Nullità. L’eventuale nullità o invalidità di una delle disposizioni del presente contratto non pregiudicherà in alcun modo la validità e l’efficacia delle altre disposizioni in esso contenute che rimarranno valide e vincolanti fra le parti.
Nullità. 14.1 La nullità di una clausola particolare non comporterà la nullità dell'intero contratto salvo che tale clausola sia considerata come sostanziale i.e. se la clausola è di tale importanza che le Parti (o la Parte a beneficio della quale tale clausola è stata fatta) non avrebbero stipulato il contratto se avessero saputo che la clausola non fosse stata valida.
Nullità. Il presente Accordo non viola alcuna legge applicabile e l’inapplicabilità o invalidità di una disposizione (fatta eccezione per le disposizioni che stabiliscono un obbligo di pagamento del Cliente nei confronti di PTC) non inficerà l’efficacia e la validità delle restanti disposizioni e tali disposizioni considerate nulle si considereranno eliminate dal presente Accordo e, per quanto possibile, saranno sostituite da disposizioni il cui fine ed obiettivo economico si avvicini il più possibile a quelli delle disposizioni nulle.
Nullità. Qualora una qualsiasi clausola dei presenti Termini dovesse risultare non valida o inefficace, la suddetta clausola sarà eliminata mentre le restanti clausole non saranno da ciò condizionate e rimarranno efficaci.
Nullità. Qualsiasi frode, falsificazione, dichiarazione falsa o falsa testimonianza che possa comportare l’applicazione delle garanzie previste dal contratto, rende nulli i nostri obblighi e comporta la decadenza dei diritti previsti dallo stesso contratto.
Nullità. Se una qualsiasi delle disposizioni contenute nel presente accordo venisse trovata non valida, illegale o non attuabile in un qualsiasi punto da un tribunale della giurisdizione competente, la validità, legalità e applicabilità delle restanti disposizioni contenute nel presente documento non dovranno essere in alcun modo modificate o compromesse, in tal modo le parti rimanenti del Contratto resteranno pienamente in vigore, nella misura massima consentita dalla legge, preservando per quanto possibile il loro intento originale.
Nullità. 1 L’inosservanza degli articoli 9–11, 12 capoversi 1, 2 e 4 lettera a, 13 e 14 comporta la nullità del contratto di credito.
2 In caso di nullità del contratto di credito, il consumatore è tenuto a rimborsare entro la scadenza della durata del credito l’ammontare già ricevuto o utilizzato, ma non deve né interessi né spese.
3 Il credito è rimborsabile mediante versamenti rateali d’importo identico, a interval- li mensili, salvo che il contratto preveda intervalli più lunghi.
4 In caso di contratto di leasing, il consumatore deve restituire l’oggetto cedutogli e pagare le rate dovute sino a quel momento. La perdita di valore dell’oggetto non coperta in tal modo è a carico del fornitore del leasing.
Nullità. 13.1. Qualora alcune disposizioni delle presenti T&C risultino nulle o invalide, tale effetto non pregiudicherà la validità delle altre disposizioni che rimarranno pienamente valide ed efficaci.
Nullità. Ai sensi dell’art 1418 c.c. il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, quando manca di uno o più dei requisiti essenziali richiesti dall’art. 1325 c.c., quando è illecita la causa o quando il motivo esclusivo per cui entrambe le parti si siano determinate a concludere il contratto è illecito, quando manca di un oggetto lecito, possibile, determinato o determinabile; nonché negli ulteriori casi previsti dalla legge. Sono tutti vizi cosi gravi da determinare l’inidoneità dell’atto a produrre i relativi effetti.161 Pertanto, in un contratto tradizionale quando vi sono le condizioni per esperire 161 X. XXXXXX – X. XXXXXXXXXXX – X. XXXXXXX, Istituzioni di diritto privato, cit., p. 660 e ss un’azione di accertamento della nullità, deve essere ripristinata la situazione iniziale come se il contratto non fosse mai venuto ad esistenza, non solo esso è affetto da invalidità ma è altresì inidoneo a produrre i suoi effetti.162 Per tale ragione vi è la necessità di contemplare in uno smart contract una funzione “distruttiva” cosiddetta “kill code” che possa porre nel nulla gli effetti già prodotti e ripristinare la situazione generata attraverso il contratto sulla base della decisione giudiziale. Di seguito verranno esaminate più nel dettaglio le singole cause di nullità:
a) Contrarietà a norme imperative È possibile creare uno smart contract, seppur contrario a norme imperative; tuttavia, tale contratto sarà nullo, e quindi inefficace, al pari di un contratto tradizionale perché viziato da una nullità virtuale. Pertanto sarà necessario agire nei confronti degli interessati per porre nel nulla gli effetti prodotti nel mondo digitale che in quello tradizionale. Invero, sono molteplici i vantaggi che si hanno rispetto ad un contratto tradizionale: in primis vi è la possibilità di avere una funzione inversa nello smart contract che è dunque una sorta di antidoto ad un malfunzionamento o vizio e che ha il fine di ripristinare gli effetti avuti dall’esistenza, efficacia e esecuzione di un contratto gravato da cause patologiche. A parere di chi scrive, è immediato il riconoscimento di una causa di nullità di uno smart contract su blockchain pubblica, essendo la stessa accessibile a tutti ed essendo allo stesso tempo l’azione di accertamento di nullità esperibile da tutti. Passando alla seconda causa di nullità, ovvero la mancanza di uno dei requisiti prescritti dall’art. 1325 c.c. (accordo delle parti, oggetto, 162 A. TORRENTE – X. XXXXXXXXXXX, Manuale di di...
Nullità. Art. 1418, C.C.: “1. Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente.