Obblighi e diritti delle parti Clausole campione

Obblighi e diritti delle parti. Gli obblighi e i diritti delle parti, fermo quanto quivi stabilito, sono precisati nello schema di contratto allegato al presente capitolato di gara, da intendersi parte integrante del medesimo.
Obblighi e diritti delle parti. 3.1 Al fine di dare esecuzione al Progetto, le Parti si dichiarano disponibili a cooperare e ad adempiere ai rispettivi obblighi pattuiti con il presente Accordo, come di seguito precisati. 3.2 Il Centro Ospedaliero si impegna a:
Obblighi e diritti delle parti.  Responsabilità per perimento  Corrispettivo  Facoltà di acquisto
Obblighi e diritti delle parti. Gli obblighi e i diritti delle parti, fermo quanto quivi stabilito, sono precisati nello schema di contratto allegato al presente capitolato di gara, da intendersi parte integrante del medesimo. Al momento della stipula del contratto di affidamento a tale schema - comunque entro i limiti consentiti dall'ordinamento - potranno essere apportate quelle variazioni e/o integrazioni che risultassero in via obiettiva necessarie a seguito di modifiche al quadro regolamentare e programmatico di riferimento, nonché per obiettive sopravvenute preminenti ragioni di interesse pubblico.
Obblighi e diritti delle parti. Le Imprese Aderenti si obbligano a gestire unitariamente e/o singolarmente le attività sopra descritte, e a sostenere in parti uguali fra esse, le spese di funzionamento generale della Rete e della sua attività, a tal fine l’azienda Capogruppo della Rete provvederà a formulare periodici preventivi, in base ai quali i contraenti saranno tenuti alle eventuali anticipazioni, salvo conguaglio a rendiconto annuale. L’organismo di Rete potrà aprire conti correnti bancari o postali sui quali depositare le somme derivanti dai conferimenti dei soci. Con eventuale regolamento interno possono essere disciplinate le prestazioni che la Rete o le singole imprese compiono nell’interesse di una singola Impresa e i costi da addebitare all’Impresa beneficiaria di tali prestazioni. Le imprese aderenti sono inoltre obbligate: - ad uniformarsi ai disciplinari ed ai regolamenti adottati dal comitato di gestione ed assicurare il rispetto delle normative vigenti in materia igienico-sanitaria e di rintracciabilità; - a effettuare e comunicare alla RETE la programmazione delle produzioni che intende commercializzare attraverso la RETE stessa - a conferire alla rete le quantità che questa intende acquistare all’interno di quelle indicate nella fase di programmazione secondo le modalità previste dal disciplinare/regolamento; quantità; - ad attenersi alle decisioni del comitato di gestione ai fini dell'utilizzo del marchio; - a rispettare i termini e gli obblighi derivanti dall'attuazione dei progetti promozionali e di altre iniziative volte a favorire la commercializzazione dei prodotti. Al fine di consentire più efficaci controlli sul rispetto dei disciplinari e dei regolamenti, nell'interesse comune di tutti i partecipanti alla rete, ognuno di essi è obbligato a consentire, in ogni momento al comitato di gestione o suo delegato l’accesso ai luoghi di produzione, lavorazione e trasformazione della propria impresa. Ogni partecipante al contratto ha diritto di avvalersi del marchio di rete e dei servizi offerti dalla rete.
Obblighi e diritti delle parti. 1. Per i beni che costituiscono oggetto del contratto, al committente verso il commissionario, e a quest’ultimo verso il primo, fanno capo gli stessi diritti ed obblighi previsti per il venditore e per il compratore e di cui agli artt. 18738 e segg., in quanto applicabili. 2. Il committente, conferendo al commissionario l’incarico di vendere dei beni, deve, consegnandoglieli, attribuirgli il potere di alienarli, e deve munirlo dei documenti a ciò necessari, oltre a quelli di cui agli artt. 18939 e 194 comma 240, e inoltre fornirgli tutte le indicazioni di cui agli artt. 18841 e segg.
