NORME ANTINFORTUNISTICHE Clausole campione

NORME ANTINFORTUNISTICHE. Tutti i lavori devono essere eseguiti nel totale rispetto delle normative antinfortunistiche, da personale adeguatamente informato e formato anche sul corretto uso dei D.P.I. Le macchine e gli attrezzi devono essere corredati della dovuta documentazione inerente la loro conformità alle norme di sicurezza (es. libretti ponteggio, omologazione degli apparecchi di sollevamento, marchio CE, etc.), e ciascun dispositivo di protezione deve essere accompagnato da una nota informativa di rispondenza agli specifici rischi di esposizione. E’ fatto obbligo di attenersi scrupolosamente alle procedure di lavoro e alla segnaletica di sicurezza predisposta, anche per quanto concerne l'uso eventuale di specifici mezzi di protezione individuale. In situazioni di emergenza (es. incendio) utilizzare le vie e le uscite di emergenza indicate dalla segnaletica di riferimento ed avvertire immediatamente il personale presente.
NORME ANTINFORTUNISTICHE. Negli oneri per la sicurezza sono compresi i costi necessari all'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per l'apprestamento del cantiere quali: steccati e recinzioni in genere; passaggi ed allacciamenti stradali provvisori; baraccamenti per ricovero degli operai con relativi spogliatoi e servizi igienici, nonché per il deposito di materiali e per gli uffici di cantiere della ditta stessa; allacciamenti provvisori di acqua, luce elettrica e di forza elettrica e simili. La ditta risponde ad ogni effetto ed in modo esclusivo del pieno rispetto delle norme vigenti contro gli infortuni e l'igiene del lavoro ai sensi del D.lgs 81/2008 e s.m.i. Costituisce parte integrante del presente capitolato speciale d’appalto il D.U.V.R.I. (documento unico di valutazione dei rischi da interferenze) preventivo, di cui all’art. 26 del D.lgs n° 81/2008, recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia delle prestazioni che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto (Direzione Provinciale), prima dell’inizio dell’esecuzione, integrerà il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integrerà gli atti contrattuali. L’impresa affidataria dovrà redigere il Verbale di Riunione Cooperazione e Coordinamento partecipando al “sopralluogo congiunto" da sottoscriversi ai sensi dell'art 26 del D.lgs. n° 81/008 tra il Rappresentante R.S.P.P. designato dall'I.N.P.S. ed il Rappresentante R.S.P.P. per il Cantiere, designato dall'Appaltatore medesimo presso la Sede di svolgimento del lavoro. L'Impresa Appaltatrice (I. A.) dovrà produrre il proprio Piano Operativo di sicurezza (P.O.S.) sui rischi connessi alle attività specifiche, il quale, congiuntamente al Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze (D.U.V.R.I.) sarà allegato al contratto. Entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, la ditta redigerà e consegnerà alla Stazione Appaltante il suddetto piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano sostitutivo di sicurezza. Il titolare della ditta o il suo legale rappresentante deve osservare e far osservare ai...
NORME ANTINFORTUNISTICHE. L'Impresa dovrà mettere a disposizione dei lavoratori tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) ed i mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate, anche in quota, previsti dalla normativa vigente in materia (D.Lgs. 09.04.2008, n° 81). Tutti gli oneri sopra descritti e comunque tutti gli oneri derivanti dall’osservanza della normativa vigente in materia di prevenzione infortuni, sicurezza e salute sul lavoro si intendono già compresi nei prezzo di appalto.
NORME ANTINFORTUNISTICHE. Tutte le attività devono essere eseguite nel totale rispetto delle normative antinfortunistiche (D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.) e in particolare alle attività di informazione/formazione ai lavoratori, uso dei D.P.I., ecc. Le macchine e le attrezzature utilizzate devono essere corredate della dovuta documentazione inerente la loro conformità alle norme di sicurezza così come ogni indumento di protezione deve essere accompagnato da una nota informativa di rispondenza agli specifici rischi di esposizione. Dovranno essere rispettate correttamente le indicazioni delle norme e/o dei cartelli ammonitori adottati e della segnaletica di sicurezza, anche per quanto concerne l'uso eventuale di mezzi di protezione individuale.
NORME ANTINFORTUNISTICHE. L'impresa aggiudicataria è tenuta all'osservanza delle norme previste dal D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro. L'impresa dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti e mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti. L'impresa dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile aziendale del Servizio di prevenzione e protezione, ai sensi del medesimo D.Lgs. n. 81/2008.
NORME ANTINFORTUNISTICHE. L’Appaltatore dovrà sottrarre alla viabilità il minor spazio possibile e adottare i provvedimenti necessari a rendere sicuro il transito dì veicoli e pedoni, nonché l’attività delle maestranze.
NORME ANTINFORTUNISTICHE. L’impresa è tenuta all’osservanza delle disposizioni del D. Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di sicurezza sul lavoro. L’impresa dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti e mezzi necessari a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi. L’impresa dovrà comunicare al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.

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  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Call Center Si indicano di seguito i riferimenti del Servizio di Call Center: Contatti

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: