Natura e finalità Clausole campione

Natura e finalità. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per l’affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali nell’ambito dell’assetto organizzativo aziendale, nel rispetto dei principi contenuti nei contratti collettivi nazionali di lavoro.
Natura e finalità. 1. L’Università Europea di Roma, in seguito denominata Universi- tà, è istituita in Roma ed è promossa dall’Ente ecclesiastico «Congrega- zione dei Legionari di Cristo», ai sensi del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, come Università non statale. 2. L’Università è una comunità scientifica e accademica che fa- vorisce lo sviluppo della cultura e contribuisce alla ricerca scientifica. Nel rispetto dell’autonomia del sapere, promuove una concezione della scienza al servizio della persona, per la dignità umana e la convivenza civile fra i popoli, secondo lo spirito del cattolicesimo, le sue istanze di libertà, e i principi della Costituzione italiana. 3. In coerenza con l’Ente ecclesiastico «Congregazione dei Legio- nari di Cristo», l’Università persegue l’obiettivo di preparare persone impegnate e capaci di vivere e risolvere, secondo lo spirito e l’etica del Vangelo, i problemi culturali e sociali. 4. L’Università, nel perseguire i propri fini istituzionali, si avvale dell’autonomia riconosciutale dall’art. 33 Cost.
Natura e finalità. Focalizzate le caratteristiche generali dei poteri datoriali, nonchè le modalità secondo cui la prestazione di lavoro subordinato andrebbe espletata, è evidente che, nel caso in cui le legittime direttive aziendali venissero disattese, ovvero nel caso in cui il comportamento del lavoratore non risultasse conforme agli obblighi legalmente o contrattualmente previsti, il datore di lavoro può ricorrere all'applicazione di provvedimenti disciplinari, in virtù di un potere dai parame- tri e caratteri non sempre definiti, e che trova comunque giustificazione nella gerarchia insita in ogni organizzazione lavorativa. Per completare dunque l’esame della fattispecie tipica del lavoro subordina- to, sembra opportuno affrontarne l’aspetto che, in definitiva, lo caratterizza ri- spetto alle altre tipologie di lavoro e che, in qualche modo, chiude il cerchio, es- sendo, da solo, in grado di dissipare ogni dubbio circa la natura del rapporto. Abbiamo visto che la correlazione dei già esaminati artt. 2104, 2105 e 2106 c.c. definisce il contesto normativo del potere disciplinare: i tre articoli, stretta- mente collegati tra loro, contengono dapprima l'indicazione degli obblighi del lavoratore subordinato nell'esecuzione del contratto: diligenza, osservanza delle disposizioni impartite dall'imprenditore e dei suoi collaboratori gerarchici, di- sciplina del lavoro, fedeltà, divieto di concorrenza, riservatezza; quindi (art. 2106 c.c.) viene espressamente previsto che l'inosservanza degli obblighi sopra citati da parte dei lavoratori possa dar luogo all'applicazione di sanzioni disci- plinari graduate in base alla gravità dell'infrazione stessa. Se con la legge n. 604/1966, in materia di licenziamenti individuali, si era già avuto un ulteriore intervento in materia di potere disciplinare, è solo nel 1970, con la citata legge n. 300 del 20 maggio, che il Legislatore affronta in modo più approfondito le tematiche legate al potere disciplinare del datore di lavoro, indicando per la prima volta in dettaglio (all'art. 7) ogni singola fase dell'iter disciplinare a cui si deve attenere l'imprenditore. La norma, come tutto il complesso della legge n. 300/1970, ha rappresenta- to una radicale innovazione del sistema, tanto da richiedere anni affinché la sua applicazione pratica diventasse prassi consolidata, creando anche nei primi an- ni di attuazione orientamenti giurisprudenziali contrastanti sui vari elementi dell'art. 7 medesimo, e richiedendo in più occasioni l'intervento della ...
Natura e finalità. 1. La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Sassari, di seguito denominata Camera di Commercio, la cui istituzione risale all’anno 1862, è un ente pubblico dotato di autonomia funzionale che svolge, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all’art. 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese e promozione dello sviluppo nell’ambito delle economie locali nella circoscrizione territoriale delle Province di Sassari e di Olbia-Tempio (Nord Sardegna). 2. La Camera di Commercio è dotata di autonomia normativa, funzionale, organizzativa e finanziaria, che esplica nell’ambito delle leggi vigenti.

