativa di legge.
8.12) Al rapporto di lavoro a tempo parziale deve avvenire con saranno applicate integralmente le norme di legge e di contratto che regolano la malattia, l'infortunio, la gravidanza ed il consenso dell’azienda puerperio, il congedo matrimoniale, le ferie e del lavoratore: tale requisito è necessario anche per le festività infrasettimanali, il passaggio del rap- porto da tempo parziale a quello a tempo pieno e viceversaTrattamento Fine Rapporto.
5. Il contratto 8.13) I dipendenti ammessi al rapporto di lavoro a tempo parziale o la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indi- catipotranno usufruire di forme di orario flessibile così articolate:
8.13.1) PART-TIME 20 ore settimanali dal LUNEDì al VENERDì: l’eventuale periodo di prova per i nuovi assunti, le mansioni, l’orario di lavoro che non deve essere inferiore a 16 inizio dalle ore 8.00 alle ore 9.15 termine dalle ore 12.00 alle ore 13,15
8.13.2) PART-TIME 25 ore settimanali, la sua distribuzione giornaliera, settimanale, mensile o annua, nonché gli altri elementi previsti dal CCNL per il rapporto a tempo pieno. La prestazione giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell’arco della giornata.
6. Il rapporto a tempo parziale potrà riguardare sia lavoratori già in forza che i nuovi as- sunti. Nel caso di passaggio dal tempo pieno al tempo parziale potranno essere concor- date tra le parti all’atto del passaggio le possibilità e le condizioni per l’eventuale rientro a tempo pieno, ferme restando le mansioni svolte.
7. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può anche essere pattuita per una durata determinata.
8. Nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale l’azienda prenderà in considerazione le eventuali domande di trasformazione di lavoratori già in forza che ne abbiano fatto richie- sta rispetto ad eventuali nuove assunzioni per analoghe mansioni. A tal fine comunicherà al personale in forza la sua intenzione di procedere all’assunzione di personale a tempo parziale. La comunicazione dovrà avvenire mediante affissione nei reparti interessati. L’azienda in tale passaggio valuterà secondo i seguenti criteri di priorità:
a. documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazio- ne a tempo pieno;
b. documentata necessità di assistere familiari a carico non autosufficienti ovvero, nei casi di genitore unico, anche figli fino a tredici anni, così come previsto dalla legge 104/92;
c. motivi di famiglia opportunamente documentati;
d. studio, volontariato, opportunamente documentati;
e. motivi personali.
9. Il personale a tempo parziale è compensato in base alla retribuzione stabilita per il per- sonale a tempo pieno, riproporzionata in funzione della ridotta durata della prestazione la- vorativa. Pertanto ad ogni lavoratore a tempo parziale viene corrisposta una retribuzione pari alla prestazione mensile che il lavoratore è tenuto ad assicurare.
10. Il rapporto di lavoro del personale a tempo parziale è regolato dalle disposizioni del presente contratto per il personale a tempo pieno, fatte salve le esclusioni e le modifiche specificate negli articoli interessati, ai sensi dei principi di non discriminazione previsti dal- la normativa vigente. Pertanto, le clausole del presente contratto, compatibilmente con le particolari caratteristiche del rapporto, hanno applicazione proporzionale alla durata della prestazione ed alla conseguente misura della retribuzione.
11. Per il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni contrattuali vigenti, di cui alla legge 297/82.
12. Il lavoratore a tempo parziale ha diritto all’indennità di trasferta come per il personale full time.
13. I lavoratori a tempo parziale hanno diritto, in relazione alle mansioni loro attribuite, al vestiario uniforme spettante ai lavoratori a tempo pieno. Tuttavia, il periodo di durata di ciascun capo di vestiario, è riproporzionato in relazione alla lettera di assunzione o alla comunicazione.
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Samples: Contratto Integrativo Aziendale
Lavoro a tempo parziale. 1. Per rapporto di lavoro a tempo parziale si intende il quello che, per accordo volontario fra lavoratore e azienda, viene prestato non saltuariamente, durante una parte del giorno, della settimana, del mese o dell’anno per una durata complessiva minore della durata normale di lavoro stabilita dal presente contratto o da vigenti accordi aziendali. Il rapporto di lavoro prestato a tempo parziale non può essere inferiore a 12 ore. E’ fatta eccezione per il personale di pulizia e per il personale assunto a part-time verticale, annuale o ciclico per il quale l’orario verrà determinato a livello aziendale o territoriale, con un le modalità di cui al successivo comma 4. In caso di part-time con orario setti- manale ridotto rispetto medio settimanale inferiore a quello stabilito dall’art15 ore è prevista una preventiva informazione e confronto con le rappresentanze sindacali aziendali allo scopo di illustrare le necessità organizzative che richiedono l’utilizzo di tale contratto. 23 (Orario Nel caso di lavoro) del presente contrat- to.durata giornaliera della prestazione non superiore a 4 ore, lo svolgimento non sarà di norma frazionato. Casi particolari in cui si rendesse necessario il frazionamento saranno oggetto di preventiva informazione e confronto con le rappresentanze sindacali aziendali
2. Le assunzioni con contratto dei lavoratori a tempo parziale sono disciplinate dalle norme del presente articolo ai sensi della normativa vigente e sono vengono effettuate secondo le stesse norme previ- ste regole e procedure in atto per il personale i lavoratori a tempo pieno.
3. Il lavoro a tempo parziale può essere di tipo:
a. orizzontale: quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in rela- zione all’orario normale giornaliero di lavoro;
b. verticale: quando risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno;
c. misto: quando si realizza una combinazione delle sopraindicate modalità, che con- templi la presenza di giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro.
4. L’instaurazione del rapporto contratto di lavoro a tempo parziale deve avvenire stipularsi per iscritto. In esso devono essere indicate le mansioni e le modalità di distribuzione dell’orario con il consenso dell’azienda riferimento al giorno, alla settimana, al mese e del lavoratore: tale requisito è necessario anche per il passaggio del rap- porto da tempo parziale a quello a tempo pieno all’anno, nonché le eventuali clausole di elasticità e viceversaflessibilità.
54. Il contratto di lavoro a tempo parziale può essere stipulato, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, nelle forme orizzontale, verticale o misto previste dalla legge.
5. La retribuzione, le ferie, le mensilità aggiuntive, il premio di produttività, gli aumenti periodici di anzianità ed ogni altro elemento contrattuale, purché non incompatibile con la trasformazione natura del rapporto da a tempo pieno parziale, competono al lavoratore a tempo parziale e viceversa deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indi- cati: l’eventuale periodo di prova per i nuovi assunti, le mansioni, l’orario in misura proporzionale all’orario di lavoro che non deve essere inferiore a 16 ore settimanalieffettivamente svolto. Circa la durata del periodo relativo alla conservazione del posto ai fini di malattia, infortunio, maternità si applica la sua distribuzione giornaliera, settimanale, mensile o annua, nonché gli altri elementi previsti dal CCNL per il rapporto a tempo pienonormativa prevista dagli artt. La prestazione giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell’arco della giornata37/38/39 del presente contratto.
6. Il rapporto ricorso al lavoro supplementare potrà avvenire nella misura massima del 30 % dell’orario settimanale per i contratti fino a tempo parziale potrà riguardare sia lavoratori già in forza che 19 ore/settimana e del 20% dell’orario settimanale per i nuovi as- sunti. Nel caso di passaggio dal tempo pieno al tempo parziale potranno essere concor- date tra contratti oltre le parti all’atto del passaggio le possibilità e le condizioni per l’eventuale rientro a tempo pieno, ferme restando le mansioni svolte19 ore/settimana.
7. La trasformazione del rapporto Le causali in relazione alle quali si consente di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può anche essere pattuita per una durata determinata.
8. Nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale l’azienda prenderà in considerazione le eventuali domande di trasformazione di lavoratori già in forza che ne abbiano fatto richie- sta rispetto ad eventuali nuove assunzioni per analoghe mansioni. A tal fine comunicherà richiedere al personale in forza la sua intenzione di procedere all’assunzione di personale a tempo parziale. La comunicazione dovrà avvenire mediante affissione nei reparti interessati. L’azienda in tale passaggio valuterà secondo i seguenti criteri di priorità:
a. documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazio- ne a tempo pieno;
b. documentata necessità di assistere familiari a carico non autosufficienti ovvero, nei casi di genitore unico, anche figli fino a tredici anni, così come previsto dalla legge 104/92;
c. motivi di famiglia opportunamente documentati;
d. studio, volontariato, opportunamente documentati;
e. motivi personali.
9. Il personale a tempo parziale è compensato in base alla retribuzione stabilita per il per- sonale a tempo pieno, riproporzionata in funzione della ridotta durata della prestazione la- vorativa. Pertanto ad ogni lavoratore a tempo parziale viene corrisposta una retribuzione pari alla prestazione mensile che il lavoratore è tenuto lo svolgimento del lavoro supplementare sono identificate nelle esigenze temporanee di tipo tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo (quali, ad assicurareesempio, assenze impreviste di altro personale).
10. Il rapporto di lavoro del personale a tempo parziale è regolato dalle disposizioni del presente contratto per il personale a tempo pieno, fatte salve le esclusioni e le modifiche specificate negli articoli interessati, ai sensi dei principi di non discriminazione previsti dal- la normativa vigente. Pertanto, le clausole del presente contratto, compatibilmente con le particolari caratteristiche del rapporto, hanno applicazione proporzionale alla durata della prestazione ed alla conseguente misura della retribuzione.
11. Per il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni contrattuali vigenti, di cui alla legge 297/82.
12. Il lavoratore a tempo parziale ha diritto all’indennità di trasferta come per il personale full time.
13. I lavoratori a tempo parziale hanno diritto, in relazione alle mansioni loro attribuite, al vestiario uniforme spettante ai lavoratori a tempo pieno. Tuttavia, il periodo di durata di ciascun capo di vestiario, è riproporzionato in relazione alla lettera di assunzione o alla comunicazione.
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Lavoro a tempo parziale. 1Indennità lavoro part-time. Per lavoro In sostituzione dei permessi rol viene attribuita ai lavoratori a tempo parziale si intende il rapporto una indennità annua in cifra fissa (IPT), da erogarsi in 12 quote mensili, calcolata secondo la seguente formula: hs x ROL x Rh / 40 (hs = numero di ore settimanali di lavoro prestato con un orario setti- manale ridotto rispetto a quello stabilito dall’artpart-time; Rh = retribuzione oraria del lavoratore part-time). 23 Con accordo tra le parti risultante da atto scritto la suddetta indennità può essere sostituita dalla fruizione, secondo le regole contrattuali, dei permessi rol riproporzionati in relazione all'orario praticato. Periodo di prova. Non può essere superiore ai seguenti limiti: - cat. A-B (Orario livv. Q-A-B per lubrificanti e GPL), 1.050 ore di lavoroeffettivo servizio in 6 mesi di calendario; - cat. C-D (livv. C-G per lubrificanti e GPL) del presente contrat- to.
2525 ore di effettivo servizio in 4 mesi di calendario; - cat. E (livv. H-I per lubrificanti e GPL), 350 ore di effettivo servizio in 3 mesi di calendario; - cat. F, 175 ore di effettivo servizio in 2 mesi di calendario. Clausole flessibili/elastiche. Le assunzioni con contratto parti possono stabilire clausole flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione; nei rapporti a tempo parziale sono disciplinate dalle norme di tipo verticale o misto possono essere stabilite anche clausole elastiche relative alla variazione in aumento della durata della prestazione. Le variazioni devono essere richieste con un preavviso di 7 giorni. Trattamento economico: per le ore prestate al di fuori dell’orario concordato spetta la maggiorazione omnicomprensiva del presente articolo ai sensi della normativa vigente 10%; qualora la variazione sia richiesta con un preavviso ridotto, per le ore prestate al di fuori dell’orario concordato e sono effettuate secondo le stesse norme previ- ste per il personale a tempo pieno.
3i giorni di preavviso non osservato spetta la maggiorazione omnicomprensiva del 20%. Il lavoro a tempo parziale può essere di tipo:
a. orizzontale: quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in rela- zione all’orario normale giornaliero di lavoro;
b. verticale: quando risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pienoLavoro supplementare. Consentito per temporanee esigenze tecniche, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimanaproduttive, del mese o dell’anno;
c. misto: quando si realizza una combinazione delle sopraindicate modalità, che con- templi la presenza di giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi ad orario ridotto organizzative o di non lavoro.
4. L’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale deve avvenire con il consenso dell’azienda mercato, imprescindibili e del lavoratoreindifferibili, nei seguenti limiti: tale requisito è necessario anche per il passaggio del rap- porto da tempo parziale a quello a tempo pieno e viceversa.
5. Il contratto di lavoro a tempo parziale o la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indi- cati: l’eventuale periodo di prova per i nuovi assunti, le mansioni, l’orario di lavoro che non deve essere inferiore a 16 ore settimanali, la sua distribuzione giornaliera, settimanale, mensile o annua, nonché gli altri elementi previsti dal CCNL per il rapporto a tempo pieno. La prestazione giornaliera - part-time fino a 4 ore giornaliere, 50% dell’orario annuo a tempo parziale; - part-time fino a 5 ore giornaliere, 30% dell’orario annuo a tempo parziale; - part-time fino a 6 ore giornaliere, 20% dell’orario annuo a tempo parziale; - part-time oltre 6 ore giornaliere, 10% dell’orario annuo a tempo parziale. Compensato con la maggiorazione omnicomprensiva del 10% o del 50% per le prestazioni eccedenti i limiti quantitativi indicati. Malattia: nel part-time verticale il periodo di conservazione del posto non potrà essere frazionata nell’arco può superare l’80% della giornata.
