LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI. 1. La Società ha l’obbligo di organizzare una struttura ed un procedura tali da garantire che ogni attività, oggetto del presente contratto, venga effettuata secondo i tempi e le modalità previste nei capitolati e nelle offerta tecniche di riferimento. 2. Qualora la Società non rispetti i tempi stabiliti nel presente contratto relativi all’invio della documentazione inerente alla gestione dei sinistri, attivi e passivi, al pagamento dei premi assicurativi, alle comunicazioni di scadenze, interruzioni di termini, alla redazione dei report periodici inerenti i sinistri di cui al precedente art. 9 ovvero ai tempi che, di volta in volta, verranno richiesti formalmente dall’ACI nelle varie fasi dell’espletamento del servizio oltre quelli già fissati, applicherà una penale pari allo 0,3 per mille del premio annuo lordo complessivo, per ogni giorno di ritardo. 3. Qualora il ritardo dovesse protrarsi oltre il termine di 30 giorni, l’ACI ha facoltà di risolvere il contratto per inadempimento grave. 4. Qualora l’applicazione di penali, da parte dell’ ACI, superi per ammontare il 10% dell’importo contrattuale, oneri fiscali esclusi, nel corso della durata del contratto, l’ACI ha facoltà di risolvere il contratto per inadempimento grave; 5. La penale sarà applicata previa contestazione scritta cui la Società potrà proporre istanza motivata di non accettazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Trascorso tale termine, le penalità si intenderanno definitivamente accettate e, pertanto, la Società decadrà da qualsiasi diritto di impugnare l’applicazione della penale. 6. L’ACI potrà soddisfare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali avvalendosi della cauzione di cui al successivo art 13. 7. L’applicazione delle penali non esonera la società dall’obbligo di eseguire le prestazioni contrattualmente previste, né dall’obbligo del risarcimento del danno ulteriore, compreso quello all’immagine. 8. L’ACI si riserva, inoltre, la facoltà di far eseguire le prestazioni necessarie per il regolare svolgimento dei servizi a spese della Società.
Appears in 4 contracts
Samples: Insurance Services Agreement, Insurance Services Agreement, Servizi Assicurativi
LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI. 1. La Società ha l’obbligo di organizzare una struttura ed un procedura tali da garantire che ogni attivitàL’Amministrazione, oggetto del presente contratto, venga effettuata secondo i tempi e le modalità previste nei capitolati e nelle offerta tecniche di riferimento.
2. Qualora la Società non rispetti i tempi stabiliti nel presente contratto relativi all’invio a tutela della documentazione inerente alla gestione dei sinistri, attivi e passivi, al pagamento dei premi assicurativi, alle comunicazioni di scadenze, interruzioni di termini, alla redazione dei report periodici inerenti i sinistri di cui al precedente art. 9 ovvero ai tempi che, di volta in volta, verranno richiesti formalmente dall’ACI nelle varie fasi dell’espletamento qualità del servizio oltre quelli già fissatie della scrupolosa conformità alle norme contrattuali, applicherà una penale pari allo 0,3 per mille si riserva di applicare sanzioni pecuniarie nel caso accertasse la violazione di tali norme applicando il principio della progressione. Le eventuali penali saranno applicate come segue: Servizio Valore standard Criterio di determinazione della penale/ risoluzione Competenza Consegna dei RADIOISOTOPI Per la spedizione ordinaria nel giorno indicato nell’ordine a. In caso di ritardo rispetto al tempo di consegna il 10% del premio annuo lordo complessivo, valore dell’ordine per ogni giorno di ritardo oltre i maggiori costi sostenuti dalla Amministrazione per rifornirsi presso altra ditta; b. In caso di mancata consegna del materiale richiesto senza previa comunicazione di indisponibilità, o comunque dopo 5 giorni di ritardo.
3. Qualora , si applicherà una penale aggiuntiva, rispetto a quella determinata per il ritardo dovesse protrarsi oltre il termine di 30 giornicui alla lettera a), l’ACI ha facoltà di risolvere il contratto per inadempimento grave.
4. Qualora l’applicazione di penali, da parte dell’ ACI, superi per ammontare il pari ad un ulteriore 10% dell’importo contrattuale, oneri fiscali esclusidel valore dell’ordine non consegnato; c. Se la fornitura è inidonea si applicheranno le penali previste per la ritardata e/o per la mancata consegna da computarsi dalla data del verbale di contestazione redatto dall’Amministrazione con contestuale restituzione del materiale suddetto. L’applicazione di tre penalità consecutive per ritardo o mancata fornitura o fornitura inidonea è da considerarsi GRAVE INADEMPIENZA AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE Consegna dei RADIOISOTOPI Per la spedizione tassativa, nel corso della durata giorno e nell’ora indicate nell’ordine a. in caso di ritardo rispetto all’ora di consegna il 2% del contrattovalore dell’ordine per ogni ora di ritardo, l’ACI ha facoltà fino ad un ritardo max di risolvere 5 ore, per ritardi superiori alle 5 ore scatteranno in aggiunta le penali per consegne con giorno di ritardo già previste per spedizioni ordinarie. b. In caso di mancata consegna del materiale richiesto senza previa comunicazione di indisponibilità, o comunque dopo 5 giorni di ritardo, si applicherà una penale aggiuntiva, rispetto a quella determinata per il contratto per inadempimento grave;
5. La penale sarà applicata previa contestazione scritta cui la Società potrà proporre istanza motivata di non accettazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Trascorso tale termine, le penalità si intenderanno definitivamente accettate e, pertanto, la Società decadrà da qualsiasi diritto di impugnare l’applicazione della penale.
6. L’ACI potrà soddisfare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali avvalendosi della cauzione ritardo di cui al successivo art 13.
7alla lettera a), pari ad un ulteriore 10% del valore dell’ordine non consegnato; c. se il prodotto fornito è inidoneo si applicheranno le penali previste per la ritardata o per la mancata consegna da computarsi dalla data del verbale di contestazione redatto dall’Amministrazione con contestuale restituzione del materiale suddetto. L’applicazione delle penali non esonera la società dall’obbligo di eseguire le prestazioni contrattualmente previste, né dall’obbligo del risarcimento del danno ulteriore, compreso quello all’immagine.
8. L’ACI si riserva, inoltre, la facoltà di far eseguire le prestazioni necessarie per il regolare svolgimento dei servizi a spese della Società.AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE
Appears in 3 contracts
Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Radiofarmaci, Convention for the Supply of Radiopharmaceuticals, Convenzione Per La Fornitura Di Radiofarmaci
LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI. 1. La Società ha l’obbligo di organizzare una struttura ed un procedura tali da garantire che ogni attivitàL’Amministrazione, oggetto del presente contratto, venga effettuata secondo i tempi e le modalità previste nei capitolati e nelle offerta tecniche di riferimento.
2. Qualora la Società non rispetti i tempi stabiliti nel presente contratto relativi all’invio a tutela della documentazione inerente alla gestione dei sinistri, attivi e passivi, al pagamento dei premi assicurativi, alle comunicazioni di scadenze, interruzioni di termini, alla redazione dei report periodici inerenti i sinistri di cui al precedente art. 9 ovvero ai tempi che, di volta in volta, verranno richiesti formalmente dall’ACI nelle varie fasi dell’espletamento qualità del servizio oltre quelli già fissatie della sua scrupolosa conformità alle norme contrattuali, applicherà una penale pari allo 0,3 per mille si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di accertata violazione di tali norme o disposizioni secondo il principio della progressione. Le penali saranno eventualmente applicate come segue: Servizio Valore standard Criterio di determinazione della penale/ risoluzione Competenza Consegna dei RADIOISOTOPI Per la spedizione ordinaria nel giorno indicato nell’ordine a. In caso di ritardo rispetto al tempo di consegna il 10% del premio annuo lordo complessivo, valore dell’ordine per ogni giorno di ritardo oltre i maggiori costi sostenuti dalla Amministrazione per rifornirsi presso altra ditta; b. In caso di mancata consegna del materiale richiesto senza previa comunicazione di indisponibilità, o comunque dopo 5 giorni di ritardo.
3. Qualora , si applicherà una penale aggiuntiva, rispetto a quella determinata per il ritardo dovesse protrarsi oltre il termine di 30 giornicui alla lettera a), l’ACI ha facoltà di risolvere il contratto per inadempimento grave.
4. Qualora l’applicazione di penali, da parte dell’ ACI, superi per ammontare il pari ad un ulteriore 10% dell’importo contrattuale, oneri fiscali esclusidel valore dell’ordine non consegnato; c. Se la fornitura è inidonea si applicheranno le penali previste per la ritardata e/o per la mancata consegna da computarsi dalla data del verbale di contestazione redatto dall’Amministrazione con contestuale restituzione del materiale suddetto. L’applicazione di tre penalità consecutive per ritardo o mancata fornitura o fornitura inidonea è da considerarsi GRAVE INADEMPIENZA AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE Consegna dei RADIOISOTOPI Per la spedizione tassativa, nel corso della durata giorno e nell’ora indicate nell’ordine a. in caso di ritardo rispetto all’ora di consegna il 2% del contrattovalore dell’ordine per ogni ora di ritardo, l’ACI ha facoltà fino ad un ritardo max di risolvere 5 ore, per ritardi superiori alle 5 ore scatteranno in aggiunta le penali per consegne con giorno di ritardo già previste per spedizioni ordinarie. b. In caso di mancata consegna del materiale richiesto senza previa comunicazione di indisponibilità, o comunque dopo 5 giorni di ritardo, si applicherà una penale aggiuntiva, rispetto a quella determinata per il contratto per inadempimento grave;
5. La penale sarà applicata previa contestazione scritta cui la Società potrà proporre istanza motivata di non accettazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Trascorso tale termine, le penalità si intenderanno definitivamente accettate e, pertanto, la Società decadrà da qualsiasi diritto di impugnare l’applicazione della penale.
6. L’ACI potrà soddisfare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali avvalendosi della cauzione ritardo di cui al successivo art 13.
7. L’applicazione delle penali non esonera la società dall’obbligo di eseguire le prestazioni contrattualmente previstealla lettera a), né dall’obbligo pari ad un ulteriore 10% del risarcimento del danno ulteriore, compreso quello all’immagine.
8. L’ACI si riserva, inoltre, la facoltà di far eseguire le prestazioni necessarie per il regolare svolgimento dei servizi a spese della Società.AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE
Appears in 3 contracts
Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Radiofarmaci, Convention for the Supply of Radiopharmaceuticals for Diagnostic and Therapeutic Use, Convenzione Per La Fornitura Di Radiofarmaci
LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI. 1. La Società ha l’obbligo di organizzare una struttura ed un procedura tali da garantire che ogni attività, In merito alla tempistica per le attività oggetto del presente contrattoavviso legato alla successiva richiesta di offerta si applicheranno le penali descritte in seguito, venga effettuata secondo fermo restando quanto previsto al paragrafo “Penali” del presente avviso. Il periodo di osservazione per la misurazione dei livelli dei servizi richiesti e per il calcolo delle penali ad essi associate è stabilito in 3 (tre) mesi solari con una finestra temporale di erogazione di tutto l’arco della giornata e per tutti i giorni dell’anno (H24 x 7 x 365). I livelli di servizio devono da un lato garantire costantemente le prestazioni, la qualità e la disponibilità del servizio della rete, e dall’altro garantire la disponibilità e la qualità dei servizi di connettività agli utenti della rete. Eventuali disservizi dovuti a cause non di competenza dell’aggiudicatario, ad esempio un guasto del mezzo trasmissivo comportante la perdita del monitoraggio del sito, dovranno essere rilevate e diagnosticate dall’aggiudicatario, nei tempi di seguito riportati, nonché comunicate a LepidaScpA, ed eventualmente ad altri soggetti da essa indicati, in modo da garantire il ripristino e la risoluzione di tali guasti nei tempi specificati. LepidaScpA comunicherà all’aggiudicatario le modalità previste con cui attingere alle informazioni costantemente aggiornate degli apparati e alla loro classificazione nei capitolati e nelle offerta tecniche di riferimento.
2termini delle categorie summenzionate. Qualora la Società non rispetti i tempi stabiliti nel presente contratto relativi all’invio della documentazione inerente alla gestione dei sinistriSi definisce: ○ Inizio del guasto: si ha quando l’Aggiudicatario viene a conoscenza del guasto, attivi e passivi, al pagamento dei premi assicurativi, alle comunicazioni di scadenze, interruzioni di termini, alla redazione dei report periodici inerenti i sinistri di cui al precedente art. 9 ovvero ai tempi che, di volta in volta, verranno richiesti formalmente dall’ACI nelle varie fasi dell’espletamento del servizio oltre quelli già fissati, applicherà una penale pari allo 0,3 per mille del premio annuo lordo complessivo, per ogni giorno di ritardo.
3. Qualora il ritardo dovesse protrarsi oltre il termine di 30 giorni, l’ACI ha facoltà di risolvere il contratto per inadempimento grave.
