Misure di accompagnamento Clausole campione

Misure di accompagnamento. 1. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalla loro adesione alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, quale emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, le Parti contraenti si impegnano ad intro- durre nelle rispettive legislazioni nazionali le seguenti regole: a) Se ad uno straniero viene rifiutato lIingresso nel territorio di una Parte contraente, il vettore che lo ha condotto alla frontiera esterna per via aerea, marittima o terrestre è tenuto a prenderlo immediatamente a proprio carico. A richiesta delle autorità di sorveglianza della frontiera, egli deve ricondurre lo straniero nel paese terzo dal quale è stato trasportato, nel paese terzo che ha rilasciato il docu- mento di viaggio in suo possesso durante il viaggio o in qualsiasi altro paese terzo in cui sia garantita la sua ammis- sione. b) Il vettore è tenuto ad adottare ogni misura necessaria per accertarsi che lo straniero trasportato per via aerea o marit- tima sia in possesso dei documenti di viaggio richiesti per lIingresso nei territori delle Parti contraenti. 2. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalla loro adesione alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati quale emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, e nel rispetto del proprio diritto costituzionale, le Parti contraenti si impegnano ad istituire sanzioni nei con- fronti dei vettori che trasportano per via aerea o marittima, da un paese terzo verso il loro territorio, stranieri che non sono in possesso dei documenti di viaggio richiesti. 3. Le disposizioni del paragrafo 1, lettera b) e del paragrafo 2 si applicano ai vettori di gruppi che effettuano collegamenti stradali internazionali con autopullmann, ad eccezione del traf- fico frontaliero. 1. Le Parti contraenti si impegnano a stabilire sanzioni appropriate nei confronti di chiunque aiuti o tenti di aiutare, a scopo di lucro, uno straniero ad entrare o a soggiornare nel territorio di una Parte contraente in violazione della legislazi- one di detta Parte contraente relativa allIingresso ed al sog- giorno degli stranieri. 2. Qualora una Parte contraente venga informata di fatti indicati nel paragrafo 1 che costituiscono una violazione della legislazione di unIaltra Parte contraente, essa ne informa questIultima. 3. La Parte contraente la cui legislazione è stata violata e che chiede ad unIaltra Parte contraente di perseguire i fatti indi- cati nel paragrafo 1, dovrà comprovare, med...
Misure di accompagnamento. Importanti misure di accompagnamento sono:
Misure di accompagnamento. 1. Le parti hanno identificato gli ambiti di cui all’allegato IX quali settori in cui occorrono risorse tecniche e finanziarie com­ plementari per applicare il presente accordo. 2. La disponibilità di dette risorse complementari è subordi­ nata alle normali procedure di programmazione dell’aiuto alla RCA in vigore nell’Unione e negli Stati membri dell’Unione e alle procedure di bilancio della stessa RCA. 3. Le parti prevedono la necessità di un meccanismo comune di coordinamento del finanziamento e dei contributi tecnici della Commissione europea e degli Stati membri dell’Unione a sostegno di tali misure. 19.7.2012 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 191/107 4. La RCA provvede a inserire il consolidamento delle capa­ cità per l’attuazione del presente accordo negli strumenti nazio­ nali di pianificazione come, per esempio, le strategie di ridu­ zione della povertà. 5. Le parti provvedono affinché le attività legate all’attua­ zione del presente accordo siano coordinate con i programmi e le iniziative di sviluppo correlati, attuali e futuri. 6. Al conferimento delle risorse in questione si applicano le procedure che regolano l’assistenza dell’Unione secondo quanto disposto dall’accordo di Cotonou, nonché quelle che discipli­ nano l’assistenza bilaterale degli Stati membri dell’Unione alla RCA.
Misure di accompagnamento. C.1 Attività di immagazzinaggio, custodia, carico/scarico e distribuzione dei materiali sopra elencati di supporto e orientamento a sostegno dei percorsi di accoglienza ed accompagnamento. 4.1 PON Inclusione A. Sperimentazione di misure di sostegno alle persone senza dimora nel percorso verso l’autonomia A.1 Consolidamento della rete territoriale dei servizi: supporto al raccordo e alle modalità di collaborazione tra soggetti pubblici e privati del terzo settore.