6prestazione annua concordata, fermo restando l’arco temporale di 36 mesi in caso di più assenze. Il Part-time sabato/domenica: per i rapporti di lavoro part-time di tipo verticale con prestazione lavorativa, giornaliera o articolata in turni, concentrata nelle giornate di sabato e domenica, alle quote ordinarie degli elementi retributivi va applicata la maggiorazione del 35%. Nel caso di prestazione in orario di lavoro notturno la maggiorazione viene elevata al 50%. Xxxxx quote orarie relative a prestazioni eccedenti le 20 ore viene applicata una maggiorazione aggiuntiva pari al 30%. Per le prestazioni di lavoro in giornata festiva coincidente con il sabato e con la domenica verrà riconosciuta una maggiorazione aggiuntiva pari, rispettivamente, al 35% e al 100% delle quote ordinarie di retribuzione sopra richiamate. Rientrano nella fattispecie in esame anche le prestazioni effettuate a partire dalle ore 22 del venerdì e fino alle ore 6 del lunedì. Trasformazione del rapporto. I lavoratori affetti da patologie di carattere oncologico che necessitano di terapie salvavita con periodicità frequente hanno diritto alla trasformazione del rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale potrà riguardare sia lavoratori già in forza che i nuovi as- sunti. Nel caso di passaggio dal tempo pieno al tempo parziale potranno essere concor- date tra le parti all’atto del passaggio le possibilità e le condizioni per l’eventuale rientro a tempo pieno, ferme restando le mansioni svolte.
7. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può anche essere pattuita per una durata determinata.
8. Nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale l’azienda prenderà in considerazione le eventuali domande di trasformazione di lavoratori già in forza che ne abbiano fatto richie- sta rispetto ad eventuali nuove assunzioni per analoghe mansioni. A tal fine comunicherà al personale in forza la sua intenzione di procedere all’assunzione di personale a tempo parziale. La comunicazione dovrà avvenire mediante affissione nei reparti interessati. L’azienda in tale passaggio valuterà secondo i seguenti criteri di priorità:
a. documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazio- ne a tempo pieno;
b. documentata necessità di assistere familiari a carico non autosufficienti ovvero, nei casi di genitore unico, anche figli fino a tredici anni, così come previsto dalla legge 104/92;
c. motivi di famiglia opportunamente documentati;
d. studio, volontariato, opportunamente documentati;
e. motivi personali.
9. Il personale a tempo parziale è compensato in base alla retribuzione stabilita per il per- sonale a tempo pieno, riproporzionata in funzione della ridotta durata della prestazione la- vorativa. Pertanto ad ogni lavoratore a tempo parziale viene corrisposta una retribuzione pari alla prestazione mensile che il lavoratore è tenuto ad assicurare.
10. Il rapporto di lavoro del personale a tempo parziale è regolato dalle disposizioni del presente contratto per il personale a tempo pieno, fatte salve le esclusioni e le modifiche specificate negli articoli interessati, ai sensi dei principi di non discriminazione previsti dal- la normativa vigente. Pertanto, le clausole del presente contratto, compatibilmente con le particolari caratteristiche del rapporto, hanno applicazione proporzionale alla durata della prestazione ed alla conseguente misura della retribuzione.
11. Per il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni contrattuali vigenti, di cui alla legge 297/82.
12. Il lavoratore a tempo parziale ha diritto all’indennità di trasferta come per il personale full time.
13. I lavoratori a tempo parziale hanno diritto, verticale o orizzontale in relazione alle mansioni loro attribuite, al vestiario uniforme spettante ai lavoratori a tempo pieno. Tuttavia, il periodo modalità di durata di ciascun capo di vestiario, è riproporzionato in relazione alla lettera di assunzione o alla comunicazioneattuazione delle terapie.
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Samples: Accordo Di Rinnovo
Lavoro a tempo parziale. 1. Per Il rapporto di lavoro a tempo parziale si intende è regolato dalle normative vigenti (D.lgs. 25 febbraio 2000, n. 61) nonché dalla seguente disciplina:
a) il rapporto di lavoro prestato con un orario setti- manale ridotto rispetto a quello stabilito dall’art. 23 (Orario di lavoro) del presente contrat- to.
2. Le assunzioni con contratto a tempo parziale sono disciplinate dalle norme del presente articolo ai sensi della normativa vigente e sono effettuate secondo le stesse norme previ- ste per il personale a tempo pieno.
3. Il lavoro a tempo parziale può essere di tipo:
a. : - orizzontale: , quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in rela- zione all’orario relazione all'orario normale giornaliero di lavoro;
b. , - verticale: , quando risulti previsto che l’attività l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno;
c. dell'anno, - misto: , quando la prestazione si realizza secondo una combinazione delle sopraindicate modalitàmodalità sopraindicate, che con- templi la presenza di contempli giornate o periodi a tempo pieno o ad orario ridotto alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro.
4. L’instaurazione I predetti periodi saranno determinati previo accordo aziendale. I conseguenti trattamenti economici saranno definiti sulla base del rapporto criterio di lavoro proporzionalità. Nella lettera di assunzione a tempo parziale deve avvenire con il consenso dell’azienda dovrà comunque essere specificata l'entità e del lavoratore: tale requisito è necessario anche per il passaggio del rap- porto da tempo parziale a quello a tempo pieno e viceversa.
5. Il contratto la distribuzione dell'orario di lavoro a tempo parziale o la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indi- cati: l’eventuale periodo di prova per i nuovi assunti, le mansioni, l’orario di lavoro che non deve essere inferiore a 16 ore settimanali, la sua distribuzione (giornaliera, settimanale, mensile o annua, nonché gli altri elementi previsti dal CCNL per ). Per il rapporto a tempo pieno. La prestazione giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell’arco della giornata.
6. Il rapporto personale assunto con contratto a tempo parziale potrà riguardare sia lavoratori già il periodo di prova è prolungato in forza che i nuovi as- sunti. Nel caso di passaggio dal tempo pieno al tempo parziale potranno essere concor- date tra le parti all’atto del passaggio le possibilità e le condizioni per l’eventuale rientro a tempo pieno, ferme restando le mansioni svolte.
7. La trasformazione del rapporto alla minore durata dell'orario di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può anche essere pattuita per una durata determinata.
8. Nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale l’azienda prenderà in considerazione le eventuali domande di trasformazione di lavoratori già in forza che ne abbiano fatto richie- sta rispetto ad eventuali nuove assunzioni per analoghe mansioni. A tal fine comunicherà al personale in forza la sua intenzione di procedere all’assunzione di personale a tempo parziale. La comunicazione dovrà avvenire mediante affissione nei reparti interessati. L’azienda in tale passaggio valuterà secondo i seguenti criteri di priorità:
a. documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazio- ne lavoro a tempo pieno;
b. documentata necessità di assistere familiari a carico non autosufficienti ovvero, nei casi di genitore unico, anche figli fino a tredici anni, così come previsto dalla legge 104/92;
c. motivi di famiglia opportunamente documentati;
d. studio, volontariato, opportunamente documentati;
e. motivi personali.
9. Il personale b) la prestazione media settimanale dei lavoratori a tempo parziale è compensato in base alla retribuzione stabilita per il per- sonale a tempo pienonon potrà essere inferiore al 50% dell'orario di lavoro contrattuale, riproporzionata in funzione ferma restando la garanzia della ridotta durata della prestazione la- vorativa. Pertanto ad ogni lavoratore copertura previdenziale;
c) al personale assunto a tempo parziale viene corrisposta una compete la retribuzione pari alla prestazione mensile che il lavoratore è tenuto ad assicurare.
10. Il rapporto di lavoro del personale a tempo parziale è regolato dalle disposizioni del presente contratto stabilita per il personale a tempo pienopieno in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate nel mese;
d) le retribuzioni, fatte salve le esclusioni xxxxxx e le modifiche specificate negli articoli interessatigiornaliera, ai sensi dei principi si determinano secondo quanto stabilito dall'articolo 15 del c.c.n.l. 23 luglio 1976;
e) per i tempi accessori e complementari all'attività di non discriminazione previsti dal- la normativa vigente. Pertanto, le clausole guida del presente contratto, compatibilmente con le particolari caratteristiche del rapporto, hanno applicazione proporzionale alla durata della prestazione ed alla conseguente misura della retribuzione.personale viaggiante a tempo parziale si fa esclusivo riferimento alle vigenti disposizioni di legge e di contratto nazionale;
11. Per f) il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni contrattuali vigenti, di cui alla legge 297/82.
12. Il lavoratore a tempo parziale ha diritto all’indennità alle indennità di trasferta come per il personale full time.e di diaria ridotta nella stessa misura dei lavoratori a tempo pieno qualora ricorrano le condizioni di cui agli articoli 20/A e 21/A (Federtrasporti e Fenit) e 20/B e 21/B (Anac) del c.c.n.l. 23 luglio 1976 e successive modificazioni;
13. I g) i lavoratori a tempo parziale hanno diritto, in relazione alle mansioni loro attribuite, al vestiario uniforme spettante ai lavoratori a tempo pieno. Tuttavia, il periodo di durata di ciascun capo di vestiario, così come stabilito dall'articolo 50 del c.c.n.l. 23 luglio 1976, è riproporzionato proporzionato in relazione alla lettera di assunzione o alla comunicazione;
h) ferma restando la disciplina, i trattamenti economici relativi ai compensi ed indennità legati a particolari e/o effettive prestazioni, alla 13° mensilità, alla 14° mensilità, alle ferie, alle festività ed a ogni altro istituto di legge e/o contrattuale, troveranno applicazione ridotta in misura proporzionale alle ore lavorate;
i) per il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni vigenti;
l) nel part-time orizzontale è consentita la prestazione di lavoro eccedente l'orario concordato con il lavoratore nella lettera di assunzione, in caso di specifiche esigenze organizzative e produttive, ancorché determinate da condizioni esterne o da cause di forza maggiore, connesse alla garanzia di sicurezza e di regolare espletamento del servizio. Il numero massimo di ore di lavoro eccedente effettuabili in ragione d'anno è pari al 20% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale riferito ad un anno e comunque non inferiore a 95 ore. Il numero massimo delle ore eccedenti effettuabili nella singola giornata lavorativa è pari a 2 ore. Le ore eccedenti sono retribuite con la maggiorazione del 10% calcolata sulla quota oraria della retribuzione globale di fatto. Le ore che superino il numero massimo di ore eccedenti effettuabili, annualmente o giornalmente, ai sensi di quanto convenuto nella presente lettera, sono retribuite con una maggiorazione del 50% calcolata sulla quota oraria della retribuzione globale di fatto. La retribuzione prevista dai 2 periodi precedenti è comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge ivi compreso il T.F.R. Nel caso in cui le prestazioni di lavoro eccedente superino, nell'arco temporale dei 12 mesi precedenti e per un periodo di almeno 9 mesi, l'orario settimanale concordato di oltre il 30% dello stesso, il lavoratore potrà chiedere il consolidamento, totale o parziale, dell'orario eccedente nel proprio orario di lavoro. Il consolidamento avverrà su istanza scritta del lavoratore interessato, dovrà risultare da atto scritto e decorrerà dalla data di presentazione dell'istanza;
m) fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, commi 1 e 3, del D.lgs. n. 61 del 2000, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio, esaminate tra le parti a livello aziendale, il personale in forza può chiedere il passaggio dal rapporto a tempo pieno a quello a tempo parziale per un periodo di tempo prestabilito, al termine del quale, al lavoratore interessato verrà ricostituito il rapporto a tempo pieno. Qualora il numero delle richieste risulti superiore a quello compatibile con le predette esigenze, la scelta tra le istanze pervenute alla direzione aziendale sarà effettuata secondo i seguenti criteri elencati in ordine di priorità: - documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno, - documentata necessità di assistere familiari a carico non autosufficienti ovvero, nel caso di genitore unico, anche figli fino a 13 anni, - motivi di famiglia, opportunamente documentati, - studio, volontariato, etc., opportunamente documentati, - motivi personali;
n) per quanto attiene il part-time nel settore dell'esercizio, ferme restando le disposizioni di legge, l'azienda dovrà accertare che non sussistano possibili incompatibilità rispetto ad altri eventuali rapporti di lavoro che possano essere in contrasto con le esigenze di sicurezza del servizio;
o) nel caso di assunzioni con contratto a tempo pieno i lavoratori con contratto a tempo parziale avranno diritto di precedenza ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.lgs. n. 61 del 2000;
p) il lavoro festivo sarà retribuito con la maggiorazione del 20% sulla retribuzione oraria globale di fatto;
q) su accordo scritto tra lavoratore e azienda, potrà essere concordato lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale secondo modalità elastiche, che consentano la variabilità della collocazione della prestazione lavorativa prevista dall'articolo 3, comma 7 e ss., del D.lgs. 25 febbraio 2000 n. 61, anche determinando il passaggio da un part-time orizzontale o verticale o viceversa, ovvero ad un sistema misto. L'esercizio, da parte del datore di lavoro, del potere di variare la collocazione della presentazione lavorativa, di cui al comma precedente, comporta un preavviso, a favore del lavoratore, non inferiore a 10 giorni di calendario. Decorsi 5 mesi dalla stipula dell'accordo che introduce clausole elastiche, il lavoratore può darvi disdetta dando al datore di lavoro un preavviso di un mese, quando ricorrano le seguenti documentate ragioni:
a) esigenze di carattere familiare,
b) esigenze di tutela della salute certificata dal competente Servizio Sanitario pubblico,
c) necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma,
d) necessità di frequentare corsi di studio e/o di formazione attinenti all'attività lavorativa svolta, per il tempo necessario a soddisfare tali esigenze. In caso di oggettiva impossibilità, nella fattispecie di cui alle precedenti lettere a) e b), il periodo di preavviso di cui al comma precedente può essere ridotto. Resta in ogni caso salva la possibilità, per il datore di lavoro ed il lavoratore, di stipulare nuovi patti contenenti clausole elastiche. In alternativa alla disdetta, il datore di lavoro e il lavoratore potranno concordare di sospendere l'efficacia delle clausole elastiche per tutto il periodo durante il quale sussistono le cause elencate alle precedenti lettere a) - b) - c) - d). Per il periodo interessato dall'applicazione delle c.d. "clausole elastiche" al lavoratore verrà attribuita una maggiorazione del 5% sulla retribuzione oraria globale di fatto, tale maggiorazione è comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge ivi compreso il TFR;
r) i limiti trimestrali ed annuali stabiliti dalla legge 27 novembre 1998, n. 409, si intendono riproporzionati in relazione alla durata della prestazione lavorativa a tempo parziale verticale in essi ricompresa;
s) rispetto al computo dei lavoratori a tempo parziale, sono fatte salve le norme di legge (art. 6 D.lgs. 25.2.2000, n. 61). La presente disciplina si applica a tutti i contratti part-time ancorché stipulati a tempo determinato. Si intendono riportate le norme di non discriminazione di cui all'articolo 4 del D.lgs. n. 61 del 2000. Le parti si danno atto che, nel contratto di lavoro part-time, lo svolgimento della prestazione non deve impedire al lavoratore interessato la possibilità di svolgere altra attività lavorativa.