4. Qualora l’applicazione di penali, tramite comunicazione da parte dell’ ACI, superi per ammontare di LepidaScpA o di soggetti terzi autorizzati. ○ Risoluzione provvisoria o definitiva: si ha quando l’aggiudicatario ha evidenza che il 10% dell’importo contrattuale, oneri fiscali esclusi, nel corso della durata del contratto, l’ACI ha facoltà guasto sia risolto ed il disservizio terminato. Eventualmente il guasto può essere classificato come non di risolvere il contratto per inadempimento grave;
5. La penale sarà applicata previa contestazione scritta cui la Società potrà proporre istanza motivata di non accettazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Trascorso tale termine, le penalità si intenderanno definitivamente accettate e, pertanto, la Società decadrà da qualsiasi diritto di impugnare l’applicazione della penalecompetenza dell’aggiudicatario.
6. L’ACI potrà soddisfare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali avvalendosi della cauzione di cui al successivo art 13.
7. L’applicazione delle penali non esonera la società dall’obbligo di eseguire le prestazioni contrattualmente previste, né dall’obbligo del risarcimento del danno ulteriore, compreso quello all’immagine.
8. L’ACI si riserva, inoltre, la facoltà di far eseguire le prestazioni necessarie per il regolare svolgimento dei servizi a spese della Società.
Appears in 2 contracts
Samples: Public Procurement Notice, Appalto Per La Manutenzione
LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI. L’Amministrazione a tutela della qualità della fornitura / servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di accertata violazione di tali norme o disposizioni secondo il principio della progressione. Le penali saranno eventualmente applicate nei casi di seguito indicati:
1. La Società ha l’obbligo ) In caso di organizzare una struttura ed un procedura tali da garantire che ogni attivitàritardo non imputabile alla Amministrazione, oggetto del presente contrattoovvero a forza maggiore o caso fortuito, venga effettuata secondo i tempi nella fornitura, e le modalità previste nei capitolati e nelle offerta tecniche di riferimento.
2. Qualora la Società non rispetti i tempi stabiliti nel presente contratto relativi all’invio quanto a corredo della documentazione inerente alla gestione dei sinistristessa, attivi e passivi, rispetto al pagamento dei premi assicurativi, alle comunicazioni di scadenze, interruzioni di termini, alla redazione dei report periodici inerenti i sinistri di cui termine massimo stabilito al precedente art. 9 ovvero ai tempi che9, di volta in volta, verranno richiesti formalmente dall’ACI nelle varie fasi dell’espletamento del servizio oltre quelli già fissati, l’Amministrazione applicherà al fornitore una penale pari allo 0,3 al 2%( due per mille cento), Iva esclusa, del premio annuo lordo complessivovalore della fornitura oggetto di inadempimento per ogni giorno lavorativo di ritardo, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
2) In caso di ritardo, non imputabile all’ Amministrazione, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, per il ritiro e sostituzione del prodotto contestato per difformità qualitativa rispetto al tempo massimo previsto nell’art. 6 o per una validità del prodotto inferiore ai 12 mesi, o per effetto della necessità di approvvigionarsi di altro prodotto per la indisponibilità del prodotto aggiudicato l’Amministrazione applicherà al fornitore una penale pari al 3% (tre per cento) dell’imponibile della fornitura oggetto dell’inadempimento, per ogni giorno lavorativo di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, oltre l’applicazione della penale per il ritardo di cui al punto 1.
3. Qualora ) Deve considerarsi ritardo anche il ritardo dovesse protrarsi oltre caso in cui il termine fornitore esegua le prestazioni anche solo parzialmente in modo difforme dalle prescrizioni stabilite; in tale caso la stazione Appaltante applicherà al fornitore la penale di 30 giorni, l’ACI ha facoltà di risolvere il contratto per inadempimento gravecui al punto 1 sino al momento in cui la fornitura sarà prestata in modo effettivamente conforme alle prescrizioni contrattuali.
4. Qualora l’applicazione ) In caso di penali, da parte dell’ ACI, superi per ammontare il 10mancata tempestiva comunicazione all’Amministrazione contraente relativa all’indisponibilità temporanea dei prodotti sarà applicata una sanzione pari al 3% dell’importo del valore contrattuale, oneri fiscali esclusi, nel corso della durata del contratto, l’ACI ha facoltà di risolvere fatto salvo il contratto per inadempimento grave;
5. La penale sarà applicata previa contestazione scritta cui la Società potrà proporre istanza motivata di non accettazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Trascorso tale termine, le penalità si intenderanno definitivamente accettate e, pertanto, la Società decadrà da qualsiasi diritto di impugnare l’applicazione della penale.
6. L’ACI potrà soddisfare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali avvalendosi della cauzione di cui al successivo art 13.
7. L’applicazione delle penali non esonera la società dall’obbligo di eseguire le prestazioni contrattualmente previste, né dall’obbligo del risarcimento del danno ulteriore, compreso quello all’immagine.
85) Mancato invio flussi informativi a Xx.Xx.Xx. L’ACI si riserva, inoltre, la facoltà di far eseguire le prestazioni necessarie per il regolare svolgimento monitoraggio della fornitura (art. 13 del Capitolato Speciale) si applicherà una penale di 200 € per ogni giorno di ritardo (competenza di Xx.xx.xx.).
6) Mancata tempestiva comunicazione a Soresa di eventuali modifiche o integrazioni relative al possesso dei servizi a spese della Societàrequisiti di ordine generale, sarà applicata una penale pari ad € 300 per ogni evento modificativo/integrativo (competenza di Xx.xx.xx.).
Appears in 2 contracts
Samples: Supply Agreement, Supply Agreement
LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI. 1Qualora l’Aggiudicatario venga meno agli obblighi assunti con l’aggiudicazione e ciò comporti danni o disservizi all’Amministrazione contraente, sarà applicata una penale proporzionata alla gravità di ogni infrazione rilevata e sulla base della documentazione, da parte dell’Amministrazione stessa, del danno e/o disservizio arrecato. La Società ha l’obbligo di organizzare una struttura ed un procedura tali da garantire L’Amministrazione contraente, in caso riscontrasse inadempienze che ogni comportino gravi disservizi all’esecuzione della propria attività, oggetto del presente contrattocontesterà i singoli episodi con comunicazione scritta al Fornitore, venga effettuata secondo dettagliando gli eventi e documentando i tempi danni e disservizi subiti. L’Aggiudicatario avrà un tempo massimo di 5 giorni lavorativi per poter esibire eventuali controdeduzioni. A seguito di un’analisi congiunta delle contestazioni e delle contro deduzioni dalla quale risulti una posizione discorde tra le modalità previste nei capitolati e nelle offerta tecniche parti, l’Amministrazione contraente procederà all’applicazione delle penali. Nel caso di riferimento.
2. Qualora la Società non rispetti i tempi stabiliti nel presente contratto relativi all’invio della documentazione inerente alla gestione dei sinistri, attivi e passivi, al pagamento dei premi assicurativi, alle comunicazioni di scadenze, interruzioni di termini, alla redazione dei report periodici inerenti i sinistri di cui al precedente art. 9 ovvero ai tempi che, di volta in volta, verranno richiesti formalmente dall’ACI nelle varie fasi dell’espletamento del servizio oltre quelli già fissati, applicherà una penale pari allo 0,3 per mille del premio annuo lordo complessivo, per ogni giorno di ritardo.
3. Qualora il ritardo dovesse protrarsi oltre il termine di 30 giorni, l’ACI ha facoltà di risolvere il contratto per inadempimento grave.
4. Qualora l’applicazione applicazione di penali, da parte delll’Amministrazione otterrà il pagamento delle stesse trattenendole dalle DESCRIZIONE ATTIVITA’ ACIED ARTICOLO VALORE STANDARD SOGLIA DETERMINAZIONE DELLA PENALE Consegna (art. 4) Tecnologie e relativi accessori: entro i termini previsti dall’art. 4 Fino a 30° gg solare pari a 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) dell’ammontare netto dell’Ordinativo di fornitura, superi per ammontare il 10% dell’importo contrattualecon ritardo fino a 30 giorni solari, oneri fiscali esclusisalvo l’eventuale maggior danno fatture. Xxx lo stesso non fosse sufficiente, nel corso della durata del contratto, l’ACI ha facoltà l’Amministrazione contraente si rivarrà sulla polizza fideiussoria. Di seguito si riportano le penali di risolvere il contratto per inadempimento grave;
5. La penale sarà applicata previa contestazione scritta cui la Società potrà proporre istanza motivata di non accettazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Trascorso tale termine, le penalità si intenderanno definitivamente accettate e, pertanto, la Società decadrà da qualsiasi diritto di impugnare l’applicazione della penale.
6. L’ACI potrà soddisfare i crediti derivanti dall’applicazione competenza delle penali avvalendosi della cauzione di cui al successivo art 13.
7. L’applicazione delle penali non esonera la società dall’obbligo di eseguire le prestazioni contrattualmente previste, né dall’obbligo del risarcimento del danno ulteriore, compreso quello all’immagine.
8. L’ACI si riserva, inoltre, la facoltà di far eseguire le prestazioni necessarie singole Amministrazioni contraenti per il regolare svolgimento dei servizi a spese della Società.Lotto 1
Appears in 2 contracts
Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Letti Medici, Convenzione Per La Fornitura Di Letti Medici
LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI. 1Qualora l’Aggiudicatario venga meno agli obblighi assunti con l’aggiudicazione e ciò comporti danni o disservizi all’Amministrazione contraente, sarà applicata una penale proporzionata alla gravità di ogni infrazione rilevata e sulla base della documentazione, da parte dell’Amministrazione stessa, del danno e/o disservizio arrecato. L’Amministrazione contraente, in caso riscontrasse inadempienze che comportino gravi disservizi all’esecuzione della propria attività, contesterà i singoli episodi con comunicazione scritta al Fornitore, dettagliando gli eventi e documentando i danni e disservizi subiti. L’Aggiudicatario avrà un tempo massimo di 5 giorni lavorativi per poter esibire eventuali controdeduzioni. A seguito di una valutazione delle contestazioni e, se del caso, delle contro deduzioni, l’Amministrazione contraente procederà all’applicazione delle penali. Nel caso di applicazione di penali, l’Amministrazione otterrà il pagamento delle stesse trattenendole dalle fatture. Xxx lo stesso non fosse sufficiente, l’Amministrazione contraente si rivarrà sulla polizza fideiussoria. Di seguito si riportano le penali di competenza delle singole Amministrazioni contraenti DESCRIZIONE ATTIVITA’ ED ARTICOLO VALORE STANDARD DETERMINAZIONE DELLA PENALE Consegna (art.4) entro 10 gg. lavorativi (salvo i casi di segnalata urgenza per cui i gg solari diventano 3) pari a 3% (tre per cento) della parte del valore dell’ordine non evasa per ogni giorno di ritardo (dopo i 10gg); in ogni caso nella misura massima del 1‰ (uno per mille) dell’ammontare netto contrattuale NOTA: Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il fornitore esegua le prestazioni anche solo parzialmente in modo difforme dalle prescrizioni stabilite. La Società ha l’obbligo consegna di organizzare prodotto difforme, per il quale il fornitore dovrà provvedere alla sostituzione, non interrompe il termine per la consegna ordinaria Condizioni fornitura (art.4) Prodotti con durata residua superiore a 2/3 della validità del prodotto pari a 3% (tre per cento) del valore dell’ordine per prodotti con durata inferiore a 2/3 di validità del prodotto, in ogni caso nella misura massima del 1‰ (uno per mille) dell’ammontare netto contrattuale Per le infrazioni non disciplinate nella tabella precedente, qualora la Ditta aggiudicataria venga meno agli obblighi assunti con l’aggiudicazione dell’appalto e questo comporti danni o disservizi all’Amministrazione contraente, potrà essere applicata a suo carico, per ogni infrazione rilevata, una struttura ed un procedura tali penale proporzionata alla gravità della stessa e sulla base dell’effettiva documentazione da garantire che parte dell’Amministrazione del danno e/o disservizio arrecato. Di seguito si riportano le penali di competenza Xx.Xx.Xx.: DESCRIZIONE ATTIVITA’ ED ARTICOLO VALORE STANDARD DETERMINAZIONE DELLA PENALE Monitoraggio (art. 9) Attività di reportistica: entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di pertinenza € 10 per ogni attivitàgiorno di ritardo nell’invio dei flussi informativi a Xx.Xx.Xx., oggetto in ogni caso nella misura massima dello 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell’ammontare netto contrattuale Obbligazioni Specifiche del presente contrattoFornitore (art. 7, venga effettuata secondo i tempi e le modalità previste nei capitolati e nelle offerta tecniche lett. a) dello Schema di riferimento.
