COOPERAZIONE E COORDINAMENTO Clausole campione

COOPERAZIONE E COORDINAMENTO. Azienda Committente ed Appaltatore Il Datore di lavoro dell’Azienda Committente e delle Imprese appaltatrici/Lavoratori autonomi coopereranno all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto. Essi coordinano, altresì, gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
COOPERAZIONE E COORDINAMENTO. Azienda Committente ed Aziende Appaltatrici - I Datori di Lavoro dell’Azienda Committente e delle Aziende Appaltatrici coopereranno all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto. - Essi coordineranno, altresì, gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. - Azienda Committente - Il Datore di Lavoro Committente promuove la cooperazione ed il coordinamento innanzitutto mediante l’elaborazione del presente documento unico di valutazione dei rischi nel quale sono state indicate le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento sarà allegato al contratto di appalto o di opera. Azienda Committente ed Aziende Appaltatrici Preliminarmente alla stipula del contratto ed in ogni caso prima del concreto inizio delle attività oggetto dell’ appalto, il Datore di Lavoro dell’Azienda Committente (o un suo delegato) promuoverà la cooperazione ed il coordinamento di cui all’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, mediante la redazione, in contraddittorio con l’Azienda Appaltatrice, del “Verbale di sopralluogo preliminare congiunto e di coordinamento” presso ciascuna sede oggetto dell’appalto stesso. Il verbale, che verrà redatto a cura della Direzione lavori IGEA, dovrà essere sottoscritto dal Responsabile della sede del lavoro e dal Datore di Lavoro della Azienda Appaltatrice. I contenuti del suddetto verbale potranno, in qualsiasi momento, essere integrati con le eventuali ulteriori prescrizioni o procedure di sicurezza (individuate per eliminare o ridurre i rischi da interferenza determinati dalla presenza di altre ditte presso le medesime aree dell’edificio oggetto del presente appalto), contenute in uno o più “Verbali di Coordinamento in corso d’opera”, predisposti a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Azienda Committente e sottoscritti da tutte le Aziende Appaltatrici di volta in volta interessate. Il “Verbale di sopralluogo preliminare congiunto e di coordinamento” e gli eventuali successivi “Verbali di Coordinamento in corso d’opera” costituiscono parte integrante del presente DUVRI, che verrà custodito, in copia originale, agli atti del Servizio di Prevenzione e Protezione.
COOPERAZIONE E COORDINAMENTO. COMITATO MISTO ORIZZONTALE
COOPERAZIONE E COORDINAMENTO. Il datore di lavoro committente deve promuovere la cooperazione ed il coordinamento prescritta dall’art. 26 del Decreto Legislativo n. 81/2008, per assicurare: 1. la fornitura di informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui le imprese appaltatrici e i lavoratori autonomi sono destinati a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; 2. la cooperazione e il coordinamento per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto attraverso l'elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) da allegare al contratto di appalto o d'opera, che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze; 3. il calcolo dei costi della sicurezza. Si prevede che l’attività di cooperazione e di coordinamento verrà assicurata prevedendo incontri periodici (almeno 1 all’anno) tra i referenti della sicurezza: - della stazione appaltante (responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) o l’Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) dell’edificio interessato alle attività, nominati dal Datore di lavoro; - dal referente della sicurezza sul lavoro (il preposto o dirigente) formalmente designato dal titolare della impresa appaltatrice o subappaltatrice; - dal referente della sicurezza sul lavoro (preposto o dirigente) formalmente designato dalla/e impresa/e che operano nella stessa sede ove è prevista l’attività indicata dal Capitolato o Contratto di Appalto e che comporta ulteriori interferenze (imprese di manutenzione, pulizia, ecc.). In presenza di situazioni di rischi non valutati, aggiuntivi rispetto al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.), in ragione della gravità del pericolo, le attività lavorative dovranno essere immediatamente sospese e potranno riprendere soltanto previo intesa tra la stazione appaltante e la/e impresa/e interessata/e sulle misure da adottare per tutelare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Gli incontri di coordinamento e sopralluoghi congiunti potranno essere tenuti, per motivate ragioni di sicurezza, anche su richiesta di una delle imprese che svolge attività lavorative nella sede dell’Amministrazione al fine di valutare e adozione le misure necessarie per prevenire rischi per la salute e la sicurezza. In tutti i casi l’impresa appaltatrice, direttamente o tramite il pr...