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Samples: Contratto Di Lavoro
Lavoro a tempo parziale. 1Le Parti considerano il rapporto a tempo parziale un utile strumento per favorire l'occupazione e far fronte a particolari esigenze dei datori di lavoro e dei lavoratori. Per la regolamentazione dei contratti di lavoro a tempo parziale si intende valgono le disposizioni del Decreto Legislativo 25 Febbraio 2000, n. 61, del D.lgs. 26 Febbraio 2001, n. 100, D.lgs. 10 Settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni ed integrazioni. Si premette che, a norma dell'articolo 5 del D.lgs. 25 Febbraio 2000, come modificato dall'articolo 46 del D.lgs. 10 Settembre 2003, n. 276, il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro prestato con un orario setti- manale ridotto rispetto a quello stabilito dall’art. 23 (Orario di lavoro) del presente contrat- to.
2. Le assunzioni con contratto tempo pieno in tempo parziale, o il proprio rapporto a tempo parziale sono disciplinate dalle norme del presente articolo ai sensi della normativa vigente e sono effettuate secondo le stesse norme previ- ste per il personale in rapporto a tempo pieno.
3, non costituisce giustificato motivo di licenziamento e/o di infrazione disciplinare. Il contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta, e può essere attivato direttamente all'assunzione del lavoratore, che può essere disposta anche a tempo determinato ai sensi di tipo:
a. quanto previsto nel presente CCNL, o a seguito di trasformazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno già in essere con il lavoratore, previo accordo con lo stesso. In entrambi i casi (prima assunzione con contratto a part-time oppure trasformazione di rapporto di lavoro già in essere da tempo pieno a tempo parziale) copia del contratto deve essere trasmessa alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio nei termini temporali previsti dalla normativa vigente. Nel caso di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale è necessaria inoltre la specifica convalida da parte della Direzione Provinciale del Lavoro e il lavoratore può richiedere anche l'assistenza delle RSA/RSU. Nel contratto di lavoro a tempo parziale deve essere inoltre riportata puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario. Il lavoratore a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni di personale a tempo pieno da adibire alle stesse mansioni o a mansioni equivalenti. In caso di assunzione di personale a tempo parziale, il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già occupato, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell'Associazione, ed a prendere in considerazione le eventuali domande di trasformazione a tempo parziale del rapporto dei dipendenti a tempo pieno. L'orario di lavoro a tempo parziale potrà avere le seguenti articolazioni: - orizzontale: quando la , con riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in rela- zione all’orario previsto dall'orario normale giornaliero di lavoro;
b. ; - verticale: quando risulti previsto che l’attività , con attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno;
c. misto: quando si realizza una combinazione delle sopraindicate modalitàdell'anno. La prestazione a tempo parziale non può essere superiore alle 32 ore settimanali. Il numero dei rapporti di lavoro a tempo parziale non potrà superare il 20% del personale in forza a tempo pieno, che con- templi la presenza con un minimo di giornate o periodi quattro unità. Il periodo di prova per il rapporto di lavoro a tempo parziale è fissato negli stessi termini previsti per i dipendenti a tempo pieno. Le norme previste dal CCNL per il personale a tempo pieno alternati sono applicate al personale a tempo parziale in misura proporzionale alla minore durata dell'orario di lavoro settimanale, sempreché siano compatibili con la speciale natura del rapporto. In particolare:
1) gli elementi costitutivi della retribuzione vanno corrisposti in misura proporzionale alla durata della prestazione e il lavoratore a tempo parziale gode di tutti i benefici e dei medesimi diritti di lavoratori a tempo pieno;
2) ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale spettano gli stessi istituti e diritti dei lavoratori a tempo pieno (con riferimento, ovviamente, alle ore di lavoro giornaliere effettuate). A tali lavoratori spetta lo stesso numero di giorni di ferie dei lavoratori a tempo pieno (con riferimento, ovviamente, alle ore di lavoro giornaliere effettuate). Le ferie spettanti ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale sono riproporzionate alla durata della prestazione di lavoro;
3) l'indennità sostitutiva del preavviso è calcolata con riferimento alla retribuzione percepita in atto al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. Il datore di lavoro, per comprovate esigenze organizzative, può richiedere ai lavoratori a tempo parziale prestazioni di lavoro supplementare, previo consenso degli stessi, con un limite pari al 10% dell'orario di lavoro annuale, arrotondato per eccesso all'unità intera. L'eventuale rifiuto da parte del lavoratore di prestare tale lavoro supplementare non costituisce infrazione disciplinare, né integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. In caso di part-time orizzontale il lavoratore potrà svolgere al massimo 2 ore di lavoro supplementare al giorno. In caso di lavoro supplementare la retribuzione oraria sarà maggiorata di un importo pari al 20% di quella ordinaria, calcolata con le eventuali maggiorazioni per lavoro festivo o notturno o festivo notturno. L'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti è determinata convenzionalmente mediante l'applicazione della predetta maggiorazione del 20% sulla retribuzione dovuta per le ore di lavoro supplementare. Le disposizioni relative al lavoro straordinario e supplementare si applicano anche ai lavoratori a part-time assunti a tempo determinato a norma del D.lgs. 368/2001. Nel caso in cui per situazioni contingenti e di emergenza il datore di lavoro dovesse richiedere prestazioni che vanno oltre il limite delle ore supplementari sopra definite, per queste ore eccedenti è dovuta al lavoratore la maggiorazione del 40%. Nelle ipotesi di part-time di tipo verticale è anche consentito lo svolgimento di ore di lavoro straordinario in relazione alle giornate o periodi ad orario ridotto o di attività lavorativa nel limite massimo di 2 ore giornaliere, e comunque nel rispetto del limite massimo previsto dal contratto collettivo di lavoro, riproporzionato in base alla ridotta durata della prestazione lavorativa. Tali prestazioni lavorative straordinarie saranno retribuite in base alla disciplina contrattuale vigente. Al datore di lavoro è consentita la possibilità di richiedere una diversa collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausola flessibile) che non lavoro.dovrà comunque essere effettuata per un periodo continuativo superiore a mesi tre e purché si verifichino, anche disgiuntamente, le seguenti condizioni:
41) casi di eccezionali esigenze tecnico produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri lavoratori;
2) esigenze connesse alla funzionalità del servizio. L’instaurazione Il datore di lavoro e il lavoratore a tempo parziale possono concordare un patto che autorizza il primo a modificare, previo preavviso non inferiore a 10 giorni, il cambiamento della collocazione temporale della prestazione. Il consenso del lavoratore deve essere scritto, può essere anche contestuale all'instaurazione del contratto di lavoro part-time e può essere reso, su richiesta del lavoratore, con l'assistenza di un componente delle RSA/RSU indicato dal lavoratore medesimo. Il rifiuto del lavoratore di sottoscrivere tale patto non integra in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento, né di provvedimenti disciplinari. Lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale deve avvenire con il consenso dell’azienda e del lavoratore: tale requisito è necessario anche per il passaggio del rap- porto da tempo parziale nella condizione di diversa collocazione temporale rispetto a quello concordato, comporta in favore del lavoratore il diritto a una maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto nella misura del 45%. I lavoratori affetti da patologie oncologiche, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno e viceversa.
5in lavoro a tempo parziale verticale od orizzontale. Il contratto rapporto di lavoro a tempo parziale o la trasformazione del deve essere trasformato nuovamente in rapporto da di lavoro a tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve essere stipulato per iscrittorichiesta del lavoratore. In esso devono essere indi- cati: l’eventuale periodo di prova per i nuovi assunti, le mansioni, l’orario Il datore di lavoro che non deve essere inferiore a 16 ore settimanaliinformerà le RSA/RSU, la sua distribuzione giornalieracon cadenza annuale, settimanale, mensile o annua, nonché gli altri elementi previsti dal CCNL per il rapporto a tempo pieno. La prestazione giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell’arco della giornata.
6. Il rapporto a tempo parziale potrà riguardare sia lavoratori già in forza che i nuovi as- sunti. Nel caso di passaggio dal tempo pieno al tempo parziale potranno essere concor- date tra le parti all’atto del passaggio le possibilità e le condizioni per l’eventuale rientro a tempo pieno, ferme restando le mansioni svolte.
7. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può anche essere pattuita per una durata determinata.
8. Nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale l’azienda prenderà in considerazione le eventuali domande di trasformazione di lavoratori già in forza che ne abbiano fatto richie- sta rispetto ad eventuali nuove sull'andamento delle assunzioni per analoghe mansioni. A tal fine comunicherà al personale in forza la sua intenzione di procedere all’assunzione di personale a tempo parziale. La comunicazione dovrà avvenire mediante affissione nei reparti interessati. L’azienda in tale passaggio valuterà secondo i seguenti criteri di priorità:
a. documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con , la prestazio- ne a tempo pieno;
b. documentata necessità di assistere familiari a carico non autosufficienti ovvero, nei casi di genitore unico, anche figli fino a tredici anni, così come previsto dalla legge 104/92;
c. motivi di famiglia opportunamente documentati;
d. studio, volontariato, opportunamente documentati;
e. motivi personalirelativa tipologia ed il ricorso al lavoro supplementare.
9. Il personale a tempo parziale è compensato in base alla retribuzione stabilita per il per- sonale a tempo pieno, riproporzionata in funzione della ridotta durata della prestazione la- vorativa. Pertanto ad ogni lavoratore a tempo parziale viene corrisposta una retribuzione pari alla prestazione mensile che il lavoratore è tenuto ad assicurare.
10. Il rapporto di lavoro del personale a tempo parziale è regolato dalle disposizioni del presente contratto per il personale a tempo pieno, fatte salve le esclusioni e le modifiche specificate negli articoli interessati, ai sensi dei principi di non discriminazione previsti dal- la normativa vigente. Pertanto, le clausole del presente contratto, compatibilmente con le particolari caratteristiche del rapporto, hanno applicazione proporzionale alla durata della prestazione ed alla conseguente misura della retribuzione.
11. Per il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni contrattuali vigenti, di cui alla legge 297/82.
12. Il lavoratore a tempo parziale ha diritto all’indennità di trasferta come per il personale full time.
13. I lavoratori a tempo parziale hanno diritto, in relazione alle mansioni loro attribuite, al vestiario uniforme spettante ai lavoratori a tempo pieno. Tuttavia, il periodo di durata di ciascun capo di vestiario, è riproporzionato in relazione alla lettera di assunzione o alla comunicazione.
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Lavoro a tempo parziale. 1. Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con un orario setti- manale ridotto rispetto a quello stabilito dall’art. 23 (Orario di lavoro) del presente contrat- to.
2. Le assunzioni con contratto a tempo parziale sono disciplinate dalle norme del presente articolo ai sensi della normativa vigente e sono effettuate secondo le stesse norme previ- ste per il personale a tempo pieno.
3. Il lavoro a tempo parziale può essere di tipo:
a. orizzontale: quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in rela- zione all’orario normale giornaliero di lavoro;
b. verticale: quando risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno;
c. misto: quando si realizza una combinazione delle sopraindicate modalità, che con- templi la presenza di giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro.
4. L’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale deve avvenire con il consenso dell’azienda è regolato dalla legge n. 863 del 19 dicembre 1984, dalle vigenti disposizioni anche contrattuali ai sensi e del lavoratore: tale requisito è necessario anche per il passaggio del rap- porto da tempo parziale a quello a tempo pieno gli effetti di quanto previsto dai commi 3 e viceversa.4 dell'articolo 5 della citata legge, nonché dalla seguente disciplina:
5. Il contratto a) Nella lettera di lavoro assunzione a tempo parziale o dovrà comunque essere specificata l'entità e la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indi- cati: l’eventuale periodo di prova per i nuovi assunti, le mansioni, l’orario distribuzione dell'orario di lavoro che non deve essere inferiore a 16 ore settimanali, la sua distribuzione (giornaliera, settimanale, mensile o annua, nonché gli altri elementi previsti dal CCNL per il rapporto ).
b) La prestazione media settimanale dei lavoratori a tempo pieno. La prestazione giornaliera fino a 4 ore parziale non potrà essere frazionata nell’arco inferiore al 50% dell'orario di lavoro contrattuale, ferma restando la garanzia della giornatacopertura previdenziale.
