Obblighi connessi alla sicurezza ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08 Clausole campione

Obblighi connessi alla sicurezza ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08. Al fine di promuovere la cooperazione ed il coordinamento in materia di prevenzione e sicurezza, nonché di fornire informazioni circa i rischi specifici esistenti negli ambienti dell’appaltatore, in allegato alla documentazione di gara, e più precisamente al Disciplinare di gara (di cui costituisce l’Allegato n. 7), viene posto l’Opuscolo Informativo “rischi lavorativi specifici negli ambienti dell’Azienda Ospedaliera ICP e misure di prevenzione e emergenza. Informazioni di sicurezza rivolte alle imprese appaltatrici ed ai lavoratori autonomi per lavori affidati all’interno dell’Azienda ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legislativo 81/08 – Rev. 04”, redatto dall’A.O. nel mese di luglio 2011. Inoltre, si allega, sempre al succitato Disciplinare di gara (all’Allegato n. 4), il modello di DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) che i partecipanti alla gara dovranno unire alla propria offerta compilato nelle parti relative: • all’anagrafica del/i appaltatore/i; • ai rischi che lo svolgimento della loro attività può introdurre negli ambienti ove viene eseguita la fornitura e le prevedibili condizioni di esposizione agli stessi (vedasi parte III del DUVRI “programma di cooperazione e coordinamento”. All’atto della formalizzazione dell’incarico, l’Azienda Appaltante e l’Aggiudicatario completeranno la redazione del DUVRI ex art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., in conformità alla regolamentazione vigente nell’Azienda Appaltante.
Obblighi connessi alla sicurezza ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08. Al fine di promuovere la cooperazione ed il coordinamento in materia di prevenzione e sicurezza, nonché di fornire informazioni circa i rischi specifici esistenti negli ambienti della Stazione Appaltante, in allegato alla documentazione di gara (di cui costituisce l’Allegato n. 4 BIS), viene posto l’Opuscolo Informativo “rischi lavorativi specifici negli ambienti dell’ASST Nord Milano e misure di prevenzione e emergenza. Informazioni di sicurezza rivolte alle imprese appaltatrici ed ai lavoratori autonomi per lavori affidati all’interno dell’Azienda ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legislativo 81/08 – Rev. 06”, redatto dall’ASST nel mese di gennaio 2016. Sarà, inoltre, possibile reperire, sempre in allegato al succitato Disciplinare di gara, il modello DVR forniture relativo alla fornitura in argomento che i partecipanti alla gara dovranno sottoscrivere per accettazione. Al riguardo, l’ASST Nord Milano provvederà alla trasmissione di apposita documentazione nei confronti dell’aggiudicatario.
Obblighi connessi alla sicurezza ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08. L'Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate ha redatto, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, una scheda denominata “Valutazione dei costi speciali della sicurezza” fornita in allegato al presente Capitolato, contenente gli importi relativi agli oneri per l’eliminazione e/o riduzione dei rischi interferenti e l’attuazione delle misure di prevenzione previste. L’aggiudicatario, prima dell’avviamento del servizio,unitamente alla Stazione Appaltante provvederanno a redigere il DUVRI ex art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., in conformità alla regolamentazione vigente nell’Azienda Appaltante e inoltre l’aggiudicatario fornirà copia del proprio documento di valutazione dei rischi redatto per lo specifico servizio appaltato e tutta la documentazione prevista dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per la verifica dell’idoneità tecnico professionale della società aggiudicataria e dei propri subappaltatori/subfornitori. L’aggiudicatario e, per suo tramite, i subappaltatori trasmettono all’Azienda prima dell’avvio del servizio la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del documento di valutazione del rischio per il servizio in oggetto dell’appalto e quanto altro regolamentato dall’art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. I costi per evitare i rischi da interferenza sono stati quantificati in Euro 14.737,50 annui (IVA esente), per un importo complessivo, per l’intera durata di 60 mesi dell’appalto, di Euro 73.687,50 (IVA esente) L’A.O. si riserva fin d'ora la facoltà di chiedere il riesame del documento, qualora lo ritenga inadeguato, nel corso della durata del contratto. L’A.O. si impegna a fornire qualsiasi ulteriore informazione successiva e/o integrativa ai predetti documenti. Tutte le attività descritte nel presente Capitolato verranno svolte dall’aggiudicatario nel pieno rispetto delle vigenti normative di sicurezza e igiene sul lavoro ed osservando quanto prescritto dai documenti di valutazione rischio della Stazione Appaltante. Tali somme non sono soggette a ribasso, ai sensi dell’art. 86, co. 3 del D. Lgs. 163/2006. L’Impresa è tenuta a utilizzare le somme di cui sopra per adottare gli accorgimenti indicati nel Documento di cui sopra al fine di ridurre i rischi da interferenza. Nel Documento non sono indicati i rischi generici propri dell'attività dell’aggiudicatario in quanto trattasi di rischi per i quali vi è l’obbligo dell’aggiudicatario medesimo di redigere un apposito documento di valutazione e di provvedere all’attuazione delle misure n...
Obblighi connessi alla sicurezza ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08. In base alla Determinazione n. 3/2008 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, servizi e Forniture “Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture, per la predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza“ (GU n. 64 / 15.03.2008) si dà atto che nell’ambito del presente appalto si escludono interferenze fra committente ed appaltatore trattandosi di affidamento in completa gestione, mentre non è da escludersi, nel corso dell’esecuzione dell’appalto, l’interferenza fra appaltatore e subappaltatori e/o ditte esterne e/o fornitori nonché con la stessa Azienda Sanitaria che dovranno essere opportunamente al momento valutate. L’assenza di interferenze fra committente ed appaltatore sarà valutata anche in sede di riunione iniziale tra il Fornitore ed il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Azienda Sanitaria. Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovessero emergere rischi interferenziali, questi dovranno essere immediatamente segnalati dal Fornitore al Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Azienda Sanitaria che, nei casi previsti, provvederà a predisporre il D.U.V.R.I. con le modalità previste dalla normativa vigente; parimenti, ove i rischi interferenziali venissero a conoscenza direttamente all’Azienda Sanitaria ovvero fossero dalla stessa generati, quest’ultima provvederà – per il tramite del servizio di Prevenzione e Protezione dell’Azienda Sanitaria medesima – a renderne edotto il fornitore mediante tempestiva consegna del D.U.V.R.I.
Obblighi connessi alla sicurezza ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08. Al fine di promuovere la cooperazione ed il coordinamento in materia di prevenzione e sicurezza, nonché di fornire informazioni circa i rischi specifici esistenti negli ambienti della Stazione Appaltante, l’ASST allega al presente Documento il DUVRI (e relativo allegato “Opuscolo informativo”) - ALLEGATO 7 - che il Fornitore deve sottoscrivere, unitamente alla Stazione Appaltante.
Obblighi connessi alla sicurezza ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08. AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO DI MILANO AZIENDA OSPEDALIERA SAN XXXXXXX DI MONZA

