Trattamento di malattia e infortunio Clausole campione

Trattamento di malattia e infortunio. 1. L'assenza per malattia deve essere comunicata, salvo il caso di giustificato impedimento, entro il normale orario di lavoro della giornata in cui si verifica l'assenza, ai rappresentanti aziendali a tale scopo designati e comunicati dalla direzione aziendale.
Trattamento di malattia e infortunio. Per quanto riguarda il periodo di conservazione del posto e il trattamento economico per infortunio e malattia dell’apprendista non in prova, si applica quanto previsto dagli artt. 49 e 50 del vigente C.C.N.L. zioni più elevate.
Trattamento di malattia e infortunio. Per quanto riguarda il periodo di conservazione del posto e il trattamento economico per infortunio e malattia dell'apprendista non in prova, si applica quanto previsto dagli artt. 49 e 50 del vigente c.c.n.l.
Trattamento di malattia e infortunio. L’assenza per malattia deve essere comunicata nelle 24 ore salvo i casi di giustificato impedimento. A richiesta dell’azienda, l’impiegato è tenuto a esibire il certificato medico attestante la malattia, redatto dal medico delle competenti strutture sanitarie. In caso di interruzione del servizio dovuta ad infortunio o malattia non determinati da colpa dell’impiegato che non sia in prova, questi ha diritto alla conservazione del posto sino alla raggiunta idoneità al lavoro ∗ e alla corresponsione della retribuzione per sei mesi e della metà di essa per altri sei mesi. Per gli impiegati chiamati alla prestazione lavorativa domenicale troverà applicazione, con decorrenza 1° giugno 1985, quanto disposto dall’art. 18 delle norme operai relativamente al computo della maggiorazione per lavoro domenicale ai fini della determinazione del trattamento economico di malattia. Il trattamento economico di cui sopra cesserà qualora l’impiegato con più periodi di malattia raggiunga in complesso durante 18 mesi consecutivi un periodo di assenza dal lavoro pari a 12 mesi. In caso di permanente inidoneità fisica al lavoro dell’impiegato constatata dall’INAIL o dall’INPS, l’azienda può risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo all’impiegato il trattamento di fine rapporto ivi compresa la indennità sostitutiva del preavviso. ∗ Art. 5, terzo comma, legge 20 maggio 1970, n. 300; il datore di lavoro ha facoltà di far controllare l’idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici e di istituti specializzati di diritto pubblico. Qualora la prosecuzione della malattia non consenta all’impiegato di riprendere il servizio a causa di permanente inidoneità al lavoro, questi potrà risolvere il rapporto con diritto al solo trattamento di fine rapporto di cui all’art. 21. Ove ciò non avvenga, e l’azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane in sospeso, salvo la decorrenza dell’anzianità agli effetti del preavviso e della indennità di preavviso. Per l’assistenza di malattia a favore dell’impiegato si provvede a termini delle disposizioni contenute nelle leggi e nei contratti collettivi vigenti alla data del presente contratto. Quando l’impiegato sia in periodo di preavviso e cada ammalato, il preavviso rimane sospeso per la durata della malattia la quale tuttavia è sottoposta alle norme regolatrici che si applicano per l’impiegato che sia in normale servizio. Il periodo di assenza dal lavoro per malattia o infortunio deve essere computato nella anzianità di servizio...
Trattamento di malattia e infortunio. L'assenza per malattia e per infortunio non sul lavoro, salvo giustificato impedimento, deve essere comunicata dal lavoratore all'azienda entro il normale orario di lavoro della giornata in cui si verifica l'assenza stessa: in mancanza della comunicazione, l'assenza verrà considerata ingiustificata. Il lavoratore deve inoltre consegnare o far pervenire all'a- zienda nei termini e secondo le modalità previste dalle vigen- ti norme di legge, il certificato medico attestante la malattia o infortunio non sul lavoro, salvo il caso di giustificato impedi- mento. Il lavoratore deve rendersi reperibile al proprio domicilio fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattia dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00 per consentire il controllo della incapacità lavorativa per malattia, indipendentemente dalla natura dello stato morboso. Nel caso in cui a livello territoriale le visite di controllo siano effettuate su iniziativa dell'ente preposto ai controlli di malattia, in orari diversi, le fasce orarie di cui sopra saranno adeguate ai criteri organizzativi locali. Sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per visite di controllo e in tali casi il lavoratore darà preventiva informazione all'azienda. Il lavoratore che, salvo i casi comprovati di cui al prece- dente comma, non sia reperito al domicilio comunicato al datore di lavoro durante le fasce orarie che è tenuto ad osser- vare, incorre nella perdita del trattamento economico contrat- tuale di malattia ed infortunio non sul lavoro secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge. Il lavoratore non presente all'atto della visita di controllo nella ore di reperibilità è considerato assente ingiustificato. Ogni mutamento di indirizzo di reperibilità durante il periodo di malattia o infortunio non sul lavoro deve essere tempestivamente comunicato all'azienda. Costituisce altresì giustificato motivo di licenziamento lo svolgimento di attività lavorativa, durante l'assenza per malat- tia. In caso di interruzione del servizio dovuto a malattia, il lavoratore non in prova, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 15 mesi. L'obbligo di conservazione del posto per l'azienda cesserà comunque ove nell'arco di 30 mesi si raggiungano i limiti predetti anche con più malattie. Il lavoratore non in prova, ha diritto all'intera retribuzione di fatto netta, comprensiva dell' indennità di turno continuati- vamente corrisposta, per i primi 6 me...