Related to Natura e finalità

  • Norme finali 1. Con la presente clausola le parti prendono atto del campo di applicazione della legge 10 agosto 2000, n. 251 che riguarda l’ istituzione nel ruolo sanitario della qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, di ostetrica e riabilitative nonchè delle professioni tecnico sanitarie e della prevenzione. Le parti prendono anche atto che la medesima legge, negli all’artt. 6 e 7, stabilisce che tali dirigenti siano inseriti nel ruolo sanitario e nell’area III di contrattazione di cui al CCNQ del 25 novembre 1998 riferita alla dirigenza del SSN dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo. Al fine di una corretta organizzazione dei servizi sanitari le parti concordano che, in attesa del regolamento di cui all’art. 6, comma 2 della legge 251 del 2000 o in mancanza di questo, le attribuzioni dei dirigenti di nuova istituzione e la regolazione dei rapporti interni con le professionalità della dirigenza della presente area, dovranno essere definite nell’ambito di un apposito atto di organizzazione aziendale, previa consultazione obbligatoria delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, sulla base dei contenuti professionali del percorso formativo di cui alle disposizioni emanate ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 502 del 1992 e delle attività affidate in concreto a tali dirigenti, evitando sovrapposizioni e duplicazioni di compiti che possano impedire un regolare avvio dei nuovi servizi. 2. Gli artt. 2, 4, 7 comma 4, 8, 9, da 11 a 13, 24, 25, 28, da 30 a 33, 39 decorrono dal 31 dicembre 2001. 3. Tutte le norme non menzionate nel comma 2 decorrono dalla data di entrata in vigore del presente contratto, fatta salva diversa esplicita decorrenza indicata nelle singole clausole nonchè quanto previsto dall’art. 45 comma 3.

  • Oggetto e finalità 1. I presenti Patti parasociali disciplinano le forme di esercizio congiunto, da parte degli Enti locali soci, del controllo analogo richiesto dalla vigente normativa nei confronti delle società BEA S.p.A., BEA Gestioni S.p.A. e e . Tale controllo ha per fine di garantire la rispondenza delle attività di produzione ed erogazione del servizio di gestione dei rifiuti e del servizio di teleriscaldamento nei territori dei Comuni soci di BEA S.p.A. e di ai principi comunitari, costituzionali e normativi, in un quadro di tutela prioritaria degli utenti, del decoro e pulizia del territorio, di tutela dell’ambiente e di economicità, efficacia ed efficienza della gestione del servizio. 2. In particolare, i presenti Patti parasociali disciplinano le forme di esercizio congiunto, da parte degli Enti locali soci delle attività di controllo e di indirizzo sulle società BEA Gestioni S.p.A. e . 3. L’esercizio del controllo analogo e delle altre attività di controllo ed indirizzo di cui al comma precedente, è riservato agli Enti locali soci, direttamente e anche in via indiretta in conformità alla previsione di cui all’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 50/2016. 4. I presenti Xxxxx parasociali valgono anche come accordo di collaborazione ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’articolo 5, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. 5. Il presente Accordo costituisce strumento finalizzato ad assicurare integrazione e coordinamento tra attività amministrative, tecniche e gestionali che i diversi soggetti firmatari svolgono per garantire un effettivo perseguimento delle rispettive finalità di pubblico interesse che devono ispirare la gestione integrata dei rifiuti urbani. 6. Gli Enti sottoscrittori intendono, con il presente Accordo, raggiungere lo scopo di una gestione dei rifiuti effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, come previsto dall’articolo 178 del Testo Unico dell’ambiente. 7. Il contenuto specifico del presente Accordo è realizzare una cooperazione tra i medesimi Comuni e le proprie Società da essi totalitariamente partecipate, finalizzata a garantire che il servizio pubblico di gestione dei rifiuti nelle sue varie fasi sia prestato nell'ottica di conseguire obiettivi di qualità dei servizi resi nell’interesse degli utenti, di decoro e di pulizia dei rispettivi territori, nonché di economicità del servizio tramite l’integrazione orizzontale e verticale dei servizi stessi. 8. I sottoscrittori assumono altresì un impegno comune diretto a promuovere e realizzare azioni coordinate di sviluppo della gestione dei rifiuti in conformità ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità anche in osservanza delle future indicazioni che il nuovo soggetto regolatore (ARERA) fornirà agli operatori del settore. 9. Ciascun soggetto sottoscrittore del presente Accordo nello svolgimento dell’attività di propria competenza, si impegna a: a) rispettare i termini concordati e applicare le misure indicate nel presente Accordo con modalità omogenee; b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, sia nella fase di informazione alla popolazione che nell’adozione dei provvedimenti sotto elencati; c) assumere i provvedimenti di competenza delle singole Amministrazioni; d) procedere periodicamente, alla verifica dell’Accordo e proporre gli adeguamenti che si rendessero necessari. 10. Per la valorizzazione economica delle prestazioni oggetto del presente Accordo si vedano la Relazione ex art. 34 D.Lgs. 179/2012 ed i contratti di servizio.

