Common use of MERCATO DEL LAVORO Clause in Contracts

MERCATO DEL LAVORO. In considerazione di quanto indicato nelle Premesse, con il presente Accordo si intende definire un percorso teso a delineare al meglio la valorizzazione del personale di Arexpo, le relative modalità di assunzione e nell’immediato, vista l’impossibilità di effettuare assunzioni a tempo indeterminato, di procedere, ai sensi degli artt. 23 comma 1 e 31 comma 1 del D.lgs. 81/2015 all’aumento dei limiti quantitativi sia dei contratti di lavoro in somministrazione a tempo determinato fino ad un massimo di 18 unità (i contratti in somministrazione già attivati concorreranno al computo di tale limite) sia dei contratti di lavoro a tempo determinato fino ad un massimo di 14 unità (nel computo di tale limite concorreranno i contratti a tempo determinato in essere). Xxxxx restando che le relative procedure dovranno essere attivate entro il 30 giugno 2018. Compatibilmente con le disposizioni che disciplinano le assunzioni di personale da parte delle società a partecipazione pubblica Arexpo si impegna a non disperdere e a valorizzare le competenze professionali sviluppate in ambito Expo Milano 2015 nonché quelle maturate nella prima fase di attività della Società stessa, privilegiando percorsi che possano favorire la stabilizzazione dei rapporti di lavoro. Le Parti firmatarie effettueranno una verifica intermedia al 30 giugno 2018 in merito a quanto concordato nel presente articolo e specificatamente in ordine agli effetti delle disposizioni di cui all’art. 25 comma 4 del d.lgs. 175/2016 Ferma l’importanza primaria della tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori, le Parti si impegnano a fare in modo che gli standard trovino completa e piena applicazione al fine di garantire un ambiente di lavoro costantemente allineato ai migliori standard previsti dalla normativa in materia al fine che la sicurezza ed il benessere dei lavoratori rappresentino uno dei driver di sviluppo dell’Azienda.

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Samples: Verbale Di Accordo, Verbale Di Accordo

MERCATO DEL LAVORO. In considerazione di quanto indicato nelle PremesseLe Confederazioni artigiane, con il presente Accordo si intende definire un percorso teso a delineare al meglio la valorizzazione del personale di Arexpo, e le relative modalità di assunzione e nell’immediato, vista l’impossibilità di effettuare assunzioni a tempo indeterminato, di procedere, ai sensi degli artt. 23 comma 1 e 31 comma 1 del D.lgs. 81/2015 all’aumento dei limiti quantitativi sia dei contratti di lavoro in somministrazione a tempo determinato fino ad un massimo di 18 unità (i contratti in somministrazione già attivati concorreranno al computo di tale limite) sia dei contratti di lavoro a tempo determinato fino ad un massimo di 14 unità (nel computo di tale limite concorreranno i contratti a tempo determinato in essere). Xxxxx restando che le relative procedure dovranno essere attivate entro il 30 giugno 2018. Compatibilmente con le disposizioni che disciplinano le assunzioni di personale da parte delle società a partecipazione pubblica Arexpo si impegna a non disperdere e a valorizzare le competenze professionali sviluppate in ambito Expo Milano 2015 nonché quelle maturate nella prima fase di attività della Società stessa, privilegiando percorsi che possano favorire la stabilizzazione dei rapporti di lavoro. Le Parti firmatarie effettueranno una verifica intermedia al 30 giugno 2018 in merito a quanto concordato nel presente articolo e specificatamente in ordine agli effetti delle disposizioni di cui all’art. 25 comma 4 del d.lgs. 175/2016 Ferma l’importanza primaria della tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici e Confederazioni dei lavoratori, si danno atto del comune intento di pervenire ad un sistema di gestione del Mercato del Lavoro, basato sul metodo del confronto e della contrattazione attuando nei tempi più brevi una verifica della situazione complessiva. In particolare, confermano la validità dell’Accordo interconfederale del 27.2.87, nelle parti riguardanti il Mercato del Lavoro, in quanto esso costituisce un esem- pio costruttivo di coordinamento fra diversi istituti operanti nel settore. In relazione alle innovazioni legislative intervenute dopo la stipula del citato accordo, in particolare, la L. 56/87, le Parti si impegnano parti ritengono di dover assumere, nei confronti del legislatore, un ruolo critico e propositivo, volto anche ad otte- nere le opportune modifiche all’impianto legislativo, in base ad una più attenta valutazione delle reciproche esigenze e delle particolarità delle imprese artigiane. Le parti sottolineano altresì che l’innalzamento dell’età di assunzione degli apprendisti, previsto dalla legge, potrebbe dar luogo a fare situazioni indesiderate, soprattutto in modo che gli standard trovino completa relazione all’età in cui il periodo di apprendimento andrebbe a concludersi. Riguardo all’apprendistato, e piena applicazione al fine alla L. 56/87, poi la verifica dovrà tenere conto di garantire tre fattori essenziali: – la ricerca comune di un ambiente nuovo assetto legislativo; – l’individuazione di lavoro costantemente allineato ai migliori standard previsti dalla normativa in materia al fine alcune figure professionali, limitate e selezionate, per cui può essere ipotizzabile l’apertura di ulteriori opportunità formative; – la verifica, da compiersi a livello categoriale e/o territoriale, delle effet- tive possibilità di inserimento definitivo di nuove figure di apprendisti nel Mercato del Lavoro. Le parti ritengono pertanto che la sicurezza ed presenza delle tre condizioni sopraindicate consente la ricerca di percorsi sperimentali. Il presente Accordo interconfederale ha durata triennale. Xxxx s’intende taci- tamente rinnovato salvo disdetta di una delle parti contraenti entro 6 (sei) mesi dalla scadenza. L’accordo ha le caratteristiche dell’ultrattività, pertanto, nelle more della disdetta mantiene la sua efficacia e potrà essere sostituito solo da un nuovo accordo. Sottoscritto nella stesura definitiva, addì 4 maggio 1989, in Roma, presso il benessere dei lavoratori rappresentino uno dei driver CNEL. Allegato Le parti, all’atto della firma dell’Accordo interconfederale siglato in data 21.7.1988, dichiarano che interverranno congiuntamente presso il Ministro del Lavoro - che ha già dichiarato una propria disponibilità di sviluppo dell’Aziendamassima - affinché lo stesso fornisca - d’intesa con gli altri Ministeri interessati - in via amministrativa ogni normativa utile a rendere efficace l’accordo per tutte le imprese artigiane.

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Samples: Accordo Interconfederale

MERCATO DEL LAVORO. Le Confederazioni artigiane e le Confederazioni dei lavoratori, si danno atto del co- mune intento di pervenire ad un sistema di gestione del Mercato del lavoro, basato sul metodo del confronto e della contrattazione attuando nei tempi più brevi una ve- rifica della situazione complessiva. In particolare, confermano la validità dell’accordo interconfederale del 27 febbraio 1987, nelle parti riguardanti il Mercato del lavoro, in quanto esso costituisce un esempio costruttivo di coordinamento fra diversi istituti operanti nel settore. In relazione alle innovazioni legislative intervenute dopo la stipula del citato accordo, in particolare, la L. n. 56/1987, le parti ritengono di dover assumere, nei confronti del legislatore, un ruolo critico e propositivo, volto anche ad ottenere le opportune mo- difiche all’impianto legislativo, in base ad una più attenta valutazione delle recipro- che esigenze e delle particolarità delle imprese artigiane. Le parti sottolineano altresì che l’innalzamento dell’età di assunzione degli appren- disti, previsto dalla legge, potrebbe dar luogo a situazioni indesiderate, soprattutto in relazione all’età in cui il periodo di apprendimento andrebbe a concludersi. Riguardo all’apprendistato, e alla L. n. 56/1987, la verifica dovrà tenere conto di tre fattori essenziali: - la ricerca comune di un nuovo assetto legislativo; - la individuazione di alcune figure professionali, limitate e selezionate, per cui può essere ipotizzabile l’apertura di ulteriori opportunità formative; - la verifica, da compiersi a livello categoriale e/o territoriale, delle effettive possibi- lità di inserimento definitivo di nuove figure di apprendisti nel Mercato del lavoro. Le parti ritengono pertanto che la presenza delle tre condizioni sopraindicate con- sente la ricerca di percorsi sperimentali. Il presente accordo interconfederale ha durata triennale. Xxxx s’intende tacitamente rinnovato salvo disdetta di una delle parti contraenti entro 6 (sei) mesi dalla sca- denza. L’accordo ha le caratteristiche dell’ultrattività, pertanto, nelle more della disdetta mantiene la sua efficacia e potrà essere sostituito da un nuovo accordo. Roma 21 luglio 1988 Sottoscritto nella stesura definitiva, addì 4 maggio 1989, in Roma, presso il CNEL. Allegato Le parti, all’atto della firma dell’accordo interconfederale siglato in data 21 luglio 1988, dichiarano che interverranno congiuntamente presso il Ministro del Lavoro - che ha già dichiarato una propria disponibilità di massima - affinché lo stesso forni- sca - d’intesa con gli altri ministeri interessati - in via amministrativa ogni normativa utile a rendere efficace l’accordo per tutte le imprese artigiane. In data 27 gennaio 2011, in Roma, presso la sede di Confartigianato Imprese - in conformità a quanto previsto dalle ipotesi di accordo e dai CCNL che si pronun- ciano sulla volontà di istituire forme di previdenza complementare; - in considerazione dell’accordo interconfederale sulle prospettive della previdenza complementare nel settore artigiano del 3 giugno 2010, sottoscritto da Confartigia- nato imprese, Cna, Casartigiani, Claai e Cgil, Cisl, Uil - in considerazione dell’accordo interconfederale di quanto indicato indirizzo sulla previdenza complementare del 30 novembre 2010, sottoscritto da Confartigianato imprese, Cna, Casartigiani, Claai e Confcommercio e Cgil, Cisl, Uil tra le organizzazioni nazionali di categoria della Confartigianato articolate nelle PremesseFede- razioni e Associazioni nazionali di categoria: Confartigianato Autoriparazione Confartigianato Meccanica Confartigianato Impianti Confartigianato Moda Confartigianato Orafi Confartigianato Alimentazione Confartigianato Trasporti, Logistica e Mobilità Confartigianato Estetisti Confartigianato Acconciatori Confartigianato Marmisti Confartigianato Occhialeria Confartigianato Odontotecnici – Fe.Na.Od.I. Confartigianato Grafici Confartigianato Fotografi Confartigianato ANIL Pulitintolavanderie Confartigianato Ceramica Confartigianato chimica, gomma e plastica Confartigianato Legno Confartigianato Arredo Confartigianato Tappezzeria le Unioni della CNA: CNA Alimentare CNA Artistico e Tradizionale CNA Benessere e Sanità CNA Comunicazione e Xxxxxxxxx Xxxxxxxx CNA Costruzioni CNA Federmoda CNA Installazione di Impianti CNA Produzione CNA Servizi alla Comunità CNA FITA la CONFARTIGIANATO, Confederazione generale italianadell’artigianato; la CNA, Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa; la CASARTIGIANI, Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani, con l’intervento della FIAM FIALA Federazione nazionale mestieri artistici e tradizionali FNAE Federazione nazionale tintolavanderie SNA Federazione nazionale alimentaristi Federazione nazionale abbigliamento Federazione nazionale fotografi, tipografi e cartai Federazione nazionale chimici e plastici; la CLAAI, Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane, con l’intervento di FEDERNAS UNAMEM ANVI ANTLO E le Federazioni di categoria della CGIL: FILCAMS-CGIL FILCTEM-CGIL FILLEA-CGIL FILT-CGIL FIOM-CGIL FLAI-CGIL SLC-CGIL; le Federazioni di categoria della CISL: FAI-CISL FEMCA-CISL FILCA-CISL FIM – CISL FISASCAT-CISL FISTEL-CISL FIT-CISL le Federazioni di categoria della UIL: FENEAL UILA UILCEM UILM UILCOM UILTA UILTRASPORTI UILTUCS; la CGIL, Confederazione generale italiana del lavoro; la CISL, Confederazione italiana sindacati dei lavoratori; la UIL, Unione italiana del lavoro; si concorda: - di individuare nel fondo pensione complementare Fon.Te. il presente Accordo si intende fondo di previdenza com- plementare di riferimento per i lavoratori dell’artigianato attualmente destinatari della forma pensionistica complementare collocata presso il fondo pensione ARTIFOND; - di trasferire presso Fon.Te.,la suddettaformapensionisticacomplementare destinataai la- voratori dell’artigianato; - di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di ARTIFOND di realizzare la confluenza degli attuali iscritti ad Artifond verso FON.TE, nonché di adottare le conseguenti e neces- sarie delibere per realizzare tale trasferimento,in linea con quanto previsto dalle norme vi- genti e dalle disposizioni della COVIP, considerando quanto già previsto dall’Accordo interconfederale del 30 novembre 2010; - di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di ARTIFOND di definire un percorso teso e realizzare, unitamente al Consiglio di Amministrazione del fondo pensione Fon.Te., tutte le proce- dure necessarie a delineare garantire un’adeguata e corretta informazione agli iscritti sulle mo- dalità di trasferimento della posizione individuale da ARTIFOND a Fon.Te. senza soluzione di continuità; - di lasciare inalterata la contribuzione a carico delle imprese artigiane per i propri dipen- denti in caso di iscrizione al meglio la valorizzazione fondo pensione Fon.Te., secondo le modalità e i livelli definiti dai rispettivi contratti o accordi collettivi di lavoro,prevedendo – come previsto dal decreto legislativo 252/05 – l’integrale destinazione del personale TFR maturando in caso di Arexpo, le relative modalità iscrizione da parte di assunzione e nell’immediato, vista l’impossibilità di effettuare assunzioni lavoratori con prima occupazione successiva al 28 aprile 1993. Resta in ogni caso stabilito che il suddetto contributo a tempo indeterminato, di procedere, ai sensi degli artt. 23 comma 1 e 31 comma 1 carico del D.lgs. 81/2015 all’aumento dei limiti quantitativi sia dei contratti datore di lavoro non spetta qualora il la- voratore in somministrazione a tempo determinato fino ad un massimo caso di 18 unità (iscrizione o di trasferimento della posizione maturata presso una forma pensionistica complementare diversa da quella collocata presso il fondo Fon.Te.; - che la quota di iscrizione e di associazione dei lavoratori dell’artigianato al fondo Fon.Te., successivamente al trasferimento della forma pensionistica, sarà quella determinata dal fondo Fon.Te. stesso per tutti i contratti in somministrazione già attivati concorreranno suoi scritti; - che il fondo pensione Artifond dovrà,successivamente al computo trasferimento della forma pen- sionistica complementare, attivare la procedura di tale limite) sia dei contratti scioglimento volontario, secondo la tempistica e con le modalità indicate dallo schema operativo e timetable elaborato dal Consiglio di Amministrazione stesso, anche sulla base delle indicazioni del Service Am- ministrativo; - che i versamenti relativi al primo trimestre 2011 saranno effettuati il 20 aprile 2011 me- diante accreditamento al fondo pensione ARTIFOND e che i versamenti del secondo tri- mestre 2011 verranno effettuati dal datore di lavoro a tempo determinato fino favore del Fondo pensione Fon.Te., il quale farà pervenire al lavoratore un’apposita lettera di xxxxxxxxx come da direttiva COVIP; - che a far data dal 1° aprile 2011 i datori di lavoro dei dipendenti di nuova iscrizione alla previdenza complementare provvedano ad un massimo di 14 unità (nel computo effettuare gli adempimenti necessari presso il fondo Fon.Te. e che, pertanto, successivamente al 31 marzo 2011 il fondo pensione AR- TIFOND non raccoglierà nuove adesioni; - che la realizzazione di tale limite concorreranno i contratti processo di trasferimento della forma pensionistica destinata ai lavoratori dell’artigianato e di confluenza degli attuali iscritti ad ARTIFOND verso FONTE potrà realizzarsi solo previa messa a tempo determinato disposizione del Fondo Artifond delle dotazioni or- ganizzative finanziarie necessarie a mantenere l’equilibrio dei conti amministrativi fino a conclusione dell’intero processo e della procedura di scioglimento del fondo, consape- voli che in essere). Xxxxx restando che le relative procedure dovranno essere attivate caso contrario il Consiglio, secondo quanto previsto dalla delibera dell’Assem- blea dei delegati del 3 dicembre 2010, è tenuto a convocare nuovamente l’Assemblea in sessione straordinaria per lo scioglimento con l’indicazione del Commissario liquidatore entro il 30 giugno 2018. Compatibilmente con 31 gennaio 2011; - le disposizioni parti si danno atto che disciplinano le assunzioni di personale da parte delle società a partecipazione pubblica Arexpo si impegna a la presente intesa non disperdere e a valorizzare le competenze professionali sviluppate in ambito Expo Milano 2015 nonché quelle maturate nella prima fase di attività della Società stessa, privilegiando percorsi che possano favorire la stabilizzazione dei rapporti di lavoro. Le Parti firmatarie effettueranno una verifica intermedia al 30 giugno 2018 in merito deroga a quanto concordato nel presente articolo previsto dalla legge in relazione alla libera scelta dei lavoratori in materia di previdenza complementare. Addì, 9 giugno 2004 Tra lelavoro stipulato a Bruxelles il 16 luglio 2002 tra UNICE/UEAPME, CEEP e specificatamente in ordine agli effetti delle disposizioni CES di cui all’art. 25 comma 4 del d.lgs. 175/2016 Ferma l’importanza primaria della tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori, si allega il testo nella traduzione in lingua italiana così come concordata fra le Parti si impegnano a fare parti in modo che gli standard trovino completa e piena applicazione al fine di garantire un ambiente di lavoro costantemente allineato ai migliori standard previsti dalla normativa in materia al fine che la sicurezza ed il benessere dei lavoratori rappresentino uno dei driver di sviluppo dell’Azienda.epigrafe;