6. Il rapporto c) La variazione con carattere di continuità dell'orario di lavoro, di cui alla lettera di assunzione, dovrà essere concordata per iscritto col lavoratore interessato.
d) al personale assunto a tempo parziale potrà riguardare sia lavoratori già in forza che i nuovi as- sunti. Nel caso di passaggio dal tempo pieno al tempo parziale potranno essere concor- date tra le parti all’atto del passaggio le possibilità e le condizioni per l’eventuale rientro a tempo pieno, ferme restando le mansioni svolte.
7. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può anche essere pattuita per una durata determinata.
8. Nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale l’azienda prenderà in considerazione le eventuali domande di trasformazione di lavoratori già in forza che ne abbiano fatto richie- sta rispetto ad eventuali nuove assunzioni per analoghe mansioni. A tal fine comunicherà al personale in forza compete la sua intenzione di procedere all’assunzione di personale a tempo parziale. La comunicazione dovrà avvenire mediante affissione nei reparti interessati. L’azienda in tale passaggio valuterà secondo i seguenti criteri di priorità:
a. documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazio- ne a tempo pieno;
b. documentata necessità di assistere familiari a carico non autosufficienti ovvero, nei casi di genitore unico, anche figli fino a tredici anni, così come previsto dalla legge 104/92;
c. motivi di famiglia opportunamente documentati;
d. studio, volontariato, opportunamente documentati;
e. motivi personali.
9. Il personale a tempo parziale è compensato in base alla retribuzione stabilita per il per- sonale a tempo pieno, riproporzionata in funzione della ridotta durata della prestazione la- vorativa. Pertanto ad ogni lavoratore a tempo parziale viene corrisposta una retribuzione pari alla prestazione mensile che il lavoratore è tenuto ad assicurare.
10. Il rapporto di lavoro del personale a tempo parziale è regolato dalle disposizioni del presente contratto per il personale a tempo pieno, fatte salve le esclusioni e le modifiche specificate negli articoli interessati, ai sensi dei principi pieno in misura proporzionale alle ore di non discriminazione previsti dal- la normativa vigente. Pertanto, le clausole del presente contratto, compatibilmente con le particolari caratteristiche del rapporto, hanno applicazione proporzionale alla durata della prestazione ed alla conseguente misura della retribuzionelavoro prestate nel mese.
11. Per il trattamento e) Le retribuzioni, oraria e giornaliera, si determinano secondo quanto stabilito dall'articolo 15 del C.C.N.L. 23 luglio 1976, in relazione alla lettera di fine rapporto si applicano le disposizioni contrattuali vigenti, assunzione ed alle eventuali modifiche di cui alla legge 297/82lettera c).
12. f) Per i tempi relativi alle operazioni accessorie e complementari all'attività di guida del personale viaggiante a tempo parziale si fa esclusivo riferimento alle vigenti disposizioni di legge.
g) Il lavoratore a tempo parziale ha diritto all’indennità all'indennità di trasferta come per il personale full timee alla diaria ridotta nella stessa misura dei lavoratori a tempo pieno qualora ricorrano le condizioni di cui agli articoli 20/A, 21/A (Federtrasporti, Femit) e 20/B e 21/B (Anac), e successive modificazioni, del C..C.N.L. 23 luglio 1976.
13. h) I lavoratori a tempo parziale hanno diritto, in relazione alle mansioni loro attribuite, al vestiario uniforme spettante ai lavoratori a tempo pieno. Tuttavia, il periodo di durata di ciascun capo di vestiario, così come stabilito dall'articolo 50 del C.C.N.L. 23 luglio 1976, è riproporzionato proporzionato in relazione alla allea lettera di assunzione o alla comunicazionecomunicazione di cui al punto c) che precede.
i) Ferma restando la disciplina., i trattamenti economici relativi ai compensi ed indennità legati a particolari e/o effettive prestazioni, alla 13^ mensilità, alla 14^ mensilità, alle ferie, alle festività ed a ogni altro istituto di legge e/o contrattuale, troveranno applicazione ridotta in misura proporzionale alle ore lavorate.
l) Per il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni vigenti.
m) Laddove, per effetto di condizioni esterne, si verifichino eventuali eccedenze dell'orario di cui alle lettere a) e c), queste andranno retribuite con la maggiorazione del 9%, nei limiti di 8 ore mensili per i part-time orizzontali e di 88 ore annuali per i part-time verticali. Il lavoro festivo sarà retribuito con la maggiorazione del 18%.
n) fermo restanto il consenso dell'azienda, il personale in forza può chiedere il passaggi dal rapporto a tempo pieno a quello parziale per un determinato periodo di tempo.
o) Per quanto attiene il part-time nel settore movimento, ferme restando le disposizioni di legge, l'azienda dovrà accertare che non sussistano possibili incompatibilità rispetto ad altri eventuali rapporti di lavoro che possano essere in contrasto con le esigenze di sicurezza del servizio.
p) Nel caso di assunzioni con contratto a tempo pieno i lavoratori con contratto a tempo parziale avranno diritto di precedenza. Contratti a termine ed a tempo parziale I contratti a termine di cui al paragrafo A), punti 1 e 2, ed i contratti a tempo parziale di cui al paragrafo B), possono essere conclusi: - nelle aziende fino a 50 dipendenti, entro la misura massima del 30% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza all'atto dell'assunzione, con un minimo di almeno 5 unità attivabili; - nelle aziende con più di 50 e fino a 500 dipendenti, entro la misura massima del 20$ dei lavoratori assunti a tempo indeterminato in forza all'atto dell'assunzione e, in ogni caso in misura non inferiore a quella consentita alle aziende fino a 50 dipendenti; - nelle aziende con più di 500 dipendenti, entro la misura massima del 15% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza all'atto dell'assunzione e, in ogni caso, in misura non inferiore a quella consentita nelle aziende fino a 500 dipendenti. Se dall'applicazione delle predette percentuali risultassero frazioni di unità, il numero degli assumendi è elevato all'unità superiore.
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Samples: National Agreement
Lavoro a tempo parziale. 1(Vedi accordo di rinnovo in nota)
a) possono accedervi nuovi assunti o lavoratori in forza per tutte le qualifiche e mansioni previste dalla classificazione unica del presente contratto;
b) volontarietà di entrambe le parti;
c) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno, tenuto conto delle esigenze aziendali tecnico-produttive, compatibilmente con le mansioni svolte o da svolgere, fermo restando la reciproca volontarietà;
d) priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa dei lavoratori già in forza, rispetto ad eventuali nuove assunzioni, per identiche mansioni;
e) possono essere assunti n. 3 lavoratori a tempo parziale nelle imprese fino a 6 dipendenti; n. 5 lavoratori a tempo parziale nelle imprese fino a 15 dipendenti; n. 7 lavoratori a tempo parziale nelle imprese da 15 dipendenti in poi;
f) può essere previsto un termine di conversione del rapporto da tempo parziale in rapporto a tempo pieno prestabilendo la clausola sull'atto sottoscritto;
g) l'applicabilità delle norme del presente contratto, per quanto compatibile col rapporto a tempo parziale, avverrà secondo criteri di proporzionalità alla misura della prestazione lavorativa: sono pertanto esclusi oneri aggiuntivi di qualsiasi natura, se non esplicitamente previsti nel contratto all'atto della sottoscrizione che instaura il rapporto a tempo parziale;
h) le parti convengono che, in presenza di specifiche esigenze organizzative e previo accordo scritto tra gli interessati, è consentita la prestazione di lavoro supplementare rispetto a quello concordato. N.d.R.: L'accordo di rinnovo 4 dicembre 1998 prevede quanto segue: L'art. 24 del c.c.n.l. 26 luglio 1993 è sostituito dal seguente: "Per lavoro a tempo parziale si intende il un rapporto di lavoro prestato con un orario setti- manale giornaliero o settimanale ridotto rispetto a quello stabilito dall’artdall'art. 23 (Orario di lavoro) 20 del presente contrat- to.
2contratto. Le assunzioni con contratto E' da considerarsi a tempo parziale sono disciplinate dalle norme del presente articolo ai sensi della normativa vigente e sono effettuate secondo le stesse norme previ- ste per parziale, altresì, il personale a tempo pieno.
3. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere di tipo:
a. orizzontale: quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in rela- zione all’orario normale giornaliero di lavoro;
b. verticale: quando risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, preveda una prestazione nell'arco del mese o dell’anno;
c. misto: quando si realizza una combinazione delle sopraindicate modalità, che con- templi la presenza dell'anno ridotta rispetto alla normale durata dell'orario nei suddetti periodi di giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro.
4riferimento. L’instaurazione L'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale deve avvenire con il consenso dell’azienda risultare da atto sottoscritto, sul quale sia indicata la durata della prestazione lavorativa ridotta e del lavoratore: tale requisito è necessario anche per il passaggio del rap- porto da tempo parziale a quello a tempo pieno e viceversa.
5. Il contratto di lavoro a tempo parziale o la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indi- cati: l’eventuale periodo di prova per i nuovi assunti, le mansioni, l’orario di lavoro che non deve essere inferiore a 16 ore settimanali, la sua distribuzione giornaliera, settimanale, mensile o annua, nonché gli altri elementi previsti dal CCNL per il rapporto a tempo pieno. La prestazione giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell’arco della giornata.
6relative modalità. Il rapporto a tempo parziale potrà riguardare sia è disciplinato secondo i seguenti criteri:
a) possono accedervi nuovi assunti o lavoratori già in forza che i nuovi as- sunti. Nel caso per tutte le qualifiche e mansioni previste dalla classificazione unica del presente contratto;
b) volontarietà di passaggio dal tempo pieno al entrambe le parti;
c) reversibilità della prestazione da tempo parziale potranno essere concor- date tra le parti all’atto del passaggio le possibilità e le condizioni per l’eventuale rientro a tempo pieno, ferme restando tenuto conto delle esigenze aziendali tecnico- produttive, compatibilmente con le mansioni svolte.svolte o da svolgere fermo restando la reciproca volontarietà;
7. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può anche essere pattuita per una durata determinata.
8. Nel d) priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale l’azienda prenderà in considerazione le eventuali domande di trasformazione di o viceversa dei lavoratori già in forza che ne abbiano fatto richie- sta forza, rispetto ad eventuali nuove assunzioni assunzioni, per analoghe identiche mansioni;
e) possibilità di previsione nell'atto sottoscritto di clausole elastiche di modifica della durata e della distribuzione dell'orario di lavoro, previo accordo tra gli interessati;
f) possibilità di previsione nell'atto sottoscritto di un termine di conversione del rapporto da tempo parziale in rapporto a tempo pieno. A tal fine comunicherà al personale In considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive che caratterizzano il settore, previo accordo tra gli interessati, è consentita la prestazione di lavoro supplementare rispetto all'orario di lavoro concordato in forza attuazione dei commi 3, lett. c), e 4 dell'art. 5 della legge 19 dicembre 1984, n. 863. Il lavoro supplementare, che non potrà superare il 50% dell'orario ridotto pattuito, verrà compensato con la sua intenzione maggiorazione del 10% per le ore svolte nei limiti delle 8 ore giornaliere e delle 40 ore settimanali; per le ore svolte oltre i suddetti limiti del normale orario contrattuale verrà riconosciuta una maggiorazione della retribuzione pari a quella prevista per i lavoratori a tempo pieno in caso di procedere all’assunzione lavoro straordinario. L'applicabilità delle norme del presente contratto, per quanto compatibile con il rapporto di personale lavoro a tempo parziale, avverrà secondo criteri di proporzionalità alla misura dell'orario ridotto pattuito; sono pertanto esclusi oneri aggiuntivi di qualsiasi natura, se non esplicitamente previsti nel contratto all'atto della sottoscrizione che instaura il rapporto a tempo parziale. La comunicazione dovrà avvenire mediante affissione nei reparti interessatiLe parti a livello regionale attueranno verifiche almeno annuali sull'andamento dell'istituto contrattuale". L’azienda in tale passaggio valuterà secondo i seguenti criteri di priorità:
a. documentata necessità di sottoporsi N.d.R.: L'accordo 18 giugno 2008 prevede quanto segue: Le parti si incontreranno entro il 31 ottobre 2008 per disciplinare il contratto a cure mediche incompatibili con la prestazio- ne part-time, il contratto a tempo pieno;
b. documentata necessità di assistere familiari a carico non autosufficienti ovvero, nei casi di genitore unico, anche figli fino a tredici anni, così come previsto dalla legge 104/92;
c. motivi di famiglia opportunamente documentati;
d. studio, volontariato, opportunamente documentati;
e. motivi personali.
9. Il personale a tempo parziale è compensato in base alla retribuzione stabilita per il per- sonale a tempo pieno, riproporzionata in funzione della ridotta durata della prestazione la- vorativa. Pertanto ad ogni lavoratore a tempo parziale viene corrisposta una retribuzione pari alla prestazione mensile che il lavoratore è tenuto ad assicurare.