2. Qualora la Società non rispetti i tempi stabiliti nel presente contratto relativi all’invio della documentazione inerente alla gestione Convenzione Comunicazione di eventuali modifiche e/o integrazione relativa al possesso dei sinistri, attivi e passivi, al pagamento dei premi assicurativi, alle comunicazioni requisiti di scadenze, interruzioni di termini, alla redazione dei report periodici inerenti i sinistri ordine generale di cui al precedente artall’art. 9 ovvero ai tempi che80, del D. Lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di volta in volta, verranno richiesti formalmente dall’ACI nelle varie fasi dell’espletamento del servizio oltre quelli già fissati, applicherà una penale pari allo 0,3 per mille del premio annuo lordo complessivo, 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dall’evento modificativo/integrativo; € 50,00 per ogni giorno di ritardo, in ogni caso nella misura massima dello 0,3‰ (zero virgola tre per mille) dell’ammontare netto contrattuale Le succitate penali saranno applicate da Xx.
3Xx.Xx. Qualora trattenendo il ritardo dovesse protrarsi oltre il termine relativo importo dalla cauzione definitiva, con obbligo di 30 giorni, l’ACI ha facoltà di risolvere il contratto per inadempimento gravereintegro della stessa a carico dell’Aggiudicatario.
4. Qualora l’applicazione di penali, da parte dell’ ACI, superi per ammontare il 10% dell’importo contrattuale, oneri fiscali esclusi, nel corso della durata del contratto, l’ACI ha facoltà di risolvere il contratto per inadempimento grave;
5. La penale sarà applicata previa contestazione scritta cui la Società potrà proporre istanza motivata di non accettazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Trascorso tale termine, le penalità si intenderanno definitivamente accettate e, pertanto, la Società decadrà da qualsiasi diritto di impugnare l’applicazione della penale.
6. L’ACI potrà soddisfare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali avvalendosi della cauzione di cui al successivo art 13.
7. L’applicazione delle penali non esonera la società dall’obbligo di eseguire le prestazioni contrattualmente previste, né dall’obbligo del risarcimento del danno ulteriore, compreso quello all’immagine.
8. L’ACI si riserva, inoltre, la facoltà di far eseguire le prestazioni necessarie per il regolare svolgimento dei servizi a spese della Società.
Appears in 2 contracts
Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Sistemi Per Prelievo Ematico Sottovuoto Predeterminato, Convenzione Per La Fornitura Di Sistemi Per Prelievo Ematico Sottovuoto Predeterminato
LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI. 1. La Società Il Broker ha l’obbligo di organizzare una struttura ed un procedura tali da garantire che ogni attivitàattività programmata e richiesta, oggetto del presente contratto, venga effettuata secondo i tempi e le modalità previste nei capitolati nel presente contratto e nelle offerta tecniche nell’offerta tecnica di riferimento.
2. Qualora la Società I livelli di servizio erogato rispondono, altresì, all’esigenza di definire in maniera chiara e trasparente i parametri e gli indicatori di valutazione e controllo delle prestazioni, gli indicatori di soddisfazione dei clienti finali, le modalità di esecuzione delle verifiche ispettive.
3. Alla scadenza di ogni anno contrattuale verranno effettuate verifiche sull’andamento del presente contratto ed, in caso di inadempimenti e ritardi nell’esecuzione delle prestazioni verranno applicate le seguenti penali: ▪ qualora su più del 15% delle prestazioni fornite e verificate è stata riscontrata una non conformità grave, il Broker è tenuto a corrispondere ad ACI una penale pari ad € 1.000,00 (mille); ▪ qualora su più del 30% delle prestazioni fornite e verificate è stata riscontrata una non conformità grave, il Broker è tenuto a corrispondere ad ACI una penale pari ad € 5.000,00 ( cinquemila), salvo il diritto dell’ACI al maggior danno ed alla risoluzione del presente contratto. 0.Xx ogni caso, qualora il Broker non rispetti i tempi stabiliti nel presente contratto relativi alla redazione della documentazione di gara, all’invio della documentazione inerente alla la gestione dei sinistri, attivi e passivi, al il pagamento dei premi assicurativi, alle comunicazioni di scadenze, interruzioni di termini, alla redazione dei report periodici inerenti ovvero i sinistri di cui al precedente art. 9 ovvero ai tempi che, di volta in volta, verranno richiesti formalmente dall’ACI nelle varie fasi dell’espletamento del servizio oltre quelli già fissati, per ogni giorno di ritardo applicherà una penale pari allo 0,3 per mille del premio annuo lordo complessivo, ad € 100,00 per ogni giorno di ritardo.
35. Qualora il ritardo dovesse protrarsi oltre il termine di 30 giorni, l’ACI ha facoltà di risolvere il contratto per inadempimento grave.
4. Qualora l’applicazione di penali, da parte dell’ ACI, superi per ammontare il 10% dell’importo contrattuale, oneri fiscali esclusi, nel corso della durata del contratto, l’ACI ha facoltà di risolvere il contratto per inadempimento grave;
5. La 0.Xx penale sarà applicata previa contestazione scritta cui la Società potrà proporre istanza motivata di non accettazione entro 15 5 (quindicicinque) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Trascorso tale termine, le penalità si intenderanno definitivamente accettate e, pertanto, la Società decadrà da qualsiasi diritto di impugnare l’applicazione della penale.
6. L’ACI 7.L’ACI potrà soddisfare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali avvalendosi della cauzione di cui al successivo precedente art 13.
717. L’applicazione 8.L’applicazione delle penali non esonera la società dall’obbligo di eseguire le prestazioni contrattualmente previste, né dall’obbligo del risarcimento del danno ulteriore, compreso quello all’immagine.
8. L’ACI si riserva, inoltre, la facoltà di far eseguire le prestazioni necessarie per il regolare svolgimento dei servizi a spese della Società.
Appears in 1 contract
Samples: Brokerage Agreement
LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI. 1. La Società ha l’obbligo Qualora il Fornitore venga meno agli obblighi assunti con la stipula della Convenzione e/o dei successivi Contratti di organizzare una struttura ed un procedura tali da garantire che ogni attivitàfornitura e ciò comporti danni o disservizi all’Amministrazione contraente, oggetto del presente contratto, venga effettuata secondo i tempi e le modalità previste nei capitolati e nelle offerta tecniche di riferimento.
2. Qualora la Società non rispetti i tempi stabiliti nel presente contratto relativi all’invio della documentazione inerente alla gestione dei sinistri, attivi e passivi, al pagamento dei premi assicurativi, alle comunicazioni di scadenze, interruzioni di termini, alla redazione dei report periodici inerenti i sinistri di cui al precedente art. 9 ovvero ai tempi che, di volta in volta, verranno richiesti formalmente dall’ACI nelle varie fasi dell’espletamento del servizio oltre quelli già fissati, applicherà sarà applicata una penale pari allo 0,3 per mille del premio annuo lordo complessivo, per proporzionata alla gravità di ogni giorno di ritardo.
3. Qualora il ritardo dovesse protrarsi oltre il termine di 30 giorni, l’ACI ha facoltà di risolvere il contratto per inadempimento grave.
4. Qualora l’applicazione di penaliinfrazione rilevata e sulla base della documentazione, da parte dell’ ACIdell’Amministrazione stessa, superi del danno e/o disservizio arrecato. L’Amministrazione contraente, in caso riscontrasse inadempienze che comportino gravi disservizi all’esecuzione della propria attività, contesterà i singoli episodi con comunicazione scritta al Fornitore, dettagliando gli eventi e documentando i danni e disservizi subiti. L’Aggiudicatario avrà un tempo massimo di 5 giorni lavorativi per ammontare il 10% dell’importo contrattualepoter esibire eventuali controdeduzioni. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine indicato, oneri fiscali esclusiovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giustificare l’inadempienza, a giudizio della medesima Amministrazione, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nella Convenzione e relativi allegati e nel corso della durata del contratto, l’ACI ha facoltà di risolvere il contratto per inadempimento grave;
5Contratto a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. La penale sarà applicata previa contestazione scritta cui la Società potrà proporre istanza motivata di non accettazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Trascorso tale termine, le penalità si intenderanno definitivamente accettate e, pertanto, la Società decadrà da qualsiasi diritto di impugnare l’applicazione della penale.
6. L’ACI potrà soddisfare Le Amministrazioni potranno compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali avvalendosi di cui alla Convenzione e relativi allegati e ai Contratti con quanto dovuto al Procedura Aperta per la fornitura di Tomografi Computerizzati Destinati Alle Aziende Sanitarie Della Regione Campania Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore. Di seguito si riportano le penali di cui al successivo art 13.
7. L’applicazione competenza delle penali non esonera la società dall’obbligo di eseguire le prestazioni contrattualmente previste, né dall’obbligo del risarcimento del danno ulteriore, compreso quello all’immagine.
8. L’ACI si riserva, inoltre, la facoltà di far eseguire le prestazioni necessarie per il regolare svolgimento dei servizi a spese della Società.singole Amministrazioni contraenti
Appears in 1 contract
Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Tomografi Computerizzati
LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI. L’Amministrazione a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di accertata violazione di tali norme o disposizioni secondo il principio della progressione. Le penali saranno eventualmente applicate nei casi di seguito indicati:
1. La Società ha l’obbligo ) In caso di organizzare una struttura ed un procedura tali da garantire che ogni attivitàritardo non imputabile alla Stazione Appaltante, oggetto del presente contrattoovvero a forza maggiore o caso fortuito, venga effettuata secondo i tempi nella fornitura, e le modalità previste nei capitolati e nelle offerta tecniche di riferimento.
2. Qualora la Società non rispetti i tempi stabiliti nel presente contratto relativi all’invio quanto a corredo della documentazione inerente alla gestione dei sinistristessa, attivi e passivi, rispetto al pagamento dei premi assicurativi, alle comunicazioni di scadenze, interruzioni di termini, alla redazione dei report periodici inerenti i sinistri di cui termine massimo stabilito al precedente art. 9 ovvero ai tempi che6, di volta in volta, verranno richiesti formalmente dall’ACI nelle varie fasi dell’espletamento del servizio oltre quelli già fissati, l’Amministrazione applicherà al fornitore una penale pari allo 0,3 al 3%( tre per mille cento), Iva esclusa, del premio annuo lordo complessivovalore della fornitura oggetto di inadempimento per ogni giorno lavorativo di ritardo, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
2) In caso di ritardo, non imputabile alla stazione Appaltante, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, per il ritiro e sostituzione del prodotto contestato per difformità qualitativa rispetto al tempo massimo previsto nell’art. 7 o per una validità del prodotto inferiore ai 2/3 , o per effetto della necessità di approvvigionarsi di altro prodotto per la indisponibilità del prodotto aggiudicato l’Amministrazione applicherà al fornitore una penale pari al 5%( cinque per cento) dell’imponibile della fornitura oggetto dell’inadempimento, per ogni giorno lavorativo di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, oltre l’applicazione della penale per il ritardo di cui al punto 1.
3. Qualora ) Deve considerarsi ritardo anche il ritardo dovesse protrarsi oltre caso in cui il termine fornitore esegua le prestazioni anche solo parzialmente in modo difforme dalle prescrizioni stabilite; in tale caso la stazione Appaltante applicherà al fornitore la penale di 30 giorni, l’ACI ha facoltà di risolvere il contratto per inadempimento gravecui al punto 1 sino al momento in cui la fornitura sarà prestata in modo effettivamente conforme alle prescrizioni contrattuali.
4. Qualora l’applicazione ) In caso di penali, da parte dell’ ACI, superi per ammontare il 10mancata tempestiva comunicazione all’Amministrazione contraente relativa all’indisponibilità temporanea dei prodotti sarà applicata una sanzione pari al 3% dell’importo del valore contrattuale, oneri fiscali esclusi, nel corso della durata del contratto, l’ACI ha facoltà di risolvere fatto salvo il contratto per inadempimento grave;
5. La penale sarà applicata previa contestazione scritta cui la Società potrà proporre istanza motivata di non accettazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Trascorso tale termine, le penalità si intenderanno definitivamente accettate e, pertanto, la Società decadrà da qualsiasi diritto di impugnare l’applicazione della penale.
6. L’ACI potrà soddisfare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali avvalendosi della cauzione di cui al successivo art 13.
7. L’applicazione delle penali non esonera la società dall’obbligo di eseguire le prestazioni contrattualmente previste, né dall’obbligo del risarcimento del danno ulteriore, compreso quello all’immagine. .
85) Mancato invio flussi informativi a Xx.Xx.Xx. L’ACI si riserva, inoltre, la facoltà di far eseguire le prestazioni necessarie per il regolare svolgimento monitoraggio della fornitura (art. 13 del Capitolato Speciale) si applicherà una penale di 200 € per ogni giorno di ritardo (competenza di Xx.xx.xx.);
6) Mancata tempestiva comunicazione a Soresa di eventuali modifiche o integrazioni relative al possesso dei servizi a spese della Societàrequisiti di ordine generale, sarà applicata una penale pari ad € 300 per ogni evento modificativo/integrativo (competenza di Xx.xx.xx.).