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Area Legno Lapidei

MERCATO DEL LAVORO. In considerazione di quanto indicato nelle Premesse, con il presente Accordo si intende definire un percorso teso a delineare al meglio la valorizzazione del personale di Arexpo, Le Confederazioni artigiane e le relative modalità di assunzione e nell’immediato, vista l’impossibilità di effettuare assunzioni a tempo indeterminato, di procedere, ai sensi degli artt. 23 comma 1 e 31 comma 1 del D.lgs. 81/2015 all’aumento dei limiti quantitativi sia dei contratti di lavoro in somministrazione a tempo determinato fino ad un massimo di 18 unità (i contratti in somministrazione già attivati concorreranno al computo di tale limite) sia dei contratti di lavoro a tempo determinato fino ad un massimo di 14 unità (nel computo di tale limite concorreranno i contratti a tempo determinato in essere). Xxxxx restando che le relative procedure dovranno essere attivate entro il 30 giugno 2018. Compatibilmente con le disposizioni che disciplinano le assunzioni di personale da parte delle società a partecipazione pubblica Arexpo si impegna a non disperdere e a valorizzare le competenze professionali sviluppate in ambito Expo Milano 2015 nonché quelle maturate nella prima fase di attività della Società stessa, privilegiando percorsi che possano favorire la stabilizzazione dei rapporti di lavoro. Le Parti firmatarie effettueranno una verifica intermedia al 30 giugno 2018 in merito a quanto concordato nel presente articolo e specificatamente in ordine agli effetti delle disposizioni di cui all’art. 25 comma 4 del d.lgs. 175/2016 Ferma l’importanza primaria della tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici e Confederazioni dei lavoratori, si danno atto del comune intento di pervenire ad un sistema di gestione del Mercato del Lavoro, basato sul metodo del confronto e della contrattazione attuando nei tempi più brevi una verifica della situazione complessiva. In particolare, confermano la validità dell’Accordo Interconfederale del 27/2/87, nelle parti riguardanti il Mercato del Lavoro, in quanto esso costituisce un esempio costruttivo di coordinamento fra diversi istituti operanti nel settore. In relazione alle innovazioni legislative intervenute dopo la stipula del citato Accordo, in particolare, la L. 56/87, le Parti si impegnano parti ritengono di dover assumere nei confronti del legislatore, un ruolo critico e propositivo, volto anche ad ottenere le opportune modifiche all’impianto legislativo, in base ad una più attenta valutazione delle reciproche esigenze e delle particolarità delle imprese artigiane. Le parti sottolineano altresì che l’innalzamento dell’età di assunzione degli apprendisti, previsto dalla legge, potrebbe dar luogo a fare situazioni indesiderate, soprattutto in modo che gli standard trovino completa relazione all’età in cui il periodo di apprendimento andrebbe a concludersi. Riguardo all’apprendistato, e piena applicazione al fine alla L. 56/87, la verifica dovrà tenere conto di garantire tre fattori essenziali: - la ricerca comune di un ambiente nuovo assetto legislativo; - la individuazione di lavoro costantemente allineato ai migliori standard previsti dalla normativa in materia al fine alcune figure professionali, limitate e selezionate, per cui può essere ipotizzabile l’apertura di ulteriori opportunità formative; - la verifica, da compiersi a livello categoriale e/o territoriale, delle effettive possibilità di inserimento definitivo di nuove figure di apprendisti nel Mercato del Lavoro. Le parti ritengono pertanto che la sicurezza ed presenza delle tre condizioni sopraindicate consente la ricerca di percorsi sperimentali. Il presente Accordo Interconfederale ha durata triennale. Esso s’intende tacitamente rinnovato salvo disdetta di una delle parti contraenti entro 6 (sei) mesi dalla scadenza. L’Accordo ha le caratteristiche dell’ultrattività, pertanto, nelle more della disdetta mantiene la sua efficacia e potrà essere sostituito da un nuovo accordo. Roma, 21 luglio 1988 Sottoscritto nella stesura definitiva, addì 4 maggio 1989, in Roma, presso il benessere dei lavoratori rappresentino uno dei driver CNEL. Allegato Le parti, all’atto della firma dell’Accordo Interconfederale siglato in data 21/7/1988, dichiarano che interverranno congiuntamente presso il Ministro del Lavoro - che ha già dichiarato una propria disponibilità di sviluppo dell’Aziendamassima - affinché lo stesso fornisca - d’intesa con gli altri Ministeri interessati - in via amministrativa ogni normativa utile a rendere efficace l’accordo per tutte le imprese artigiane.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

MERCATO DEL LAVORO. Le Confederazioni artigiane e le Confederazioni dei lavoratori, si danno atto del comune intento di pervenire ad un sistema di gestione del mercato del lavoro, basato sul metodo del confronto e della contrattazione attuando nei tempi più brevi una verifica della situazione complessiva. In considerazione particolare, confermano la validità dell'accordo interconfederale del 27 febbraio 1987, nelle parti riguardanti il mercato del lavoro, in quanto esso costituisce un esempio costruttivo di quanto indicato nelle Premessecoordinamento fra diversi istituti operanti nel settore. In relazione alle innovazioni legislative intervenute dopo la stipula del citato accordo, con il presente Accordo si intende definire un percorso teso a delineare al meglio in particolare, la valorizzazione del personale di ArexpoL. n. 56/1987, le relative modalità parti ritengono di dover assumere nei confronti del legislatore, un ruolo critico e propositivo, volto anche ad ottenere le opportune modifiche all'impianto legislativo, in base ad una più attenta valutazione delle reciproche esigenze e delle particolarità delle imprese artigiane. Le parti sottolineano altresì che l'innalzamento dell'età di assunzione degli apprendisti, previsto dalla legge, potrebbe dar luogo a situazioni indesiderate, soprattutto in relazione all'età in cui il periodo di apprendimento andrebbe a concludersi. Riguardo all'apprendistato, e nell’immediatoalla L. n. 56/1987, vista l’impossibilità la verifica dovrà tenere conto di effettuare assunzioni tre fattori essenziali: - la ricerca comune di un nuovo assetto legislativo; - la individuazione di alcune figure professionali, limitate e selezionate, per cui può essere ipotizzabile l'apertura di ulteriori opportunità formative; - la verifica, da compiersi a tempo indeterminatolivello categoriale e/o territoriale, delle effettive possibilità di procedere, ai sensi degli artt. 23 comma 1 e 31 comma 1 inserimento definitivo di nuove figure di apprendisti nel mercato del D.lgs. 81/2015 all’aumento dei limiti quantitativi sia dei contratti di lavoro in somministrazione a tempo determinato fino ad un massimo di 18 unità (i contratti in somministrazione già attivati concorreranno al computo di tale limite) sia dei contratti di lavoro a tempo determinato fino ad un massimo di 14 unità (nel computo di tale limite concorreranno i contratti a tempo determinato in essere). Xxxxx restando che le relative procedure dovranno essere attivate entro il 30 giugno 2018. Compatibilmente con le disposizioni che disciplinano le assunzioni di personale da parte delle società a partecipazione pubblica Arexpo si impegna a non disperdere e a valorizzare le competenze professionali sviluppate in ambito Expo Milano 2015 nonché quelle maturate nella prima fase di attività della Società stessa, privilegiando percorsi che possano favorire la stabilizzazione dei rapporti di lavoro. Le Parti parti ritengono pertanto che la presenza delle tre condizioni sopraindicate consente la ricerca di percorsi sperimentali. Il presente accordo interconfederale ha durata triennale. Esso si intende tacitamente rinnovato salvo disdetta di una delle parti contraenti entro 6 (sei) mesi dalla scadenza. L'accordo ha le caratteristiche della ultrattività, pertanto, nelle more della disdetta, mantiene la sua efficacia e potrà essere sostituito da un nuovo accordo. Roma, 21 luglio 1988 Sottoscritto nella stesura definitiva, addì 4 maggio 1989, in Roma, presso il CNEL. Allegato Le parti, all'atto della firma dell'accordo interconfederale siglato in data 21 luglio 1988, dichiarano che interverranno congiuntamente presso il Ministro del lavoro - che ha già dichiarato una propria disponibilità di massima - affinché lo stesso fornisca - d'intesa con gli altri Ministeri interessati - in via amministrativa, ogni normativa utile a rendere efficace l'accordo per tutte le imprese artigiane. Le parti nazionali, firmatarie effettueranno una verifica intermedia al 30 giugno 2018 del presente accordo, convengono di ritrovarsi entro un mese per procedere alla definizione di un regolamento applicativo del presente accordo. Le parti potranno valutare, in merito a quanto concordato nel presente articolo e specificatamente tale sede, i criteri regolamentari di carattere attuativo anche in ordine agli effetti delle disposizioni di cui all’art. 25 comma 4 del d.lgs. 175/2016 Ferma l’importanza primaria della tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratoriad eventuali peculiari situazioni territoriali, ferme restando le Parti si impegnano a fare in modo che gli standard trovino completa e piena applicazione al fine di garantire un ambiente di lavoro costantemente allineato ai migliori standard previsti dalla normativa in materia al fine che la sicurezza ed il benessere dei lavoratori rappresentino uno dei driver di sviluppo dell’Aziendanorme pattizie sottoscritte.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