Obblighi e diritti delle parti. 1. Xxxxxx il prestatore non ha concluso il contratto o i contratti previsti dall’accordo, il committente può comunicargli il suo recesso, offrendosi di tenerlo indenne dalle spese sostenute e documentate e di corrispondergli un equo compenso per l’attività preliminare già intrapresa. Sono salvi i diritti attribuiti dalle norme comunitarie e nazionali ai committenti, quali consumatori, nei contratti turistici. 2. Il prestatore può recedere dal contratto per giusta causa, ma deve dare modo in ogni caso al committente di poter provvedere a sostituirlo, come previsto dall’art. 247 comma 4, che si rende in questo caso applicabile. 3. Salvo patto contrario, il committente può cedere il contratto concluso con il prestatore, nonchè il contratto o i contratti che quest’ultimo ha concluso in nome del primo con i terzi. 4. Il prestatore è tenuto ad avvertire immediatamente il committente della sopravvenuta impossibilità di dare esecuzione al contratto come convenuto, nonché di sopraggiunti rischi, problemi o difficoltà per pericoli o ritardi che possano verificarsi, indicandogli in modo esauriente eventuali soluzioni alternative con le condizioni tutte che queste comportano, e fissandogli un termine entro il quale egli può comunicare le sue intenzioni. 5. Se la prestazione convenuta diviene oggettivamente impossibile si è applica l’art. 97 comma 289. 6. Il prestatore risponde verso il committente della mancata o imperfetta esecuzione – ossia della mancata conclusione del contratto o dei contratti previsti dall’accordo nonchè dell’omessa o imperfetta esecuzione delle prestazioni accessorie convenute – se non dimostra che esse sono dovute a fatto del committente, o allo stato del bene o dei beni del quale egli non debba rispondere, o a una causa estranea imprevedibile e irresistibile. 7. Il prestatore non è responsabile delle inadempienze dei soggetti con i quali ha concluso i contratti nell’interesse del committente, salvo che tali inadempienze siano riconducibili a situazioni di cui egli era o avrebbe dovuto essere a conoscenza e che non ha reso tempestivamente note a quest’ultimo. 8. Il committente è tenuto a versare al prestatore gli acconti pattuiti, nei tempi previsti, e a corrispondergli il compenso nella misura convenuta o, in mancanza di accordo, in misura conforme alla tariffe ufficiali, se esistano, o alla prassi. Il committente deve inoltre rimborsare al prestatore le spese che si sono rese necessarie per l’esecuzione, anche se non previste dagli accordi, e...
Obblighi e diritti delle parti. Le Parti sono obbligate a: a) Uniformarsi alle norme comuni approvate dall’Organo Comune per l’esecuzione del contratto di rete e di cui al successivo art. 7). b) Non servirsi di segni distintivi, marchi, denominazioni o contrassegni diversi da quelli previsti per il Progetto Con- tact Center Unico nello specifico e dall’identità visiva defi- nita dal programma Pon Metro, entrambi approvati dal Comune di Venezia Ufficio Comunicazione Pon Metro; c) Non costituire o aderire a reti che svolgano attività in concorrenza con l’attività svolta dalla presente rete di im- prese; d) Non trasferire la partecipazione alla rete e comunque a non cedere il presente contratto; e) Avvalersi delle attività svolte dalla rete medesima.
Obblighi e diritti delle parti. Il contratto di edizione è fonte di reciproche obbligazioni per le parti. L’editore deve pubblicare e mettere in commercio l’opera e pagare all’autore i compensi pattuiti (art. 126 l.d.a.); deve adempiere le sue obbligazioni (pubblicazione e riproduzione dell’opera) nel termine stabilito nel contratto che comunque non può eccedere i due anni (art. 127, comma 1 l.d.a.). L’autore a sua volta deve consegnare l’opera nelle forme stabilite nel contratto (consegna del corpus mechanicum); garantire all’editore il pacifico godimento dei diritti ceduti per tutta la durata del contratto, nonché il diritto-dovere di correggere le bozze di stampa (art. 125 l.d.a.). Tra l’altro "se l’acquirente del diritto di pubblicazione o riproduzione non fa pubblicare o riprodurre l’opera nel termine concordato... l’autore ha diritto di domandare la risoluzione del contratto" (art. 128, comma 1°, l.d.a.). Il diritto dell’autore ad apportare modifiche all’opera è regolato nei commi 1 e 2 dell’art. 129 l.d.a.; nel comma 3 è regolato l’obbligo dell’autore ad apportare all’opera i necessari aggiornamenti. Il diritto alle modificazioni permane nell’autore anche dopo la cessione dei diritti patrimoniali, trattandosi di un diritto che attiene alla personalità: l’autore può apportare modifiche fino a che l’opera non sia stata stampata, salvo poi sopportare le maggiori spese derivanti dalle modificazioni.
Obblighi e diritti delle parti. Le società, sottoscrittrici del presente contratto, sono obbligate: • Ad uniformarsi alle procedure eventualmente approvate dal Comitato di Gestione per la gestione del UITR; • A non servirsi di segni distintivi, loghi, denominazioni e contrassegni diversi da