Oggetto della Assicurazione. L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nel periodo di validità della polizza in relazione all'attività svolta comprese tutte le operazioni e attività accessorie, sussidiarie e/o complementari, ovunque nell'ambito della validità territoriale della polizza, in applicazione delle leggi e/o delle delibere dei propri organi. La garanzia RCT si estende ai prestatori d’opera temporanei reperiti a mezzo di Ditte regolarmente autorizzate. Sono compresi sia i danni subiti da tali soggetti che quelli provocati a terzi e/o dipendenti della CONI Servizi S.p.A. e della F.M.I. da tali soggetti. E’ comunque garantita l’azione di rivalsa esperita da Enti Pubblici assicurativi e previdenziali. Il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato in Euro e comunque in Italia. Inoltre, limitatamente alle manifestazioni presenti nel “Calendario Manifestazioni Internazionali Titolate” definito in accordo con la FIM (Fédération Internationale de Motocyclisme) e la FIME (Fédération Internationale de Motcyclisme Européenne), e in ottemperanza agli articoli 110.1 e 110.1.2 del “FIM Sporting Code” e all’articolo 110.1 del “FIM Europe Sporting Code” le garanzie di Responsabilità Civile ed i massimali di cui alla “Sezione IV Somme Assicurate – Garanzia di Responsabilità Civile Verso Terzi – F.M.I. Moto Club, Promotori, Organizzatori, Team, Scuderie, Scuole Motociclismo , F.M.I. Industrie” garantiscono anche la Responsabilità Civile dei soggetti richiamati negli articoli sopra indicati, i quali, qualora non già presenti tra i soggetti assicurati ai termini di polizza, sono da considerarsi assicurati aggiuntivi con l’esclusione della Responsabilità Civile Personale. L’attivazione della presente garanzia di Responsabilità civile può essere effettuata esclusivamente tramite il broker mediante la piattaforma xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx/xxx. Ad ulteriore precisazione e in ottemperanza all’articolo 110.1 del “FIM Sporting Code” e all’articolo 110.1 del “FIM Europe Sporting Code” la copertura assicurativa di Responsabilità Civile sarà operativa per i due giorni precedenti l’inizio della manifestazione e per i due giorni successivi al termine della manifestazione.
Oggetto della Assicurazione. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta comprese tutte le operazioni e attività accessorie, sussidiarie e/o complementari, di qualsiasi natura e con qualsiasi mezzo svolte, nessuna esclusa né eccettuata ovunque nell'ambito della validità territoriale della polizza, in applicazione delle leggi e/o delle delibere dei propri organi e/o comunque di fatto svolti. Per i soggetti A, B e per gli Atleti della squadra nazionale e di interesse nazionale le garanzie saranno operanti anche in occasione di riunioni organizzative e di missioni, compreso il rischio in itinere anche con mezzi propri e come trasportati su mezzi di altro convocato. La garanzia RCT si estende ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate. Sono compresi sia i danni subiti da tali soggetti che quelli provocati a terzi e/o dipendenti dell'Assicurato da tali soggetti. È comunque garantita l'azione di rivalsa esperita dall'INPS e/o dall'INAIL.
Oggetto della Assicurazione. A parziale deroga del comma p) dell’art. 1 della Sez. 4 delle C.P.P., la Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dal Contraente o dall’Assicurato in conseguenza di: - furto e rapina del contenuto delle ubicazioni assicurate; relativamente al furto, la copertura è valida a condizione che l’autore del reato si sia introdotto nei locali contenente le cose assicurate:
Oggetto della Assicurazione. L’Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nel periodo di validità della polizza in relazione all'attività svolta comprese tutte le operazioni e attività accessorie, sussidiarie e/o complementari, ovunque nell'ambito della validità territoriale della polizza, in applicazione delle leggi e/o delle delibere dei propri organi. La garanzia RCT si estende ai prestatori d’opera temporanei reperiti a mezzo di Ditte regolarmente autorizzate. Sono compresi sia i danni subiti da tali soggetti che quelli provocati a terzi e/o dipendenti della Sport e Salute S.p.A e della F.M.I. da tali soggetti. È comunque garantita l’azione di rivalsa esperita da Enti Pubblici assicurativi e previdenziali. Il pagamento dell’indennizzo verrà effettuato in Euro.
Oggetto della Assicurazione. Oggetto della presente convenzione è l'assicurazione mutualistica multirischio della mortalità del bestiame bovino da latte di proprietà dei Soci del CO.DI.PR.A. per gli allevamenti siti sul territorio della Provincia di Trento. L'assicurazione riguarda i danni diretti materiali conseguenti alla morte dei bovini causata dagli eventi specificati nelle Condizioni Generali e Speciali di assicurazione.
Oggetto della Assicurazione. La Società si obbliga a tenere indenne i soggetti assicurati per quanto siano tenute a pagare ai sensi di legge a titolo di risarcimento capitale, interessi e spese per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’Assicurazione. L’Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare ai sopracitati soggetti da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. L’assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della Legge 12 Giugno 1984 n° 222. La garanzia RCT si estende a prestatori d'opera che prestano il loro servizio in virtù di un contratto di somministrazione lavoro attraverso ditte regolarmente autorizzate. Sono compresi sia i danni subiti da tali soggetti che quelli provocati a terzi e/o dipendenti dell'Assicurato da tali soggetti.
Oggetto della Assicurazione. La Società si obbliga a tenere indenne i soggetti assicurati per quanto siano tenute a pagare ai sensi di legge a titolo di risarcimento capitale, interessi e spese per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’Assicurazione. L’Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare ai sopracitati soggetti da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. L’assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della Legge 12 Giugno 1984 n° 222. Per le G.G.I.V. e per i loro collaboratori/coadiuvanti abilitati all’uso dell’elettrostorditore: le garanzie previste dalla presente sezione devono intendersi estese per i danni suindicati involontariamente cagionati durante l’esercizio della loro attività di vigilanza sulla pesca e sulle acque, anche dall’uso di elettrostorditori. La garanzia RCT si estende a prestatori d'opera derivanti da contratti di somministrazione per il tramite ditte regolarmente autorizzate. Sono compresi sia i danni subiti da tali soggetti che quelli provocati a terzi e/o dipendenti dell'Assicurato da tali soggetti.
Oggetto della Assicurazione. La Società assume a proprio carico, fino alla concorrenza del massimale indicato nel Frontespizio, le Spese legali come definite, compreso l’Accertamento Tecnico Preventivo (A.T.P.), il Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU), il Consulente Tecnico di Parte (CTP) che dovessero essere sostenute dall’Assicurato per tutelare i propri diritti e interessi a seguito di fatti connessi all’attività professionale dichiarata in polizza. La copertura è prestata a condizione che l’Assicurato sia in possesso delle regolari autorizzazioni ed iscrizioni previste dalla legge per l’esercizio della attività professionale dichiarata in polizza. La garanzia è prestata anche a favore dei Dipendenti dell’Assicurato e dei familiari che con lui collaborano all’esercizio dell’attività professionale dichiarata in polizza.
Oggetto della Assicurazione. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti dei massimali convenuti per la SEZIONE II, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e - ferma la detrazione della franchigia convenuta in polizza - per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale, in relazione ai lavori assicurati alla Sezione I, che abbia avuto origine nel luogo di esecuzione delle opere indicato in polizza e verificatosi nel corso della durata dell'Assicurazione.
Oggetto della Assicurazione