Appears in 1 contract
LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI. I livelli di servizio e qualità sono da intendersi quelli previsti nell’Accordo Quadro (rif. Appendice 2 al capitolato tecnico speciale - “ID 2202 Appendice 2 ai CTS - Livelli di Servizio”). In aggiunta sono stati inseriti i livelli di servizio indicati nel § ‘Livelli di servizio specifici per la gestione della Soluzione su cloud nivola’. Al fine della corretta valutazione dei livelli di servizio, si precisa che la classe di rischi della Soluzione è la ‘B’, come definita nel capitolo 6 “CLASSE DI RISCHIO DELLE APPLICAZIONI” dell’ALLEGATO 2A - CAPITOLATO TECNICO SPECIALE - LOTTI APPLICATIVI 1-2-3-4. La Società ha l’obbligo • L’Amministrazione potrà applicare al Fornitore le penali dettagliatamente descritte e regolate nell’Accordo Quadro , qui da intendersi integralmente trascritte. • L’Amministrazione potrà applicare altresì le seguenti penali: in relazione alle procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC, inserire penali di organizzare una struttura ed un procedura tali da garantire che ogni attivitàcui all’art. 47 comma 6 D.L. 31 maggio 2021 n. 77, oggetto convertito con mod. in l. 108/2021, con riguardo al mancato rispetto dei requisiti necessari e ulteriori requisiti premiali dell’offerta come previsto dall’art. 47, comma 4 e 5, D.L. n. 77/2021. L’operatore economico, entro 6 (sei) mesi dalla conclusione del presente contratto, venga effettuata secondo i tempi è tenuto a consegnare alla stazione appaltante una relazione relativa all’assolvimento degli obblighi volti a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le modalità previste nei capitolati risorse del PNRR e nelle offerta tecniche di riferimento.
2. Qualora la Società non rispetti i tempi stabiliti nel presente contratto relativi all’invio del PNC, come da Decreto della documentazione inerente alla gestione Presidenza del Consiglio dei sinistriMinistri Dipartimento per le Pari Opportunità, attivi e passivipubblicato in data 30/12/2021, al pagamento dei premi assicurativi, alle comunicazioni di scadenze, interruzioni di termini, alla redazione dei report periodici inerenti i sinistri di cui al precedente art. 9 ovvero ai tempi che, di volta in volta, verranno richiesti formalmente dall’ACI nelle varie fasi dell’espletamento del servizio oltre quelli già fissati, applicherà una penale pari allo 0,3 per mille del premio annuo lordo complessivo, suddetto articolo: per ogni giorno lavorativo di ritardo.
3ritardo sarà calcolata una penale di € 100,00. Qualora il ritardo dovesse protrarsi oltre il termine • Per le modalità di 30 giorni, l’ACI ha facoltà di risolvere il contratto per inadempimento grave.
4. Qualora l’applicazione di penali, da parte dell’ ACI, superi per ammontare il 10% dell’importo contrattuale, oneri fiscali esclusi, nel corso della durata del contratto, l’ACI ha facoltà di risolvere il contratto per inadempimento grave;
5. La penale sarà applicata previa contestazione scritta cui la Società potrà proporre istanza motivata di non accettazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Trascorso tale termine, le penalità si intenderanno definitivamente accettate e, pertanto, la Società decadrà da qualsiasi diritto di impugnare l’applicazione della penale.
6. L’ACI potrà soddisfare i crediti derivanti dall’applicazione ed applicazione delle penali avvalendosi della cauzione di cui al successivo art 13vale tra le Parti quanto stabilito all’articolo dell’Accordo Quadro.
7. L’applicazione delle penali non esonera la società dall’obbligo di eseguire le prestazioni contrattualmente previste, né dall’obbligo del risarcimento del danno ulteriore, compreso quello all’immagine.
8. L’ACI si riserva, inoltre, la facoltà di far eseguire le prestazioni necessarie per il regolare svolgimento dei servizi a spese della Società.
Appears in 1 contract
Samples: Appalto Specifico
LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI. 1. La Società ha l’obbligo di organizzare una struttura ed un procedura tali da garantire che ogni attività, In merito alla tempistica per le attività oggetto del presente contrattoavviso legato alla successiva richiesta di offerta si applicheranno le penali descritte in seguito, venga effettuata secondo i tempi e fermo restando quanto previsto al paragrafo “Penali” del presente avviso:
A. Per mancata risoluzione di problematiche bloccanti entro le modalità previste nei capitolati e nelle offerta tecniche di riferimento.
2. Qualora la Società non rispetti i tempi stabiliti nel presente contratto relativi all’invio della documentazione inerente alla gestione dei sinistri, attivi e passivi, al pagamento dei premi assicurativi, alle comunicazioni di scadenze, interruzioni di termini, alla redazione dei report periodici inerenti i sinistri di cui al precedente art. 9 ovvero ai tempi che, di volta in volta, verranno richiesti formalmente dall’ACI nelle varie fasi dell’espletamento del servizio oltre quelli già fissati, applicherà 4 h sarà applicata una penale pari allo 0,3 a l’1 per mille del premio annuo lordo complessivo, dell’importo affidato;
B. Per mancata risoluzione di problematiche non bloccanti entro le 8 h sarà applicata una penale pari a l’1 per mille dell’importo affidato;
C. Per ogni giorno di ritardo.ritardo dalla scadenza di legge per gli adempimenti normativi previsti, sarà applicata una penale di 500 (cinquecento) Euro;
3. Qualora il D. Per ogni giorno di ritardo dovesse protrarsi oltre il termine dalla scadenza sulla conclusione della singola prestazione previamente concordata tra le parti, mediante scambio di 30 giornimail, l’ACI ha facoltà sarà applicata una penale di risolvere il contratto per inadempimento grave.200 (duecento) Euro;
4. Qualora E. La mancata partecipazione alle riunioni fissate o la mancata disponibilità a partecipare all’incontro fissato con almeno 3 giorni lavorativi di preavviso comporta l’applicazione di penaliuna penale di 200 (duecento) Euro;
F. Il mancato aggiornamento dell’installazione Lepida del sistema contabile Infinity e delle personalizzazioni in essere, alle nuove versioni rilasciate dalla software house Zucchetti, entro 3 mesi dal rilascio della nuova Versione da parte dell’ ACIdi Xxxxxxxxx, superi su richiesta di Lepida, comporta l’applicazione di una penale di 100 (duecento) Euro al giorno. Le penali dovute per il ritardato adempimento non potranno comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare il 10% dell’importo netto contrattuale, oneri fiscali esclusi, nel corso della durata superato tale limite è prevista la segnalazione alla Autorità competente e la risoluzione del contratto, l’ACI ha facoltà di risolvere . È inoltre e comunque fatto salvo il contratto per inadempimento grave;
5. La penale sarà applicata previa contestazione scritta cui la Società potrà proporre istanza motivata di non accettazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Trascorso tale termine, le penalità si intenderanno definitivamente accettate e, pertanto, la Società decadrà da qualsiasi diritto di impugnare l’applicazione della penale.
6. L’ACI potrà soddisfare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali avvalendosi della cauzione di cui al successivo art 13.
7. L’applicazione delle penali non esonera la società dall’obbligo di eseguire le prestazioni contrattualmente previste, né dall’obbligo del risarcimento del danno ulteriore, compreso quello all’immaginemaggiore danno.
8. L’ACI si riserva, inoltre, la facoltà di far eseguire le prestazioni necessarie per il regolare svolgimento dei servizi a spese della Società.
Appears in 1 contract
Samples: Public Procurement Notice
LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI. 1Qualora l’Aggiudicatario venga meno agli obblighi assunti con l’aggiudicazione e ciò comporti danni o disservizi all’Amministrazione contraente, sarà applicata una penale proporzionata alla gravità di ogni infrazione rilevata e sulla base della documentazione, da parte dell’Amministrazione stessa, del danno e/o disservizio arrecato. La Società ha l’obbligo di organizzare una struttura ed un procedura tali da garantire L’Amministrazione contraente, in caso riscontrasse inadempienze che ogni comportino gravi disservizi all’esecuzione della propria attività, oggetto del presente contrattocontesterà i singoli episodi con comunicazione scritta al Fornitore, venga effettuata secondo dettagliando gli eventi e documentando i tempi danni e disservizi subiti. L’Aggiudicatario avrà un tempo massimo di 5 giorni lavorativi per poter esibire eventuali controdeduzioni. A seguito di un’analisi congiunta delle contestazioni e delle contro deduzioni dalla quale risulti una posizione discorde tra le modalità previste nei capitolati e nelle offerta tecniche parti, l’Amministrazione contraente procederà all’applicazione delle penali. Nel caso di riferimento.
2. Qualora la Società non rispetti i tempi stabiliti nel presente contratto relativi all’invio della documentazione inerente alla gestione dei sinistri, attivi e passivi, al pagamento dei premi assicurativi, alle comunicazioni di scadenze, interruzioni di termini, alla redazione dei report periodici inerenti i sinistri di cui al precedente art. 9 ovvero ai tempi che, di volta in volta, verranno richiesti formalmente dall’ACI nelle varie fasi dell’espletamento del servizio oltre quelli già fissati, applicherà una penale pari allo 0,3 per mille del premio annuo lordo complessivo, per ogni giorno di ritardo.
3. Qualora il ritardo dovesse protrarsi oltre il termine di 30 giorni, l’ACI ha facoltà di risolvere il contratto per inadempimento grave.
4. Qualora l’applicazione applicazione di penali, da parte delll’Amministrazione otterrà il pagamento delle stesse trattenendole dalle fatture. Xxx lo stesso non fosse sufficiente, l’Amministrazione contraente si rivarrà sulla polizza fideiussoria. Di seguito si riportano le penali di competenza delle singole Amministrazioni contraenti DESCRIZIONE ATTIVITA’ ACI, superi ED ARTICOLO VALORE STANDARD SOGLIA DETERMINAZIONE DELLA PENALE Consegna (art. 4) Sistema e relativi accessori: entro i termini previsti dall’art. 4.1 Fino a 10° gg solare pari a 1‰ (un per ammontare il 10% mille) dell’ammontare netto dell’importo contrattuale, oneri fiscali esclusicon ritardo fino a 10 giorni solari, nel corso salvo l’eventuale maggior danno A partire da 11° gg solare pari a 1‰ (un per mille) dell’ammontare netto dell'importo della durata del contrattoconvenzione, l’ACI ha facoltà a partire dal 11° giorno, salvo l’eventuale maggior danno Consegna (art. 4) Prodotti e materiali di risolvere il contratto consumo: entro i termini previsti dall’art. 4.2 Fino a 5° gg solare pari a 1‰ (un per inadempimento grave;
5. La penale sarà applicata previa contestazione scritta cui la Società potrà proporre istanza motivata di non accettazione entro 15 (quindicimille) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Trascorso tale terminedell’ammontare netto dell’importo contrattuale, le penalità si intenderanno definitivamente accettate e, pertanto, la Società decadrà da qualsiasi diritto di impugnare l’applicazione della penale.
6. L’ACI potrà soddisfare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali avvalendosi della cauzione di cui al successivo art 13.
7. L’applicazione delle penali non esonera la società dall’obbligo di eseguire le prestazioni contrattualmente previste, né dall’obbligo del risarcimento del danno ulteriore, compreso quello all’immagine.
8. L’ACI si riserva, inoltre, la facoltà di far eseguire le prestazioni necessarie per il regolare svolgimento dei servizi a spese della Società.con
Appears in 1 contract
Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Sistema Di Identificazione Di Pazienti Candidati Alla Trasfusione
LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI. 1Qualora l’Aggiudicatario venga meno agli obblighi assunti con l’aggiudicazione e ciò comporti danni o disservizi all’Amministrazione contraente, sarà applicata una penale proporzionata alla gravità di ogni infrazione rilevata e sulla base della documentazione, da parte dell’Amministrazione stessa, del danno e/o disservizio arrecato. La Società ha l’obbligo di organizzare una struttura ed un procedura tali da garantire L’Amministrazione contraente, in caso riscontrasse inadempienze che ogni comportino gravi disservizi all’esecuzione della propria attività, oggetto del presente contrattocontesterà i singoli episodi con comunicazione scritta al Fornitore, venga effettuata secondo dettagliando gli eventi e documentando i tempi danni e disservizi subiti. L’Aggiudicatario avrà un tempo massimo di 5 giorni lavorativi per poter esibire eventuali controdeduzioni. A seguito di un’analisi congiunta delle contestazioni e delle contro deduzioni dalla quale risulti una posizione discorde tra le modalità previste nei capitolati e nelle offerta tecniche parti, l’Amministrazione contraente procederà all’applicazione delle penali. Nel caso di riferimento.