MERCATO DEL LAVORO. In considerazione Le tabelle che seguono mettono a confronto i più rilevanti istituti contrattuali in materia di quanto indicato nelle Premessemercato del lavoro. Nello specifico descrivono la disciplina adottata dai CCNL rispetto al contratto di apprendistato, a quello di inserimento, al lavoro a tempo parziale, al lavoro a tempo determinato e alla somministrazione di manodopera. Rispetto al contratto di apprendistato si segnala che tutti i CCNL oggetto di studio disciplinano la fattispecie, riferendosi essenzialmente alla tipologia professionalizzante di cui all’art. 49, comma 5 e comma 5-bis, del d.lgs. n. 276/2003; alcuni risultano essere maggiormente dettagliati e specifici, altri si limitano a disporre rispetto ai rinvii che la legge opera alla contrattazione collettiva. Solo il contratto del terziario e quello del turismo hanno recepito l’art. 49, comma 5-ter, del d.lgs. n. 276/2003, e dunque hanno disciplinato l’ipotesi dell’apprendistato professionalizzante con formazione esclusivamente aziendale. Il contratto di inserimento non trova una disciplina specifica nei CCNL alimentarista e in quello meccanico. Gli altri 5 contratti collettivi dedicano una norma alla fattispecie, che dispone in merito a durata minima e massima, inquadramento e gestione del progetto di inserimento o reinserimento. Il contratto chimico e quello tessile pongono un limite espresso alla facoltà di assumere con contratto di inserimento: stabiliscono, infatti, che è possibile il presente Accordo si intende definire ricorso alla CONTRATTO DEL TERZIARIO ALLA LUCE DI UN’ANALISI COMPARATA tipologia in esame solo qualora sia stato mantenuto in servizio rispettivamente il 65% o il 60% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti. Tutti i contratti esaminati disciplinano in modo compiuto e dettagliato il contratto di lavoro a tempo parziale, contemplando anche specifiche previsioni che attengono da un percorso teso lato alle clausole elastiche e flessibili, dall’altro al ricorso al lavoro supplementare, differenziandosi in punto di maggiorazione applicata alla retribuzione delle ore di lavoro così prestate e ai giorni di preavviso che il datore di lavoro è tenuto a delineare rispettare per chiedere la prestazione. Il contratto edile/artigiano fissa un espresso limite quantitativo stabilendo nello specifico che, ferme le disposizioni di legge, una impresa edile non possa assumere operai a tempo parziale per una percentuale superiore al meglio la valorizzazione 3% del personale di Arexpo, le relative modalità di assunzione e nell’immediato, vista l’impossibilità di effettuare assunzioni totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato, di procedere, ai sensi degli artt. 23 comma nonché che nelle imprese che occupano da 0 a 3 lavoratori dipendenti sia possibile assumere 1 e 31 comma 1 del D.lgs. 81/2015 all’aumento dei limiti quantitativi sia dei contratti di lavoro in somministrazione lavoratore a tempo determinato fino ad un parziale, e che 912 ore siano il tetto orario massimo convenzionale. I CCNL del terziario e del turismo prevedono la possibilità di 18 unità (i realizzare contratti in somministrazione già attivati concorreranno al computo della durata di tale limite) sia dei contratti 8 ore settimanali per la giornata di sabato, rispettivamente con studenti o lavoratori occupati a tempo parziale e indeterminato presso altri datori il primo, con studenti il secondo. Anche il contratto di lavoro a tempo determinato fino è normato da tutti i CCNL oggetto di studio, con particolare attenzione alla percentuale massima di lavoratori che possono essere assunti con questa tipologia contrattuale, stabilita in rapporto al numero di lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, fatto salvo solo il contratto collettivo dei metalmeccanici che non prende posizione sul punto. Tale percentuale oscilla tra un minimo del 5%, fissato dal CCNL tessile per le imprese con meno di 70 dipendenti, elevato al 10% per quelle con più di 70 dipendenti, ad un massimo di 14 unità (del 30% per le imprese del settore chimico che operano nel computo di tale limite concorreranno Mezzogiorno, rispetto al 18% che vale per il resto del territorio italiano. Alta anche la percentuale massima, del 25%, fissata dal CCNL edili/artigiani; al 20% per i contratti collettivi del terziario e del turismo, al 14% per l’alimentarista. Quasi tutti i CCNL sanciscono il diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni, differenziandosi sia rispetto al lasso di tempo in cui il lavoratore può manifestare la volontà di avvalersene, sia al tempo di validità dello stesso. Analoghe considerazioni valgono per il contratto di somministrazione di manodopera a tempo determinato determinato. Il solo CCNL metalmeccanico non fissa una soglia percentuale massima per le assunzioni, ma rinvia agli accordi aziendali e stabilisce che i lavoratori che abbiano svolto presso la stessa azienda, con mansioni equivalenti, sia periodi di lavoro con rapporto di lavoro a termine che periodi di lavoro con contratto di somministrazione, acquisiscono il diritto ad essere assunti a tempo indeterminato qualora la somma dei periodi di lavoro nelle due tipologie citate superi i 44 mesi complessivi, anche non consecutivi, comprensivi dell’eventuale proroga in essere)deroga assistita. Xxxxx restando Gli altri CCNL prevedono invece un limite espresso alle assunzioni, che le relative procedure dovranno essere attivate entro il 30 giugno 2018. Compatibilmente con le disposizioni che disciplinano le assunzioni di personale varia dall’8% previsto dal contratto tessile e da parte delle società a partecipazione pubblica Arexpo si impegna a non disperdere e a valorizzare le competenze professionali sviluppate in ambito Expo Milano 2015 nonché quelle maturate nella prima fase di attività della Società stessaquello del turismo, privilegiando percorsi che possano favorire la stabilizzazione al 10% dell’alimentarista, al 15% del contratto del terziario, al 18% del chimico, elevato fino al 30% nei territori del Mezzogiorno, fino al massimo del 25% fissato dal contratto degli edili, comprensivo tuttavia anche dei rapporti di lavoroa termine. Le Parti firmatarie effettueranno una verifica intermedia al 30 giugno 2018 in merito a quanto concordato nel presente articolo e specificatamente in ordine agli effetti delle disposizioni di cui all’art. 25 comma 4 del d.lgs. 175/2016 Ferma l’importanza primaria della tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori, le Parti si impegnano a fare in modo che gli standard trovino completa e piena applicazione al fine di garantire un ambiente di lavoro costantemente allineato ai migliori standard previsti dalla normativa in materia al fine che la sicurezza ed il benessere dei lavoratori rappresentino uno dei driver di sviluppo dell’Azienda.CONTRATTO DI APPRENDISTATO

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Samples: Contratto Del Terziario Alla Luce Di Un’analisi Comparata

MERCATO DEL LAVORO. Le Confederazioni artigiane e le Confederazioni dei lavoratori si danno atto del comune intento di pervenire a un sistema di gestione del mercato del lavoro, basato sul metodo del confronto e della contrattazione, attuando nei tempi più brevi una verifica della situazione complessiva. In considerazione particolare, confermano la validità dell'Accordo interconfederale 27.2.87, nelle parti riguardanti il mercato del lavoro, in quanto esso costituisce un esempio costruttivo di quanto indicato nelle Premessecoordinamento fra diversi istituti operanti nel settore. In relazione alle innovazioni legislative intervenute dopo la stipula del citato accordo, con il presente Accordo si intende definire un percorso teso a delineare al meglio in particolare, la valorizzazione del personale di Arexpolegge n. 56/87, le relative modalità parti ritengono di dover assumere, nei confronti del legislatore, un ruolo critico e propositivo, volto anche ad ottenere le opportune modifiche all'impianto legislativo, in base a una più attenta valutazione delle reciproche esigenze e delle particolarità delle imprese artigiane. Le parti sottolineano altresì che l'innalzamento dell'età di assunzione degli apprendisti, previsto dalla legge, potrebbe dar luogo a situazioni indesiderate, soprattutto in relazione all'età in cui il periodo di apprendimento andrebbe a concludersi. Riguardo all'apprendistato, e nell’immediatoalla legge n. 56/87, vista l’impossibilità poi la verifica dovrà tenere conto di effettuare assunzioni 3 fattori essenziali: − la ricerca comune di un nuovo assetto legislativo; − l'individuazione di alcune figure professionali, limitate e selezionate, per cui può essere ipotizzabile l'apertura di ulteriori opportunità formative; − la verifica, da compiersi a tempo indeterminatolivello categoriale e/o territoriale, delle effettive possibilità d’inserimento definitivo di procedere, ai sensi degli artt. 23 comma 1 e 31 comma 1 nuove figure di apprendisti nel mercato del D.lgs. 81/2015 all’aumento dei limiti quantitativi sia dei contratti di lavoro in somministrazione a tempo determinato fino ad un massimo di 18 unità (i contratti in somministrazione già attivati concorreranno al computo di tale limite) sia dei contratti di lavoro a tempo determinato fino ad un massimo di 14 unità (nel computo di tale limite concorreranno i contratti a tempo determinato in essere). Xxxxx restando che le relative procedure dovranno essere attivate entro il 30 giugno 2018. Compatibilmente con le disposizioni che disciplinano le assunzioni di personale da parte delle società a partecipazione pubblica Arexpo si impegna a non disperdere e a valorizzare le competenze professionali sviluppate in ambito Expo Milano 2015 nonché quelle maturate nella prima fase di attività della Società stessa, privilegiando percorsi che possano favorire la stabilizzazione dei rapporti di lavoro. Le Parti parti ritengono pertanto che la presenza delle 3 condizioni sopraindicate consente la ricerca di percorsi sperimentali. Il presente Accordo interconfederale ha durata triennale. Xxxx s'intende tacitamente rinnovato salvo disdetta di una delle parti contraenti entro 6 mesi dalla scadenza. L’accordo ha le caratteristiche dell'ultrattività, pertanto, nelle more della disdetta mantiene la sua efficacia e potrà essere sostituito solo da un nuovo accordo. Roma, 21 luglio 1988 Sottoscritto nella stesura definitiva, addì 4 maggio 1989, in Roma, presso il CNEL. Le parti, all'atto della firma dell'Accordo interconfederale siglato in data 21.7.88, dichiarano che interverranno congiuntamente presso il Ministro del lavoro - che ha già dichiarato una propria disponibilità di massima - affinché lo stesso fornisca - d'intesa con gli altri Ministeri interessati - in via amministrativa ogni normativa utile a rendere efficace l'accordo per tutte le imprese artigiane. Le parti nazionali, firmatarie effettueranno una verifica intermedia al 30 giugno 2018 del presente accordo, convengono di ritrovarsi entro 1 mese per procedere alla definizione di un Regolamento applicativo del presente accordo. Le parti potranno valutare, in merito a quanto concordato nel presente articolo e specificatamente tale sede, i criteri regolamentari di carattere attuativo anche in ordine agli effetti delle disposizioni di cui all’art. 25 comma 4 del d.lgs. 175/2016 Ferma l’importanza primaria della tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratoriad eventuali peculiari situazioni territoriali, ferme restando le Parti si impegnano a fare in modo che gli standard trovino completa e piena applicazione al fine di garantire un ambiente di lavoro costantemente allineato ai migliori standard previsti dalla normativa in materia al fine che la sicurezza ed il benessere dei lavoratori rappresentino uno dei driver di sviluppo dell’Aziendanorme pattizie sottoscritte.