10. Il rapporto di lavoro del personale a tempo parziale è regolato dalle disposizioni del presente contratto per il personale a tempo pieno, fatte salve le esclusioni e le modifiche specificate negli articoli interessati, ai sensi dei principi di non discriminazione previsti dal- la normativa vigente. Pertanto, le clausole del presente contratto, compatibilmente con le particolari caratteristiche del rapporto, hanno applicazione proporzionale alla durata della prestazione ed alla conseguente misura della retribuzione.
11. Per il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni contrattuali vigenti, di cui alla legge 297/82.
12. Il lavoratore a tempo parziale ha diritto all’indennità di trasferta come per il personale full time.
13. I lavoratori a tempo parziale hanno diritto, in relazione alle mansioni loro attribuite, al vestiario uniforme spettante ai lavoratori a tempo pieno. Tuttaviadeterminato, il periodo contratto di durata inserimento e il contratto di ciascun capo di vestiario, è riproporzionato in relazione alla lettera di assunzione o alla comunicazioneapprendistato professionalizzante.
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Lavoro a tempo parziale. (Vedi accordo di rinnovo in nota)
A) nel contratto individuale di assunzione dovranno essere specificati: - l'eventuale periodo di prova; - ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.Lgs. n. 61/2000, la durata della prestazione lavorativa e la collocazione temporale dell'orario, con riferimento al giorno, alla settimana, al mese, all'anno; - la qualifica assegnata;
B) la prestazione individuale sarà fissata tra le parti in misura non inferiore a:
1) 12 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale;
2) 52 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile;
3) 624 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale. Per I contratti individuali già stipulati al 26 maggio 2004 (data di firma del contratto 1° gennaio 2001-31 dicembre 2005) sono comunque da ritenersi validi. E' ammessa la stipula di contratti con un minimo inferiore alle quantità sopra riportate per un numero massimo di lavoratrici e lavoratori pari complessivamente al 10% dell'organico al 31 dicembre dell'anno precedente. La presente limitazione non si applica alle cooperative di tipo "B" di cui all'art. 1, L. n. 381/1991, previa verifica in sede di Commissioni miste paritetiche. Qualora non sia possibile il raggiungimento di detti minimi in una unica ubicazione di servizio le parti si danno atto che il rispetto dello stesso è possibile solo a fronte della disponibilità della lavoratrice o del lavoratore ad operare su più ubicazioni ove la cooperativa ne abbia nello stesso ambito territoriale e non si oppongano impedimenti di natura tecnico-produttiva od organizzativa derivanti da criteri e modalità di esecuzione dei servizi. Nel caso in cui la lavoratrice o il lavoratore col rapporto di lavoro a tempo parziale si intende presti l'attività lavorativa in due o più ubicazioni nell'ambito del territorio comunale per il rapporto raggiungimento del minimo settimanale per lo spostamento da un posto all'altro di lavoro prestato spetta alla lavoratrice o al lavoratore il rimborso delle spese per tragitti non inferiori ai chilometri 15 sulla base di criteri definiti dalla contrattazione di secondo livello. Nei casi di disponibilità di nuove prestazioni, la cooperativa, in relazione alle esigenze tecnico-produttive, nell'ambito del confronto con le R.S.A., ricercherà soluzioni per un orario setti- manale ridotto rispetto a quello stabilito dall’art. 23 (Orario di lavoro) aumento delle ore settimanali del presente contrat- to.
2. Le assunzioni con contratto a tempo parziale sono disciplinate dalle norme del presente articolo ai sensi della normativa vigente e sono effettuate secondo le stesse norme previ- ste per il personale a tempo pieno.
3parziale. Il In tale ambito di confronto aziendale sarà valutata l'opportunità del consolidamento di parte delle ore supplementari. Tale consolidamento si effettuerà su richiesta del lavoratore relativamente alle ore di lavoro supplementare eccedenti il 25% dell'orario previsto nel contratto di lavoro a tempo parziale individuale ed a condizione che tali ore siano svolte per almeno nove mesi nell'arco di un anno (o al valore equivalente come media).
C) Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 61/2000 alla lavoratrice e al lavoratore con contratto di lavoro a tempo parziale possono essere richieste prestazioni di lavoro supplementare. L'eventuale rifiuto, adeguatamente motivato, non costituisce infrazione disciplinare né integra gli estremi del giustificato motivo del licenziamento. E' ammesso il ricorso al lavoro supplementare nella misura massima del 50% dell'orario individuale settimanale per il part-time di tipo orizzontale, fatto salvo il limite massimo di prestazione lavorativa giornaliera di 8 ore. Le prestazioni di lavoro supplementare potranno essere recuperate, nei sei mesi successivi fino ad un massimo del 50% delle ore supplementari prestate. Le ore supplementari, escluse quelle recuperate, saranno retribuite con una maggiorazione determinata convenzionalmente ai sensi dell'art. 3, comma 4, 2° periodo del D.Lgs. n. 61/2000 e, quindi comprensiva di tutti gli effetti sugli altri istituti di legge e contrattuali, pari al 27% della retribuzione oraria globale dovuta di cui all'art. 75. Il lavoro supplementare di cui ai periodi precedenti è ammesso in relazione alle seguenti causali obiettive: - garantire la continuità delle prestazioni all'utenza; - punte di intensa attività con cui non sia possibile sopperire con il normale organico; - per sostituzione di assenze con diritto alla conservazione del posto di lavoro. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o misto, anche a tempo determinato, è ammesso lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie secondo la disciplina legale e contrattuale prevista per tale istituto.
D) Ai sensi e nel rispetto dell'art. 3, commi da 7 a 10 (clausole flessibili) del D.Lgs. n. 61/2000 e successive modificazioni, il datore di lavoro, a fronte del consenso espresso dal lavoratore e formalizzato con apposito patto scritto, occasione nella quale è possibile per il lavoratore richiedere l'assistenza di un componente dell'R.S.A. da egli indicato, ha il potere di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa a tempo parziale, sia in caso di tipo di contratto orizzontale, verticale o misto. In tale patto le parti possono stabilire, in caso di tempo parziale orizzontale, un arco temporale nella giornata, in caso di tempo parziale verticale, un arco di periodo con riferimento alla settimana, al mese, all'anno, e in caso di tempo parziale misto, un arco temporale risultante dalla combinazione delle due ipotesi sopra prospettate all'interno del quale può essere espletato il servizio da parte del lavoratore e di tipo:conseguenza definire i tempi di preavviso. Qualora vi sia prestazione lavorativa con variazione nel mese della collocazione temporale riguardante un orario complessivo superiore al 30% dell'orario mensile derivante dal contratto individuale, si applicherà una maggiorazione del 2% sulla retribuzione mensile derivante dal contratto individuale di cui sopra. Laddove tale percentuale sia inferiore o uguale al 30% si procederà ad una maggiorazione del 2% per le sole giornate nelle quali si sia effettuata la prestazione lavorativa con variazione di collocazione temporale. Ai fini del computo del 30% vanno considerate tutte le ore previste dal contratto individuale per ogni giornata interessata.
a. orizzontale: quando la riduzione E) Nei rapporti di orario rispetto al tempo pieno è prevista in rela- zione all’orario normale giornaliero di lavoro;
b. verticale: quando risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta lavoro a tempo pienoparziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite, ma limitatamente con apposito patto similmente a periodi predeterminati nel corso quanto previsto nella precedente lett. D), anche clausole elastiche per la variazione in aumento della settimana, del mese o dell’anno;
c. misto: quando si realizza una combinazione delle sopraindicate modalità, che con- templi la presenza di durata della prestazione lavorativa (prolungamento della prestazione in giornate o in periodi a tempo pieno alternati a nei quali non era prevista). Qualora vi sia prestazione lavorativa con variazione nel mese riguardante un orario complessivo superiore al 30% dell'orario mensile derivante dal contratto individuale, si applicherà una maggiorazione del 2% sulla retribuzione mensile derivante dal contratto individuale di cui sopra. Laddove tale percentuale sia inferiore o uguale al 30% si procederà ad una maggiorazione del 2% per le sole giornate o periodi ad orario ridotto o nelle quali si sia effettuata la prestazione lavorativa con variazione. Ai fini del computo del 30% vanno considerate tutte le ore previste dal contratto individuale per ogni giornata interessata. In caso di non lavoro.
4aumento della prestazione nelle giornate nelle quali è già prevista una prestazione lavorativa si potranno utilizzare anche le clausole flessibili di cui alla lett. L’instaurazione D). Durante il corso di svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale deve avvenire parziale, decorsi cinque mesi dalla data di stipulazione del patto e accompagnata da un preavviso di un mese in favore del datore di lavoro, il lavoratore potrà denunciare il patto in cui ai commi precedenti in forma scritta, accompagnando alla denuncia l'indicazione di una delle seguenti documentate ragioni:
1) gravi esigenze di carattere familiare;
2) esigenze di tutela della salute certificate dal competente servizio sanitario pubblico;
3) necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma;
4) attività di studio e formazione di cui agli artt. 69 e 70 del presente c.c.n.l. Tali motivazioni devono essere documentate e oggettivamente incompatibili con quanto concordato nel patto citato. E' data comunque facoltà al lavoratore di concordare con il consenso dell’azienda e del lavoratore: tale requisito è necessario anche datore di lavoro, senza ricorrere alla denuncia delle clausole flessibili o elastiche, la sospensione delle stesse per tutto il passaggio del rap- porto da tempo parziale a quello a tempo pieno e viceversaperiodo durante il quale sussistano le cause indicate nella prima parte.
5F) La retribuzione oraria si ottiene come stabilito dall'art. Il contratto di 75. L'utilizzo complessivo del lavoro a tempo parziale o la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indi- cati: l’eventuale periodo le sue modalità di prova per i nuovi assunti, le mansioni, l’orario attuazione saranno argomento di lavoro che non deve essere inferiore a 16 ore settimanali, la sua distribuzione giornaliera, settimanale, mensile o annua, nonché gli altri elementi previsti dal CCNL per il rapporto a tempo pieno. La prestazione giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell’arco della giornata.
6. Il rapporto a tempo parziale potrà riguardare sia lavoratori già in forza che i nuovi as- sunti. Nel caso di passaggio dal tempo pieno al tempo parziale potranno essere concor- date informazione e confronto tra le parti all’atto a livello aziendale in particolare modo per quanto concerne l'andamento dell'utilizzazione del passaggio le possibilità e le condizioni per l’eventuale rientro a tempo pieno, ferme restando le mansioni svoltelavoro supplementare.
7. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può anche essere pattuita per una durata determinata.
8. Nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale l’azienda prenderà in considerazione le eventuali domande di trasformazione di lavoratori già in forza che ne abbiano fatto richie- sta rispetto ad eventuali nuove assunzioni per analoghe mansioni. A tal fine comunicherà al personale in forza la sua intenzione di procedere all’assunzione di personale a tempo parziale. La comunicazione dovrà avvenire mediante affissione nei reparti interessati. L’azienda in tale passaggio valuterà secondo i seguenti criteri di priorità:
a. documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazio- ne a tempo pieno;
b. documentata necessità di assistere familiari a carico non autosufficienti ovvero, nei casi di genitore unico, anche figli fino a tredici anni, così come previsto dalla legge 104/92;
c. motivi di famiglia opportunamente documentati;
d. studio, volontariato, opportunamente documentati;
e. motivi personali.
9. Il personale a tempo parziale è compensato in base alla retribuzione stabilita per il per- sonale a tempo pieno, riproporzionata in funzione della ridotta durata della prestazione la- vorativa. Pertanto ad ogni lavoratore a tempo parziale viene corrisposta una retribuzione pari alla prestazione mensile che il lavoratore è tenuto ad assicurare.
10. Il rapporto di lavoro del personale a tempo parziale è regolato dalle disposizioni del presente contratto per il personale a tempo pieno, fatte salve le esclusioni e le modifiche specificate negli articoli interessati, ai sensi dei principi di non discriminazione previsti dal- la normativa vigente. Pertanto, le clausole del presente contratto, compatibilmente con le particolari caratteristiche del rapporto, hanno applicazione proporzionale alla durata della prestazione ed alla conseguente misura della retribuzione.
11. Per il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni contrattuali vigenti, di cui alla legge 297/82.
12. Il lavoratore a tempo parziale ha diritto all’indennità di trasferta come per il personale full time.
13. I lavoratori a tempo parziale hanno diritto, in relazione alle mansioni loro attribuite, al vestiario uniforme spettante ai lavoratori a tempo pieno. Tuttavia, il periodo di durata di ciascun capo di vestiario, è riproporzionato in relazione alla lettera di assunzione o alla comunicazione.
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Lavoro a tempo parziale. 1. Per Il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato dalle normative vigenti (D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61 così come modificato dal X.Xxx. 26 febbraio 2001, n. 100 e X.Xxx. 10 settembre 2003, n. 276) e dalla seguente disciplina:
a) premesso che per "tempo pieno" si intende il rapporto l'orario normale settimanale di lavoro prestato con un orario setti- manale ridotto rispetto a quello stabilito dall’art. 23 (Orario di lavoro) del presente contrat- to.
2. Le assunzioni con fissato dal contratto a tempo parziale sono disciplinate dalle norme del presente articolo ai sensi della normativa vigente e sono effettuate secondo le stesse norme previ- ste per collettivo nazionale o da accordo aziendale ove previsto, il personale a tempo pieno.
3. Il lavoro a tempo parziale può essere di tipo:
a. : orizzontale: , quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in rela- zione all’orario relazione all'orario normale giornaliero di lavoro;
b. lavoro; verticale: , quando risulti previsto che l’attività l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimanaxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, del mese xxx xxxx o dell’anno;
c. dell'anno; misto: , quando la prestazione si realizza secondo una combinazione delle sopraindicate modalitàmodalità sopraindicate, che con- templi la presenza di contempli giornate o periodi a tempo pieno o ad orario ridotto alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro.