2. Qualora la Società non rispetti i tempi stabiliti nel presente contratto relativi all’invio della documentazione inerente alla gestione dei sinistri, attivi e passivi, al pagamento dei premi assicurativi, alle comunicazioni di scadenze, interruzioni di termini, alla redazione dei report periodici inerenti i sinistri di cui al precedente art. 9 ovvero ai tempi che, di volta in volta, verranno richiesti formalmente dall’ACI nelle varie fasi dell’espletamento del servizio oltre quelli già fissati, applicherà una penale pari allo 0,3 per mille del premio annuo lordo complessivo, per ogni giorno di ritardo.
3. Qualora il ritardo dovesse protrarsi oltre il termine di 30 giorni, l’ACI ha facoltà di risolvere il contratto per inadempimento grave.
4. Qualora l’applicazione applicazione di penali, l’Amministrazione otterrà il pagamento delle stesse trattenendole dalle fatture. Xxx lo stesso non fosse sufficiente, l’Amministrazione contraente si rivarrà sulla polizza fideiussoria. Di seguito si riportano le penali di competenza delle singole Amministrazioni contraenti DESCRIZIONE ATTIVITA’ ED ARTICOLO VALORE STANDARD SOGLIA DETERMINAZIONE DELLA PENALE Consegna (art. 4.1) Apparecchiature e relativi accessori: entro i termini previsti dall’art. 4.1 Fino a 30° gg solare pari a 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) dell’ammontare netto dell’Ordinativo di fornitura, con ritardo fino a 30 giorni solari, salvo l’eventuale maggior danno A partire da parte dell31° gg solare pari a 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) dell’ammontare netto dell'importo contrattuale, a partire dal 31° giorno, salvo l’eventuale maggior danno Consegna (art. 4.2) Prodotti e materiali di consumo: entro i termini previsti dall’art. 4.2 Fino a 10° gg solare pari a 0,1‰ (zero virgola uno per mille) dell’ammontare netto dell'importo contrattuale, con ritardo fino a 10 giorni solari, salvo l’eventuale maggior danno DESCRIZIONE ATTIVITA’ ACIED ARTICOLO VALORE STANDARD SOGLIA DETERMINAZIONE DELLA PENALE A partire da 11° gg solare pari a 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) dell’ammontare netto dell'importo contrattuale, superi a partire dal 11° giorno, salvo l’eventuale maggior danno Collaudo delle apparecchiature (art. 5) Collaudo apparecchiature: entro i termini previsti dall’art. 5 Fino a 10° gg solare pari a 0,5‰ (zero virgola cinque per ammontare il 10% mille) dell’ammontare netto dell’ordinativo di fornitura con ritardo fino a 10 giorni solari, salvo l’eventuale maggior danno A partire da 11° gg solare pari a 0,5‰ (zero virgola cinque per mille) dell’ammontare netto dell’importo contrattuale, oneri fiscali esclusia partire dal 11° giorno, nel corso della durata salvo l’eventuale maggior danno Formazione del contratto, l’ACI ha facoltà di risolvere il contratto personale (art. 6) Formazione del personale: entro i termini previsti dall’art. 6 - pari a 0,5‰ (zero virgola cinque per inadempimento grave;
5. La penale sarà applicata previa contestazione scritta cui la Società potrà proporre istanza motivata di non accettazione entro 15 (quindicimille) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Trascorso tale termine, le penalità si intenderanno definitivamente accettate e, pertanto, la Società decadrà da qualsiasi diritto di impugnare l’applicazione della penale.
6. L’ACI potrà soddisfare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali avvalendosi della cauzione di cui al successivo art 13.
7. L’applicazione delle penali non esonera la società dall’obbligo di eseguire le prestazioni contrattualmente previste, né dall’obbligo del risarcimento del danno ulteriore, compreso quello all’immagine.
8. L’ACI si riserva, inoltre, la facoltà di far eseguire le prestazioni necessarie per il regolare svolgimento dei servizi a spese della Società.dell’ammontare netto dell’ordinativo di
Appears in 1 contract
LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI. L’Amministrazione a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di accertata violazione di tali norme o disposizioni secondo il principio della progressione. Le penali saranno eventualmente applicate nei casi di seguito indicati:
1. La Società ha l’obbligo ) In caso di organizzare una struttura ed un procedura tali da garantire che ogni attivitàritardo non imputabile alla Stazione Appaltante, oggetto del presente contrattoovvero a forza maggiore o caso fortuito, venga effettuata secondo i tempi nella fornitura, e le modalità previste nei capitolati e nelle offerta tecniche di riferimento.
2. Qualora la Società non rispetti i tempi stabiliti nel presente contratto relativi all’invio quanto a corredo della documentazione inerente alla gestione dei sinistristessa, attivi e passivi, rispetto al pagamento dei premi assicurativi, alle comunicazioni di scadenze, interruzioni di termini, alla redazione dei report periodici inerenti i sinistri di cui termine massimo stabilito al precedente art. 9 ovvero ai tempi che6, di volta in volta, verranno richiesti formalmente dall’ACI nelle varie fasi dell’espletamento del servizio oltre quelli già fissati, l’Amministrazione applicherà al fornitore una penale pari allo 0,3 al 3%( tre per mille cento), Iva esclusa, del premio annuo lordo complessivovalore della fornitura oggetto di inadempimento per ogni giorno lavorativo di ritardo, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
2) In caso di ritardo, non imputabile alla stazione Appaltante, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, per il ritiro e sostituzione del prodotto contestato per difformità qualitativa rispetto al tempo massimo previsto nell’art. 7 o per una validità del prodotto inferiore ai 2/3 , o per effetto della necessità di approvvigionarsi di altro prodotto per la indisponibilità del prodotto aggiudicato l’Amministrazione applicherà al fornitore una penale pari al 5%( cinque per cento) dell’imponibile della fornitura oggetto dell’inadempimento, per ogni giorno lavorativo di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, oltre l’applicazione della penale per il ritardo di cui al punto 1.
3. Qualora ) Deve considerarsi ritardo anche il ritardo dovesse protrarsi oltre caso in cui il termine fornitore esegua le prestazioni anche solo parzialmente in modo difforme dalle prescrizioni stabilite; in tale caso la stazione Appaltante applicherà al fornitore la penale di 30 giorni, l’ACI ha facoltà di risolvere il contratto per inadempimento gravecui al punto 1 sino al momento in cui la fornitura sarà prestata in modo effettivamente conforme alle prescrizioni contrattuali.
4. Qualora l’applicazione ) In caso di penali, da parte dell’ ACI, superi per ammontare il 10mancata tempestiva comunicazione all’Amministrazione contraente relativa all’indisponibilità temporanea dei prodotti sarà applicata una sanzione pari al 3% dell’importo del valore contrattuale, oneri fiscali esclusi, nel corso della durata del contratto, l’ACI ha facoltà di risolvere fatto salvo il contratto per inadempimento grave;
5. La penale sarà applicata previa contestazione scritta cui la Società potrà proporre istanza motivata di non accettazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Trascorso tale termine, le penalità si intenderanno definitivamente accettate e, pertanto, la Società decadrà da qualsiasi diritto di impugnare l’applicazione della penale.
6. L’ACI potrà soddisfare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali avvalendosi della cauzione di cui al successivo art 13.
7. L’applicazione delle penali non esonera la società dall’obbligo di eseguire le prestazioni contrattualmente previste, né dall’obbligo del risarcimento del danno ulteriore, compreso quello all’immagine.
85) Mancato invio flussi informativi a Xx.Xx.Xx. L’ACI si riserva, inoltre, la facoltà di far eseguire le prestazioni necessarie per il regolare svolgimento monitoraggio della fornitura (art. 13 del Capitolato Speciale) si applicherà una penale di 200 € per ogni giorno di ritardo (competenza di Xx.xx.xx.).
6) Mancata tempestiva comunicazione a Soresa di eventuali modifiche o integrazioni relative al possesso dei servizi a spese della Societàrequisiti di ordine generale, sarà applicata una penale pari ad € 300 per ogni evento modificativo/integrativo (competenza di Xx.xx.xx.).
Appears in 1 contract
LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI. 1LepidaSpA si riserva il diritto di applicare le seguenti penali al superamento dei livelli di servizio previsti per i servizi oggetto della presente Richiesta di Offerta: Tempo intercorso tra l’effettuazione di un entro e non oltre 5 100,00 euro per ogni ordine che richiede l’attivazione di una giorni lavorativi giorno lavorativo di licenza e/o sottoscrizione d’uso e scostamento rispetto l’attivazione della stessa a quelli richiesti Tempo intercorso tra l’effettuazione di un entro e non oltre 15 100,00 euro per ogni ordine relativo al servizio di “soluzione giorni lavorativi giorno lavorativo di gestita” e l’inizio dell’erogazione dello scostamento rispetto stesso a quelli richiesti Tempo intercorso tra l’effettuazione di un entro e non oltre 5 100,00 euro per ogni ordine relativo al servizio di “supporto giorni lavorativi giorno lavorativo di specialistico” e l’inizio dell’erogazione scostamento rispetto dello stesso a quelli richiesti Ai fini del calcolo delle penali si assume: ● giorno lavorativo: lunedì-venerdì dalle 8:30 alle 18:30 (esclusi festivi); ● la frazione di giorno eccedente le giornate intere si arrotonda a 0 giorni per valori inferiori al 50% della sua durata ed 1 giorno per valori superiori. La Società ha l’obbligo di organizzare una struttura ed un procedura tali da garantire che ogni attività, oggetto del presente contratto, venga effettuata secondo i tempi e le modalità previste nei capitolati e nelle offerta tecniche di riferimento.
2. Qualora la Società non rispetti i tempi stabiliti nel presente contratto relativi all’invio della documentazione inerente alla gestione dei sinistri, attivi e passivi, al richiesta e/o il pagamento dei premi assicurativi, alle comunicazioni di scadenze, interruzioni di termini, alla redazione dei report periodici inerenti i sinistri delle penali di cui al precedente artpresente paragrafo non esonera l’aggiudicatario dall’adempimento delle obbligazioni per le quali si è reso inadempiente e che hanno fatto sorgere l’obbligo di pagamento della penale stessa. 9 ovvero ai tempi cheL’importo relativo alla penale sarà trattenuto, ove possibile, sul pagamento della fattura. È inoltre fatto salvo il risarcimento del maggiore danno. Le penali potranno essere applicate fino alla concorrenza massima del 10% del totale dell’offerta economica dell’aggiudicatario. Al superamento di volta in voltatale limite, verranno richiesti formalmente dall’ACI nelle varie fasi dell’espletamento del servizio oltre quelli già fissati, applicherà una penale pari allo 0,3 per mille del premio annuo lordo complessivo, per ogni giorno di ritardo.
3. Qualora LepidaSpA si riserva il ritardo dovesse protrarsi oltre il termine di 30 giorni, l’ACI ha facoltà diritto di risolvere il contratto per inadempimento gravecome meglio specificato nei successivi paragrafi.
4. Qualora l’applicazione di penali, da parte dell’ ACI, superi per ammontare il 10% dell’importo contrattuale, oneri fiscali esclusi, nel corso della durata del contratto, l’ACI ha facoltà di risolvere il contratto per inadempimento grave;
5. La penale sarà applicata previa contestazione scritta cui la Società potrà proporre istanza motivata di non accettazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Trascorso tale termine, le penalità si intenderanno definitivamente accettate e, pertanto, la Società decadrà da qualsiasi diritto di impugnare l’applicazione della penale.
6. L’ACI potrà soddisfare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali avvalendosi della cauzione di cui al successivo art 13.
7. L’applicazione delle penali non esonera la società dall’obbligo di eseguire le prestazioni contrattualmente previste, né dall’obbligo del risarcimento del danno ulteriore, compreso quello all’immagine.
8. L’ACI si riserva, inoltre, la facoltà di far eseguire le prestazioni necessarie per il regolare svolgimento dei servizi a spese della Società.
Appears in 1 contract
Samples: Request for Proposal (Rfp)
LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI. 1. La Società ha l’obbligo Il Fornitore si impegna al rispetto dei parametri di organizzare una struttura ed un procedura tali da garantire che ogni attività, qualità richiesti per tutti i servizi oggetto del presente contrattoContratto, venga effettuata secondo i tempi e le modalità previste nei capitolati e nelle offerta tecniche di riferimento.
2pena l’applicazione delle penali stabilite nel par. Qualora la Società non rispetti i tempi stabiliti nel presente contratto relativi all’invio della documentazione inerente alla gestione dei sinistri, attivi e passivi, al pagamento dei premi assicurativi, alle comunicazioni di scadenze, interruzioni di termini, alla redazione dei report periodici inerenti i sinistri 7.2.4 del Capitolato tecnico. Deve considerarsi penalità (ritardo) anche il caso in cui il Fornitore esegua il servizio in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al precedente artpresente Contratto ed al Capitolato tecnico. 9 ovvero ai tempi cheGli eventuali inadempimenti contrattuali, che daranno luogo all’applicazione delle penali stabilite nel Capitolato, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dall’Amministrazione. In caso di volta in volta, verranno richiesti formalmente dall’ACI nelle varie fasi dell’espletamento del servizio oltre quelli già fissati, applicherà una penale pari allo 0,3 per mille del premio annuo lordo complessivo, per ogni giorno di ritardo.