COOPERAZIONE E COORDINAMENTO. La presenza contemporanea in cantiere di più Imprese contrattiste operanti in aree di lavoro limitrofe e/o interferenti con metodologie operative disomogenee comporta la necessità per il CSE di svolgere una continua attività di coordinamento al fine di ottimizzare le risorse e minimizzare le problematiche connesse alla sovrapposizione di attività potenzialmente incompatibili. Ove possibile si cercherà sempre di svolgere attività lavorative temporalmente sovrapposte ma spazialmente distinte, in maniera tale da non intercorrere nel pericolo di attività di cantiere potenzialmente interferenti e rischiose. In caso di manifesta incompatibilità operativa sarà compito del CSE bloccare una o più attività. Istruzioni di lavoro potranno essere impartite dal CSE sia verbalmente sia utilizzando i verbali di sopralluogo. Durante il corso del progetto in funzione delle problematiche riscontrate e dello stato d’avanzamento dei lavori, potranno essere organizzate differenti tipologie di riunioni di coordinamento. Tali riunioni organizzate e condotte dal CSE (o da un suo assistente) potranno avere periodicità predefinita o essere organizzate a fronte di singoli eventi in previsione di specifiche attività. Sono previste le seguenti tipologie di riunioni e sopralluoghi: - riunione preliminare all’inizio dei lavori - riunione di ingresso di nuova impresa esecutrice e lavoratore autonomo - riunione per lavori ad alto rischio - riunione a seguito di infortunio - sopralluogo in cantiere per la verifica dell’applicazione del PSC e POS Tutti gli incontri citati verteranno sui vari aspetti comunque inerenti la sicurezza dei lavoratori e saranno verbalizzati.
COOPERAZIONE E COORDINAMENTO. Azienda Committente ed Aziende Appaltatrici Essi coordineranno, altresì, gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
COOPERAZIONE E COORDINAMENTO. ATER e Ditte esterne I Datori di Lavoro dell’ATER e delle ditte esterne coopereranno all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto. Essi coordineranno, altresì, gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. L’ATER promuove la cooperazione e il coordinamento innanzitutto mediante l’elaborazione del presente documento unico di valutazione dei rischi nel quale sono state indicate le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento sarà allegato al contratto di appalto, di opera o alla delibera di incarico. VERBALE DI SOPRALLUOGO PRELIMINARE CONGIUNTO Preliminarmente alla stipula del contratto ed in ogni caso prima del concreto inizio delle attività, il Datore di Lavoro dell’Azienda Committente (o un suo Dirigente delegato) promuoverà la cooperazione ed il coordinamento di cui all’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, mediante la redazione, in contraddittorio con l’Azienda Appaltatrice, del “Verbale di sopralluogo preliminare congiunto e di coordinamento” presso ciascuna sede oggetto dell’appalto stesso. Il verbale, che verrà redatto a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione, dovrà essere sottoscritto dal Datore di Lavoro dell’ATER di Potenza (o un suo Dirigente delegato), dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e dal Datore di Lavoro della ditta esterna. I contenuti del suddetto verbale potranno, in qualsiasi momento, essere integrati con le eventuali ulteriori prescrizioni o procedure di sicurezza (individuate per eliminare o ridurre i rischi da interferenza determinati dalla presenza di altre ditte presso le medesime aree dell’edificio oggetto del presente appalto), contenute in uno o più “Verbali di Coordinamento in corso d’opera”, predisposti a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’ATER e sottoscritti da tutte le ditte esterne di volta in volta interessate. Il “Verbale di sopralluogo preliminare congiunto e di coordinamento” e gli eventuali successivi “Verbali di Coordinamento in corso d’opera” costituiscono parte integrante del presente DUVRI , che verrà custodito, in copia originale, agli atti del Servizio di Prevenzione e Protezione.
COOPERAZIONE E COORDINAMENTO. Ai sensi di quanto stabilito all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 s.m.i., l’esecuzione dei lavori o servizi in appalto dovranno essere svolti sotto la direzione e sorveglianza del Datore di Lavoro dell’Impresa Appaltatrice. Pertanto, qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e a cose, sia di proprietà dell’Azienda Contraente che di terzi, che si possano verificare nell’esecuzione dell’appalto stesso, saranno a carico dell’Appaltatore.
COOPERAZIONE E COORDINAMENTO. Nel caso in cui vi fossero possibili interferenze con altre attività presenti nei luoghi di lavoro della Provincia, preliminarmente all’esecuzione degli appalti, verrà sottoscritto apposito “Verbale di cooperazione e coordinamento” di cui all’allegato n. 6, fra il Dirigente incaricato della Provincia, o suo delegato, ed il Responsabile dell’Impresa affidataria del servizio di assistenza e consulenza sistemistica per il sistema informatico provinciale per gli uffici e le strutture della Provincia. Tale verbale costituirà integrazione e dettaglio al DUVRI preliminare ed alla restante documentazione agli atti.