  • Norme transitorie e finali 1.1. I Contratti e le pattuizioni aventi ad oggetto premi individuali, Premi Collettivi o altri validi accordi, se redatti e ritualmente depositati prima dell’entrata in vigore dell’Accordo Collettivo sottoscritto tra le parti in data 8 novembre 2011, avranno efficacia fino al loro esaurimento anche oltre i limiti di cui all’art. 4.1. ed in deroga al medesimo, qualora non intervengano ulteriori modifiche anche relative a diverse pattuizioni tra le parti. 24.2. In ipotesi di promozione o retrocessione il rapporto di lavoro verrà regolamentato dal diverso accordo collettivo della categoria di appartenenza, qualora esistente, fatte salve le pattuizioni di natura economica di cui agli artt. 2.3, 4 e 5 del presente Accordo, che avranno efficacia fino al loro esaurimento anche oltre i limiti sanciti dall’accordo anzidetto ed in deroga al medesimo, a meno che, durante la stagione di militanza della società nel campionato di categoria superiore o inferiore, non intervengano ulteriori modifiche contrattuali anche relative a diverse pattuizioni tra le parti. Qualora nel corso della durata del contratto la società disputi nuovamente, per successiva retrocessione o promozione, il campionato di Serie B, il contratto medesimo sarà nuovamente regolamentato dal presente Accordo Collettivo. 24.3. Le associazioni di categoria si impegnano fin d’ora ad adoperarsi in buona fede per concordare eventuali modifiche al presente Accordo, anche prima della naturale scadenza, in considerazione di avvenute variazioni degli accordi collettivi delle altre categorie calcistiche professionistiche rispetto alle quali appaia opportuno un adeguamento del contenuto del presente Accordo al fine di armonizzare la contrattazione collettiva di settore con riferimento a fattispecie sostanzialmente omogenee.