4. L’instaurazione Tale combinazione sarà oggetto di esame congiunto tra azienda e Rappresentanze sindacali aziendali. Ferma restando la durata media settimanale dell'orario di lavoro contrattuale convenuta a livello nazionale o eventualmente aziendale, ai soli fini dell'individuazione della prestazione del rapporto a tempo parziale di tipo orizzontale, la durata normale del lavoro giornaliero è quella risultante dalla distribuzione giornaliera dell'orario normale contrattuale settimanale. I conseguenti trattamenti economici (nazionali e aziendali) saranno definiti sulla base del criterio di proporzionalità. Nella letteracontratto di lavoro a tempo parziale deve avvenire con il consenso dell’azienda dovrà, comunque, essere specificata l'entità e del lavoratore: tale requisito è necessario anche per il passaggio del rap- porto da tempo parziale a quello a tempo pieno e viceversa.
5. Il contratto la distribuzione dell'orario di lavoro a tempo parziale o la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indi- cati: l’eventuale periodo di prova per i nuovi assunti, le mansioni, l’orario di lavoro che non deve essere inferiore a 16 ore settimanali, la sua distribuzione (giornaliera, settimanale, mensile o annua, nonché gli altri elementi previsti dal CCNL per il rapporto a tempo pieno). La prestazione giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell’arco della giornata.
6. Il rapporto Nella letteracontratto di lavoro a tempo parziale potrà riguardare sia lavoratori già in forza che i nuovi as- suntiorizzontale la distribuzione sarà definita anche con riferimento a turni articolati su una sola delle due fasce orarie prestabilite così determinate: prima fascia da inizio servizio fino alle ore 13, con possibilità di estensione fino alle ore 14 per oggettive esigenze aziendali previa informativa alle Rappresentanze sindacali aziendali; la seconda dalle ore 14 a fine servizio. Nel caso contratto di passaggio dal tempo pieno al lavoro a tempo parziale potranno essere concor- date orizzontale la prestazione è effettuata in modo continuativo, sia per i servizi urbani che per quelli extraurbani, fatta salva la possibilità a livello aziendale di concordare tra le parti all’atto del passaggio aziendali le possibilità e le condizioni modalità di svolgimento non continuativo per l’eventuale rientro a tempo pienotipologie particolari di servizio. Nei servizi extraurbani la prestazione lavorativa nel parttime orizzontale si intende effettuata in modo continuativo quando la stessa sia resa nell'ambito di un impegno giornaliero così determinato: per prestazioni inferiori alle 4 ore, ferme restando le mansioni svolte.
7la durata dell'impegno giornaliero si ottiene aggiungendo alla prestazione giornaliera una quota pari al 30% della durata della stessa; per prestazioni pari o superiori alle 4 ore, la durata dell'impegno giornaliero, così come definito dalle vigenti norme, è di 8 ore. La trasformazione del rapporto Le parti si danno atto che la programmazione su fasce orarie prestabilite non configura una fattispecie di lavoro da tempo pieno clausola flessibile. Per il personale assunto con contratto a tempo parziale può anche essere pattuita per una durata determinata.
8. Nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale l’azienda prenderà in considerazione le eventuali domande di trasformazione di lavoratori già in forza che ne abbiano fatto richie- sta rispetto ad eventuali nuove assunzioni per analoghe mansioni. A tal fine comunicherà al personale in forza la sua intenzione di procedere all’assunzione di personale a tempo parziale. La comunicazione dovrà avvenire mediante affissione nei reparti interessati. L’azienda in tale passaggio valuterà secondo i seguenti criteri di priorità:
a. documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazio- ne a tempo pieno;
b. documentata necessità di assistere familiari a carico non autosufficienti ovvero, nei casi di genitore unico, anche figli fino a tredici anni, così come previsto dalla legge 104/92;
c. motivi di famiglia opportunamente documentati;
d. studio, volontariato, opportunamente documentati;
e. motivi personali.
9. Il personale a tempo parziale è compensato in base alla retribuzione stabilita per il per- sonale a tempo pieno, riproporzionata in funzione della ridotta durata della prestazione la- vorativa. Pertanto ad ogni lavoratore a tempo parziale viene corrisposta una retribuzione pari alla prestazione mensile che il lavoratore è tenuto ad assicurare.
10. Il rapporto di lavoro del personale a tempo parziale è regolato dalle disposizioni del presente contratto per il personale a tempo pieno, fatte salve le esclusioni e le modifiche specificate negli articoli interessati, ai sensi dei principi di non discriminazione previsti dal- la normativa vigente. Pertanto, le clausole del presente contratto, compatibilmente con le particolari caratteristiche del rapporto, hanno applicazione proporzionale alla durata della prestazione ed alla conseguente misura della retribuzione.
11. Per il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni contrattuali vigenti, di cui alla legge 297/82.
12. Il lavoratore a tempo parziale ha diritto all’indennità di trasferta come per il personale full time.
13. I lavoratori a tempo parziale hanno diritto, in relazione alle mansioni loro attribuite, al vestiario uniforme spettante ai lavoratori a tempo pieno. Tuttavia, il periodo di prova è prolungato in rapporto alla minore durata dell'orario di ciascun capo di vestiario, è riproporzionato in relazione alla lettera di assunzione o alla comunicazione.lavoro rispetto al lavoro a tempo pieno;
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Lavoro a tempo parziale. 1. Per Il rapporto di lavoro a tempo parziale si intende è regolato dalle normative vigenti (D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61) nonchè dalla seguente disciplina:
a) il rapporto di lavoro prestato con un orario setti- manale ridotto rispetto a quello stabilito dall’art. 23 (Orario di lavoro) del presente contrat- to.
2. Le assunzioni con contratto a tempo parziale sono disciplinate dalle norme del presente articolo ai sensi della normativa vigente e sono effettuate secondo le stesse norme previ- ste per il personale a tempo pieno.
3. Il lavoro a tempo parziale può essere di tipo:
a. : - orizzontale: , quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in rela- zione all’orario relazione all'orario normale giornaliero di lavoro;
b. ; - verticale: , quando risulti previsto che l’attività l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno;
c. dell'anno; - misto: , quando la prestazione si realizza secondo una combinazione delle sopraindicate modalitàmodalità sopraindicate, che con- templi la presenza di contempli giornate o periodi a tempo pieno o ad orario ridotto alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro.
4. L’instaurazione I predetti periodi saranno determinati previo accordo aziendale. I conseguenti trattamenti economici saranno definiti sulla base del rapporto criterio di lavoro proporzionalità. Nella lettera di assunzione a tempo parziale deve avvenire con il consenso dell’azienda dovrà comunque essere specificata l'entità e del lavoratore: tale requisito è necessario anche per il passaggio del rap- porto da tempo parziale a quello a tempo pieno e viceversa.
5. Il contratto la distribuzione dell'orario di lavoro a tempo parziale o la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indi- cati: l’eventuale periodo di prova per i nuovi assunti, le mansioni, l’orario di lavoro che non deve essere inferiore a 16 ore settimanali, la sua distribuzione (giornaliera, settimanale, mensile o annua, nonché gli altri elementi previsti dal CCNL per ). Per il rapporto a tempo pieno. La prestazione giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell’arco della giornata.
6. Il rapporto personale assunto con contratto a tempo parziale potrà riguardare sia lavoratori già il periodo di prova è prolungato in forza che i nuovi as- sunti. Nel caso di passaggio dal tempo pieno al tempo parziale potranno essere concor- date tra le parti all’atto del passaggio le possibilità e le condizioni per l’eventuale rientro a tempo pieno, ferme restando le mansioni svolte.
7. La trasformazione del rapporto alla minore durata dell'orario di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può anche essere pattuita per una durata determinata.
8. Nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale l’azienda prenderà in considerazione le eventuali domande di trasformazione di lavoratori già in forza che ne abbiano fatto richie- sta rispetto ad eventuali nuove assunzioni per analoghe mansioni. A tal fine comunicherà al personale in forza la sua intenzione di procedere all’assunzione di personale a tempo parziale. La comunicazione dovrà avvenire mediante affissione nei reparti interessati. L’azienda in tale passaggio valuterà secondo i seguenti criteri di priorità:
a. documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazio- ne lavoro a tempo pieno;
b. documentata necessità di assistere familiari a carico non autosufficienti ovvero, nei casi di genitore unico, anche figli fino a tredici anni, così come previsto dalla legge 104/92;
c. motivi di famiglia opportunamente documentati;
d. studio, volontariato, opportunamente documentati;
e. motivi personali.
9. Il personale b) la prestazione media settimanale dei lavoratori a tempo parziale è compensato in base alla retribuzione stabilita per il per- sonale a tempo pienonon potrà essere inferiore al 50% dell'orario di lavoro contrattuale, riproporzionata in funzione ferma restando la garanzia della ridotta durata della prestazione la- vorativa. Pertanto ad ogni lavoratore copertura previdenziale;
c) al personale assunto a tempo parziale viene corrisposta una compete la retribuzione pari alla prestazione mensile che il lavoratore è tenuto ad assicurare.
10. Il rapporto di lavoro del personale a tempo parziale è regolato dalle disposizioni del presente contratto stabilita per il personale a tempo pienopieno in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate nel mese;
d) le retribuzioni, fatte salve le esclusioni xxxxxx e le modifiche specificate negli articoli interessatigiornaliera, ai sensi dei principi si determinano secondo quanto stabilito dall'art. 15 del c.c.n.l. 23 luglio 1976;
e) per i tempi accessori e complementari all'attività di non discriminazione previsti dal- la normativa vigente. Pertanto, le clausole guida del presente contratto, compatibilmente con le particolari caratteristiche del rapporto, hanno applicazione proporzionale alla durata della prestazione ed alla conseguente misura della retribuzione.personale viaggiante a tempo parziale si fa esclusivo riferimento alle vigenti disposizioni di legge e di contratto nazionale;
11. Per f) il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni contrattuali vigenti, di cui alla legge 297/82.
12. Il lavoratore a tempo parziale ha diritto all’indennità alle indennità di trasferta come per il personale full time.
13. I e di diaria ridotta nella stessa misura dei lavoratori a tempo parziale hanno diritto, in relazione alle mansioni loro attribuite, al vestiario uniforme spettante ai lavoratori a tempo pienopieno qualora ricorrano le condizioni di cui agli articoli 20/A e 21/A (Federtrasporti e FENIT) e 20/B e 21/B (ANAV) del c.c.n.l. Tuttavia, il periodo di durata di ciascun capo di vestiario, è riproporzionato in relazione alla lettera di assunzione o alla comunicazione.23 luglio 1976 e successive modificazioni;
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Lavoro a tempo parziale. 1TIPOLOGIA DI RAPPORTI A TEMPO PARZIALE In attuazione dei rinvii disposti dal D. Lgs. Per lavoro a tempo parziale si intende 10.9.2003 n. 276, le parti convengono di regolare come di seguito il rapporto di lavoro prestato con un orario setti- manale ridotto rispetto a quello stabilito dall’art. 23 (Orario di lavoro) del presente contrat- to.
2. Le assunzioni con contratto a tempo parziale sono disciplinate dalle norme del presente articolo ai sensi della normativa vigente e sono effettuate secondo le stesse norme previ- ste per il personale a tempo pieno.
3parziale. * Il lavoro rapporto a tempo parziale può essere di tipo:
a. : - “orizzontale: quando la ”, come riduzione dell’orario di orario lavoro giornaliero rispetto al tempo pieno è prevista in rela- zione all’orario normale giornaliero di lavoro;
b. pieno; - “verticale: quando risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta ”, come orario a tempo pieno, pieno ma limitatamente limitato a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno;
c. ; - “misto: quando si realizza una ”, come combinazione delle sopraindicate modalità, che con- templi la presenza di giornate o periodi a del tempo pieno alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro.
4parziale “orizzontale” e “verticale”. L’instaurazione -* L’’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale parziale, a tempo determinato od indeterminato, deve avvenire con il consenso dell’azienda e del lavoratore: , risultante da atto scritto; tale requisito è necessario anche per il passaggio del rap- porto da tempo parziale rapporto part-time a quello a tempo pieno e viceversa.
5. Il contratto di lavoro a tempo parziale o la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa (in quest'ultimo caso l’accordo deve essere stipulato per iscrittoconvalidato dalla Direzione provinciale del Lavoro). In esso devono essere indi- cati: l’eventuale periodo di prova per i nuovi assunti, le mansioni, l’orario di lavoro che non deve essere inferiore a 16 ore settimanali, la sua distribuzione giornaliera, settimanale, mensile o annua, nonché gli altri elementi previsti dal CCNL per il rapporto a tempo pieno. La prestazione giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell’arco della giornata.
6. * Il rapporto a tempo parziale potrà riguardare sia lavoratori già in forza che i nuovi as- suntiassunti. Nel caso di passaggio dal tempo pieno al tempo parziale potranno essere concor- date concordate tra le parti all’atto del passaggio le possibilità e le condizioni per l’eventuale rientro al tempo pieno e l'azienda, per completare il normale orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale, potrà assumere altro personale fino al termine del periodo concordato con il lavoratore sostituito. * Il contratto di lavoro a tempo pieno, ferme restando le mansioni svolte.
7. La parziale o di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può anche deve essere pattuita stipulato per una durata determinata.