3. Qualora il ritardo dovesse protrarsi oltre il termine di 30 giorni, l’ACI ha facoltà di risolvere il contratto per inadempimento grave.
4. Qualora l’applicazione di penali, contestazione dell’inadempimento da parte dell’ ACIdell’Amministrazione, superi il Fornitore dovrà comunicare per ammontare il 10% dell’importo contrattualeiscritto le proprie deduzioni, oneri fiscali esclusisupportate da una chiara ed esauriente documentazione, all’Amministrazione medesima nel corso della durata del contratto, l’ACI ha facoltà termine massimo di risolvere il contratto per inadempimento grave;
5. La penale sarà applicata previa contestazione scritta cui la Società potrà proporre istanza motivata di non accettazione entro 15 5 (quindicicinque) giorni dal ricevimento lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Trascorso tale termineQualora le predette deduzioni non pervengano all’Amministrazione nel termine giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penalità penali stabilite nel Capitolato a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Per l’applicazione delle penali, il Fornitore dovrà emettere una nota di credito pari all’importo della penale o decrementare la fattura periodica di un valore pari all’importo della penale stessa. Le penali potranno essere applicate sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore di ogni singola prestazione; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste nel Contratto non preclude il diritto dell’Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel Contratto non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si intenderanno definitivamente accettate e, pertanto, la Società decadrà da qualsiasi diritto è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di impugnare l’applicazione pagamento della medesima penale.
6. L’ACI potrà soddisfare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali avvalendosi della cauzione di cui al successivo art 13.
7. L’applicazione delle penali non esonera la società dall’obbligo di eseguire le prestazioni contrattualmente previste, né dall’obbligo del risarcimento del danno ulteriore, compreso quello all’immagine.
8. L’ACI si riserva, inoltre, la facoltà di far eseguire le prestazioni necessarie per il regolare svolgimento dei servizi a spese della Società.
Appears in 1 contract
Samples: Bando Di Gara
LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI. L’Amministrazione a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di accertata violazione di tali norme o disposizioni secondo il principio della progressione. Le penali saranno eventualmente applicate nei casi di seguito indicati:
1. La Società ha l’obbligo ) In caso di organizzare una struttura ed un procedura tali da garantire che ogni attivitàritardo non imputabile alla Stazione Appaltante, oggetto del presente contrattoovvero a forza maggiore o caso fortuito, venga effettuata secondo i tempi nella fornitura, e le modalità previste nei capitolati e nelle offerta tecniche di riferimento.
2. Qualora la Società non rispetti i tempi stabiliti nel presente contratto relativi all’invio quanto a corredo della documentazione inerente alla gestione dei sinistristessa, attivi e passivi, rispetto al pagamento dei premi assicurativi, alle comunicazioni di scadenze, interruzioni di termini, alla redazione dei report periodici inerenti i sinistri di cui termine massimo stabilito al precedente art. 9 ovvero ai tempi che6, di volta in volta, verranno richiesti formalmente dall’ACI nelle varie fasi dell’espletamento del servizio oltre quelli già fissati, l’Amministrazione applicherà al fornitore una penale pari allo 0,3 al 3%( tre per mille cento), Iva esclusa, del premio annuo lordo complessivovalore della fornitura oggetto di inadempimento per ogni giorno lavorativo di ritardo, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
2) In caso di ritardo, non imputabile alla stazione Appaltante, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, per il ritiro e sostituzione del prodotto contestato per difformità qualitativa rispetto al tempo massimo previsto nell’art. 7 o per una validità del prodotto inferiore ai 2/3 , o per effetto della necessità di approvvigionarsi di altro prodotto per la indisponibilità del prodotto aggiudicato l’Amministrazione applicherà al fornitore una penale pari al 5%( cinque per cento) dell’imponibile della fornitura oggetto dell’inadempimento, per ogni giorno lavorativo di ritardo.
3. Qualora , fatto salvo il risarcimento del maggior danno, oltre l’applicazione della penale per il ritardo dovesse protrarsi oltre il termine di 30 giorni, l’ACI ha facoltà di risolvere il contratto per inadempimento gravecui al punto 1.
4. Qualora l’applicazione di penali, da parte dell’ ACI, superi per ammontare ) Xxxx considerarsi ritardo anche il 10% dell’importo contrattuale, oneri fiscali esclusi, nel corso della durata del contratto, l’ACI ha facoltà di risolvere caso in cui il contratto per inadempimento grave;
5. La fornitore esegua le prestazioni anche solo parzialmente in modo difforme dalle prescrizioni stabilite; in tale caso la stazione Appaltante applicherà al fornitore la penale sarà applicata previa contestazione scritta cui la Società potrà proporre istanza motivata di non accettazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Trascorso tale termine, le penalità si intenderanno definitivamente accettate e, pertanto, la Società decadrà da qualsiasi diritto di impugnare l’applicazione della penale.
6. L’ACI potrà soddisfare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali avvalendosi della cauzione di cui al successivo art 13punto 1 sino al momento in cui la fornitura sarà prestata in modo effettivamente conforme alle prescrizioni contrattuali.
7. L’applicazione delle penali non esonera la società dall’obbligo 5) In caso di eseguire le prestazioni contrattualmente previstemancata tempestiva comunicazione all’Amministrazione contraente relativa all’indisponibilità temporanea dei prodotti sarà applicata una sanzione pari al 3% del valore contrattuale, né dall’obbligo del fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore, compreso quello all’immagine. .
86) Mancato invio flussi informativi a Xx.Xx.Xx. L’ACI si riserva, inoltre, la facoltà di far eseguire le prestazioni necessarie per il regolare svolgimento monitoraggio della fornitura (art. 13 del Capitolato Speciale) si applicherà una penale di 200 € per ogni giorno di ritardo (competenza di Xx.xx.xx.);
7) Mancata tempestiva comunicazione a Soresa di eventuali modifiche o integrazioni relative al possesso dei servizi a spese della Societàrequisiti di ordine generale, sarà applicata una penale pari ad € 300 per ogni evento modificativo/integrativo (competenza di Xx.xx.xx.).
Appears in 1 contract
LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI. L’Amministrazione a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme contrattuali, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di accertata violazione di tali norme o disposizioni secondo il principio della progressione. Le penali saranno eventualmente applicate nei casi di seguito indicati:
1. La Società ha l’obbligo ) In caso di organizzare una struttura ed un procedura tali da garantire che ogni attivitàritardo non imputabile alla Stazione Appaltante, oggetto del presente contrattoovvero a forza maggiore o caso fortuito, venga effettuata secondo i tempi nella fornitura, e le modalità previste nei capitolati e nelle offerta tecniche di riferimento.
2. Qualora la Società non rispetti i tempi stabiliti nel presente contratto relativi all’invio quanto a corredo della documentazione inerente alla gestione dei sinistristessa, attivi e passivi, rispetto al pagamento dei premi assicurativi, alle comunicazioni di scadenze, interruzioni di termini, alla redazione dei report periodici inerenti i sinistri di cui termine massimo stabilito al precedente art. 9 ovvero ai tempi che6, di volta in volta, verranno richiesti formalmente dall’ACI nelle varie fasi dell’espletamento del servizio oltre quelli già fissati, l’Amministrazione applicherà al fornitore una penale pari allo 0,3 al 3%( tre per mille cento), Iva esclusa, del premio annuo lordo complessivovalore della fornitura oggetto di inadempimento per ogni giorno lavorativo di ritardo, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
2) In caso di ritardo, non imputabile alla stazione Appaltante, ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, per il ritiro e sostituzione del prodotto contestato per difformità qualitativa rispetto al tempo massimo previsto nell’art. 7 o per una validità del prodotto inferiore ai 2/3 , o per effetto della necessità di approvvigionarsi di altro prodotto per la indisponibilità del prodotto aggiudicato l’Amministrazione applicherà al fornitore una penale pari al 5%( cinque per cento) dell’imponibile della fornitura oggetto dell’inadempimento, per ogni giorno lavorativo di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, oltre l’applicazione della penale per il ritardo di cui al punto 1.
3. Qualora ) Deve considerarsi ritardo anche il ritardo dovesse protrarsi oltre caso in cui il termine fornitore esegua le prestazioni anche solo parzialmente in modo difforme dalle prescrizioni stabilite; in tale caso la stazione Appaltante applicherà al fornitore la penale di 30 giorni, l’ACI ha facoltà di risolvere il contratto per inadempimento gravecui al punto 1 sino al momento in cui la fornitura sarà prestata in modo effettivamente conforme alle prescrizioni contrattuali.
4. Qualora l’applicazione ) In caso di penali, da parte dell’ ACI, superi per ammontare il 10mancata tempestiva comunicazione all’Amministrazione contraente relativa all’indisponibilità temporanea dei prodotti sarà applicata una sanzione pari al 3% dell’importo del valore contrattuale, oneri fiscali esclusi, nel corso della durata del contratto, l’ACI ha facoltà di risolvere fatto salvo il contratto per inadempimento grave;
5. La penale sarà applicata previa contestazione scritta cui la Società potrà proporre istanza motivata di non accettazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Trascorso tale termine, le penalità si intenderanno definitivamente accettate e, pertanto, la Società decadrà da qualsiasi diritto di impugnare l’applicazione della penale.
6. L’ACI potrà soddisfare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali avvalendosi della cauzione di cui al successivo art 13.
7. L’applicazione delle penali non esonera la società dall’obbligo di eseguire le prestazioni contrattualmente previste, né dall’obbligo del risarcimento del danno ulteriore, compreso quello all’immagine.
85) Mancato invio flussi informativi a Xx.Xx.Xx. L’ACI si riserva, inoltre, la facoltà di far eseguire le prestazioni necessarie per il regolare svolgimento monitoraggio della fornitura (art. 13 del Capitolato Speciale) si applicherà una penale di 200 € per ogni giorno di ritardo (competenza di Xx.xx.xx.);
6) Mancata tempestiva comunicazione a Soresa di eventuali modifiche o integrazioni relative al possesso dei servizi a spese della Societàrequisiti di ordine generale, sarà applicata una penale pari ad € 300 per ogni evento modificativo/integrativo (competenza di Xx.xx.xx.).
Appears in 1 contract
LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI. 1. La Società ha l’obbligo di organizzare una struttura ed un procedura tali da garantire che ogni attivitàIl servizio dovrà essere eseguito nel rispetto delle condizioni, oggetto del delle modalità e dei termini previsti nel presente contratto, venga effettuata secondo i tempi e le modalità previste nei capitolati nel Capitolato tecnico-prestazionale e nelle offerta tecniche di riferimentoeventuali parti integrative e migliorative contenute nell’Offerta Tecnica della Società.
2. Qualora In caso di riscontrata irregolarità nell’esecuzione del servizio, la Società è tenuta al pagamento di una penale calcolata in rapporto alla gravità dell’inadempienza e alla recidiva fatta salva la risoluzione del contratto, entro i limiti previsti al successivo comma 4.
3. Le penalità saranno precedute da regolare contestazione dell’inadempienza. L’appaltatore è tenuto a fornire giustificazioni scritte e documentate, se richieste dall’ACI, in relazione alle contestazioni mosse. Se entro il termine previsto dall’ACI, di massimo 5 gg –termine ridotto, in casi di urgenza, in base al caso specifico-, la Società non rispetti i tempi stabiliti produce alcuna comprovata giustificazione, l’ACI procederà all’applicazione delle penali previste dal presente contratto. In caso di recidiva nell’arco di 5 giorni, la penalità già applicata potrà essere aumentata fino al raddoppio.
4. Fermo restando quanto stabilito nell’art.5, comma 6, le penali non si applicano nel presente contratto relativi all’invio caso in cui l’inesatto o mancato adempimento della documentazione inerente Società sia determinato da cause di forza maggiore o impossibilità sopravvenuta alla gestione dei sinistristessa non addebitabili. In ogni caso per forza maggiore si intende ogni situazione o evento imprevedibile ed eccezionale, attivi indipendente dalla volontà delle parti e passivinon attribuibile ad una loro colpa o negligenza, che impedisca ad una delle parti di adempiere ad uno degli obblighi derivanti dal contratto, senza possibilità di ovviare a tale impedimento nonostante tutta la diligenza dispiegata. Gli inadempimenti che la Società ritiene ascrivibili a tali eventi devono essere segnalati, per iscritto, all'ACI entro 2 giorni lavorativi dall’inizio del loro avverarsi sotto pena di decadenza dal diritto al pagamento dei premi assicurativirisarcimento, alle comunicazioni precisando la natura, la durata possibile e gli effetti prevedibili di scadenzetale avvenimento.