  • Norme finali e transitorie Norma di collegamento alla legislazione regionale art.45 - Norme transitorie art.46 - Norma finale art.47 - Disapplicazioni art.48 - Verifica delle disponibilità finanziarie complessive art.49 DICHIARAZIONI DELLE PARTI ART. 1 (Servizi Pubblici essenziali) 1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n.146, i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto di cui all'art. 11 del a) stato civile e servizio elettorale; b) igiene, sanità ed attività assistenziali; c) attività di tutela della libertà della persona e della sicurezza pubblica; d) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti,limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi; e) raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali; f) trasporti; g) servizi concernenti l'istruzione pubblica; h) servizi del personale; i) servizi culturali. 2. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1 è garantita, con le modalità di cui all'art. 2, la continuità delle prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati. ART. 2 (Contrattazione decentrata e contingenti di personale) 1. In relazione al sistema organizzativo dei singoli enti, in contrattazione decentrata sono individuate le posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero perché la loro presenza in servizio e la loro attività sono necessarie per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi di cui all’art.1. 2. I contratti decentrati di cui al comma 1 sono stipulati, per ciascuna amministrazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente contratto collettivo nazionale di comparto e comunque prima dell'inizio di ogni altra trattativa decentrata. 3. Nelle more della definizione dei contratti di cui al comma 1, le parti assicurano comunque i servizi essenziali e le prestazioni indispensabili, anche attraverso i contingenti già individuati dalla precedente contrattazione decentrata. ART. 3 (Modalità di effettuazione degli scioperi) 1. Le strutture e le rappresentanze sindacali che indicono azioni di sciopero che coinvolgono i servizi di cui all'art.1, sono tenute a darne comunicazione alle amministrazioni interessate con un preavviso non inferiore a 10 giorni, precisando, in particolare, la durata dell'astensione dal lavoro. In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione alle amministrazioni. 2. La proclamazione degli scioperi relativi alle vertenze nazionali di comparto deve essere comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica; la proclamazione di scioperi relativi a vertenze con le singole amministrazioni deve essere co- municata alle amministrazioni interessate. Nei casi in cui lo sciopero incida su servizi resi all'utenza, le amministrazioni sono tenute a trasmettere agli organi di stampa ed alle reti radiotelevisive di maggiore diffusione nell'area interessata dallo sciopero una comunicazione circa i tempi e le modalità dell'azione di sciopero. Analoga comunicazione viene effettuata dalle amministrazioni anche nell'ipotesi di revoca dello sciopero. 3. Non possono essere indetti scioperi: a) di durata superiore ad una giornata lavorativa all'inizio di ogni vertenza e, successivamente, di durata superiore a due giornate lavorative (per la stessa vertenza); gli scioperi di durata inferiore alla giornata si svolgeranno in un unico periodo di ore continuative, riferito a ciascun turno; b) in caso di scioperi distinti, con intervalli inferiori alle 24 ore tra un'azione di sciopero e l'altra; c) articolati per servizi e reparti di un medesimo posto di lavoro, con svolgimento in giornate successive consecutive. 4. Non possono essere proclamati scioperi nei seguenti periodi: a) dal 10 al 20 agosto; b) dal 23 dicembre al 7 gennaio; c) cinque giorni prima delle festività pasquali e tre giorni dopo; d) tre giorni prima e tre giorni dopo la commemorazione dei defunti; e) il giorno di pagamento di stipendi e pensioni; f) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e referendarie nazionali e locali. Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturale. ART. 4 (Procedure di raffreddamento e di conciliazione) 1. Il contratto collettivo nazionale di lavoro prevede organi, tempi e procedure per il raffreddamento e la conciliazione dei conflitti in caso di sciopero. 2. Durante l'esperimento dei tentativi di conciliazione, le amministrazioni si astengono dall'adottare iniziative pregiudizievoli per la posizione dei lavoratori interessati al conflitto.

  • Clausole finali Ai sensi dell’Art. 28, 5° Comma, L. 1150/42 e successive modifiche e integrazioni, la presente convenzione sarà trascritta sui registri immobiliari affinchè le obbligazioni ivi assunte dalle parti siano conoscibili da ogni terzo interessato. In sede notarile il testo della presente convenzione sarà suscettibile di integrazioni e/o modifiche per eventuali adeguamenti e/o precisazioni di carattere anche catastale ovvero richiesti dal Notaio per ragioni di natura contrattuale. Il Notaio rogante resta fin d’ora facoltizzato dalle parti ad introdurre eventuali specificazioni e/o adeguamenti e/o modifiche per una miglior traduzione della volontà delle parti nell’atto notarile, anche per quanto possa concernere una miglior identificazione delle aree. Tutte le spese relative, conseguenti e derivanti dalla presente convenzione, comprese quelle notarili, tecniche di frazionamento e di trascrizione sono a carico degli OPERATORI, che chiedano i benefici di legge anche per quanto attiene la rilocalizzazione e rassegnazione agli OPERATORI delle aree e delle volumetrie di rispettiva competenza e titolarità, trattandosi di atto di esecuzione di previsioni urbanistiche comunali.