Trattamento di malattia e infortunio. 1) Il lavoratore in caso di malattia, che comporti la necessità di as- sentarsi dal servizio, deve darne comunicazione alla direzione del Consorzio entro le ventiquattro ore dall’inizio dell’assenza, salvo giustificato motivo di impedimento e inviare al Consorzio stesso e, ove necessario all’I.N.P.S., entro tre giorni dall’inizio dell’assenza, il certificato medico su apposito modulo delle competenti strutture sanitarie. Entro gli stessi termini debbono essere inviati i certificati di prosecuzione di malattia.
Trattamento di malattia e infortunio. 1) In caso di malattia o infortunio l’apprendista, non in prova, ha di- ritto a 6 mesi di conservazione del posto e al seguente trattamento economico: - tenuto conto della qualifica di operaio o di impiegato, alla intera retribuzione netta per tre mesi; - alla intera retribuzione netta ridotta al 50% per gli ulteriori tre mesi, assorbente fino a concorrenza il trattamento erogato dagli istituti assistenziali e assicurativi;
Trattamento di malattia e infortunio. 33 ART. 39 35 Dichiarazione congiunta sulle malattie professionali 35 ART. 40 35 Tutela delle persone con handicap 35 ART. 41 35 Tutela delle persone tossicodipendenti 35 ART. 42 36 Etilismo 36 ART. 43 36 Trattamento di gravidanza e puerperio 36 ART. 44 37 Trattamento economico 37 ART. 45 37 Corresponsione della retribuzione 37 ART. 46 37 Determinazione della paga tabellare oraria e giornaliera 37 ART. 47 37 Aumenti salariali e parametri 37 ART. 48 38 Una Tantum 38 ART. 49 39 Tredicesima mensilità 39 ART. 50 39 Quattordicesima mensilità 39 ART. 51 39 Aumenti periodici di anzianità 39 ART. 52 40 Indennità di reperibilità 40 ART. 53 40 Indennità di trasferta 40 ART. 54 41 Rimborso spese mezzi di locomozione 41 ART. 55 41 Indennità varie 41 ART. 56 42 Alloggio personale 42 ART. 57 42 Indumenti di lavoro e protettivi 42 ART. 58 42 R.C.O 42 ART. 59 42 Passaporto 42 ART. 60 42 Carta qualificazione conducente (C.Q.C.) 42 ART. 61 43 Ritiro patente/carta conducente 43 ART. 62 43 Responsabilità dell’autista 43 ART. 63 44 Previdenza complementare 44 ART. 64 44 Formazione continua 44 ART. 65 44 Ambiente di lavoro – Igiene e sicurezza del lavoro 44 ART. 66 50 Cessione, trasformazione, fallimento e cessazione dell'azienda 50 ART. 67 50 Doveri del lavoratore 50 ART. 68 51 Norme disciplinari 51 ART. 69 55 Preavviso di licenziamento e di dimissioni 55 ART. 70 56 Trattamento di fine rapporto 56 ART. 71 56 Indennità in caso di morte 56 ART. 72 57
Trattamento di malattia e infortunio. 1. In caso di malattia ed infortunio il lavoratore con contratto di inserimento, non in prova, ha diritto a sei mesi di conservazione del posto e al seguente trattamento economico: - per i primi tre giorni di carenza per malattia non ha diritto ad alcun trattamento economico; - per i giorni successivi di assenza, tenuto conto della qualifica rivestita ai fini legali di operaio o di impiegato, alla intera retribuzione netta per tre mesi; - alla retribuzione netta ridotta al 50% per gli ulteriori tre mesi, assorbente fino a concorrenza il trattamento erogato dagli istituti assistenziali e assicurativi.
Trattamento di malattia e infortunio. 52 CONGEDO DI MATERNITA' E CONGEDO PARENTALE 53 LAVORATORI IMMIGRATI 54 PREVIDENZA COMPLEMENTARE