Misure di accompagnamento. C.1 Attività di supporto e orientamento a sostegno dei percorsi di accoglienza ed accompagnamento. 4.1 PON Inclusione A. Sperimentazione della integrazione tra interventi infrastrutturali riguardanti le strutture abitative e socio sanitarie e misure di sostegno alle persone senza dimora nel percorso verso l’autonomia
Misure di accompagnamento. C.1. Interventi di accoglienza, segretariato sociale, orientamento ai servizi della rete, avvio di percorsi di accompagnamenti tramite il supporto di un educatore, integrazione con i servizi socio sanitari e il volontariato. C.2. Integrazione e collaborazione con i punti della rete che si occupano di distribuzione di beni di prima necessità e servizi di prossimità (unità di strada, xxxx.xx)
Misure di accompagnamento. La valutazione delle misure di accompagnamento avviene secondo i due sottocriteri indicati nel Il concorrente ha la facoltà di optare per una delle due misure proposte e/o per entrambe le misure. 1.3.1 Realizzazione di un laboratorio sensoriale presso ogni istituto comprensivo 1 punto (frazionabile) per ogni 40 istituti plessi (fino ad un massimo di 320 istituiti plessi) coinvolti nella misura oltre il numero minimo obbligatorio( pari al numero degli istituti comprensivi). 8 1.3.2 Visita a fattorie didattiche 1 punto (frazionabile) per ogni punto percentuale di alunni del lotto di riferimento coinvolti (fino ad un massimo di 2400 alunni) nelle visite alle fattorie didattiche. 2 TOTALE 10 Il punteggio provvisorio totale (Pp1.3) dell’offerta tecnica (Pi) del singolo concorrente, relativo al criterio 1.3, sarà determinato con l’applicazione della seguente formula: dove: Pp1.3(Pi) = Punteggio provvisorio assegnato al singolo concorrente i-esimo relativo al criterio 1.3;
Misure di accompagnamento. ▪ Modalità per elevare la quantità degli alunni coinvolti nelle misure di accompagnamento ▪ Proposte innovative per aumentare il consumo dei prodotti ortofrutticoliModalità operative per garantire il raggiungimento degli obiettivi, in materia di misure di accompagnamento, indicati nella Strategia nazionale del Programma destinato alle scuole, anche sulla base dei risultati delle attività di monitoraggio Si precisa che tali criteri - riferiti all’oggetto dell’Appalto Specifico -: - saranno definiti in modo non discriminatorio e non intesi a favorire un determinato concorrente; - non potranno essere riferiti ad aspetti della fornitura uguali a quelli già valutati dal Ministero in fase di aggiudicazione dell’Accordo Quadro; - non richiederanno o premieranno modifiche sostanziali delle offerte tecniche dei fornitori rispetto alle offerte presentate in fase di aggiudicazione dell’Accordo Quadro.
Misure di accompagnamento. Con la C.M. n.22 del 26 agosto 2013 il Miur avvia una serie di azioni a supporto della diffusione delle nuove Indicazioni, come più volte richiesto dalla Uil Scuola, che prevedono neces- sariamente una formazione generaliz- zata in servizio.
Misure di accompagnamento. (cfr. colonna 4 Tabella 3 dell’Avviso) Metodo di calcolo TOTALE 4.01 Spese per le misure di accompagnamento svolte dalle organizzazioni partner che forniscono direttamente o indirettamente assistenza materiale di base Percentuale forfettaria pari al 5% del totale delle spese di cui ai punti 1 e 2 € 17.443,40 TOTALE A VALERE SUL FEAD € 383.750,00 Ripartizione Risorse Fondi UE e Nazionali 50% sostegno dell'Unione € 191.875,00 € 183.153,41 € 8.721,59 50% contropartita nazionale € 191.875,00 € 183.153,41 € 8.721,59 PON INCLUSIONE Regione Piemonte 2017 Scheda 1 PIANO FINANZIARIO VOCI DI COSTO Unità di misura (numero risorse umane, n. affidamenti, ecc.) Quantità Costo unitario TOTALE NOTE (specificare sinteticamente a quale categoria/e di azione/i si riferisce la voce di costo) 1.1 Assistenti sociali € 0,00 1.2 Assistenti sociali specialisti € 0,00 1.3 Educatori professionali € 0,00