5. Per gli inadempimenti di seguito elencati, interruzioni l’ACI potrà applicare, anche in maniera additiva, le seguenti penali:
a. In caso di termini, alla redazione dei report periodici inerenti i sinistri in ottemperanza ad uno degli obblighi di cui al precedente art. 9 ovvero ai tempi chepresente contratto ed inosservanza delle disposizioni in esso previste , l’ACI applicherà, di volta in volta, verranno richiesti formalmente dall’ACI nelle varie fasi dell’espletamento del servizio oltre quelli già fissatipenali variabili tra 350,00 e 5.000,00 Euro a seguito dei seguenti eventi:
b. mancato rispetto dei tempi previsti nel piano di lavoro di cui all’articolo 6, applicherà una penale pari allo 0,3 per mille del premio annuo lordo complessivo, € 500,00 per ogni giorno solare di ritardo;
c. ritardo non derivante da causa di forza maggiore nella predisposizione e comunicazione del calendario delle prove, fino ad € 2.000,00 per ogni giorno solare di ritardo rispetto alle seguenti date: • 30 marzo 2022, per i concorsi di area B e d area C-profilo amministrativo; • 08 luglio 2022, per i occorsi Area C-profili Web comunication e Politiche del turismo.
3. Qualora d. errori rilevati nella compilazione dei test e delle relative risposte fino ad € 100,00 per ogni errore ed ove gli errori superino il ritardo dovesse protrarsi oltre il termine numero di 30 giornidieci, l’ACI ha facoltà di risolvere il contratto fino ad € 800 per inadempimento grave.
4. Qualora l’applicazione di penali, da parte dell’ ACI, superi per ammontare il 10% dell’importo contrattuale, oneri fiscali esclusi, nel corso della durata del contratto, l’ACI ha facoltà di risolvere il contratto per inadempimento graveogni errore;
5. La penale sarà applicata previa contestazione scritta cui la Società potrà proporre istanza motivata di e. difforme prestazione, ove sia possibile ripetere o completare le prestazioni non accettazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Trascorso tale termineregolarmente eseguite e fatto salvo il risarcimento dei danni, le penalità si intenderanno definitivamente accettate e, pertanto, la Società decadrà da qualsiasi diritto di impugnare l’applicazione della penalefino ad € 5.000,00.
6. L’ACI potrà soddisfare In caso di difforme prestazione o gravi anomalie nell’esecuzione del servizio, tali da comprometterne l’efficienza e i crediti derivanti dall’applicazione delle penali avvalendosi della cauzione di cui al successivo art 13risultati attesi, e ove non sia possibile ripetere o completare le prestazioni non regolarmente eseguite, l’ACI valuterà l’entità dell’inadempimento applicando una riduzione dell’importo contrattuale corrispondente alla prestazione non eseguita.
7. In caso di irregolarità, errori o anomalie nella predisposizione, somministrazione e elaborazione delle prove direttamente imputabili alla Società, che dovessero dar luogo ad annullamento e/o ripetizione della prova, oltre all’applicazione delle penali, la Società dovrà garantire, senza alcun onere aggiuntivo per l’ACI, la ripetizione della prova, sostenendo direttamente anche i costi aggiuntivi della logistica, della pubblicazione delle nuove date delle selezioni sulla G.U. e di ogni comunicazione ai candidati. La Società sarà ritenuta responsabile In caso di richiesta di rimborso, da parte di candidati, delle spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per la prova annullata.
8. Le penali di cui al precedente comma si applicheranno anche qualora il ritardo sia imputabile a terzi subfornitori o affidatari del trasporto di beni e forniture compresi nel servizio.
9. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non esonera libera la società dall’obbligo di eseguire le prestazioni contrattualmente previste, né Società dall’obbligo del risarcimento del danno ulteriore, compreso quello all’immagine.
810. L’ACI si riservaSarà inoltre esperita l’azione in danno, inoltre, per cui la facoltà di far eseguire le prestazioni necessarie Società sarà tenuta al pagamento dell’eventuale maggiore spesa che ACI dovesse sostenere per il regolare svolgimento dei servizi completamento del servzio a spese della Societàmezzo di altre imprese.
Appears in 1 contract
LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI. 1. La Società ha l’obbligo Per quanto concerne la Manutenzione Ordinaria sono previsti i seguenti tempi di organizzare una struttura ed un procedura tali da garantire che ogni attività, oggetto del presente contratto, venga effettuata secondo i risposta: ALTA entro 2h lavorative entro 4h lavorative MEDIA entro 4h lavorative entro 1 gg lavorativi BASSA entro 8h lavorative entro 5 gg lavorativi In caso di ritardo nei tempi e le modalità previste nei capitolati e nelle offerta tecniche di riferimento.
2. Qualora la Società non rispetti i tempi stabiliti nel presente contratto relativi all’invio della documentazione inerente alla gestione dei sinistri, attivi e passivi, al pagamento dei premi assicurativi, alle comunicazioni di scadenze, interruzioni di termini, alla redazione dei report periodici inerenti i sinistri di cui al precedente art. 9 ovvero ai tempi che, di volta in volta, verranno richiesti formalmente dall’ACI nelle varie fasi dell’espletamento del servizio oltre quelli già fissati, applicherà risoluzione delle richieste a priorità alta sarà applicata una penale pari allo 0,3 ad € 100,00.= per mille del premio annuo lordo complessivo, ogni ora di ritardo. In caso di ritardo nei tempi di risoluzione delle richieste a priorità media e bassa sarà applicata una penale pari ad € 200,00.= per ogni giorno di ritardo.
3. Qualora il Per quanto concerne la Manutenzione Evolutiva e gli adeguamenti normativi deve essere garantita la presa in carico delle richieste entro 5 giorni lavorativi; in ogni caso è onere del fornitore garantire la messa in esercizio degli adeguamenti normativi entro le tempistiche di attuazione delle normative stesse. La messa in esercizio delle modifiche evolutive avverrà nel rispetto del piano concertato tra stazione appaltante e fornitore. In caso di ritardo dovesse protrarsi oltre il termine nei tempi di 30 giorniattuazione delle modifiche evolutive e adeguamenti normativi sarà applicata una penale pari ad 200,00.= per ogni giorno di ritardo, l’ACI ha facoltà di risolvere il contratto per inadempimento grave.
4. Qualora l’applicazione di penali, fatta salva l'eventuale rivalsa da parte dell’ ACI, superi della stazione appaltante per ammontare il 10% dell’importo contrattuale, oneri fiscali esclusi, nel corso l'eventuale maggior danno derivante dagli eventuali ritardi. Ai fini della durata del contratto, l’ACI ha facoltà valutazione della priorità delle richieste si deve osservare quanto di risolvere il contratto seguito riportato: ALTA Guasto o anomalia che determina l'indisponibilità di uno o più servizi applicativi per inadempimento grave;
5. La penale sarà applicata previa contestazione scritta cui la Società potrà proporre istanza motivata una pluralità di non accettazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Trascorso tale termine, le penalità si intenderanno definitivamente accettate e, pertanto, la Società decadrà da qualsiasi diritto di impugnare l’applicazione della penale.
6. L’ACI potrà soddisfare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali avvalendosi della cauzione di cui al successivo art 13.
7. L’applicazione delle penali non esonera la società dall’obbligo di eseguire le prestazioni contrattualmente previste, né dall’obbligo del risarcimento del danno ulteriore, compreso quello all’immagine.
8. L’ACI si riserva, inoltre, la facoltà di far eseguire le prestazioni necessarie per il regolare svolgimento dei servizi a spese della Società.utenti
Appears in 1 contract
Samples: Service Agreement
LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI. 1. La Società ha l’obbligo di organizzare una struttura ed un procedura tali da garantire che ogni attività, Le prestazioni oggetto del presente contrattoContratto dovranno essere effettuate nel rispetto delle caratteristiche, venga effettuata secondo i tempi delle qualità e le modalità previste nei capitolati e nelle offerta tecniche dei livelli di riferimentoservizio indicati nell’Offerta allegata al presente Contratto.
2. Qualora la Società non rispetti i tempi stabiliti Nel caso in cui, nel corso dell’esecuzione contrattuale, l’AgID accerti uno scostamento dalle caratteristiche, dalle qualità e dai livelli di servizio indicati dall’Offerta, ovvero in caso di ritardato adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto relativi all’invio della documentazione inerente alla gestione dei sinistriContratto, attivi e passivi, al pagamento dei premi assicurativi, alle comunicazioni di scadenze, interruzioni di termini, alla redazione dei report periodici inerenti i sinistri l’AgID applica le penali di cui al precedente art. 9 ovvero ai tempi cheCodice dei Contratti, di volta in volta, verranno richiesti formalmente dall’ACI nelle varie fasi dell’espletamento del servizio oltre quelli già fissati, applicherà una penale pari allo 0,3 stabilite nella misura giornaliera dell'1 (uno) per mille del premio annuo lordo complessivodell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per ogni giorno di cento, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.
3. Qualora Il Prestatore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il ritardo dovesse protrarsi oltre diritto dell’AgID di richiedere il termine risarcimento degli eventuali maggior danni.
4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di 30 giornicui al presente articolo non esonera in nessun caso il Prestatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della stessa penale.
5. Resta inteso che, l’ACI ha ove l’ammontare complessivo delle penali applicate al Prestatore raggiunga il limite del 10% dell'ammontare netto contrattuale, l’AgID avrà la facoltà di risolvere il contratto presente Contratto per inadempimento gravecolpa del Prestatore.
46. Qualora l’applicazione L’applicazione e l’entità delle penali saranno contestate al Prestatore con comunicazione inviata tramite PEC. In caso di penalicontestazione, il Prestatore potrà comunicare per iscritto le proprie deduzioni, supportate da parte dell’ ACIuna chiara ed esauriente documentazione, superi per ammontare il 10% dell’importo contrattuale, oneri fiscali esclusi, nel corso della durata del contratto, l’ACI ha facoltà di risolvere il contratto per inadempimento grave;
5. La penale sarà applicata previa contestazione scritta cui la Società potrà proporre istanza motivata di non accettazione inviandole tramite PEC all’AgID entro 15 5 (quindicicinque) giorni dal ricevimento lavorativi dalla data di ricezione della contestazione stessa. Trascorso tale termineQualora le predette deduzioni non pervengano all’AgID nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della stessa XxXX a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Prestatore le penalità si intenderanno definitivamente accettate e, pertanto, la Società decadrà da qualsiasi diritto di impugnare l’applicazione della penalepenali stabilite nel presente articolo.
6. L’ACI potrà soddisfare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali avvalendosi della cauzione di cui al successivo art 13.
7. L’applicazione delle penali non esonera la società dall’obbligo di eseguire le prestazioni contrattualmente previste, né dall’obbligo del risarcimento del danno ulteriore, compreso quello all’immagine.
8. L’ACI si riserva, inoltre, la facoltà di far eseguire le prestazioni necessarie per il regolare svolgimento dei servizi a spese della Società.
Appears in 1 contract
Samples: Contract for the Supply of Services
LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI. 1. La I livelli di servizio dei Servizi di cui ai precedenti articolo 2 commi 1 e 2 che la Società ha l’obbligo dovrà conseguire e l’importo delle penali da applicare, in caso di organizzare una struttura ed un procedura tali da garantire che ogni attivitàloro mancato conseguimento, oggetto del presente contrattosono dettagliatamente descritti nell’allegato sub “B” al pre- sente Atto, venga effettuata secondo i tempi denominato “Descrizione Servizi corrispettivi e le modalità previste nei capitolati e nelle offerta tecniche Livelli di riferimentoServizio”.
2. Qualora la Le penali potranno essere applicate dall’Agenzia previa conte- stazione scritta dell’addebito e previa valutazione delle dedu- zioni al riguardo addotte dalla Società che dovranno essere presentate non rispetti i tempi stabiliti nel presente contratto relativi all’invio della documentazione inerente alla gestione dei sinistri, attivi e passivi, al pagamento dei premi assicurativi, alle comunicazioni di scadenze, interruzioni di termini, alla redazione dei report periodici inerenti i sinistri di cui al precedente art. 9 ovvero ai tempi che, di volta in volta, verranno richiesti formalmente dall’ACI nelle varie fasi dell’espletamento del servizio oltre quelli già fissati, applicherà una penale pari allo 0,3 per mille del premio annuo lordo complessivo, per ogni giorno di ritardo.
3. Qualora il ritardo dovesse protrarsi oltre il termine di 30 giorni(trenta) giorni dal ricevi- mento della comunicazione contenente la contestazione stes- sa.
3. L’Agenzia, l’ACI ha facoltà valutate le predette deduzioni, potrà decidere di risolvere dare corso all’applicazione delle penali dandone comunicazione scritta alla Società non oltre il contratto per inadempimento gravetermine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle deduzioni. Ferma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti commi, l’Agenzia si riserva di richiedere il maggior danno.
4. Qualora l’applicazione La Società provvederà a pagare all’Agenzia l’importo della penale indicata nella comunicazione di penalicui al precedente comma 2. Le Parti si danno peraltro atto che, da parte dell’ ACIqualora la So- cietà ritenga di non condividere le conclusioni dell’Agenzia, superi per ammontare il 10% dell’importo contrattualepagamento di cui sopra non potrà costituire in nessun caso riconoscimento di responsabilità e/o di debito, oneri fiscali esclusi, nel corso della durata del contratto, l’ACI ha facoltà di risolvere il contratto per inadempimento grave;
5. La penale sarà applicata previa contestazione scritta cui ove la Società potrà proporre istanza motivata di non accettazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Trascorso tale termine, le penalità si intenderanno definitivamente accettate e, pertanto, la Società decadrà da qualsiasi diritto di impugnare l’applicazione della penale.
6. L’ACI potrà soddisfare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali avvalendosi della cauzione dia inizio alla procedura di cui al successivo art 13articolo 18 entro 60 (sessanta) giorni dal pagamento stesso.
75. L’applicazione delle penali non esonera la società dall’obbligo Le Parti prendono atto che i livelli di eseguire le prestazioni contrattualmente previste, né dall’obbligo del risarcimento del danno ulteriore, compreso quello all’immagine.
8. L’ACI si riserva, inoltreservizio di cui al presen- te articolo troveranno applicazione a conclusione della presa in carico da parte della Società dei singoli Servizi, la facoltà di far eseguire cui data prevista sarà definita nel Piano generale delle attività, che sa- rà comprovata da uno specifico verbale redatto tra le prestazioni necessarie per il regolare svolgimento dei servizi a spese della SocietàParti.
Appears in 1 contract
Samples: Contract for the Development, Maintenance, and Management of the Information System of the Agency
LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI. 1. La Società ha l’obbligo Per quanto concerne la Manutenzione Ordinaria sono previsti i seguenti tempi di organizzare una struttura ed un procedura tali da garantire che ogni attività, oggetto del presente contratto, venga effettuata secondo i risposta: ALTA entro 2h lavorative entro 8h lavorative MEDIA entro 8h lavorative entro 2 gg lavorativi BASSA entro 8h lavorative entro 5 gg lavorativi In caso di ritardo nei tempi e le modalità previste nei capitolati e nelle offerta tecniche di riferimento.
2. Qualora la Società non rispetti i tempi stabiliti nel presente contratto relativi all’invio della documentazione inerente alla gestione dei sinistri, attivi e passivi, al pagamento dei premi assicurativi, alle comunicazioni di scadenze, interruzioni di termini, alla redazione dei report periodici inerenti i sinistri di cui al precedente art. 9 ovvero ai tempi che, di volta in volta, verranno richiesti formalmente dall’ACI nelle varie fasi dell’espletamento del servizio oltre quelli già fissati, applicherà risoluzione delle richieste a priorità alta sarà applicata una penale pari allo 0,3 ad € 100,00.= per mille del premio annuo lordo complessivo, ogni ora di ritardo. In caso di ritardo nei tempi di risoluzione delle richieste a priorità media e bassa sarà applicata una penale pari ad € 200,00.= per ogni giorno di ritardo.
3. Qualora il Per quanto concerne la Manutenzione Evolutiva e gli adeguamenti normativi deve essere garantita la presa in carico delle richieste entro 3 giorni lavorativi; in ogni caso è onere del fornitore garantire la messa in esercizio degli adeguamenti normativi entro le tempistiche di attuazione delle normative stesse. La messa in esercizio delle modifiche evolutive avverrà nel rispetto del piano concertato tra stazione appaltante e fornitore. In caso di ritardo dovesse protrarsi oltre il termine nei tempi di 30 giorniattuazione delle modifiche evolutive e adeguamenti normativi sarà applicata una penale pari ad 200,00.= per ogni giorno di ritardo, l’ACI ha facoltà di risolvere il contratto per inadempimento grave.
4. Qualora l’applicazione di penali, fatta salva l'eventuale rivalsa da parte dell’ ACI, superi della stazione appaltante per ammontare il 10% dell’importo contrattuale, oneri fiscali esclusi, nel corso l'eventuale maggior danno derivante dagli eventuali ritardi. Ai fini della durata del contratto, l’ACI ha facoltà valutazione della priorità delle richieste si deve osservare quanto di risolvere il contratto seguito riportato: ALTA Guasto o anomalia che determina l'indisponibilità di uno o più servizi applicativi per inadempimento grave;
5. La penale sarà applicata previa contestazione scritta cui la Società potrà proporre istanza motivata una pluralità di non accettazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Trascorso tale termine, le penalità si intenderanno definitivamente accettate e, pertanto, la Società decadrà da qualsiasi diritto di impugnare l’applicazione della penale.
6. L’ACI potrà soddisfare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali avvalendosi della cauzione di cui al successivo art 13.
7. L’applicazione delle penali non esonera la società dall’obbligo di eseguire le prestazioni contrattualmente previste, né dall’obbligo del risarcimento del danno ulteriore, compreso quello all’immagine.
8. L’ACI si riserva, inoltre, la facoltà di far eseguire le prestazioni necessarie per il regolare svolgimento dei servizi a spese della Società.utenti
Appears in 1 contract
Samples: Service Agreement
LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI. 1. La Società ha l’obbligo I livelli di organizzare una struttura ed un procedura tali da garantire che ogni attività, oggetto del presente contratto, venga effettuata secondo i tempi servizio e le modalità previste nei capitolati e nelle offerta tecniche di riferimentorelative penali sono definiti nel Capitolato Tecnico allegato al presente Contratto.
2. Qualora la Società non rispetti i tempi stabiliti nel presente contratto relativi all’invio della documentazione inerente alla gestione Il mancato rispetto dei sinistri, attivi e passivi, al pagamento dei premi assicurativi, alle comunicazioni Livelli di scadenze, interruzioni di termini, alla redazione dei report periodici inerenti i sinistri di cui al precedente art. 9 ovvero ai tempi che, di volta in volta, verranno richiesti formalmente dall’ACI nelle varie fasi dell’espletamento servizio comporterà l’addebito delle relative penali previste per inadempienze dell’Appaltatore durante lo svolgimento del servizio oltre quelli già fissati, applicherà una penale pari allo 0,3 per mille del premio annuo lordo complessivo, per ogni giorno di ritardoContratto.
3. Qualora L’Appaltatore sarà tenuto a corrispondere le penali di cui sopra in relazione ai Livelli di servizio prestati, fatto salvo il ritardo dovesse protrarsi oltre risarcimento del maggior danno spettante all’Istituto ai sensi dell’art. 1382 c.c.. L’Appaltatore prende in tal senso atto ed accetta che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il termine diritto dell’Istituto di 30 giorni, l’ACI ha facoltà di risolvere richiedere il contratto per inadempimento graverisarcimento degli eventuali maggiori danni.
4. Qualora l’applicazione di penali, da parte dell’ ACI, superi per ammontare La sommatoria massima delle penali non potrà comunque superare il 10% dell’importo (dieci per cento) dell'importo contrattuale, oneri fiscali esclusi, nel corso della durata del contratto, l’ACI ha facoltà di risolvere il contratto per inadempimento grave;.
5. La L’applicazione della penale sarà applicata previa preceduta da una rituale contestazione scritta cui la Società della Stazione Appaltante verso l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà proporre istanza motivata di non accettazione entro 15 replicare nei successivi 5 (quindicicinque) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Trascorso tale termine, le penalità si intenderanno definitivamente accettate e, pertanto, la Società decadrà da qualsiasi diritto di impugnare l’applicazione della penaledalla ricezione.
6. L’ACI potrà soddisfare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali avvalendosi della cauzione L’Appaltatore autorizza sin d’ora la Stazione Appaltante, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso Appaltatore dovute a qualunque titolo con gli importi spettanti alla Stazione Appaltante a titolo di cui al successivo art 13penale.
7. L’applicazione delle penali non esonera la società dall’obbligo in alcun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di eseguire le prestazioni contrattualmente previste, né dall’obbligo del risarcimento del danno ulteriore, compreso quello all’immaginepagamento della penale stessa.
8. L’ACI L’Istituto, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui alle premesse del presente Contratto, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
9. L’Istituto, su motivata richiesta dell’Appaltatore, può operare la totale o parziale disapplicazione delle penali di cui al comma 1, qualora si riservariconosca che le inadempienze non siano imputabili all’Appaltatore, inoltreoppure qualora le penali siano manifestatamente sproporzionate rispetto all’interesse dello stesso Istituto. In caso di disapplicazione all’Appaltatore non potrà essere riconosciuto alcun compenso o indennizzo. Sull’istanza di disapplicazione decide l’Istituto su proposta del R.U.P., sentito il Direttore dell’Esecuzione.
10. Sotto un profilo più generale, l'Istituto si riserva il diritto e la facoltà di far eseguire le prestazioni necessarie per procedere alla risoluzione del Contratto in oggetto e alla esecuzione in danno, fatto salvo il regolare svolgimento dei servizi risarcimento del danno, a spese della Societàfronte di ogni grave violazione delle regole previste nel presente Contratto, nelle forme di cui all’art. 1453 c.c.
Appears in 1 contract
Samples: Contract for Application Lifecycle Management Services
LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI. 1. La Società ha l’obbligo Il Fornitore è tenuto al rispetto dei livelli di organizzare una struttura ed un procedura tali da garantire che ogni attività, oggetto del presente contratto, venga effettuata secondo i tempi e le modalità previste nei capitolati e nelle offerta tecniche servizio pena l’applicazione di riferimentopenali il tutto come dettagliato nel Capitolato Tecnico.
2. Qualora la Società non rispetti i tempi Nell’ipotesi di ritardo nell’adempimento e/o di difformità di prestazione nell’esecuzione dei servizi o, comunque, delle attività contrattuali, ovvero nel caso di mancato rispetto dei Livelli di Servizio stabiliti nel presente contratto relativi all’invio della documentazione inerente alla gestione dei sinistriCapitolato Tecnico, attivi e passivi, al pagamento dei premi assicurativi, alle comunicazioni di scadenze, interruzioni di termini, alla redazione dei report periodici inerenti i sinistri di cui al precedente art. 9 ovvero ai tempi che, di volta in volta, verranno richiesti formalmente dall’ACI nelle varie fasi dell’espletamento del servizio oltre quelli già fissati, applicherà una penale pari allo 0,3 per mille del premio annuo lordo complessivogli ES o Aria, per ogni giorno quanto di ritardorispettiva competenza, applicheranno al Fornitore le penali nella misura dettagliata nel Capitolato Tecnico.
3. Qualora In caso di contestazione dell’inadempimento da parte delle Amministrazioni, il ritardo dovesse protrarsi oltre il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione nel termine massimo di 30 giorni, l’ACI ha facoltà di risolvere il contratto per inadempimento grave5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione.
4. Qualora l’applicazione di penalile predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, da parte dell’ ACIovvero, superi per ammontare il 10% dell’importo contrattualepur essendo pervenute tempestivamente, oneri fiscali esclusinon siano idonee, nel corso della durata del contrattoa giudizio dell’Amministrazione, l’ACI ha facoltà di risolvere il contratto per inadempimento grave;a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali sopra stabilite a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
5. La penale sarà applicata previa contestazione scritta cui la Società potrà proporre istanza motivata di non accettazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Trascorso tale termine, le penalità si intenderanno definitivamente accettate e, pertanto, la Società decadrà da qualsiasi diritto di impugnare l’applicazione della penale.
6. L’ACI potrà soddisfare Per i crediti derivanti dall’applicazione delle predette penali avvalendosi della e per quanto di rispettiva competenza, le Amministrazioni potranno compensare detti crediti per l’applicazione delle penali di propria competenza con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, rivalersi sulla cauzione in ogni caso e senza bisogno di cui diffida o di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
6. Qualora l’importo delle penali applicate al successivo art 13Fornitore da un singolo ES raggiunga il complessivo pari al 10% del valore del Contratto Esecutivo, detta Amministrazione ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il Contratto Esecutivo con diritto al risarcimento di tutti i danni.
7. L’applicazione Qualora le penali applicate al Fornitore raggiungano un importo pari al 10% del valore complessivo massimo del presente Contratto Quadro, Aria, valutata la gravità dell’inadempimento, ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere il presente Contratto Quadro con diritto al risarcimento di tutti i danni, dandone comunicazione all’ANAC affinché questa provveda alla delibera delle penali non esonera la società dall’obbligo di eseguire le prestazioni contrattualmente previste, né dall’obbligo del risarcimento del danno ulteriore, compreso quello all’immaginesanzioni che riterrà più opportune.
8. L’ACI La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si riserva, inoltre, la facoltà è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di far eseguire le prestazioni necessarie per il regolare svolgimento dei servizi a spese pagamento della Societàmedesima penale.
Appears in 1 contract