  • Finalità e obiettivi 1. Il presente Accordo ha la finalità di semplificare alcune modifiche non sostanziali dell’assetto scolastico. Si tratta di procedure dovute ad esigenze temporanee e permanenti manifestate dalle Istituzioni Scolastiche e/o dagli Enti locali in tema di sicurezza degli edifici scolastici, di disponibilità edilizia, di allocazione degli studenti. Tali situazioni tradizionalmente erano sottoposte, nell’ambito del procedimento autorizzativo del Piano regionale di dimensionamento scolastico e programmazione dell’offerta formativa, a tempi procedimentali non sostenibili in relazione alle suddette esigenze e alla necessità di tenere costantemente aggiornati i dati informativi ufficiali delle scuole. . Il presente Accordo ha l’obiettivo, inoltre, di condividere tra le parti il dataset disponibile nei sistemi informativi ufficiali del sistema dell’istruzione (Sistema Informativo Dell’Istruzione – SIDI, Anagrafe Regionale dell’Edilizia Scolastica – ARES, ecc.) attraverso il portale xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxx, al fine di supportare, agevolare e semplificare i procedimenti di competenza di ciascun Ente negli interventi disciplinati dal presente Accordo, in materia di dimensionamento scolastico e programmazione dell’offerta formativa e negli altri procedimenti di competenza e consentirne l’aggiornamento alla situazione presente in punto di fatto sul territorio. 2. Per l’obiettivo di cui al comma precedente, si condividono i dati in possesso e si promuove l’utilizzo dei suddetti sistemi informativi ufficiali, presso i Comuni, le Province/Città Metropolitana, anche avvalendosi della collaborazione dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e dell’Unione delle Province Italiane. Parimenti, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia si impegna a condividere i dati in proprio possesso e promuovere l’utilizzo dei suddetti sistemi informativi ufficiali presso le Istituzioni Scolastiche.

  • Disposizioni generali e finali 1 Tutte le dichiarazioni richieste dovranno essere prodotte in lingua italiana. Le Imprese straniere dovranno presentare dette dichiarazioni con traduzione giurata in lingua italiana nei modi e termini di legge. Ai fini della presenta procedura, per rappresentante deve intendersi il soggetto munito di rappresentanza ai sensi di legge ovvero altro soggetto che possa validamente impegnare l’Impresa. I poteri di firma del procuratore dovranno essere comprovati allegando agli atti di gara originale o copia autentica della procura. Il Bando di gara ed il presente Disciplinare non vincolano in alcun modo l’Istituto, che si riserva in qualsiasi momento la facoltà di non dar seguito alla procedura, di sospenderla e/o annullarla ovvero di prorogarne i termini, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. L’espletamento della presente procedura di gara non costituisce per l’Istituto obbligo di affidamento dell’appalto in oggetto e in nessun caso ai concorrenti, ivi incluso l’eventuale aggiudicatario, potrà spettare alcun compenso, remunerazione, rimborso o indennità per la partecipazione alla gara e/o la presentazione dell’offerta. Ove nel termine fissato per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, l’aggiudicatario non abbia ottemperato a quanto richiesto o risulti carente dei requisiti, o qualora venisse accertato che l’aggiudicatario si trova in una delle condizioni che non consentono la stipulazione dei contratti pubblici, si procederà alla revoca e/o dichiarazione di decadenza dell’aggiudicazione, nonché all’escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per i provvedimenti di cui all’art.6 comma 11 del D.Lgs n.163/2006. L’Istituto si riserva il diritto di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata conclusione del contratto. In caso di revoca dell’aggiudicazione, o rinuncia, recesso, decadenza da parte dell’aggiudicatario, sarà facoltà dell’Istituto procedere a nuova aggiudicazione secondo l’ordine di graduatoria delle offerte presentate. Resta fermo quanto previsto dall’art. 140 del D.Lgs n.163/2006. Le prescrizioni relative alla modalità di presentazione delle offerte nonché le indicazioni relative allo svolgimento della procedura sono contenute nel Bando e nel presente Disciplinare di gara. Detti documenti sono reperibili in formato elettronico sul sito xxx.xxxx.xx (Area Fornitori - Bandi di gara) oppure in formato cartaceo presso il punto di contatto di seguito indicato.

  • Disposizioni transitorie e finali 1. Il presente contratto è immediatamente vincolante ed efficace per il Tecnico incaricato nella sua interezza, lo sarà invece per l’Amministrazione committente solo dopo l’intervenuta eseguibilità del provvedimento formale di riserva di cui al comma 2. 2. Anche dopo l’approvazione di cui al comma 1, il presente contratto è vincolante per l’Amministrazione committente solo per le prestazioni per le quali sia stato assunto specifico impegno di spesa comunicato al Tecnico incaricato, nonché alle prestazioni accessorie e alle spese conglobate forfetarie. 3. Per le prestazioni ulteriori e successive a quelle di cui al comma 2, il presente contratto è vincolante per l’Amministrazione committente solo dopo che la stessa Amministrazione avrà comunicato per iscritto l’ordine o la comunicazione di procedere ad eseguire una o più delle predette prestazioni ulteriori e successive, corredati dagli estremi dell’assunzione del relativo impegno di spesa. 4. E’ sempre facoltà discrezionale dell’Amministrazione committente non procedere all’affidamento oppure di procedere all’affidamento a terzi, delle prestazioni ulteriori e successive, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni vigenti. 5. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto e la sua attuazione, xxx comprese le spese di registrazione e i diritti di segreteria, qualora e nella misura dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere diverso dall’I.V.A. e dai contributi previdenziali integrativi alle Casse professionali di appartenenza, sono a carico del Tecnico incaricato. 6. Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R.26 aprile1986, n.131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all’imposta sul valore aggiunto (IVA).