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  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

  • NUOVI PREZZI Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • PASSAGGI DI QUALIFICA (1) Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta; l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a tre mesi.

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

  • Consenso al trattamento dei dati Ai sensi dell'art. 23, del Codice della Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le finalità e con le modalità sopra indicate. Acconsento inoltre alla diffusione degli stessi dati quando tale diffusione sia necessaria per l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria e comunque liberamente nell’ambito del nostro rapporto associativo.(v. informativa sul retro del presente modulo di iscrizione). Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti di cui al Titolo II articoli dal 7 al 10 del nuovo Codice della Privacy. (timbro e firma) DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E INVESTIGAZIONI Dichiarazione delle Parti Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni. Profili Professionali Ore Formazione Livello Finale Durata Approfondite conoscenze Tecnico- scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze 110 II 36 mesi Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza Tecnico-pratica 90 III 36 mesi Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità Tecnico-pratiche 70 IV 36 mesi Normali conoscenze ed adeguate capacità Tecnico-pratiche 50 V 36 mesi Semplici conoscenze pratiche 30 VI 36 mesi Xxxx.xx Sig.ra/ Egr. Sig. Via Facendo seguito alle intese intercose, siamo lieti di comunicarLe la Sua assunzione con contratto di Apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167 del 14 Settembre 2011, nonché dell’accordo in materia di apprendistato del 24/04/2012 di cui al CCNL presso la nostra società alle condizioni sotto descritte. Il presente rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dalle norme del codice civile e dal D.Lgs. n. 167/2011, anche dalle norme previste dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza Sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi, nonché dalla contrattazione territoriale e aziendale applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Società; Il periodo di prova è pari a n……. giorni di effettiva prestazione lavorativa (60 o 45 secondo l’inquadramento) Durante il predetto periodo, e fino alla sua scadenza, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto mediante una comunicazione scritta, senza obbligo di preavviso.