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Samples: Accordo Interconfederale 21 Luglio 1988

MERCATO DEL LAVORO. Le Confederazioni artigiane e le Confederazioni dei lavoratori, si danno atto del comune intento di pervenire ad un sistema di gestione del mercato del lavoro, basato sul metodo del confronto e della contrattazione attuando nei tempi più brevi una verifica della situazione complessiva. In particolare, confermano la validità dell'accordo interconfederale del 27 febbraio 1987, nelle parti riguardanti il mercato del lavoro, in quanto esso costituisce un esempio costruttivo di coordinamento fra diversi istituti operanti nel settore. In relazione alle innovazioni legislative intervenute dopo la stipula del citato accordo, in particolare, la L. n. 56/1987, le parti ritengono di dover assumere, nei confronti del legislatore, un ruolo critico e propositivo, volto anche ad ottenere le opportune modifiche all'impianto legislativo, in base ad una più attenta valutazione delle reciproche esigenze e delle particolarità delle imprese artigiane. Le parti sottolineano altresì che l'innalzamento dell'età di assunzione degli apprendisti, previsto dalla legge, potrebbe dar luogo a situazioni indesiderate, soprattutto in relazione all'età in cui il periodo di apprendimento andrebbe a concludersi. Riguardo all'apprendistato, e alla L. n. 56/1987, la verifica dovrà tenere conto di tre fattori essenziali: - la ricerca comune di un nuovo assetto legislativo; - la individuazione di alcune figure professionali, limitate e selezionate, per cui può essere ipotizzabile l'apertura di ulteriori opportunità formative; - la verifica, da compiersi a livello categoriale e/o territoriale, delle effettive possibilità di inserimento definitivo di nuove figure di apprendisti nel mercato del lavoro. Le parti ritengono pertanto che la presenza delle tre condizioni sopraindicate consente la ricerca di percorsi sperimentali. Il presente accordo interconfederale ha durata triennale. Esso s'intende tacitamente rinnovato salvo disdetta di una delle parti contraenti entro 6 (sei) mesi dalla scadenza. L'accordo ha le caratteristiche dell'ultrattività, pertanto, nelle more della disdetta mantiene la sua efficacia e potrà essere sostituito da un nuovo accordo. Roma 21 luglio 1988 Sottoscritto nella stesura definitiva, addì 4 maggio 1989, in Roma, presso il CNEL. Le parti, all'atto della firma dell'accordo interconfederale siglato in data 21 luglio 1988, dichiarano che interverranno congiuntamente presso il Ministro del lavoro - che ha già dichiarato una propria disponibilità di massima - affinché lo stesso fornisca - d'intesa con gli altri Ministeri interessati - in via amministrativa ogni normativa utile a rendere efficace l'accordo per tutte le imprese artigiane. In data 27 gennaio 2011, in Roma, presso la sede di Confartigianato imprese: - in conformità a quanto previsto dalle ipotesi di accordo e dai cc.cc.nn.l. che si pronunciano sulla volontà di istituire forme di previdenza complementare; - in considerazione dell'accordo interconfederale sulle prospettive della previdenza complementare nel settore artigiano del 3 giugno 2010, sottoscritto da Confartigianato imprese, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI e CGIL, CISL, UIL; - in considerazione dell'accordo interconfederale di quanto indicato indirizzo sulla previdenza complementare del 30 novembre 2010, sottoscritto da Confartigianato imprese, CNA, CASARTIGIANI, CLAAI e Confcommercio e CGIL, CISL, UIL; tra le Organizzazioni nazionali di categoria della Confartigianato articolate nelle PremesseFederazioni e Associazioni nazionali di categoria: Confartigianato Autoriparazione Confartigianato Meccanica Confartigianato Impianti Confartigianato Moda Confartigianato Orafi Confartigianato Alimentazione Confartigianato Trasporti, logistica e mobilità Confartigianato Estetisti Confartigianato Acconciatori Confartigianato Marmisti Confartigianato Occhialeria Confartigianato Odontotecnici - Fe.Na.Od.I. Confartigianato Grafici Confartigianato Fotografi Confartigianato ANIL Pulitintolavanderie Confartigianato Ceramica Confartigianato Chimica, gomma e plastica Confartigianato Legno Confartigianato Arredo Confartigianato Tappezzeria le Unioni della CNA: CNA Alimentare CNA Artistico e tradizionale CNA Benessere e sanità CNA Comunicazione e terziario avanzato CNA Costruzioni CNA Federmoda CNA Installazione di impianti CNA Produzione CNA Servizi alla comunità CNA FITA la Confartigianato, Confederazione generale italiana dell'artigianato; la CNA, Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa; la CASARTIGIANI, Confederazione autonoma sindacati artigiani, con l'intervento della: FIAM FIALA Federazione nazionale mestieri artistici e tradizionali FNAE Federazione nazionale tintolavanderie SNA Federazione nazionale alimentaristi Federazione nazionale abbigliamento Federazione nazionale fotografi, tipografi e cartai Federazione nazionale chimici e plastici la CLAAI, Confederazione delle libere Associazioni artigiane italiane, con l'intervento di: FEDERNAS UNAMEM ANVI ANTLO e le Federazioni di categoria della CGIL: FILCAMS-CGIL FILCTEM-CGIL FILLEA-CGIL FILT-CGIL FIOM-CGIL FLAI-CGIL SLC-CGIL le Federazioni di categoria della CISL: FAI-CISL FEMCA-CISL FILCA-CISL FIM-CISL FISASCAT-CISL FISTEL-CISL FIT-CISL le Federazioni di categoria della UIL: FENEAL UILA UILCEM UILM UILCOM UILTA UILTRASPORTI UILTUCS la CGIL, Confederazione generale italiana del lavoro la CISL, Confederazione italiana sindacati dei lavoratori la UIL, Unione italiana del lavoro Si concorda: - di individuare nel Fondo pensione complementare Fon.Te. il presente Accordo si intende Fondo di previdenza complementare di riferimento per i lavoratori dell'artigianato attualmente destinatari della forma pensionistica complementare collocata presso il Fondo pensione Artifond; - di trasferire presso Fon.Te., la suddetta forma pensionistica complementare destinata ai lavoratori dell'artigianato; - di dare mandato al Consiglio di amministrazione di Artifond di realizzare la confluenza degli attuali iscritti ad Artifond verso Fon.Te., nonché di adottare le conseguenti e necessarie delibere per realizzare tale trasferimento, in linea con quanto previsto dalle norme vigenti e dalle disposizioni della COVIP, considerando quanto già previsto dall'accordo interconfederale del 30 novembre 2010; - di dare mandato al Consiglio di amministrazione di Artifond di definire un percorso teso e realizzare, unitamente al Consiglio di amministrazione del Fondo pensione Fon.Te., tutte le procedure necessarie a delineare al meglio la valorizzazione del personale di Arexpo, le relative garantire un'adeguata e corretta informazione agli iscritti sulle modalità di assunzione trasferimento della posizione individuale da Artifond a Fon.Te. senza soluzione di continuità; - di lasciare inalterata la contribuzione a carico delle imprese artigiane per i propri dipendenti in caso di iscrizione al Fondo pensione Fon.Te., secondo le modalità e nell’immediatoi livelli definiti dai rispettivi contratti o accordi collettivi di lavoro, vista l’impossibilità prevedendo - come previsto dal decreto legislativo n. 252/2005 - l'integrale destinazione del t.f.r. maturando in caso di effettuare assunzioni iscrizione da parte di lavoratori con prima occupazione successiva al 28 aprile 1993. Resta in ogni caso stabilito che il suddetto contributo a tempo indeterminato, di procedere, ai sensi degli artt. 23 comma 1 e 31 comma 1 carico del D.lgs. 81/2015 all’aumento dei limiti quantitativi sia dei contratti datore di lavoro non spetta qualora il lavoratore in somministrazione a tempo determinato fino ad un massimo caso di 18 unità (iscrizione o di trasferimento della posizione maturata presso una forma pensionistica complementare diversa da quella collocata presso il Fondo Fon.Te.; - che la quota di iscrizione e di Associazione dei lavoratori dell'artigianato al Fondo Fon.Te., successivamente al trasferimento della forma pensionistica, sarà quella determinata dal Fondo Fon.Te. stesso per tutti i contratti in somministrazione già attivati concorreranno suoi iscritti; - che il Fondo pensione Artifond dovrà, successivamente al computo trasferimento della forma pensionistica complementare, attivare la procedura di tale limite) sia dei contratti scioglimento volontario, secondo la tempistica e con le modalità indicate dallo schema operativo e timetable elaborato dal Consiglio di amministrazione stesso, anche sulla base delle indicazioni del service amministrativo; - che i versamenti relativi al primo trimestre 2011 saranno effettuati il 20 aprile 2011 mediante accreditamento al Fondo pensione Artifond e che i versamenti del secondo trimestre 2011 verranno effettuati dal datore di lavoro a tempo determinato fino favore del Fondo pensione Fon.Te., il quale farà pervenire al lavoratore un'apposita lettera di benvenuto come da direttiva COVIP; - che a far data dal 1° aprile 2011 i datori di lavoro dei dipendenti di nuova iscrizione alla previdenza complementare provvedano ad un massimo di 14 unità (nel computo effettuare gli adempimenti necessari presso il Fondo Fon.Te. e che, pertanto, successivamente al 31 marzo 2011 il Fondo pensione Artifond non raccoglierà nuove adesioni; - che la realizzazione di tale limite concorreranno i contratti processo di trasferimento della forma pensionistica destinata ai lavoratori dell'artigianato e di confluenza degli attuali iscritti ad Artifond verso Fon.Te. potrà realizzarsi solo previa messa a tempo determinato disposizione del Fondo Artifond delle dotazioni organizzative finanziarie necessarie a mantenere l'equilibrio dei conti amministrativi fino a conclusione dell'intero processo e della procedura di scioglimento del Fondo, consapevoli che in essere). Xxxxx restando che le relative procedure dovranno essere attivate caso contrario il Consiglio, secondo quanto previsto dalla delibera dell'Assemblea dei delegati del 3 dicembre 2010, è tenuto a convocare nuovamente l'assemblea in sessione straordinaria per lo scioglimento con l'indicazione del Commissario liquidatore entro il 30 31 gennaio 2011. Le parti si danno atto che la presente intesa non deroga a quanto previsto dalla legge in relazione alla libera scelta dei lavoratori in materia di previdenza complementare. Addì, 9 giugno 2018. Compatibilmente con le disposizioni che disciplinano le assunzioni di personale da parte 2004 Tra Confindustria, Confartigianato, Confesercenti, CNA, CONFAPI, Confservizi, ABI, AGCI, ANIA, APLA, CASARTIGIANI, CIA, CLAAI, Coldiretti, Confagricoltura, Confcooperative, Confcommercio, CONFETRA, CONFINTERIM, Legacooperative, UNCI e CGIL, CISL, UIL Visto l'accordo-quadro europeo sul telelavoro stipulato a Bruxelles il 16 luglio 2002 tra UNICE/UEAPME, CEEP e CES e realizzato su base volontaria a seguito dell'invito rivolto alle parti sociali dalla Commissione delle società a partecipazione pubblica Arexpo si impegna a non disperdere e a valorizzare le competenze professionali sviluppate in ambito Expo Milano 2015 nonché quelle maturate nella prima Comunità europee - nell'ambito della seconda fase di attività della Società stessa, privilegiando percorsi che possano favorire la stabilizzazione consultazione relativa alla modernizzazione ed al miglioramento dei rapporti di lavoro. Le Parti lavoro - ad avviare negoziati in tema di telelavoro; Vista la dichiarazione attraverso la quale le parti stipulanti l'accordo-quadro europeo sul telelavoro hanno annunciato che all'attuazione di tale accordo negli Stati membri, negli Stati appartenenti allo spazio economico europeo nonché nei Paesi candidati, provvederanno le Organizzazioni aderenti alle parti firmatarie effettueranno conformemente alle prassi e alle procedure nazionali proprie delle parti sociali; Considerato che le parti in epigrafe ritengono che il telelavoro costituisce per le imprese una verifica intermedia modalità di svolgimento della prestazione che consente di modernizzare l'organizzazione del lavoro e per i lavoratori una modalità di svolgimento della prestazione che permette di conciliare l'attività lavorativa con la vita sociale offrendo loro maggiore autonomia nell'assolvimento dei compiti loro affidati; Considerato che se si intende utilizzare al 30 giugno 2018 in merito a quanto concordato nel presente articolo e specificatamente in ordine agli effetti delle disposizioni meglio le possibilità insite nella società dell'informazione, si deve incoraggiare tale nuova forma di cui all’art. 25 comma 4 organizzazione del d.lgs. 175/2016 Ferma l’importanza primaria della tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori, le Parti si impegnano a fare lavoro in modo tale da coniugare flessibilità e sicurezza, migliorando la qualità del lavoro ed offrendo anche alle persone disabili più ampie opportunità sul mercato del lavoro; Considerato che gli standard trovino completa e piena applicazione al fine di garantire l'accordo europeo mira a stabilire un ambiente di lavoro costantemente allineato ai migliori standard previsti dalla normativa quadro generale a livello europeo; Le parti in materia al fine che la sicurezza ed il benessere dei lavoratori rappresentino uno dei driver di sviluppo dell’Azienda.epigrafe riconoscono che:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