  • Risorse finanziarie Le Parti si danno atto che le risorse alle quali si potrà attingere per il finanziamento delle attività previste dalla convenzione saranno quelle previste nei quadri economici di progetto e di competenza del Comune di Fasano ovvero le risorse derivanti da fondi finalizzati nazionali ed europei destinati agli interventi concordati. Le attività saranno svolte da ASSET nell’ambito delle proprie finalità istituzionali derivanti dall’attuazione della legge regionale n. 41/2017 e quindi senza ulteriori oneri per il Comune di Fasano oltre le eventuali somme effettivamente impegnate e preventivamente concordate per compensi professionali, per servizi di ingegneria ed altre spese propedeutiche e necessarie alla progettazione o per i servizi specialistici strettamente connessi all’attuazione della presente convenzione. Per le attività previste all’art. 3 della Convenzione, il Comune di Fasano concorderà con ASSET le somme da impegnare per servizi di ingegneria, eventuali consulenze esterne e spese di progettazione da inserire nei quadri economici di progetto; nel caso fossero necessarie prestazioni professionali specialistiche ovvero saggi, prove, rilievi, misurazioni ovvero altri servizi di ingegneria, durante l'esecuzione o al termine delle opere, per il calcolo degli onorari, si farà riferimento al D.M. 17 giugno 2016 (c.d. decreto Parametri) come indicato dall’art. 24, comma 8, del Codice Appalti applicando opportuni ribassi percentuali in caso di affidamenti diretti sottosoglia. I servizi e le prestazioni professionali saranno affidati a cura e sotto la responsabilità di ASSET e saranno fatturati direttamente all’Agenzia. Le spese sostenute dall’ASSET saranno rimborsate dal Comune di Fasano nei termini ed alle condizioni indicate nelle Premesse della presente Convenzione. Tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione delle spese riguardanti le prestazioni in oggetto devono consentire la tracciabilità delle operazioni, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii..

  • Disposizioni finali e transitorie 1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021. 2. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti. 3. È abrogata ogni altra norma regolamentare emanata dal Comune contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento. 4. Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il periodo temporale a decorrere dalla predetta data e fino alla loro scadenza, è disciplinato dalle disposizioni del presente Regolamento. È compito dell’ufficio che ha rilasciato la concessione e/o l’autorizzazione la verifica della compatibilità delle precedenti prescrizioni per i previgenti regimi, con le prescrizioni del Canone di legge e del presente regolamento. Il procedimento di verifica deve concludersi entro gg 60. dall’entrata in vigore del Canone e se necessario il responsabile del procedimento potrà richiedere al titolare della concessione e/o autorizzazione della documentazione integrativa. All’esito dell’istruttoria, il funzionario responsabile rilascia il titolo integrato e comunica il Canone dovuto invitandolo alla regolarizzazione dell’eventuale dovuto al netto degli importi già incassati, secondo le tempistiche previste dal presente regolamento anche in deroga, per il primo anno, alla data di scadenza prevista 5. Il Comune, in deroga all’articolo 52 del D.lgs. 446/1997, può affidare fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone al soggetto al quale, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 846, della L. 160/2019. -zone interne alla delimitazione di centro abitato -zone esterne alla delimitazione di centro abitato 1. Ai fini dell’applicazione del canone, per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade, le aree e gli spazi pubblici del Comune sono classificate in n. 2 Zone/ categorie. 2. Nel caso in cui l’occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell’applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata. 3. Alle strade od aree appartenenti alla 1a categoria viene applicata la tariffa più elevata. 4. La tariffa per le strade di 2a categoria è ridotta in misura del 30 per cento rispetto alla 1a.