8iscritto. Nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale l’azienda prenderà in considerazione le eventuali domande In esso devono essere indicati l’orario di trasformazione di lavoratori già in forza che ne abbiano fatto richie- sta rispetto ad eventuali nuove assunzioni per analoghe mansioni. A tal fine comunicherà lavoro, con riferimento al personale in forza giorno, alla settimana, al mese e all’anno, e la sua intenzione distribuzione anche articolata nel corso dell’anno (part- time verticale o misto), nonché, in caso di procedere all’assunzione di personale nuova assunzione con contratto a tempo parziale, gli altri elementi previsti dall’art. La comunicazione dovrà avvenire mediante affissione nei reparti interessati. L’azienda in tale passaggio valuterà secondo i seguenti criteri di priorità:
a. documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazio- ne a tempo pieno;
b. documentata necessità di assistere familiari a carico non autosufficienti ovvero, nei casi di genitore unico, anche figli fino a tredici anni, così come previsto dalla legge 104/92;
c. motivi di famiglia opportunamente documentati;
d. studio, volontariato, opportunamente documentati;
e. motivi personali.
9. Il personale a tempo parziale è compensato in base alla retribuzione stabilita per il per- sonale a tempo pieno, riproporzionata in funzione della ridotta durata della prestazione la- vorativa. Pertanto ad ogni lavoratore a tempo parziale viene corrisposta una retribuzione pari alla prestazione mensile che il lavoratore è tenuto ad assicurare.
10. Il rapporto di lavoro del personale a tempo parziale è regolato dalle disposizioni 6 del presente contratto per il personale a tempo pieno, fatte salve le esclusioni e le modifiche specificate negli articoli interessati, ai sensi dei principi di non discriminazione previsti dal- la normativa vigente. Pertanto, le clausole del presente contratto, compatibilmente con le particolari caratteristiche del rapporto, hanno applicazione proporzionale alla durata della prestazione ed alla conseguente misura della retribuzioneCCNL.
11. Per il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni contrattuali vigenti, di cui alla legge 297/82.
12. Il lavoratore a tempo parziale ha diritto all’indennità di trasferta come per il personale full time.
13. I lavoratori a tempo parziale hanno diritto, in relazione alle mansioni loro attribuite, al vestiario uniforme spettante ai lavoratori a tempo pieno. Tuttavia, il periodo di durata di ciascun capo di vestiario, è riproporzionato in relazione alla lettera di assunzione o alla comunicazione.
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Samples: Partnership Agreement
Lavoro a tempo parziale. 1. Per lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con un orario setti- manale ridotto rispetto a quello stabilito dall’art. 23 (Orario di lavoro) del presente contrat- to.
2. Le assunzioni con contratto a tempo parziale sono disciplinate dalle norme del presente presen- te articolo ai sensi della normativa vigente e sono effettuate secondo le stesse norme previ- ste previste per il personale a tempo pieno.
3. Il lavoro a tempo parziale può essere di tipo:
a. orizzontale: quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in rela- zione all’orario normale giornaliero di lavoro;
b. verticale: quando risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno;
c. misto: quando si realizza una combinazione delle sopraindicate modalità, che con- templi la presenza di giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi perio- di ad orario ridotto o di non lavoro.
4. L’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale deve avvenire con il consenso dell’azienda e del lavoratore: tale requisito è necessario anche per il passaggio del rap- porto da tempo parziale a quello a tempo pieno e viceversa.
5. Il contratto di lavoro a tempo parziale o la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indi- catiin- dicati: l’eventuale periodo di prova per i nuovi assunti, le mansioni, l’orario di lavoro che non deve essere inferiore a 16 ore settimanali, la sua distribuzione giornaliera, settimanalesettimana- le, mensile o annua, nonché gli altri elementi previsti dal CCNL per il rapporto a tempo pieno. La prestazione giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell’arco della giornata.
6. Il rapporto a tempo parziale potrà riguardare sia lavoratori già in forza che i nuovi as- sunti. Nel caso di passaggio dal tempo pieno al tempo parziale potranno essere concor- date tra le parti all’atto del passaggio le possibilità e le condizioni per l’eventuale rientro a tempo pieno, ferme restando le mansioni svolte.
7. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può anche essere pattuita per una durata determinata.
8. Nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale l’azienda prenderà in considerazione le eventuali domande di trasformazione di lavoratori già in forza che ne abbiano fatto richie- sta ri- chiesta rispetto ad eventuali nuove assunzioni per analoghe mansioni. A tal fine comunicherà comuni- cherà al personale in forza la sua intenzione di procedere all’assunzione di personale a tempo parziale. La comunicazione dovrà avvenire mediante affissione nei reparti interessatiinteres- sati. L’azienda in tale passaggio valuterà secondo i seguenti criteri di priorità:
a. documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazio- ne presta- zione a tempo pieno;
b. documentata necessità di assistere familiari a carico non autosufficienti ovvero, nei casi di genitore unico, anche figli fino a tredici anni, così come previsto dalla legge 104/92;
c. motivi di famiglia opportunamente documentati;
d. studio, volontariato, opportunamente documentati;
e. motivi personali.
9. Il personale a tempo parziale è compensato in base alla retribuzione stabilita per il per- sonale a tempo pieno, riproporzionata in funzione della ridotta durata della prestazione la- vorativalavorativa. Pertanto ad ogni lavoratore a tempo parziale viene corrisposta una retribuzione pari alla prestazione mensile che il lavoratore è tenuto ad assicurare.
10. Il rapporto di lavoro del personale a tempo parziale è regolato dalle disposizioni del presente contratto per il personale a tempo pieno, fatte salve le esclusioni e le modifiche specificate negli articoli interessati, ai sensi dei principi di non discriminazione previsti dal- la normativa vigente. Pertanto, le clausole del presente contratto, compatibilmente con le particolari caratteristiche del rapporto, hanno applicazione proporzionale alla durata della prestazione ed alla conseguente misura della retribuzione.
11. Per il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni contrattuali vigenti, di cui alla legge 297/82.
12. Il lavoratore a tempo parziale ha diritto all’indennità di trasferta come per il personale full time.
13. I lavoratori a tempo parziale hanno diritto, in relazione alle mansioni loro attribuite, al vestiario uniforme spettante ai lavoratori a tempo pieno. Tuttavia, il periodo di durata di ciascun capo di vestiario, è riproporzionato in relazione alla lettera di assunzione o alla comunicazione.
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Lavoro a tempo parziale. Le parti convengono di applicare l'istituto del tempo parziale, con le seguenti modalità:
1. Per lavoro - Il personale a tempo parziale pieno, in servizio a tempo indeterminato e appartenente alle qualifiche di "Responsabile" e di "Assistente di Volo", dopo aver maturato rispettivamente almeno 2 anni (3 anni al 31 dicembre 1989) di anzianità nella qualifica di Responsabile e almeno 6 anni di anzianità aziendale, potrà fare richiesta di passaggio a tempo parziale. La richiesta non potrà essere presentata dai Responsabili o Assistenti di Volo che abbiano compiuto i 45 anni di età e da coloro che siano impegnati nel periodo di "funzioni" come "Responsabili". La Società si intende riserva di accogliere le domande compatibilmente con le esigenze aziendali e senza che ciò comporti incremento di organico. La percentuale massima non potrà superare il rapporto di lavoro prestato con un orario setti- manale ridotto rispetto a quello stabilito dall’art. 23 4% (Orario di lavoro2% fino al 31.12.1989) del presente contrat- topersonale a tempo pieno normalmente impiegato sui voli a corto e medio raggio e del 4% (2% fino al 31.12.1989) del personale normalmente impiegato sui voli a lungo raggio.
2. Le assunzioni con contratto a tempo parziale sono disciplinate dalle norme del presente articolo ai sensi della normativa vigente e sono effettuate secondo le stesse norme previ- ste per il - La società potrà assumere personale a tempo pienoparziale.
3. - Il lavoro a tempo parziale può essere sarà effettuato con presenza articolata nel corso dell'anno, anche limitatamente ad alcuni periodi di tipo:esso per un periodo minimo di 6 mesi e massimo di 9 mesi. La individuazione dei periodi verrà effettuata dall'Azienda in relazione alle esigenze tecnico-organizzative del settore. L'Azienda si riserva la facoltà di variare tali periodi.
a. orizzontale: quando la riduzione di orario rispetto al 4. - Il personale a tempo pieno è prevista in rela- zione all’orario normale giornaliero di lavoro;
b. verticale: quando risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta parziale potrà richiedere il passaggio a tempo pieno, ma limitatamente trascorsi 24 mesi per il personale già in servizio a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno;
c. misto: quando si realizza una combinazione delle sopraindicate modalità, che con- templi tempo pieno. Per il personale assunto a tempo parziale l'anzianità minima richiesta è di 36 mesi. La domanda sarà valutata dall'Azienda secondo le proprie esigenze organizzative. L'Azienda ha la presenza facoltà di giornate o periodi disporre il ritorno a tempo pieno alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro.
4. L’instaurazione del rapporto di lavoro personale a tempo parziale deve avvenire con il consenso dell’azienda e del lavoratore: tale requisito è necessario anche per il passaggio del rap- porto da tempo parziale a quello a tempo pieno e viceversaqualora intervengano particolari motivi dipendenti dal comportamento dei singoli interessati.
5. Il contratto - In caso di lavoro assunzioni di personale a tempo parziale o la trasformazione del rapporto da pieno, l'Azienda darà precedenza al personale a tempo parziale, già impiegato a tempo pieno e, successivamente, agli altri, semprechè ne abbiano fatta richiesta e siano in possesso dei requisiti previsti.
6. - Le domande di passaggio a tempo parziale e viceversa deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indi- cati: l’eventuale periodo di prova per i nuovi assunti, le mansioni, l’orario di lavoro che non deve essere inferiore a 16 ore settimanali, la sua distribuzione giornaliera, settimanale, mensile o annua, nonché gli altri elementi previsti dal CCNL per il rapporto passaggio a tempo pienopieno dovranno essere fatte pervenire all'Azienda entro il 30 aprile di ogni anno per avere effetto, se accolte, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo. La prestazione giornaliera fino a 4 ore non Norma transitoria: L'Assistente di Volo che abbia maturato almeno 2 anni di anzianità nella qualifica di Responsabile potrà essere frazionata nell’arco della giornata.
6. Il rapporto fare domanda di passaggio a tempo parziale potrà riguardare sia lavoratori già in forza entro il 30 giugno del 1989 che i nuovi as- sunti. Nel caso di passaggio dal tempo pieno al tempo parziale potranno essere concor- date tra le parti all’atto del passaggio le possibilità e le condizioni per l’eventuale rientro a tempo pienoavrà effetto, ferme restando le mansioni svolte.se accolta, con decorrenza 1.1.1990
7. La trasformazione - Il trattamento economico sarà direttamente proporzionato alla ridotta durata della prestazione. Il trattamento normativo verrà determinato per i singoli istituti, avuto riguardo alla ridotta durata della prestazione ed alla peculiarità del rapporto suo svolgimento. Il periodo di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può anche essere pattuita per una durata determinata.
8. Nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale l’azienda prenderà in considerazione le eventuali domande di trasformazione di lavoratori già in forza che ne abbiano fatto richie- sta rispetto ad eventuali nuove assunzioni per analoghe mansioni. A tal fine comunicherà al personale in forza la sua intenzione di procedere all’assunzione di personale a tempo parziale. La comunicazione dovrà avvenire mediante affissione nei reparti interessati. L’azienda in tale passaggio valuterà secondo i seguenti criteri di priorità:
a. documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazio- ne a tempo pieno;
b. documentata necessità di assistere familiari a carico non autosufficienti ovvero, nei casi di genitore unico, anche figli fino a tredici anni, così come previsto dalla legge 104/92;
c. motivi di famiglia opportunamente documentati;
d. studio, volontariato, opportunamente documentati;
e. motivi personali.
9godimento delle ferie ridotte sarà prefissato dall'Azienda. Il personale a tempo parziale è compensato non potrà richiedere la dislocazione in base alla retribuzione stabilita per il per- sonale sosta fuori sede. Dichiarazione a tempo pieno, riproporzionata in funzione verbale: Le Aziende dichiarano che nella fase di prima applicazione della ridotta durata della prestazione la- vorativa. Pertanto ad ogni lavoratore sperimentazione dell'istituto del lavoro a tempo parziale viene corrisposta una retribuzione pari alla prestazione mensile che il lavoratore è tenuto non procederanno ad assicurare.
10. Il rapporto assunzioni di lavoro del personale a tempo parziale è regolato dalle disposizioni del presente contratto per il personale a tempo pieno, fatte salve le esclusioni e le modifiche specificate negli articoli interessati, ai sensi dei principi di non discriminazione previsti dal- la normativa vigente. Pertanto, le clausole del presente contratto, compatibilmente con le particolari caratteristiche del rapporto, hanno applicazione proporzionale alla durata della prestazione ed alla conseguente misura della retribuzione.
11. Per il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni contrattuali vigenti, di cui alla legge 297/82.
12. Il lavoratore a tempo parziale ha diritto all’indennità di trasferta come per il personale full time.
13. I lavoratori a tempo parziale hanno diritto, in relazione alle mansioni loro attribuite, misura superiore al vestiario uniforme spettante ai lavoratori a tempo pieno. Tuttavia, il periodo di durata di ciascun capo di vestiario, è riproporzionato 4% del personale in relazione alla lettera di assunzione o alla comunicazioneforza.
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Lavoro a tempo parziale. 1. Per Il lavoro supplementare per i lavoratori a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro prestato con un orario setti- manale ridotto rispetto a quello stabilito dall’artdecorre dal superamento dell’orario contrattuale giornaliero. 23 (Orario di lavoro) L’orario supplementare, previa volontarietà del presente contrat- to.