MERCATO DEL LAVORO. In considerazione di quanto indicato nelle Premesse, Sostituire l’art. 18 (Disciplina del rapporto a tempo determinato) con il presente Accordo si intende definire un percorso teso a delineare al meglio la valorizzazione seguente: Art……- Disciplina del personale di Arexpo, le relative modalità di assunzione e nell’immediato, vista l’impossibilità di effettuare assunzioni a tempo indeterminato, di procedere, ai sensi degli artt. 23 comma 1 e 31 comma 1 del D.lgs. 81/2015 all’aumento dei limiti quantitativi sia dei contratti di lavoro in somministrazione rapporto a tempo determinato fino ad un massimo di 18 unità (i contratti in somministrazione già attivati concorreranno al computo di tale limite) sia dei contratti di lavoro L’assunzione con contratto a tempo determinato avviene ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Le parti convengono di dare attuazione a quanto la legislazione vigente in materia affida alla contrattazione collettiva. Ai fini dell’attuazione della previsione di cui al comma 7, lett. a), dell’art. 10 del Dlgs n. 368/2001, per fase di avvio di nuove attività si intende un periodo di tempo fino ad a 18 mesi per l’avvio di una nuova unità produttiva. Per fase di avvio di nuove attività si intende, altresì, quella di avvio di una nuova linea/modulo di produzione, che potrà protrarsi per un massimo periodo di 14 tempo fino a 12 mesi. Tali periodi potranno essere incrementati previo accordo aziendale con particolare riferimento alle aziende e/o unità (nel computo produttive o di tale limite concorreranno i servizio operanti nei territori del Mezzogiorno individuati dal T.U. approvato con D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218. Ferma restando la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato termine in essere). Xxxxx restando che le relative procedure dovranno essere attivate entro il 30 giugno 2018. Compatibilmente con le disposizioni che disciplinano le assunzioni di personale da parte delle società a partecipazione pubblica Arexpo si impegna a non disperdere e a valorizzare le competenze professionali sviluppate in ambito Expo Milano 2015 nonché quelle maturate tutti i casi rientranti nella prima fase di attività della Società stessa, privilegiando percorsi che possano favorire la stabilizzazione dei rapporti di lavoro. Le Parti firmatarie effettueranno una verifica intermedia al 30 giugno 2018 in merito a quanto concordato nel presente articolo e specificatamente in ordine agli effetti delle disposizioni previsione di cui all’art. 25 1, co. 1, del Dlgs 368/2001, in relazione a quanto disposto dal comma 4 7, prima parte, dell’art. 10 del d.lgs. 175/2016 Ferma l’importanza primaria della tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratoricitato decreto legislativo, le Parti si impegnano il numero di lavoratori occupati con contratto a fare tempo determinato non può superare il 14% in modo che gli standard trovino completa e piena applicazione al fine di garantire un ambiente di lavoro costantemente allineato ai migliori standard previsti dalla normativa in materia al fine che la sicurezza ed il benessere media annua dei lavoratori rappresentino uno dei driver di sviluppo dell’Azienda.con contratto a tempo indeterminato occupati nell’impresa alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, nelle seguenti ipotesi specifiche:

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Samples: www.federalimentare.it

MERCATO DEL LAVORO. Le Confederazioni artigiane e le Confederazioni dei lavoratori si danno atto del comune intento di pervenire a un sistema di gestione del Mercato del lavoro, basato sul metodo del confronto e della contrattazione attuando nei tempi più brevi una verifica della situazione complessiva. In considerazione particolare, confermano la validità dell'Accordo interconfederale del 27.2.87, nelle parti riguardanti il Mercato del lavoro, in quanto esso costituisce un esempio costruttivo di quanto indicato nelle Premessecoordinamento fra diversi istituti operanti nel settore. In relazione alle innovazioni legislative intervenute dopo la stipula del citato accordo, con il presente Accordo si intende definire un percorso teso a delineare al meglio in particolare la valorizzazione del personale di Arexpolegge 28.2.87 n. 56, le relative modalità parti ritengono di dover assumere, nei confronti del legislatore, un ruolo critico e propositivo, volto anche ad ottenere le opportune modifiche all'impianto legislativo, in base a una più attenta valutazione delle reciproche esigenze e delle particolarità delle imprese artigiane. Le parti sottolineano altresì che l'innalzamento dell'età di assunzione degli apprendisti, previsto dalla legge, potrebbe dar luogo a situazioni indesiderate, soprattutto in relazione all'età in cui il periodo di apprendimento xxxxxxxx a concludersi. Riguardo all'apprendistato, e nell’immediatoalla legge 28.2.87 n. 56, vista l’impossibilità la verifica dovrà tenere conto di effettuare assunzioni 3 fattori essenziali: - la ricerca comune di un nuovo assetto legislativo; - l'individuazione di alcune figure professionali, limitate e selezionate, per cui può essere ipotizzabile l'apertura di ulteriori opportunità formative; - la verifica, da compiersi a tempo indeterminatolivello categoriale e/o territoriale, delle effettive possibilità di procedere, ai sensi degli artt. 23 comma 1 e 31 comma 1 inserimento definitivo di nuove figure di apprendisti nel Mercato del D.lgs. 81/2015 all’aumento dei limiti quantitativi sia dei contratti di lavoro in somministrazione a tempo determinato fino ad un massimo di 18 unità (i contratti in somministrazione già attivati concorreranno al computo di tale limite) sia dei contratti di lavoro a tempo determinato fino ad un massimo di 14 unità (nel computo di tale limite concorreranno i contratti a tempo determinato in essere). Xxxxx restando che le relative procedure dovranno essere attivate entro il 30 giugno 2018. Compatibilmente con le disposizioni che disciplinano le assunzioni di personale da parte delle società a partecipazione pubblica Arexpo si impegna a non disperdere e a valorizzare le competenze professionali sviluppate in ambito Expo Milano 2015 nonché quelle maturate nella prima fase di attività della Società stessa, privilegiando percorsi che possano favorire la stabilizzazione dei rapporti di lavoro. Le Parti firmatarie effettueranno una verifica intermedia al 30 giugno 2018 in merito a quanto concordato nel presente articolo e specificatamente in ordine agli effetti delle disposizioni di cui all’art. 25 comma 4 del d.lgs. 175/2016 Ferma l’importanza primaria della tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori, le Parti si impegnano a fare in modo che gli standard trovino completa e piena applicazione al fine di garantire un ambiente di lavoro costantemente allineato ai migliori standard previsti dalla normativa in materia al fine parti ritengono pertanto che la sicurezza ed presenza delle 3 condizioni sopra indicate consente la ricerca di percorsi sperimentali. Il presente Accordo interconfederale ha durata triennale. Esso s'intende tacitamente rinnovato salvo disdetta di una delle parti contraenti entro 6 mesi dalla scadenza. L'accordo ha le caratteristiche dell'ultrattività, pertanto, nelle more della disdetta mantiene la sua efficacia e potrà essere sostituito da un nuovo accordo. Roma, 21 luglio 1988 Sottoscritto nella stesura definitiva, addì 4 maggio 1989, in Roma, presso il benessere dei lavoratori rappresentino uno dei driver CNEL. ALLEGATO Le parti, all'atto della firma dell'Accordo interconfederale siglato in data 21.7.88, dichiarano che interverranno congiuntamente presso il Ministero del lavoro - che ha dichiarato una propria disponibilità di sviluppo dell’Aziendamassima - affinché lo stesso fornisca - d'intesa con gli altri Ministeri interessati - in via amministrativa ogni normativa utile a rendere efficace l'accordo per tutte le imprese artigiane.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

MERCATO DEL LAVORO. Le Confederazioni artigiane e le Confederazioni dei lavoratori, si danno atto del comune intento di pervenire ad un sistema di gestione del mercato del lavoro, basato sul metodo del confronto e della contrattazione attuando nei tempi più brevi una verifica della situazione complessiva. In considerazione particolare, confermano la validità dell'accordo interconfederale del 27 febbraio 1987, nelle parti riguardanti il mercato del lavoro, in quanto esso costituisce un esempio costruttivo di quanto indicato nelle Premessecoordinamento fra diversi istituti operan- ti nel settore. In relazione alle innovazioni legislative intervenute dopo la stipula del citato accordo, con il presente Accordo si intende definire un percorso teso a delineare al meglio in particolare, la valorizzazione del personale di Arexpolegge n. 56/1987, le relative modalità parti ritengono di dover assumere nei confronti del legislatore, un ruolo critico e propositivo, volto anche ad ottenere le opportune modifiche all'impianto legislativo, in base ad una più attenta valutazione delle reci- proche esigenze e delle particolarità delle imprese artigiane. Le parti sottolineano altresì che l'innalzamento dell'età di assunzione degli apprendisti, previsto dalla legge, potrebbe dar luogo a situazioni indesiderate, soprattutto in relazione all'età in cui il periodo di apprendimento andrebbe a concludersi. Riguardo all'apprendistato, e nell’immediatoalla legge n. 56/1987, vista l’impossibilità la verifica dovrà tenere conto di effettuare assunzioni tre fattori essenziali: - la ricerca comune di un nuovo assetto legislativo; - la individuazione di alcune figure professionali, limitate e selezionate, per cui può essere ipotizzabile l'apertura di ulteriori opportunità formative; - la verifica, da compiersi a tempo indeterminatolivello categoriale e/o territoriale, delle effettive possibilità di procedere, ai sensi degli artt. 23 comma 1 e 31 comma 1 inserimento definitivo di nuove figure di apprendisti nel mercato del D.lgs. 81/2015 all’aumento dei limiti quantitativi sia dei contratti di lavoro in somministrazione a tempo determinato fino ad un massimo di 18 unità (i contratti in somministrazione già attivati concorreranno al computo di tale limite) sia dei contratti di lavoro a tempo determinato fino ad un massimo di 14 unità (nel computo di tale limite concorreranno i contratti a tempo determinato in essere). Xxxxx restando che le relative procedure dovranno essere attivate entro il 30 giugno 2018. Compatibilmente con le disposizioni che disciplinano le assunzioni di personale da parte delle società a partecipazione pubblica Arexpo si impegna a non disperdere e a valorizzare le competenze professionali sviluppate in ambito Expo Milano 2015 nonché quelle maturate nella prima fase di attività della Società stessa, privilegiando percorsi che possano favorire la stabilizzazione dei rapporti di lavoro. Le Parti parti ritengono pertanto che la presenza delle tre condizioni sopraindicate consente la ricerca di percorsi spe- rimentali. Il presente accordo interconfederale ha durata triennale. Xxxx s'intende tacitamente rinnovato salvo disdetta di una delle parti contraenti entro 6 (sei) mesi dalla scadenza. L'accordo ha le caratteristiche dell'ultrattività pertanto, nelle more della disdetta mantiene la sua efficacia e potrà essere sostituito da un nuovo accordo. Sottoscritto nella stesura definitiva, addì 4 maggio 1989, in Roma, presso il CNEL. Le parti, all'atto della firma dell'accordo interconfederale siglato in data 21 luglio 1988, dichiarano che interver- ranno congiuntamente presso il Ministro del lavoro - che ha già dichiarato una propria disponibilità di massima - affinchè lo stesso fornisca - d'intesa con gli altri Ministeri interessati - in via amministrativa ogni normativa utile a rendere efficace l'accordo per tutte le imprese artigiane. Le parti nazionali, firmatarie effettueranno una verifica intermedia al 30 giugno 2018 del presente accordo, convengono di ritrovarsi entro un mese per procedere alla defi- nizione di un regolamento applicativo del presente accordo. Le parti potranno valutare, in merito a quanto concordato nel presente articolo e specificatamente tale sede, i criteri rego- lamentari di carattere attuativo anche in ordine agli effetti delle disposizioni di cui all’art. 25 comma 4 del d.lgs. 175/2016 Ferma l’importanza primaria della tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratoriad eventuali peculiari situazioni territoriali, ferme restando le Parti si impegnano a fare in modo che gli standard trovino completa e piena applicazione al fine di garantire un ambiente di lavoro costantemente allineato ai migliori standard previsti dalla normativa in materia al fine che la sicurezza ed il benessere dei lavoratori rappresentino uno dei driver di sviluppo dell’Aziendanorme pattuite sottoscritte.

