Danni cagionati da forza maggiore. L’Appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore, e nei limiti consentiti dal presente Contratto. Sono cause di forza maggiore gli eventi imprevisti, imprevedibili ed inevitabili, con effetti sproporzionati rispetto alle misure e precauzioni diligentemente poste in atto dall’Appaltatore, quali: guerra, terremoti, calamità naturali (alluvioni, trombe d’aria, ecc.). Nel caso di danni causati da forza maggiore, l’Appaltatore presenta immediata denuncia al Direttore dei Lavori nel termine di 3 (tre) giorni dall’evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. L’Appaltatore non può sospendere o rallentare l’esecuzione delle attività, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l’accertamento dei fatti. Ricevuta la denuncia, il Direttore dei Lavori, al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l’Appaltatore, procede all’accertamento dei danni con la massima tempestività alla presenza dell’Appaltatore stesso redigendo processo verbale ed evidenziando: lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; le cause dei danni, precisando l’eventuale causa di forza maggiore; eventuali negligenze, indicandone i responsabili; l’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori; l’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni. L’indennizzo per i danni è limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di Contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d’opera. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
Danni cagionati da forza maggiore. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'Aggiudicatario ne fa denuncia al Direttore dei Lavori nei termini di giorni due, in difetto è soggetto alle penalità previste, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. L'Aggiudicatario non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti. Appena ricevuta la denuncia di cui sopra, il Direttore dei Lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'Aggiudicatario, all'accertamento:
a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni; al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'Aggiudicatario stesso. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Aggiudicatario o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
Danni cagionati da forza maggiore. Non sarà accordato all'esecutore alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificassero durante il corso del servizio.
Danni cagionati da forza maggiore. 1. Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati al DL, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno. Per essi valgono le norme previste dagli artt. 20 del CG e 166 del REG.
Danni cagionati da forza maggiore. 1. Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali l'esecutore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni.
2. L'esecutore è tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o provvedere alla loro immediata eliminazione.
3. Nessun compenso o indennizzo sarà dovuto all'esecutore quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'esecutore stesso o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
4. Dopo il verificarsi di danni di forza maggiore, l'esecutore non potrà sospendere o rallentare autonomamente l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato, su precise istruzioni del direttore dei lavori, fino all'esecuzione dell'accertamento dei fatti.
5. Nel caso di danni causati da forza maggiore, dovrà essere seguita la procedura prevista all’art. 166 del Regolamento appalti.
6. Ai sensi dell’art. 37 del C.G.A.R. l'indennizzo per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni stabiliti dal contratto principale d'appalto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d’opera.
Danni cagionati da forza maggiore. L’Appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da forza maggiore l’Appaltatore ne fa denuncia al Responsabile Esecuzione Contratto nei termini stabiliti dai capitolati speciali o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. L’Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione del servizio, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
Danni cagionati da forza maggiore. Nel caso di danni causati da forza maggiore l’Appaltatore ne fa denuncia al Direttore dei Lavori nei termini di giorni due, in difetto è soggetto alle penalità previste, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. L’Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti. Appena ricevuta la denuncia di cui sopra, il Direttore dei Lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell’Appaltatore, all'accertamento:
Danni cagionati da forza maggiore. I danni di forza maggiore ovvero quelli provocati da eventi imprevedibili ed eccezionali gravano sull’Esecutore fino al momento dell’ultimazione delle operazioni di collaudo. I danni non ascrivibili a cause di forza maggiore sono soggetti a riparazione a cura e spese del Esecutore.
Danni cagionati da forza maggiore. Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla direzione dei lavori, a pena di decadenza, entro il termine di 5 giorni da quello del verificarsi del danno. L’indennizzo per i danni è limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazione, valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d’opera. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. L’Appaltatore non può sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l’accertamento dei fatti.
Danni cagionati da forza maggiore. Per i danni causati da forza maggiore si rinvia all’art. 107 del X.X.xx. 50/16.