2. Le assunzioni con contratto a tempo parziale sono disciplinate dalle norme del presente articolo ai sensi della normativa vigente e sono effettuate secondo le stesse norme previ- ste per il personale a tempo pieno.
3. Il lavoro a tempo parziale lavoratore ad effettuarlo, può essere di tipo:
a. orizzontale: quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in rela- zione all’orario normale giornaliero di lavoro;
b. verticale: quando risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta svolto sino a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno;
c. misto: quando si realizza una combinazione delle sopraindicate modalità, che con- templi la presenza di giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro.
4. L’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale deve avvenire con il consenso dell’azienda e del lavoratore: tale requisito è necessario anche per il passaggio del rap- porto da tempo parziale a quello a tempo pieno e viceversa.
5. Il contratto di lavoro a tempo parziale o la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indi- cati: l’eventuale periodo di prova concorrenza dell’orario contrattuale definito per i nuovi assunti, le mansioni, l’orario di lavoro che non deve essere inferiore a 16 ore settimanali, la sua distribuzione giornaliera, settimanale, mensile o annua, nonché gli altri elementi previsti dal CCNL per il rapporto lavoratori a tempo pieno. La prestazione giornaliera fino Le variazioni nella distribuzione settimanale, previa volontarietà delle parti, dovranno risultare da atto scritto. Le parti convengono che in armonia ed a 4 ore non integrazione di quanto previsto dal vigente CCNL, previa volontarietà del lavoratore ad effettuarla, potrà essere frazionata nell’arco fatto ricorso al lavoro supplementare, da poter svolgere anche nei giorni in cui non è prevista la prestazione ordinaria in presenza di specifiche esigenze organizzative che a titolo esemplificativo vengono di seguito elencate:
1) nuove aperture;
2) ristrutturazioni di unità produttive e/o singoli reparti;
3) situazioni di assenza di personale per malattia, infortuni;
4) momentanea intensificazione dell’attività lavorativa conseguente a festività infrasettimanali, aperture domenicali in deroga e/o sostanziali modifiche temporanee degli afflussi della giornata.clientela quali il periodo natalizio, pasquale e feriale;
5) partecipazione a corsi di formazione e/o addestramento professionale;
6. Il rapporto a tempo parziale potrà riguardare sia lavoratori già in forza che i nuovi as- sunti. Nel caso di passaggio dal tempo pieno al tempo parziale potranno essere concor- date tra le parti all’atto del passaggio le possibilità ) inventari ordinari e le condizioni per l’eventuale rientro a tempo pieno, ferme restando le mansioni svoltestraordinari.
7) Incremento delle vendite e della attività lavorative in presenza di iniziative commerciali, sociali e/o promozionali In relazione al Dlgs. La 25/02/2000 n° 61 e successive modificazioni, i lavoratori interessati alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno parziale a tempo parziale può anche essere pattuita per una durata determinata.
8. Nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale l’azienda prenderà in considerazione le eventuali domande o viceversa avranno diritto di trasformazione di lavoratori già in forza che ne abbiano fatto richie- sta precedenza rispetto ad eventuali nuove assunzioni che la Cooperativa effettuerà per analoghe mansioni. A tal fine comunicherà al personale le stesse mansioni e che si impegna di volta in forza la sua intenzione di procedere all’assunzione di personale volta comunicare, a tempo parzialecondizione che venga trasmessa richiesta scritta alla Cooperativa. La comunicazione dovrà avvenire mediante affissione nei reparti interessati. L’azienda in tale passaggio valuterà secondo i seguenti criteri di priorità:
a. documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazio- ne a tempo pieno;
b. documentata necessità di assistere familiari a carico non autosufficienti ovvero, nei casi di genitore unico, anche figli fino a tredici anni, così come previsto dalla legge 104/92;
c. motivi di famiglia opportunamente documentati;
d. studio, volontariato, opportunamente documentati;
e. motivi personaliCooperativa provvederà ad istituire una graduatoria delle richieste sulla base dei diritti stabiliti dal Dlgs sopracitato.
9. Il personale a tempo parziale è compensato in base alla retribuzione stabilita per il per- sonale a tempo pieno, riproporzionata in funzione della ridotta durata della prestazione la- vorativa. Pertanto ad ogni lavoratore a tempo parziale viene corrisposta una retribuzione pari alla prestazione mensile che il lavoratore è tenuto ad assicurare.
10. Il rapporto di lavoro del personale a tempo parziale è regolato dalle disposizioni del presente contratto per il personale a tempo pieno, fatte salve le esclusioni e le modifiche specificate negli articoli interessati, ai sensi dei principi di non discriminazione previsti dal- la normativa vigente. Pertanto, le clausole del presente contratto, compatibilmente con le particolari caratteristiche del rapporto, hanno applicazione proporzionale alla durata della prestazione ed alla conseguente misura della retribuzione.
11. Per il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni contrattuali vigenti, di cui alla legge 297/82.
12. Il lavoratore a tempo parziale ha diritto all’indennità di trasferta come per il personale full time.
13. I lavoratori a tempo parziale hanno diritto, in relazione alle mansioni loro attribuite, al vestiario uniforme spettante ai lavoratori a tempo pieno. Tuttavia, il periodo di durata di ciascun capo di vestiario, è riproporzionato in relazione alla lettera di assunzione o alla comunicazione.
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Samples: Contratto Integrativo Aziendale
Lavoro a tempo parziale. 1. Per rapporto di lavoro a tempo parziale si intende il rapporto di lavoro quello prestato con un orario setti- manale ridotto rispetto a quello stabilito dall’art. 23 (Orario di lavoro) previsto dall’articolo 12 del presente contrat- tocontratto collettivo nazionale.
2. Le assunzioni con contratto a tempo parziale sono disciplinate dalle norme del presente articolo ai sensi della normativa vigente e sono effettuate secondo le stesse norme previ- ste per il personale a tempo pieno.
3. Il lavoro a tempo parziale può essere di tipo:
a. orizzontale: quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in rela- zione all’orario normale giornaliero di lavoro;
b. verticale: quando risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno;
c. misto: quando si realizza una combinazione delle sopraindicate modalità, che con- templi la presenza di giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro.
4. L’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale deve avvenire con il consenso dell’azienda e del lavoratore: tale requisito è necessario anche per il passaggio del rap- porto da tempo parziale non può essere inferiore a quello 12 ore settimanali. Nel caso di durata giornaliera della prestazione non superiore a tempo pieno e viceversa4 ore giornaliere, lo svolgimento della stessa non sarà di norma frazionato.
53. Il contratto di lavoro a tempo parziale può essere stipulato, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato, nelle forme orizzontale, verticale o la trasformazione del rapporto da tempo pieno misto secondo quanto previsto dalla normativa in vigore.
4. Il lavoratore a tempo parziale e viceversa deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indi- cati: l’eventuale periodo di prova per i nuovi assunti, le mansioni, l’orario di lavoro che non deve essere inferiore a 16 ore settimanali, la sua distribuzione giornaliera, settimanale, mensile o annua, nonché gli altri elementi beneficiare degli stessi diritti previsti dal CCNL per il rapporto lavoratore a tempo pieno; a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: retribuzione oraria, durata del periodo di prova, ferie annuali, astensione obbligatoria e congedo parentale per maternità e paternità, periodo di conservazione del posto per malattia, infortunio, accesso ai servizi sociali della struttura lavorativa, norme sulla tutela di salute e sicurezza, formazione professionale, diritti sindacali ivi compresi quelli di cui al titolo III della Legge 300/70, i criteri di calcolo delle competenze indirette e differite previste dal presente contratto collettivo nazionale.
5. La Il trattamento del lavoratore a tempo parziale è riproporzionato in ragione della ridotta prestazione giornaliera fino a 4 ore non potrà essere frazionata nell’arco lavorativa per quanto riguarda il trattamento economico, l’importo della giornata.retribuzione feriale
6. Il rapporto Le causali in relazione alle quali è consentito richiedere al lavoratore a tempo parziale potrà riguardare sia lavoratori già in forza che i nuovi as- sunti. Nel caso lo svolgimento del lavoro supplementare sono identificate nelle esigenze temporanee di passaggio dal tempo pieno al tempo parziale potranno essere concor- date tra le parti all’atto del passaggio le possibilità e le condizioni per l’eventuale rientro a tempo pienotipo tecnico, ferme restando le mansioni svolteorganizzativo, produttivo o sostitutivo (quali, ad esempio, assenze impreviste di altro personale).
7. La variazione della collocazione temporale della prestazione del lavoratore a tempo parziale a fronte della previsione di clausole flessibili può avvenire per esigenze tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.
8. La variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa nei rapporti di lavoro a tempo parziale verticale o misto a fronte della previsione di clausole elastiche può avvenire per esigenze di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo, nella misura massima di 30 ore settimanali.
9. L’esercizio da parte del datore di lavoro del potere di variare la prestazione lavorativa in modo continuativo, incrementandola ovvero modificandone la collocazione temporale, ai sensi e per gli effetti dei commi 6) e 7) che precedono, comporta, a favore del lavoratore, un preavviso minimo di sette giorni lavorativi, che dovrà essere comunicato per iscritto, nonché il diritto a percepire una maggiorazione, forfetaria ed onnicomprensiva, pari al 10% della retribuzione base mensile, per i primi tre mesi successivi all’intervenuto incremento o variazione.
10. Nel caso in cui la variazione della prestazione lavorativa abbia carattere temporaneo, la maggiorazione del 10% della retribuzione base oraria sarà applicata solo relativamente alle ore di lavoro oggetto della modifica.
11. L’esercizio da parte del datore di lavoro, del potere di variare in aumento – in modo continuativo – la prestazione lavorativa non potrà comunque protrarsi oltre diciotto mesi.
12. In caso di assunzione di personale a tempo pieno e indeterminato è riconosciuto il diritto di precedenza ai lavoratori con contratto a tempo parziale aventi i requisiti necessari per la copertura del posto e che abbiano – nel corso dei sei mesi precedenti – inoltrato richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno.
13. In caso di assunzione di personale a tempo parziale e indeterminato è riconosciuto il diritto di precedenza ai lavoratori con contratto a tempo pieno aventi i requisiti necessari per la copertura del posto e che abbiano – nel corso dei sei mesi precedenti – inoltrato richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può anche essere pattuita per una durata determinataparziale.
814. Nel passaggio Con riferimento ai commi 12) e 13) che precedono, qualora la richiesta sia stata avanzata da tempo pieno a tempo parziale l’azienda prenderà in considerazione le eventuali domande di trasformazione un numero di lavoratori già in forza che ne abbiano fatto richie- sta rispetto ad eventuali nuove assunzioni per analoghe mansioni. A tal fine comunicherà superiore al personale in forza la sua intenzione numero dei posti da ricoprire, nel secondo livello di procedere all’assunzione di personale a tempo parziale. La comunicazione dovrà avvenire mediante affissione nei reparti interessati. L’azienda in tale passaggio valuterà secondo i seguenti contrattazione verranno definiti criteri di priorità:precedenza.
a. documentata necessità 15. I lavoratori che abbiano aderito alle clausole elastiche o flessibili, potranno esercitare la facoltà di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazio- ne a tempo pieno;
b. documentata necessità di assistere familiari a carico non autosufficienti ovverorecesso, nei casi di genitore unicocui al comma 16) che segue, anche figli fino a tredici annidando un preavviso minimo di 15 giorni lavorativi e comunque dopo un periodo minimo di sei mesi.
16. I motivi che danno diritto all’esercizio della facoltà di recesso sono i seguenti: - motivazioni presenti nell’ art 12 bis D.lgs 61/2000 e successive modificazioni - comprovata instaurazione di altra attività lavorativa - maternità e paternità; - inabilità totale del coniuge, così come previsto dalla legge 104/92;
c. di un figlio, di un genitore, del convivente di fatto - motivi di famiglia opportunamente documentati;studio
d. studio17. La percentuale di maggiorazione da applicarsi al lavoro supplementare è pari al 35%, volontariato, opportunamente documentati;
e. motivi personalida calcolarsi sulla paga individuale.
9. Il personale a tempo parziale è compensato in base alla retribuzione stabilita per il per- sonale a tempo pieno, riproporzionata in funzione della ridotta durata della prestazione la- vorativa. Pertanto ad ogni lavoratore a tempo parziale viene corrisposta una retribuzione pari alla prestazione mensile che il lavoratore è tenuto ad assicurare.
10. Il rapporto di lavoro del personale a tempo parziale è regolato dalle disposizioni del presente contratto per il personale a tempo pieno, fatte salve le esclusioni e le modifiche specificate negli articoli interessati, ai sensi dei principi di non discriminazione previsti dal- la normativa vigente. Pertanto, le clausole del presente contratto, compatibilmente con le particolari caratteristiche del rapporto, hanno applicazione proporzionale alla durata della prestazione ed alla conseguente misura della retribuzione.
11. Per il trattamento di fine rapporto si applicano le disposizioni contrattuali vigenti, di cui alla legge 297/82.
12. Il lavoratore a tempo parziale ha diritto all’indennità di trasferta come per il personale full time.
13. I lavoratori a tempo parziale hanno diritto, in relazione alle mansioni loro attribuite, al vestiario uniforme spettante ai lavoratori a tempo pieno. Tuttavia, il periodo di durata di ciascun capo di vestiario, è riproporzionato in relazione alla lettera di assunzione o alla comunicazione.
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