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Samples: Contratto Metalmeccanici

MERCATO DEL LAVORO. Le Confederazioni artigiane e le Confederazioni dei lavoratori, si danno atto del comune intento di pervenire ad un sistema di gestione del mercato del lavoro, basato sul metodo del confronto e della contrattazione attuando nei tempi più brevi una verifica della situazione complessiva. In considerazione particolare, confermano la validità dell'Accordo interconfederale del 27 febbraio 1987, nelle parti riguardanti il mercato del lavoro, in quanto esso costituisce un esempio costruttivo di quanto indicato nelle Premessecoordinamento fra diversi istituti operanti nel settore. In relazione alle innovazioni legislative intervenute dopo la stipula del citato accordo, con il presente Accordo si intende definire un percorso teso a delineare al meglio in particolare, la valorizzazione del personale di Arexpolegge n. 56/1987, le relative modalità parti ritengono di dover assumere nei confronti del legislatore, un ruolo critico e propositivo, volto anche ad ottenere le opportune modifiche all'impianto legislativo, in base ad una più attenta valutazione delle reciproche esigenze e delle particolarità delle imprese artigiane. Le parti sottolineano altresì che l'innalzamento dell'età di assunzione degli apprendisti, previsto dalla legge, potrebbe dar luogo a situazioni indesiderate, soprattutto in relazione all'età in cui il periodo di apprendimento andrebbe a concludersi. Riguardo all'apprendistato e nell’immediatoalla legge n. 56/1987, vista l’impossibilità la verifica dovrà tenere conto di effettuare assunzioni tre fattori essenziali: - la ricerca comune di un nuovo assetto legislativo; - la individuazione di alcune figure professionali, limitate e selezionate, per cui può essere ipotizzabile l'apertura di ulteriori opportunità formative; - la verifica, da compiersi a tempo indeterminatolivello categoriale e/o territoriale, delle effettive possibilità di procedere, ai sensi degli artt. 23 comma 1 e 31 comma 1 inserimento definitivo di nuove figure di apprendisti nel mercato del D.lgs. 81/2015 all’aumento dei limiti quantitativi sia dei contratti di lavoro in somministrazione a tempo determinato fino ad un massimo di 18 unità (i contratti in somministrazione già attivati concorreranno al computo di tale limite) sia dei contratti di lavoro a tempo determinato fino ad un massimo di 14 unità (nel computo di tale limite concorreranno i contratti a tempo determinato in essere). Xxxxx restando che le relative procedure dovranno essere attivate entro il 30 giugno 2018. Compatibilmente con le disposizioni che disciplinano le assunzioni di personale da parte delle società a partecipazione pubblica Arexpo si impegna a non disperdere e a valorizzare le competenze professionali sviluppate in ambito Expo Milano 2015 nonché quelle maturate nella prima fase di attività della Società stessa, privilegiando percorsi che possano favorire la stabilizzazione dei rapporti di lavoro. Le Parti parti ritengono pertanto che la presenza delle tre condizioni sopraindicate consente la ricerca di percorsi sperimentali. Il presente accordo interconfederale ha durata triennale. Xxxx s'intende tacitamente rinnovato salvo disdetta di una delle parti contraenti entro 6 (sei) mesi dalla scadenza. L'accordo ha le caratteristiche dell'ultrattività, pertanto, nelle more della disdetta mantiene la sua efficacia e potrà essere sostituito da un nuovo accordo. Roma, 21 luglio 1988 Sottoscritto nella stesura definitiva, addì 4 maggio 1989, in Roma, presso il CNEL. Le parti, all'atto della firma dell'Accordo interconfederale siglato in data 21 luglio 1988, dichiarano che interverranno congiuntamente presso il Ministro del lavoro - che ha già dichiarato una propria disponibilità di massima - affinchè lo stesso fornisca - d'intesa con gli altri Ministeri interessati - in via amministrativa ogni normativa utile a rendere efficace l'accordo per tutte le imprese artigiane. Le parti nazionali, firmatarie effettueranno del presente accordo, convengono di ritrovarsi entro un mese per procedere alla definizione di un regolamento applicativo del presente accordo. Le parti potranno valutare, in tale sede, i criteri regolamentari di carattere attuativo anche in ordine ad eventuali peculiari situazioni territoriali, ferme restando le norme pattizie sottoscritte. Nell'ambito dell'applicazione dell'Accordo interconfederale, relativamente al sistema Relazioni sindacali, le parti si impegnano ad incontrarsi - su richiesta di una di esse - per una verifica intermedia al 30 giugno 2018 in merito a quanto concordato nel presente articolo e specificatamente in ordine agli effetti delle disposizioni di cui all’art. 25 comma 4 del d.lgs. 175/2016 Ferma l’importanza primaria della tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori, le Parti si impegnano a fare in modo che gli standard trovino completa e piena applicazione al fine di garantire un ambiente di lavoro costantemente allineato ai migliori standard previsti dalla normativa in materia al fine che la sicurezza ed il benessere dei lavoratori rappresentino uno dei driver di sviluppo dell’Aziendamerito.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

MERCATO DEL LAVORO. Le Confederazioni artigiane e le Confederazioni dei lavoratori, si danno atto del comune intento di pervenire ad un sistema di gestione del Mercato del lavoro, basato sul metodo del confronto e della contrattazione attuando nei tempi più brevi una verifica della situa- zione complessiva. In particolare, confermano la validità dell'accordo interconfederale del 27 febbraio 1987, nelle parti riguardanti il Mercato del lavoro, in quanto esso costituisce un esempio co- struttivo di coordinamento fra diversi istituti operanti nel settore. In relazione alle innovazioni legislative intervenute dopo la stipula del citato accordo, in particolare, la L. n. 56/1987, le parti ritengono di dover assumere, nei confronti del legisla- tore, un ruolo critico e propositivo, volto anche ad ottenere le opportune modifiche all'im- pianto legislativo, in base ad una più attenta valutazione delle reciproche esigenze e delle particolarità delle imprese artigiane. Le parti sottolineano altresì che l'innalzamento dell'età di assunzione degli apprendisti, previsto dalla legge, potrebbe dar luogo a situazioni indesiderate, soprattutto in relazione all'età in cui il periodo di apprendimento andrebbe a concludersi. Riguardo all'apprendistato, e alla L. n. 56/1987, la verifica dovrà tenere conto di tre fattori es- senziali: - la ricerca comune di un nuovo assetto legislativo; - la individuazione di alcune figure professionali, limitate e selezionate, per cui può essere ipotizzabile l'apertura di ulteriori opportunità formative; - la verifica, da compiersi a livello categoriale e/o territoriale, delle effettive possibilità di in- serimento definitivo di nuove figure di apprendisti nel Mercato del lavoro. Le parti ritengono pertanto che la presenza delle tre condizioni sopraindicate consente la ricerca di percorsi sperimentali. Il presente accordo interconfederale ha durata triennale. Xxxx s'intende tacitamente rin- novato salvo disdetta di una delle parti contraenti entro 6 (sei) mesi dalla scadenza. L'accordo ha le caratteristiche dell'ultrattività, pertanto, nelle more della disdetta mantiene la sua efficacia e potrà essere sostituito da un nuovo accordo. Roma 21 luglio 1988 Sottoscritto nella stesura definitiva, addì 4 maggio 1989, in Roma, presso il CNEL. Le parti, all'atto della firma dell'accordo interconfederale siglato in data 21 luglio 1988, di- chiarano che interverranno congiuntamente presso il Ministro del Lavoro - che ha già di- chiarato una propria disponibilità di massima - affinché lo stesso fornisca - d'intesa con gli altri ministeri interessati - in via amministrativa ogni normativa utile a rendere efficace l'ac- cordo per tutte le imprese artigiane. Le parti nazionali,firmatarie del presente accordo,convengono di ritrovarsi entro un mese per procedere alla definizione di un Regolamento applicativo del presente accordo. Le parti potranno valutare,in tale sede,i criteri regolamentari di carattere attuativo anche in or- dine ad eventuali peculiari situazioni territoriali, ferme restando le norme pattizie sottoscritte. In data 27 gennaio 2011, in Roma, presso la sede di Confartigianato Imprese - in conformità a quanto previsto dalle ipotesi di accordo e dai CCNL che si pronunciano sulla volontà di istituire forme di previdenza complementare; - in considerazione dell'accordo interconfederale sulle prospettive della previdenza com- plementare nel settore artigiano del 3 giugno 2010, sottoscritto da Confartigianato im- prese, Cna, Casartigiani, Claai e Cgil, Cisl, Uil - in considerazione dell’accordo interconfederale di quanto indicato indirizzo sulla previdenza complementare del 30 novembre 2010, sottoscritto da Confartigianato imprese, Cna, Ca- sartigiani, Claai e Confcommercio e Cgil, Cisl, Uil tra le organizzazioni nazionali di categoria della Confartigianato articolate nelle PremesseFedera- zioni e Associazioni nazionali di categoria: le Unioni della CNA: la CASARTIGIANI, Confederazione Autonoma Sindacati Xxxxxxxxx, con l’intervento della e le Federazioni di categoria della CGIL: FILCAMS-CGIL le Federazioni di categoria della CISL: le Federazioni di categoria della UIL: si concorda: - di individuare nel fondo pensione complementare Fon.Te. il presente Accordo si intende fondo di previdenza com- plementare di riferimento per i lavoratori dell’artigianato attualmente destinatari della forma pensionistica complementare collocata presso il fondo pensione ARTIFOND; - di trasferire presso Fon.Te., la suddetta forma pensionistica complementare destinata ai la- voratori dell’artigianato; - di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di ARTIFOND di realizzare la confluenza degli attuali iscritti ad Artifond verso FON.TE, nonché di adottare le conseguenti e ne- cessarie delibere per realizzare tale trasferimento, in linea con quanto previsto dalle norme vigenti e dalle disposizioni della COVIP, considerando quanto già previsto dal- l’Accordo interconfederale del 30 novembre 2010; - di dare mandato al Consiglio di Amministrazione di ARTIFOND di definire un percorso teso e realizzare, uni- tamente al Consiglio di Amministrazione del fondo pensione Fon.Te., tutte le procedure necessarie a delineare al meglio la valorizzazione del personale di Arexpo, le relative garantire un’adeguata e corretta informazione agli iscritti sulle modalità di assunzione trasferimento della posizione individuale da ARTIFOND a Fon.Te senza soluzione di con- tinuità; - di lasciare inalterata la contribuzione a carico delle imprese artigiane per i propri dipen- denti in caso di iscrizione al fondo pensione Fon.Te., secondo le modalità e nell’immediatoi livelli defi- niti dai rispettivi contratti o accordi collettivi di lavoro, vista l’impossibilità prevedendo – come previsto dal decreto legislativo 252/05 – l’integrale destinazione del TFR maturando in caso di effettuare assunzioni iscri- zione da parte di lavoratori con prima occupazione successiva al 28 aprile 1993. Resta in ogni caso stabilito che il suddetto contributo a tempo indeterminato, di procedere, ai sensi degli artt. 23 comma 1 e 31 comma 1 carico del D.lgs. 81/2015 all’aumento dei limiti quantitativi sia dei contratti datore di lavoro non spetta qualora il lavoratore in somministrazione a tempo determinato fino ad un massimo caso di 18 unità (iscrizione o di trasferimento della posizione maturata presso una forma pensionistica complementare diversa da quella collocata presso il fondo Fon.Te.; - che la quota di iscrizione e di associazione dei lavoratori dell’artigianato al fondo Fon.Te., successivamente al trasferimento della forma pensionistica, sarà quella determinata dal fondo Fon.Te. stesso; - che il fondo pensione Artifond dovrà, successivamente al trasferimento della forma pen- sionistica complementare, attivare la procedura di scioglimento volontario, secondo la tempistica e con le modalità indicate dallo schema operativo e timetable elaborato dal Consiglio di Amministrazione stesso, anche sulla base delle indicazioni del Service Am- ministrativo; - che i contratti in somministrazione già attivati concorreranno versamenti relativi al computo di tale limite) sia dei contratti primo trimestre 2011 saranno effettuati il 20 aprile 2011 me- diante accreditamento al fondo pensione ARTIFOND e che i versamenti del secondo tri- mestre 2011 verranno effettuati dal datore di lavoro a tempo determinato fino favore del Fondo pensione Fon.Te., il quale farà pervenire al lavoratore un'apposita lettera di xxxxxxxxx come da direttiva COVIP; - che a far data dal 1° aprile 2011 i datori di lavoro dei dipendenti di nuova iscrizione alla pre- videnza complementare provvedano ad un massimo di 14 unità (nel computo effettuare gli adempimenti necessari presso il fondo Fon.Te. e che, pertanto, successivamente al 31 marzo 2011 il fondo pensione AR- TIFOND non raccoglierà nuove adesioni; - che la realizzazione di tale limite concorreranno i contratti processo di trasferimento della forma pensionistica destinata ai lavoratori dell’artigianato e di confluenza degli attuali iscritti ad ARTIFOND verso FONTE potrà realizzarsi solo previa messa a tempo determinato disposizione del Fondo Artifond delle dotazioni or- ganizzative finanziarie necessarie a mantenere l’equilibrio dei conti amministrativi fino a conclusione dell’intero processo e della procedura di scioglimento del fondo, consa- pevoli che in essere). Xxxxx restando che le relative procedure dovranno essere attivate caso contrario il Consiglio, secondo quanto previsto dalla delibera dell’As- semblea dei delegati del 3 dicembre 2010, è tenuto a convocare nuovamente l’Assemblea in sessione straordinaria per lo scioglimento con l’indicazione del Commissario liquida- tore entro il 30 31 gennaio 2011; - le parti si danno atto che la presente intesa non deroga a quanto previsto dalla legge in relazione alla libera scelta dei lavoratori in materia di previdenza complementare. Addì, 9 giugno 2018. Compatibilmente con le disposizioni che disciplinano le assunzioni di personale da parte 2004 CONFINDUSTRIA, CONFARTIGIANATO, CONFESERCENTI, CNA, CONFAPI, CONFSERVIZI, ABI, AGCI, ANIA, APLA, CASARTIGIANI, CIA, CLAAI, COLDIRETTI, CONFAGRICOLTURA, CONFCOO- PERATIVE,CONFCOMMERCIO, CONFETRA, CONFINTERIM, LEGACOOPERATIVE, UNCI CGIL, CISL, UIL visto l’accordo-quadro europeo sul telelavoro stipulato a Bruxelles il 16 luglio 2002 tra UNICE/UEAPME, CEEP e CES e realizzato su base volontaria a seguito dell’invito rivolto alle parti sociali dalla Commissione delle società a partecipazione pubblica Arexpo si impegna a non disperdere e a valorizzare le competenze professionali sviluppate in ambito Expo Milano 2015 nonché quelle maturate nella prima Comunità europee - nell’ambito della seconda fase di attività della Società stessa, privilegiando percorsi che possano favorire la stabilizzazione consultazione relativa alla modernizzazione ed al miglioramento dei rapporti di la- voro - ad avviare negoziati in tema di telelavoro; vista la dichiarazione attraverso la quale le parti stipulanti l’accordo-quadro europeo sul telelavoro hanno annunciato che all’attuazione di tale accordo negli Stati Membri, negli Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo nonché nei Paesi candidati, provvede- ranno le organizzazioni aderenti alle parti firmatarie conformemente alle prassi e alle pro- cedure nazionali proprie delle parti sociali; considerato che le parti in epigrafe ritengono che il telelavoro costituisce per le imprese una modalità di svolgimento della prestazione che consente di modernizzare l’organizzazione del lavoro e per i lavoratori una modalità di svolgimento della prestazione che permette di conciliare l’attività lavorativa con la vita sociale offrendo loro maggiore autonomia nell’as- solvimento dei compiti loro affidati; considerato che se si intende utilizzare al meglio le possibilità insite nella società dell’in- formazione, si deve incoraggiare tale nuova forma di organizzazione del lavoro in modo tale da coniugare flessibilità e sicurezza, migliorando la qualità del lavoro ed offrendo anche alle persone disabili più ampie opportunità sul mercato del lavoro. Le Parti firmatarie effettueranno una verifica intermedia al 30 giugno 2018 ; considerato che l’accordo europeo mira a stabilire un quadro generale a livello europeo; le parti in merito epigrafe riconoscono che stipulato a quanto concordato nel presente articolo Bruxelles il 16 luglio 2002 tra UNICE/UEAPME, CEEP e specificatamente in ordine agli effetti delle disposizioni CES di cui all’art. 25 comma 4 del d.lgs. 175/2016 Ferma l’importanza primaria della tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori, si allega il testo nella traduzione in lingua italiana così come concordata fra le Parti si impegnano a fare parti in modo che gli standard trovino completa e piena applicazione al fine di garantire un ambiente di lavoro costantemente allineato ai migliori standard previsti dalla normativa in materia al fine che la sicurezza ed il benessere dei lavoratori rappresentino uno dei driver di sviluppo dell’Azienda.epigrafe;

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MERCATO DEL LAVORO. Le Confederazioni artigiane e le Confederazioni dei lavoratori si danno atto del comune intento di pervenire ad un sistema di gestione del mercato del lavoro, basato sul metodo del confronto e della contrattazione attuando nei tempi più brevi una verifica della situazione complessiva. In considerazione particolare, confermano la validità dell'accordo interconfederale del 27 febbraio 1987, nelle parti riguardanti il mercato del lavoro, in quanto esso costituisce un esempio costruttivo di quanto indicato nelle Premessecoordinamento fra diversi istituti operanti nel settore. In relazione alle innovazioni legislative intervenute dopo la stipula del citato accordo, con il presente Accordo si intende definire un percorso teso a delineare al meglio in particolare la valorizzazione del personale di Arexpolegge n. 56/1987, le relative modalità parti ritengono di dover assumere, nei confronti del legislatore, un ruolo critico e propositivo, volto anche ad ottenere le opportune modifiche all'impianto legislativo, in base ad una più attenta valutazione delle reciproche esigenze e delle particolarità delle imprese artigiane. Le parti sottolineano altresì che l'innalzamento dell'età di assunzione degli apprendisti, previsto dalla legge, potrebbe dar luogo a situazioni indesiderate, soprattutto in relazione all'età in cui il periodo di apprendimento andrebbe a concludersi. Riguardo all'apprendistato, e nell’immediatoalla legge n. 56/1987, vista l’impossibilità la verifica dovrà tenere conto di effettuare assunzioni tre fattori essenziali: - la ricerca comune di un nuovo assetto legislativo; - la individuazione di alcune figure professionali, limitate e selezionate, per cui può essere ipotizzabile l'apertura di ulteriori opportunità formative; - la verifica, da compiersi a tempo indeterminatolivello categoriale e/o territoriale, delle effettive possibilità di procedere, ai sensi degli artt. 23 comma 1 e 31 comma 1 inserimento definitivo di nuove figure di apprendisti nel mercato del D.lgs. 81/2015 all’aumento dei limiti quantitativi sia dei contratti di lavoro in somministrazione a tempo determinato fino ad un massimo di 18 unità (i contratti in somministrazione già attivati concorreranno al computo di tale limite) sia dei contratti di lavoro a tempo determinato fino ad un massimo di 14 unità (nel computo di tale limite concorreranno i contratti a tempo determinato in essere). Xxxxx restando che le relative procedure dovranno essere attivate entro il 30 giugno 2018. Compatibilmente con le disposizioni che disciplinano le assunzioni di personale da parte delle società a partecipazione pubblica Arexpo si impegna a non disperdere e a valorizzare le competenze professionali sviluppate in ambito Expo Milano 2015 nonché quelle maturate nella prima fase di attività della Società stessa, privilegiando percorsi che possano favorire la stabilizzazione dei rapporti di lavoro. Le Parti parti ritengono pertanto che la presenza delle tre condizioni sopra indicate consente la ricerca di percorsi sperimentali. Il presente accordo interconfederale ha durata triennale. Xxxx s'intende tacitamente rinnovato salvo disdetta di una delle parti contraenti entro 6 (sei) mesi dalla scadenza. L'accordo ha le caratteristiche dell'ultrattività, pertanto, nelle more della disdetta, mantiene la sua efficacia e potrà essere sostituito da un nuovo accordo. Roma, 21 luglio 1988 Sottoscritto nella stesura definitiva, addì 4 maggio 1989, in Roma, presso il CNEL. Le parti, all'atto della firma dell'accordo interconfederale siglato in data 21 luglio 1988, dichiarano che interverranno congiuntamente presso il Ministero del lavoro - che ha dichiarato una propria disponibilità di massima - affinché lo stesso fornisca - d'intesa con gli altri Ministeri interessati - in via amministrativa, ogni normativa utile a rendere efficace l'accordo per tutte le imprese artigiane. Le parti nazionali, firmatarie effettueranno una verifica intermedia al 30 giugno 2018 del presente accordo, convengono di ritrovarsi entro un mese per procedere alla definizione di un regolamento applicativo del presente accordo. Le parti potranno valutare, in merito a quanto concordato nel presente articolo e specificatamente tale sede, i criteri regolamentari di carattere attuativo anche in ordine agli effetti delle disposizioni ad eventuali peculiari situazioni territoriali, ferme restando le norme pattizie sottoscritte. Qualora intervenissero leggi in materia di cui all’artdiritti sindacali ed individuali dei lavoratori che modifichino, in tutto o in parte, quanto previsto dagli artt. 25 comma 4 2, 3, 4, 5 e 6 del d.lgs. 175/2016 Ferma l’importanza primaria della tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratoripresente contratto, le Parti parti si impegnano a fare in modo che gli standard trovino completa e piena applicazione al fine di garantire un ambiente di lavoro costantemente allineato ai migliori standard previsti dalla normativa in materia al fine che incontreranno per la sicurezza ed il benessere dei lavoratori rappresentino uno dei driver di sviluppo dell’Aziendaeventuale armonizzazione entro trenta giorni dall'emanazione delle leggi stesse.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

MERCATO DEL LAVORO. In considerazione Fermo restando quanto previsto dalla legislazione in materia di assunzioni e mercato del lavoro si conviene che: ■ Saranno privilegiate, per quanto indicato nelle Premesse, con il presente Accordo si intende definire un percorso teso a delineare al meglio la valorizzazione del personale di Arexpopossibile, le relative modalità assunzioni di assunzione lavoratori ex-legge 223; a tale scopo, in caso di difficoltà di reperimento, è possibile prevedere incontri specifici di verifica ■ Per i lavoratori assunti con contratto di formazione e nell’immediatolavoro, vista l’impossibilità la Cooperativa verificherà dopo due-terzi del tempo previsto per tale contratto, la possibilità di effettuare assunzioni a una conferma antici- pata. Nel caso questo non fosse possibile, lʼAzienda ne darà comunicazione alle XX.XX. Nellʼarco di tempo indeterminato, di procedereprevisto dai progetti presentati in Commissione paritetica regionale, ai sensi degli artt. 23 comma 1 dellʼaccordo quadro sui contratti di formazione e 31 comma 1 lavoro del D.lgs. 81/2015 all’aumento dei limiti quantitativi sia vigente C.C.N.L, lʼAzienda attuerà gli interventi formativi previsti in 40 ore di aula e 60 ore di addestramen- to professionale in tutti i reparti, ivi compresa la parte addestrativa relativa alla Legge 626 ed esclusa la formazione preventiva sulla L. 626 in fase di assunzione ■ Per quanto riguarda lʼapprendistato si ribadisce quanto definito dal C.C.N.L. Nellʼipotesi che tale tipologia contrattuale dovesse subire modifiche sostanziali in collegato alla revi- sione dei contratti formazione lavoro, le parti si incontreranno per quanto di lavoro loro compe- tenza per definire modalità operative e gestionali. In ogni caso, in somministrazione materia di apprendista- to e in riferimento a tempo determinato fino ad un massimo quanto previsto al Titolo XXII, Art.74, si prevede lʼinnalzamento del- la percentuale di 18 conferma al 75% dei lavoratori assunti, fermo restando gli altri criteri contrattualmente definiti. Per quanto riguarda la malattia e gli infortuni verrà comunque garantita la copertura completa ■ A integrazione di quanto definito al capitolo relazioni sindacali, parte informativa, lʼAzien- da consegnerà una scheda semestrale contenente le diverse tipologie contrattuali suddivise per canali. Eventuali ulteriori disaggregazioni potranno essere richieste a livello di unità (i contratti produttiva ■ Le parti, per quanto di loro competenza, nella contrattazione di secondo livello, si incon- treranno ogni qualvolta necessario per valutare il rapporto tra le normative contrattuali stabilite nel presente testo e la legislazione emanata in somministrazione già attivati concorreranno al computo materia di tale limite) sia dei contratti di lavoro a tempo determinato fino ad un massimo di 14 unità (nel computo di tale limite concorreranno i contratti a tempo determinato in essere). Xxxxx restando che le relative procedure dovranno essere attivate entro il 30 giugno 2018. Compatibilmente con le disposizioni che disciplinano le assunzioni di personale da parte delle società a partecipazione pubblica Arexpo si impegna a non disperdere e a valorizzare le competenze professionali sviluppate in ambito Expo Milano 2015 nonché quelle maturate nella prima fase di attività della Società stessa, privilegiando percorsi che possano favorire la stabilizzazione dei rapporti rapporto di lavoro. Le Parti firmatarie effettueranno una verifica intermedia al 30 giugno 2018 in merito a quanto concordato nel presente articolo e specificatamente in ordine agli effetti delle disposizioni di cui all’art. 25 comma 4 del d.lgs. 175/2016 Ferma l’importanza primaria della tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori, le Parti si impegnano a fare in modo che gli standard trovino completa e piena applicazione al fine di garantire un ambiente di lavoro costantemente allineato ai migliori standard previsti dalla normativa in materia al fine che la sicurezza ed il benessere dei lavoratori rappresentino uno dei driver di sviluppo dell’Azienda.

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Samples: Contratto Integrativo Aziendale Per I Lavoratori

MERCATO DEL LAVORO. Le Confederazioni artigiane e le Confederazioni dei lavoratori si danno atto del comune intento di pervenire ad un sistema di gestione del mercato del lavoro, basato sul metodo del confronto e della contrattazione attuando nei tempi più brevi una verifica della situazione complessiva. In considerazione particolare, confermano la validità dell'accordo interconfederale del 27 febbraio 1987, nelle parti riguardanti il mercato del lavoro, in quanto esso costituisce un esempio costruttivo di quanto indicato nelle Premessecoordinamento fra diversi istituti operanti nel settore. In relazione alle innovazioni legislative intervenute dopo la stipula del citato accordo, con il presente Accordo si intende definire un percorso teso a delineare al meglio in particolare la valorizzazione del personale di Arexpolegge n. 56/1987, le relative modalità parti ritengono di dover assumere, nei confronti del legislatore, un ruolo critico e propositivo, volto anche ad ottenere le opportune modifiche all'impianto legislativo, in base ad una più attenta valutazione delle reciproche esigenze e delle particolarità delle imprese artigiane. Le parti sottolineano altresì che l'innalzamento dell'età di assunzione degli apprendisti, previsto dalla legge, potrebbe dar luogo a situazioni indesiderate, soprattutto in relazione all'età in cui il periodo di apprendimento andrebbe a concludersi. Riguardo all'apprendistato, e nell’immediatoalla legge n. 56/1987, vista l’impossibilità la verifica dovrà tenere conto di effettuare assunzioni tre fattori essenziali: - la ricerca comune di un nuovo assetto legislativo; - la individuazione di alcune figure professionali, limitate e selezionate, per cui può essere ipotizzabile l'apertura di ulteriori opportunità formative; - la verifica, da compiersi a tempo indeterminatolivello categoriale e/o territoriale, delle effettive possibilità di procedere, ai sensi degli artt. 23 comma 1 e 31 comma 1 inserimento definitivo di nuove figure di apprendisti nel mercato del D.lgs. 81/2015 all’aumento dei limiti quantitativi sia dei contratti di lavoro in somministrazione a tempo determinato fino ad un massimo di 18 unità (i contratti in somministrazione già attivati concorreranno al computo di tale limite) sia dei contratti di lavoro a tempo determinato fino ad un massimo di 14 unità (nel computo di tale limite concorreranno i contratti a tempo determinato in essere). Xxxxx restando che le relative procedure dovranno essere attivate entro il 30 giugno 2018. Compatibilmente con le disposizioni che disciplinano le assunzioni di personale da parte delle società a partecipazione pubblica Arexpo si impegna a non disperdere e a valorizzare le competenze professionali sviluppate in ambito Expo Milano 2015 nonché quelle maturate nella prima fase di attività della Società stessa, privilegiando percorsi che possano favorire la stabilizzazione dei rapporti di lavoro. Le Parti parti ritengono pertanto che la presenza delle tre condizioni sopra indicate consente la ricerca di percorsi sperimentali. Il presente accordo interconfederale ha durata triennale. Xxxx s'intende tacitamente rinnovato salvo disdetta di una delle parti contraenti entro 6 (sei) mesi dalla scadenza. L'accordo ha le caratteristiche dell'ultrattività, pertanto, nelle more della disdetta, mantiene la sua efficacia e potrà essere sostituito da un nuovo accordo. Roma, 21 luglio 1988 Le parti, all'atto della firma dell'accordo interconfederale siglato in data 21 luglio 1988, una propria disponibilità di massima - affinché lo stesso fornisca - d'intesa con gli altri Ministeri interessati - in via amministrativa, ogni normativa utile a rendere efficace l'accordo per tutte le imprese artigiane. Le parti nazionali, firmatarie effettueranno una verifica intermedia al 30 giugno 2018 del presente accordo, convengono di ritrovarsi entro un mese per procedere alla definizione di un regolamento applicativo del presente accordo. Le parti potranno valutare, in merito a quanto concordato nel presente articolo e specificatamente tale sede, i criteri regolamentari di carattere attuativo anche in ordine agli effetti delle disposizioni ad eventuali peculiari situazioni territoriali, ferme restando le norme pattizie sottoscritte. Qualora intervenissero leggi in materia di cui all’artdiritti sindacali ed individuali dei lavoratori che modifichino, in tutto o in parte, quanto previsto dagli artt. 25 comma 4 2, 3, 4, 5 e 6 del d.lgs. 175/2016 Ferma l’importanza primaria della tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratoripresente contratto, le Parti parti si impegnano a fare in modo che gli standard trovino completa e piena applicazione al fine di garantire un ambiente di lavoro costantemente allineato ai migliori standard previsti dalla normativa in materia al fine che incontreranno per la sicurezza ed il benessere dei lavoratori rappresentino uno dei driver di sviluppo dell’Aziendaeventuale armonizzazione entro trenta giorni dall'emanazione delle leggi stesse.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

MERCATO DEL LAVORO. In considerazione di quanto indicato nelle Premesse, con il presente Accordo si intende definire un percorso teso a delineare al meglio la valorizzazione del personale di Arexpo, Le Confederazioni artigiane e le relative modalità di assunzione e nell’immediato, vista l’impossibilità di effettuare assunzioni a tempo indeterminato, di procedere, ai sensi degli artt. 23 comma 1 e 31 comma 1 del D.lgs. 81/2015 all’aumento dei limiti quantitativi sia dei contratti di lavoro in somministrazione a tempo determinato fino ad un massimo di 18 unità (i contratti in somministrazione già attivati concorreranno al computo di tale limite) sia dei contratti di lavoro a tempo determinato fino ad un massimo di 14 unità (nel computo di tale limite concorreranno i contratti a tempo determinato in essere). Xxxxx restando che le relative procedure dovranno essere attivate entro il 30 giugno 2018. Compatibilmente con le disposizioni che disciplinano le assunzioni di personale da parte delle società a partecipazione pubblica Arexpo si impegna a non disperdere e a valorizzare le competenze professionali sviluppate in ambito Expo Milano 2015 nonché quelle maturate nella prima fase di attività della Società stessa, privilegiando percorsi che possano favorire la stabilizzazione dei rapporti di lavoro. Le Parti firmatarie effettueranno una verifica intermedia al 30 giugno 2018 in merito a quanto concordato nel presente articolo e specificatamente in ordine agli effetti delle disposizioni di cui all’art. 25 comma 4 del d.lgs. 175/2016 Ferma l’importanza primaria della tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici e Confederazioni dei lavoratori, si danno atto del comune intento di pervenire ad un sistema di gestione del Mercato del Lavoro, basato sul metodo del confronto e della contrattazione attuando nei tempi più brevi una verifica della situazione complessiva. In particolare, confermano la validità dell’Accordo Interconfederale del 27/2/87, nelle parti riguardanti il Mercato del Lavoro, in quanto esso costituisce un esempio costruttivo di coordinamento fra diversi istituti operanti nel settore. In relazione alle innovazioni legislative intervenute dopo la stipula del citato Accordo, in particolare, la L. 56/87, le Parti si impegnano parti ritengono di dover assumere nei confronti del legislatore, un ruolo critico e propositivo, volto anche ad ottenere le opportune modifiche all’impianto legislativo, in base ad una più attenta valutazione delle reciproche esigenze e delle particolarità delle imprese artigiane. Le parti sottolineano altresì che l’innalzamento dell’età di assunzione degli apprendisti, previsto dalla legge, potrebbe dar luogo a fare situazioni indesiderate, soprattutto in modo che gli standard trovino completa relazione all’età in cui il periodo di apprendimento andrebbe a concludersi. Riguardo all’apprendistato, e piena applicazione al fine alla L. 56/87, la verifica dovrà tenere conto di garantire tre fattori essenziali: - la ricerca comune di un ambiente nuovo assetto legislativo; - la individuazione di lavoro costantemente allineato ai migliori standard previsti dalla normativa in materia al fine alcune figure professionali, limitate e selezionate, per cui può essere ipotizzabile l’apertura di ulteriori opportunità formative; - la verifica, da compiersi a livello categoriale e/o territoriale, delle effettive possibilità di inserimento definitivo di nuove figure di apprendisti nel Mercato del Lavoro. Le parti ritengono pertanto che la sicurezza ed presenza delle tre condizioni sopraindicate consente la ricerca di percorsi sperimentali. Il presente Accordo Interconfederale ha durata triennale. Xxxx s’intende tacitamente rinnovato salvo disdetta di una delle parti contraenti entro 6 (sei) mesi dalla scadenza. L’Accordo ha le caratteristiche dell’ultrattività, pertanto, nelle more della disdetta mantiene la sua efficacia e potrà essere sostituito da un nuovo accordo. Roma, 21 luglio 1988 Sottoscritto nella stesura definitiva, addì 4 maggio 1989, in Roma, presso il benessere dei lavoratori rappresentino uno dei driver CNEL. Allegato Le parti, all’atto della firma dell’Accordo Interconfederale siglato in data 21/7/1988, dichiarano che interverranno congiuntamente presso il Ministro del Lavoro - che ha già dichiarato una propria disponibilità di sviluppo dell’Aziendamassima - affinché lo stesso fornisca - d’intesa con gli altri Ministeri interessati - in via amministrativa ogni normativa utile a rendere efficace l’accordo per tutte le imprese artigiane.

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